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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 25/03/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott. Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 130 2024 Rge. Ist. fall. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 domandava che fosse Parte_1 dichiarata l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico della
[...]
, con sede in Pesaro via Yuri Gagarin n. 173 ed esercente Controparte_2
l'attività edilizia, oltre che di installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, refrigerazione, climatizzazione, ecc.
Nessuno si costituiva per la parte resistente nonostante la regolarità della notifica effettuata via pec dalla Cancellaria ai sensi dell'art. 40 co. 6 cod. crisi
Ciò posto, e rilevato preliminarmente che:
1 (-) la parte debitrice è certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa costituita ex art. 2249 cod. civ. in forma di società a responsabilità limitata (semplificata) e quindi di imprenditore commerciale (tra le tante, vd. cass. n. 25730/16);
(-) sussiste ex art. 27 co. 2 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo - la parte debitrice - sede legale in Pesaro e quindi nel circondario del suddetto Ufficio;
rilevato, in particolare, quanto alla legittimazione ex art. 37 co. 2 cod. crisi, che:
(-) la parte ricorrente si afferma creditrice della quota di Tfr non corrisposta in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, per un totale di circa euro 10.755,22 considerate spese di recupero e interessi;
(-) detto diritto risulta formalmente consacrato nel decreto ingiuntivo esecutivo n.
148/24 emesso in data 16.05.2024 dal Tribunale di Pesaro e quindi in un titolo giudiziale;
(-) il requisito normativamente richiesto, pertanto, sussiste;
rilevato, quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi, che:
(-) l'indagine circa il suddetto necessario requisito viene a modellarsi diversamente nell'ipotesi, come qui accade, di società in liquidazione in quanto essa “… deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (cass. n.
19414/17);
(-) nel caso di specie il credito vantato dalla parte ricorrente, di ammontare esiguo, da tempo però non risulta né onorato né, a quanto risulta, contestato;
l'iniziativa esecutiva mobiliare resasi necessaria si è rivelata infruttuosa;
all'indirizzo della sede nessuno è stato rinvenuto (vd. verbale ufficiale giudiziario);
è possibile, pertanto, ritenere integrato altresì il requisito dell'insolvenza;
rilevato, inoltre, che:
2 (-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co.
1 lett. d) cod. crisi;
(-) il debitore, nel caso di specie, non si è costituito e quindi non ha fornito alcuna prova al riguardo;
(-) in ogni caso, tale circostanza nemmeno risulta ex actis atteso che, comunque, in base ai bilanci disponibili ed utilizzabili a fini che qui rilevano in relazione al triennio anteriore alla domanda, si registravano ricavi per 415.101,00 euro (esercizio 2022);
rilevato, infine, che:
(-) in aggiunta al credito della parte ricorrente, risultano anche affidati all'agente della riscossione – e quindi esigibili - crediti previdenziali per circa 35 mila euro, ragione per la quale l'ammontare dei debiti esigibili oltrepassa la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi;
(-) ricorre pertanto la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
p. q. m.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_2
, con sede in Pesaro via Yuri Gagarin n. 173 (REA PS – 264992);
[...] nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore la dott.ssa Beatrice
Carboni con invito, rivolto a quest'ultima, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
3 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
stabilisce il giorno 14.07.2025 alle ore 10,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le
4 domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 dpr 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i requisiti
Pesaro, il 19/03/2025
Il Giudice est.
L. Pini
Il Presidente
D. Storti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott. Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 130 2024 Rge. Ist. fall. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 domandava che fosse Parte_1 dichiarata l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico della
[...]
, con sede in Pesaro via Yuri Gagarin n. 173 ed esercente Controparte_2
l'attività edilizia, oltre che di installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, refrigerazione, climatizzazione, ecc.
Nessuno si costituiva per la parte resistente nonostante la regolarità della notifica effettuata via pec dalla Cancellaria ai sensi dell'art. 40 co. 6 cod. crisi
Ciò posto, e rilevato preliminarmente che:
1 (-) la parte debitrice è certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa costituita ex art. 2249 cod. civ. in forma di società a responsabilità limitata (semplificata) e quindi di imprenditore commerciale (tra le tante, vd. cass. n. 25730/16);
(-) sussiste ex art. 27 co. 2 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo - la parte debitrice - sede legale in Pesaro e quindi nel circondario del suddetto Ufficio;
rilevato, in particolare, quanto alla legittimazione ex art. 37 co. 2 cod. crisi, che:
(-) la parte ricorrente si afferma creditrice della quota di Tfr non corrisposta in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, per un totale di circa euro 10.755,22 considerate spese di recupero e interessi;
(-) detto diritto risulta formalmente consacrato nel decreto ingiuntivo esecutivo n.
148/24 emesso in data 16.05.2024 dal Tribunale di Pesaro e quindi in un titolo giudiziale;
(-) il requisito normativamente richiesto, pertanto, sussiste;
rilevato, quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi, che:
(-) l'indagine circa il suddetto necessario requisito viene a modellarsi diversamente nell'ipotesi, come qui accade, di società in liquidazione in quanto essa “… deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (cass. n.
19414/17);
(-) nel caso di specie il credito vantato dalla parte ricorrente, di ammontare esiguo, da tempo però non risulta né onorato né, a quanto risulta, contestato;
l'iniziativa esecutiva mobiliare resasi necessaria si è rivelata infruttuosa;
all'indirizzo della sede nessuno è stato rinvenuto (vd. verbale ufficiale giudiziario);
è possibile, pertanto, ritenere integrato altresì il requisito dell'insolvenza;
rilevato, inoltre, che:
2 (-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co.
1 lett. d) cod. crisi;
(-) il debitore, nel caso di specie, non si è costituito e quindi non ha fornito alcuna prova al riguardo;
(-) in ogni caso, tale circostanza nemmeno risulta ex actis atteso che, comunque, in base ai bilanci disponibili ed utilizzabili a fini che qui rilevano in relazione al triennio anteriore alla domanda, si registravano ricavi per 415.101,00 euro (esercizio 2022);
rilevato, infine, che:
(-) in aggiunta al credito della parte ricorrente, risultano anche affidati all'agente della riscossione – e quindi esigibili - crediti previdenziali per circa 35 mila euro, ragione per la quale l'ammontare dei debiti esigibili oltrepassa la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi;
(-) ricorre pertanto la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
p. q. m.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_2
, con sede in Pesaro via Yuri Gagarin n. 173 (REA PS – 264992);
[...] nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore la dott.ssa Beatrice
Carboni con invito, rivolto a quest'ultima, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
3 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
stabilisce il giorno 14.07.2025 alle ore 10,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le
4 domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 dpr 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i requisiti
Pesaro, il 19/03/2025
Il Giudice est.
L. Pini
Il Presidente
D. Storti
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