TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/04/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 234 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, proposta con ricorso congiunto
DA
(cod. fisc. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Scalea (Cs) al Viale Primo Maggio 32 presso lo studio dell'avv. Chiappetta
Francesco, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
E
(cod. fisc. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
12/09/1989, elettivamente domiciliata in Scalea (Cs) al Viale Primo Maggio 32 presso lo studio dell'avv. Chiappetta Francesco, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
ricorrenti
Oggetto: domanda congiunta di regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il Parte_1 Parte_2
28/02/2025, hanno rilevato di aver intrattenuto una relazione more uxorio in costanza della quale è nata il [...] una figlia, di nome Essendo cessata tale relazione Persona_1 sentimentale, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, chiedendo l'omologa delle relative condizioni indicate in ricorso.
Fissata l'udienza del 7.04.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda;
quindi, il
1 Giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, in data 14.03.2025, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda congiuntamente proposta dalle parti è suscettibile di accoglimento. In particolare, e hanno chiesto l'omologa delle Parte_1 Parte_2 condizioni riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore di seguito testualmente riportate: “1) la minore venga affidata in Persona_2 via condivisa ad entrambi i genitori, con collazione prevalente presso la madre, Parte_2
, con facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia, tutti i giorni dalle 15:00 alle
[...]
19:00, dal lunedì al venerdì, e di tenerla con se, compreso il pernottamento due week end al mese, dal sabato alle 15:00 alla domenica alle 18:00; - in merito alle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 07 gennaio;
- in merito alle vacanze pasquali, attraverso il criterio dell'alternanza Pasqua con un genitore, Pasquetta con
l'altro; - estate, il genitore non collocatario potrà tenere con se la figlia per giorni 20, anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 31.05. di ogni anno;
2) in merito al mantenimento della minore, disporre che il sig. provveda al mantenimento della Parte_1 figlia attraverso il versamento della somma di euro 300,00 ogni giorno 5 del mese, nonché al pagamento del 100% delle spese straordinarie”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore e l'assenza di contrasti con gli interessi della stessa.
Il pieno accordo delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 234/2025, così provvede:
- omologa le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (nata a [...] il [...]) riportate in parte motiva, Persona_2 qui da intendersi integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 9/04/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
2