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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/06/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2291/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2291/2023 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Ciapetti, con domicilio eletto presso il suo Parte_1
Studio come da mandato in atti
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, con domicilio Controparte_1 eletto come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2 n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.65/23 Parte_1 reso dal Tribunale di Lecce in data 13.01.2023 e conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale,
[...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Illmo Sig. Giudice, ogni contraria istanza ed Controparte_2 eccezione reietta, disatteso ogni avverso documento che espressamente sin da ora si impugna e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, giudicare come appresso: in via preliminare, dichiarare l'inesistenza di qualunque tipo di contratto fra le parti e,
conseguentemente, l'inesistenza del titolo alla base del decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare che il credito per cui vi é causa non é né certo, né liquido, né esigibile, non costituendo il rapporto contrattuale prodotto da controparte valido per l'attestazione giuridica
dell'esistenza di un debito fatta ai sensi dell'art. 50 del TUB circa la veridicità e liquidità del credito per cui vi é causa, né essendo, in ogni caso, tale documento intellegibile;
sempre in via preliminare, dichiarare che il credito per cui vi é causa non é né certo, né
liquido, né esigibile, non costituendo i documenti prodotti, prove sufficienti circa la veridicità e liquidità del credito per cui vi é causa, né essendo, in ogni caso, tale documento intellegibile;
nel merito, dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso, per
anatocismo bancario e tassi applicati in violazione dell'art. 1283 c.c.; sempre nel merito, per i motivi esposti ai punti nn.3, 4, 5, 6 e 7 del presente atto, accertare e dichiarare la pattuizione e l'effettiva applicazione, da parte della convenuta, di interessi extra soglia
legale, in violazione della L.108/1996 e per l'effetto, dichiarare l'applicabilità al caso di specie del disposto di cui al 2° comma dell'art.
1815 c.c., con conseguente trasformazione del finanziamento de quo da titolo oneroso a titolo gratuito;
in ogni caso, voglia accertare
e dichiarare l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in favore della convenuta opposta e, per l'effetto, dichiarare
l'inesistenza e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto;
voglia, inoltre, accertare e dichiarare che la somma richiesta in pagamento da
controparte, come indicata nel decreto ingiuntivo opposto, risulti sproporzionata, ingiustificata e palesemente errata, per i motivi riportati in narrativa;
voglia, infine, condannare controparte alle spese e competenze del presente giudizio, per avere la stessa agito in assenza di titolo e sulla base di un ricorso per decreto ingiuntivo palesemente infondato”.
L'opponente rilevava in via preliminare l'inesistenza del titolo alla base del decreto ingiuntivo, ovvero l'inesistenza di un contratto tra le parti, evidenziando la necessità, della forma scritta ai sensi dell'art. 117 e 23
TUF, evidenziando la mancata chiarezza del riepilogo contabile prodotto dalla società convenuta.
Lamentava di non aver ricevuto alcuna comunicazione della cessione del credito e, nel merito, contestava la valenza probatoria della documentazione prodotta e sosteneva l'applicazione di interessi anatocistici e tassi in violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'applicazione di un TAEG differente.
Con le note conclusionali eccepiva il difetto di legittimazione attiva della società opposta, rilevando la mancata produzione del contratto di cessione e la produzione di un elenco dei crediti ceduti non riconducibile ad alcuno dei soggetti che avrebbero preso parte all'operazione ex art. 58 TUB.
Si costituiva la convenuta, che, a sua volta, nel contestare l'avversa opposizione, Controparte_1 rassegnava le seguenti conclusioni “in via pregiudiziale, concedere alla il termine per attivare il Controparte_1 procedimento di mediazione;
in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo
n.65/2023, R.G. n. 973/22 del 13.01.23 emesso dal Tribunale di Lecce, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; in
via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.65/2023, R.G. n. 973/22 del 13.01.23 emesso
dal Tribunale di Lecce;
in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento in favore della Parte_1 società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
in Controparte_1 ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre iva e cpa, nonché successive occorrende”.
La convenuta contestava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e si riportava alla documentazione prodotta, nonché alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 24.04.2014 dalla quale emergeva la cessione in blocco dei crediti in suo favore da Controparte_3
Riteneva provata la fonte negoziale dell'obbligazione pretesa con il decreto ingiuntivo ed allegava l'inadempimento dell'opponente, puntualizzando che il decreto ingiuntivo era stato correttamente emesso.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva infine trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * * L'opposizione é fondata e, pertanto, andrà accolta per le ragioni di seguito esposte.
Va affrontata, preliminarmente, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta, sollevata da parte opponente, che ha natura pregiudiziale ed assorbente.
La difesa di ha sostenuto che l'odierna società opposta non ha prodotto idonea documentazione Parte_1 ai fini della prova della titolarità del credito.
A fronte di tale eccezione la convenuta ha prodotto la comunicazione di cessione del credito del 13.10.2021, in cui si fa riferimento ad una cessione in blocco avvenuta in data 22.09.2021, la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale n.118 del 05.10.21, nonché il contratto di cessione (proposta e accettazione) del 17.09.2021 che rinvia ad un Accordo Quadro.
La pubblicazione sulla G.U. realizza indubbiamente una presunzione assoluta di conoscenza e sostituisce la notifica della cessione, producendo, quindi gli effetti indicati all'art. 1264 c.c.., ma l'opponente ciò che ha contestato non è il difetto di notifica dell'avvenuta cessione tra cedente e cessionario sotto il profilo dell'adempimento dell'onere informativo in punto di opponibilità della cessione stessa al debitore, bensì la carenza di prova in ordine alla circostanza che il credito di sia stato effettivamente ceduto Parte_1 all'odierna opposta, tenuto conto che, trattandosi di cessioni in blocco, è necessaria la prova dell'inclusione anche del credito oggetto di causa nell'operazione di cartolarizzazione ai fini della sussistenza della legittimazione attiva del cessionario rivendicante il credito.
Tale aspetto della vicenda risulta non adeguatamente affrontato dalla difesa dell'opposta, atteso che non ha neppure ritenuto opportuno produrre l'Accordo Quadro sottoscritto il 17.06.2021, espressamente richiamato nella proposta e accettazione del 17.09.2021.
Detto ultimo contratto, infatti, non contiene alcun riferimento alle categorie di crediti ceduti, per cui non é possibile verificare neppure se il rapporti in oggetto rientri tra quelli ceduti.
Nessun valore probatorio, infine, può essere attribuito, alla “lista crediti ceduti” esibita dalla società opposta, priva di qualsiasi certificazione ed in alcun modo riconducibile al contratto di cessione in oggetto.
L'asserita cessione del credito, pertanto, pur a fronte delle precise contestazioni dell'opponente, e rimasta priva di riscontro probatorio, giacché dalla documentazione in atti non é possibile stabilire se il credito in oggetto è stato incluso nell'operazione di cessione in blocco.
L'opposizione, pertanto, andrà accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 65/23 (R.G. 9793/22) emesso dal Tribunale di Lecce;
2) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore Controparte_1
che si liquidano in Euro 3.486,00, di cui Euro 286,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 18.06.2025, è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ed in analogia con l'art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 18.06.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2291/2023 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Ciapetti, con domicilio eletto presso il suo Parte_1
Studio come da mandato in atti
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, con domicilio Controparte_1 eletto come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2 n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.65/23 Parte_1 reso dal Tribunale di Lecce in data 13.01.2023 e conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale,
[...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Illmo Sig. Giudice, ogni contraria istanza ed Controparte_2 eccezione reietta, disatteso ogni avverso documento che espressamente sin da ora si impugna e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, giudicare come appresso: in via preliminare, dichiarare l'inesistenza di qualunque tipo di contratto fra le parti e,
conseguentemente, l'inesistenza del titolo alla base del decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare che il credito per cui vi é causa non é né certo, né liquido, né esigibile, non costituendo il rapporto contrattuale prodotto da controparte valido per l'attestazione giuridica
dell'esistenza di un debito fatta ai sensi dell'art. 50 del TUB circa la veridicità e liquidità del credito per cui vi é causa, né essendo, in ogni caso, tale documento intellegibile;
sempre in via preliminare, dichiarare che il credito per cui vi é causa non é né certo, né
liquido, né esigibile, non costituendo i documenti prodotti, prove sufficienti circa la veridicità e liquidità del credito per cui vi é causa, né essendo, in ogni caso, tale documento intellegibile;
nel merito, dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso, per
anatocismo bancario e tassi applicati in violazione dell'art. 1283 c.c.; sempre nel merito, per i motivi esposti ai punti nn.3, 4, 5, 6 e 7 del presente atto, accertare e dichiarare la pattuizione e l'effettiva applicazione, da parte della convenuta, di interessi extra soglia
legale, in violazione della L.108/1996 e per l'effetto, dichiarare l'applicabilità al caso di specie del disposto di cui al 2° comma dell'art.
1815 c.c., con conseguente trasformazione del finanziamento de quo da titolo oneroso a titolo gratuito;
in ogni caso, voglia accertare
e dichiarare l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in favore della convenuta opposta e, per l'effetto, dichiarare
l'inesistenza e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto;
voglia, inoltre, accertare e dichiarare che la somma richiesta in pagamento da
controparte, come indicata nel decreto ingiuntivo opposto, risulti sproporzionata, ingiustificata e palesemente errata, per i motivi riportati in narrativa;
voglia, infine, condannare controparte alle spese e competenze del presente giudizio, per avere la stessa agito in assenza di titolo e sulla base di un ricorso per decreto ingiuntivo palesemente infondato”.
L'opponente rilevava in via preliminare l'inesistenza del titolo alla base del decreto ingiuntivo, ovvero l'inesistenza di un contratto tra le parti, evidenziando la necessità, della forma scritta ai sensi dell'art. 117 e 23
TUF, evidenziando la mancata chiarezza del riepilogo contabile prodotto dalla società convenuta.
Lamentava di non aver ricevuto alcuna comunicazione della cessione del credito e, nel merito, contestava la valenza probatoria della documentazione prodotta e sosteneva l'applicazione di interessi anatocistici e tassi in violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'applicazione di un TAEG differente.
Con le note conclusionali eccepiva il difetto di legittimazione attiva della società opposta, rilevando la mancata produzione del contratto di cessione e la produzione di un elenco dei crediti ceduti non riconducibile ad alcuno dei soggetti che avrebbero preso parte all'operazione ex art. 58 TUB.
Si costituiva la convenuta, che, a sua volta, nel contestare l'avversa opposizione, Controparte_1 rassegnava le seguenti conclusioni “in via pregiudiziale, concedere alla il termine per attivare il Controparte_1 procedimento di mediazione;
in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo
n.65/2023, R.G. n. 973/22 del 13.01.23 emesso dal Tribunale di Lecce, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; in
via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.65/2023, R.G. n. 973/22 del 13.01.23 emesso
dal Tribunale di Lecce;
in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento in favore della Parte_1 società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
in Controparte_1 ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre iva e cpa, nonché successive occorrende”.
La convenuta contestava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e si riportava alla documentazione prodotta, nonché alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 24.04.2014 dalla quale emergeva la cessione in blocco dei crediti in suo favore da Controparte_3
Riteneva provata la fonte negoziale dell'obbligazione pretesa con il decreto ingiuntivo ed allegava l'inadempimento dell'opponente, puntualizzando che il decreto ingiuntivo era stato correttamente emesso.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva infine trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * * L'opposizione é fondata e, pertanto, andrà accolta per le ragioni di seguito esposte.
Va affrontata, preliminarmente, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta, sollevata da parte opponente, che ha natura pregiudiziale ed assorbente.
La difesa di ha sostenuto che l'odierna società opposta non ha prodotto idonea documentazione Parte_1 ai fini della prova della titolarità del credito.
A fronte di tale eccezione la convenuta ha prodotto la comunicazione di cessione del credito del 13.10.2021, in cui si fa riferimento ad una cessione in blocco avvenuta in data 22.09.2021, la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale n.118 del 05.10.21, nonché il contratto di cessione (proposta e accettazione) del 17.09.2021 che rinvia ad un Accordo Quadro.
La pubblicazione sulla G.U. realizza indubbiamente una presunzione assoluta di conoscenza e sostituisce la notifica della cessione, producendo, quindi gli effetti indicati all'art. 1264 c.c.., ma l'opponente ciò che ha contestato non è il difetto di notifica dell'avvenuta cessione tra cedente e cessionario sotto il profilo dell'adempimento dell'onere informativo in punto di opponibilità della cessione stessa al debitore, bensì la carenza di prova in ordine alla circostanza che il credito di sia stato effettivamente ceduto Parte_1 all'odierna opposta, tenuto conto che, trattandosi di cessioni in blocco, è necessaria la prova dell'inclusione anche del credito oggetto di causa nell'operazione di cartolarizzazione ai fini della sussistenza della legittimazione attiva del cessionario rivendicante il credito.
Tale aspetto della vicenda risulta non adeguatamente affrontato dalla difesa dell'opposta, atteso che non ha neppure ritenuto opportuno produrre l'Accordo Quadro sottoscritto il 17.06.2021, espressamente richiamato nella proposta e accettazione del 17.09.2021.
Detto ultimo contratto, infatti, non contiene alcun riferimento alle categorie di crediti ceduti, per cui non é possibile verificare neppure se il rapporti in oggetto rientri tra quelli ceduti.
Nessun valore probatorio, infine, può essere attribuito, alla “lista crediti ceduti” esibita dalla società opposta, priva di qualsiasi certificazione ed in alcun modo riconducibile al contratto di cessione in oggetto.
L'asserita cessione del credito, pertanto, pur a fronte delle precise contestazioni dell'opponente, e rimasta priva di riscontro probatorio, giacché dalla documentazione in atti non é possibile stabilire se il credito in oggetto è stato incluso nell'operazione di cessione in blocco.
L'opposizione, pertanto, andrà accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 65/23 (R.G. 9793/22) emesso dal Tribunale di Lecce;
2) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore Controparte_1
che si liquidano in Euro 3.486,00, di cui Euro 286,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 18.06.2025, è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ed in analogia con l'art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 18.06.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini