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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/02/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1220/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo Parte_1 studio dell'avv. Gelsomina Sassano che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Massimo Macchia che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione;
, Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Potenza presso la sede della propria Avvocatura, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Dinoia in virtù di procura generale alle liti per notaio in Fiumicino rep. n. 37875 del Per_1 22.03.2024. Resistenti
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza. Parte necessaria
Oggetto: ricorso ex art. 9 comma 2 legge 898/70.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 21.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 03.04.2024 ha chiesto il Parte_1 riconoscimento della quota della pensione di reversibilità di deceduto il 05.04.2023, a lei Persona_2 spettante in qualità di ex coniuge avente diritto all'assegno divorzile.
Ha allegato che con la sentenza n. 543 del 29.05.2007, con cui questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato riconosciuto in suo favore un assegno divorzile di 189 euro mensili, da rivalutare annualmente;
che ella a seguito del divorzio non è passata a nuove nozze, mentre il ha contratto matrimonio con Per_2
il 26.10.2008. Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituita , Controparte_1 coniuge TE di la quale ha Persona_2 contestato la domanda chiedendo, in via principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata allegazione dell'atto notorio richiesto dall'art. 9 della legge
898/1970 e, in via subordinata, che la quota spettante alla ricorrente sia determinata nella misura minima e, comunque, non superiore al 60% dell'importo dell'assegno divorzile.
Ha allegato che dall'unione con il defunto è nata la Per_2 figlia (13.07.1997); che la sua Persona_3 convivenza di fatto con il risale, quanto meno, al Per_2
1993; che ella è gravemente malata e percepisce pensione di invalidità e indennità di accompagnamento per complessivi
809,19 euro mensili.
Si è costituito l' il quale ha allegato che, dalla morte del CP_2
, è stata cautelativamente accantonata la quota della Per_2 pensione di reversibilità di € 201,00 mensili, corrispondente all'importo rivalutato dell'assegno divorzile spettante alla
. Parte_1
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 25.09.2024, svoltasi a trattazione scritta, la ricorrente e la resistente si sono riportate alle rispettive richieste e deduzioni e il Tribunale ha riservato la decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Occorre preliminarmente osservare che la mancanza dell'atto notorio ex lege 4 gennaio 1968 n. 15 - richiesto dall'art. 9 co.
5 della L. 898/70 in allegato alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa - eccepita dalla resistente, non determina l'inammissibilità della domanda, avendo la ricorrente prodotto, al medesimo fine, certificazioni anagrafiche da cui desumere gli aventi diritto al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa.
Inoltre, secondo la norma richiamata, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli eventuali aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.
Nel merito, la comparativa valutazione delle rispettive condizioni economiche del coniuge divorziato e di quello TE è valutabile ai fini della determinazione della quota di pensione spettante all'uno e all'altro, come si dirà.
L'art. 9 comma 2 della l. 898/1970 dispone che in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge TE avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
A norma dell'articolo 5 della l. 28 dicembre 2005, n. 263, per
"titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5" deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del Tribunale in sede di divorzio contenzioso o congiunto.
L'art. 9 comma 2 legge 898/1970 ricollega quindi espressamente il diritto alla corresponsione della pensione di reversibilità a tre requisiti, ovvero:
a) che il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze;
b) che il medesimo sia titolare dell'assegno divorzile;
c) che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
Dette circostanze ricorrono nella specie, in quanto dalla prodotta documentazione risulta la prova dello stato libero della ricorrente;
del riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata da questo Tribunale il 29.05.2007; dell'anteriorità, rispetto alla sentenza di divorzio, del rapporto di lavoro di da cui trae origine il Persona_2 trattamento pensionistico per cui è causa (v. condizioni del divorzio laddove le parti concordavano che dal momento del pensionamento il si impegnava a corrispondere alla Per_2
una quota di indennità di buonuscita/indennità di Parte_1 fine rapporto).
Risulta poi pacifico e non controverso, oltre che dimostrato sulla base della documentazione prodotta dall' , che CP_2
l'assegno divorzile percepito dalla ricorrente è pari attualmente ad € 201,00 mensili.
Non vi è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto ad una quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge TE.
La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge TE aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere anzitutto effettuata - oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali con il de cuius - tenendo conto anche delle caratteristiche e della durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale: secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e TE, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali” (Cass. 16093/2012, tra le tante;
conf. Cass. 8263/2020, la quale precisa che deve essere valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorché in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale).
La ripartizione, inoltre, non deve avvenire in base ad un mero calcolo matematico che tenga conto solo della durata dei rispettivi matrimoni delle due parti, bensì postula la valutazione anche di ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità e da utilizzare come correttivi del criterio temporale. Tali elementi, sulla base dell'art. 5 della legge 898/1970, sono individuati dalla giurisprudenza nella misura dell'assegno divorzile già goduto dal coniuge divorziato, nell'effettiva durata della convivenza matrimoniale con il defunto e nelle condizioni economiche e patrimoniali dei soggetti coinvolti nella vicenda, al fine di evitare che l'ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per le sue esigenze di vita, come individuati in sede divorzile, ed il secondo coniuge sia privato dei mezzi che il titolare del trattamento pensionistico gli aveva assicurato in vita, e ciò sulla scorta di un principio già da tempo implicitamente affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
419/1999.
Nella specie, si osserva quanto segue:
- il vincolo matrimoniale tra la ricorrente Parte_1 e il de cuius è formalmente durato Persona_2
36 anni e 3 mesi, essendo stato il matrimonio celebrato il
28.02.1971 e dichiarato cessato con sentenza di divorzio del 29.05.2007. Di contro, il matrimonio tra la resistente e il de cuius è Controparte_1 Persona_2 durato 14 anni e 5 mesi, essendo stato celebrato il
26.10.2008 e durato sino al decesso di quest'ultimo, avvenuto il 05.04.2023.
- La ricorrente è stata beneficiaria, come da sentenza n. 543 del 29.05.2007, dell'assegno divorzile di 189,00 euro mensili, adeguato secondo gli indici Istat a 201,00 euro mensili alla data del decesso del e corrisposto Per_2 direttamente dall' come emerge dalla relazione CP_2 istruttoria allegata alla comparsa di costituzione dell' e non contestata dalle altre parti. Di tanto deve CP_2 tenersi conto, atteso che la misura dell'assegno divorzile in pagamento rappresenta un criterio per stabilire il contributo offerto dal coniuge deceduto al mantenimento della ex moglie e, correlativamente, uno dei criteri - insieme agli altri sopra descritti - per determinare l'ammontare della decurtazione del trattamento di reversibilità della coniuge TE.
- La separazione consensuale tra il de cuius e la ricorrente è stata omologata con sentenza del Tribunale di Melfi del
14.05.1996, di tal che la convivenza matrimoniale è effettivamente durata 25 anni e 3 mesi. Il de cuius e la resistente hanno convissuto more uxorio dal 1993 sino alla data di celebrazione del loro matrimonio (26.10.2008), come dedotto dalla stessa e non specificamente CP_1 contestato dalla controparte. La convivenza prematrimoniale, nel corso della quale è nata nel 1997 una figlia, ha avuto dunque la durata di circa 15 anni, che si aggiunge alla durata della convivenza matrimoniale (14 anni e 5 mesi), così per complessivi 29 anni e 5 mesi.
- Quanto alle rispettive condizioni economiche, non risulta dagli atti della separazione e del divorzio - e non è stata neppure dedotta - l'attività lavorativa eventualmente svolta dalla ricorrente, né è stata fornita documentazione sulla sua pregressa ed attuale capacità reddituale. La resistente ha invece dedotto di essere gravemente malata e di avere difficoltà di deambulazione, cagionate da una emorragia celebrale;
ha altresì allegato e dimostrato di percepire una pensione di invalidità di 287,09 euro mensili
(v. verbale del 13.09.2022 della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, ove la resistente è stata dichiarata invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, ai sensi della L. 18/80), oltre all'indennità di accompagnamento (v. verbale del 24.08.2021 della commissione medica, nel quale si dà atto del suo stato di portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
104/92), così da poter contare su un importo mensile di
809,19 euro.
- Secondo quanto documentato dall' in sede di CP_2 costituzione in giudizio, l'importo del trattamento pensionistico complessivamente attribuibile al coniuge TE e al coniuge divorziato è pari al 60% della pensione già liquidata (pag. 2 del file “determina ” CP_1 allegato alla relazione istruttoria, in produzione ). CP_2
Dalla documentazione prodotta dalla resistente e dall' risulta che il 60% della pensione Controparte_3 lorda annua spettante al de cuius è pari a € 13.269,69.
Ciò posto, avuto riguardo: - alle durate dei matrimoni;
- al tempo di convivenza more uxorio tra la resistente ed il de cuius, il quale, sommato al tempo di vita coniugale tra gli stessi, ammonta a 29 anni e 5 mesi, rispetto ai 25 anni e 3 mesi di effettiva convivenza matrimoniale tra il de cuius e la ricorrente;
- alla misura dell'assegno divorzile in pagamento;
- alla situazione economica e familiare della resistente, quale emerge dalla prodotta documentazione, si accerta che in capo a si configurano i presupposti legali Parte_1 per il riconoscimento di quota parte della pensione di reversibilità in relazione al trattamento pensionistico di cui era titolare il de cuius e si riconosce Persona_2 alla stessa la quota pari al 20% della pensione di reversibilità spettante al coniuge TE.
Il diritto di parte ricorrente alla percezione della quota suddetta decorre, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Pertanto, occorre precisare - benché tale ipotesi non si configuri nel caso in esame, avendo l' dichiarato di avere CP_2 cautelativamente accantonato una quota pari all'importo dell'assegno divorzile - che qualora la pensione, anteriormente alla pronunzia del giudice attributiva di una quota di questa al coniuge divorziato, sia stata corrisposta per intero al coniuge TE, gli arretrati spettanti al divorziato fanno carico esclusivo all'ente previdenziale erogatore, atteso che solo questi ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari e potrà, quindi, recuperare le somme versate in eccesso (cfr. Cass. civ., Sez.
I, 31.1.2007, n. 2092).
Sulle spese di lite, essendo stata rimessa alla valutazione del
Tribunale la determinazione delle singole quote, si ritiene che ricorrano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle stesse tra tutte le parti del giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., così come deve essere inteso in seguito a Corte Cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e dell' Controparte_2 con ricorso del 03.04.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) determina la quota della pensione di reversibilità spettante alla ricorrente nella misura pari al 20% del Parte_1 trattamento pensionistico di reversibilità lordo annuale spettante alla coniuge TE , con Controparte_1 decorrenza dal mese successivo a quello della morte di
Persona_2
b) ordina all' Controparte_2
di corrispondere la suddetta quota a
[...] Parte_1
, oltre gli arretrati a lei spettanti a decorrere dal primo
[...] giorno del mese successivo a quello della morte di
[...]
Persona_2
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 08.01.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1220/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo Parte_1 studio dell'avv. Gelsomina Sassano che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Massimo Macchia che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione;
, Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Potenza presso la sede della propria Avvocatura, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Dinoia in virtù di procura generale alle liti per notaio in Fiumicino rep. n. 37875 del Per_1 22.03.2024. Resistenti
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza. Parte necessaria
Oggetto: ricorso ex art. 9 comma 2 legge 898/70.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 21.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 03.04.2024 ha chiesto il Parte_1 riconoscimento della quota della pensione di reversibilità di deceduto il 05.04.2023, a lei Persona_2 spettante in qualità di ex coniuge avente diritto all'assegno divorzile.
Ha allegato che con la sentenza n. 543 del 29.05.2007, con cui questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato riconosciuto in suo favore un assegno divorzile di 189 euro mensili, da rivalutare annualmente;
che ella a seguito del divorzio non è passata a nuove nozze, mentre il ha contratto matrimonio con Per_2
il 26.10.2008. Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituita , Controparte_1 coniuge TE di la quale ha Persona_2 contestato la domanda chiedendo, in via principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata allegazione dell'atto notorio richiesto dall'art. 9 della legge
898/1970 e, in via subordinata, che la quota spettante alla ricorrente sia determinata nella misura minima e, comunque, non superiore al 60% dell'importo dell'assegno divorzile.
Ha allegato che dall'unione con il defunto è nata la Per_2 figlia (13.07.1997); che la sua Persona_3 convivenza di fatto con il risale, quanto meno, al Per_2
1993; che ella è gravemente malata e percepisce pensione di invalidità e indennità di accompagnamento per complessivi
809,19 euro mensili.
Si è costituito l' il quale ha allegato che, dalla morte del CP_2
, è stata cautelativamente accantonata la quota della Per_2 pensione di reversibilità di € 201,00 mensili, corrispondente all'importo rivalutato dell'assegno divorzile spettante alla
. Parte_1
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 25.09.2024, svoltasi a trattazione scritta, la ricorrente e la resistente si sono riportate alle rispettive richieste e deduzioni e il Tribunale ha riservato la decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Occorre preliminarmente osservare che la mancanza dell'atto notorio ex lege 4 gennaio 1968 n. 15 - richiesto dall'art. 9 co.
5 della L. 898/70 in allegato alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa - eccepita dalla resistente, non determina l'inammissibilità della domanda, avendo la ricorrente prodotto, al medesimo fine, certificazioni anagrafiche da cui desumere gli aventi diritto al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa.
Inoltre, secondo la norma richiamata, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli eventuali aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.
Nel merito, la comparativa valutazione delle rispettive condizioni economiche del coniuge divorziato e di quello TE è valutabile ai fini della determinazione della quota di pensione spettante all'uno e all'altro, come si dirà.
L'art. 9 comma 2 della l. 898/1970 dispone che in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge TE avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
A norma dell'articolo 5 della l. 28 dicembre 2005, n. 263, per
"titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5" deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del Tribunale in sede di divorzio contenzioso o congiunto.
L'art. 9 comma 2 legge 898/1970 ricollega quindi espressamente il diritto alla corresponsione della pensione di reversibilità a tre requisiti, ovvero:
a) che il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze;
b) che il medesimo sia titolare dell'assegno divorzile;
c) che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
Dette circostanze ricorrono nella specie, in quanto dalla prodotta documentazione risulta la prova dello stato libero della ricorrente;
del riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata da questo Tribunale il 29.05.2007; dell'anteriorità, rispetto alla sentenza di divorzio, del rapporto di lavoro di da cui trae origine il Persona_2 trattamento pensionistico per cui è causa (v. condizioni del divorzio laddove le parti concordavano che dal momento del pensionamento il si impegnava a corrispondere alla Per_2
una quota di indennità di buonuscita/indennità di Parte_1 fine rapporto).
Risulta poi pacifico e non controverso, oltre che dimostrato sulla base della documentazione prodotta dall' , che CP_2
l'assegno divorzile percepito dalla ricorrente è pari attualmente ad € 201,00 mensili.
Non vi è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto ad una quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge TE.
La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge TE aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere anzitutto effettuata - oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali con il de cuius - tenendo conto anche delle caratteristiche e della durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale: secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e TE, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali” (Cass. 16093/2012, tra le tante;
conf. Cass. 8263/2020, la quale precisa che deve essere valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorché in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale).
La ripartizione, inoltre, non deve avvenire in base ad un mero calcolo matematico che tenga conto solo della durata dei rispettivi matrimoni delle due parti, bensì postula la valutazione anche di ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità e da utilizzare come correttivi del criterio temporale. Tali elementi, sulla base dell'art. 5 della legge 898/1970, sono individuati dalla giurisprudenza nella misura dell'assegno divorzile già goduto dal coniuge divorziato, nell'effettiva durata della convivenza matrimoniale con il defunto e nelle condizioni economiche e patrimoniali dei soggetti coinvolti nella vicenda, al fine di evitare che l'ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per le sue esigenze di vita, come individuati in sede divorzile, ed il secondo coniuge sia privato dei mezzi che il titolare del trattamento pensionistico gli aveva assicurato in vita, e ciò sulla scorta di un principio già da tempo implicitamente affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
419/1999.
Nella specie, si osserva quanto segue:
- il vincolo matrimoniale tra la ricorrente Parte_1 e il de cuius è formalmente durato Persona_2
36 anni e 3 mesi, essendo stato il matrimonio celebrato il
28.02.1971 e dichiarato cessato con sentenza di divorzio del 29.05.2007. Di contro, il matrimonio tra la resistente e il de cuius è Controparte_1 Persona_2 durato 14 anni e 5 mesi, essendo stato celebrato il
26.10.2008 e durato sino al decesso di quest'ultimo, avvenuto il 05.04.2023.
- La ricorrente è stata beneficiaria, come da sentenza n. 543 del 29.05.2007, dell'assegno divorzile di 189,00 euro mensili, adeguato secondo gli indici Istat a 201,00 euro mensili alla data del decesso del e corrisposto Per_2 direttamente dall' come emerge dalla relazione CP_2 istruttoria allegata alla comparsa di costituzione dell' e non contestata dalle altre parti. Di tanto deve CP_2 tenersi conto, atteso che la misura dell'assegno divorzile in pagamento rappresenta un criterio per stabilire il contributo offerto dal coniuge deceduto al mantenimento della ex moglie e, correlativamente, uno dei criteri - insieme agli altri sopra descritti - per determinare l'ammontare della decurtazione del trattamento di reversibilità della coniuge TE.
- La separazione consensuale tra il de cuius e la ricorrente è stata omologata con sentenza del Tribunale di Melfi del
14.05.1996, di tal che la convivenza matrimoniale è effettivamente durata 25 anni e 3 mesi. Il de cuius e la resistente hanno convissuto more uxorio dal 1993 sino alla data di celebrazione del loro matrimonio (26.10.2008), come dedotto dalla stessa e non specificamente CP_1 contestato dalla controparte. La convivenza prematrimoniale, nel corso della quale è nata nel 1997 una figlia, ha avuto dunque la durata di circa 15 anni, che si aggiunge alla durata della convivenza matrimoniale (14 anni e 5 mesi), così per complessivi 29 anni e 5 mesi.
- Quanto alle rispettive condizioni economiche, non risulta dagli atti della separazione e del divorzio - e non è stata neppure dedotta - l'attività lavorativa eventualmente svolta dalla ricorrente, né è stata fornita documentazione sulla sua pregressa ed attuale capacità reddituale. La resistente ha invece dedotto di essere gravemente malata e di avere difficoltà di deambulazione, cagionate da una emorragia celebrale;
ha altresì allegato e dimostrato di percepire una pensione di invalidità di 287,09 euro mensili
(v. verbale del 13.09.2022 della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, ove la resistente è stata dichiarata invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, ai sensi della L. 18/80), oltre all'indennità di accompagnamento (v. verbale del 24.08.2021 della commissione medica, nel quale si dà atto del suo stato di portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
104/92), così da poter contare su un importo mensile di
809,19 euro.
- Secondo quanto documentato dall' in sede di CP_2 costituzione in giudizio, l'importo del trattamento pensionistico complessivamente attribuibile al coniuge TE e al coniuge divorziato è pari al 60% della pensione già liquidata (pag. 2 del file “determina ” CP_1 allegato alla relazione istruttoria, in produzione ). CP_2
Dalla documentazione prodotta dalla resistente e dall' risulta che il 60% della pensione Controparte_3 lorda annua spettante al de cuius è pari a € 13.269,69.
Ciò posto, avuto riguardo: - alle durate dei matrimoni;
- al tempo di convivenza more uxorio tra la resistente ed il de cuius, il quale, sommato al tempo di vita coniugale tra gli stessi, ammonta a 29 anni e 5 mesi, rispetto ai 25 anni e 3 mesi di effettiva convivenza matrimoniale tra il de cuius e la ricorrente;
- alla misura dell'assegno divorzile in pagamento;
- alla situazione economica e familiare della resistente, quale emerge dalla prodotta documentazione, si accerta che in capo a si configurano i presupposti legali Parte_1 per il riconoscimento di quota parte della pensione di reversibilità in relazione al trattamento pensionistico di cui era titolare il de cuius e si riconosce Persona_2 alla stessa la quota pari al 20% della pensione di reversibilità spettante al coniuge TE.
Il diritto di parte ricorrente alla percezione della quota suddetta decorre, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Pertanto, occorre precisare - benché tale ipotesi non si configuri nel caso in esame, avendo l' dichiarato di avere CP_2 cautelativamente accantonato una quota pari all'importo dell'assegno divorzile - che qualora la pensione, anteriormente alla pronunzia del giudice attributiva di una quota di questa al coniuge divorziato, sia stata corrisposta per intero al coniuge TE, gli arretrati spettanti al divorziato fanno carico esclusivo all'ente previdenziale erogatore, atteso che solo questi ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari e potrà, quindi, recuperare le somme versate in eccesso (cfr. Cass. civ., Sez.
I, 31.1.2007, n. 2092).
Sulle spese di lite, essendo stata rimessa alla valutazione del
Tribunale la determinazione delle singole quote, si ritiene che ricorrano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle stesse tra tutte le parti del giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., così come deve essere inteso in seguito a Corte Cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e dell' Controparte_2 con ricorso del 03.04.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) determina la quota della pensione di reversibilità spettante alla ricorrente nella misura pari al 20% del Parte_1 trattamento pensionistico di reversibilità lordo annuale spettante alla coniuge TE , con Controparte_1 decorrenza dal mese successivo a quello della morte di
Persona_2
b) ordina all' Controparte_2
di corrispondere la suddetta quota a
[...] Parte_1
, oltre gli arretrati a lei spettanti a decorrere dal primo
[...] giorno del mese successivo a quello della morte di
[...]
Persona_2
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 08.01.2025
La Presidente est.