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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/09/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1191/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Concetta Race Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 18/06/2025 TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. TACCHIO FRANCESCO, giusta procura Parte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Andria al Corso Cavour n. 9, scala C, è elettivamente domiciliato;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. CHIEPPA RICCARDO, giusta procura in atti, presso il CP_1 cui studio, sito in Andria alla via Enrico de Nicola, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/06/2025, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di divorzio secondo quanto stabilito con il ricorso congiunto. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso l'11.7.2025. La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con provvedimento del Tribunale di Trani del 4.2.2014, sent. n. 330/2014, merita di essere accolta in quanto avente ad oggetto diritti disponibili e non contraria ad alcuna norma inderogabile, cosicché nulla osta al recepimento dell'accordo. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) dispone la modifica del provvedimento n. 330/2014 del 4.2.2014, reso da questo Tribunale alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte, che si dichiarano efficaci;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Trani, il 16.9.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Concetta Race Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 18/06/2025 TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. TACCHIO FRANCESCO, giusta procura Parte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Andria al Corso Cavour n. 9, scala C, è elettivamente domiciliato;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. CHIEPPA RICCARDO, giusta procura in atti, presso il CP_1 cui studio, sito in Andria alla via Enrico de Nicola, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/06/2025, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di divorzio secondo quanto stabilito con il ricorso congiunto. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso l'11.7.2025. La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con provvedimento del Tribunale di Trani del 4.2.2014, sent. n. 330/2014, merita di essere accolta in quanto avente ad oggetto diritti disponibili e non contraria ad alcuna norma inderogabile, cosicché nulla osta al recepimento dell'accordo. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) dispone la modifica del provvedimento n. 330/2014 del 4.2.2014, reso da questo Tribunale alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte, che si dichiarano efficaci;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Trani, il 16.9.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia