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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4625 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 14140/2019 del R.G., pendente tra
(C.F. , con l'Avv. RASO SIMONA, Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), ON C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ecc. mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, disporre lo scioglimento della comunione tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 ON
(nome) (cognome) sul compendio immobiliare sito in Roma, Via
[...] CP_1
Giuseppe Parini n. 2, composto da appartamento posto al terzo piano, distinto con interno
7 e da cantina posta al piano seminterrato, distinta con numero 7, il tutto identificato nel catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 451, particella 388, sub. 7 (P.3 – S1); ravvisata la sussistenza dei presupposti di legge per la vendita dell'immobile, disporne la messa all'incanto, con ripartizione del ricavato fra i condividenti nella misura del 50% ciascuno;
porre ad esclusivo carico della quota spettante alla convenuta, il 50% delle somme versate dall'attore per le obbligazioni solidali condominiali che risulteranno
Pagina 1 di 5 provate in corso di giudizio, ad oggi ammontanti ad € 2.400,00=. Porre le spese di procedura a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni relative al diritto di dividere o alle operazioni divisionali, condannare la convenuta alle spese di giudizio in favore dell'istante. Con emissione di ogni provvedimento conseguente all'accoglimento delle domande attrici”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha instaurato il presente giudizio, per chiedere lo scioglimento della Parte_1
comunione su un immobile sito in Roma, Via Parini, da lui acquistato in comproprietà indivisa, al 50% ciascuno, con la sig.ra con la quale ON
era coniugato.
La convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, restando contumace.
La causa veniva istruita mediante CTU estimativa dell'immobile; preso atto della accertata indivisibilità del bene in natura e non avendone alcuno dei condividenti chiesto l'assegnazione, con ordinanza del 4.03.2022, il GU disponeva procedersi alla vendita dell'immobile ex art. 788 e ss. cpc, delegando, allo scopo il Notaio, dr.ssa Per_1
;
[...]
all'esito della procedura, l'immobile veniva aggiudicato alla al prezzo di € CP_2
260.000,00, interamente versato e trasferito con decreto ex art. 586 c.p.c. in data
25.05.2024.
Successivamente, il Notaio delegato alla vendita ha predisposto un piano di riparto del ricavato della vendita, tra i condividenti (depositato il 25.11.2024), sul quale la difesa attrice ha proposto alcune osservazioni integrative;
all'udienza del 9 gennaio 2025, il GU ha quindi trattenuto la causa in decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281sexies c.p.c..
L'oggetto della presente pronuncia è quindi esclusivamente la declaratoria dello scioglimento della comunione e la distribuzione del ricavato della vendita tra i condividenti, al netto delle spese di procedura, nonché la decisione sulla regolamentazione delle spese di lite del procedimento.
Quanto al primo aspetto, non vi è stata alcuna contestazione sul diritto alla divisione, che, del resto, è un diritto potestativo, che spetta a qualsiasi condividente (art. 1111 c.c.), e che non può essere impedito od ostacolato, essendo prevista dalla norma soltanto la facoltà di
Pagina 2 di 5 chiederne una dilazione.
Preso atto della divisione, effettuata tramite la vendita del bene, la distribuzione del ricavato deve ovviamente essere fatta in proporzione alle quote dei condividenti, ovvero 1/2 per ciascuno, trattandosi di immobile acquistato da entrambi in comproprietà indivisa, in quote uguali.
Pertanto, degli euro 260.000,00 versati quale prezzo di aggiudicazione, la quota spettante alle parti è di € 130.000,00 ciascuno.
Da tali somme vanno però detratte, in prededuzione, le spese della procedura, nonché i debiti e gli oneri gravanti sul bene comune, che vanno poste a carico della massa e devono essere suddivise in proporzione alle rispettive quote e, laddove risultino anticipate da uno dei condividenti, restituite allo stesso pro quota, ai sensi degli artt. 723 e 754 c.c..
Quanto alla determinazione dei compensi dovuti al professionista delegato, si richiama il decreto di liquidazione in data 4.11.2024; i compensi e le spese, per complessivi € 8.316,30, sono già stati soddisfatti, sia tramite un parziale pagamento da parte dell'attore (acconto di €
2.500,00), sia tramite detrazione delle somme dal ricavato della vendita, tanto è vero che il
Notaio ha versato sul conto vincolato il residuo netto, di € 254.183,70; tale residuo, al netto delle ulteriori spese vive di € 465,00 (ancora da detrarre e, quindi, per un totale di €
253.718,70), tenuto conto della diversa distribuzione tra le parti degli oneri dovuti al Notaio
(gravanti in misura maggiore sulla quota della convenuta , che non ha versato CP_1
alcun acconto), è stato suddiviso tra le parti nelle seguenti misure: € 128.109,35 in favore dell'attore ed € 125.609,35, in favore della convenuta . Parte_1 ON
Deve poi essere accolta la richiesta dell'attore, di riconoscere, a carico della massa, le ulteriori spese che lui ha documentato di aver anticipato in via esclusiva.
Si tratta, in primo luogo, dei compensi e spese liquidati al CTU, Arch. (decreto Per_2
10.05.2022); tali spese devono essere ricomprese tra quelle da porsi a carico della massa e, quindi, dei condividenti in proporzione alle rispettive quote, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 2, n. 22122 del 19/10/2009 e sez.
6-2, n. 9813 del 13/05/2015 – secondo cui le spese di CTU devono essere poste a carico della massa, anche in caso di compensazione di quelle giudiziali – n. 3239 del 9/02/2018), dal momento che la consulenza è strumento essenziale per la divisione, sia per la verifica della regolarità dell'immobile, sia per la sua stima. Si tratta di complessivi € 3.415,02, comprensivi di accessori, interamente versati dall'attore (docc. 22, 23 e 24, allegati alle note
Pagina 3 di 5 di trattazione scritta del 10.09.2024).
Le ulteriori spese da porre a carico della massa, e pure anticipate interamente dall'attore, come documentato in atti, sono quelle necessarie alla regolarizzazione urbanistica del bene
(a sua volta, indispensabile per la vendita), per € 3.939,94 (docc. 20 e 21, allegati alle note di trattazione scritta del 10.09.2024) nonché gli oneri condominiali, anch'essi da dividersi al
50% tra le parti, per complessivi € 7.904,89 (docc. 1-19, allegati alle note di trattazione scritta del 10.09.2024).
Il totale delle spese, gravanti sulla massa, ed anticipate interamente dall'attore, è quindi di €
15.259,85, di cui il 50% gravano sulla quota della convenuta , e così per € CP_1
7.629,925; pertanto, tenuto conto del progetto di distribuzione elaborato dal Notaio delegato, detraendo tale importo dalla quota spettante alla convenuta (€ 125.609,35) ed accrescendo, in proporzione, quella spettante all'attore (€ 128.109,35), si ricava che, del residuo della vendita al netto dei compensi e spese notarili e di procedura, spettano €
135.739,275 all'attore ed € 117.979,425 alla convenuta Parte_1 ON
.
[...]
Spese di lite.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, in ragione della natura del giudizio ed in assenza di domande dirette alla risoluzione di conflitti di interessi, esse vanno compensate, o, meglio, dichiarate irripetibili, essendo la convenuta contumace. È infatti principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2, 13/06/2019, n. 15926) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti (Cass. sez. 2, n. 3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 07/02/2011, n.
22903 del 08/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020: “Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione”).
Pagina 4 di 5 Del resto, in tal senso sono anche le conclusioni formulate dalla difesa attrice, che ha chiesto la condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite, soltanto in caso di infondata contestazione della controparte.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 14140/2019, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento della comunione tra e Parte_1 ON
, sull'immobile sito in Roma, Via Giuseppe Parini n. 2, censito al catasto fabbricati
[...]
del Comune di Roma al foglio 451, particella 388, sub. 7;
- preso atto della vendita dell'immobile in comunione, come da decreto di trasferimento del
25.05.2024, al prezzo di aggiudicazione di € 260.000,00 già versato, e tenuto conto delle spese e compensi in prededuzione, già incassati dal Notaio delegato, riconosciute le spese anticipate dall'attore in favore della massa (CTU, regolarizzazione ed oneri condominiali, come meglio indicati in motivazione), dispone la distribuzione del ricavato netto, €
254.183,70, come segue:
• € 465,00, quali spese in prededuzione, in favore del Notaio delegato, dr.ssa Per_1
;
[...]
• € 135.739,275 all'attore ; Parte_1
• € 117.979,425 alla convenuta;
ON
- autorizza il Notaio delegato, dr.ssa , alla distribuzione del ricavato Persona_1
come disposto e, quindi, a prelevare in proprio favore la somma riconosciutale in prededuzione e ad emettere i mandati di pagamento in favore delle parti, autorizzando allo scopo lo svincolo delle somme depositate sul libretto bancario presso Unicredit spa, intestato alla presente procedura;
- dichiara irripetibili le ulteriori spese di lite, non prese in considerazione nel progetto di riparto.
Così deciso in Roma, in data 24/03/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 14140/2019 del R.G., pendente tra
(C.F. , con l'Avv. RASO SIMONA, Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), ON C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ecc. mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, disporre lo scioglimento della comunione tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 ON
(nome) (cognome) sul compendio immobiliare sito in Roma, Via
[...] CP_1
Giuseppe Parini n. 2, composto da appartamento posto al terzo piano, distinto con interno
7 e da cantina posta al piano seminterrato, distinta con numero 7, il tutto identificato nel catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 451, particella 388, sub. 7 (P.3 – S1); ravvisata la sussistenza dei presupposti di legge per la vendita dell'immobile, disporne la messa all'incanto, con ripartizione del ricavato fra i condividenti nella misura del 50% ciascuno;
porre ad esclusivo carico della quota spettante alla convenuta, il 50% delle somme versate dall'attore per le obbligazioni solidali condominiali che risulteranno
Pagina 1 di 5 provate in corso di giudizio, ad oggi ammontanti ad € 2.400,00=. Porre le spese di procedura a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni relative al diritto di dividere o alle operazioni divisionali, condannare la convenuta alle spese di giudizio in favore dell'istante. Con emissione di ogni provvedimento conseguente all'accoglimento delle domande attrici”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha instaurato il presente giudizio, per chiedere lo scioglimento della Parte_1
comunione su un immobile sito in Roma, Via Parini, da lui acquistato in comproprietà indivisa, al 50% ciascuno, con la sig.ra con la quale ON
era coniugato.
La convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, restando contumace.
La causa veniva istruita mediante CTU estimativa dell'immobile; preso atto della accertata indivisibilità del bene in natura e non avendone alcuno dei condividenti chiesto l'assegnazione, con ordinanza del 4.03.2022, il GU disponeva procedersi alla vendita dell'immobile ex art. 788 e ss. cpc, delegando, allo scopo il Notaio, dr.ssa Per_1
;
[...]
all'esito della procedura, l'immobile veniva aggiudicato alla al prezzo di € CP_2
260.000,00, interamente versato e trasferito con decreto ex art. 586 c.p.c. in data
25.05.2024.
Successivamente, il Notaio delegato alla vendita ha predisposto un piano di riparto del ricavato della vendita, tra i condividenti (depositato il 25.11.2024), sul quale la difesa attrice ha proposto alcune osservazioni integrative;
all'udienza del 9 gennaio 2025, il GU ha quindi trattenuto la causa in decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281sexies c.p.c..
L'oggetto della presente pronuncia è quindi esclusivamente la declaratoria dello scioglimento della comunione e la distribuzione del ricavato della vendita tra i condividenti, al netto delle spese di procedura, nonché la decisione sulla regolamentazione delle spese di lite del procedimento.
Quanto al primo aspetto, non vi è stata alcuna contestazione sul diritto alla divisione, che, del resto, è un diritto potestativo, che spetta a qualsiasi condividente (art. 1111 c.c.), e che non può essere impedito od ostacolato, essendo prevista dalla norma soltanto la facoltà di
Pagina 2 di 5 chiederne una dilazione.
Preso atto della divisione, effettuata tramite la vendita del bene, la distribuzione del ricavato deve ovviamente essere fatta in proporzione alle quote dei condividenti, ovvero 1/2 per ciascuno, trattandosi di immobile acquistato da entrambi in comproprietà indivisa, in quote uguali.
Pertanto, degli euro 260.000,00 versati quale prezzo di aggiudicazione, la quota spettante alle parti è di € 130.000,00 ciascuno.
Da tali somme vanno però detratte, in prededuzione, le spese della procedura, nonché i debiti e gli oneri gravanti sul bene comune, che vanno poste a carico della massa e devono essere suddivise in proporzione alle rispettive quote e, laddove risultino anticipate da uno dei condividenti, restituite allo stesso pro quota, ai sensi degli artt. 723 e 754 c.c..
Quanto alla determinazione dei compensi dovuti al professionista delegato, si richiama il decreto di liquidazione in data 4.11.2024; i compensi e le spese, per complessivi € 8.316,30, sono già stati soddisfatti, sia tramite un parziale pagamento da parte dell'attore (acconto di €
2.500,00), sia tramite detrazione delle somme dal ricavato della vendita, tanto è vero che il
Notaio ha versato sul conto vincolato il residuo netto, di € 254.183,70; tale residuo, al netto delle ulteriori spese vive di € 465,00 (ancora da detrarre e, quindi, per un totale di €
253.718,70), tenuto conto della diversa distribuzione tra le parti degli oneri dovuti al Notaio
(gravanti in misura maggiore sulla quota della convenuta , che non ha versato CP_1
alcun acconto), è stato suddiviso tra le parti nelle seguenti misure: € 128.109,35 in favore dell'attore ed € 125.609,35, in favore della convenuta . Parte_1 ON
Deve poi essere accolta la richiesta dell'attore, di riconoscere, a carico della massa, le ulteriori spese che lui ha documentato di aver anticipato in via esclusiva.
Si tratta, in primo luogo, dei compensi e spese liquidati al CTU, Arch. (decreto Per_2
10.05.2022); tali spese devono essere ricomprese tra quelle da porsi a carico della massa e, quindi, dei condividenti in proporzione alle rispettive quote, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 2, n. 22122 del 19/10/2009 e sez.
6-2, n. 9813 del 13/05/2015 – secondo cui le spese di CTU devono essere poste a carico della massa, anche in caso di compensazione di quelle giudiziali – n. 3239 del 9/02/2018), dal momento che la consulenza è strumento essenziale per la divisione, sia per la verifica della regolarità dell'immobile, sia per la sua stima. Si tratta di complessivi € 3.415,02, comprensivi di accessori, interamente versati dall'attore (docc. 22, 23 e 24, allegati alle note
Pagina 3 di 5 di trattazione scritta del 10.09.2024).
Le ulteriori spese da porre a carico della massa, e pure anticipate interamente dall'attore, come documentato in atti, sono quelle necessarie alla regolarizzazione urbanistica del bene
(a sua volta, indispensabile per la vendita), per € 3.939,94 (docc. 20 e 21, allegati alle note di trattazione scritta del 10.09.2024) nonché gli oneri condominiali, anch'essi da dividersi al
50% tra le parti, per complessivi € 7.904,89 (docc. 1-19, allegati alle note di trattazione scritta del 10.09.2024).
Il totale delle spese, gravanti sulla massa, ed anticipate interamente dall'attore, è quindi di €
15.259,85, di cui il 50% gravano sulla quota della convenuta , e così per € CP_1
7.629,925; pertanto, tenuto conto del progetto di distribuzione elaborato dal Notaio delegato, detraendo tale importo dalla quota spettante alla convenuta (€ 125.609,35) ed accrescendo, in proporzione, quella spettante all'attore (€ 128.109,35), si ricava che, del residuo della vendita al netto dei compensi e spese notarili e di procedura, spettano €
135.739,275 all'attore ed € 117.979,425 alla convenuta Parte_1 ON
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Spese di lite.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, in ragione della natura del giudizio ed in assenza di domande dirette alla risoluzione di conflitti di interessi, esse vanno compensate, o, meglio, dichiarate irripetibili, essendo la convenuta contumace. È infatti principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2, 13/06/2019, n. 15926) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti (Cass. sez. 2, n. 3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 07/02/2011, n.
22903 del 08/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020: “Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione”).
Pagina 4 di 5 Del resto, in tal senso sono anche le conclusioni formulate dalla difesa attrice, che ha chiesto la condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite, soltanto in caso di infondata contestazione della controparte.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 14140/2019, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento della comunione tra e Parte_1 ON
, sull'immobile sito in Roma, Via Giuseppe Parini n. 2, censito al catasto fabbricati
[...]
del Comune di Roma al foglio 451, particella 388, sub. 7;
- preso atto della vendita dell'immobile in comunione, come da decreto di trasferimento del
25.05.2024, al prezzo di aggiudicazione di € 260.000,00 già versato, e tenuto conto delle spese e compensi in prededuzione, già incassati dal Notaio delegato, riconosciute le spese anticipate dall'attore in favore della massa (CTU, regolarizzazione ed oneri condominiali, come meglio indicati in motivazione), dispone la distribuzione del ricavato netto, €
254.183,70, come segue:
• € 465,00, quali spese in prededuzione, in favore del Notaio delegato, dr.ssa Per_1
;
[...]
• € 135.739,275 all'attore ; Parte_1
• € 117.979,425 alla convenuta;
ON
- autorizza il Notaio delegato, dr.ssa , alla distribuzione del ricavato Persona_1
come disposto e, quindi, a prelevare in proprio favore la somma riconosciutale in prededuzione e ad emettere i mandati di pagamento in favore delle parti, autorizzando allo scopo lo svincolo delle somme depositate sul libretto bancario presso Unicredit spa, intestato alla presente procedura;
- dichiara irripetibili le ulteriori spese di lite, non prese in considerazione nel progetto di riparto.
Così deciso in Roma, in data 24/03/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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