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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/07/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2839/2020 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 1° luglio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'1.4.2025, si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per gli attori e convenuti in riconvenzionale ed l'avv. CP_1 Controparte_2
TOMASSINI PAOLA ha concluso come da nota depositata in data 30/06/2025 per la convenuta ed attrice in via riconvenzionale l'avv. DI MARIA Controparte_3
ANTONIO e l'avv. FA SI hanno concluso come da nota depositata in data 27/06/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:16 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2839/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2839/2020 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. TOMASSINI PAOLA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale Italia n. 7, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in atti;
attori convenuti in via riconvenzionale contro
(c.f. ), rappresentata e difesa, unitamente e Controparte_3 C.F._3 disgiuntamente, dagli avv.ti DI MARIA ANTONIO, RD AN e FA
SI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Guardia Sanframondi
(BN), C.so Umberto I, n. 347, in virtù di procure alle liti telematicamente depositate in atti;
convenuta attrice in via riconvenzionale
OGGETTO: petitio hereditatis;
usucapione;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi ed hanno CP_1 Controparte_2 convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la sig.ra al fine di Controparte_3 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare che gli attori Sigg. e sono eredi testamentari della CP_1 Controparte_2 defunta nata a [...] il [...] e deceduta ad Aprilia (LT) il Persona_1 22/05/2016 che i beni reclamati dagli attori fanno parte dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione della predetta de cuius e per l'effetto condannare la convenuta
[...]
alla restituzione in favore dei predetti attori dei beni ereditari dalla medesima CP_3 illegittimamente detenuti e meglio descritti nella premessa della presente citazione a cui si fa integrale richiamo oltre i frutti maturati e maturandi e nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia. Con riserva di meglio articolare e produrre ulteriori mezzi istruttori sino all'udienza ex art. 183 VI comma c.p.c..Vittoria di spese e compensi professionali.”.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto: - di essere stati istituiti eredi testamentari della de cuius deceduta ad Aprilia (LT) il 22/05/2016 (doc. 2), giusta accettazione del Persona_1 testamento pubblico regolarmente registrato e trascritto a Latina il 05/07/2016 (doc. 1); - di essere, pertanto, divenuti, in virtù del predetto atto di ultima volontà, gli unici proprietari dei seguenti terreni siti in Comune di Santa Croce del Sannio (BN), località Contrada Coste Malocche e precisamente: a) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 41, are 43,20, R.D. € 6,69, R.A. € 15,62; b) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 42, are 22,60, R.D. € 0,35, R.A. € 0,47; c) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 45, are 97,55, R.D. € 1,51, R.A. € 2,02; d) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 50, are 10,20, R.D. € 0,16, R.A. € 0,21; e) terreno distinto in NCT al foglio
15, particella n. 51, are 38,80, R.D. € 6,01, R.A. € 14,03; f) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 57, are 83,10, R.D. € 5,58, R.A. € 2,15; g) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella
n. 59, are 74,30, R.D. € 11,51, R.A. € 26,86; h) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 61, are 34,40, R.D. € 5,33, R.A. € 12,44; i) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 112, are
06.10, R.D. € 0,41, R.A. € 0,13; l) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 128, are 20.70,
R.D. € 0,32, R.A. € 0,43; m) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 158, ha 05.58.20, R.D.
€ 86,49 R.A. € 201,80; n) unità collabente distinta in NCEU al foglio 15, particella n. 312 subb. 2 e
3, consistenza (già distinta in NCT al foglio 15 particella n. 58 di are 13.10 doc. 3 ) o) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 460, are 09.20, R.D. € 1,43, R.A. € 3,33; p) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 397, are 06.50, R.D. € 0,50, R.A. € 0,20; q) terreno distinto in NCT al foglio
19, particella n. 398, are 12.50, R.D. € 1,94, R.A. € 4,52; r) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 486, are 17.20, R.D. € 0,27, R.A. € 0,36; s) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella
n. 372, are 18.60, R.D. € 1,34, R.A. € 6,24; t) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 455, are 22.00, R.D. € 1,70, R.A. € 0,68; u) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 213, ca 92,
R.D. € 0,06, R.A. € 0,02; - di avere appreso, espletate le formalità ereditarie, che, con atto a rogito
Notaio del 08/03/2017, trascritto il 14/03/2017 al nr. 2034, i terreni sopra descritti Persona_2 erano stati oggetto di trasferimento immobiliare dai Sigg. Di MA NT e in favore Persona_3 della odierna convenuta con l'espressa pattuizione, tra le predette parti, che “in Controparte_3 corrispettivo del trasferimento la si impegnava ad effettuare in favore dei Di MA Controparte_3
NT e e loro vita natural durante assistenza morale e materiale, vitto, alloggio, Persona_3 provvista per cure mediche, anche specialistiche, pulizia, anche personale della biancheria e della casa e mantenimento in genere, il tutto secondo le condizioni socio-economiche attuali di essi danti causa ed a prescindere dal loro stato di bisogno e sempre che vi fosse espressa richiesta dei medesimi aventi diritto” (vd. pag. 5, doc. 4); - che il predetto atto, oltre ad essere inopponibile agli odierni attori, attesa la successiva trascrizione dello stesso, avvenuta in data 14/03/2017, rispetto alla trascrizione dell'atto del Notaio avvenuta in data 05/07/2016, sarebbe stato altresì illegittimo, stante Per_4
l'evidente frode del trasferimento in considerazione del legame di sangue tra gli alienanti e l'acquirente e la mancanza del titolo trascritto, ovvero la sentenza di usucapione, tenuto altresì conto della contiguità dei terreni oggetto di trasferimento con quelli già nella titolarità della convenuta, al solo fine di accrescere la propria consistenza immobiliare (vd. doc. 5, evidenziati in verde i terreni illegittimamente trasferiti ed in celeste quelli di proprietà della convenuta); - che, dalla documentazione catastale relativa alla voltura in favore della convenuta, sarebbe altresì emersa una registrazione con anomalia per inesistenza di atti intermedi di trasferimento di proprietà, contrariamente invece alla perfetta storicità dei passaggi di proprietà tra gli odierni attori ed i precedenti danti causa sino all'impianto meccanografico dell'01/07/1971 (doc. 6); - di aver immediatamente diffidato la convenuta al rilascio in loro favore dei beni ereditati ed illegittimamente alla medesima trasferiti, giuste raccomandate del 27/09/2017 e del 30/04/2017 (doc. 7), con rifiuto da parte dell'intimata al rilascio del bene (vd. doc. 8, missiva avv. del 18/10/2017). CP_3
La convenuta , tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta depositata il 9.11.2020, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale a statuire sulla controversia de qua, in forza dell'art. 22 c.p.c., stante l'ubicazione dei beni immobili oggetto di causa nel territorio della provincia di Benevento, con consequenziale competenza del relativo foro, contestando la sussistenza dei presupposti della domanda attorea di petitio hereditatis, ha chiesto, nel merito, la reiezione della domanda attorea.
Ha svolto altresì domanda riconvenzionale al fine di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto della proprietà per intervenuta usucapione di tutti i beni immobili per cui è causa.
Tanto premesso, la convenuta ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito Tribunale di Latina, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvedere:
1. In via pregiudiziale accertarsi, in virtù di quanto innanzi dedotto, l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito, dovendosi ritenere competente il Tribunale di Benevento;
2. In via principale rigettare tutte le avverse domande poiché infondate in fatto ed in diritto, per tutto quanto sopra dedotto ed eccepito da intendersi qui, per brevità, integralmente riportato e trascritto;
3. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto della proprietà, da parte della convenuta, per intervenuta usucapione di tutti i beni immobili per cui è causa e più specificatamente indicati in premessa;
4. ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la conservatoria dei registri immobiliari, ufficio di Benevento con esonero di responsabilità per il conservatore;
5. Il tutto ed in ogni caso con vittoria di spese, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori per fattane anticipazione.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e tramite prova per testi, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.7.2022, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal patrocinio della parte convenuta in favore del Tribunale di Benevento, luogo in cui sarebbero siti i beni oggetto di causa.
Come noto, la domanda di petizione dell'eredità ex art. 533 c.c., oggetto del presente giudizio, è stata correttamente incardinata avanti all'intestato Tribunale, nel cui circondario era ubicato il domicilio della defunta al momento del decesso, occorso il 22.5.2016, (luogo dell'aperta successione ex art. 456
c.c.), segnatamente nel Comune di Aprilia (LT), come evincibile dal certificato di morte della
[...]
prodotto dal patrocinio attoreo in allegato all'atto di citazione (doc. 2): trattasi di foro Per_1 esclusivo insuscettibile di deroga per connessione soggettiva ex art. 104 c.p.c. (cfr. anche Cass.
18334/2006).
Nel merito, la domanda attorea è infondata e, per l'effetto, andrà respinta in ragione della fondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione avente ad oggetto i cespiti immobiliari di cui sopra.
Orbene, la domanda attorea sottoposta all'attenzione del Tribunale è agevolmente riconducibile in seno all'istituto previsto e disciplinato dall'art. 533 c.c. dedicato alla petizione ereditaria, ossia all'azione con cui l'erede chiede l'accertamento di tale sua qualità al fine di ottenere la consegna dei beni ereditari da chi li possiede a titolo di erede ("possessor pro herede") o senza titolo ("possessor pro possessore").
Sotto il profilo dell'onere probatorio, chi agisce in petizione ereditaria deve, dunque, semplicemente provare la morte del de cuius, la propria qualità di erede, il possesso da parte del convenuto dei beni reclamati ed, infine, l'appartenenza degli stessi al patrimonio ereditario (Cass. n. 2211/1979; Cass. n.
11813/1992; Cass. n. 13785/2004; da ult. Cass. n. 7871/2021).
Ai sensi dell'art. 533, co. 2, c.c., «l'azione di petizione è un'azione imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli bene», il che, in buona sostanza, significa che l'azione in commento può essere esperita in qualsiasi momento dopo l'apertura della successione, senza timore di dover rispettare alcun limite di tempo, con l'unica eccezione degli effetti dell'usucapione sui beni.
Ed invero, dalla documentazione allegata agli atti di giudizio (vd. visure storiche, all. 2, all. memoria convenuta attorea ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. dep. 29.1.21), nonché dall'articolata istruttoria orale espletata in corso di causa, può ritenersi raggiunta la prova della matura usucapione, per possesso pacifico, ininterrotto ed ultraventennale, dei terreni sopra indicati da parte della convenuta in un arco temporale addirittura antecedente l'apertura della successione (22.5.2016) e, dunque, ancor prima dell'odierna azione di petizione.
Ne consegue, pertanto, che gli attori-eredi della de cuius non potranno più chiedere la restituzione dei beni immobili di cui all'atto di citazione.
In particolare, tutti i testi sentiti di parte convenuta, sigg. Testimone_1 Testimone_2
e , - le cui dichiarazioni sono da ritenersi particolarmente Testimone_3 Testimone_4 attendibili, sia in ragione dell'assenza di rapporti di parentela e/o affinità con le parti in causa, sia in ragione della conoscenza diretta dei luoghi di causa (trattandosi di soggetti residenti nei pressi degli stessi)-, hanno tutti confermato che sia la convenuta, ma già, prima di questa, i di lei genitori, sigg.
NT Di MA NT e posseggono in maniera pubblica e pacifica i beni per cui Persona_3 causa da circa 50 anni, segnatamente, occupandosi tanto dell'ordinaria quanto della straordinaria manutenzione (vd. teste , verb. ud. 15.10.24 “Sul cap. 2…ADR: mio padre ha iniziato negli Tes_3 anni'80 con il signor NT Di MA a pulire l'area boschiva per cui è causa, due volte all'anno, andavano per ripulire il bosco, perché altrimenti la legna sarebbe marcita, con pulizia del sottobosco”), effettuando l'espianto di piante selvagge ed arbusti vari, creando un canale di scolo delle acque provenienti dalla fontana pubblica che sversavano nella p.lla 158, Fg. 15 (vd. teste
, verb. ud. 15.10.24 “sì è vero, si chiama Campo Del Monaco. Io nella seconda metà degli Tes_4 anni'80 con mia moglie, figlia di titolare di un'impresa di Tes_5 Persona_5 costruzioni, tra i lavori che mio suocero aveva in appalto c'era anche quello sui terreni oggetto di causa. ADR: c'era un problema di acqua che andava a finire nei terreni, e allora mio suocero li ha sistemati tramite regimentazione delle acque, hanno anche fatto dei lavori di sistemazione nel sottotetto. Lavori che il signor NT Di MA ci pagava. ADR: io stesso mi sono recato in loco appurando che i lavori fossero fatti.”), nonché opere di manutenzione del tetto (vd. teste Tes_2
verb. ud. 28.1.25 “sì è vero, hanno messo delle travi, tegole perché ci pioveva all'interno”), o
[...] di taglio del bosco (vd. teste verb. ud. 28.1.25 “Sul cap.
7. Vero è che Testimone_2 CP_3
e/o i suoi danti causa, nell'anno 1990 hanno proceduto a mezzo dell'impresa boschiva
[...]
OS DI ZI da CO (BN) al taglio parziale di un bosco di cerri presente sulla proprietà per cui è causa (p.lla 486 fg 19 comune di Santacroce, località Colli Augusti), incassandone il relativo ricavato;
sì è vero, ho visto anche questa ditta al lavoro.”; vd. anche teste Testimone_1 verb. ud. 28.1.25 “Sul cap.
8. Vero è che da circa cinquant'anni, e/o i suoi danti Controparte_3 causa oltre a coltivare i terreni per cui è causa ne curano la razionale gestione degli stessi.: sì è vero, Per_ io posso dire che mi ricordo di aver sempre visto NT e sul terreno, mi ricordo anche la signora , mamma di NT, coltivare terreni, con grano, frumento, cereali, mi ricordo che Per_6 passavo anche con mio padre sul trattore e guardavo i terreni di .”). CP_3
La tesi difensiva di parte convenuta, ampiamente supportata dalle concordi e copiose testimonianze sopra esaminate, non può invero essere sconfessata dalla scarna documentazione prodotta dal patrocinio attoreo e, segnatamente, le due scritture private risalenti al 18/12/1968 e al 03/09/1970
(doc. 10 – 11, all. memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. dep. 3.2.21), né dalle due testimonianze rese sul punto dai sigg. ed figli degli odierni attori circa Pt_1 Testimone_6
l'esistenza di un contratto di affitto in forza di cui i terreni usucapendi, siti in Santa Croce del Sannio
(BN), sarebbero stati nella disponibilità del Di MA NT, padre dell'odierna convenuta.
La tesi difensiva della parte attrice secondo cui gli ascendenti dell'odierna convenuta (Di MA
NT nato il [...] e prima di lui il proprio ascendente Di MA NT nato il [...]) avrebbero detenuto i terreni per cui è causa in virtù di contratto di affitto (tacitamente rinnovabile salvo disdetta), già intercorso tra il (genitore di e Controparte_4 Parte_2 [...]
quest'ultima dante causa degli odierni attori) e Di MA NT (nato il [...]) e Per_1 dopo di lui coltivati dal Di MA NT (nato il [...]), con versamento periodico del relativo canone, è indubbiamente da disattendere per non essere la stessa stata provata.
In primo luogo, al di là dell'assenza di prova circa i rapporti di parentela in ordine ai soggetti sopra indicati e alla mancanza di pezza giustificativa o, comunque, principio di prova in ordine all'effettiva operatività del rapporto sottostante nel corso del tempo (es. rilascio di quietanza per intervenuto pagamento dell'asserito canone periodico), le dichiarazioni testimoniali rese sul punto dai figli della coppia attrice, la cui valutazione richiede un apprezzamento ancor più prudente stante lo stretto rapporto di parentela con le odierne parti deducenti, non hanno conferito alcun apporto alla tesi attorea, non avendo ricevuto conforto dalle dichiarazioni testimoniali rese dall'altro teste indicato dagli attori, sig. Testimone_7
In particolare, il teste il figlio maggiore della coppia, sentito all'udienza del Testimone_8
15.10.2024, premettendo di aver conosciuto i genitori della , non anche, invero, Controparte_3 quest'ultima, ha dichiarato che “i sigg. Di MA NT e la coniuge erano in affitto perché ogni anno, il signor NT mandava tramite un amico in comune, il canone annuo Testimone_7 di euro 310,00 in contanti alla signora , la de cuius. ADR: so questo perché io con la Persona_1 mia famiglia vivevamo lì e vedevo il a cui aprivo il cancello per consegnare i soldi Tes_7 dell'affitto alla signora . ADR: questo è avvenuto fino all'anno 2015, il veniva una Per_1 Tes_7 Per_ volta l'anno. ADR: era a fine agosto/inizio settembre. Poi nel maggio 2016 la signora è morta. Per_ ADR: so che erano 310 euro perché vedevo la signora contarli materialmente. ADR: ho Per_ conosciuto fisicamente i signori NT Di MA e la coniuge dopo la morte di . Persona_3
Per_ ADR: sui terreni oggetto di causa mi sono recato fisicamente dopo la morte di , ma non conosco il nr. delle particelle, saranno stati una decina di ettari.”.
La dichiarazione del teste in parola risulta alquanto generica, non avendo questi saputo riferire se il Per_ contratto di affitto che lo stesso dichiarava di aver visto “a casa di ” avesse effettivamente oggetto le particelle dei terreni oggetto di causa, avendo questi dichiarato di essersi recato sui luoghi Per_ di causa solo dopo la morte di (22.5.2016) e di non conoscere il numero delle particelle.
Ancora più debole la testimonianza resa dal figlio più piccolo della coppia, il quale, Testimone_6 sentito sempre all'udienza del 15.10.2024, premettendo di non conoscere la convenuta, né i di lei genitori, né i terreni per cui è causa, non essendoci mai stato, ha riferito che questi erano posseduti dai sigg. “tramite un contratto di affitto con , so questo dal 2012, in quanto CP_3 Persona_1
Per_ in Aprilia dove abito con i miei genitori, venivano il signore che portava a i soldi dei Tes_7 terreni da parte dei . Lo so perché lo diceva proprio il Ero fisicamente presente CP_3 Tes_7
Per_ a questo scambio, contava il denaro che era in contanti 310 euro. Il ha portato i soldi Tes_7 fino al 2015, di solito veniva a fine agosto – inizio settembre. ADR: sono stato presente a tutti gli Per_ Per_ incontri tra e . ADR: so che i terreni sono tra 10/11 ettari. ADR: abitava al primo Tes_7
Per_ piano e noi abitavamo al piano terra. veniva spesso a casa nostra, non stava mai sola, e CP_1 noi anche andavamo da lei.”.
Tali testimonianze non possono evidentemente essere munite di alcun valore probatorio, oltre che per il carattere generico delle stesse, anche perché il signor ovvero colui il quale si Testimone_7 recava c/o la casa di per portarle i soldi dell'“affitto”, ha negato esso stesso di essere Persona_1
a conoscenza dell'esistenza di un contratto di affitto.
In particolare, il teste indicato dal patrocinio attoreo, sentito all'udienza dell'1.4.2025, ha Tes_7 invero reso una testimonianza a favore della convenuta, riferendo quanto segue: “Sul cap.
1. Vero è che la Sig.ra ora, e i coniugi Di MA NT e in precedenza, Controparte_3 Persona_3 posseggono in maniera pubblica e pacifica i beni per cui causa da circa 50 anni;
: sì è vero, io abito ad Aprilia però sui luoghi di causa ci avevo i genitori, ho i fratelli che abitano a 100 metri dal padre di . ADR: non ho mai visto nessuno che reclamava i terreni oggetto di causa. ADR: non sono CP_3
a conoscenza se ci fosse un contratto di affitto, so solo che i genitori di hanno sempre coltivato CP_3 detti terreni che sapevo che erano di proprietà che abitava ad Aprilia.”. Persona_1
Stando a tali dichiarazioni, il teste ha negato di essere a conoscenza dell'esistenza di un contratto di Per_ affitto, aggiungendo come i terreni di causa, ancorché egli sapesse essere di proprietà di che viveva ad Aprilia, fossero pacificamente ed indisturbatamente coltivati e manutenuti dalla convenuta e dagli ascendenti di quest'ultima, da circa cinquant'anni.
Orbene, alla luce delle superiori argomentazioni, va accolta la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta, per ritenersi provata la sussistenza del possesso ultraventennale pacifico ed ininterrotto, uti dominus, in capo all'odierna convenuta, , dei cespiti immobiliari per Controparte_3 cui è causa, per maturata usucapione già in epoca antecedente l'apertura della successione di Per_1
(22.5.2016).
[...]
In ragione di quanto sopra, ne consegue la reiezione della domanda attorea di petitio hereditatis.
Deve essere ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione del presente provvedimento con esonero da responsabilità.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta, accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale a favore della convenuta CP_3 dei terreni siti nel Comune di Santa Croce del Sannio (BN), località Contrada Coste
[...]
Malocche e precisamente: a) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 41, are 43,20,
R.D. € 6,69, R.A. € 15,62; b) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 42, are 22,60,
R.D. € 0,35, R.A. € 0,47; c) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 45, are 97,55,
R.D. € 1,51, R.A. € 2,02; d) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 50, are 10,20,
R.D. € 0,16, R.A. € 0,21; e) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 51, are 38,80,
R.D. € 6,01, R.A. € 14,03; f) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 57, are 83,10,
R.D. € 5,58, R.A. € 2,15; g) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 59, are 74,30,
R.D. € 11,51, R.A. € 26,86; h) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 61, are 34,40,
R.D. € 5,33, R.A. € 12,44; i) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 112, are 06.10,
R.D. € 0,41, R.A. € 0,13; l) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 128, are 20.70,
R.D. € 0,32, R.A. € 0,43; m) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 158, ha
05.58.20, R.D. € 86,49 R.A. € 201,80; n) unità collabente distinta in NCEU al foglio 15, particella n. 312 subb. 2 e 3, consistenza (già distinta in NCT al foglio 15 particella n. 58 di are 13.10 doc. 3 ) o) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 460, are 09.20, R.D. € 1,43, R.A. € 3,33; p) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 397, are 06.50, R.D. €
0,50, R.A. € 0,20; q) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 398, are 12.50, R.D. €
1,94, R.A. € 4,52; r) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 486, are 17.20, R.D. €
0,27, R.A. € 0,36; s) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 372, are 18.60, R.D. €
1,34, R.A. € 6,24; t) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 455, are 22.00, R.D. €
1,70, R.A. € 0,68; u) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 213, ca 92, R.D. € 0,06,
R.A. € 0,02;
b) per l'effetto, rigetta la domanda attorea;
c) ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione del presente provvedimento, con esonero da responsabilità, previa presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato;
d) condanna in solido gli attori a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, euro 291,40 per esborsi (= € 237,00 c.u. per riconvenzionale + € 54,40 citazione testi), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. avv. NT Di MA e avv. Silvio Falato.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'1.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 1° luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 1° luglio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'1.4.2025, si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per gli attori e convenuti in riconvenzionale ed l'avv. CP_1 Controparte_2
TOMASSINI PAOLA ha concluso come da nota depositata in data 30/06/2025 per la convenuta ed attrice in via riconvenzionale l'avv. DI MARIA Controparte_3
ANTONIO e l'avv. FA SI hanno concluso come da nota depositata in data 27/06/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:16 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2839/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2839/2020 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. TOMASSINI PAOLA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale Italia n. 7, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in atti;
attori convenuti in via riconvenzionale contro
(c.f. ), rappresentata e difesa, unitamente e Controparte_3 C.F._3 disgiuntamente, dagli avv.ti DI MARIA ANTONIO, RD AN e FA
SI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Guardia Sanframondi
(BN), C.so Umberto I, n. 347, in virtù di procure alle liti telematicamente depositate in atti;
convenuta attrice in via riconvenzionale
OGGETTO: petitio hereditatis;
usucapione;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi ed hanno CP_1 Controparte_2 convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la sig.ra al fine di Controparte_3 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare che gli attori Sigg. e sono eredi testamentari della CP_1 Controparte_2 defunta nata a [...] il [...] e deceduta ad Aprilia (LT) il Persona_1 22/05/2016 che i beni reclamati dagli attori fanno parte dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione della predetta de cuius e per l'effetto condannare la convenuta
[...]
alla restituzione in favore dei predetti attori dei beni ereditari dalla medesima CP_3 illegittimamente detenuti e meglio descritti nella premessa della presente citazione a cui si fa integrale richiamo oltre i frutti maturati e maturandi e nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia. Con riserva di meglio articolare e produrre ulteriori mezzi istruttori sino all'udienza ex art. 183 VI comma c.p.c..Vittoria di spese e compensi professionali.”.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto: - di essere stati istituiti eredi testamentari della de cuius deceduta ad Aprilia (LT) il 22/05/2016 (doc. 2), giusta accettazione del Persona_1 testamento pubblico regolarmente registrato e trascritto a Latina il 05/07/2016 (doc. 1); - di essere, pertanto, divenuti, in virtù del predetto atto di ultima volontà, gli unici proprietari dei seguenti terreni siti in Comune di Santa Croce del Sannio (BN), località Contrada Coste Malocche e precisamente: a) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 41, are 43,20, R.D. € 6,69, R.A. € 15,62; b) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 42, are 22,60, R.D. € 0,35, R.A. € 0,47; c) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 45, are 97,55, R.D. € 1,51, R.A. € 2,02; d) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 50, are 10,20, R.D. € 0,16, R.A. € 0,21; e) terreno distinto in NCT al foglio
15, particella n. 51, are 38,80, R.D. € 6,01, R.A. € 14,03; f) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 57, are 83,10, R.D. € 5,58, R.A. € 2,15; g) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella
n. 59, are 74,30, R.D. € 11,51, R.A. € 26,86; h) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 61, are 34,40, R.D. € 5,33, R.A. € 12,44; i) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 112, are
06.10, R.D. € 0,41, R.A. € 0,13; l) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 128, are 20.70,
R.D. € 0,32, R.A. € 0,43; m) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 158, ha 05.58.20, R.D.
€ 86,49 R.A. € 201,80; n) unità collabente distinta in NCEU al foglio 15, particella n. 312 subb. 2 e
3, consistenza (già distinta in NCT al foglio 15 particella n. 58 di are 13.10 doc. 3 ) o) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 460, are 09.20, R.D. € 1,43, R.A. € 3,33; p) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 397, are 06.50, R.D. € 0,50, R.A. € 0,20; q) terreno distinto in NCT al foglio
19, particella n. 398, are 12.50, R.D. € 1,94, R.A. € 4,52; r) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 486, are 17.20, R.D. € 0,27, R.A. € 0,36; s) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella
n. 372, are 18.60, R.D. € 1,34, R.A. € 6,24; t) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 455, are 22.00, R.D. € 1,70, R.A. € 0,68; u) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 213, ca 92,
R.D. € 0,06, R.A. € 0,02; - di avere appreso, espletate le formalità ereditarie, che, con atto a rogito
Notaio del 08/03/2017, trascritto il 14/03/2017 al nr. 2034, i terreni sopra descritti Persona_2 erano stati oggetto di trasferimento immobiliare dai Sigg. Di MA NT e in favore Persona_3 della odierna convenuta con l'espressa pattuizione, tra le predette parti, che “in Controparte_3 corrispettivo del trasferimento la si impegnava ad effettuare in favore dei Di MA Controparte_3
NT e e loro vita natural durante assistenza morale e materiale, vitto, alloggio, Persona_3 provvista per cure mediche, anche specialistiche, pulizia, anche personale della biancheria e della casa e mantenimento in genere, il tutto secondo le condizioni socio-economiche attuali di essi danti causa ed a prescindere dal loro stato di bisogno e sempre che vi fosse espressa richiesta dei medesimi aventi diritto” (vd. pag. 5, doc. 4); - che il predetto atto, oltre ad essere inopponibile agli odierni attori, attesa la successiva trascrizione dello stesso, avvenuta in data 14/03/2017, rispetto alla trascrizione dell'atto del Notaio avvenuta in data 05/07/2016, sarebbe stato altresì illegittimo, stante Per_4
l'evidente frode del trasferimento in considerazione del legame di sangue tra gli alienanti e l'acquirente e la mancanza del titolo trascritto, ovvero la sentenza di usucapione, tenuto altresì conto della contiguità dei terreni oggetto di trasferimento con quelli già nella titolarità della convenuta, al solo fine di accrescere la propria consistenza immobiliare (vd. doc. 5, evidenziati in verde i terreni illegittimamente trasferiti ed in celeste quelli di proprietà della convenuta); - che, dalla documentazione catastale relativa alla voltura in favore della convenuta, sarebbe altresì emersa una registrazione con anomalia per inesistenza di atti intermedi di trasferimento di proprietà, contrariamente invece alla perfetta storicità dei passaggi di proprietà tra gli odierni attori ed i precedenti danti causa sino all'impianto meccanografico dell'01/07/1971 (doc. 6); - di aver immediatamente diffidato la convenuta al rilascio in loro favore dei beni ereditati ed illegittimamente alla medesima trasferiti, giuste raccomandate del 27/09/2017 e del 30/04/2017 (doc. 7), con rifiuto da parte dell'intimata al rilascio del bene (vd. doc. 8, missiva avv. del 18/10/2017). CP_3
La convenuta , tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta depositata il 9.11.2020, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale a statuire sulla controversia de qua, in forza dell'art. 22 c.p.c., stante l'ubicazione dei beni immobili oggetto di causa nel territorio della provincia di Benevento, con consequenziale competenza del relativo foro, contestando la sussistenza dei presupposti della domanda attorea di petitio hereditatis, ha chiesto, nel merito, la reiezione della domanda attorea.
Ha svolto altresì domanda riconvenzionale al fine di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto della proprietà per intervenuta usucapione di tutti i beni immobili per cui è causa.
Tanto premesso, la convenuta ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito Tribunale di Latina, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvedere:
1. In via pregiudiziale accertarsi, in virtù di quanto innanzi dedotto, l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito, dovendosi ritenere competente il Tribunale di Benevento;
2. In via principale rigettare tutte le avverse domande poiché infondate in fatto ed in diritto, per tutto quanto sopra dedotto ed eccepito da intendersi qui, per brevità, integralmente riportato e trascritto;
3. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto della proprietà, da parte della convenuta, per intervenuta usucapione di tutti i beni immobili per cui è causa e più specificatamente indicati in premessa;
4. ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la conservatoria dei registri immobiliari, ufficio di Benevento con esonero di responsabilità per il conservatore;
5. Il tutto ed in ogni caso con vittoria di spese, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori per fattane anticipazione.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e tramite prova per testi, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.7.2022, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal patrocinio della parte convenuta in favore del Tribunale di Benevento, luogo in cui sarebbero siti i beni oggetto di causa.
Come noto, la domanda di petizione dell'eredità ex art. 533 c.c., oggetto del presente giudizio, è stata correttamente incardinata avanti all'intestato Tribunale, nel cui circondario era ubicato il domicilio della defunta al momento del decesso, occorso il 22.5.2016, (luogo dell'aperta successione ex art. 456
c.c.), segnatamente nel Comune di Aprilia (LT), come evincibile dal certificato di morte della
[...]
prodotto dal patrocinio attoreo in allegato all'atto di citazione (doc. 2): trattasi di foro Per_1 esclusivo insuscettibile di deroga per connessione soggettiva ex art. 104 c.p.c. (cfr. anche Cass.
18334/2006).
Nel merito, la domanda attorea è infondata e, per l'effetto, andrà respinta in ragione della fondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione avente ad oggetto i cespiti immobiliari di cui sopra.
Orbene, la domanda attorea sottoposta all'attenzione del Tribunale è agevolmente riconducibile in seno all'istituto previsto e disciplinato dall'art. 533 c.c. dedicato alla petizione ereditaria, ossia all'azione con cui l'erede chiede l'accertamento di tale sua qualità al fine di ottenere la consegna dei beni ereditari da chi li possiede a titolo di erede ("possessor pro herede") o senza titolo ("possessor pro possessore").
Sotto il profilo dell'onere probatorio, chi agisce in petizione ereditaria deve, dunque, semplicemente provare la morte del de cuius, la propria qualità di erede, il possesso da parte del convenuto dei beni reclamati ed, infine, l'appartenenza degli stessi al patrimonio ereditario (Cass. n. 2211/1979; Cass. n.
11813/1992; Cass. n. 13785/2004; da ult. Cass. n. 7871/2021).
Ai sensi dell'art. 533, co. 2, c.c., «l'azione di petizione è un'azione imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli bene», il che, in buona sostanza, significa che l'azione in commento può essere esperita in qualsiasi momento dopo l'apertura della successione, senza timore di dover rispettare alcun limite di tempo, con l'unica eccezione degli effetti dell'usucapione sui beni.
Ed invero, dalla documentazione allegata agli atti di giudizio (vd. visure storiche, all. 2, all. memoria convenuta attorea ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. dep. 29.1.21), nonché dall'articolata istruttoria orale espletata in corso di causa, può ritenersi raggiunta la prova della matura usucapione, per possesso pacifico, ininterrotto ed ultraventennale, dei terreni sopra indicati da parte della convenuta in un arco temporale addirittura antecedente l'apertura della successione (22.5.2016) e, dunque, ancor prima dell'odierna azione di petizione.
Ne consegue, pertanto, che gli attori-eredi della de cuius non potranno più chiedere la restituzione dei beni immobili di cui all'atto di citazione.
In particolare, tutti i testi sentiti di parte convenuta, sigg. Testimone_1 Testimone_2
e , - le cui dichiarazioni sono da ritenersi particolarmente Testimone_3 Testimone_4 attendibili, sia in ragione dell'assenza di rapporti di parentela e/o affinità con le parti in causa, sia in ragione della conoscenza diretta dei luoghi di causa (trattandosi di soggetti residenti nei pressi degli stessi)-, hanno tutti confermato che sia la convenuta, ma già, prima di questa, i di lei genitori, sigg.
NT Di MA NT e posseggono in maniera pubblica e pacifica i beni per cui Persona_3 causa da circa 50 anni, segnatamente, occupandosi tanto dell'ordinaria quanto della straordinaria manutenzione (vd. teste , verb. ud. 15.10.24 “Sul cap. 2…ADR: mio padre ha iniziato negli Tes_3 anni'80 con il signor NT Di MA a pulire l'area boschiva per cui è causa, due volte all'anno, andavano per ripulire il bosco, perché altrimenti la legna sarebbe marcita, con pulizia del sottobosco”), effettuando l'espianto di piante selvagge ed arbusti vari, creando un canale di scolo delle acque provenienti dalla fontana pubblica che sversavano nella p.lla 158, Fg. 15 (vd. teste
, verb. ud. 15.10.24 “sì è vero, si chiama Campo Del Monaco. Io nella seconda metà degli Tes_4 anni'80 con mia moglie, figlia di titolare di un'impresa di Tes_5 Persona_5 costruzioni, tra i lavori che mio suocero aveva in appalto c'era anche quello sui terreni oggetto di causa. ADR: c'era un problema di acqua che andava a finire nei terreni, e allora mio suocero li ha sistemati tramite regimentazione delle acque, hanno anche fatto dei lavori di sistemazione nel sottotetto. Lavori che il signor NT Di MA ci pagava. ADR: io stesso mi sono recato in loco appurando che i lavori fossero fatti.”), nonché opere di manutenzione del tetto (vd. teste Tes_2
verb. ud. 28.1.25 “sì è vero, hanno messo delle travi, tegole perché ci pioveva all'interno”), o
[...] di taglio del bosco (vd. teste verb. ud. 28.1.25 “Sul cap.
7. Vero è che Testimone_2 CP_3
e/o i suoi danti causa, nell'anno 1990 hanno proceduto a mezzo dell'impresa boschiva
[...]
OS DI ZI da CO (BN) al taglio parziale di un bosco di cerri presente sulla proprietà per cui è causa (p.lla 486 fg 19 comune di Santacroce, località Colli Augusti), incassandone il relativo ricavato;
sì è vero, ho visto anche questa ditta al lavoro.”; vd. anche teste Testimone_1 verb. ud. 28.1.25 “Sul cap.
8. Vero è che da circa cinquant'anni, e/o i suoi danti Controparte_3 causa oltre a coltivare i terreni per cui è causa ne curano la razionale gestione degli stessi.: sì è vero, Per_ io posso dire che mi ricordo di aver sempre visto NT e sul terreno, mi ricordo anche la signora , mamma di NT, coltivare terreni, con grano, frumento, cereali, mi ricordo che Per_6 passavo anche con mio padre sul trattore e guardavo i terreni di .”). CP_3
La tesi difensiva di parte convenuta, ampiamente supportata dalle concordi e copiose testimonianze sopra esaminate, non può invero essere sconfessata dalla scarna documentazione prodotta dal patrocinio attoreo e, segnatamente, le due scritture private risalenti al 18/12/1968 e al 03/09/1970
(doc. 10 – 11, all. memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. dep. 3.2.21), né dalle due testimonianze rese sul punto dai sigg. ed figli degli odierni attori circa Pt_1 Testimone_6
l'esistenza di un contratto di affitto in forza di cui i terreni usucapendi, siti in Santa Croce del Sannio
(BN), sarebbero stati nella disponibilità del Di MA NT, padre dell'odierna convenuta.
La tesi difensiva della parte attrice secondo cui gli ascendenti dell'odierna convenuta (Di MA
NT nato il [...] e prima di lui il proprio ascendente Di MA NT nato il [...]) avrebbero detenuto i terreni per cui è causa in virtù di contratto di affitto (tacitamente rinnovabile salvo disdetta), già intercorso tra il (genitore di e Controparte_4 Parte_2 [...]
quest'ultima dante causa degli odierni attori) e Di MA NT (nato il [...]) e Per_1 dopo di lui coltivati dal Di MA NT (nato il [...]), con versamento periodico del relativo canone, è indubbiamente da disattendere per non essere la stessa stata provata.
In primo luogo, al di là dell'assenza di prova circa i rapporti di parentela in ordine ai soggetti sopra indicati e alla mancanza di pezza giustificativa o, comunque, principio di prova in ordine all'effettiva operatività del rapporto sottostante nel corso del tempo (es. rilascio di quietanza per intervenuto pagamento dell'asserito canone periodico), le dichiarazioni testimoniali rese sul punto dai figli della coppia attrice, la cui valutazione richiede un apprezzamento ancor più prudente stante lo stretto rapporto di parentela con le odierne parti deducenti, non hanno conferito alcun apporto alla tesi attorea, non avendo ricevuto conforto dalle dichiarazioni testimoniali rese dall'altro teste indicato dagli attori, sig. Testimone_7
In particolare, il teste il figlio maggiore della coppia, sentito all'udienza del Testimone_8
15.10.2024, premettendo di aver conosciuto i genitori della , non anche, invero, Controparte_3 quest'ultima, ha dichiarato che “i sigg. Di MA NT e la coniuge erano in affitto perché ogni anno, il signor NT mandava tramite un amico in comune, il canone annuo Testimone_7 di euro 310,00 in contanti alla signora , la de cuius. ADR: so questo perché io con la Persona_1 mia famiglia vivevamo lì e vedevo il a cui aprivo il cancello per consegnare i soldi Tes_7 dell'affitto alla signora . ADR: questo è avvenuto fino all'anno 2015, il veniva una Per_1 Tes_7 Per_ volta l'anno. ADR: era a fine agosto/inizio settembre. Poi nel maggio 2016 la signora è morta. Per_ ADR: so che erano 310 euro perché vedevo la signora contarli materialmente. ADR: ho Per_ conosciuto fisicamente i signori NT Di MA e la coniuge dopo la morte di . Persona_3
Per_ ADR: sui terreni oggetto di causa mi sono recato fisicamente dopo la morte di , ma non conosco il nr. delle particelle, saranno stati una decina di ettari.”.
La dichiarazione del teste in parola risulta alquanto generica, non avendo questi saputo riferire se il Per_ contratto di affitto che lo stesso dichiarava di aver visto “a casa di ” avesse effettivamente oggetto le particelle dei terreni oggetto di causa, avendo questi dichiarato di essersi recato sui luoghi Per_ di causa solo dopo la morte di (22.5.2016) e di non conoscere il numero delle particelle.
Ancora più debole la testimonianza resa dal figlio più piccolo della coppia, il quale, Testimone_6 sentito sempre all'udienza del 15.10.2024, premettendo di non conoscere la convenuta, né i di lei genitori, né i terreni per cui è causa, non essendoci mai stato, ha riferito che questi erano posseduti dai sigg. “tramite un contratto di affitto con , so questo dal 2012, in quanto CP_3 Persona_1
Per_ in Aprilia dove abito con i miei genitori, venivano il signore che portava a i soldi dei Tes_7 terreni da parte dei . Lo so perché lo diceva proprio il Ero fisicamente presente CP_3 Tes_7
Per_ a questo scambio, contava il denaro che era in contanti 310 euro. Il ha portato i soldi Tes_7 fino al 2015, di solito veniva a fine agosto – inizio settembre. ADR: sono stato presente a tutti gli Per_ Per_ incontri tra e . ADR: so che i terreni sono tra 10/11 ettari. ADR: abitava al primo Tes_7
Per_ piano e noi abitavamo al piano terra. veniva spesso a casa nostra, non stava mai sola, e CP_1 noi anche andavamo da lei.”.
Tali testimonianze non possono evidentemente essere munite di alcun valore probatorio, oltre che per il carattere generico delle stesse, anche perché il signor ovvero colui il quale si Testimone_7 recava c/o la casa di per portarle i soldi dell'“affitto”, ha negato esso stesso di essere Persona_1
a conoscenza dell'esistenza di un contratto di affitto.
In particolare, il teste indicato dal patrocinio attoreo, sentito all'udienza dell'1.4.2025, ha Tes_7 invero reso una testimonianza a favore della convenuta, riferendo quanto segue: “Sul cap.
1. Vero è che la Sig.ra ora, e i coniugi Di MA NT e in precedenza, Controparte_3 Persona_3 posseggono in maniera pubblica e pacifica i beni per cui causa da circa 50 anni;
: sì è vero, io abito ad Aprilia però sui luoghi di causa ci avevo i genitori, ho i fratelli che abitano a 100 metri dal padre di . ADR: non ho mai visto nessuno che reclamava i terreni oggetto di causa. ADR: non sono CP_3
a conoscenza se ci fosse un contratto di affitto, so solo che i genitori di hanno sempre coltivato CP_3 detti terreni che sapevo che erano di proprietà che abitava ad Aprilia.”. Persona_1
Stando a tali dichiarazioni, il teste ha negato di essere a conoscenza dell'esistenza di un contratto di Per_ affitto, aggiungendo come i terreni di causa, ancorché egli sapesse essere di proprietà di che viveva ad Aprilia, fossero pacificamente ed indisturbatamente coltivati e manutenuti dalla convenuta e dagli ascendenti di quest'ultima, da circa cinquant'anni.
Orbene, alla luce delle superiori argomentazioni, va accolta la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta, per ritenersi provata la sussistenza del possesso ultraventennale pacifico ed ininterrotto, uti dominus, in capo all'odierna convenuta, , dei cespiti immobiliari per Controparte_3 cui è causa, per maturata usucapione già in epoca antecedente l'apertura della successione di Per_1
(22.5.2016).
[...]
In ragione di quanto sopra, ne consegue la reiezione della domanda attorea di petitio hereditatis.
Deve essere ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione del presente provvedimento con esonero da responsabilità.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta, accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale a favore della convenuta CP_3 dei terreni siti nel Comune di Santa Croce del Sannio (BN), località Contrada Coste
[...]
Malocche e precisamente: a) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 41, are 43,20,
R.D. € 6,69, R.A. € 15,62; b) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 42, are 22,60,
R.D. € 0,35, R.A. € 0,47; c) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 45, are 97,55,
R.D. € 1,51, R.A. € 2,02; d) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 50, are 10,20,
R.D. € 0,16, R.A. € 0,21; e) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 51, are 38,80,
R.D. € 6,01, R.A. € 14,03; f) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 57, are 83,10,
R.D. € 5,58, R.A. € 2,15; g) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 59, are 74,30,
R.D. € 11,51, R.A. € 26,86; h) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 61, are 34,40,
R.D. € 5,33, R.A. € 12,44; i) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 112, are 06.10,
R.D. € 0,41, R.A. € 0,13; l) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 128, are 20.70,
R.D. € 0,32, R.A. € 0,43; m) terreno distinto in NCT al foglio 15, particella n. 158, ha
05.58.20, R.D. € 86,49 R.A. € 201,80; n) unità collabente distinta in NCEU al foglio 15, particella n. 312 subb. 2 e 3, consistenza (già distinta in NCT al foglio 15 particella n. 58 di are 13.10 doc. 3 ) o) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 460, are 09.20, R.D. € 1,43, R.A. € 3,33; p) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 397, are 06.50, R.D. €
0,50, R.A. € 0,20; q) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 398, are 12.50, R.D. €
1,94, R.A. € 4,52; r) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 486, are 17.20, R.D. €
0,27, R.A. € 0,36; s) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 372, are 18.60, R.D. €
1,34, R.A. € 6,24; t) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 455, are 22.00, R.D. €
1,70, R.A. € 0,68; u) terreno distinto in NCT al foglio 19, particella n. 213, ca 92, R.D. € 0,06,
R.A. € 0,02;
b) per l'effetto, rigetta la domanda attorea;
c) ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione del presente provvedimento, con esonero da responsabilità, previa presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato;
d) condanna in solido gli attori a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, euro 291,40 per esborsi (= € 237,00 c.u. per riconvenzionale + € 54,40 citazione testi), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. avv. NT Di MA e avv. Silvio Falato.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'1.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 1° luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini