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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, nella persona del giudice, dott.ssa
Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA, nella causa iscritta al n. 989/2021 r.g. promossa da
(P.Iva: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Salvatore Zurzolo
(indirizzo PEC: ; Email_1
opponente
contro
Partiva Iva n. , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
ON (RC) Via Nazionale SS 110, n. 26/28, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dall'Avv.to Carmela SQUILLACIOTI;
opposto nonché
(CF , in persona del Ministro in Parte_2 P.IVA_3 carica, nonché nell'interesse della (CF Parte_3
), in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi per P.IVA_4 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. Parte_3
), presso i cui uffici in via del Plebiscito n. 15 sono per legge P.IVA_5 domiciliati;
terzi chiamatati in causa
, in persona del Sindaco p.t., con sede in via Controparte_2 CP_2
Vittorio Veneto, n. 6;
terzo chiamato in causa contumace
e nato a [...] il [...], (C.F. CP_3
), nato a [...] il C.F._1 Controparte_4
09/09/1989, (C.F. e nata in [...] C.F._2 CP_5
Sirnak (Turchia), il 07.04.1980, (C.F.: , C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Vittoria CARE' (C.F.:
sito in RI RI (RC) in C/da Pipedo snc, da C.F._4 cui è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto;
- intervenuti -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.174/2021 del
03.06.2021, n.547/2021 R.G. emesso dal Tribunale di Locri il 03.06.2021, notificato a mezzo pec il 16.06.2021
Conclusioni: con ordinanza del 03.12.2024 resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 28.11.2024 la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
FATTO E DIRITTO
I.
1- Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n.174/2021 del 03.06.2021, n.547/2021 R.G. emesso dal
Tribunale di Locri il 03.06.2021, notificato a mezzo pec il 16.06.202, il conveniva in giudizio la Parte_1 al fine di ottenere l'annullamento dell'anzidetto Controparte_1 decreto con il quale venne ingiunto alla associazione odierna opponente il pagamento della complessiva somma di € 25.783,91 per sorte capitale, oltre interessi di cui all'art. 5 del D.Lgv. n. 231/2002 e spese di procedura, in base alla pretesa creditoria azionata con ricorso monitorio dall'odierna opposta, con la quale la stessa ha preteso il pagamento a titolo di corrispettivo per la vendita di prodotti alimentari, come da allegate fatture accompagnatorie non saldate.
Quali motivi di opposizione ha eccepito la prescrizione annuale ex art. 2955 n. 5 C.C. nonché ha chiesto l'autorizzazione alla citazione dei terzi e , Controparte_2 Parte_3 Parte_2 formulando altresì nei loro confronti la domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 397.623,25 derivante dai progetti CAS e Pt_4
2
[...] 2017/2018, relative alle spese di gestione dei su indicati progetti e non corrisposti dal Controparte_2
I.
2- Si è costituita in giudizio la società opposta la quale, nei termini come argomentati nella relativa comparsa di risposta depositata in data 23.2.2022 a cui si rinvia, ha eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione chiedendone il rigetto.
I.
3- Con ordinanza resa alla udienza del 02.3.2022 è stata autorizzata la chiamata in causa del , della e del Parte_2 Parte_3 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. con differimento CP_2 della prima udienza.
I.
4- Nelle more sono intervenuti volontariamente , CP_3 CP_4
, e chiedendo il pagamento delle retribuzioni e degli
[...] CP_5 accessori connessi al rapporto di lavoro con il Parte_1
[...]
I.
5- Instaurato regolarmente il contraddittorio, con ordinanza dell'11.10.2022 il Tribunale, in persona di altro Magistrato, in primo luogo ha ritenuto – ai sensi dell'art. 25 c.p.c. – la competenza del Tribunale di
Reggio Calabria in ordine alla garanzia impropria spiegata dall'opponente nei confronti delle terze chiamate in causa, e Parte_2
e disposto la conseguente separazione delle Parte_3 domande;
contestualmente ha rigettato sia l'istanza di parte opposta di provvisoria esecuzione del decreto monitorio ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
I.
6- Rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la natura documentale della controversia la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 21.12.2023, poi differita alla data 24.7.2024 e nuovamente differita all'udienza svoltasi con modalità cartolari al 28.11.2024 per i medesimi incombenti e riservata in decisione con ordinanza del 03.12.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
II.- La domanda spiegata da parte opponente di annullamento del decreto monitorio è fondata e, quindi, merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
II.1 In via preliminare, è opportuno precisare, in termini generali, che con l'atto di opposizione, sia esso un atto di citazione od un ricorso, si apre un
3 ordinario giudizio di cognizione nel senso che, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non consiste in un mero accertamento della validità del decreto ingiuntivo ma è un ordinario processo di cognizione “che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria
(che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione)”. Dunque, non consistendo la fase dell'opposizione in “un'actio nullitatis o (in) un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione”, ma essendo, invece,
“un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio – nel quale è ammessa
l'integrazione delle prove, la modifica della causa petendi, la proposizione di nuove eccezioni – può [...] ritenersi che il giudice dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa del creditore, superando e revocando l'originario decreto ingiuntivo. Infatti, riconoscendo il dovuto rilievo ai fatti sopravvenuti, sia costitutivi che estintivi, dedotti in giudizio e verificatisi prima della decisione, tanto nell'ipotesi di decreto ingiuntivo illegittimo, quanto in quella del decreto legittimamente emesso, il giudice dell'opposizione accerta l'esistenza o la riduzione (più raramente, l'inesistenza) del credito al momento della sentenza di condanna, rendendo del tutto incompatibile la coesistenza della sentenza di condanna con una precedente ingiunzione relativa ad un diverso ammontare” (così Cass., Sez. Un. sent. 07.97.1993 n. 7448).
Dunque, con la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale, ben potendo il creditore opposto produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma le condizioni di fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, cosicché
l'accertamento dell'esistenza del credito nel giudizio di cognizione travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass., Sez. I, n. 4234/83; Tribunale Bari, sez. IV,
09/03/2016, n.1302).
4 Risulta necessario effettuare, sempre in linea generale, altra breve premessa in ordine all'anzidetta valutazione nel merito sulla fondatezza della pretesa creditoria oggetto addotta dall'originario ricorrente in base al compendio probatorio acquisito nell'odierno giudizio.
Nel giudizio di opposizione, come è noto, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente (cfr., tra le tante, Cass. 528/2000).
Occorre, dunque, porre mente alla regola di ripartizione dell'onere della prova, che, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, importa che la prova del fatto costitutivo del credito incomba al creditore opposto-convenuto, mentre quella dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetti all'opponente-attore.
In applicazione dei principi generali spetta al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto. In particolare, rileva in questa sede il principio di diritto, più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, oppure modificativo od impeditivo dello stesso;
parimenti, nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Corte di Cassazione S.U., sentenza n. 13533 del 30/10/2001 ed, ex multis, sentenza n. 15677 del
03/07/2009).
II.
2- Orbene, nel caso di specie la parte opposta non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente della dimostrazione di un idoneo titolo negoziale, giuridicamente efficace e vincolante nei confronti della
5 controparte, a fondamento della sua pretesa creditoria. In particolare, dalla deduzione di parte opponente – circa le modalità di pagamento effettivo e differito delle merci volta per volta acquistate presso l'esercizio commerciale della parte opposta, da effettuarsi come da accordi intercorsi tra le odierne parti solo una volta avvenuta la distribuzione dei finanziamenti da parte del a sua volta a quest'ultimo Controparte_2 erogati dalla e dal Ministero degli Interni (“In Parte_3 sostanza, l'associazione opposta che gestiva il progetto rilasciava ai soggetti beneficiari dei bonus che loro utilizzavano per acquistare beni negli esercizi convenzionati con l'associazione. Perciò, i migranti beneficiari del progetto acquistavano i beni presso i commercianti e pagavano il prezzo con i bonus loro consegnati dalla associazione e, quando il e la Parte_2 Parte_3 liquidava alle associazioni le somme dovute per la gestione del progetto, i commercianti consegnavano i buoni e la fattura all'associazione che con i fondi ricevuti dal e dalla scambiavano con i Parte_2 Parte_3 commercianti buoni con denaro per le merci consegnate ai migranti. I beni sono sempre stati venduti dal commerciante al minuto accettando per convenzione e accordo la cd moneta locale predisposta per rendere immediatamente possibile le transazioni a causa del ritardo degli enti dello
Stato nell'accreditare alle associazioni le somme di denaro da distribuire ai migranti per l'acquisto delle merci al dettaglio per il loro sostentamento.”) – si configura l'avvenuta previsione di una condizione sospensiva dell'obbligazione del versamento dei pagamenti per l'acquisto delle merci da effettuarsi solo all'inveramento della anzidetta erogazione dei finanziamenti nel termine annuale in cui gli stessi venivano volta per volta effettuati, che, nel caso di specie, non si era poi verificata, sempre in base alla prospettiva di parte opponente, per causa non imputabile alla parte debitrice ai sensi dell'art. 1359 C.C. (“Nel 2017 e nel 2018 benchè l'associazione opposta abbia provveduto a presentare la rendicontazione al
la e il Ministero degli Interni non hanno Controparte_2 Parte_3 provveduto ad inviare il denaro alle associazioni per saldare i commercianti per il prezzo delle merci vendute ai migranti e pagato con i bonus (cd. Moneta locale) emessi dalle stesse associazioni.”). A quest'ultimo proposito, si deve evidenziare che nella nota della
[...] in atti del 18.01.2021, allegata alla comparsa di Parte_3
6 costituzione, laddove vengono indicati i motivi della mancata erogazione dei finanziamenti relativi all'anno 2017 (“In particolare, dall'analisi condotta dai competenti uffici è risultato che le spese non risultano molto spesso debitamente documentate e giustificate in conformità alla vigente normativa in materia di accoglienza o pertinenti in relazione alle peculiarità delle prestazioni cui ineriscono o conformi a quanto previsto dalla convenzione sottoscritta con questa ”), non viene fatto in CP_6 realtà alcun specifico riferimento ad eventuali condotte irregolari poste in essere proprio dalla società odierna opposta nella rendicontazione delle spese, rispetto a tutti gli enti gerenti i servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.
Va ancora rilevato che, in linea generale, secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza delle
Sezioni Unite n. 761 del 2002 (e le conformi pronunce delle sezioni semplici nn. 12010/2003, 405/2004, 2299/2004, 10031/2004, 19260/2004,
28381/2005), facendo leva sull'onere del convenuto – previsto dall'art.167, comma 1 C.P.C. – di prendere posizione, nell'atto di costituzione, sui fatti allegati dalla controparte a fondamento della domanda, ha affermato che il difetto di contestazione di quei fatti ne implica l'ammissione in giudizio se si tratta di fatti cd. principali, ossia costitutivi del diritto azionato, stante il più ampio principio secondo cui l'onere di contestazione tempestiva deriva da tutto il sistema processuale (come risulta dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.). Dunque, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. 12636/2005, preceduta da Cass. 3245/2003, riferita al solo processo del lavoro, e seguita da Cass. 1540/2007, che ha esteso il principio al processo tributario;
cfr., altresì Cass., 27.02.2008, n. 5191, in motivazione).
7 Dunque, applicando tali principi al caso di specie, non solo parte opposta non ha contestato in modo specifico nel proprio atto introduttivo la prospettazione fattuale addotta da controparte, limitandosi ad argomentare l'assenza dell'intervenuta prescrizione ex art. 2955 n. 5) C.C., bensì ha espressamente ammesso l'intervenuto accordo, proposto dall'associazione ed accettato dalla società odierna opposta, per cui il pagamento doveva avvenire successivamente, che costituisce appunto il dato fattuale principale su cui si incentra la prospettazione di controparte (“Ne deriva che, nel caso di specie, il pagamento per l'acquisto dei beni non avveniva immediatamente, poiché era convenzionalmente pattuito un pagamento futuro (rientrando questa circostanza anche nel concetto di “particolari formalità” di cui si è detto in precedenza), sulla base di un accordo tra l'associazione opponente e l'attività commerciale opposta per cui, l'odierno debitore, risponde anche a titolo di responsabilità contrattuale”
– cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione).
A quest'ultimo proposito, va evidenziato che in nessuna delle fatture in atti oggetto del ricorso monitorio è stata indicata la data di scadenza del pagamento delle merci acquistate, appunto in quanto l'accorso negoziale tra le odierne parti non prevedeva un termine fisso per tale controprestazione, bensì la condizione sospensiva dei pagamenti per l'acquisto delle merci da effettuarsi solo in caso di inveramento delle erogazioni dei finanziamenti nel termine annuale in cui gli stessi venivano volta per volta effettuati, condizione tuttavia successivamente non verificatasi in concreto come da nota in atti della di Parte_3 [...]
in precedenza illustrata. Pt_3
Sulla base di siffatte considerazioni, dunque, in questa sede non può che ribadirsi l'inammissibilità delle prove orali (interrogatorio formale ed assunzione testimoniale) addotte da parte opposta nella propria memoria istruttoria, volte alla dimostrazione della suddetta diversa versione fattuale allegata tardivamente da tale parte.
Invece, la prescrizione presuntiva annuale dei crediti dei commercianti di cui all'art. 2955 n. 5 C.C., non opera quando, come appunto nel caso di specie, siano stati pattuiti dalle parti il differimento del saldo previo versamento di uno o più acconti od il frazionamento del pagamento, in quanto in entrambi i casi il corrispettivo viene versato in più soluzioni,
8 essendo il pagamento del prezzo della merce diluito nel tempo a seguito di un accordo tra le parti, e si è pertanto al di fuori di quei rapporti aventi ad oggetto l'acquisto al minuto di beni di largo consumo che si contraddistinguono per l'esaurirsi del pagamento in un unico atto, compiuto senza alcuna formalità o pattuizione specifica (cfr.. Cass. n. 5535/2003).
In conclusione, tenuto conto che la pretesa creditoria di parte opposta si fonda su un titolo negoziale per il quale non si è inverata la condizione sospensiva relativa al pagamento della controprestazione pecuniaria oggetto di tale pretesa, deve revocarsi il decreto ingiuntivo n.174/2021 del
03.06.2021, n.547/2021 R.G. emesso dal Tribunale di Locri il 03.06.2021, con il quale venne ingiunto alla associazione odierna opponente il pagamento della complessiva somma di € 25.783,91, oltre interessi, spese e compensi.
III.- Rispetto alle domande avanzate nei confronti dei terzi chiamati parte opponente ha rinunciato a farle valere in questa sede come da nota di precisazione delle conclusioni aderendo all'eccezione di incompetenza del
Tribunale di Locri sollevata dalla Avvocatura dello Stato.
IV.- Allo stesso modo devono reputarsi inammissibili le domande proposte dagli intervenuti nel giudizio perché esulano dall'oggetto del presente procedimento e devono essere accertate separatamente innanzi al Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro.
V.- Tenuto infine conto che la difesa di parte opponente si è soprattutto incentrata sull'eccezione di prescrizione, non fondata, e la chiamata di terzo, poi di fatto non esaminabile in questa sede, sussistono quindi fondati motivi nel caso di specie per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Mariagrazia Galati, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.174/2021 del 03.06.2021;
9 2) dichiara inammissibile la domanda proposta dagli intervenuti;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 29.3.2025 Il Giudice – Mariagrazia Galati
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, nella persona del giudice, dott.ssa
Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA, nella causa iscritta al n. 989/2021 r.g. promossa da
(P.Iva: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Salvatore Zurzolo
(indirizzo PEC: ; Email_1
opponente
contro
Partiva Iva n. , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
ON (RC) Via Nazionale SS 110, n. 26/28, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dall'Avv.to Carmela SQUILLACIOTI;
opposto nonché
(CF , in persona del Ministro in Parte_2 P.IVA_3 carica, nonché nell'interesse della (CF Parte_3
), in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi per P.IVA_4 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. Parte_3
), presso i cui uffici in via del Plebiscito n. 15 sono per legge P.IVA_5 domiciliati;
terzi chiamatati in causa
, in persona del Sindaco p.t., con sede in via Controparte_2 CP_2
Vittorio Veneto, n. 6;
terzo chiamato in causa contumace
e nato a [...] il [...], (C.F. CP_3
), nato a [...] il C.F._1 Controparte_4
09/09/1989, (C.F. e nata in [...] C.F._2 CP_5
Sirnak (Turchia), il 07.04.1980, (C.F.: , C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Vittoria CARE' (C.F.:
sito in RI RI (RC) in C/da Pipedo snc, da C.F._4 cui è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto;
- intervenuti -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.174/2021 del
03.06.2021, n.547/2021 R.G. emesso dal Tribunale di Locri il 03.06.2021, notificato a mezzo pec il 16.06.2021
Conclusioni: con ordinanza del 03.12.2024 resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 28.11.2024 la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
FATTO E DIRITTO
I.
1- Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n.174/2021 del 03.06.2021, n.547/2021 R.G. emesso dal
Tribunale di Locri il 03.06.2021, notificato a mezzo pec il 16.06.202, il conveniva in giudizio la Parte_1 al fine di ottenere l'annullamento dell'anzidetto Controparte_1 decreto con il quale venne ingiunto alla associazione odierna opponente il pagamento della complessiva somma di € 25.783,91 per sorte capitale, oltre interessi di cui all'art. 5 del D.Lgv. n. 231/2002 e spese di procedura, in base alla pretesa creditoria azionata con ricorso monitorio dall'odierna opposta, con la quale la stessa ha preteso il pagamento a titolo di corrispettivo per la vendita di prodotti alimentari, come da allegate fatture accompagnatorie non saldate.
Quali motivi di opposizione ha eccepito la prescrizione annuale ex art. 2955 n. 5 C.C. nonché ha chiesto l'autorizzazione alla citazione dei terzi e , Controparte_2 Parte_3 Parte_2 formulando altresì nei loro confronti la domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 397.623,25 derivante dai progetti CAS e Pt_4
2
[...] 2017/2018, relative alle spese di gestione dei su indicati progetti e non corrisposti dal Controparte_2
I.
2- Si è costituita in giudizio la società opposta la quale, nei termini come argomentati nella relativa comparsa di risposta depositata in data 23.2.2022 a cui si rinvia, ha eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione chiedendone il rigetto.
I.
3- Con ordinanza resa alla udienza del 02.3.2022 è stata autorizzata la chiamata in causa del , della e del Parte_2 Parte_3 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. con differimento CP_2 della prima udienza.
I.
4- Nelle more sono intervenuti volontariamente , CP_3 CP_4
, e chiedendo il pagamento delle retribuzioni e degli
[...] CP_5 accessori connessi al rapporto di lavoro con il Parte_1
[...]
I.
5- Instaurato regolarmente il contraddittorio, con ordinanza dell'11.10.2022 il Tribunale, in persona di altro Magistrato, in primo luogo ha ritenuto – ai sensi dell'art. 25 c.p.c. – la competenza del Tribunale di
Reggio Calabria in ordine alla garanzia impropria spiegata dall'opponente nei confronti delle terze chiamate in causa, e Parte_2
e disposto la conseguente separazione delle Parte_3 domande;
contestualmente ha rigettato sia l'istanza di parte opposta di provvisoria esecuzione del decreto monitorio ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
I.
6- Rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la natura documentale della controversia la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 21.12.2023, poi differita alla data 24.7.2024 e nuovamente differita all'udienza svoltasi con modalità cartolari al 28.11.2024 per i medesimi incombenti e riservata in decisione con ordinanza del 03.12.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
II.- La domanda spiegata da parte opponente di annullamento del decreto monitorio è fondata e, quindi, merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
II.1 In via preliminare, è opportuno precisare, in termini generali, che con l'atto di opposizione, sia esso un atto di citazione od un ricorso, si apre un
3 ordinario giudizio di cognizione nel senso che, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non consiste in un mero accertamento della validità del decreto ingiuntivo ma è un ordinario processo di cognizione “che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria
(che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione)”. Dunque, non consistendo la fase dell'opposizione in “un'actio nullitatis o (in) un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione”, ma essendo, invece,
“un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio – nel quale è ammessa
l'integrazione delle prove, la modifica della causa petendi, la proposizione di nuove eccezioni – può [...] ritenersi che il giudice dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa del creditore, superando e revocando l'originario decreto ingiuntivo. Infatti, riconoscendo il dovuto rilievo ai fatti sopravvenuti, sia costitutivi che estintivi, dedotti in giudizio e verificatisi prima della decisione, tanto nell'ipotesi di decreto ingiuntivo illegittimo, quanto in quella del decreto legittimamente emesso, il giudice dell'opposizione accerta l'esistenza o la riduzione (più raramente, l'inesistenza) del credito al momento della sentenza di condanna, rendendo del tutto incompatibile la coesistenza della sentenza di condanna con una precedente ingiunzione relativa ad un diverso ammontare” (così Cass., Sez. Un. sent. 07.97.1993 n. 7448).
Dunque, con la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale, ben potendo il creditore opposto produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma le condizioni di fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, cosicché
l'accertamento dell'esistenza del credito nel giudizio di cognizione travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass., Sez. I, n. 4234/83; Tribunale Bari, sez. IV,
09/03/2016, n.1302).
4 Risulta necessario effettuare, sempre in linea generale, altra breve premessa in ordine all'anzidetta valutazione nel merito sulla fondatezza della pretesa creditoria oggetto addotta dall'originario ricorrente in base al compendio probatorio acquisito nell'odierno giudizio.
Nel giudizio di opposizione, come è noto, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente (cfr., tra le tante, Cass. 528/2000).
Occorre, dunque, porre mente alla regola di ripartizione dell'onere della prova, che, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, importa che la prova del fatto costitutivo del credito incomba al creditore opposto-convenuto, mentre quella dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetti all'opponente-attore.
In applicazione dei principi generali spetta al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto. In particolare, rileva in questa sede il principio di diritto, più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, oppure modificativo od impeditivo dello stesso;
parimenti, nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Corte di Cassazione S.U., sentenza n. 13533 del 30/10/2001 ed, ex multis, sentenza n. 15677 del
03/07/2009).
II.
2- Orbene, nel caso di specie la parte opposta non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente della dimostrazione di un idoneo titolo negoziale, giuridicamente efficace e vincolante nei confronti della
5 controparte, a fondamento della sua pretesa creditoria. In particolare, dalla deduzione di parte opponente – circa le modalità di pagamento effettivo e differito delle merci volta per volta acquistate presso l'esercizio commerciale della parte opposta, da effettuarsi come da accordi intercorsi tra le odierne parti solo una volta avvenuta la distribuzione dei finanziamenti da parte del a sua volta a quest'ultimo Controparte_2 erogati dalla e dal Ministero degli Interni (“In Parte_3 sostanza, l'associazione opposta che gestiva il progetto rilasciava ai soggetti beneficiari dei bonus che loro utilizzavano per acquistare beni negli esercizi convenzionati con l'associazione. Perciò, i migranti beneficiari del progetto acquistavano i beni presso i commercianti e pagavano il prezzo con i bonus loro consegnati dalla associazione e, quando il e la Parte_2 Parte_3 liquidava alle associazioni le somme dovute per la gestione del progetto, i commercianti consegnavano i buoni e la fattura all'associazione che con i fondi ricevuti dal e dalla scambiavano con i Parte_2 Parte_3 commercianti buoni con denaro per le merci consegnate ai migranti. I beni sono sempre stati venduti dal commerciante al minuto accettando per convenzione e accordo la cd moneta locale predisposta per rendere immediatamente possibile le transazioni a causa del ritardo degli enti dello
Stato nell'accreditare alle associazioni le somme di denaro da distribuire ai migranti per l'acquisto delle merci al dettaglio per il loro sostentamento.”) – si configura l'avvenuta previsione di una condizione sospensiva dell'obbligazione del versamento dei pagamenti per l'acquisto delle merci da effettuarsi solo all'inveramento della anzidetta erogazione dei finanziamenti nel termine annuale in cui gli stessi venivano volta per volta effettuati, che, nel caso di specie, non si era poi verificata, sempre in base alla prospettiva di parte opponente, per causa non imputabile alla parte debitrice ai sensi dell'art. 1359 C.C. (“Nel 2017 e nel 2018 benchè l'associazione opposta abbia provveduto a presentare la rendicontazione al
la e il Ministero degli Interni non hanno Controparte_2 Parte_3 provveduto ad inviare il denaro alle associazioni per saldare i commercianti per il prezzo delle merci vendute ai migranti e pagato con i bonus (cd. Moneta locale) emessi dalle stesse associazioni.”). A quest'ultimo proposito, si deve evidenziare che nella nota della
[...] in atti del 18.01.2021, allegata alla comparsa di Parte_3
6 costituzione, laddove vengono indicati i motivi della mancata erogazione dei finanziamenti relativi all'anno 2017 (“In particolare, dall'analisi condotta dai competenti uffici è risultato che le spese non risultano molto spesso debitamente documentate e giustificate in conformità alla vigente normativa in materia di accoglienza o pertinenti in relazione alle peculiarità delle prestazioni cui ineriscono o conformi a quanto previsto dalla convenzione sottoscritta con questa ”), non viene fatto in CP_6 realtà alcun specifico riferimento ad eventuali condotte irregolari poste in essere proprio dalla società odierna opposta nella rendicontazione delle spese, rispetto a tutti gli enti gerenti i servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.
Va ancora rilevato che, in linea generale, secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza delle
Sezioni Unite n. 761 del 2002 (e le conformi pronunce delle sezioni semplici nn. 12010/2003, 405/2004, 2299/2004, 10031/2004, 19260/2004,
28381/2005), facendo leva sull'onere del convenuto – previsto dall'art.167, comma 1 C.P.C. – di prendere posizione, nell'atto di costituzione, sui fatti allegati dalla controparte a fondamento della domanda, ha affermato che il difetto di contestazione di quei fatti ne implica l'ammissione in giudizio se si tratta di fatti cd. principali, ossia costitutivi del diritto azionato, stante il più ampio principio secondo cui l'onere di contestazione tempestiva deriva da tutto il sistema processuale (come risulta dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.). Dunque, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. 12636/2005, preceduta da Cass. 3245/2003, riferita al solo processo del lavoro, e seguita da Cass. 1540/2007, che ha esteso il principio al processo tributario;
cfr., altresì Cass., 27.02.2008, n. 5191, in motivazione).
7 Dunque, applicando tali principi al caso di specie, non solo parte opposta non ha contestato in modo specifico nel proprio atto introduttivo la prospettazione fattuale addotta da controparte, limitandosi ad argomentare l'assenza dell'intervenuta prescrizione ex art. 2955 n. 5) C.C., bensì ha espressamente ammesso l'intervenuto accordo, proposto dall'associazione ed accettato dalla società odierna opposta, per cui il pagamento doveva avvenire successivamente, che costituisce appunto il dato fattuale principale su cui si incentra la prospettazione di controparte (“Ne deriva che, nel caso di specie, il pagamento per l'acquisto dei beni non avveniva immediatamente, poiché era convenzionalmente pattuito un pagamento futuro (rientrando questa circostanza anche nel concetto di “particolari formalità” di cui si è detto in precedenza), sulla base di un accordo tra l'associazione opponente e l'attività commerciale opposta per cui, l'odierno debitore, risponde anche a titolo di responsabilità contrattuale”
– cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione).
A quest'ultimo proposito, va evidenziato che in nessuna delle fatture in atti oggetto del ricorso monitorio è stata indicata la data di scadenza del pagamento delle merci acquistate, appunto in quanto l'accorso negoziale tra le odierne parti non prevedeva un termine fisso per tale controprestazione, bensì la condizione sospensiva dei pagamenti per l'acquisto delle merci da effettuarsi solo in caso di inveramento delle erogazioni dei finanziamenti nel termine annuale in cui gli stessi venivano volta per volta effettuati, condizione tuttavia successivamente non verificatasi in concreto come da nota in atti della di Parte_3 [...]
in precedenza illustrata. Pt_3
Sulla base di siffatte considerazioni, dunque, in questa sede non può che ribadirsi l'inammissibilità delle prove orali (interrogatorio formale ed assunzione testimoniale) addotte da parte opposta nella propria memoria istruttoria, volte alla dimostrazione della suddetta diversa versione fattuale allegata tardivamente da tale parte.
Invece, la prescrizione presuntiva annuale dei crediti dei commercianti di cui all'art. 2955 n. 5 C.C., non opera quando, come appunto nel caso di specie, siano stati pattuiti dalle parti il differimento del saldo previo versamento di uno o più acconti od il frazionamento del pagamento, in quanto in entrambi i casi il corrispettivo viene versato in più soluzioni,
8 essendo il pagamento del prezzo della merce diluito nel tempo a seguito di un accordo tra le parti, e si è pertanto al di fuori di quei rapporti aventi ad oggetto l'acquisto al minuto di beni di largo consumo che si contraddistinguono per l'esaurirsi del pagamento in un unico atto, compiuto senza alcuna formalità o pattuizione specifica (cfr.. Cass. n. 5535/2003).
In conclusione, tenuto conto che la pretesa creditoria di parte opposta si fonda su un titolo negoziale per il quale non si è inverata la condizione sospensiva relativa al pagamento della controprestazione pecuniaria oggetto di tale pretesa, deve revocarsi il decreto ingiuntivo n.174/2021 del
03.06.2021, n.547/2021 R.G. emesso dal Tribunale di Locri il 03.06.2021, con il quale venne ingiunto alla associazione odierna opponente il pagamento della complessiva somma di € 25.783,91, oltre interessi, spese e compensi.
III.- Rispetto alle domande avanzate nei confronti dei terzi chiamati parte opponente ha rinunciato a farle valere in questa sede come da nota di precisazione delle conclusioni aderendo all'eccezione di incompetenza del
Tribunale di Locri sollevata dalla Avvocatura dello Stato.
IV.- Allo stesso modo devono reputarsi inammissibili le domande proposte dagli intervenuti nel giudizio perché esulano dall'oggetto del presente procedimento e devono essere accertate separatamente innanzi al Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro.
V.- Tenuto infine conto che la difesa di parte opponente si è soprattutto incentrata sull'eccezione di prescrizione, non fondata, e la chiamata di terzo, poi di fatto non esaminabile in questa sede, sussistono quindi fondati motivi nel caso di specie per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Mariagrazia Galati, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.174/2021 del 03.06.2021;
9 2) dichiara inammissibile la domanda proposta dagli intervenuti;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 29.3.2025 Il Giudice – Mariagrazia Galati
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