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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/07/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei IGg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti ConIGliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 159.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.01.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
62, c.f. , ed , nato a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2 residente in [...], c.f. , rappresentati C.F._2
e difesi, giusto mandato in atti, dagli avv.ti Giuseppe Catalano (c.f. ) e C.F._3
Donato Patera (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Varapodio (RC) alla C.F._4 via Galileo Galilei n. 9, indirizzo PEC dell'avv. Giuseppe Catalano per indirizzo PEC dell'avv. Donato Patera Email_1
Email_2
APPELLANTI
CONTRO
(GI in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 CP_1 tempore, corrente in Milano via Caldera n. 21, C.F. e P. Iva ), P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fedele (C.F. ) giusta procura C.F._5 in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria Via P. Andiloro 6/n,
PEC Email_3
E
(GI Controparte_2 [...]
), in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA n. Controparte_3
, con sede in Roma, Via Andrea Vesalio n. 6, rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_3
1 in atti, dall'Avv. Andrea Strata (c. f. ), elettivamente domiciliata presso C.F._6 il suo Studio in Roma, Viale Liegi n. 58, PEC Email_4
APPELLATE
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1073/2018 resa dal Tribunale di Palmi nel giudizio R.G. n.
1793.2014, pubblicata in data 06.11.2018.
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.01.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. si concludeva come di seguito indicato.
- Per le parti appellanti si chiedeva alla Corte di voler: <in via preliminare, accertare e dichiarare la tardività (art. 169 c.p.c.) della restituzione del fascicolo di parte della società
in seno al processo di primo grado e pertanto la inutilizzabilità dello stesso (in uno CP_4
con i documenti ivi allegati) ai fini del decidere;
accertare e dichiarare che, ove dovuta, ogni
e qualsiasi somma deve essere corrisposta dalla e pertanto mantenere indenne CP_2
(manlevare) da ogni e qualsiasi obbligazione pecuniaria gli odierni appellanti;
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione diretta, atteso che la tipologia contrattuale intercorsa ed il tenore delle clausole sottoscritte prevedono l'esperimento della preventiva azione nei confronti dell'assicurazione; accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso;
accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità dell'azione contro gli odierni opponenti, nella qualità di eredi della IG.ra , per difetto di legittimazione CP
sostanziale passiva;
in subordine, accertare e dichiarare il comportamento contrario a buona fede tenuto dalla società , la illegittimità del calcolo dell'importo capitale residuo CP_1
e degli interessi e così rigettare ogni avversa richiesta. Inoltre, a totale riforma della sentenza di primo grado, condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente giudizio d'Appello, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori art. 93 c.p.c.>>.
Per la appellata si precisavano <le conclusioni riportandosi a tutti gli Controparte_1
atti e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti ed insiste nelle richieste rassegnate nei propri scritti difensivi. Di conseguenza, previo rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, chiede che la causa venga trattenuta in decisione…>>.
La appellata così concludeva: Controparte_2
<< nel riportarsi a tutto quanto eccepito e dedotto nella comparsa di costituzione e risposta, precisa le conclusioni come rassegnate nel predetto atto difensivo, che di seguito si riportano pedissequamente: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respinta in via
2 preliminare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, respingere integralmente l'avverso appello, in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti e per ogni altra ragione rilevabile d'ufficio, confermando quanto statuito nella sentenza di primo grado impugnata. Con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio ed alla sentenza di primo grado in relazione alla ricostruzione del processo, si espone quanto segue.
In particolare, nella pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Palmi venivano ricostruite le circostanze del processo di primo grado come di seguito riportato:
<< Con decreto ingiuntivo emesso in data 18.09.2014 nell'ambito del proc. n. 1341/2014 RG il
Tribunale di Palmi ha ingiunto ad - in proprio e nella qualità Parte_1 di erede di - e di - nella qualità di erede di CP Parte_2 CP
- il pagamento della somma di euro 26.904,48, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002
[...] dalla data delle singole fatture all'effettiva soddisfazione, oltre a spese di lite, in favore di
, la quale aveva domandato l'ingiunzione deducendo di aver concesso in data CP_1
01.10.2009 un finanziamento dell'importo complessivo di euro 26.560,80, di cui euro 25.000,00
a titolo di capitale, euro 200,00 per commissioni ed euro 1.360,00 a titolo di premio assicurativo a , la quale si obbligava, unitamente ad CP Parte_1
, alla restituzione del complessivo importo di euro 34.295,16 in 60 rate mensili, di
[...] cui 21 dell'importo di euro 265,21 e le restanti di euro 775,57, a decorrere dal 15.11.2009.
Aveva rappresentato che in data 16.10.2011 era deceduta , lasciando quali eredi CP
i soggetti destinatari del ricorso per ingiunzione.
Aveva evidenziato che a seguito del mancato pagamento delle rate del finanziamento, gli ingiunti erano stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine in data 14.04.2012, risultando gli stessi al 28.08.2014 tenuti al pagamento della somma oggetto di ingiunzione, di cui euro
25.397,82 a titolo di capitale, euro 50,00 a titolo di penale ed euro 1.456,66 quali interessi maturati sino al 28.08.2014.
1.1.- Proponendo opposizione, ed Parte_1 Parte_2
hanno in primo luogo eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per
[...] due ragioni. Innanzitutto, nell'evidenziare che l'evento morte della richiedente il finanziamento, , costituiva il rischio sotteso alla polizza assicurativa contratta a CP garanzia dell'importo finanziato, hanno dedotto che la società , quale CP_1
3 beneficiaria dell'indennizzo, avrebbe dovuto preliminarmente escutere la polizza, potendo agire nei confronti di essi opponenti soltanto in caso di insolvenza dell'assicuratore.
Sotto un secondo profilo, hanno dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che la società ricorrente avrebbe dovuto agire in via diretta nei confronti del coobbligato prima di rivolgere le proprie domande ad essi opponenti quali eredi della richiedente il finanziamento.
Hanno, inoltre, eccepito l'inadempimento di parte ricorrente agli obblighi di informazione relativi alla tipologia di finanziamento, ai vincoli derivanti ed alla garanzia assicurativa, tenuto conto della circostanza che all'epoca della sottoscrizione la richiedente era cieca.
Hanno contestato che la aveva dichiarato i debitori decaduti dal beneficio del CP_1 termine soltanto con raccomandata del 14.04.2012, cioè a distanza di sei mesi dall'ultimo pagamento, nonostante il contratto prevedesse quale termine per avvalersi della clausola risolutiva espressa il mancato pagamento di sole tre rate.
Hanno, inoltre, contestato il quantum oggetto di ingiunzione, evidenziando, da un lato, che la società ricorrente, nonostante l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine, aveva computato interessi al saggio legale sulle rate a scadere, comprensive di capitale ed interessi, piuttosto che sulla sola sorte capitale, e, dall'altro, che il giudice della fase monitoria aveva ingiunto il pagamento anche degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, nonostante alcuna domanda fosse stata formulata in tal senso dalla ricorrente.
Hanno chiesto, pertanto, in via preliminare la chiamata in causa degli assicuratori al fine di essere tenuti indenni da un'eventuale condanna. Hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo
o, comunque, la riduzione dell'importo ingiunto, domandando di essere tenuti indenni dall'assicuratore, chiedendo di essere autorizzati alla chiamata in causa di quest'ultimo.
1.2.- Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, CP_1 contestando quanto eccepito dagli opponenti, ma riconoscendo che l'ingiunzione era stata resa anche per un importo pari agli interessi di mora ex art. 231/2002 non richiesti con il ricorso.
In via subordinata, hanno chiesto la condanna dell'assicuratore al pagamento della somma di denaro ingiunta.
1.3.- Autorizzata la chiamata in causa dell'assicuratore, si è costituita Controparte_6
, quale società incorporante per fusione (GI ),
[...] Controparte_7 P_ chiedendo il rigetto delle domande avanzate dagli opponenti e dall'opposta.
Con riferimento ai primi, oltre a dedurre il difetto di legittimazione attiva, non essendo gli opponenti parti del contratto di assicurazione, ha comunque escluso l'operatività della polizza, evidenziando che era deceduta durante l'esecuzione del contratto di CP finanziamento per patologie preesistenti (e, peraltro, non comunicate in violazione dell'art.
4 1892 c.c.) al momento della stipulazione del contratto di assicurazione, con conseguente esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto.
Ha dedotto, inoltre, la inammissibilità della domanda formulata da , per non CP_1 aver quest'ultima chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa esso assicuratore.
Ha, infine, evidenziato che l'indennizzo, da corrispondere in forza della polizza, non poteva essere comunque superiore alla sorte capitale al momento del decesso della richiedente
, così come previsto in contratto.>> CP
Nel corso del giudizio con ordinanza del 28.09.2015, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva decisa solo sulla base della produzione documentale, previa precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 maggio 2018 ed assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con sentenza impugnata, che per quanto più ampiamente si richiama, il Tribunale così provvedeva: “REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
- CONDANNA gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 26.904,48, oltre interessi al saggio legale;
- RIGETTA la domanda proposta dagli opponenti nei confronti della terza chiamata;
- PONE in capo agli opponenti, in solido tra loro, le spese del presente giudizio che si liquidano in favore di parte opponente in complessivi euro 2.768,00, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ed in favore della terza chiamata in complessivi euro
2.768,00, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.”
In specie, in parte motiva, riconosceva come incontestati sia “l'esistenza del contratto di credito al consumo, con il quale, a fronte dell'erogazione dell'importo di euro 26.560,00 da parte di
, finanziato per l'acquisto dell'autovettura Opel InIGna, ed CP_1 CP
– la seconda in qualità di coobbligata – si obbligavano a Parte_1 restituire la somma di euro 34.295,16, comprensiva di interessi corrispettivi, mediante il pagamento di 60 rate mensili, di cui 24 dell'importo di euro 265,61 e 36 dell'importo di euro
775,57”, sia che alla data del “decesso di , avvenuto in data 16.10.2011, erano CP state pagate rate per l'ammontare complessivo di euro 6.441,76”, confermando la
“stipulazione del contratto di assicurazione tra e a favore di CP P_
.” CP_1
Non accoglieva, inoltre, tutte le eccezioni proposte dagli opponenti, ed in specie:
- veniva rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione degli opponenti precisandosi che
“alcun beneficio d'ordine o d'escussione è previsto dalla legge o dal contratto in favore degli
5 odierni opponenti, nella loro qualità di eredi, oltre a doversi evidenziare che nel caso di specie
è stata convenuta anche in qualità di coobbligata”; Parte_1
- non veniva accolta l'eccezione di inadempimento formulata nei confronti delle società di finanziamento e di assicurazione in relazione agli obblighi informativi in quanto “l'allegazione circa lo stato di cecità della richiedente il finanziamento, , all'epoca della CP sottoscrizione del contratto, espressamente contestato dalla nella propria comparsa CP_1 di costituzione e risposta, non è supportato da alcun elemento probatorio, non potendo ritenersi sufficienti le missive del 2012 con le quali il difensore degli odierni opponenti ha contestato il credito. 5.2.- Ciò detto, si evidenzia che la richiedente e la coobbligata hanno sottoscritto il contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura, essendosi obbligate al pagamento della somma di euro 34.295,16, comprensiva di interessi corrispettivi, mediante il pagamento di 60 rate mensili, di cui 24 dell'importo di euro 265,61 e 36 dell'importo di euro 775,57.
Pertanto, le stesse sono state edotte circa la tipologia del finanziamento e circa gli obblighi derivanti dal contratto”, nonché in quanto “la richiedente, , con propria CP sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento ha confermato di aver ricevuto prima della sottoscrizione “la nota illustrativa sintetica sulle coperture assicurative offerte dalla polizza collettiva”, nonché “la nota informativa e le Condizioni di assicurazione della Polizza
n. CL/08/040”;
- veniva rigettata l'eccezione di “avvenuta decadenza dal beneficio del termine per non essersi la società opposta avvalsa della clausola risolutiva espressa entro il termine previsto dal contratto” ritenendo essere stato l'operato di conforme al contratto;
CP_1
- veniva dichiarata “tardiva, in quanto formulata soltanto con la comparsa conclusionale,
l'ulteriore eccezione relativa alla mancanza di prova della qualità di erede di in CP capo agli odierni opponenti”, così accogliendosi la domanda di pagamento nei confronti di
, nella qualità di coobbligata e di erede di , e Parte_1 CP
, nella qualità di erede di ”; Parte_2 CP
- non venivano riconosciuti gli interessi in misura superiore al tasso ultralegale;
- si rigettava “la domanda di condanna esercitata nei confronti della terza chiamata”.
In relazione a quest'ultima, il giudice di prime cure riconosceva in capo agli eredi “dello stipulante la legittimazione ad agire per chiedere l'adempimento del promittente”, aderendo
“alle difese della in ordine all'esclusione nel caso di specie Controparte_6 della garanzia per preesistenza della patologia che ha causato il decesso della ” CP essendo la stessa “deceduta per arresto cardiaco in conseguenza di un tumore all'ovaio sinistro sorto precedentemente alla data di stipulazione del contratto di assicurazione”, disponendo che
6 doveva “essere dichiarata l'inoperatività della garanzia, posto che, a norma dell'art. 9 della
Nota illustrativa della copertura, erano escluse “le conseguenze di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di decorrenza del programma assicurativo”.
Avverso la indicata pronuncia proponevano impugnazione gli opponenti, parti soccombenti in primo grado, censurandola per i motivi che seguono.
-I- Nel primo motivo di gravame eccepivano la “Violazione articoli 165, 166, 169 e 183 c.p.c., CP artt. 74, 77 e 87 disp. att. c.p.c. – Condanna della terza chiamata al pagamento CP_4 di quanto reclamato da .”, rilevando che la aveva tardivamente CP_1 CP_6 restituito il fascicolo di parte in violazione del termine dettato dall'art. 169 c.p.c., e censuravano la pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure aveva utilizzato la documentazione tardivamente prodotta affermando che “come dimostrato dalla documentazione versata in atti dall'assicuratore, è deceduta per arresto cardiaco in conseguenza di un tumore CP all'ovaio sinistro sorto precedentemente alla data di stipulazione del contratto di assicurazione
(si vedano, allegati 4 e 5 al fascicolo della terza chiamata)”, mentre non avrebbe dovuto tener conto dei documenti indicati e ritenerli inutilizzabili.
II- Nel secondo motivo rilevavano l'erroneità della pronuncia impugnata “In ordine alla mancanza di prova della qualità di eredi degli odierni appellanti. II.I - Ricostruzione effettuata dal giudice in violazione degli artt. 163, 164 e 184 c.p.c. e ciò in tutte le parti della sentenza ove (auto)qualifica uno degli opponenti (odierni appellanti) quale coobbligato senza che di tale qualifica si rinvenga richiamo alcuno negli processuali”, affermando che la questione relativa al difetto della qualità di erede poteva essere scrutinata d'ufficio in ogni stato e grado e che gli opponenti avevano “eccepito la carenza di legittimazione sostanziale passiva con l'atto di opposizione (cfr. pagina 14 e 15 - doc. n. 1 allegato al fascicolo di primo grado) ed hanno ulteriormente illustrato la tematica sia in sede di comparsa conclusionale (doc. n. 11), che di memorie di replica (doc. n. 12)”, precisando anche che la aveva agito contro gli stessi CP_1 solo in relazione alla posizione di eredi e non nella diversa qualità di “coobbligato e/o fideiussore”. Deducevano, quindi, che “la società (creditrice dell'eredità a CP_1 seguito del decesso della IG.ra ) avrebbe dovuto proporre l'azione interrogatoria, CP oppure dare la prova della sussistenza di atti secondo le modalità di cui agli artt. 474, 475 e
476 c.c.. Nulla di tutto ciò si rinviene in atti, sicchè i IGnori EG e Parte_1
si trovano ancora nella condizione di chiamati all'eredità”, da cui derivava la Parte_2 mancanza della titolarità della posizione debitoria e della legittimazione sostanziale passiva.
Eccepivano, inoltre, che “l'ingiunzione agli odierni appellanti è stata intimata solo ed esclusivamente nella qualità di eredi della defunta IG.ra , sicchè essa è CP
7 improcedibile e/o inammissibile”, e chiedevano alla Corte di voler “dichiarare l'improcedibilità
e/o inammissibilità e/o rigetto della domanda (decreto ingiuntivo) per come promossa da
contro gli opponenti (odierni appellanti), i quali stanno in giudizio (e propongono CP_1 il presente gravame) solo ed esclusivamente per rappresentare l'eredità (art. 486 c.c.) e ciò certamente non IGnifica e/o equivale ad accettazione. Il giudice, quindi, dovrà decidere la controversia con una sentenza di rigetto nel merito della domanda promossa dalla CP_1
per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa”.
[...]
- III- Nel terzo motivo di impugnazione contestavano la “Non corretta interpretazione letterale della proposta di finanziamento e della convenzione/nota illustrativa CL/08/040 (documenti GI presenti agli atti del giudizio di primo grado). Omesso esame di un punto decisivo della questione, che è stato oggetto di contraddittorio tra le parti, ai fini della declaratoria di difetto di legittimazione passiva sostanziale degli odierni appellanti” ritenendo che la nota illustrativa della copertura assicurativa era stata consegnata tardivamente ed era mancante della sottoscrizione della parte contraente.
Rilevavano, inoltre, che “A pagina 2 di 6 della nota informativa (GI agli atti del giudizio di primo grado) si legge che il beneficiario per le garanzie di decesso e malattia grave è la contraente. Subito dopo si specifica che contraente è .”, la quale avrebbe dovuto CP_1 agire contro la compagnia di assicurazioni chiedendo “in via diretta ed immediata all'assicurazione il pagamento della quota residua di finanziamento”, così da “trasformare la polizza in un contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione. La società non ha provato di avere CP_1 esperito, in via preliminare ed ante omnia, l'azione contro la società che ha assicurato il credito”. Eccepivano, in merito, “il difetto di legittimazione passiva sostanziale degli odierni appellanti. In detto senso si chiede la riforma della sentenza di primo grado”.
-IV- Nel quarto motivo rilevavano “IV. - Omesso esame di documenti (costituenti prova legale) presenti in atti. Non corretta ricostruzione della fase relativa alla sottoscrizione del contratto di finanziamento. Violazione palese degli obblighi di informazione e buona fede. Violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.” per totale mancanza di ogni informazione in quanto il solo rivenditore del veicolo aveva unicamente attestato l'autenticità delle firme, esponendo che la era cieca al 100% e quindi non in grado di leggere le CP condizioni contrattuali.
Censuravano la pronuncia anche nella parte in cui la circostanza non era stata ritenuta provata pur in presenza di documentazione medica, con connesso vizio di errata valutazione.
8 Lamentavano, inoltre, la violazione degli obblighi tutti contrattuali, dei doveri di informazione e trasparenza, in relazione alla informazione della “tipologia dell'assicurazione e del rischio”.
V. – Nel quinto motivo lamentavano la “Violazione del principio di cui all'art. 2697, comma 2,
c.c. Omessa valutazione della prova in atti della cecità del soggetto contraente e della mancanza di prova positiva (da parte degli appellati) dell'avere adempiuto agli obblighi di informazione. Operatività della copertura assicurativa ed obbligo di di tenere CP_4 indenne il contraente”, con violazione dell'obbligo di fornire al “contraente tutte le informazioni relative al contratto ed alla garanzia assicurativa”, ed erroneità della sentenza sia nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto di “aderire alle difese della Controparte_6
in ordine all'esclusione nel caso di specie della garanzia per preesistenza della
[...] patologia che ha causato il decesso della , sia per non aver considerato che la CP
“dichiarante” non era consapevole della circostanza di dover comunicare il proprio stato di salute né del “valore determinante sul consenso dell'altra parte”, sia nella parte in cui era stata rigettata l'eccezione di tardività e decadenza dalla relativa eccezione per essersi tardivamente costituita, trattandosi di “eccezione in senso proprio” e di domanda di annullamento del contratto non regolarmente proposta e, quindi inammissibile.
Lamentavano, infine, l'omessa valutazione della circostanza secondo cui la clausola in esame era generica, tale da poter essere “equiparata ad una clausola di stile”, considerato che
non ha reso alcuna dichiarazione inesatta e/o reticente e ciò perché nessuno ha CP posto delle domande specifiche (ad un soggetto cieco) ed il contratto, stante la genericità della clausola, non può colmare la detta lacuna informativa. Infine, per beneficiare della detta copertura assicurativa, la contraente ha versato la somma di € 1.360,00”.
Concludevano, pertanto, rilevando che “Da tutto questo discende l'operatività della polizza assicurativa ed è in questi termini che si invoca – sotto questo ulteriore profilo – la riforma della sentenza di primo grado. La società dovrà essere condannata al pagamento CP_4 in favore della di quanto contrattualmente statuito, stante l'operatività ed CP_1 efficacia della clausola contrattuale”.
Instavano, inoltre, per la riforma della pronuncia sulle spese di lite, di cui chiedevano la condanna delle parti appellate.
Infine, chiedevano la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
Chiedevano, quindi: “voglia l'On. le Corte d'Appello adita, reietta e disattesa ogni contraria istanza difesa eccezione e deduzione, in accoglimento del gravame ed in via preliminare si chiede: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1073/2018, giusto quanto dedotto nella parte motiva del presente
9 gravame; in riforma della sentenza di primo grado, voglia accogliere le conclusioni GI rassegnate e così pronunciare: in via preliminare, accertare e dichiarare la tardività (art. 169
c.p.c.) della restituzione del fascicolo di parte della società in seno al processo di CP_4 primo grado e pertanto la inutilizzabilità dello stesso (in uno con pag. 32 i documenti ivi allegati) ai fini del decidere;
accertare e dichiarare che, ove dovuta, ogni e qualsiasi somma deve essere corrisposta dalla e pertanto mantenere indenne (manlevare) da ogni e CP_2 qualsiasi obbligazione pecuniaria gli odierni appellanti;
accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'azione diretta, atteso che la tipologia contrattuale intercorsa ed il tenore delle clausole sottoscritte prevedono l'esperimento della preventiva azione nei confronti dell'assicurazione; accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso;
accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità dell'azione contro gli odierni opponenti, nella qualità di eredi della IG.ra , per difetto di legittimazione CP sostanziale passiva;
in subordine, accertare e dichiarare il comportamento contrario a buona fede tenuto dalla società , la illegittimità del calcolo dell'importo capitale residuo CP_1
e degli interessi e così rigettare ogni avversa richiesta. Inoltre, a totale riforma della sentenza di primo grado, condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente giudizio d'Appello, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva la GI per resistere a tutti gli specifici Controparte_1 CP_1 motivi di gravame, di cui rilevava l'infondatezza, e chiederne il rigetto, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c..
Concludeva, in particolare, chiedendo “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art.
342 e/o 348 bis c.p.c. e, comunque, rigettare l'istanza di inibitoria della sentenza di I grado, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 282 c.p.c. Nel merito, nella remota e non creduta ipotesi in cui il presente gravame superi il filtro previsto dalle richiamate disposizioni, voglia
l'ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dai IGnori e Parte_2 [...]
poiché manifestamente infondato in fatto e diritto, per i motivi sopra Parte_1 esposti. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Si costituiva, altresì, la (GI , rilevando l'infondatezza Controparte_2 Controparte_3 di tutti i motivi di impugnazione, l'utilizzabilità in appello dei documenti prodotti in primo grado, la non tardività dell'eccezione di inapplicabilità al caso di specie della polizza assicurativa e la portata decisiva di quanto contenuto all'art. 9 delle condizioni di assicurazione e di quanto dichiarato all'art. 7 del contratto di finanziamento, la infondatezza dell'eccezione
10 di non correttezza comportamentale. Produceva anche il fascicolo di parte di primo grado GI restituito in Tribunale dopo il deposito della comparsa conclusionale.
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di voler: “respinta in via preliminare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, respingere integralmente l'avverso appello, in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti e per ogni altra ragione rilevabile d'ufficio, confermando quanto statuito nella sentenza di primo grado impugnata. Con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
Con ordinanza depositata il 03.10.2019, pronunciandosi sulla chiesta sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza, la Corte così provvedeva: “visto l'art. 352 C.P.C.: a) rigetta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata di cui alla premessa;
b) invita le parti alla precisazione delle conclusioni, fissando a tal fine l'udienza del
2.7.2020, ore 9,30 con seguito, alla quale rinvia la causa;
visto l'art. 283 comma 2 C.P.C.: c) condanna in solido le parti ricorrenti al pagamento della pena pecuniaria di euro 250.”
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 08.01.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione proposta dalla di Controparte_10 inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c., che riteneva mancanti in atto introduttivo l'indicazione delle “circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, l'indicazione dei passi della sentenza non condivisi, il progetto alternativo, ed in ogni caso mancando una ragionevole probabilità di accoglimento.
L'infondatezza dell'eccezione di violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. viene dichiarata in conformità al principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (in senso conforme, anche sentt. Cass.
11 Civ. nn. 7675/2019 e 13535/2018, n. 36481/2022 S.U., ordinanza n.2320 del 25/01/2023, ordinanza n. 1932/2024), non ritenendosi indispensabile che le deduzioni di parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, e precisando che nel caso in esame l'atto di appello nel suo complesso contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame delle censure sollevate, essendo desumibile una individuazione dei punti contestati della sentenza di cui si chiede la riforma ed i motivi di impugnazione, l'indicazione del quantum appellatum e la formulazione delle ragioni di dissenso.
In relazione, invece, alla eccepita inammissibilità ex art. 348 c.p.c., nel rilevarsi che il criterio della "ragionevole probabilità" deve essere inteso in termini rigorosi come manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'eccezione è GI stata rigettata, come GI implicitamente disposto nella c.d. valutazione primaria di “filtro” di cui in ordinanza di invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, così avendo la Corte GI ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello indicata e superato l'eccezione stessa.
Tanto rilevato, deve procedersi alla disamina dei motivi di appello, precisandosi che si ritiene di non rispettare pedissequamente l'ordine indicato dagli appellanti per facilitare l'esposizione delle motivazioni di giudizio e che alcuni motivi di impugnazione sono esaminati congiuntamente.
In ragione, quindi, al valore preliminare rispetto ai residui ulteriori motivi, si esamina il secondo motivo di impugnazione, in uno con la domanda di voler dichiarare “il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso;
accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità dell'azione contro gli odierni opponenti, nella qualità di eredi della IG.ra , per CP difetto di legittimazione sostanziale passiva”, avendo gli appellanti eccepito la mancanza di prova della qualità di eredi.
In specie gli stessi hanno rilevato:- che si è agito nei loro confronti qualificandoli eredi senza aver dimostrato la detta qualità; - che tale qualità non è stata dagli stessi acquisita per non essere risultata alcuna accettazione dell'eredità della defunta - che la carenza di CP legittimazione sostanziale passiva è stata prontamente eccepita;
- che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione ritenendola tardiva, sia perché “La titolarità del diritto (nel caso che occupa: se i IGnori EG sono eredi e quindi debitori per le obbligazioni contratte dal de cuius) è elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio” attinente alla fondatezza della domanda, per cui costituisce mera difesa ed è rilevabile anche d'ufficio e non eccezione soggetta ai termini di legge, sia perché “gli odierni appellanti
(opponenti nel giudizio di primo grado) hanno eccepito la carenza di legittimazione sostanziale
12 passiva con l'atto di opposizione (cfr. pagina 14 e 15 - doc. n. 1 allegato al fascicolo di primo grado) ed hanno ulteriormente illustrato la tematica sia in sede di comparsa conclusionale
(doc. n. 11), che di memorie di replica (doc. n. 12)” (ved. atto di appello).
Con riferimento a quanto da ultimo indicato, in atto di opposizione contenuto nel fascicolo del primo grado, al punto 4, si evince che l'eccezione ha, invece, riguardato la presunta esistenza di una garanzia a prima richiesta – negozio autonomo di garanzia, in virtù della quale gli opponenti hanno asserito che era la compagnia di assicurazioni (allora a dover P_ rimborsare la quota del capitale residuo, e come tale doveva ritenersi titolare passivo della pretesa in giudizio, che doveva essere direttamente azionata dalla (ora CP_1 [...]
, per cu trattasi di differente eccezione, anche oggetto di diverso motivo di CP_1 impugnazione. Non vi è cenno ad una contestazione della qualifica di eredi. A conferma, nel successivo punto 5 rilevavano che “Ciò detto e per come si evince dalla lettura del contratto di finanziamento versato in atti, è facile chiarire che l'unico soggetto a cui l'azione di recupero del preteso credito poteva essere proposta era solo ed esclusivamente il coobbligato ed ove ciò non avesse dato risultati positivi si poteva agire nei confronti degli eredi del soggetto richiedente il finanziamento (IG.ra ). Vi è un errore nella individuazione dei CP soggetti tenuti all'adempimento e del titolo in virtù del quale devono adempiere” e che “L'azione proposta nei confronti degli eredi è quindi inammissibile e con il presente atto, oltre a contestare la circostanza al fine di renderla edotta al giudicante, si dichiara di non accettare il contraddittorio poichè gli opponenti/convenuti sostanziali sono stati evocati nella qualità di eredi. L'unico soggetto contro cui poteva proporsi l'azione era il coobbligato per come emerge dal contratto, fonte dell'obbligazione”.
Tanto considerato, non risulta essere stata formulata in atto di opposizione una specifica eccezione di carenza di legittimazione con contestazione sull'assunto di non essere eredi di da cui deriva l'infondatezza del motivo di censura e la mancanza di contestazione CP della qualità di erede negli atti precedenti alla comparsa conclusionale.
Infatti, per come indicato correttamente in sentenza impugnata, solo in comparsa conclusionale, al capo 7, precisavano che “la IGnora è deceduta in data 16.10.2011, lasciando CP quali eredi universali i IGnori EG e EG. Orbene, per Parte_1 Parte_2 come disciplinato dall'art. 480 c.c. il termine per accettare l'eredità è di dieci anni e nel caso di specie si prescrive alla data del 15.10.2021”, asserendo che gli stessi dovevano ritenersi meri chiamati all'eredità e non ancora eredi, e quindi titolari passivi della posizione debitoria, e precisando che si era agito “solo ed esclusivamente per rappresentare l'eredità (art. 486 c.c.) e ciò certamente non IGnifica e/o equivale ad accettazione”.
13 Si fa presente che la aveva agito nei confronti degli attuali appellanti Controparte_1 precisando la loro qualità di eredi.
Pertanto, pur essendo vero che l'acquisto della qualità di erede mediante accettazione dell'eredità costituisce elemento costitutivo della domanda di pagamento di un credito GI in capo al de cuius, quale condizione passiva dell'azione in relazione alla titolarità del debito, tale da dover essere provata dall'attore (nel caso di specie parte opposta quale attore CP_1 sostanziale nel giudizio), per cui incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione di detta qualità, la titolarità della situazione passiva doveva essere oggetto di difesa nel successivo scritto difensivo, e quindi nell'atto di opposizione, in cui le parti dovevano prendere posizione sulla stessa ed opporsi alla domanda in ingiunzione.
Ne deriva che non essendo state formulate contestazioni chiare e specifiche in merito allo status di erede, al difetto di titolarità passiva della pretesa, e non essendo stata indicata una espressa partecipazione al giudizio come chiamato per meri fini conservativi, trova applicazione quanto previsto dall'art. 115 c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati possono essere considerati provati, nel senso che il contegno non specificamente "contestativo" degli opponenti in primo grado era idoneo ad esonerare parte opposta dall'onere della prova del fatto giuridico costitutivo del diritto di credito, che attiene esclusivamente i fatti specificamente contestati dalla controparte.
Nel costituirsi in giudizio, infatti, gli appellanti non hanno contestato di non essere eredi, non hanno proposto in merito alcuna difesa contestando la qualifica costitutiva del diritto, né in tal senso hanno contestato la pretesa, censurandola solo nel merito e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'assicurazione, così da instare per l'attuazione del contratto stipulato dal de cuius e ponendo in essere una condotta che non appare direttamente compatibile con la volontà di rinunziare all'eredità.
Inoltre, si fa presente che in atto di opposizione sono state le stesse parti a qualificare la domanda come “azione proposta nei confronti degli eredi”, ed in relazione alla EG
[...]
ad indicare di non accettare il contraddittorio per la qualità diversa da quella di erede. Pt_1
L'onere di contestazione deve essere, inoltre, adempiuto sia con contestazione specifica ed analitica delle allegazioni avversarie, sia con espressa indicazione temporale, ovvero nei termini per la formazione del thema decidendum e, quindi, nel primo atto difensivo successivo ed utile o nei termini previsti per il compimento delle attività processuali di cui all'art. 183 c.p.c., e quindi prima che si esaurisca la fase di trattazione in primo grado e maturi la relativa barriera
14 preclusiva a seguito della quale sono inibite ulteriori attività assertive ed istruttorie e deve ritenersi ormai cristallizzato il thema decidendum.
La contestazione operata unicamente in comparsa conclusionale equivale, pertanto, a non contestazione ex art. 115 c.p.c. e determina l'esonero dell'attore dall'onere probatorio.
Per quanto indicato merita conferma la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto tardiva la deduzione difensiva così da ritenersi ormai acquisito l'accertamento della titolarità del rapporto sostanziale ex latere debitoris, con rigetto dell'appello sul punto.
Infondata è l'impugnazione anche nella parte in cui si contesta che abbia agito nei CP_1 confronti di EG solo nella sua qualità di erede e non quale coobbligata, Parte_1 non trovando quanto indicato conferma negli atti di causa.
Nella sentenza impugnata si precisa che “nel caso di specie è Parte_1 stata convenuta anche in qualità di coobbligata”.
Infatti, in ricorso per decreto ingiuntivo la dopo aver affermato che “in data 28 CP_1 settembre 2009, i IGnori (CF: e EG (CF: CP C.F._7 Parte_1
), in qualità, rispettivamente. di richiedente il finanziamento e di C.F._1 coobbligato, sottoscrivevano con una richiesta di concessione di credito”, CP_1 concludeva chiedendo la condanna di EG “in proprio e nella qualità di Parte_1 erede”, e di EG nella sola “qualità di erede”. Si ritiene, evidente che il Parte_2 richiamo all'azione “in proprio” deve intendersi quale coobbligato, portatrice di un obbligo autonomo, diretto, avendo garantito in proprio l'adempimento altrui.
A conferma, in accoglimento della domanda l'ingiunzione veniva emessa nei confronti della prima “in proprio ed in qualità di erede”.
Risulta indimostrato, pertanto, il presupposto fattuale del motivo di impugnazione, ovvero l'intervenuta azione solo nei confronti degli eredi e non anche nei confronti della coobligata in proprio, da ciò il rigetto dell'appello sul punto.
Tanto rilevato, per facilitare l'esposizione e la disamina dei motivi di gravame, nonché per ragioni di pregiudizialità, si procede alla disamina dell'accertamento preliminare della difesa degli appellanti in relazione alla tenutezza o meno della compagnia di assicurazione all'erogazione dell'indennizzo, con espresso riferimento all'errato mancato riconoscimento dell'intervenuta decadenza di dalla relativa eccezione per essersi costituita dopo CP_6 la scadenza del termine di cui all'art. 167 cod. proc. civ., avendo il Tribunale ritenuto che la stessa non fosse tardiva, perché integrante "mera difesa", come tale non soggetta alle preclusioni previste per le eccezioni in senso stretto.
Ritengono, invece, gli appellanti che trattasi di eccezione, indi soggetta alle preclusioni di legge.
15 Al riguardo, è incontestato che gli opponenti hanno richiesto la condanna dell'assicuratore al pagamento della somma di denaro ingiunta con autorizzazione alla chiamata della compagnia, quale terzo, e che a fronte dell'udienza di comparizione del 24.09.2015 la si è CP_6 costituita con atto depositato il 25.09.2015, in cui, riportando quanto compendiato in sentenza di primo grado, quest'ultima “oltre a dedurre il difetto di legittimazione attiva, non essendo gli opponenti parti del contratto di assicurazione, ha comunque escluso l'operatività della polizza, evidenziando che era deceduta durante l'esecuzione del contratto di CP finanziamento per patologie preesistenti (e, peraltro, non comunicate in violazione dell'art.
1892 c.c.) al momento della stipulazione del contratto di assicurazione, con conseguente esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto. Ha dedotto, inoltre, la inammissibilità della domanda formulata da , per non aver CP_1 quest'ultima chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa esso assicuratore. Ha, infine, evidenziato che l'indennizzo, da corrispondere in forza della polizza, non poteva essere comunque superiore alla sorte capitale al momento del decesso della richiedente , CP così come previsto in contratto”.
In particolare, la compagnia di assicurazioni al capo 3 della comparsa di costituzione in primo grado ha invocato le esclusioni di polizza contenute nell'articolo 9 delle Condizioni di
Assicurazione relative alla Convenzione n. CL/08/040 stipulata da con CP_1 P_ secondo cui erano escluse “tutte le garanzie, le conseguenze: di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo”, ed ha dedotto che il decesso dell'assicurata era avvenuto a causa di una patologia pregressa (come indicato in atto di costituzione di primo grado, “in seguito all'aggravamento del tumore all'ovaio sinistro, che pur trattato chirurgicamente e con cicli di chemioterapia”).
Con diversa eccezione, al successivo capo 4 ha contestato che l'assicurata aveva “dolosamente reso delle dichiarazioni inesatte e reticenti che ai sensi dell'art. 1892 c.c.” che “legittimano
l'assicuratore a rifiutare la prestazione assicurativa” avendo dichiarato in contratto di “essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni che necessitano di un trattamento medico, farmacologico, fisioterapico o psicoterapico”, ponendo l'accertamento della falsità e reticenza delle dichiarazioni rese come antecedente logico-giuridico delle deduzioni sull'annullamento ed inoperatività della copertura assicurativa.
In merito, il giudice di prime cure ha riconosciuto che “…si deve aderire alle difese della
in ordine all'esclusione nel caso di specie della garanzia per Controparte_6 preesistenza della patologia che ha causato il decesso della 11.3.- Si premette che CP
l'eccezione d'inoperatività della polizza assicurativa per non essere coperto l'evento dalla
16 garanzia non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, volta a contestare l'esistenza di un fatto costitutivo della domanda e, quindi, il suo fondamento, potendo essere, pertanto, dedotta, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.. Tale contestazione prescinde dall'avvenuta o meno comunicazione della patologia in fase precontrattuale, avendo costituito tale elemento oggetto di una distinta eccezione di annullamento formulata ex art.
1892 c.c. dalla terza chiamata”.
Dal dato letterale della pronuncia si evince, quindi, che è stata accolta la difesa di cui al capo 3 della comparsa di costituzione della , distinta e differente da quella di cui al capo CP_6
4.
Non vi è ulteriore espressa pronuncia sulla domanda da ultimo indicata.
Sul punto gli appellanti hanno eccepito che “le argomentazioni di contenute ai punti 3 CP_2
e 4 della comparsa…non sono delle mere difese, bensì delle eccezioni in senso proprio se non addirittura una domanda” e come tali dovevano essere soggette al relativo termine di decadenza, per cui dovevano essere dichiarate tardive ed inammissibili.
L'assunto non è condivisibile.
Il giudice di prime cure non si è pronunciato sulla domanda ex art. 1892 c.c. ma sulla diversa contestazione che l'evento non rientrasse nella delimitazione del rischio assicurato.
Con riferimento ad essa ha ritenuto che riguardasse la valutazione dell'oggetto del contratto stesso e, quindi, del fondamento della domanda di indennizzo, tale da costituire mera difesa non soggetta a preclusioni.
La valutazione è condivisa da questo giudice, trattandosi di una mera argomentazione giuridica volta a contestare il fondamento della domanda allegando l'estraneità dell'evento verificatosi ai rischi contemplati nel contratto.
Gli appellanti erroneamente sovrappongono le due eccezioni e difese, ma la pronuncia di primo grado è limitata alla difesa di cui al capo 3 e la distinzione tra le due fattispecie è evidente.
Mentre, infatti, l'eccezione con cui l'assicurazione lamenta la non indennizzabilità del sinistro a causa di dichiarazioni inesatte o reticenti sullo stato di salute rese dall'assicurato (artt. 1892 e
1893 c.c.) è qualificata dalla giurisprudenza come un'eccezione in senso stretto in quanto tale difesa introduce nel giudizio un fatto nuovo, per cui non è consentito all'assicuratore sollevarla oltre i termini perentori previsti dall'art. 167 c.p.c., quanto diversamente indicato e considerato dal Tribunale, come prima rilevato, investe la diversa difesa sulla non indennizzabilità dell'evento per essere stato espressamente escluso dal contratto, così da attenere alla disamina delle previsioni contrattuali e della delimitazione oggettiva del rischio assicurato in esso presente, e come tale costituisce una mera difesa non soggetta alle eccepite preclusioni.
17 In senso conforme, la Corte di Cassazione, investita della questione del se, in una controversia tra assicurato e assicuratore avente ad oggetto la condanna del secondo al pagamento dell'indennizzo, sia consentito all'assicuratore eccepire la non indennizzabilità del sinistro anche oltre i termini di cui all'art. 167 cod. proc. civ., ha, in più occasioni, risolto la questione, affermando il principio secondo cui l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, formulata in base ad un'interpretazione di parte volta a contestare il fondamento della domanda con l'assumere l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto, anche inquadrandola nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda.
Nel caso in esame la società assicuratrice, quindi, ha indicato la delimitazione del rischio contenuta nella polizza come fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, per cui non ha introdotto un fatto estintivo o modificativo della domanda ma ha definito il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, ha specificato il rischio garantito ab origine al fine di individuare che l'evento in esame non eracoperto dalla garanzia per essere stato espressamente escluso.
Ne deriva che la clausola invocata riguarda il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, il rischio garantito, per cui si conferma corrispondere ad una difesa, come riconosciuto in sentenza impugnata che appare priva di vizi in merito.
Da ciò il non accoglimento del motivo di impugnazione.
Risultano, inoltre, accertate e non contestate sia le clausole contrattuali indicate, sia la presenza della malattia della anteriormente alla data di decorrenza dell'assicurazione e tale da CP aver comportato la realizzazione del rischio morte, come da certificati medici prodotti dalla compagnia di assicurazione e non oggetto di contestazione alcuna da parte degli opponenti in primo grado, acquisiti agli atti a mezzo produzione del fascicolo di parte anche se tardiva in primo rado e ridepositati nel presente grado, che devono ritenersi in questa fase regolarmente acquisiti.
La tardività della produzione documentale nel primo grado non comporta una preclusione per l'utilizzo del documento nei gradi successivi, in cui gli stessi possono essere ridepositati.
Si rigetta, quindi, anche il primo motivo di gravame con riferimento alla eccezione relativa alla inutilizzabilità dei documenti per tardiva produzione del fascicolo di parte della CP_6 in primo grado in quanto il tardivo deposito del fascicolo di parte ritirato al fine di predisporre le memorie conclusionali non costituisce rinuncia all'utilizzo dei documenti ivi prodotti, tant'è che il giudice può decidere allo stato degli atti presenti nel giudizio, ma soprattutto perché la
18 parte conserva sempre la facoltà di produrre nuovamente in grado di appello i documenti in esame, i quali, GI inizialmente regolarmente prodotti, non sono qualificabili come nuovi ex art. 345 c.p.c. e devono essere acquisiti nel presente giudizio. La tardiva produzione produce, infatti, effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure, sicché il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, essendo stati in primo grado i documenti contenuti nel fascicolo della parte appellata GI prodotti nei termini di legge.
Conseguentemente il fascicolo di primo grado della si ritiene acquisibile e CP_6 quanto contenuto in esso è pienamente utilizzabile da questo giudice.
Invero, l'efficacia probatoria dei documenti, una volta acquisiti al processo, permane e non costituisce alcuna espressa rinuncia agli stessi il tardivo deposito del fascicolo di primo grado dopo la scadenza dei termini per il deposito della comparsa conclusionale, come GI indicato, ed i documenti risultano acquisiti nel presente grado di giudizio, per cui il giudice di secondo grado ha piena facoltà di riesaminarli.
Tanto considerato, si rileva che la parte della sentenza in cui si dichiara che “ è CP deceduta per arresto cardiaco in conseguenza di un tumore all'ovaio sinistro sorto precedentemente alla data di stipulazione del contratto di assicurazione” è stata contestata solo in riferimento alla non utilizzabilità dei documenti prodotti dall'assicurazione per tardivo deposito del fascicolo di parte e non per quanto attiene la presenza della patologia pregressa quale causa del decesso.
La circostanza, quindi, risulta provata dalla indicata produzione. In particolare, in certificazione medica allegata da al n. 4 degli atti in fascicolo di parte è riportato che la CP_6
è deceduta il 16.10.2011 per arresto cardiocircolatorio e che le “tappe evolutive della CP malattia” derivavano dalla patologia all'ovaio sx come in atti.
In ulteriore certificato in all. 5 vi è la relazione medica del reparto di ginecologia dell'Università
Campus Biomedico di Roma contenete la storia clinica della paziente dal marzo del 2008 all'agosto del 2009, con riconoscimento della patologia e delle cure eseguite.
Deve, pertanto, confermarsi quanto GI riconosciuto in primo grado in relazione alla preesistenza della patologia ed all'esclusione, per detto motivo, di una ipotesi ricadente nell'evento assicurato, con rigetto della domanda formulata nei confronti di e CP_11 del relativo motivo di gravame.
Infondato è anche il terzo motivo di appello, che risulta in parte anche assorbito e superato dal mancato riconoscimento di obbligo di corresponsione di indennizzo assicurativo di cui prima.
19 In particolare, in esso si censura la parte della sentenza di primo grado in cui, nel rigettare la relativa eccezione, il Tribunale ha precisato che “Ciò detto, in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dagli opponenti in ragione sia dell'esistenza di polizza assicurativa a garanzia del credito concesso da volta a coprire il rischio del CP_1 decesso del soggetto richiedente ( ) sia dell'esistenza di un soggetto coobbligato CP alla restituzione della somma finanziata, si evidenzia che alcun beneficio d'ordine o
d'escussione è previsto dalla legge o dal contratto in favore degli odierni opponenti, nella loro qualità di eredi, oltre a doversi evidenziare che nel caso di specie Parte_1
è stata convenuta anche in qualità di coobbligata”.
[...]
Gli appellanti lamentano, in particolare, la “Non corretta interpretazione letterale della proposta di finanziamento e della convenzione/nota illustrativa CL/08/040… Omesso esame di un punto decisivo della questione, che è stato oggetto di contraddittorio tra le parti, ai fini della declaratoria di difetto di legittimazione passiva sostanziale degli odierni appellanti”, asserendo che avrebbe dovuto agire direttamente e preventivamente contro la compagnia di CP_1 assicurazione e non contro di essi.
In tal senso eccepiscono l'inammissibilità dell'azione proposta da CP_1
In atto di impugnazione deducono che l'unico “soggetto legittimato contrattualmente a chiedere ed ottenere il rimborso dall'assicurazione è il beneficiario della copertura assicurativa”, con dovere di agire “in via diretta ed immediata”, con “ azione diretta contro la
(oggi ) e solo in caso di insolvenza di quest'ultima (per qualsiasi P_ CP_4 motivo reso comune al debitore) consente l'azione nei confronti del richiedente il finanziamento
e del coobbligato”, asserendo l'esistenza di una garanzia autonoma a prima richiesta.
Detta garanzia non emerge dal contenuto del contratto, come indicato in sentenza impugnata.
Inoltre, dalla nota illustrativa della copertura assicurativa versata in atti si rileva che “La copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore garantisce l'Assicurato contro il rischio di non potere pagare le rate di rimborso finanziamento e/o della carta di credito, al verificarsi di un determinato evento che colpisce la sua persona”, che l'assicurato era la che in caso CP di sinistro era dovuta la denuncia in capo all'assicurato, il permanere del rapporto con lo stesso assicurato per eventuali nomine di collegio medico, la possibilità di recesso in capo all'assicurato, l'obbligo di quest'ultimo di comunicare eventuale estinzione anticipata del finanziamento potendo anche permanere il contratto di assicurazione con lo stesso assicurato quale beneficiario, che la era beneficiaria della prestazione di indennizzo con CP_1
l'obbligo di pagamento direttamente in suo favore da parte dell'assicurazione.
20 In relazione al contratto di assicurazione, pertanto, la non ha assunto la qualità di CP_1 assicurato ma aveva il diritto a beneficiare dell'erogazione dell'eventuale indennizzo.
La sussistenza del beneficio crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento solo in relazione a detto diritto all'indennizzo, per cui la giurisprudenza ha riconosciuto che la stessa finanziaria sarebbe stata portatrice di una autonoma legittimazione attiva per l'esazione dell'indennizzo assicurativo in caso di sinistro.
Trattasi, però, di diversa azione volta al recupero di quest'ultimo, differente dalla richiesta di pagamento effettuata dalla finanziaria delle rate insolute in forza del solo contratto di finanziamento, come invece oggetto del presente giudizio.
In conformità a quanto disposto in sentenza di primo grado, non si ritiene pertanto sussistere un obbligo del creditore di escutere preventivamente eventuali garanzie assicurative, mancando una specifica previsione contrattuale poiché nel contratto di finanziamento non risulta previsto siffatto onere, né un beneficio di escussione o un divieto ad agire per l'inadempimento.
Inoltre, gli appellanti hanno fornito prova dell'esistenza di una siffatta clausola.
La giurisprudenza in merito ha riconosciuto unicamente una eventuale azione di violazione dei doveri di correttezza e buona fede che possono gravare sul finanziatore ove ricorrano particolari condizioni, ma detta azione che non è stata proposta dagli opponenti e, quindi, esula dal giudizio e ha agito dopo aver dato atto nelle varie missive della riferita non operatività della CP_1 garanzia assicurativa.
Inoltre, la mancata operatività della copertura assicurativa non libera il debitore dall'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti della società di finanziamento.
Atteso quanto prima indicato, la questione risulta, pertanto, superata ed assorbita dalla disposta integrazione del contraddittorio della compagnia di assicurazione richiesta da ambo le parti in causa e dall'accertamento della non esistenza in capo alla stessa di un obbligo di corresponsione di indennizzo.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'azione e del relativo motivo di appello.
Infondato è, altresì, il gravame avverso la pronuncia nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione “di inadempimento dell'opposta agli obblighi di informazione relativi alla tipologia di finanziamento, ai vincoli derivanti ed alla garanzia assicurativa” poiché “ non è fondata”.
Sul punto gli appellanti hanno eccepito un “Omesso esame di documenti (costituenti prova legale) presenti in atti. Non corretta ricostruzione della fase relativa alla sottoscrizione del contratto di finanziamento. Violazione palese degli obblighi di informazione e buona fede.
21 Violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.” (IV motivo di impugnazione), nonché la “Violazione del principio di cui all'art. 2697, comma 2, c.c. Omessa valutazione della prova in atti della cecità del soggetto contraente e della mancanza di prova positiva (da parte degli appellati) dell'avere adempiuto agli obblighi di informazione.
Operatività della copertura assicurativa ed obbligo di di tenere indenne il CP_6 contraente” (V motivo di gravame).
L'appello è argomentato con più eccezioni, tutte volte a rilevare l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata rigettata la violazione degli obblighi di informazione in capo alla finanziaria ed alla compagnia di assicurazioni, per non aver adeguatamente reso edotta la contraente della portata delle condizioni contrattuali, nonché per errata inversione dell'onere della prova posto in capo alle parti appellate non avendo le stesse dimostrato “di avere fornito tutte le informazioni relative al contratto al contraente cieco e di avere detto in modo specifico che eventuali reticenze su determinate patologie avrebbero reso inoperativa la copertura assicurativa”.
Seguendo l'ordine di cui in sentenza, gli appellanti eccepiscono il vizio della stessa nella parte in cui si è pronunciato che “5.1. - Preliminarmente, si osserva che l'allegazione circa lo stato di cecità della richiedente il finanziamento, , all'epoca della sottoscrizione del CP contratto, espressamente contestato dalla nella propria comparsa di costituzione e CP_1 risposta, non è supportato da alcun elemento probatorio, non potendo ritenersi sufficienti le missive del 2012 con le quali il difensore degli odierni opponenti ha contestato il credito” per omessa valutazione dei certificati prodotti in atti.
Nel fascicolo di parte opponente, infatti, sono stati prodotti un certificato di visita medico legale per l'accertamento della invalidità civile della seduta del 07.05.1996 in cui si attestava il distacco della retina con disturbi alla luce tale da riconoscerla invalida perché “cieca assoluta”
e un diverso accertamento del 1998 con riconoscimento delle condizioni ex L. 104 art. 3 comma
3.
La Corte non ritiene detta produzione sufficiente a dimostrare che la fosse totalmente CP cieca al momento della stipula del contratto, anche in considerazione di tutti gli elementi acquisiti in giudizio.
Trattasi, infatti, di certificazione risalente a molti anni precedenti alla sottoscrizione del contratto (28.09.2009) che non provano la perduranza della patologia sino al 2009.
Inoltre, lo stato di cecità non si desume dall'analisi dello stesso contratto, che è incontestato sia stato sottoscritto dalla né dall'oggetto dello stesso. CP
22 A mero titolo indiziario si fa presente che si è trattato di contratto di acquisto di una autovettura berlina di non modico valore senza alcuna indicazione di utilizzo di terzi, senza indicazione dell'indicato stato di salute della stipulante o di difficoltà nell'accesso alle informazioni e nella comprensione delle clausole contrattuali, anzi con regolare apposizione negli spazi preposti di cinque firme, con calligrafia chiara e sulle righe, indicazione di numero di telefono in linea fissa e cellulare, anche alla presenza della coobbligata che parimenti nulla osservava.
A ciò si aggiunge che in dichiarazione debitamente sottoscritta la ha indicato di essere CP in buono stato di salute, il che esclude uno stato di cecità assoluta con uno stato di handicap grave, rendendo infondata anche l'eccezione sulla mancata consapevolezza delle condizioni di salute.
La Corte non ritiene, quindi, che il dedotto stato di cecità al 2009 sia risultato pienamente dimostrato dagli appellanti.
Ciò comporta che non è stato provato né l'obbligo in capo al venditore, che ha agito anche per conto delle compagnie appellate, di fornire informazioni specifiche particolari in relazione a specifiche modalità percettive del soggetto, né che vi sia stata indicazione della particolare condizione con richiesta di predisposizione di modalità di comunicazione alternative a cui il professionista incaricato non abbia dato esecuzione, né che era dovuta una particolare diligenza nell'informazione in relazione a ciò che si è sottoscritto e dichiarato.
Trattandosi di contratto scritto, si fa anche presente che la clausola oggetto di valutazione da parte del giudice di primo grado, così come le clausole sottoscritte, appare redatta in modo chiaro e comprensibile e soluzioni lessicali incerte o ambigue, tant'è che in merito non è stata sollevata alcuna specifica contestazione.
Inoltre, gli opponenti in primo grado non hanno eccepito un vizio specifico ed una analitica violazione degli obblighi informativi in relazione alle singole clausole e non hanno precisato in cosa si sarebbe integrata la presunta mancata informazione né allegato i fatti costituenti la violazione dei doveri precontrattuali, limitandosi ad una generica doglianza.
Ancora, si chiarisce che la clausola contestata non ha natura vessatoria, non contenendo una limitazione della responsabilità ma definendo il rischio garantito e circoscrivendo l'oggetto del contratto (ex multis vedasi massima in Cassazione (ord.) 11 gennaio 2024, n. 1261, secondo cui
“ Nel contratto di assicurazione della vita la clausola che esclude la copertura per l'evento morte dovuto a determinate cause, preventivamente individuate, delimitando il rischio garantito attiene all'oggetto del contratto, e pertanto non è una clausola limitativa della responsabilità. Ne deriva che essa non deve essere specificamente approvata per iscritto ex art.
1341 c.c. né rientra nell'ambito della tutela del consumatore contro le clausole abusive, in
23 quanto l'art. 34 del c. cons. esclude che la valutazione del carattere vessatorio della clausola possa essere riferita all'oggetto del contratto”) e ciò anche a fronte della specifica dichiarazione sottoscritta di versare in buone condizioni di salute. Ripetesi, comunque, che la controversia non attiene all'accertamento degli elementi di cui all'art. 1892 c.c., come GI precisato, per cui risulta non rilevante quanto in merito dedotto.
Analogamente, risulta debitamente sottoscritta la dichiarazione secondo cui si conferma di aver ricevuto prima della sottoscrizione “la nota illustrativa sintetica sulle coperture assicurative offerte dalla polizza collettiva” e “la nota informativa e le Condizioni di assicurazione della
Polizza n. CL/08/040”, potendosi individuare in tale sottoscrizione una confessione stragiudiziale.
Alcuna “scorretteza”, quindi è emersa dagli atti di causa.
Si rileva, infine, che una presunta violazione incide unicamente ai fini dell'accertamento della responsabilità risarcitoria per i danni eventualmente subiti dal consumatore quale responsabilità precontrattuale, ipotesi differente da quella in esame, e che in giudizio non è stato dato conto di alcun interesse negativo, ovvero di aver stipulato un contratto che con una corretta informazione non avrebbe concluso con connesso pregiudizio.
Per tutti gli indicati motivi si pronuncia l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado per quanto oggetto del gravame.
Attesa la integrale soccombenza delle parti appellanti va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna delle stesse, in solido, alla rifusione delle spese e competenze di questo grado di giudizio in favore di ciascuna delle parti appellate, e la Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Le competenze di lite si liquidano con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022
n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore domanda dell'appellante indicata nella misura della complessiva condanna in primo grado di € 26.904,48), che si considerano rapportati all'attività difensiva svolta, alle riproposizioni delle difese del primo grado ed alla natura dell'oggetto del contendere, così pari ad € 4.996,00 per ogni singola parte appellata (di cui fase di studio € 1.029,00, fase introduttiva € 709,00, fase trattazione € 1.523,00
e fase decisionale € 1.735,00), oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello principale, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
24
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed contro la Parte_1 Parte_2 [...]
e la , in persona dei CP_1 Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti p.t., avverso la sentenza n. 1073/2018 resa dal Tribunale di Palmi nel giudizio R.G. n. 1793.2014, pubblicata in data 06.11.2018, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna gli appellanti, in solido, alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore di ciascuna delle parti appellate, e la Controparte_1 [...]
, che liquida in complessive € 4.996,00 per ogni parte, oltre Controparte_2 al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di conIGlio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 14.07.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
25
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei IGg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti ConIGliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 159.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.01.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
62, c.f. , ed , nato a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2 residente in [...], c.f. , rappresentati C.F._2
e difesi, giusto mandato in atti, dagli avv.ti Giuseppe Catalano (c.f. ) e C.F._3
Donato Patera (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Varapodio (RC) alla C.F._4 via Galileo Galilei n. 9, indirizzo PEC dell'avv. Giuseppe Catalano per indirizzo PEC dell'avv. Donato Patera Email_1
Email_2
APPELLANTI
CONTRO
(GI in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 CP_1 tempore, corrente in Milano via Caldera n. 21, C.F. e P. Iva ), P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fedele (C.F. ) giusta procura C.F._5 in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria Via P. Andiloro 6/n,
PEC Email_3
E
(GI Controparte_2 [...]
), in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA n. Controparte_3
, con sede in Roma, Via Andrea Vesalio n. 6, rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_3
1 in atti, dall'Avv. Andrea Strata (c. f. ), elettivamente domiciliata presso C.F._6 il suo Studio in Roma, Viale Liegi n. 58, PEC Email_4
APPELLATE
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1073/2018 resa dal Tribunale di Palmi nel giudizio R.G. n.
1793.2014, pubblicata in data 06.11.2018.
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.01.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. si concludeva come di seguito indicato.
- Per le parti appellanti si chiedeva alla Corte di voler: <in via preliminare, accertare e dichiarare la tardività (art. 169 c.p.c.) della restituzione del fascicolo di parte della società
in seno al processo di primo grado e pertanto la inutilizzabilità dello stesso (in uno CP_4
con i documenti ivi allegati) ai fini del decidere;
accertare e dichiarare che, ove dovuta, ogni
e qualsiasi somma deve essere corrisposta dalla e pertanto mantenere indenne CP_2
(manlevare) da ogni e qualsiasi obbligazione pecuniaria gli odierni appellanti;
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione diretta, atteso che la tipologia contrattuale intercorsa ed il tenore delle clausole sottoscritte prevedono l'esperimento della preventiva azione nei confronti dell'assicurazione; accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso;
accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità dell'azione contro gli odierni opponenti, nella qualità di eredi della IG.ra , per difetto di legittimazione CP
sostanziale passiva;
in subordine, accertare e dichiarare il comportamento contrario a buona fede tenuto dalla società , la illegittimità del calcolo dell'importo capitale residuo CP_1
e degli interessi e così rigettare ogni avversa richiesta. Inoltre, a totale riforma della sentenza di primo grado, condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente giudizio d'Appello, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori art. 93 c.p.c.>>.
Per la appellata si precisavano <le conclusioni riportandosi a tutti gli Controparte_1
atti e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti ed insiste nelle richieste rassegnate nei propri scritti difensivi. Di conseguenza, previo rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, chiede che la causa venga trattenuta in decisione…>>.
La appellata così concludeva: Controparte_2
<< nel riportarsi a tutto quanto eccepito e dedotto nella comparsa di costituzione e risposta, precisa le conclusioni come rassegnate nel predetto atto difensivo, che di seguito si riportano pedissequamente: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respinta in via
2 preliminare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, respingere integralmente l'avverso appello, in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti e per ogni altra ragione rilevabile d'ufficio, confermando quanto statuito nella sentenza di primo grado impugnata. Con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio ed alla sentenza di primo grado in relazione alla ricostruzione del processo, si espone quanto segue.
In particolare, nella pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Palmi venivano ricostruite le circostanze del processo di primo grado come di seguito riportato:
<< Con decreto ingiuntivo emesso in data 18.09.2014 nell'ambito del proc. n. 1341/2014 RG il
Tribunale di Palmi ha ingiunto ad - in proprio e nella qualità Parte_1 di erede di - e di - nella qualità di erede di CP Parte_2 CP
- il pagamento della somma di euro 26.904,48, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002
[...] dalla data delle singole fatture all'effettiva soddisfazione, oltre a spese di lite, in favore di
, la quale aveva domandato l'ingiunzione deducendo di aver concesso in data CP_1
01.10.2009 un finanziamento dell'importo complessivo di euro 26.560,80, di cui euro 25.000,00
a titolo di capitale, euro 200,00 per commissioni ed euro 1.360,00 a titolo di premio assicurativo a , la quale si obbligava, unitamente ad CP Parte_1
, alla restituzione del complessivo importo di euro 34.295,16 in 60 rate mensili, di
[...] cui 21 dell'importo di euro 265,21 e le restanti di euro 775,57, a decorrere dal 15.11.2009.
Aveva rappresentato che in data 16.10.2011 era deceduta , lasciando quali eredi CP
i soggetti destinatari del ricorso per ingiunzione.
Aveva evidenziato che a seguito del mancato pagamento delle rate del finanziamento, gli ingiunti erano stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine in data 14.04.2012, risultando gli stessi al 28.08.2014 tenuti al pagamento della somma oggetto di ingiunzione, di cui euro
25.397,82 a titolo di capitale, euro 50,00 a titolo di penale ed euro 1.456,66 quali interessi maturati sino al 28.08.2014.
1.1.- Proponendo opposizione, ed Parte_1 Parte_2
hanno in primo luogo eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per
[...] due ragioni. Innanzitutto, nell'evidenziare che l'evento morte della richiedente il finanziamento, , costituiva il rischio sotteso alla polizza assicurativa contratta a CP garanzia dell'importo finanziato, hanno dedotto che la società , quale CP_1
3 beneficiaria dell'indennizzo, avrebbe dovuto preliminarmente escutere la polizza, potendo agire nei confronti di essi opponenti soltanto in caso di insolvenza dell'assicuratore.
Sotto un secondo profilo, hanno dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che la società ricorrente avrebbe dovuto agire in via diretta nei confronti del coobbligato prima di rivolgere le proprie domande ad essi opponenti quali eredi della richiedente il finanziamento.
Hanno, inoltre, eccepito l'inadempimento di parte ricorrente agli obblighi di informazione relativi alla tipologia di finanziamento, ai vincoli derivanti ed alla garanzia assicurativa, tenuto conto della circostanza che all'epoca della sottoscrizione la richiedente era cieca.
Hanno contestato che la aveva dichiarato i debitori decaduti dal beneficio del CP_1 termine soltanto con raccomandata del 14.04.2012, cioè a distanza di sei mesi dall'ultimo pagamento, nonostante il contratto prevedesse quale termine per avvalersi della clausola risolutiva espressa il mancato pagamento di sole tre rate.
Hanno, inoltre, contestato il quantum oggetto di ingiunzione, evidenziando, da un lato, che la società ricorrente, nonostante l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine, aveva computato interessi al saggio legale sulle rate a scadere, comprensive di capitale ed interessi, piuttosto che sulla sola sorte capitale, e, dall'altro, che il giudice della fase monitoria aveva ingiunto il pagamento anche degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, nonostante alcuna domanda fosse stata formulata in tal senso dalla ricorrente.
Hanno chiesto, pertanto, in via preliminare la chiamata in causa degli assicuratori al fine di essere tenuti indenni da un'eventuale condanna. Hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo
o, comunque, la riduzione dell'importo ingiunto, domandando di essere tenuti indenni dall'assicuratore, chiedendo di essere autorizzati alla chiamata in causa di quest'ultimo.
1.2.- Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, CP_1 contestando quanto eccepito dagli opponenti, ma riconoscendo che l'ingiunzione era stata resa anche per un importo pari agli interessi di mora ex art. 231/2002 non richiesti con il ricorso.
In via subordinata, hanno chiesto la condanna dell'assicuratore al pagamento della somma di denaro ingiunta.
1.3.- Autorizzata la chiamata in causa dell'assicuratore, si è costituita Controparte_6
, quale società incorporante per fusione (GI ),
[...] Controparte_7 P_ chiedendo il rigetto delle domande avanzate dagli opponenti e dall'opposta.
Con riferimento ai primi, oltre a dedurre il difetto di legittimazione attiva, non essendo gli opponenti parti del contratto di assicurazione, ha comunque escluso l'operatività della polizza, evidenziando che era deceduta durante l'esecuzione del contratto di CP finanziamento per patologie preesistenti (e, peraltro, non comunicate in violazione dell'art.
4 1892 c.c.) al momento della stipulazione del contratto di assicurazione, con conseguente esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto.
Ha dedotto, inoltre, la inammissibilità della domanda formulata da , per non CP_1 aver quest'ultima chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa esso assicuratore.
Ha, infine, evidenziato che l'indennizzo, da corrispondere in forza della polizza, non poteva essere comunque superiore alla sorte capitale al momento del decesso della richiedente
, così come previsto in contratto.>> CP
Nel corso del giudizio con ordinanza del 28.09.2015, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva decisa solo sulla base della produzione documentale, previa precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 maggio 2018 ed assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con sentenza impugnata, che per quanto più ampiamente si richiama, il Tribunale così provvedeva: “REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
- CONDANNA gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 26.904,48, oltre interessi al saggio legale;
- RIGETTA la domanda proposta dagli opponenti nei confronti della terza chiamata;
- PONE in capo agli opponenti, in solido tra loro, le spese del presente giudizio che si liquidano in favore di parte opponente in complessivi euro 2.768,00, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ed in favore della terza chiamata in complessivi euro
2.768,00, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.”
In specie, in parte motiva, riconosceva come incontestati sia “l'esistenza del contratto di credito al consumo, con il quale, a fronte dell'erogazione dell'importo di euro 26.560,00 da parte di
, finanziato per l'acquisto dell'autovettura Opel InIGna, ed CP_1 CP
– la seconda in qualità di coobbligata – si obbligavano a Parte_1 restituire la somma di euro 34.295,16, comprensiva di interessi corrispettivi, mediante il pagamento di 60 rate mensili, di cui 24 dell'importo di euro 265,61 e 36 dell'importo di euro
775,57”, sia che alla data del “decesso di , avvenuto in data 16.10.2011, erano CP state pagate rate per l'ammontare complessivo di euro 6.441,76”, confermando la
“stipulazione del contratto di assicurazione tra e a favore di CP P_
.” CP_1
Non accoglieva, inoltre, tutte le eccezioni proposte dagli opponenti, ed in specie:
- veniva rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione degli opponenti precisandosi che
“alcun beneficio d'ordine o d'escussione è previsto dalla legge o dal contratto in favore degli
5 odierni opponenti, nella loro qualità di eredi, oltre a doversi evidenziare che nel caso di specie
è stata convenuta anche in qualità di coobbligata”; Parte_1
- non veniva accolta l'eccezione di inadempimento formulata nei confronti delle società di finanziamento e di assicurazione in relazione agli obblighi informativi in quanto “l'allegazione circa lo stato di cecità della richiedente il finanziamento, , all'epoca della CP sottoscrizione del contratto, espressamente contestato dalla nella propria comparsa CP_1 di costituzione e risposta, non è supportato da alcun elemento probatorio, non potendo ritenersi sufficienti le missive del 2012 con le quali il difensore degli odierni opponenti ha contestato il credito. 5.2.- Ciò detto, si evidenzia che la richiedente e la coobbligata hanno sottoscritto il contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura, essendosi obbligate al pagamento della somma di euro 34.295,16, comprensiva di interessi corrispettivi, mediante il pagamento di 60 rate mensili, di cui 24 dell'importo di euro 265,61 e 36 dell'importo di euro 775,57.
Pertanto, le stesse sono state edotte circa la tipologia del finanziamento e circa gli obblighi derivanti dal contratto”, nonché in quanto “la richiedente, , con propria CP sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento ha confermato di aver ricevuto prima della sottoscrizione “la nota illustrativa sintetica sulle coperture assicurative offerte dalla polizza collettiva”, nonché “la nota informativa e le Condizioni di assicurazione della Polizza
n. CL/08/040”;
- veniva rigettata l'eccezione di “avvenuta decadenza dal beneficio del termine per non essersi la società opposta avvalsa della clausola risolutiva espressa entro il termine previsto dal contratto” ritenendo essere stato l'operato di conforme al contratto;
CP_1
- veniva dichiarata “tardiva, in quanto formulata soltanto con la comparsa conclusionale,
l'ulteriore eccezione relativa alla mancanza di prova della qualità di erede di in CP capo agli odierni opponenti”, così accogliendosi la domanda di pagamento nei confronti di
, nella qualità di coobbligata e di erede di , e Parte_1 CP
, nella qualità di erede di ”; Parte_2 CP
- non venivano riconosciuti gli interessi in misura superiore al tasso ultralegale;
- si rigettava “la domanda di condanna esercitata nei confronti della terza chiamata”.
In relazione a quest'ultima, il giudice di prime cure riconosceva in capo agli eredi “dello stipulante la legittimazione ad agire per chiedere l'adempimento del promittente”, aderendo
“alle difese della in ordine all'esclusione nel caso di specie Controparte_6 della garanzia per preesistenza della patologia che ha causato il decesso della ” CP essendo la stessa “deceduta per arresto cardiaco in conseguenza di un tumore all'ovaio sinistro sorto precedentemente alla data di stipulazione del contratto di assicurazione”, disponendo che
6 doveva “essere dichiarata l'inoperatività della garanzia, posto che, a norma dell'art. 9 della
Nota illustrativa della copertura, erano escluse “le conseguenze di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di decorrenza del programma assicurativo”.
Avverso la indicata pronuncia proponevano impugnazione gli opponenti, parti soccombenti in primo grado, censurandola per i motivi che seguono.
-I- Nel primo motivo di gravame eccepivano la “Violazione articoli 165, 166, 169 e 183 c.p.c., CP artt. 74, 77 e 87 disp. att. c.p.c. – Condanna della terza chiamata al pagamento CP_4 di quanto reclamato da .”, rilevando che la aveva tardivamente CP_1 CP_6 restituito il fascicolo di parte in violazione del termine dettato dall'art. 169 c.p.c., e censuravano la pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure aveva utilizzato la documentazione tardivamente prodotta affermando che “come dimostrato dalla documentazione versata in atti dall'assicuratore, è deceduta per arresto cardiaco in conseguenza di un tumore CP all'ovaio sinistro sorto precedentemente alla data di stipulazione del contratto di assicurazione
(si vedano, allegati 4 e 5 al fascicolo della terza chiamata)”, mentre non avrebbe dovuto tener conto dei documenti indicati e ritenerli inutilizzabili.
II- Nel secondo motivo rilevavano l'erroneità della pronuncia impugnata “In ordine alla mancanza di prova della qualità di eredi degli odierni appellanti. II.I - Ricostruzione effettuata dal giudice in violazione degli artt. 163, 164 e 184 c.p.c. e ciò in tutte le parti della sentenza ove (auto)qualifica uno degli opponenti (odierni appellanti) quale coobbligato senza che di tale qualifica si rinvenga richiamo alcuno negli processuali”, affermando che la questione relativa al difetto della qualità di erede poteva essere scrutinata d'ufficio in ogni stato e grado e che gli opponenti avevano “eccepito la carenza di legittimazione sostanziale passiva con l'atto di opposizione (cfr. pagina 14 e 15 - doc. n. 1 allegato al fascicolo di primo grado) ed hanno ulteriormente illustrato la tematica sia in sede di comparsa conclusionale (doc. n. 11), che di memorie di replica (doc. n. 12)”, precisando anche che la aveva agito contro gli stessi CP_1 solo in relazione alla posizione di eredi e non nella diversa qualità di “coobbligato e/o fideiussore”. Deducevano, quindi, che “la società (creditrice dell'eredità a CP_1 seguito del decesso della IG.ra ) avrebbe dovuto proporre l'azione interrogatoria, CP oppure dare la prova della sussistenza di atti secondo le modalità di cui agli artt. 474, 475 e
476 c.c.. Nulla di tutto ciò si rinviene in atti, sicchè i IGnori EG e Parte_1
si trovano ancora nella condizione di chiamati all'eredità”, da cui derivava la Parte_2 mancanza della titolarità della posizione debitoria e della legittimazione sostanziale passiva.
Eccepivano, inoltre, che “l'ingiunzione agli odierni appellanti è stata intimata solo ed esclusivamente nella qualità di eredi della defunta IG.ra , sicchè essa è CP
7 improcedibile e/o inammissibile”, e chiedevano alla Corte di voler “dichiarare l'improcedibilità
e/o inammissibilità e/o rigetto della domanda (decreto ingiuntivo) per come promossa da
contro gli opponenti (odierni appellanti), i quali stanno in giudizio (e propongono CP_1 il presente gravame) solo ed esclusivamente per rappresentare l'eredità (art. 486 c.c.) e ciò certamente non IGnifica e/o equivale ad accettazione. Il giudice, quindi, dovrà decidere la controversia con una sentenza di rigetto nel merito della domanda promossa dalla CP_1
per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa”.
[...]
- III- Nel terzo motivo di impugnazione contestavano la “Non corretta interpretazione letterale della proposta di finanziamento e della convenzione/nota illustrativa CL/08/040 (documenti GI presenti agli atti del giudizio di primo grado). Omesso esame di un punto decisivo della questione, che è stato oggetto di contraddittorio tra le parti, ai fini della declaratoria di difetto di legittimazione passiva sostanziale degli odierni appellanti” ritenendo che la nota illustrativa della copertura assicurativa era stata consegnata tardivamente ed era mancante della sottoscrizione della parte contraente.
Rilevavano, inoltre, che “A pagina 2 di 6 della nota informativa (GI agli atti del giudizio di primo grado) si legge che il beneficiario per le garanzie di decesso e malattia grave è la contraente. Subito dopo si specifica che contraente è .”, la quale avrebbe dovuto CP_1 agire contro la compagnia di assicurazioni chiedendo “in via diretta ed immediata all'assicurazione il pagamento della quota residua di finanziamento”, così da “trasformare la polizza in un contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione. La società non ha provato di avere CP_1 esperito, in via preliminare ed ante omnia, l'azione contro la società che ha assicurato il credito”. Eccepivano, in merito, “il difetto di legittimazione passiva sostanziale degli odierni appellanti. In detto senso si chiede la riforma della sentenza di primo grado”.
-IV- Nel quarto motivo rilevavano “IV. - Omesso esame di documenti (costituenti prova legale) presenti in atti. Non corretta ricostruzione della fase relativa alla sottoscrizione del contratto di finanziamento. Violazione palese degli obblighi di informazione e buona fede. Violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.” per totale mancanza di ogni informazione in quanto il solo rivenditore del veicolo aveva unicamente attestato l'autenticità delle firme, esponendo che la era cieca al 100% e quindi non in grado di leggere le CP condizioni contrattuali.
Censuravano la pronuncia anche nella parte in cui la circostanza non era stata ritenuta provata pur in presenza di documentazione medica, con connesso vizio di errata valutazione.
8 Lamentavano, inoltre, la violazione degli obblighi tutti contrattuali, dei doveri di informazione e trasparenza, in relazione alla informazione della “tipologia dell'assicurazione e del rischio”.
V. – Nel quinto motivo lamentavano la “Violazione del principio di cui all'art. 2697, comma 2,
c.c. Omessa valutazione della prova in atti della cecità del soggetto contraente e della mancanza di prova positiva (da parte degli appellati) dell'avere adempiuto agli obblighi di informazione. Operatività della copertura assicurativa ed obbligo di di tenere CP_4 indenne il contraente”, con violazione dell'obbligo di fornire al “contraente tutte le informazioni relative al contratto ed alla garanzia assicurativa”, ed erroneità della sentenza sia nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto di “aderire alle difese della Controparte_6
in ordine all'esclusione nel caso di specie della garanzia per preesistenza della
[...] patologia che ha causato il decesso della , sia per non aver considerato che la CP
“dichiarante” non era consapevole della circostanza di dover comunicare il proprio stato di salute né del “valore determinante sul consenso dell'altra parte”, sia nella parte in cui era stata rigettata l'eccezione di tardività e decadenza dalla relativa eccezione per essersi tardivamente costituita, trattandosi di “eccezione in senso proprio” e di domanda di annullamento del contratto non regolarmente proposta e, quindi inammissibile.
Lamentavano, infine, l'omessa valutazione della circostanza secondo cui la clausola in esame era generica, tale da poter essere “equiparata ad una clausola di stile”, considerato che
non ha reso alcuna dichiarazione inesatta e/o reticente e ciò perché nessuno ha CP posto delle domande specifiche (ad un soggetto cieco) ed il contratto, stante la genericità della clausola, non può colmare la detta lacuna informativa. Infine, per beneficiare della detta copertura assicurativa, la contraente ha versato la somma di € 1.360,00”.
Concludevano, pertanto, rilevando che “Da tutto questo discende l'operatività della polizza assicurativa ed è in questi termini che si invoca – sotto questo ulteriore profilo – la riforma della sentenza di primo grado. La società dovrà essere condannata al pagamento CP_4 in favore della di quanto contrattualmente statuito, stante l'operatività ed CP_1 efficacia della clausola contrattuale”.
Instavano, inoltre, per la riforma della pronuncia sulle spese di lite, di cui chiedevano la condanna delle parti appellate.
Infine, chiedevano la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
Chiedevano, quindi: “voglia l'On. le Corte d'Appello adita, reietta e disattesa ogni contraria istanza difesa eccezione e deduzione, in accoglimento del gravame ed in via preliminare si chiede: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1073/2018, giusto quanto dedotto nella parte motiva del presente
9 gravame; in riforma della sentenza di primo grado, voglia accogliere le conclusioni GI rassegnate e così pronunciare: in via preliminare, accertare e dichiarare la tardività (art. 169
c.p.c.) della restituzione del fascicolo di parte della società in seno al processo di CP_4 primo grado e pertanto la inutilizzabilità dello stesso (in uno con pag. 32 i documenti ivi allegati) ai fini del decidere;
accertare e dichiarare che, ove dovuta, ogni e qualsiasi somma deve essere corrisposta dalla e pertanto mantenere indenne (manlevare) da ogni e CP_2 qualsiasi obbligazione pecuniaria gli odierni appellanti;
accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'azione diretta, atteso che la tipologia contrattuale intercorsa ed il tenore delle clausole sottoscritte prevedono l'esperimento della preventiva azione nei confronti dell'assicurazione; accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso;
accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità dell'azione contro gli odierni opponenti, nella qualità di eredi della IG.ra , per difetto di legittimazione CP sostanziale passiva;
in subordine, accertare e dichiarare il comportamento contrario a buona fede tenuto dalla società , la illegittimità del calcolo dell'importo capitale residuo CP_1
e degli interessi e così rigettare ogni avversa richiesta. Inoltre, a totale riforma della sentenza di primo grado, condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente giudizio d'Appello, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva la GI per resistere a tutti gli specifici Controparte_1 CP_1 motivi di gravame, di cui rilevava l'infondatezza, e chiederne il rigetto, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c..
Concludeva, in particolare, chiedendo “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art.
342 e/o 348 bis c.p.c. e, comunque, rigettare l'istanza di inibitoria della sentenza di I grado, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 282 c.p.c. Nel merito, nella remota e non creduta ipotesi in cui il presente gravame superi il filtro previsto dalle richiamate disposizioni, voglia
l'ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dai IGnori e Parte_2 [...]
poiché manifestamente infondato in fatto e diritto, per i motivi sopra Parte_1 esposti. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Si costituiva, altresì, la (GI , rilevando l'infondatezza Controparte_2 Controparte_3 di tutti i motivi di impugnazione, l'utilizzabilità in appello dei documenti prodotti in primo grado, la non tardività dell'eccezione di inapplicabilità al caso di specie della polizza assicurativa e la portata decisiva di quanto contenuto all'art. 9 delle condizioni di assicurazione e di quanto dichiarato all'art. 7 del contratto di finanziamento, la infondatezza dell'eccezione
10 di non correttezza comportamentale. Produceva anche il fascicolo di parte di primo grado GI restituito in Tribunale dopo il deposito della comparsa conclusionale.
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di voler: “respinta in via preliminare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, respingere integralmente l'avverso appello, in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti e per ogni altra ragione rilevabile d'ufficio, confermando quanto statuito nella sentenza di primo grado impugnata. Con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
Con ordinanza depositata il 03.10.2019, pronunciandosi sulla chiesta sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza, la Corte così provvedeva: “visto l'art. 352 C.P.C.: a) rigetta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata di cui alla premessa;
b) invita le parti alla precisazione delle conclusioni, fissando a tal fine l'udienza del
2.7.2020, ore 9,30 con seguito, alla quale rinvia la causa;
visto l'art. 283 comma 2 C.P.C.: c) condanna in solido le parti ricorrenti al pagamento della pena pecuniaria di euro 250.”
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 08.01.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione proposta dalla di Controparte_10 inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c., che riteneva mancanti in atto introduttivo l'indicazione delle “circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, l'indicazione dei passi della sentenza non condivisi, il progetto alternativo, ed in ogni caso mancando una ragionevole probabilità di accoglimento.
L'infondatezza dell'eccezione di violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. viene dichiarata in conformità al principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (in senso conforme, anche sentt. Cass.
11 Civ. nn. 7675/2019 e 13535/2018, n. 36481/2022 S.U., ordinanza n.2320 del 25/01/2023, ordinanza n. 1932/2024), non ritenendosi indispensabile che le deduzioni di parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, e precisando che nel caso in esame l'atto di appello nel suo complesso contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame delle censure sollevate, essendo desumibile una individuazione dei punti contestati della sentenza di cui si chiede la riforma ed i motivi di impugnazione, l'indicazione del quantum appellatum e la formulazione delle ragioni di dissenso.
In relazione, invece, alla eccepita inammissibilità ex art. 348 c.p.c., nel rilevarsi che il criterio della "ragionevole probabilità" deve essere inteso in termini rigorosi come manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'eccezione è GI stata rigettata, come GI implicitamente disposto nella c.d. valutazione primaria di “filtro” di cui in ordinanza di invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, così avendo la Corte GI ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello indicata e superato l'eccezione stessa.
Tanto rilevato, deve procedersi alla disamina dei motivi di appello, precisandosi che si ritiene di non rispettare pedissequamente l'ordine indicato dagli appellanti per facilitare l'esposizione delle motivazioni di giudizio e che alcuni motivi di impugnazione sono esaminati congiuntamente.
In ragione, quindi, al valore preliminare rispetto ai residui ulteriori motivi, si esamina il secondo motivo di impugnazione, in uno con la domanda di voler dichiarare “il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso;
accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità dell'azione contro gli odierni opponenti, nella qualità di eredi della IG.ra , per CP difetto di legittimazione sostanziale passiva”, avendo gli appellanti eccepito la mancanza di prova della qualità di eredi.
In specie gli stessi hanno rilevato:- che si è agito nei loro confronti qualificandoli eredi senza aver dimostrato la detta qualità; - che tale qualità non è stata dagli stessi acquisita per non essere risultata alcuna accettazione dell'eredità della defunta - che la carenza di CP legittimazione sostanziale passiva è stata prontamente eccepita;
- che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione ritenendola tardiva, sia perché “La titolarità del diritto (nel caso che occupa: se i IGnori EG sono eredi e quindi debitori per le obbligazioni contratte dal de cuius) è elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio” attinente alla fondatezza della domanda, per cui costituisce mera difesa ed è rilevabile anche d'ufficio e non eccezione soggetta ai termini di legge, sia perché “gli odierni appellanti
(opponenti nel giudizio di primo grado) hanno eccepito la carenza di legittimazione sostanziale
12 passiva con l'atto di opposizione (cfr. pagina 14 e 15 - doc. n. 1 allegato al fascicolo di primo grado) ed hanno ulteriormente illustrato la tematica sia in sede di comparsa conclusionale
(doc. n. 11), che di memorie di replica (doc. n. 12)” (ved. atto di appello).
Con riferimento a quanto da ultimo indicato, in atto di opposizione contenuto nel fascicolo del primo grado, al punto 4, si evince che l'eccezione ha, invece, riguardato la presunta esistenza di una garanzia a prima richiesta – negozio autonomo di garanzia, in virtù della quale gli opponenti hanno asserito che era la compagnia di assicurazioni (allora a dover P_ rimborsare la quota del capitale residuo, e come tale doveva ritenersi titolare passivo della pretesa in giudizio, che doveva essere direttamente azionata dalla (ora CP_1 [...]
, per cu trattasi di differente eccezione, anche oggetto di diverso motivo di CP_1 impugnazione. Non vi è cenno ad una contestazione della qualifica di eredi. A conferma, nel successivo punto 5 rilevavano che “Ciò detto e per come si evince dalla lettura del contratto di finanziamento versato in atti, è facile chiarire che l'unico soggetto a cui l'azione di recupero del preteso credito poteva essere proposta era solo ed esclusivamente il coobbligato ed ove ciò non avesse dato risultati positivi si poteva agire nei confronti degli eredi del soggetto richiedente il finanziamento (IG.ra ). Vi è un errore nella individuazione dei CP soggetti tenuti all'adempimento e del titolo in virtù del quale devono adempiere” e che “L'azione proposta nei confronti degli eredi è quindi inammissibile e con il presente atto, oltre a contestare la circostanza al fine di renderla edotta al giudicante, si dichiara di non accettare il contraddittorio poichè gli opponenti/convenuti sostanziali sono stati evocati nella qualità di eredi. L'unico soggetto contro cui poteva proporsi l'azione era il coobbligato per come emerge dal contratto, fonte dell'obbligazione”.
Tanto considerato, non risulta essere stata formulata in atto di opposizione una specifica eccezione di carenza di legittimazione con contestazione sull'assunto di non essere eredi di da cui deriva l'infondatezza del motivo di censura e la mancanza di contestazione CP della qualità di erede negli atti precedenti alla comparsa conclusionale.
Infatti, per come indicato correttamente in sentenza impugnata, solo in comparsa conclusionale, al capo 7, precisavano che “la IGnora è deceduta in data 16.10.2011, lasciando CP quali eredi universali i IGnori EG e EG. Orbene, per Parte_1 Parte_2 come disciplinato dall'art. 480 c.c. il termine per accettare l'eredità è di dieci anni e nel caso di specie si prescrive alla data del 15.10.2021”, asserendo che gli stessi dovevano ritenersi meri chiamati all'eredità e non ancora eredi, e quindi titolari passivi della posizione debitoria, e precisando che si era agito “solo ed esclusivamente per rappresentare l'eredità (art. 486 c.c.) e ciò certamente non IGnifica e/o equivale ad accettazione”.
13 Si fa presente che la aveva agito nei confronti degli attuali appellanti Controparte_1 precisando la loro qualità di eredi.
Pertanto, pur essendo vero che l'acquisto della qualità di erede mediante accettazione dell'eredità costituisce elemento costitutivo della domanda di pagamento di un credito GI in capo al de cuius, quale condizione passiva dell'azione in relazione alla titolarità del debito, tale da dover essere provata dall'attore (nel caso di specie parte opposta quale attore CP_1 sostanziale nel giudizio), per cui incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione di detta qualità, la titolarità della situazione passiva doveva essere oggetto di difesa nel successivo scritto difensivo, e quindi nell'atto di opposizione, in cui le parti dovevano prendere posizione sulla stessa ed opporsi alla domanda in ingiunzione.
Ne deriva che non essendo state formulate contestazioni chiare e specifiche in merito allo status di erede, al difetto di titolarità passiva della pretesa, e non essendo stata indicata una espressa partecipazione al giudizio come chiamato per meri fini conservativi, trova applicazione quanto previsto dall'art. 115 c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati possono essere considerati provati, nel senso che il contegno non specificamente "contestativo" degli opponenti in primo grado era idoneo ad esonerare parte opposta dall'onere della prova del fatto giuridico costitutivo del diritto di credito, che attiene esclusivamente i fatti specificamente contestati dalla controparte.
Nel costituirsi in giudizio, infatti, gli appellanti non hanno contestato di non essere eredi, non hanno proposto in merito alcuna difesa contestando la qualifica costitutiva del diritto, né in tal senso hanno contestato la pretesa, censurandola solo nel merito e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'assicurazione, così da instare per l'attuazione del contratto stipulato dal de cuius e ponendo in essere una condotta che non appare direttamente compatibile con la volontà di rinunziare all'eredità.
Inoltre, si fa presente che in atto di opposizione sono state le stesse parti a qualificare la domanda come “azione proposta nei confronti degli eredi”, ed in relazione alla EG
[...]
ad indicare di non accettare il contraddittorio per la qualità diversa da quella di erede. Pt_1
L'onere di contestazione deve essere, inoltre, adempiuto sia con contestazione specifica ed analitica delle allegazioni avversarie, sia con espressa indicazione temporale, ovvero nei termini per la formazione del thema decidendum e, quindi, nel primo atto difensivo successivo ed utile o nei termini previsti per il compimento delle attività processuali di cui all'art. 183 c.p.c., e quindi prima che si esaurisca la fase di trattazione in primo grado e maturi la relativa barriera
14 preclusiva a seguito della quale sono inibite ulteriori attività assertive ed istruttorie e deve ritenersi ormai cristallizzato il thema decidendum.
La contestazione operata unicamente in comparsa conclusionale equivale, pertanto, a non contestazione ex art. 115 c.p.c. e determina l'esonero dell'attore dall'onere probatorio.
Per quanto indicato merita conferma la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto tardiva la deduzione difensiva così da ritenersi ormai acquisito l'accertamento della titolarità del rapporto sostanziale ex latere debitoris, con rigetto dell'appello sul punto.
Infondata è l'impugnazione anche nella parte in cui si contesta che abbia agito nei CP_1 confronti di EG solo nella sua qualità di erede e non quale coobbligata, Parte_1 non trovando quanto indicato conferma negli atti di causa.
Nella sentenza impugnata si precisa che “nel caso di specie è Parte_1 stata convenuta anche in qualità di coobbligata”.
Infatti, in ricorso per decreto ingiuntivo la dopo aver affermato che “in data 28 CP_1 settembre 2009, i IGnori (CF: e EG (CF: CP C.F._7 Parte_1
), in qualità, rispettivamente. di richiedente il finanziamento e di C.F._1 coobbligato, sottoscrivevano con una richiesta di concessione di credito”, CP_1 concludeva chiedendo la condanna di EG “in proprio e nella qualità di Parte_1 erede”, e di EG nella sola “qualità di erede”. Si ritiene, evidente che il Parte_2 richiamo all'azione “in proprio” deve intendersi quale coobbligato, portatrice di un obbligo autonomo, diretto, avendo garantito in proprio l'adempimento altrui.
A conferma, in accoglimento della domanda l'ingiunzione veniva emessa nei confronti della prima “in proprio ed in qualità di erede”.
Risulta indimostrato, pertanto, il presupposto fattuale del motivo di impugnazione, ovvero l'intervenuta azione solo nei confronti degli eredi e non anche nei confronti della coobligata in proprio, da ciò il rigetto dell'appello sul punto.
Tanto rilevato, per facilitare l'esposizione e la disamina dei motivi di gravame, nonché per ragioni di pregiudizialità, si procede alla disamina dell'accertamento preliminare della difesa degli appellanti in relazione alla tenutezza o meno della compagnia di assicurazione all'erogazione dell'indennizzo, con espresso riferimento all'errato mancato riconoscimento dell'intervenuta decadenza di dalla relativa eccezione per essersi costituita dopo CP_6 la scadenza del termine di cui all'art. 167 cod. proc. civ., avendo il Tribunale ritenuto che la stessa non fosse tardiva, perché integrante "mera difesa", come tale non soggetta alle preclusioni previste per le eccezioni in senso stretto.
Ritengono, invece, gli appellanti che trattasi di eccezione, indi soggetta alle preclusioni di legge.
15 Al riguardo, è incontestato che gli opponenti hanno richiesto la condanna dell'assicuratore al pagamento della somma di denaro ingiunta con autorizzazione alla chiamata della compagnia, quale terzo, e che a fronte dell'udienza di comparizione del 24.09.2015 la si è CP_6 costituita con atto depositato il 25.09.2015, in cui, riportando quanto compendiato in sentenza di primo grado, quest'ultima “oltre a dedurre il difetto di legittimazione attiva, non essendo gli opponenti parti del contratto di assicurazione, ha comunque escluso l'operatività della polizza, evidenziando che era deceduta durante l'esecuzione del contratto di CP finanziamento per patologie preesistenti (e, peraltro, non comunicate in violazione dell'art.
1892 c.c.) al momento della stipulazione del contratto di assicurazione, con conseguente esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto. Ha dedotto, inoltre, la inammissibilità della domanda formulata da , per non aver CP_1 quest'ultima chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa esso assicuratore. Ha, infine, evidenziato che l'indennizzo, da corrispondere in forza della polizza, non poteva essere comunque superiore alla sorte capitale al momento del decesso della richiedente , CP così come previsto in contratto”.
In particolare, la compagnia di assicurazioni al capo 3 della comparsa di costituzione in primo grado ha invocato le esclusioni di polizza contenute nell'articolo 9 delle Condizioni di
Assicurazione relative alla Convenzione n. CL/08/040 stipulata da con CP_1 P_ secondo cui erano escluse “tutte le garanzie, le conseguenze: di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo”, ed ha dedotto che il decesso dell'assicurata era avvenuto a causa di una patologia pregressa (come indicato in atto di costituzione di primo grado, “in seguito all'aggravamento del tumore all'ovaio sinistro, che pur trattato chirurgicamente e con cicli di chemioterapia”).
Con diversa eccezione, al successivo capo 4 ha contestato che l'assicurata aveva “dolosamente reso delle dichiarazioni inesatte e reticenti che ai sensi dell'art. 1892 c.c.” che “legittimano
l'assicuratore a rifiutare la prestazione assicurativa” avendo dichiarato in contratto di “essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni che necessitano di un trattamento medico, farmacologico, fisioterapico o psicoterapico”, ponendo l'accertamento della falsità e reticenza delle dichiarazioni rese come antecedente logico-giuridico delle deduzioni sull'annullamento ed inoperatività della copertura assicurativa.
In merito, il giudice di prime cure ha riconosciuto che “…si deve aderire alle difese della
in ordine all'esclusione nel caso di specie della garanzia per Controparte_6 preesistenza della patologia che ha causato il decesso della 11.3.- Si premette che CP
l'eccezione d'inoperatività della polizza assicurativa per non essere coperto l'evento dalla
16 garanzia non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, volta a contestare l'esistenza di un fatto costitutivo della domanda e, quindi, il suo fondamento, potendo essere, pertanto, dedotta, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.. Tale contestazione prescinde dall'avvenuta o meno comunicazione della patologia in fase precontrattuale, avendo costituito tale elemento oggetto di una distinta eccezione di annullamento formulata ex art.
1892 c.c. dalla terza chiamata”.
Dal dato letterale della pronuncia si evince, quindi, che è stata accolta la difesa di cui al capo 3 della comparsa di costituzione della , distinta e differente da quella di cui al capo CP_6
4.
Non vi è ulteriore espressa pronuncia sulla domanda da ultimo indicata.
Sul punto gli appellanti hanno eccepito che “le argomentazioni di contenute ai punti 3 CP_2
e 4 della comparsa…non sono delle mere difese, bensì delle eccezioni in senso proprio se non addirittura una domanda” e come tali dovevano essere soggette al relativo termine di decadenza, per cui dovevano essere dichiarate tardive ed inammissibili.
L'assunto non è condivisibile.
Il giudice di prime cure non si è pronunciato sulla domanda ex art. 1892 c.c. ma sulla diversa contestazione che l'evento non rientrasse nella delimitazione del rischio assicurato.
Con riferimento ad essa ha ritenuto che riguardasse la valutazione dell'oggetto del contratto stesso e, quindi, del fondamento della domanda di indennizzo, tale da costituire mera difesa non soggetta a preclusioni.
La valutazione è condivisa da questo giudice, trattandosi di una mera argomentazione giuridica volta a contestare il fondamento della domanda allegando l'estraneità dell'evento verificatosi ai rischi contemplati nel contratto.
Gli appellanti erroneamente sovrappongono le due eccezioni e difese, ma la pronuncia di primo grado è limitata alla difesa di cui al capo 3 e la distinzione tra le due fattispecie è evidente.
Mentre, infatti, l'eccezione con cui l'assicurazione lamenta la non indennizzabilità del sinistro a causa di dichiarazioni inesatte o reticenti sullo stato di salute rese dall'assicurato (artt. 1892 e
1893 c.c.) è qualificata dalla giurisprudenza come un'eccezione in senso stretto in quanto tale difesa introduce nel giudizio un fatto nuovo, per cui non è consentito all'assicuratore sollevarla oltre i termini perentori previsti dall'art. 167 c.p.c., quanto diversamente indicato e considerato dal Tribunale, come prima rilevato, investe la diversa difesa sulla non indennizzabilità dell'evento per essere stato espressamente escluso dal contratto, così da attenere alla disamina delle previsioni contrattuali e della delimitazione oggettiva del rischio assicurato in esso presente, e come tale costituisce una mera difesa non soggetta alle eccepite preclusioni.
17 In senso conforme, la Corte di Cassazione, investita della questione del se, in una controversia tra assicurato e assicuratore avente ad oggetto la condanna del secondo al pagamento dell'indennizzo, sia consentito all'assicuratore eccepire la non indennizzabilità del sinistro anche oltre i termini di cui all'art. 167 cod. proc. civ., ha, in più occasioni, risolto la questione, affermando il principio secondo cui l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, formulata in base ad un'interpretazione di parte volta a contestare il fondamento della domanda con l'assumere l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto, anche inquadrandola nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda.
Nel caso in esame la società assicuratrice, quindi, ha indicato la delimitazione del rischio contenuta nella polizza come fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, per cui non ha introdotto un fatto estintivo o modificativo della domanda ma ha definito il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, ha specificato il rischio garantito ab origine al fine di individuare che l'evento in esame non eracoperto dalla garanzia per essere stato espressamente escluso.
Ne deriva che la clausola invocata riguarda il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, il rischio garantito, per cui si conferma corrispondere ad una difesa, come riconosciuto in sentenza impugnata che appare priva di vizi in merito.
Da ciò il non accoglimento del motivo di impugnazione.
Risultano, inoltre, accertate e non contestate sia le clausole contrattuali indicate, sia la presenza della malattia della anteriormente alla data di decorrenza dell'assicurazione e tale da CP aver comportato la realizzazione del rischio morte, come da certificati medici prodotti dalla compagnia di assicurazione e non oggetto di contestazione alcuna da parte degli opponenti in primo grado, acquisiti agli atti a mezzo produzione del fascicolo di parte anche se tardiva in primo rado e ridepositati nel presente grado, che devono ritenersi in questa fase regolarmente acquisiti.
La tardività della produzione documentale nel primo grado non comporta una preclusione per l'utilizzo del documento nei gradi successivi, in cui gli stessi possono essere ridepositati.
Si rigetta, quindi, anche il primo motivo di gravame con riferimento alla eccezione relativa alla inutilizzabilità dei documenti per tardiva produzione del fascicolo di parte della CP_6 in primo grado in quanto il tardivo deposito del fascicolo di parte ritirato al fine di predisporre le memorie conclusionali non costituisce rinuncia all'utilizzo dei documenti ivi prodotti, tant'è che il giudice può decidere allo stato degli atti presenti nel giudizio, ma soprattutto perché la
18 parte conserva sempre la facoltà di produrre nuovamente in grado di appello i documenti in esame, i quali, GI inizialmente regolarmente prodotti, non sono qualificabili come nuovi ex art. 345 c.p.c. e devono essere acquisiti nel presente giudizio. La tardiva produzione produce, infatti, effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure, sicché il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, essendo stati in primo grado i documenti contenuti nel fascicolo della parte appellata GI prodotti nei termini di legge.
Conseguentemente il fascicolo di primo grado della si ritiene acquisibile e CP_6 quanto contenuto in esso è pienamente utilizzabile da questo giudice.
Invero, l'efficacia probatoria dei documenti, una volta acquisiti al processo, permane e non costituisce alcuna espressa rinuncia agli stessi il tardivo deposito del fascicolo di primo grado dopo la scadenza dei termini per il deposito della comparsa conclusionale, come GI indicato, ed i documenti risultano acquisiti nel presente grado di giudizio, per cui il giudice di secondo grado ha piena facoltà di riesaminarli.
Tanto considerato, si rileva che la parte della sentenza in cui si dichiara che “ è CP deceduta per arresto cardiaco in conseguenza di un tumore all'ovaio sinistro sorto precedentemente alla data di stipulazione del contratto di assicurazione” è stata contestata solo in riferimento alla non utilizzabilità dei documenti prodotti dall'assicurazione per tardivo deposito del fascicolo di parte e non per quanto attiene la presenza della patologia pregressa quale causa del decesso.
La circostanza, quindi, risulta provata dalla indicata produzione. In particolare, in certificazione medica allegata da al n. 4 degli atti in fascicolo di parte è riportato che la CP_6
è deceduta il 16.10.2011 per arresto cardiocircolatorio e che le “tappe evolutive della CP malattia” derivavano dalla patologia all'ovaio sx come in atti.
In ulteriore certificato in all. 5 vi è la relazione medica del reparto di ginecologia dell'Università
Campus Biomedico di Roma contenete la storia clinica della paziente dal marzo del 2008 all'agosto del 2009, con riconoscimento della patologia e delle cure eseguite.
Deve, pertanto, confermarsi quanto GI riconosciuto in primo grado in relazione alla preesistenza della patologia ed all'esclusione, per detto motivo, di una ipotesi ricadente nell'evento assicurato, con rigetto della domanda formulata nei confronti di e CP_11 del relativo motivo di gravame.
Infondato è anche il terzo motivo di appello, che risulta in parte anche assorbito e superato dal mancato riconoscimento di obbligo di corresponsione di indennizzo assicurativo di cui prima.
19 In particolare, in esso si censura la parte della sentenza di primo grado in cui, nel rigettare la relativa eccezione, il Tribunale ha precisato che “Ciò detto, in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dagli opponenti in ragione sia dell'esistenza di polizza assicurativa a garanzia del credito concesso da volta a coprire il rischio del CP_1 decesso del soggetto richiedente ( ) sia dell'esistenza di un soggetto coobbligato CP alla restituzione della somma finanziata, si evidenzia che alcun beneficio d'ordine o
d'escussione è previsto dalla legge o dal contratto in favore degli odierni opponenti, nella loro qualità di eredi, oltre a doversi evidenziare che nel caso di specie Parte_1
è stata convenuta anche in qualità di coobbligata”.
[...]
Gli appellanti lamentano, in particolare, la “Non corretta interpretazione letterale della proposta di finanziamento e della convenzione/nota illustrativa CL/08/040… Omesso esame di un punto decisivo della questione, che è stato oggetto di contraddittorio tra le parti, ai fini della declaratoria di difetto di legittimazione passiva sostanziale degli odierni appellanti”, asserendo che avrebbe dovuto agire direttamente e preventivamente contro la compagnia di CP_1 assicurazione e non contro di essi.
In tal senso eccepiscono l'inammissibilità dell'azione proposta da CP_1
In atto di impugnazione deducono che l'unico “soggetto legittimato contrattualmente a chiedere ed ottenere il rimborso dall'assicurazione è il beneficiario della copertura assicurativa”, con dovere di agire “in via diretta ed immediata”, con “ azione diretta contro la
(oggi ) e solo in caso di insolvenza di quest'ultima (per qualsiasi P_ CP_4 motivo reso comune al debitore) consente l'azione nei confronti del richiedente il finanziamento
e del coobbligato”, asserendo l'esistenza di una garanzia autonoma a prima richiesta.
Detta garanzia non emerge dal contenuto del contratto, come indicato in sentenza impugnata.
Inoltre, dalla nota illustrativa della copertura assicurativa versata in atti si rileva che “La copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore garantisce l'Assicurato contro il rischio di non potere pagare le rate di rimborso finanziamento e/o della carta di credito, al verificarsi di un determinato evento che colpisce la sua persona”, che l'assicurato era la che in caso CP di sinistro era dovuta la denuncia in capo all'assicurato, il permanere del rapporto con lo stesso assicurato per eventuali nomine di collegio medico, la possibilità di recesso in capo all'assicurato, l'obbligo di quest'ultimo di comunicare eventuale estinzione anticipata del finanziamento potendo anche permanere il contratto di assicurazione con lo stesso assicurato quale beneficiario, che la era beneficiaria della prestazione di indennizzo con CP_1
l'obbligo di pagamento direttamente in suo favore da parte dell'assicurazione.
20 In relazione al contratto di assicurazione, pertanto, la non ha assunto la qualità di CP_1 assicurato ma aveva il diritto a beneficiare dell'erogazione dell'eventuale indennizzo.
La sussistenza del beneficio crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento solo in relazione a detto diritto all'indennizzo, per cui la giurisprudenza ha riconosciuto che la stessa finanziaria sarebbe stata portatrice di una autonoma legittimazione attiva per l'esazione dell'indennizzo assicurativo in caso di sinistro.
Trattasi, però, di diversa azione volta al recupero di quest'ultimo, differente dalla richiesta di pagamento effettuata dalla finanziaria delle rate insolute in forza del solo contratto di finanziamento, come invece oggetto del presente giudizio.
In conformità a quanto disposto in sentenza di primo grado, non si ritiene pertanto sussistere un obbligo del creditore di escutere preventivamente eventuali garanzie assicurative, mancando una specifica previsione contrattuale poiché nel contratto di finanziamento non risulta previsto siffatto onere, né un beneficio di escussione o un divieto ad agire per l'inadempimento.
Inoltre, gli appellanti hanno fornito prova dell'esistenza di una siffatta clausola.
La giurisprudenza in merito ha riconosciuto unicamente una eventuale azione di violazione dei doveri di correttezza e buona fede che possono gravare sul finanziatore ove ricorrano particolari condizioni, ma detta azione che non è stata proposta dagli opponenti e, quindi, esula dal giudizio e ha agito dopo aver dato atto nelle varie missive della riferita non operatività della CP_1 garanzia assicurativa.
Inoltre, la mancata operatività della copertura assicurativa non libera il debitore dall'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti della società di finanziamento.
Atteso quanto prima indicato, la questione risulta, pertanto, superata ed assorbita dalla disposta integrazione del contraddittorio della compagnia di assicurazione richiesta da ambo le parti in causa e dall'accertamento della non esistenza in capo alla stessa di un obbligo di corresponsione di indennizzo.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'azione e del relativo motivo di appello.
Infondato è, altresì, il gravame avverso la pronuncia nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione “di inadempimento dell'opposta agli obblighi di informazione relativi alla tipologia di finanziamento, ai vincoli derivanti ed alla garanzia assicurativa” poiché “ non è fondata”.
Sul punto gli appellanti hanno eccepito un “Omesso esame di documenti (costituenti prova legale) presenti in atti. Non corretta ricostruzione della fase relativa alla sottoscrizione del contratto di finanziamento. Violazione palese degli obblighi di informazione e buona fede.
21 Violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.” (IV motivo di impugnazione), nonché la “Violazione del principio di cui all'art. 2697, comma 2, c.c. Omessa valutazione della prova in atti della cecità del soggetto contraente e della mancanza di prova positiva (da parte degli appellati) dell'avere adempiuto agli obblighi di informazione.
Operatività della copertura assicurativa ed obbligo di di tenere indenne il CP_6 contraente” (V motivo di gravame).
L'appello è argomentato con più eccezioni, tutte volte a rilevare l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata rigettata la violazione degli obblighi di informazione in capo alla finanziaria ed alla compagnia di assicurazioni, per non aver adeguatamente reso edotta la contraente della portata delle condizioni contrattuali, nonché per errata inversione dell'onere della prova posto in capo alle parti appellate non avendo le stesse dimostrato “di avere fornito tutte le informazioni relative al contratto al contraente cieco e di avere detto in modo specifico che eventuali reticenze su determinate patologie avrebbero reso inoperativa la copertura assicurativa”.
Seguendo l'ordine di cui in sentenza, gli appellanti eccepiscono il vizio della stessa nella parte in cui si è pronunciato che “5.1. - Preliminarmente, si osserva che l'allegazione circa lo stato di cecità della richiedente il finanziamento, , all'epoca della sottoscrizione del CP contratto, espressamente contestato dalla nella propria comparsa di costituzione e CP_1 risposta, non è supportato da alcun elemento probatorio, non potendo ritenersi sufficienti le missive del 2012 con le quali il difensore degli odierni opponenti ha contestato il credito” per omessa valutazione dei certificati prodotti in atti.
Nel fascicolo di parte opponente, infatti, sono stati prodotti un certificato di visita medico legale per l'accertamento della invalidità civile della seduta del 07.05.1996 in cui si attestava il distacco della retina con disturbi alla luce tale da riconoscerla invalida perché “cieca assoluta”
e un diverso accertamento del 1998 con riconoscimento delle condizioni ex L. 104 art. 3 comma
3.
La Corte non ritiene detta produzione sufficiente a dimostrare che la fosse totalmente CP cieca al momento della stipula del contratto, anche in considerazione di tutti gli elementi acquisiti in giudizio.
Trattasi, infatti, di certificazione risalente a molti anni precedenti alla sottoscrizione del contratto (28.09.2009) che non provano la perduranza della patologia sino al 2009.
Inoltre, lo stato di cecità non si desume dall'analisi dello stesso contratto, che è incontestato sia stato sottoscritto dalla né dall'oggetto dello stesso. CP
22 A mero titolo indiziario si fa presente che si è trattato di contratto di acquisto di una autovettura berlina di non modico valore senza alcuna indicazione di utilizzo di terzi, senza indicazione dell'indicato stato di salute della stipulante o di difficoltà nell'accesso alle informazioni e nella comprensione delle clausole contrattuali, anzi con regolare apposizione negli spazi preposti di cinque firme, con calligrafia chiara e sulle righe, indicazione di numero di telefono in linea fissa e cellulare, anche alla presenza della coobbligata che parimenti nulla osservava.
A ciò si aggiunge che in dichiarazione debitamente sottoscritta la ha indicato di essere CP in buono stato di salute, il che esclude uno stato di cecità assoluta con uno stato di handicap grave, rendendo infondata anche l'eccezione sulla mancata consapevolezza delle condizioni di salute.
La Corte non ritiene, quindi, che il dedotto stato di cecità al 2009 sia risultato pienamente dimostrato dagli appellanti.
Ciò comporta che non è stato provato né l'obbligo in capo al venditore, che ha agito anche per conto delle compagnie appellate, di fornire informazioni specifiche particolari in relazione a specifiche modalità percettive del soggetto, né che vi sia stata indicazione della particolare condizione con richiesta di predisposizione di modalità di comunicazione alternative a cui il professionista incaricato non abbia dato esecuzione, né che era dovuta una particolare diligenza nell'informazione in relazione a ciò che si è sottoscritto e dichiarato.
Trattandosi di contratto scritto, si fa anche presente che la clausola oggetto di valutazione da parte del giudice di primo grado, così come le clausole sottoscritte, appare redatta in modo chiaro e comprensibile e soluzioni lessicali incerte o ambigue, tant'è che in merito non è stata sollevata alcuna specifica contestazione.
Inoltre, gli opponenti in primo grado non hanno eccepito un vizio specifico ed una analitica violazione degli obblighi informativi in relazione alle singole clausole e non hanno precisato in cosa si sarebbe integrata la presunta mancata informazione né allegato i fatti costituenti la violazione dei doveri precontrattuali, limitandosi ad una generica doglianza.
Ancora, si chiarisce che la clausola contestata non ha natura vessatoria, non contenendo una limitazione della responsabilità ma definendo il rischio garantito e circoscrivendo l'oggetto del contratto (ex multis vedasi massima in Cassazione (ord.) 11 gennaio 2024, n. 1261, secondo cui
“ Nel contratto di assicurazione della vita la clausola che esclude la copertura per l'evento morte dovuto a determinate cause, preventivamente individuate, delimitando il rischio garantito attiene all'oggetto del contratto, e pertanto non è una clausola limitativa della responsabilità. Ne deriva che essa non deve essere specificamente approvata per iscritto ex art.
1341 c.c. né rientra nell'ambito della tutela del consumatore contro le clausole abusive, in
23 quanto l'art. 34 del c. cons. esclude che la valutazione del carattere vessatorio della clausola possa essere riferita all'oggetto del contratto”) e ciò anche a fronte della specifica dichiarazione sottoscritta di versare in buone condizioni di salute. Ripetesi, comunque, che la controversia non attiene all'accertamento degli elementi di cui all'art. 1892 c.c., come GI precisato, per cui risulta non rilevante quanto in merito dedotto.
Analogamente, risulta debitamente sottoscritta la dichiarazione secondo cui si conferma di aver ricevuto prima della sottoscrizione “la nota illustrativa sintetica sulle coperture assicurative offerte dalla polizza collettiva” e “la nota informativa e le Condizioni di assicurazione della
Polizza n. CL/08/040”, potendosi individuare in tale sottoscrizione una confessione stragiudiziale.
Alcuna “scorretteza”, quindi è emersa dagli atti di causa.
Si rileva, infine, che una presunta violazione incide unicamente ai fini dell'accertamento della responsabilità risarcitoria per i danni eventualmente subiti dal consumatore quale responsabilità precontrattuale, ipotesi differente da quella in esame, e che in giudizio non è stato dato conto di alcun interesse negativo, ovvero di aver stipulato un contratto che con una corretta informazione non avrebbe concluso con connesso pregiudizio.
Per tutti gli indicati motivi si pronuncia l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado per quanto oggetto del gravame.
Attesa la integrale soccombenza delle parti appellanti va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna delle stesse, in solido, alla rifusione delle spese e competenze di questo grado di giudizio in favore di ciascuna delle parti appellate, e la Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Le competenze di lite si liquidano con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022
n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore domanda dell'appellante indicata nella misura della complessiva condanna in primo grado di € 26.904,48), che si considerano rapportati all'attività difensiva svolta, alle riproposizioni delle difese del primo grado ed alla natura dell'oggetto del contendere, così pari ad € 4.996,00 per ogni singola parte appellata (di cui fase di studio € 1.029,00, fase introduttiva € 709,00, fase trattazione € 1.523,00
e fase decisionale € 1.735,00), oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello principale, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed contro la Parte_1 Parte_2 [...]
e la , in persona dei CP_1 Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti p.t., avverso la sentenza n. 1073/2018 resa dal Tribunale di Palmi nel giudizio R.G. n. 1793.2014, pubblicata in data 06.11.2018, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna gli appellanti, in solido, alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore di ciascuna delle parti appellate, e la Controparte_1 [...]
, che liquida in complessive € 4.996,00 per ogni parte, oltre Controparte_2 al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di conIGlio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 14.07.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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