Sentenza 22 giugno 2016
Massime • 2
La dichiarazione dell'affittuario di fondo agrario di voler esercitare la prelazione in caso di vendita, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, integra un atto unilaterale recettizio, sicché produce effetto solo nel momento in cui giunga a conoscenza del destinatario o in cui deve reputarsi da questi conosciuta perché pervenuta al suo indirizzo.
Il diritto di prelazione agraria si esercita secondo lo schema normativo di cui agli artt. 1326 e 1329 c.c., sicché la "denuntiatio" non è revocabile durante il termine di trenta giorni previsto per l'accettazione della proposta, considerato che la trasmissione del preliminare ha tutti i connotati della proposta contrattuale e che la possibilità di revoca mal si concilierebbe con la natura, di atto unilaterale di adempimento di obbligo legale, destinato a rendere attuale l'altrui diritto soggettivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2016, n. 12883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12883 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2016 |
Testo completo
ORIGINALE 128 83/2 016 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Prelazione agraria LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE revocabilità della TERZA SEZIONE CIVILE "denuntiatio" esclusione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21481/2013 Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI Presidente - Cron. 12883 Dott. DANILO SESTINI Rel. Consigliere Rep.@.. Consigliere Dott. LINA RUBINO Ud. 02/03/2016 · Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO PU Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21481-2013 proposto da: PI IO [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato MAURO AMICONI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DI VITA giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente 2016 contro 500 BI RL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato ALDO FONTANELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati CARMELO BRUNO, GAETANO CIRANNA giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente - avversO la sentenza n. 1245/2013 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20/06/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE DI VITA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TR convenne in giudizio LA IO FO per sentir accertare il proprio diritto all'esercizio della prelazione su un fondo agrario in relazione al quale la convenuta aveva all'attore (prelazionante) notificato un preliminare di compravendita, salvo poi comunicare mezzo di successivo telegramma- che il -a preliminare era stato risolto e che ella non era più intenzionata ad alienare il fondo. L'attore chiese l'emissione di una sentenza ex la condanna della FO alart. 2932 C.C. risarcimento dei danni. Il Tribunale di Catania rigettò la domanda, con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello. Ricorre per cassazione il TR, che deposita anche memoria, mentre l'intimata resiste a mezzo di controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La Corte di Appello ha dato atto che: -il 22.11.2003, la IF notificò al TR il preliminare di vendita;
-con telegramma del 20.12.2003, la medesima FO comunicò al TR la revoca della proposta, chiarendo che il preliminare era stato risolto che ella non aveva più interesse а e vendere il fondo;
-con comunicazione spedita il 18.12.2003 e pervenuta il successivo 27 dicembre, il TR 3 comunicò alla FO la propria volontà di esercitare la prelazione. Tanto premesso, la Corte ha rilevato che la revoca della proposta era stata comunicata prima dell'esercizio della prelazione e ha ritenuto tale revoca senz'altro efficace, chiarendo che "della revocabilità della denuntiatio non può dubitarsi posto che tale atto costituisce una proposta contrattuale rispetto alla quale la dichiarazione di voler esercitare il diritto di prelazione vale come accettazione". Con l'unico motivo "rescindente“,2. il ricorrente deduce omesso ed erroneo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" e "violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1328 e 1329 C.C. e dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590". Assume il TR che la Corte non ha considerato che la prelazione era stata esercitata all'atto della spedizione della missiva raccomandata avvenuta il 18.12.2003 e, sotto altro profilo, che il termine di trenta giorni previsto è dalla legge per l'esercizio della prelazione tale da "rendere la proposta irretrattabile, a norma dell'art. 1329 c.c., coinvolgendo specifici interessi pubblici, prima del decorso dei trenta giorni": il ricorrente sostiene, dunque, che la revoca della denuntiatio era inefficace in quanto contratto era stato giàintervenuta quando il 4 concluso (per effetto dell'accettazione inviata il 18.12.2003) prima della comunicazione di revoca e -comunque- perché la denuntiatio non era scadenza del termine di revocabile prima della trenta giorni. una sentenza basata3. A fronte di sull'affermazione che la denuntiatio è revocabile in pendenza del termine per l'esercizio della prelazione e che la revoca effettuata prima che la comunicazione di esercizio della prelazione giungesse alla venditrice aveva posto nel nulla gli effetti della proposta, il ricorrente si muove su due distinte linee: assume, per un verso, che la prelazione era stata esercitata già con l'invio della comunicazione del prelazionante (avvenuta il 18 dicembre, prima della revoca della denuntiatio effettuata il 20 dicembre) e, per altro verso, che la denuntiatio non è revocabile per il termine di trenta giorni dalla notificazione. Il motivo è infondato quanto al profilo 3.1. dell'efficacia del mero invio della comunicazione di accettazione, giacché “la dichiarazione di voler esercitare la prelazione ai sensi dell'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590 integra un atto unilaterale recettizio, di talché produce effetto solo nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario in cui deve reputarsi da questi conosciuta perché pervenuta al suo indirizzo" (Cass. n. 1331/1997). 5 applicazione la regola della Né può trovare degli effetti della diversa decorrenza notificazione per il notificante e per il giacché (fatte salve le eccezioni destinatario, individuate da Cass., S.U. n. 24822/2015 per le ipotesi in cui il diritto non possa essere fatto valere che con un atto processuale) tale regola "si applica solo agli atti processuali e non а quelli sostanziali" che "producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all'indirizzo destinatario"del (Cass. n. 9303/2012 in tema di tempestività dell'esercizio del riscatto;
cfr. anche Cass. n. 15671/2011).
3.2. Il motivo è invece fondato in punto di irrevocabilità della denuntiatio per l'intera durata del termine di trenta giorni previsto dall'art. 8 1. n. 590/1965. Erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto applicabile il principio (della revocabilità) affermato da Cass. n. 2427/1988, senza considerare che esso era stato enunciato in relazione alla diversa ipotesi di e che eraprelazione urbana da Cass., S.U. n. 5359/1989,stato poi superato secondo cui, in relazione alla denuntiatio 392/78, laprevista dall'art. 38 1. n. "comunicazione del proprietario non è revocabile, in pendenza del termine entro il quale il conduttore può manifestare la volontà di rendersi acquirente", atteso che, "se per l'esercizio di tale diritto la legge concede al conduttore un 6 certo termine, è logico ritenere che in pendenza dello stesso il proprietario resti vincolato in attesa della del titolare del determinazione diritto". Peraltro, nella specifica materia della prelazione agraria non è mai stata posta in dubbio l'irrevocabilità della denuntiatio per l'intero al prelazionante per termine concesSO l'accettazione. La stessa Cass. n. 2427/1988 aveva rimarcato la differenza esistente fra i due istituti della prelazione urbana e della prelazione agraria, rilevando che sussisteva una "evidente diversità di situazioni giuridiche, in relazione alla diversa limitazione dell'autonomia negoziale e della stessa struttura della comunicazione, che, nel caso di affitto di fondi rustici, non si esaurisce in un obbligo di interpello, ma nella creazione di una situazione soggettiva passiva a carico del proprietario e di una attiva а carico dell'affittuario, che viene a godere del diritto potestativo di subentrare al terzo”. Il principio della (temporanea)(temporanea) irrevocabilità stato peraltro ribadito expressis verbis da è 10429/1991, con affermazione che "ilCass. n. si esercitadiritto di prelazione agraria secondo lo schema normativo dettato dagli artt. 1326/1329 cod. civ., cioè attraverso lo scambio di una proposta (irrevocabile per legge per un certo periodo) e della accettazione della stessa" (con 7 "schema" analogo a quello previsto dall'art. 732 C.C., in materia di prelazione fra coeredi, e dall' abrogato art. 966 C.C., in materia di prelazione del concedente in caso di vendita del diritto dell'enfiteuta). Tale principio va qui ribadito, sottolineandosi come la trasmissione del preliminare (rispetto al quale il prelazionante è chiamato ad esprimere la propria volontà) abbia evidentemente tutti i connotati della proposta contrattuale e, altresì, come la possibilità di revoca mal si concilierebbe con la natura della denuntiatio, "quale atto unilaterale di adempimento di obbligo legale destinato a rendere attuale l'altrui diritto n. 5359/1989), soggettivo" (Cass., S.U. rischierebbe di sottrarre al destinatario che fosse esposto all'eventualità della revoca la possibilità di utilizzare l'intero termine stimato congruo dal legislatore per valutare la proposta e determinarsi in ordine all'eventuale accettazione.
3.3. Il ricorso va dunque accolto in relazione al profilo sopra individuato, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di merito, che dovrà rivalutare la vicenda alla luce del seguente principio di diritto: "il diritto di prelazione agraria si esercita secondo lo schema normativo di cui agli artt. 1326 1329 cod. civ. e lae denuntiatio non è revocabile durante il termine di trenta giorni previsto per l'accettazione della proposta". 8 4. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione. Roma, 2.3.2016 Il CoConfiere este Il Presidente яж li Funzionario Gudiziario Innocenzo BATTISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.2 61. 2016.Oggl Funzionario Giudiziario Innocenzo BATTIST 9