TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 26/05/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1266/2020
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 26.05.2025
In data odierna, innanzi alla dott.ssa Tania Scanu, nell'interesse degli attori compare l'avv. Paolo
Ruggeri, il quale richiama tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo e negli altri atti difensivi, particolarmente con riguardo all'inesistenza del titolo abilitativo;
conclude, pertanto, come in atti.
Nell'interesse dell' compaiono gli avvocati Cuncu e Leppori, che si riportano al CP_1
contenuto degli atti già depositati e insistono affinché siano accolte le conclusioni negli stessi rassegnate.
Nell'interesse del , in sostituzione degli avvocati Pintus e Casu, Parte_1 compare l'avv. Danilo Vorticoso, il quale si riporta alle note conclusive e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
P.Q.M.
sentita la discussione orale della causa, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
~ 1 ~ R.G. n. 1266/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1266 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), elettivamente domiciliati in Oristano nello studio dell'avv. Paolo Ruggeri, C.F._2
che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attori contro
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata nella sede della propria
Direzione Generale in Cagliari, difesa e rappresentata, per procura alle liti depositata in atti, dagli avvocati Silvia Cuncu, Eloise Leppori e Luca Palmas, convenuta contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Sassari nello studio degli avvocati Enrico Pintus e Pietro
Casu, che lo difendono e rappresentano per procura alle liti depositata in atti, chiamato in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse degli attori: “nel merito: - per i titoli dedotti nella superiore espositiva, accertare
e/o dichiarare la nullità e/o annullamento e/o risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 30 gennaio 2009 e avente ad oggetto il trasferimento della proprietà superficiaria dell'abitazione e/o alloggio e/o immobile, con le proprie pertinenze, sito in Comune di Scano di
Montiferrro (OR) alla via Amendola, 18, distinto in catasto fabbricati al F.27. mapp.380. sub.
2. interno 7 piano terra, e nello specifico, relativamente ai richiesti rimedi di cui sopra: - in via
~ 2 ~ principale ai sensi del comma 2° art. 40 L. 47/85, s.m.i, art. 1418 cc, per quanto concerne la dedotta ed eccepita nullità, o comunque ai sensi delle norme che se applicate all'ipotesi di specie giustificano l'adozione e/o configurarsi di tale sanzione e/o genere d'invalidità, dichiarare nullo il contratto in contesto con tutte le conseguenze connaturate alla richiesta pronuncia, comprese quelle inerenti al profilo restitutorio, nonché a quello risarcitorio, vista la conclamata e grave responsabilità precontrattuale e contrattuale ascrivibile in capo all' convenuta, così come CP_2
circoscritta nella superiore espositiva del presente atto;
- in via gradata e per quanto concerne la dedotta ed eccepita annullabilità, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto in contesto previo accertamento nel caso di specie, visti gli artt. 1427 e segg cc., della rilevanza dell'errore in tal senso in quanto lo stesso da ritenersi essenziale e riconoscibile, con tutte le conseguenze connaturate alla richiesta pronuncia, comprese quelle inerenti al profilo restitutorio, nonché a quello risarcitorio, vista la conclamata e grave responsabilità precontrattuale e contrattuale ascrivibile in capo all'Azienda convenuta, così come circoscritta nella superiore espositiva del presente atto;
- in via ulteriormente gradata , per quanto concerne l'ambito risolutorio, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto in contesto a far data dal momento della sua stipula o dall'eventuale altro momento che all'esito del giudizio sarà ritenuto di giustizia, il tutto previo accertamento nel caso di specie del configurarsi della dedotta ed eccepita ipotesi dell'aliud pro alio, o di altre ipotesi giustificanti il rimedio risolutivo, con tutte le conseguenze connaturate alla richiesta pronuncia, comprese quelle inerenti al profilo restitutorio, nonché a quello risarcitorio, vista la conclamata e grave responsabilità precontrattuale e contrattuale ascrivibile in capo all' convenuta, così come circoscritta nella superiore espositiva del presente atto;
- in CP_2
ultima via, sempre gradata rispetto alle precedenti, accertare e dichiarare l'intervenuta evizione, ad opera dell'Ordinanza di demolizione del Comune di di n° 15 del 02 settembre Pt_1 Parte_1
2013, del bene e/o diritto oggetto del contratto di compravendita in contesto, con risoluzione dello stesso contratto e/o comunque con tutte le conseguenze connaturate alla richiesta pronuncia, comprese quelle inerenti al profilo restitutorio, nonché a quello risarcitorio, vista la conclamata e grave responsabilità precontrattuale e contrattuale ascrivibile in capo all'Azienda convenuta, così come circoscritta nella superiore espositiva del presente atto;
- per l'effetto e relativamente ad ognuno dei superiori e gradati capi: - condannare l'Azienda convenuta alla restituzione e/o ripetizione e/o rimborso, in favore degli attori, delle seguenti somme: € 24.870,70 come restituzione prezzo d'acquisto di cui al contratto di compravendita del 30 gennaio 2009; € 43,86 come restituzione esborso per n° 3 marche da bollo applicate sul contratto di compravendita (€ 14,62 cadauna); € 168,00 come restituzione esborso affrontato per imposta di registro;
€ 149,00 come restituzione esborso affrontato per trascrizione e voltura catastale;
€ 175,44 come restituzione
~ 3 ~ esborso affrontato per imposta di bollo;
€ 150,00 come restituzione esborso effettuato per diritti di segreteria;
€ 619,75 come restituzione esborso affrontato per diritti di stipula e/o rogito direttamente affidati a funzionario il tutto per un totale pari a € 26.176,75 a titolo CP_1
appunto di restituzione, ripetizione o rimborso di quanto versato per il contratto e/o compravendita in contesto, oltre interessi legali dal momento di ogni singolo pagamento e sino al saldo, o comunque condannare l'Azienda convenuta alla restituzione, ripetizione o rimborso degli importi, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia all'esito del giudizio;
- previo accertamento della scorretta condotta dell' convenuta e della grave responsabilità precontrattuale e CP_2
contrattuale in cui è incorsa anche a sensi degli artt. 1175, 1337, 1338 e seguenti del codice civile, condannare la stessa al risarcimento in favore degli attori dei danni patrimoniali dai medesimi patiti per aver confidato, senza loro colpa, nella validità e/o regolarità del contatto per cui è causa, tale risarcimento da quantificarsi così come di seguito e cioè: € 5.000,00 come restituzione esborso affrontato per demolizione struttura vasca da bagno e piastrellatura, rifacimento impianto idraulico doccia, installazione piatto doccia e box con accessori, pannellature e finiture, smaltimento detriti (vedi fattura 4405/B del 05.03.2015 Ditta Remail in allegato); € 8.500,00 come restituzione esborso affrontato per manutenzione immobile e ristrutturazione interna (vedi fattura
n° 06/16 del 02.05.20216 Ditta Ediltechne di AD DR in allegato); € 6.000,00 come restituzione esborso affrontato per l'installazione all'interno dell'alloggio, dopo la conclusione del contratto di compravendita, di nuovi serramenti, porte e vetrate da veranda: € 700,00, come esborso da effettuarsi per l'inevitabile trasloco presso altro alloggio (vedi preventivo Ditta traslochi V. Elle in allegato), per un totale, a fronte delle descritte voci e a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, pari a € 20.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento di ogni singola spesa e sino al saldo, in tal senso esclusa la voce inerente al trasloco, con aggiunta della rivalutazione monetaria, a titolo di maggior danno, relativamente alle voci restitutorie di cui al precedente capo delle presenti conclusioni, dal momento di ogni singolo pagamento e/o versamento e sino al saldo, tale rivalutazione calcolata sulla differenza, se positiva, tra il rendimento medio annuo dei titoli di Stato - BOT a 12 mesi - e il saggio degli interessi legali applicabili alle stesse voci o, comunque, condannare l' convenuta al risarcimento in favore CP_2
degli attori del danno patrimoniale subito, secondo le voci e gli importi, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia all'esito del giudizio. Nell'ipotesi in cui alcune voci di cui al precedente capo delle conclusioni dovessero essere ritenute non attinenti al profilo restitutorio, voglia il
Giudice escluderle da tale profilo assumendole in aggiunta al presente titolo risarcitorio, anche in questo caso oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- visto quanto dedotto sul punto nella superiore espositiva del presente atto, condannare l'Azienda convenuta al risarcimento in favore
~ 4 ~ degli attori del danno non patrimoniale, nella sua accezione di morale e/o esistenziale, da liquidarsi a discrezione del Giudice secondo equità tenuto conto dell'impossibilità di una sua quantificazione;
- comunque condannare l' convenuta al risarcimento del danno per CP_2
entrambe le qualificazioni come sopra indicate, patrimoniale e non patrimoniale, o condannarla al risarcimento del danno secondo la natura e/o qualificazione risarcitoria che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;
- in ogni caso condannare l' convenuta al pagamento delle CP_2
spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore con
Sentenza munita di clausola;
- in ogni caso ordinare all' convenuta la restituzione in favore CP_2 degli attori del quantum dagli stessi versato a titolo di contributo unificato e marche forfettarie.”;
“con aggiunta della condanna alle spese di lite anche a carico del Parte_1 viste le domande e le contestazioni rivolte nei confronti degli attori”;
Nell'interesse della convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via principale, rigettare tutte le avverse domande proposte nei confronti dell' in quanto CP_2
infondate, per le ragioni sinora esposte;
2. accertare e dichiarare la totale conformità dell'edificio realizzato dall'allora della Provincia di Cagliari al titolo abilitativo e/o concessione CP_3
edilizia e successivo progetto di variante, con caducazione e/o disapplicazione dei successivi atti adottati dal Comune, per le ragioni sinora esposte e sulla base degli atti prodotti;
3., condannare il
, terzo chiamato in causa, a tenere indenne l' Parte_1 [...]
da ogni e qualunque responsabilità che venisse accertata in Controparte_2
corso di causa nei confronti degli attori, nonché da ogni onere economico, incluse le spese legali sostenute nel presente giudizio;
4. in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”;
Nell'interesse del terzo chiamato: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: -
Preliminarmente, dichiarare il difetto di giurisdizione rispetto alla posizione del Parte_1
, ove mai anche disponendone l'estromissione dal giudizio, con vittoria di spese e
[...]
competenze di lite;
- Sempre in rito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato al e disporne quindi l'estromissione dal Parte_1
presente giudizio, con vittoria di spese e competenze di lite;
- Nel merito e in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e/o comunque Parte_1
mandarlo assolto da ogni pretesa della chiamante per le ragioni di cui in espositiva, con vittoria di spese e competenze di lite;
- Sempre nel merito, e in via gradata, rigettare le avverse pretese tutte, per le ragioni di cui in espositiva, con vittoria di spese e competenze di lite;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi una qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione Comunale per i fatti di causa, accertare le somme dovute dalla convenuta e
~ 5 ~ tra esse quelle eventualmente dovute a titolo di garanzia dal , con Parte_1 integrale compensazione delle spese e competenze di lite.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno adito il Tribunale per ottenere la declaratoria di nullità, Parte_2 Parte_3
o in subordine l'annullamento o, in via ulteriormente subordinata, la pronuncia risolutiva – e, in ogni caso, le conseguenti statuizioni di natura restitutoria e risarcitoria – del contratto del
30.01.2009 con cui avevano acquistato dall' ), CP_1 Controparte_2
a rogito di un funzionario dell'Amministrazione alienante, la proprietà superficiaria di un immobile a uso abitativo sito nel Comune di (distinto nel N.C.E.U. al foglio 27, mappale Parte_1
380, subalterno 2), già oggetto di assegnazione da parte dell'ex al a partire dal 1984 CP_3 Pt_2
e dallo stesso fruito in concessione continuativamente fino all'acquisto.
In estrema sintesi, gli attori hanno esposto, in fatto, che, dopo avere segnalato al Comune di Pt_1 di , nel corso del 2016, l'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, avevano Parte_1 scoperto, all'esito di un accesso agli atti effettuato nel gennaio 2017 al fine di procurarsi la documentazione integrativa richiesta dall'Ente, che l'appartamento era stato edificato in assenza di concessione edilizia e, comunque, difformemente dal progetto approvato;
al contempo, avevano appreso che, proprio con riguardo alla loro abitazione, il 02.09.2013 il Comune di di Pt_1
aveva emesso un'ordinanza di demolizione (mai notificata) e che, in precedenza, nel Parte_1 gennaio 2012, senza informarli, l' aveva cercato di ottenere dal Comune una concessione CP_1 in sanatoria per l'alloggio.
2. L , che ha resistito alle domande degli attori Controparte_2 invocandone il rigetto, ha esposto, in fatto, che nel 1980 l' Controparte_4
aveva chiesto, e ottenuto, una concessione edilizia per la costruzione di diciannove
[...] alloggi su un'area di proprietà del Comune di e che, durante la realizzazione Parte_1
dei lavori, essendosi resa necessaria, per l'allaccio alla fognatura comunale, una modifica dell'altezza del primo solaio di circa due metri, con il conseguente recupero di uno spazio che avrebbe consentito l'edificazione di un ventesimo appartamento, era stato presentato al Comune un progetto di variante, prima approvato dal Sindaco mediante apposizione di un visto in data
01.12.1981 e, poi, seguito dalla predisposizione (da parte dell' di una perizia suppletiva. Il CP_3
permesso di abitabilità, domandato il 27.10.1982 per tutti e venti gli alloggi costruiti, era stato rilasciato dal Comune il 03.05.1983.
Nel 2012, quando, in seguito all'approvazione, risalente al 2007, di un programma di recupero edilizio che includeva i venti appartamenti, l' aveva comunicato al Comune l'inizio dei CP_1 lavori, l'Ente aveva risposto che l'attività non poteva avere avvio in quanto l'edificio era difforme
~ 6 ~ dalla concessione edilizia rilasciata nel 1980; la richiesta di sanatoria, presentata dall' il CP_1
13.01.2012 su invito dello stesso Comune, era però stata rigettata dall'Ente, che in data 02.09.2013 aveva, infine, emesso l'ordinanza di demolizione dell'appartamento distinto nel N.C.E.U. al foglio
27, mappale 380, subalterno 2 – trasferito agli attori con contratto del 30.01.2009 –, assumendo che il complesso edilizio fosse in parte difforme dal titolo abilitativo originario. Anche la successiva istanza di revoca del provvedimento in autotutela era stata respinta da parte del Pt_1
3. Il , intervenuto nel giudizio su chiamata dell' ha Parte_1 CP_1
chiesto il rigetto delle domande degli attori e della chiamante, ed, eccepiti, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle doglianze di parte convenuta concernenti l'ordinanza di demolizione del 02.09.2013 e, in via preliminare,
l'inammissibilità della chiamata per assoluta genericità, nel merito, per quanto di rilievo, ha negato che, in seguito al rilascio della concessione edilizia del 1980, l' avesse presentato un CP_3 formale progetto di variante (talché l'immobile trasferito agli attori nel 2009 era senza dubbio stato edificato in assenza di titolo abilitativo, fatto noto all' . fin dal 1982) e ha eccepito CP_3 CP_5
sia la prescrizione di tutti i diritti sottesi alle domande delle controparti, sia il concorso del fatto colposo del creditore nella produzione del danno (quanto agli attori, per non avere impugnato l'ordinanza di demolizione, loro nota dal 2017, e, quanto all' per la conoscenza CP_1 dell'abuso), sia, per il caso di accoglimento delle avverse istanze, la compensatio lucri cum damno, in ragione dall'utilizzo a titolo gratuito dell'alloggio, da parte dei coniugi e , a partire Pt_2 Pt_3
dal 2009.
3. La causa, istruita mediante documenti e assunzione di testimonianze, è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
§§§
4. Sulla domanda di nullità proposta dagli attori.
4.1. Parte attrice ha postulato l'invalidità assoluta dell'atto di compravendita del 30.01.2009 (doc.
1 allegato all'atto di citazione) richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., fra le tante, Cass. civ., Sez. Un., n. 8230/2019) secondo cui la nullità con cui l'art. 40 della L. n.
47/1985 sanziona(va) l'omessa indicazione, negli atti di trasferimento immobiliare, degli estremi della concessione edilizia si configurerebbe anche quando il titolo abilitativo, benché formalmente menzionato, risulti inesistente o, comunque, non direttamente e specificamente riferibile all'immobile compravenduto.
4.1.1. Secondo la tesi proposta, la nullità della compravendita del 30.01.2009 trarrebbe, dunque, origine dal fatto che la concessione a edificare n. 6 del 27.02.1980 (doc. 7 allegato all'atto di citazione), menzionata nell'art. 9 del contratto (doc. 1 allegato all'atto di citazione), concernendo
~ 7 ~ diciannove alloggi da costruire in zona Sa Serra in di , non potrebbe essere riferita Pt_1 Parte_1
(anche) al ventesimo appartamento, che, pacificamente, corrisponde a quello, oggetto di vendita, concesso al dal 1984. Pt_2
4.1.2. L ha perorato la tesi della piena validità dell'atto di trasferimento, in quanto, a suo CP_1
dire, la costruzione del ventesimo alloggio era stata autorizzata mediante apposizione, in data
01.12.1981, di un visto da parte del Sindaco sul progetto di variante predisposto per garantire l'allaccio al sistema fognario delle unità abitative edificande (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell' ; del resto, secondo la convenuta, la regolarità di tutti e venti CP_1
gli appartamenti poi realizzati si evincerebbe anche, in via indiretta, dal permesso di abitabilità del
03.05.1983 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell' , rilasciato per CP_1
“gli edifici di nuova costruzione in località “Sa Serra”, adibiti ad uso Abitazione Urbana”, in correlazione a una precedente richiesta (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell' in cui gli appartamenti costruiti erano stati indicati in numero di venti (e non di CP_1
diciannove) ed era stata fatta menzione della concessione edilizia n. 6 del 27.02.1980, che, pertanto, doveva ritenersi abilitativa anche all'edificazione dell'immobile trasferito agli attori nel 2009.
4.1.3. Il di non ha preso specificamente posizione sulla domanda di Parte_1 Parte_1 nullità proposta da parte attrice ma, nel contestare che l' avesse presentato nelle forme di CP_3
legge un progetto di variante o chiesto il rilascio della corrispondente licenza edilizia (che, difatti, secondo quanto asserito dal chiamato, non era mai stata rilasciata, per tale non potendo intendersi l'apposizione di un visto da parte del Sindaco su una tavola progettuale e avendo diversa funzione, di certo non sanante, la certificazione di abitabilità degli immobili), ha sostenuto che l'unità abitativa oggetto del contratto concluso fra gli attori e l' il 30.01.2009 fosse stata costruita CP_1
senza il necessario titolo abilitativo.
4.2. Ciò chiarito, la domanda degli attori è fondata.
Quanto al merito della questione, giova premettere che, per consolidata giurisprudenza, richiamata anche dagli attori, la nullità prevista dall'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001 e dagli artt. 17 e 40 della L.
n. 47/1985 deve ricondursi all'alveo dell'art. 1418 cod. civ., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come “testuale”, talché, in stretta adesione al dato normativo, colpendo, essa, gli atti tra vivi a effetti reali (elencati nelle norme che la prevedono) mancanti degli estremi del titolo abilitativo – “titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile” (così, testualmente, Cass. civ., Sez. Un., n. 8230/2019) –, si configura anche laddove l'atto concessorio, benché menzionato, sia inesistente o non specificamente ricollegabile al bene oggetto d'accordo (è invece escluso dalla comminatoria di nullità il negozio di
~ 8 ~ trasferimento di un immobile costruito in difformità dalla concessione, la quale sia, però, esistente e a quel bene specificamente riferita).
In tale prospettiva, deve essere affermata la nullità del contratto concluso dagli attori con l' il 30.01.2009. CP_1
Invero, è pacifico, e trova riscontro documentale, il fatto che la concessione edilizia n. 6 del
27.02.1980 sia stata rilasciata per la costruzione di diciannove abitazioni, così come è incontroversa e provata da documenti la corrispondenza a quello venduto agli attori del ventesimo appartamento, che, come pare di potere evincere dalle rispettive allegazioni, è, non a caso, l'unico interessato dalla richiesta di sanatoria per accertamento di conformità presentata il 13.01.2012 al Parte_1
dall' (doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposte
[...] CP_1 dell' e il solo attinto dall'ordinanza di demolizione emessa il 02.09.2013 dall'Ente CP_1 chiamato in causa (doc. 10 allegato all'atto di citazione).
L'apposizione di un visto da parte del Sindaco su una tavola progettuale contenente il disegno di venti unità abitative anziché diciannove – ovverosia, il documento che, secondo la convenuta, proprio in quanto vistato dal Sindaco, sarebbe integrativo della concessione edilizia e, dunque, abilitante l'edificazione dell'ulteriore appartamento (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell' – non può in alcun modo ritenersi equivalente a un provvedimento CP_1
concessorio.
Con riguardo all'esistenza di un provvedimento più circostanziato, nulla di utile è emerso dalle testimonianze assunte all'udienza del 19.10.2023: invero, – dipendente dell' Testimone_1 CP_3
dal 1979, citato dalla convenuta –, confermate le circostanze della presentazione di un progetto di variante e del rilascio del certificato di abitabilità (peraltro, già dimostrate per via documentale), ha dichiarato di “non avere mai avuto conoscenza della avvenuta approvazione della variante del
”, mentre il teste , anch'egli sentito su istanza Parte_1 Testimone_2 dell' ha dichiarato di supporre, non essendoci la concessione edilizia, che “ci sia stato un CP_1 rilascio”, anche se “negli archivi del Comune non risultano le comunicazioni intercorrenti tra
e Area”. Pt_1
Ad ogni modo, tralasciato il profilo della possibile valenza provvedimentale integrativa del visto del Sindaco, sul piano sostanziale, si osservi come, secondo la disciplina vigente all'epoca dell'edificazione dell'immobile come interpretata dalla giurisprudenza, il rilascio di un nuovo titolo abilitativo, secondo l'iter procedurale stabilito dall'art. 31 della L. n. 1150/1942, richiamato dall'art. 4 della L. n. 10/1977, è stato ritenuto necessario in tutte le ipotesi di varianti cosiddette essenziali
(cfr. Cons. di Stato n. 3094/2014; Cass. pen. n. 24236/2010), al cui ambito, per quanto di interesse, sono state – condivisibilmente – ricondotte, poiché incidenti in modo sensibile sulle caratteristiche
~ 9 ~ funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato, quelle comportanti la modifica, rispetto all'originario progetto, del numero delle singole unità abitative (cfr. Cons. di Stato n. 1494/1995).
In specie, deve, dunque, ritenersi che, per costruire l'appartamento oggetto della vendita del
30.01.2009, l' fosse tenuto a domandare una nuova concessione edilizia, in difetto della CP_3 quale l'edificazione di unità immobiliari ulteriori rispetto a quelle indicate dall'originario progetto si deve, senza margini di incertezza, considerare non assentita.
In definitiva, a prescindere dalla formale menzione degli estremi del titolo abilitativo nel contratto di vendita concluso fra gli attori e la convenuta, nel caso in esame, l'indicata concessione non può reputarsi riferita al bene oggetto dell'accordo; di conseguenza, secondo i principi espressi da Cass. civ., Sez. Un., n. 8230/2019, la compravendita del 30.01.2009 deve essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001.
Infine, è appena il caso di rilevare che, per giurisprudenza unanime, il rilascio del certificato di abitabilità (o agibilità) non ha alcuna efficacia sanante degli abusi edilizi né, dunque, può valere a integrare la mancanza di un titolo abilitativo ab origine non esistente.
Difatti, è stato evidenziato come i due provvedimenti svolgano funzioni differenti e abbiano diversi presupposti che ne condizionano il rilascio: in particolare, “il certificato di agibilità serve ad accertare che l'immobile sia stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche in materia di sicurezza, salubrità igiene e risparmio energetico degli edifici e degli impianti, viceversa il titolo edilizio attesta la conformità dell'intervento alle norme edilizie ed urbanistiche che disciplinano
l'A.R.E.A. da esso interessata” (così, fra le tante, Cons. di Stato n. 3930/2024; si veda, nello stesso senso, T.A.R. Piemonte n. 575/2022, secondo cui “l'avvenuto rilascio del certificato di abitabilità non vale a sanare gli abusi pregressi (quindi non vi è la necessità di un suo annullamento in autotutela), posto che la dichiarazione di abitabilità o agibilità discende direttamente dall'accertamento dell'inesistenza di cause di insalubrità, senza essere condizionata dalla regolarità delle opere sotto il profilo edilizio e urbanistico.”). Inoltre, “Il rilascio del certificato di abitabilità (o di agibilità) non preclude (…) agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio” (così Cons. di Stato n.
3666/2021), né di emettere, ricorrendone i presupposti, ordinanze di demolizione (cfr.
[...]
n. 413/2023). CP_6
5. Conseguenze restitutorie e risarcitorie della declaratoria di nullità del contratto di vendita del 30.01.2009.
5.1. Quanto alle istanze restitutorie e risarcitorie, gli attori hanno innanzitutto domandato che, per effetto della dichiarazione di nullità del contratto, l'alienante fosse condannata a restituire loro il prezzo della vendita.
~ 10 ~ La pretesa, che merita accoglimento, è fondata sul disposto dell'art. 2033 cod. civ. (cfr. Cass. civ.
9719/2020), giacché, in conseguenza della declaratoria di nullità del contratto del 30.01.2009, deve ritenersi non (più) sorretto da giustificazione causale – ossia, oggettivamente indebito – lo spostamento patrimoniale rappresentato dalla percezione, da parte dell' del corrispettivo CP_1
del trasferimento.
L deve, pertanto, essere condannata a restituire agli attori la somma di euro 24.870,70 CP_1
(documenti 1 e 17 allegati all'atto di citazione).
5.1.1. Per quel che attiene agli interessi, dovuti poiché l'obbligo di restituzione di pagamenti indebiti è di valuta, gli attori ne hanno invocato la corresponsione dalla data del pagamento ma, in proposito, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza, la buona fede dell'accipiens, rilevante, secondo il dettato testuale dell'art. 2033 cod. civ., ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda (anziché da quello del pagamento), “va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave – dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso – sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo.” (così Cass. civ. n.
12362/2024; v., nello stesso senso, Cass. civ. n. 3761/2025).
Ne consegue che, sebbene possa qualificarsi come colpevole l'ignoranza, da parte dell' CP_1 dell'insussistenza di un titolo edificatorio specificamente concernente l'immobile venduto agli attori, nondimeno nessun elemento di prova autorizza a ritenere che, nel 2009, ossia nell'anno della conclusione del contratto (e dell'esecuzione del pagamento non dovuto), l'Amministrazione alienante si fosse già compiutamente avveduta della sicura non riferibilità della concessione edilizia rilasciata nel 1980 anche all'alloggio assegnato al nel 1984 e, dunque, che abbia in malafede Pt_2
percepito il prezzo della vendita.
Nella documentazione prodotta dalle parti trova, invero, riscontro (soltanto) quanto affermato dalla convenuta in merito all'acquisizione di una piena cognizione della problematica, nei suoi esatti connotati, a partire dal 2012 (documenti 12 e 13 allegati alla comparsa di costituzione e risposta dell' . CP_1
D'altra parte, può anche presumersi – a prescindere dal profilo della colpa ascrivibile all'alienante per non avere verificato, prima di procedere al rogito del contratto, la regolarità del titolo edificatorio –, che, se avesse ritenuto, senza margini di incertezza, che la concessione edilizia non fosse riferibile all'appartamento assegnato al valutate le conseguenze della condotta, anche Pt_2
~ 11 ~ in punto di responsabilità erariale, ragionevolmente, l'Amministrazione convenuta non avrebbe concluso la vendita.
Pertanto, gli interessi, al saggio legale, competono agli attori solo dalla data della domanda.
5.1.2. Agli attori, che ne hanno fatto richiesto, compete, inoltre, il risarcimento del cosiddetto maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, cod. civ..
A tale proposito, giova osservare che, secondo un consolidato insegnamento, “nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2 (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento – dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate – nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., comma 1; - è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata;
- il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti;
- in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche” (così Cass. civ. n. 10657/2015).
In specie, agli attori può dunque essere riconosciuta, in mancanza di richiesta e prova di un danno di maggiore entità, un'ulteriore somma di denaro commisurata all'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora – in specie, coincidente con quella domanda, sulla base di quanto affermato nel superiore paragrafo 5.1.1. –, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, comma 1, cod. civ..
5.2. Le spese generate dalla stipulazione del contratto di vendita – di cui gli attori hanno, parimenti, chiesto la rifusione –, così come gli altri costi sostenuti in funzione dell'acquisto (o, più
~ 12 ~ precisamente, come meglio si dirà a breve, per avere in buona fede confidato nella validità del trasferimento), competono, invece, a titolo di risarcimento del danno.
Nel caso che ci occupa, sono, infatti, integrati tutti i presupposti costitutivi della responsabilità disciplinata dall'art. 1338 cod. civ.: (i) l'esistenza di una causa di invalidità del contratto (come già evidenziato, la non riferibilità al bene compravenduto del titolo abilitativo menzionato nell'atto);
(ii) il dovere di conoscenza della causa di nullità da parte dell'Amministrazione alienante, che, in specie, deve essere affermato in quanto, da una parte, il bene è stato venduto dallo stesso soggetto che avrebbe dovuto domandare al la concessione edificatoria (nella condizione, dunque, di Pt_1 sapere, senza l'intermediazione di terzi, se la stessa fosse stata rilasciata in riferimento a quello specifico alloggio) e, dall'altra, in virtù della facoltà della venditrice di rogare l'atto di vendita attraverso propri funzionari senza ricorrere alla professionalità esterna del notaio, situazione che configura un onere di verifica sul titolo abilitativo rafforzato rispetto a quello che potrebbe esigersi in una normale vendita fra privati;
(iii) la mancata comunicazione agli acquirenti del motivo di invalidità negoziale, incontroversa in causa;
(iv) l'assenza di colpa, in capo ai compratori, nell'aver confidato nella validità della vendita, che può essere supposta sulla scorta della qualità soggettiva dell'alienante (la stessa Amministrazione pubblica che nei venticinque anni precedenti aveva concesso in godimento l'appartamento alla famiglia del , atta, per sua natura, a suscitare un Pt_2
affidamento particolarmente significativo, e dell'apparenza di validità dell'atto di trasferimento, che, quanto al profilo censurato nel giudizio (ossia, l'insussistenza della concessione edilizia), recava formale indicazione, nell'art. 9, di un titolo edificatorio (poi, peraltro, rivelatosi non riferibile al bene oggetto di vendita).
5.2.1. Il pregiudizio patrimoniale sopportato dagli attori deve, dunque, essere commisurato alle seguenti voci di danno emergente, il cui ammontare è rimasto, da parte dell' totalmente CP_1
incontestato: a) costi connessi alla stipulazione del contratto (non oggetto di contestazione specifica e comprovati dal doc. 17 allegato all'atto di citazione): euro 43,86, per tre marche da bollo (da euro
14,62 cadauna), applicate sull'atto di vendita;
euro 168,00, pagati a titolo di imposta di registro;
euro 149,00, per la trascrizione e la voltura catastale;
euro 175,44, per l'imposta di bollo;
euro
150,00, per diritti di segreteria;
euro 619,75, per diritti di stipula e/o rogito di parte di un funzionario dell' b) altri costi sostenuti nell'incolpevole convinzione di essere divenuti CP_1 proprietari dell'appartamento (dimostrati dai documenti 18 e 20 allegati all'atto di citazione e non oggetto di contestazione specifica): euro 5.000,00, spesi per la demolizione della vasca da bagno e per la piastrellatura, per il rifacimento dell'impianto idraulico della doccia, per l'installazione del piatto e del box doccia con gli accessori, per le pannellature e finiture, per lo smaltimento dei detriti;
euro 8.500,00 spesi per lavori di manutenzione dell'immobile e di ristrutturazione interna;
~ 13 ~ euro 6.000,00 spesi per l'installazione, all'interno dell'abitazione, di nuovi serramenti, porte e vetrate da veranda;
euro 700,00 per spese di trasloco (al momento, soltanto stimate come da preventivo prodotto in atti).
Controvertendosi di un'obbligazione di valore, il risarcimento, così quantificato in euro 21.506,05, deve essere incrementato della rivalutazione monetaria (e, diviene, dunque pari a euro 25.462,17) e di una somma di denaro a titolo da lucro cessante, che compete al danneggiato a causa della mancata disponibilità dell'importo che avrebbe dovuto percepire, quale ristoro patrimoniale, nel momento in cui si è verificato l'evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995), che, anche in assenza della prova di un pregiudizio di diversa, ed eventualmente maggiore, entità, in conformità al tradizionale orientamento della giurisprudenza, anche di questo Tribunale, può ritenersi orientativamente corrispondente, ai fini di una liquidazione in via equitativa e presumendo che il denaro sarebbe stato investito producendo interessi, alla misura degli interessi legali calcolati sulla somma devalutata e poi aumentata, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio su base giornaliera dell'incremento intervenuto tra la data del fatto dannoso e quella della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Il risarcimento dei danni patrimoniali spetta, dunque, agli attori nella misura di complessivi euro
29.800,00 (di cui euro 4.337,83 a titolo di interessi compensativi determinati come appena specificato)
5.2.2. Gli attori hanno, poi, domandato, sempre ai sensi dell'art. 1338 cod. civ., il ristoro del danno non patrimoniale, da liquidarsi anche in via equitativa, più specificamente declinato come: (i)
“lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e alla difesa, in quanto sottacendo il difetto CP_1 di concessione edilizia (…) nonostante la presentazione (…), in data 13.01.2012, della domanda di sanatoria (…), nonché nemmeno premurandosi di portare a conoscenza (…) l'Ordinanza di demolizione n° 15 del 02.09.2013 (…) ha di fatto inibito (…) la possibilità di attivarsi tempestivamente (…) Il tutto a sostanziale detrimento degli interessi in contesto che (…) costituiscono diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti” (così a pag. 19 dell'atto di citazione); (ii) “lesione del principio del legittimo affidamento nell'operato della Pubblica
Amministrazione”, collidente con il “combinato disposto art. 97 e 2 della Costituzione” (pagine 19
e 20 dell'atto di citazione); (iii) “coinvolgimento degli attori in una vertenza defatigante, originata dalla condotta antigiuridica di che ha rifiutato ogni offerta di bonaria definizione, (…) CP_1 anche (…) la proposta alternativa (…) diretta a perorare presso il di Parte_1 Parte_1
una sanatoria del difetto di titolo abilitativo a spese dell'Azienda convenuta, abbandonata da quest'ultima perché non ritenuta congrua la richiesta economica rappresentata in tal senso
~ 14 ~ dall'ente comunale (…) Tutto ciò, unito al fattuale sconvolgimento connaturato all'inevitabile abbandono, peraltro in età avanzata, dell'immobile che dal 1984 è stato la dimora di famiglia, unito ancora allo sconforto derivante dall'esser parti incolpevoli di una situazione abnorme per la ricomposizione della quale hanno dovuto obbligatoriamente interessare le aule di giustizia, si traduce in un ovvio pregiudizio che corrisponde alla modificazione peggiorativa della sfera personale degli attori, o comunque ad una significativa alterazione della loro vita quotidiana che giustifica una personalizzazione del danno.” (pagine 20 e 21 dell'atto di citazione).
Ciò premesso, va ricordato che il nostro ordinamento, a eccezione di specifiche ipotesi codificate, non riconosce la figura del danno in re ipsa, ovverosia non consente di ristorare, in forma specifica o per equivalente, colui che si limiti a dolersi dell'antigiuridicità dell'altrui condotta senza allegare e dimostrare, anche per presunzioni, quali specifici pregiudizi gliene siano derivati.
5.2.2.1. Alla luce di tale regola, con riguardo alle censure di parte attrice, deve, in primo luogo, escludersi che possa essere risarcito il danno da lesione dell'affidamento nel legittimo operato della
Pubblica Amministrazione, costituente declinazione del generale principio del buon andamento dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione.
Invero, sulla base di quanto affermato da parte attrice, non è dato comprendere quali specifici riflessi in negativo – diversi, per esempio, dal patema d'animo che può, comprensibilmente, essere stato suscitato, in due persone non più giovanissime, dalla prospettiva di dover lasciare la casa propria familiare abitata per oltre trent'anni (quarantuno nell'attualità), già collegato, però, sul piano causale all'invalidità della vendita – possa avere generato la violazione, da parte della convenuta, dei principi ricavabili dal combinato disposto degli artt. 2 e 97 della Carta costituzionale.
5.2.2.2. La domanda è pure infondata con riguardo al danno da lesione del diritto di difesa, che gli attori hanno correlato all'impossibilità di “attivarsi tempestivamente” per aver scoperto, dopo diversi anni dalla sua adozione, dell'esistenza dell'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di il 02.09.2013: invero, trattandosi di atto pacificamente notificato soltanto Parte_1 all' il termine di impugnazione non può avere iniziato a decorrere, per gli attori, che dalla CP_1 sua “comunicazione o piena conoscenza” (art. 41, comma 2, cod. proc. amm.), talché i coniugi e ben avrebbero potuto contestare il provvedimento nelle sedi competenti, anche Pt_2 Pt_3
giurisdizionali, a prescindere dalla notifica omessa o dal, pur censurabile, comportamento della convenuta, che ha chiesto l'accertamento di conformità dell'immobile (a quel tempo, già venduto) senza informarli dei rilievi formulati dal Comune.
5.2.2.3. La domanda merita, invece, accoglimento con riguardo all'ultima voce di danno non patrimoniale di cui gli attori hanno chiesto il ristoro: in base a una presunzione fondata sulla
~ 15 ~ comune esperienza, è, difatti, lecito ipotizzare che il coinvolgimento nella presente vicenda siccome avente quale probabile esito la perdita della propria casa di abitazione – ovverosia, dell'immobile che per i coniugi e ha costituito, negli ultimi quarantuno anni, il luogo della propria Pt_3 Pt_2
storia comune, della sicurezza e degli affetti – abbia ingenerato negli attori, oramai entrati nella terza età, un penoso e persistente stato di sofferenza psicologica;
inoltre, la legittima pretesa restitutoria sottesa all'accoglimento della domanda di nullità sarà ragionevolmente foriera, per gli attori, anche di una sensibile modifica, almeno in via transitoria, delle abitudini di vita, dacché la nuova situazione imporrà un fisiologico adattamento che, tenuto conto dell'età, non è ragionevole presumere istantaneo.
Il risarcimento per tale componente di danno – che, in mancanza di parametri di determinazione specifici, può essere liquidato solo in via equitativa – può essere in via orientativa quantificato in euro 120,00 per ogni anno di occupazione del fabbricato, ossia, alla data odierna, in euro 5.000,00 omnia, comprensivi, dunque, della rivalutazione monetaria e del danno da ritardato adempimento.
6. Domande proposte dall' ontro il . CP_1 Parte_1
6.1. La chiamata in garanzia dell' ha quale presupposto fondante la contestazione della CP_1 legittimità della condotta dell'Ente intervenuto, classificata come contraddittoria e come avente attitudine all'induzione in errore in quanto “dopo aver approvato la variante che ha reso possibile la realizzazione dell'alloggio per cui è causa e aver, conseguentemente, rilasciato il permesso di abitabilità anche per l'alloggio medesimo, a distanza di trent'anni ha inspiegabilmente disconosciuto il proprio precedente operato” e “sostenendo che l'immobile risultasse difforme rispetto alla concessione edilizia, ha invitato l' – (…) – a presentare, al fine di CP_2 regolarizzare l'opera, una richiesta di concessione edilizia in accertamento di conformità”, presentata “in completa buona fede (…), confidando nell'esito positivo della relativa procedura. Il
Comune, invece, non solo ha rigettato la suddetta istanza, ma con provvedimento n. 15 del
02/09/2013, seppur l'alloggio contestato risultava dal 2009 alienato agli odierni attori, ha ordinato la demolizione del complesso edilizio ritenendolo parzialmente difforme dalla concessione edilizia, limitandosi a notificare l'ordinanza all' (così a pag. 13 della comparsa di costituzione CP_1 dell' . CP_1
L'Amministrazione convenuta ha, inoltre, eccepito la nullità dell'ordinanza di demolizione del
02.09.2013, affermando che, atteso il riferimento alle “opere realizzate in parziale difformità dalla concessione a edificare n. 06 del 27.02.1980” (pag. 13 della comparsa di costituzione dell' , non ne fosse individuabile l'oggetto. CP_1
Secondo l' il provvedimento sarebbe, poi, illegittimo anche in quanto incongruamente CP_1 motivato e adottato a distanza di oltre trent'anni dall'abuso, all'esito di un inadeguato bilanciamento
~ 16 ~ fra contrapposti interessi e senza tenere conto del legittimo affidamento ingenerato nel privato in ordine alla certezza di rapporti giuridici oramai consolidatisi.
6.2. Partendo dall'ultima delle questioni poste, attinente alla legittimità dell'ordinanza di demolizione del 02.09.2013 – con riguardo a cui il ha, Parte_1 fondatamente, eccepito, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e che è presa in considerazione, nei suoi contorni più esterni e omesso qualunque rilievo sul merito, al solo fine di sottolineare la manifesta inconferenza dell'argomento rispetto alla pretesa dell' di far sopportare al le conseguenze CP_1 Pt_1 economiche dell'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti dagli attori –, è sufficiente rilevare che le istanze di parte attrice sarebbero state accolte, esattamente negli stessi termini in cui sono accolte, anche se l'ordinanza di demolizione non fosse mai stata emessa, poiché ciò che interessa, ai fini della declaratoria di nullità della vendita conclusa nel 2009, è soltanto la non riferibilità della concessione edilizia rilasciata nel 1980 anche all'immobile oggetto del contratto;
in tale ordine di idee, sono del tutto indifferenti, relativamente all'invalidità che in concreto si configura (che, come già si è diffusamente detto, è quella, assoluta e testuale, fondata sul disposto dell'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001), tutti i comportamenti del Comune intervenuto successivi al rilascio del titolo abilitativo non riferito alla casa dei coniugi e Pt_3 Pt_2
6.3. Sebbene la medesima considerazione non possa essere estesa al diniego della sanatoria per accertamento di conformità – che, ove rilasciata, avrebbe avuto efficacia sanante dell'originaria mancanza del titolo edificatorio, con i conseguenti riflessi in punto di validità del contratto di vendita qui dichiarato nullo e che l' censura per motivi di ordine temporale e di CP_1 frustrazione dell'affidamento –, è d'uopo incidentalmente osservare, sempre ai limitati fini del vaglio di fondatezza della chiamata in garanzia (dacché l'eccepita carenza di giurisdizione del giudice ordinario, ancora una volta mancante ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., preclude l'esame dei vizi del provvedimento di rigetto), che, secondo la giurisprudenza,
“l'inerzia nell'adozione degli atti di repressione dell'abuso non è idonea a ingenerare alcun legittimo affidamento sulla regolarità dell'opera in capo al proprietario, non essendo questi destinatario di un atto amministrativo favorevole che possa generare un'aspettativa giuridicamente qualificata” (così Cass. civ. n. 25830/2023).
Né, d'altronde, sembra potersi individuare alcuna contraddizione nella condotta del Parte_1
di che, secondo la convenuta, “dopo aver approvato la variante che ha reso
[...] Parte_1 possibile la realizzazione dell'alloggio per cui è causa e aver, conseguentemente, rilasciato il permesso di abitabilità anche per l'alloggio medesimo, a distanza di trent'anni ha inspiegabilmente disconosciuto il proprio precedente operato”: infatti, se nessuna variante all'originario progetto può
~ 17 ~ ai sensi di legge ritenersi approvata, se è privo di efficacia sanante il rilascio del permesso di abitabilità (v. paragrafo 4.2.) e se non esiste alcun atto amministrativo favorevole che possa aver ingenerato un affidamento tutelabile (si veda il capoverso precedente), il comportamento del
– che, rilevando la mancanza del titolo abilitativo, ha, dapprima, rigettato l'istanza di Pt_1
sanatoria per accertamento di conformità (per insussistenza dei presupposti di legge) e, poi, emesso l'ordinanza di demolizione – appare del tutto coerente con l'impianto normativo di riferimento.
6.4. In definitiva, le domande proposte dall' nei confronti del CP_1 Parte_1
devono essere rigettate in quanto nella condotta del chiamato non è ravvisabile alcun
[...]
profilo di responsabilità incidente sulla validità del contratto concluso il 30.01.2009 fra la convenuta e gli attori.
6.5. Il rigetto delle domande formulate dalla convenuta nei confronti del Parte_1
assorbe le eccezioni di merito proposte dal chiamato in causa.
[...]
7. Secondo il criterio della soccombenza, devono essere sopportate dall' le spese CP_1
processuali sostenute dal e dagli attori. Parte_1
Tenuto conto del pregio e della consistenza dell'attività difensiva svolta nell'interesse delle parti vittoriose e, d'altra parte, della prossimità dell'effettivo valore della controversia – da determinarsi ai sensi dell'art. 14 e secondo il criterio del decisum – a quello minimo dello scaglione applicabile
(fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), le competenze, liquidate nel dispositivo, devono essere quantificate, applicando i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale, in misura compresa fra i minimi e i medi tabellari per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie, nei limiti sopra specificati, le domande degli attori e, per l'effetto,
1) dichiara nullo il contratto di compravendita concluso il 30.01.2009, a rogito della dott.ssa
, fra l' e i coniugi Persona_1 Controparte_2 Parte_2
e , avente ad oggetto la proprietà superficiaria dell'immobile a uso
[...] Parte_3 abitativo censito nel Catasto Fabbricato del Comune di al “foglio 27 con Parte_1
il mappale 380 subalterno 2, Via Amendola n. 18, Interno 7, piano terra, categoria A/2 classe
3, vani 6,5, rendita Catastale €uro 335,70, con la comproprietà del mappale 380 sub. 1”, registrato a Oristano il 05.02.2009 al n. 80 e trascritto presso la Conservatoria di Nuoro il
13.02.2009, al Registro Generale n. 1437 e Registro Particolare n. 1110; per l'effetto:
2) condanna l' a restituire agli attori il prezzo di Controparte_2
vendita, pari a euro 24.870,70, maggiorati, dalla data della domanda al saldo, degli interessi legali e, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, cod. civ., di un'ulteriore somma commisurata
~ 18 ~ all'eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, comma 1, cod. civ.;
3) condanna l' al risarcimento del danno, in favore Controparte_2
degli attori, nella misura di euro 34.800,00, comprensiva delle componenti patrimoniali e non patrimoniali, della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi;
4) rigetta le domande proposte dall' nei confronti del Controparte_2
di ; Parte_1 Parte_1
5) condanna l' a rifondere agli attori le spese Controparte_2
processuali, che liquida in euro 786,00 per spese ed euro 10.000,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
6) condanna l' a rifondere al Controparte_2 Parte_1
le spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 per compensi d'avvocato, oltre
[...]
spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Oristano, 26.05.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 19 ~
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 26.05.2025
In data odierna, innanzi alla dott.ssa Tania Scanu, nell'interesse degli attori compare l'avv. Paolo
Ruggeri, il quale richiama tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo e negli altri atti difensivi, particolarmente con riguardo all'inesistenza del titolo abilitativo;
conclude, pertanto, come in atti.
Nell'interesse dell' compaiono gli avvocati Cuncu e Leppori, che si riportano al CP_1
contenuto degli atti già depositati e insistono affinché siano accolte le conclusioni negli stessi rassegnate.
Nell'interesse del , in sostituzione degli avvocati Pintus e Casu, Parte_1 compare l'avv. Danilo Vorticoso, il quale si riporta alle note conclusive e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
P.Q.M.
sentita la discussione orale della causa, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
~ 1 ~ R.G. n. 1266/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1266 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), elettivamente domiciliati in Oristano nello studio dell'avv. Paolo Ruggeri, C.F._2
che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attori contro
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata nella sede della propria
Direzione Generale in Cagliari, difesa e rappresentata, per procura alle liti depositata in atti, dagli avvocati Silvia Cuncu, Eloise Leppori e Luca Palmas, convenuta contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Sassari nello studio degli avvocati Enrico Pintus e Pietro
Casu, che lo difendono e rappresentano per procura alle liti depositata in atti, chiamato in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse degli attori: “nel merito: - per i titoli dedotti nella superiore espositiva, accertare
e/o dichiarare la nullità e/o annullamento e/o risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 30 gennaio 2009 e avente ad oggetto il trasferimento della proprietà superficiaria dell'abitazione e/o alloggio e/o immobile, con le proprie pertinenze, sito in Comune di Scano di
Montiferrro (OR) alla via Amendola, 18, distinto in catasto fabbricati al F.27. mapp.380. sub.
2. interno 7 piano terra, e nello specifico, relativamente ai richiesti rimedi di cui sopra: - in via
~ 2 ~ principale ai sensi del comma 2° art. 40 L. 47/85, s.m.i, art. 1418 cc, per quanto concerne la dedotta ed eccepita nullità, o comunque ai sensi delle norme che se applicate all'ipotesi di specie giustificano l'adozione e/o configurarsi di tale sanzione e/o genere d'invalidità, dichiarare nullo il contratto in contesto con tutte le conseguenze connaturate alla richiesta pronuncia, comprese quelle inerenti al profilo restitutorio, nonché a quello risarcitorio, vista la conclamata e grave responsabilità precontrattuale e contrattuale ascrivibile in capo all' convenuta, così come CP_2
circoscritta nella superiore espositiva del presente atto;
- in via gradata e per quanto concerne la dedotta ed eccepita annullabilità, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto in contesto previo accertamento nel caso di specie, visti gli artt. 1427 e segg cc., della rilevanza dell'errore in tal senso in quanto lo stesso da ritenersi essenziale e riconoscibile, con tutte le conseguenze connaturate alla richiesta pronuncia, comprese quelle inerenti al profilo restitutorio, nonché a quello risarcitorio, vista la conclamata e grave responsabilità precontrattuale e contrattuale ascrivibile in capo all'Azienda convenuta, così come circoscritta nella superiore espositiva del presente atto;
- in via ulteriormente gradata , per quanto concerne l'ambito risolutorio, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto in contesto a far data dal momento della sua stipula o dall'eventuale altro momento che all'esito del giudizio sarà ritenuto di giustizia, il tutto previo accertamento nel caso di specie del configurarsi della dedotta ed eccepita ipotesi dell'aliud pro alio, o di altre ipotesi giustificanti il rimedio risolutivo, con tutte le conseguenze connaturate alla richiesta pronuncia, comprese quelle inerenti al profilo restitutorio, nonché a quello risarcitorio, vista la conclamata e grave responsabilità precontrattuale e contrattuale ascrivibile in capo all' convenuta, così come circoscritta nella superiore espositiva del presente atto;
- in CP_2
ultima via, sempre gradata rispetto alle precedenti, accertare e dichiarare l'intervenuta evizione, ad opera dell'Ordinanza di demolizione del Comune di di n° 15 del 02 settembre Pt_1 Parte_1
2013, del bene e/o diritto oggetto del contratto di compravendita in contesto, con risoluzione dello stesso contratto e/o comunque con tutte le conseguenze connaturate alla richiesta pronuncia, comprese quelle inerenti al profilo restitutorio, nonché a quello risarcitorio, vista la conclamata e grave responsabilità precontrattuale e contrattuale ascrivibile in capo all'Azienda convenuta, così come circoscritta nella superiore espositiva del presente atto;
- per l'effetto e relativamente ad ognuno dei superiori e gradati capi: - condannare l'Azienda convenuta alla restituzione e/o ripetizione e/o rimborso, in favore degli attori, delle seguenti somme: € 24.870,70 come restituzione prezzo d'acquisto di cui al contratto di compravendita del 30 gennaio 2009; € 43,86 come restituzione esborso per n° 3 marche da bollo applicate sul contratto di compravendita (€ 14,62 cadauna); € 168,00 come restituzione esborso affrontato per imposta di registro;
€ 149,00 come restituzione esborso affrontato per trascrizione e voltura catastale;
€ 175,44 come restituzione
~ 3 ~ esborso affrontato per imposta di bollo;
€ 150,00 come restituzione esborso effettuato per diritti di segreteria;
€ 619,75 come restituzione esborso affrontato per diritti di stipula e/o rogito direttamente affidati a funzionario il tutto per un totale pari a € 26.176,75 a titolo CP_1
appunto di restituzione, ripetizione o rimborso di quanto versato per il contratto e/o compravendita in contesto, oltre interessi legali dal momento di ogni singolo pagamento e sino al saldo, o comunque condannare l'Azienda convenuta alla restituzione, ripetizione o rimborso degli importi, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia all'esito del giudizio;
- previo accertamento della scorretta condotta dell' convenuta e della grave responsabilità precontrattuale e CP_2
contrattuale in cui è incorsa anche a sensi degli artt. 1175, 1337, 1338 e seguenti del codice civile, condannare la stessa al risarcimento in favore degli attori dei danni patrimoniali dai medesimi patiti per aver confidato, senza loro colpa, nella validità e/o regolarità del contatto per cui è causa, tale risarcimento da quantificarsi così come di seguito e cioè: € 5.000,00 come restituzione esborso affrontato per demolizione struttura vasca da bagno e piastrellatura, rifacimento impianto idraulico doccia, installazione piatto doccia e box con accessori, pannellature e finiture, smaltimento detriti (vedi fattura 4405/B del 05.03.2015 Ditta Remail in allegato); € 8.500,00 come restituzione esborso affrontato per manutenzione immobile e ristrutturazione interna (vedi fattura
n° 06/16 del 02.05.20216 Ditta Ediltechne di AD DR in allegato); € 6.000,00 come restituzione esborso affrontato per l'installazione all'interno dell'alloggio, dopo la conclusione del contratto di compravendita, di nuovi serramenti, porte e vetrate da veranda: € 700,00, come esborso da effettuarsi per l'inevitabile trasloco presso altro alloggio (vedi preventivo Ditta traslochi V. Elle in allegato), per un totale, a fronte delle descritte voci e a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, pari a € 20.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento di ogni singola spesa e sino al saldo, in tal senso esclusa la voce inerente al trasloco, con aggiunta della rivalutazione monetaria, a titolo di maggior danno, relativamente alle voci restitutorie di cui al precedente capo delle presenti conclusioni, dal momento di ogni singolo pagamento e/o versamento e sino al saldo, tale rivalutazione calcolata sulla differenza, se positiva, tra il rendimento medio annuo dei titoli di Stato - BOT a 12 mesi - e il saggio degli interessi legali applicabili alle stesse voci o, comunque, condannare l' convenuta al risarcimento in favore CP_2
degli attori del danno patrimoniale subito, secondo le voci e gli importi, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia all'esito del giudizio. Nell'ipotesi in cui alcune voci di cui al precedente capo delle conclusioni dovessero essere ritenute non attinenti al profilo restitutorio, voglia il
Giudice escluderle da tale profilo assumendole in aggiunta al presente titolo risarcitorio, anche in questo caso oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- visto quanto dedotto sul punto nella superiore espositiva del presente atto, condannare l'Azienda convenuta al risarcimento in favore
~ 4 ~ degli attori del danno non patrimoniale, nella sua accezione di morale e/o esistenziale, da liquidarsi a discrezione del Giudice secondo equità tenuto conto dell'impossibilità di una sua quantificazione;
- comunque condannare l' convenuta al risarcimento del danno per CP_2
entrambe le qualificazioni come sopra indicate, patrimoniale e non patrimoniale, o condannarla al risarcimento del danno secondo la natura e/o qualificazione risarcitoria che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;
- in ogni caso condannare l' convenuta al pagamento delle CP_2
spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore con
Sentenza munita di clausola;
- in ogni caso ordinare all' convenuta la restituzione in favore CP_2 degli attori del quantum dagli stessi versato a titolo di contributo unificato e marche forfettarie.”;
“con aggiunta della condanna alle spese di lite anche a carico del Parte_1 viste le domande e le contestazioni rivolte nei confronti degli attori”;
Nell'interesse della convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via principale, rigettare tutte le avverse domande proposte nei confronti dell' in quanto CP_2
infondate, per le ragioni sinora esposte;
2. accertare e dichiarare la totale conformità dell'edificio realizzato dall'allora della Provincia di Cagliari al titolo abilitativo e/o concessione CP_3
edilizia e successivo progetto di variante, con caducazione e/o disapplicazione dei successivi atti adottati dal Comune, per le ragioni sinora esposte e sulla base degli atti prodotti;
3., condannare il
, terzo chiamato in causa, a tenere indenne l' Parte_1 [...]
da ogni e qualunque responsabilità che venisse accertata in Controparte_2
corso di causa nei confronti degli attori, nonché da ogni onere economico, incluse le spese legali sostenute nel presente giudizio;
4. in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”;
Nell'interesse del terzo chiamato: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: -
Preliminarmente, dichiarare il difetto di giurisdizione rispetto alla posizione del Parte_1
, ove mai anche disponendone l'estromissione dal giudizio, con vittoria di spese e
[...]
competenze di lite;
- Sempre in rito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato al e disporne quindi l'estromissione dal Parte_1
presente giudizio, con vittoria di spese e competenze di lite;
- Nel merito e in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e/o comunque Parte_1
mandarlo assolto da ogni pretesa della chiamante per le ragioni di cui in espositiva, con vittoria di spese e competenze di lite;
- Sempre nel merito, e in via gradata, rigettare le avverse pretese tutte, per le ragioni di cui in espositiva, con vittoria di spese e competenze di lite;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi una qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione Comunale per i fatti di causa, accertare le somme dovute dalla convenuta e
~ 5 ~ tra esse quelle eventualmente dovute a titolo di garanzia dal , con Parte_1 integrale compensazione delle spese e competenze di lite.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno adito il Tribunale per ottenere la declaratoria di nullità, Parte_2 Parte_3
o in subordine l'annullamento o, in via ulteriormente subordinata, la pronuncia risolutiva – e, in ogni caso, le conseguenti statuizioni di natura restitutoria e risarcitoria – del contratto del
30.01.2009 con cui avevano acquistato dall' ), CP_1 Controparte_2
a rogito di un funzionario dell'Amministrazione alienante, la proprietà superficiaria di un immobile a uso abitativo sito nel Comune di (distinto nel N.C.E.U. al foglio 27, mappale Parte_1
380, subalterno 2), già oggetto di assegnazione da parte dell'ex al a partire dal 1984 CP_3 Pt_2
e dallo stesso fruito in concessione continuativamente fino all'acquisto.
In estrema sintesi, gli attori hanno esposto, in fatto, che, dopo avere segnalato al Comune di Pt_1 di , nel corso del 2016, l'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, avevano Parte_1 scoperto, all'esito di un accesso agli atti effettuato nel gennaio 2017 al fine di procurarsi la documentazione integrativa richiesta dall'Ente, che l'appartamento era stato edificato in assenza di concessione edilizia e, comunque, difformemente dal progetto approvato;
al contempo, avevano appreso che, proprio con riguardo alla loro abitazione, il 02.09.2013 il Comune di di Pt_1
aveva emesso un'ordinanza di demolizione (mai notificata) e che, in precedenza, nel Parte_1 gennaio 2012, senza informarli, l' aveva cercato di ottenere dal Comune una concessione CP_1 in sanatoria per l'alloggio.
2. L , che ha resistito alle domande degli attori Controparte_2 invocandone il rigetto, ha esposto, in fatto, che nel 1980 l' Controparte_4
aveva chiesto, e ottenuto, una concessione edilizia per la costruzione di diciannove
[...] alloggi su un'area di proprietà del Comune di e che, durante la realizzazione Parte_1
dei lavori, essendosi resa necessaria, per l'allaccio alla fognatura comunale, una modifica dell'altezza del primo solaio di circa due metri, con il conseguente recupero di uno spazio che avrebbe consentito l'edificazione di un ventesimo appartamento, era stato presentato al Comune un progetto di variante, prima approvato dal Sindaco mediante apposizione di un visto in data
01.12.1981 e, poi, seguito dalla predisposizione (da parte dell' di una perizia suppletiva. Il CP_3
permesso di abitabilità, domandato il 27.10.1982 per tutti e venti gli alloggi costruiti, era stato rilasciato dal Comune il 03.05.1983.
Nel 2012, quando, in seguito all'approvazione, risalente al 2007, di un programma di recupero edilizio che includeva i venti appartamenti, l' aveva comunicato al Comune l'inizio dei CP_1 lavori, l'Ente aveva risposto che l'attività non poteva avere avvio in quanto l'edificio era difforme
~ 6 ~ dalla concessione edilizia rilasciata nel 1980; la richiesta di sanatoria, presentata dall' il CP_1
13.01.2012 su invito dello stesso Comune, era però stata rigettata dall'Ente, che in data 02.09.2013 aveva, infine, emesso l'ordinanza di demolizione dell'appartamento distinto nel N.C.E.U. al foglio
27, mappale 380, subalterno 2 – trasferito agli attori con contratto del 30.01.2009 –, assumendo che il complesso edilizio fosse in parte difforme dal titolo abilitativo originario. Anche la successiva istanza di revoca del provvedimento in autotutela era stata respinta da parte del Pt_1
3. Il , intervenuto nel giudizio su chiamata dell' ha Parte_1 CP_1
chiesto il rigetto delle domande degli attori e della chiamante, ed, eccepiti, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle doglianze di parte convenuta concernenti l'ordinanza di demolizione del 02.09.2013 e, in via preliminare,
l'inammissibilità della chiamata per assoluta genericità, nel merito, per quanto di rilievo, ha negato che, in seguito al rilascio della concessione edilizia del 1980, l' avesse presentato un CP_3 formale progetto di variante (talché l'immobile trasferito agli attori nel 2009 era senza dubbio stato edificato in assenza di titolo abilitativo, fatto noto all' . fin dal 1982) e ha eccepito CP_3 CP_5
sia la prescrizione di tutti i diritti sottesi alle domande delle controparti, sia il concorso del fatto colposo del creditore nella produzione del danno (quanto agli attori, per non avere impugnato l'ordinanza di demolizione, loro nota dal 2017, e, quanto all' per la conoscenza CP_1 dell'abuso), sia, per il caso di accoglimento delle avverse istanze, la compensatio lucri cum damno, in ragione dall'utilizzo a titolo gratuito dell'alloggio, da parte dei coniugi e , a partire Pt_2 Pt_3
dal 2009.
3. La causa, istruita mediante documenti e assunzione di testimonianze, è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
§§§
4. Sulla domanda di nullità proposta dagli attori.
4.1. Parte attrice ha postulato l'invalidità assoluta dell'atto di compravendita del 30.01.2009 (doc.
1 allegato all'atto di citazione) richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., fra le tante, Cass. civ., Sez. Un., n. 8230/2019) secondo cui la nullità con cui l'art. 40 della L. n.
47/1985 sanziona(va) l'omessa indicazione, negli atti di trasferimento immobiliare, degli estremi della concessione edilizia si configurerebbe anche quando il titolo abilitativo, benché formalmente menzionato, risulti inesistente o, comunque, non direttamente e specificamente riferibile all'immobile compravenduto.
4.1.1. Secondo la tesi proposta, la nullità della compravendita del 30.01.2009 trarrebbe, dunque, origine dal fatto che la concessione a edificare n. 6 del 27.02.1980 (doc. 7 allegato all'atto di citazione), menzionata nell'art. 9 del contratto (doc. 1 allegato all'atto di citazione), concernendo
~ 7 ~ diciannove alloggi da costruire in zona Sa Serra in di , non potrebbe essere riferita Pt_1 Parte_1
(anche) al ventesimo appartamento, che, pacificamente, corrisponde a quello, oggetto di vendita, concesso al dal 1984. Pt_2
4.1.2. L ha perorato la tesi della piena validità dell'atto di trasferimento, in quanto, a suo CP_1
dire, la costruzione del ventesimo alloggio era stata autorizzata mediante apposizione, in data
01.12.1981, di un visto da parte del Sindaco sul progetto di variante predisposto per garantire l'allaccio al sistema fognario delle unità abitative edificande (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell' ; del resto, secondo la convenuta, la regolarità di tutti e venti CP_1
gli appartamenti poi realizzati si evincerebbe anche, in via indiretta, dal permesso di abitabilità del
03.05.1983 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell' , rilasciato per CP_1
“gli edifici di nuova costruzione in località “Sa Serra”, adibiti ad uso Abitazione Urbana”, in correlazione a una precedente richiesta (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell' in cui gli appartamenti costruiti erano stati indicati in numero di venti (e non di CP_1
diciannove) ed era stata fatta menzione della concessione edilizia n. 6 del 27.02.1980, che, pertanto, doveva ritenersi abilitativa anche all'edificazione dell'immobile trasferito agli attori nel 2009.
4.1.3. Il di non ha preso specificamente posizione sulla domanda di Parte_1 Parte_1 nullità proposta da parte attrice ma, nel contestare che l' avesse presentato nelle forme di CP_3
legge un progetto di variante o chiesto il rilascio della corrispondente licenza edilizia (che, difatti, secondo quanto asserito dal chiamato, non era mai stata rilasciata, per tale non potendo intendersi l'apposizione di un visto da parte del Sindaco su una tavola progettuale e avendo diversa funzione, di certo non sanante, la certificazione di abitabilità degli immobili), ha sostenuto che l'unità abitativa oggetto del contratto concluso fra gli attori e l' il 30.01.2009 fosse stata costruita CP_1
senza il necessario titolo abilitativo.
4.2. Ciò chiarito, la domanda degli attori è fondata.
Quanto al merito della questione, giova premettere che, per consolidata giurisprudenza, richiamata anche dagli attori, la nullità prevista dall'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001 e dagli artt. 17 e 40 della L.
n. 47/1985 deve ricondursi all'alveo dell'art. 1418 cod. civ., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come “testuale”, talché, in stretta adesione al dato normativo, colpendo, essa, gli atti tra vivi a effetti reali (elencati nelle norme che la prevedono) mancanti degli estremi del titolo abilitativo – “titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile” (così, testualmente, Cass. civ., Sez. Un., n. 8230/2019) –, si configura anche laddove l'atto concessorio, benché menzionato, sia inesistente o non specificamente ricollegabile al bene oggetto d'accordo (è invece escluso dalla comminatoria di nullità il negozio di
~ 8 ~ trasferimento di un immobile costruito in difformità dalla concessione, la quale sia, però, esistente e a quel bene specificamente riferita).
In tale prospettiva, deve essere affermata la nullità del contratto concluso dagli attori con l' il 30.01.2009. CP_1
Invero, è pacifico, e trova riscontro documentale, il fatto che la concessione edilizia n. 6 del
27.02.1980 sia stata rilasciata per la costruzione di diciannove abitazioni, così come è incontroversa e provata da documenti la corrispondenza a quello venduto agli attori del ventesimo appartamento, che, come pare di potere evincere dalle rispettive allegazioni, è, non a caso, l'unico interessato dalla richiesta di sanatoria per accertamento di conformità presentata il 13.01.2012 al Parte_1
dall' (doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposte
[...] CP_1 dell' e il solo attinto dall'ordinanza di demolizione emessa il 02.09.2013 dall'Ente CP_1 chiamato in causa (doc. 10 allegato all'atto di citazione).
L'apposizione di un visto da parte del Sindaco su una tavola progettuale contenente il disegno di venti unità abitative anziché diciannove – ovverosia, il documento che, secondo la convenuta, proprio in quanto vistato dal Sindaco, sarebbe integrativo della concessione edilizia e, dunque, abilitante l'edificazione dell'ulteriore appartamento (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell' – non può in alcun modo ritenersi equivalente a un provvedimento CP_1
concessorio.
Con riguardo all'esistenza di un provvedimento più circostanziato, nulla di utile è emerso dalle testimonianze assunte all'udienza del 19.10.2023: invero, – dipendente dell' Testimone_1 CP_3
dal 1979, citato dalla convenuta –, confermate le circostanze della presentazione di un progetto di variante e del rilascio del certificato di abitabilità (peraltro, già dimostrate per via documentale), ha dichiarato di “non avere mai avuto conoscenza della avvenuta approvazione della variante del
”, mentre il teste , anch'egli sentito su istanza Parte_1 Testimone_2 dell' ha dichiarato di supporre, non essendoci la concessione edilizia, che “ci sia stato un CP_1 rilascio”, anche se “negli archivi del Comune non risultano le comunicazioni intercorrenti tra
e Area”. Pt_1
Ad ogni modo, tralasciato il profilo della possibile valenza provvedimentale integrativa del visto del Sindaco, sul piano sostanziale, si osservi come, secondo la disciplina vigente all'epoca dell'edificazione dell'immobile come interpretata dalla giurisprudenza, il rilascio di un nuovo titolo abilitativo, secondo l'iter procedurale stabilito dall'art. 31 della L. n. 1150/1942, richiamato dall'art. 4 della L. n. 10/1977, è stato ritenuto necessario in tutte le ipotesi di varianti cosiddette essenziali
(cfr. Cons. di Stato n. 3094/2014; Cass. pen. n. 24236/2010), al cui ambito, per quanto di interesse, sono state – condivisibilmente – ricondotte, poiché incidenti in modo sensibile sulle caratteristiche
~ 9 ~ funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato, quelle comportanti la modifica, rispetto all'originario progetto, del numero delle singole unità abitative (cfr. Cons. di Stato n. 1494/1995).
In specie, deve, dunque, ritenersi che, per costruire l'appartamento oggetto della vendita del
30.01.2009, l' fosse tenuto a domandare una nuova concessione edilizia, in difetto della CP_3 quale l'edificazione di unità immobiliari ulteriori rispetto a quelle indicate dall'originario progetto si deve, senza margini di incertezza, considerare non assentita.
In definitiva, a prescindere dalla formale menzione degli estremi del titolo abilitativo nel contratto di vendita concluso fra gli attori e la convenuta, nel caso in esame, l'indicata concessione non può reputarsi riferita al bene oggetto dell'accordo; di conseguenza, secondo i principi espressi da Cass. civ., Sez. Un., n. 8230/2019, la compravendita del 30.01.2009 deve essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001.
Infine, è appena il caso di rilevare che, per giurisprudenza unanime, il rilascio del certificato di abitabilità (o agibilità) non ha alcuna efficacia sanante degli abusi edilizi né, dunque, può valere a integrare la mancanza di un titolo abilitativo ab origine non esistente.
Difatti, è stato evidenziato come i due provvedimenti svolgano funzioni differenti e abbiano diversi presupposti che ne condizionano il rilascio: in particolare, “il certificato di agibilità serve ad accertare che l'immobile sia stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche in materia di sicurezza, salubrità igiene e risparmio energetico degli edifici e degli impianti, viceversa il titolo edilizio attesta la conformità dell'intervento alle norme edilizie ed urbanistiche che disciplinano
l'A.R.E.A. da esso interessata” (così, fra le tante, Cons. di Stato n. 3930/2024; si veda, nello stesso senso, T.A.R. Piemonte n. 575/2022, secondo cui “l'avvenuto rilascio del certificato di abitabilità non vale a sanare gli abusi pregressi (quindi non vi è la necessità di un suo annullamento in autotutela), posto che la dichiarazione di abitabilità o agibilità discende direttamente dall'accertamento dell'inesistenza di cause di insalubrità, senza essere condizionata dalla regolarità delle opere sotto il profilo edilizio e urbanistico.”). Inoltre, “Il rilascio del certificato di abitabilità (o di agibilità) non preclude (…) agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio” (così Cons. di Stato n.
3666/2021), né di emettere, ricorrendone i presupposti, ordinanze di demolizione (cfr.
[...]
n. 413/2023). CP_6
5. Conseguenze restitutorie e risarcitorie della declaratoria di nullità del contratto di vendita del 30.01.2009.
5.1. Quanto alle istanze restitutorie e risarcitorie, gli attori hanno innanzitutto domandato che, per effetto della dichiarazione di nullità del contratto, l'alienante fosse condannata a restituire loro il prezzo della vendita.
~ 10 ~ La pretesa, che merita accoglimento, è fondata sul disposto dell'art. 2033 cod. civ. (cfr. Cass. civ.
9719/2020), giacché, in conseguenza della declaratoria di nullità del contratto del 30.01.2009, deve ritenersi non (più) sorretto da giustificazione causale – ossia, oggettivamente indebito – lo spostamento patrimoniale rappresentato dalla percezione, da parte dell' del corrispettivo CP_1
del trasferimento.
L deve, pertanto, essere condannata a restituire agli attori la somma di euro 24.870,70 CP_1
(documenti 1 e 17 allegati all'atto di citazione).
5.1.1. Per quel che attiene agli interessi, dovuti poiché l'obbligo di restituzione di pagamenti indebiti è di valuta, gli attori ne hanno invocato la corresponsione dalla data del pagamento ma, in proposito, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza, la buona fede dell'accipiens, rilevante, secondo il dettato testuale dell'art. 2033 cod. civ., ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda (anziché da quello del pagamento), “va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave – dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso – sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo.” (così Cass. civ. n.
12362/2024; v., nello stesso senso, Cass. civ. n. 3761/2025).
Ne consegue che, sebbene possa qualificarsi come colpevole l'ignoranza, da parte dell' CP_1 dell'insussistenza di un titolo edificatorio specificamente concernente l'immobile venduto agli attori, nondimeno nessun elemento di prova autorizza a ritenere che, nel 2009, ossia nell'anno della conclusione del contratto (e dell'esecuzione del pagamento non dovuto), l'Amministrazione alienante si fosse già compiutamente avveduta della sicura non riferibilità della concessione edilizia rilasciata nel 1980 anche all'alloggio assegnato al nel 1984 e, dunque, che abbia in malafede Pt_2
percepito il prezzo della vendita.
Nella documentazione prodotta dalle parti trova, invero, riscontro (soltanto) quanto affermato dalla convenuta in merito all'acquisizione di una piena cognizione della problematica, nei suoi esatti connotati, a partire dal 2012 (documenti 12 e 13 allegati alla comparsa di costituzione e risposta dell' . CP_1
D'altra parte, può anche presumersi – a prescindere dal profilo della colpa ascrivibile all'alienante per non avere verificato, prima di procedere al rogito del contratto, la regolarità del titolo edificatorio –, che, se avesse ritenuto, senza margini di incertezza, che la concessione edilizia non fosse riferibile all'appartamento assegnato al valutate le conseguenze della condotta, anche Pt_2
~ 11 ~ in punto di responsabilità erariale, ragionevolmente, l'Amministrazione convenuta non avrebbe concluso la vendita.
Pertanto, gli interessi, al saggio legale, competono agli attori solo dalla data della domanda.
5.1.2. Agli attori, che ne hanno fatto richiesto, compete, inoltre, il risarcimento del cosiddetto maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, cod. civ..
A tale proposito, giova osservare che, secondo un consolidato insegnamento, “nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2 (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento – dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate – nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., comma 1; - è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata;
- il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti;
- in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche” (così Cass. civ. n. 10657/2015).
In specie, agli attori può dunque essere riconosciuta, in mancanza di richiesta e prova di un danno di maggiore entità, un'ulteriore somma di denaro commisurata all'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora – in specie, coincidente con quella domanda, sulla base di quanto affermato nel superiore paragrafo 5.1.1. –, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, comma 1, cod. civ..
5.2. Le spese generate dalla stipulazione del contratto di vendita – di cui gli attori hanno, parimenti, chiesto la rifusione –, così come gli altri costi sostenuti in funzione dell'acquisto (o, più
~ 12 ~ precisamente, come meglio si dirà a breve, per avere in buona fede confidato nella validità del trasferimento), competono, invece, a titolo di risarcimento del danno.
Nel caso che ci occupa, sono, infatti, integrati tutti i presupposti costitutivi della responsabilità disciplinata dall'art. 1338 cod. civ.: (i) l'esistenza di una causa di invalidità del contratto (come già evidenziato, la non riferibilità al bene compravenduto del titolo abilitativo menzionato nell'atto);
(ii) il dovere di conoscenza della causa di nullità da parte dell'Amministrazione alienante, che, in specie, deve essere affermato in quanto, da una parte, il bene è stato venduto dallo stesso soggetto che avrebbe dovuto domandare al la concessione edificatoria (nella condizione, dunque, di Pt_1 sapere, senza l'intermediazione di terzi, se la stessa fosse stata rilasciata in riferimento a quello specifico alloggio) e, dall'altra, in virtù della facoltà della venditrice di rogare l'atto di vendita attraverso propri funzionari senza ricorrere alla professionalità esterna del notaio, situazione che configura un onere di verifica sul titolo abilitativo rafforzato rispetto a quello che potrebbe esigersi in una normale vendita fra privati;
(iii) la mancata comunicazione agli acquirenti del motivo di invalidità negoziale, incontroversa in causa;
(iv) l'assenza di colpa, in capo ai compratori, nell'aver confidato nella validità della vendita, che può essere supposta sulla scorta della qualità soggettiva dell'alienante (la stessa Amministrazione pubblica che nei venticinque anni precedenti aveva concesso in godimento l'appartamento alla famiglia del , atta, per sua natura, a suscitare un Pt_2
affidamento particolarmente significativo, e dell'apparenza di validità dell'atto di trasferimento, che, quanto al profilo censurato nel giudizio (ossia, l'insussistenza della concessione edilizia), recava formale indicazione, nell'art. 9, di un titolo edificatorio (poi, peraltro, rivelatosi non riferibile al bene oggetto di vendita).
5.2.1. Il pregiudizio patrimoniale sopportato dagli attori deve, dunque, essere commisurato alle seguenti voci di danno emergente, il cui ammontare è rimasto, da parte dell' totalmente CP_1
incontestato: a) costi connessi alla stipulazione del contratto (non oggetto di contestazione specifica e comprovati dal doc. 17 allegato all'atto di citazione): euro 43,86, per tre marche da bollo (da euro
14,62 cadauna), applicate sull'atto di vendita;
euro 168,00, pagati a titolo di imposta di registro;
euro 149,00, per la trascrizione e la voltura catastale;
euro 175,44, per l'imposta di bollo;
euro
150,00, per diritti di segreteria;
euro 619,75, per diritti di stipula e/o rogito di parte di un funzionario dell' b) altri costi sostenuti nell'incolpevole convinzione di essere divenuti CP_1 proprietari dell'appartamento (dimostrati dai documenti 18 e 20 allegati all'atto di citazione e non oggetto di contestazione specifica): euro 5.000,00, spesi per la demolizione della vasca da bagno e per la piastrellatura, per il rifacimento dell'impianto idraulico della doccia, per l'installazione del piatto e del box doccia con gli accessori, per le pannellature e finiture, per lo smaltimento dei detriti;
euro 8.500,00 spesi per lavori di manutenzione dell'immobile e di ristrutturazione interna;
~ 13 ~ euro 6.000,00 spesi per l'installazione, all'interno dell'abitazione, di nuovi serramenti, porte e vetrate da veranda;
euro 700,00 per spese di trasloco (al momento, soltanto stimate come da preventivo prodotto in atti).
Controvertendosi di un'obbligazione di valore, il risarcimento, così quantificato in euro 21.506,05, deve essere incrementato della rivalutazione monetaria (e, diviene, dunque pari a euro 25.462,17) e di una somma di denaro a titolo da lucro cessante, che compete al danneggiato a causa della mancata disponibilità dell'importo che avrebbe dovuto percepire, quale ristoro patrimoniale, nel momento in cui si è verificato l'evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995), che, anche in assenza della prova di un pregiudizio di diversa, ed eventualmente maggiore, entità, in conformità al tradizionale orientamento della giurisprudenza, anche di questo Tribunale, può ritenersi orientativamente corrispondente, ai fini di una liquidazione in via equitativa e presumendo che il denaro sarebbe stato investito producendo interessi, alla misura degli interessi legali calcolati sulla somma devalutata e poi aumentata, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio su base giornaliera dell'incremento intervenuto tra la data del fatto dannoso e quella della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Il risarcimento dei danni patrimoniali spetta, dunque, agli attori nella misura di complessivi euro
29.800,00 (di cui euro 4.337,83 a titolo di interessi compensativi determinati come appena specificato)
5.2.2. Gli attori hanno, poi, domandato, sempre ai sensi dell'art. 1338 cod. civ., il ristoro del danno non patrimoniale, da liquidarsi anche in via equitativa, più specificamente declinato come: (i)
“lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e alla difesa, in quanto sottacendo il difetto CP_1 di concessione edilizia (…) nonostante la presentazione (…), in data 13.01.2012, della domanda di sanatoria (…), nonché nemmeno premurandosi di portare a conoscenza (…) l'Ordinanza di demolizione n° 15 del 02.09.2013 (…) ha di fatto inibito (…) la possibilità di attivarsi tempestivamente (…) Il tutto a sostanziale detrimento degli interessi in contesto che (…) costituiscono diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti” (così a pag. 19 dell'atto di citazione); (ii) “lesione del principio del legittimo affidamento nell'operato della Pubblica
Amministrazione”, collidente con il “combinato disposto art. 97 e 2 della Costituzione” (pagine 19
e 20 dell'atto di citazione); (iii) “coinvolgimento degli attori in una vertenza defatigante, originata dalla condotta antigiuridica di che ha rifiutato ogni offerta di bonaria definizione, (…) CP_1 anche (…) la proposta alternativa (…) diretta a perorare presso il di Parte_1 Parte_1
una sanatoria del difetto di titolo abilitativo a spese dell'Azienda convenuta, abbandonata da quest'ultima perché non ritenuta congrua la richiesta economica rappresentata in tal senso
~ 14 ~ dall'ente comunale (…) Tutto ciò, unito al fattuale sconvolgimento connaturato all'inevitabile abbandono, peraltro in età avanzata, dell'immobile che dal 1984 è stato la dimora di famiglia, unito ancora allo sconforto derivante dall'esser parti incolpevoli di una situazione abnorme per la ricomposizione della quale hanno dovuto obbligatoriamente interessare le aule di giustizia, si traduce in un ovvio pregiudizio che corrisponde alla modificazione peggiorativa della sfera personale degli attori, o comunque ad una significativa alterazione della loro vita quotidiana che giustifica una personalizzazione del danno.” (pagine 20 e 21 dell'atto di citazione).
Ciò premesso, va ricordato che il nostro ordinamento, a eccezione di specifiche ipotesi codificate, non riconosce la figura del danno in re ipsa, ovverosia non consente di ristorare, in forma specifica o per equivalente, colui che si limiti a dolersi dell'antigiuridicità dell'altrui condotta senza allegare e dimostrare, anche per presunzioni, quali specifici pregiudizi gliene siano derivati.
5.2.2.1. Alla luce di tale regola, con riguardo alle censure di parte attrice, deve, in primo luogo, escludersi che possa essere risarcito il danno da lesione dell'affidamento nel legittimo operato della
Pubblica Amministrazione, costituente declinazione del generale principio del buon andamento dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione.
Invero, sulla base di quanto affermato da parte attrice, non è dato comprendere quali specifici riflessi in negativo – diversi, per esempio, dal patema d'animo che può, comprensibilmente, essere stato suscitato, in due persone non più giovanissime, dalla prospettiva di dover lasciare la casa propria familiare abitata per oltre trent'anni (quarantuno nell'attualità), già collegato, però, sul piano causale all'invalidità della vendita – possa avere generato la violazione, da parte della convenuta, dei principi ricavabili dal combinato disposto degli artt. 2 e 97 della Carta costituzionale.
5.2.2.2. La domanda è pure infondata con riguardo al danno da lesione del diritto di difesa, che gli attori hanno correlato all'impossibilità di “attivarsi tempestivamente” per aver scoperto, dopo diversi anni dalla sua adozione, dell'esistenza dell'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di il 02.09.2013: invero, trattandosi di atto pacificamente notificato soltanto Parte_1 all' il termine di impugnazione non può avere iniziato a decorrere, per gli attori, che dalla CP_1 sua “comunicazione o piena conoscenza” (art. 41, comma 2, cod. proc. amm.), talché i coniugi e ben avrebbero potuto contestare il provvedimento nelle sedi competenti, anche Pt_2 Pt_3
giurisdizionali, a prescindere dalla notifica omessa o dal, pur censurabile, comportamento della convenuta, che ha chiesto l'accertamento di conformità dell'immobile (a quel tempo, già venduto) senza informarli dei rilievi formulati dal Comune.
5.2.2.3. La domanda merita, invece, accoglimento con riguardo all'ultima voce di danno non patrimoniale di cui gli attori hanno chiesto il ristoro: in base a una presunzione fondata sulla
~ 15 ~ comune esperienza, è, difatti, lecito ipotizzare che il coinvolgimento nella presente vicenda siccome avente quale probabile esito la perdita della propria casa di abitazione – ovverosia, dell'immobile che per i coniugi e ha costituito, negli ultimi quarantuno anni, il luogo della propria Pt_3 Pt_2
storia comune, della sicurezza e degli affetti – abbia ingenerato negli attori, oramai entrati nella terza età, un penoso e persistente stato di sofferenza psicologica;
inoltre, la legittima pretesa restitutoria sottesa all'accoglimento della domanda di nullità sarà ragionevolmente foriera, per gli attori, anche di una sensibile modifica, almeno in via transitoria, delle abitudini di vita, dacché la nuova situazione imporrà un fisiologico adattamento che, tenuto conto dell'età, non è ragionevole presumere istantaneo.
Il risarcimento per tale componente di danno – che, in mancanza di parametri di determinazione specifici, può essere liquidato solo in via equitativa – può essere in via orientativa quantificato in euro 120,00 per ogni anno di occupazione del fabbricato, ossia, alla data odierna, in euro 5.000,00 omnia, comprensivi, dunque, della rivalutazione monetaria e del danno da ritardato adempimento.
6. Domande proposte dall' ontro il . CP_1 Parte_1
6.1. La chiamata in garanzia dell' ha quale presupposto fondante la contestazione della CP_1 legittimità della condotta dell'Ente intervenuto, classificata come contraddittoria e come avente attitudine all'induzione in errore in quanto “dopo aver approvato la variante che ha reso possibile la realizzazione dell'alloggio per cui è causa e aver, conseguentemente, rilasciato il permesso di abitabilità anche per l'alloggio medesimo, a distanza di trent'anni ha inspiegabilmente disconosciuto il proprio precedente operato” e “sostenendo che l'immobile risultasse difforme rispetto alla concessione edilizia, ha invitato l' – (…) – a presentare, al fine di CP_2 regolarizzare l'opera, una richiesta di concessione edilizia in accertamento di conformità”, presentata “in completa buona fede (…), confidando nell'esito positivo della relativa procedura. Il
Comune, invece, non solo ha rigettato la suddetta istanza, ma con provvedimento n. 15 del
02/09/2013, seppur l'alloggio contestato risultava dal 2009 alienato agli odierni attori, ha ordinato la demolizione del complesso edilizio ritenendolo parzialmente difforme dalla concessione edilizia, limitandosi a notificare l'ordinanza all' (così a pag. 13 della comparsa di costituzione CP_1 dell' . CP_1
L'Amministrazione convenuta ha, inoltre, eccepito la nullità dell'ordinanza di demolizione del
02.09.2013, affermando che, atteso il riferimento alle “opere realizzate in parziale difformità dalla concessione a edificare n. 06 del 27.02.1980” (pag. 13 della comparsa di costituzione dell' , non ne fosse individuabile l'oggetto. CP_1
Secondo l' il provvedimento sarebbe, poi, illegittimo anche in quanto incongruamente CP_1 motivato e adottato a distanza di oltre trent'anni dall'abuso, all'esito di un inadeguato bilanciamento
~ 16 ~ fra contrapposti interessi e senza tenere conto del legittimo affidamento ingenerato nel privato in ordine alla certezza di rapporti giuridici oramai consolidatisi.
6.2. Partendo dall'ultima delle questioni poste, attinente alla legittimità dell'ordinanza di demolizione del 02.09.2013 – con riguardo a cui il ha, Parte_1 fondatamente, eccepito, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e che è presa in considerazione, nei suoi contorni più esterni e omesso qualunque rilievo sul merito, al solo fine di sottolineare la manifesta inconferenza dell'argomento rispetto alla pretesa dell' di far sopportare al le conseguenze CP_1 Pt_1 economiche dell'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti dagli attori –, è sufficiente rilevare che le istanze di parte attrice sarebbero state accolte, esattamente negli stessi termini in cui sono accolte, anche se l'ordinanza di demolizione non fosse mai stata emessa, poiché ciò che interessa, ai fini della declaratoria di nullità della vendita conclusa nel 2009, è soltanto la non riferibilità della concessione edilizia rilasciata nel 1980 anche all'immobile oggetto del contratto;
in tale ordine di idee, sono del tutto indifferenti, relativamente all'invalidità che in concreto si configura (che, come già si è diffusamente detto, è quella, assoluta e testuale, fondata sul disposto dell'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001), tutti i comportamenti del Comune intervenuto successivi al rilascio del titolo abilitativo non riferito alla casa dei coniugi e Pt_3 Pt_2
6.3. Sebbene la medesima considerazione non possa essere estesa al diniego della sanatoria per accertamento di conformità – che, ove rilasciata, avrebbe avuto efficacia sanante dell'originaria mancanza del titolo edificatorio, con i conseguenti riflessi in punto di validità del contratto di vendita qui dichiarato nullo e che l' censura per motivi di ordine temporale e di CP_1 frustrazione dell'affidamento –, è d'uopo incidentalmente osservare, sempre ai limitati fini del vaglio di fondatezza della chiamata in garanzia (dacché l'eccepita carenza di giurisdizione del giudice ordinario, ancora una volta mancante ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., preclude l'esame dei vizi del provvedimento di rigetto), che, secondo la giurisprudenza,
“l'inerzia nell'adozione degli atti di repressione dell'abuso non è idonea a ingenerare alcun legittimo affidamento sulla regolarità dell'opera in capo al proprietario, non essendo questi destinatario di un atto amministrativo favorevole che possa generare un'aspettativa giuridicamente qualificata” (così Cass. civ. n. 25830/2023).
Né, d'altronde, sembra potersi individuare alcuna contraddizione nella condotta del Parte_1
di che, secondo la convenuta, “dopo aver approvato la variante che ha reso
[...] Parte_1 possibile la realizzazione dell'alloggio per cui è causa e aver, conseguentemente, rilasciato il permesso di abitabilità anche per l'alloggio medesimo, a distanza di trent'anni ha inspiegabilmente disconosciuto il proprio precedente operato”: infatti, se nessuna variante all'originario progetto può
~ 17 ~ ai sensi di legge ritenersi approvata, se è privo di efficacia sanante il rilascio del permesso di abitabilità (v. paragrafo 4.2.) e se non esiste alcun atto amministrativo favorevole che possa aver ingenerato un affidamento tutelabile (si veda il capoverso precedente), il comportamento del
– che, rilevando la mancanza del titolo abilitativo, ha, dapprima, rigettato l'istanza di Pt_1
sanatoria per accertamento di conformità (per insussistenza dei presupposti di legge) e, poi, emesso l'ordinanza di demolizione – appare del tutto coerente con l'impianto normativo di riferimento.
6.4. In definitiva, le domande proposte dall' nei confronti del CP_1 Parte_1
devono essere rigettate in quanto nella condotta del chiamato non è ravvisabile alcun
[...]
profilo di responsabilità incidente sulla validità del contratto concluso il 30.01.2009 fra la convenuta e gli attori.
6.5. Il rigetto delle domande formulate dalla convenuta nei confronti del Parte_1
assorbe le eccezioni di merito proposte dal chiamato in causa.
[...]
7. Secondo il criterio della soccombenza, devono essere sopportate dall' le spese CP_1
processuali sostenute dal e dagli attori. Parte_1
Tenuto conto del pregio e della consistenza dell'attività difensiva svolta nell'interesse delle parti vittoriose e, d'altra parte, della prossimità dell'effettivo valore della controversia – da determinarsi ai sensi dell'art. 14 e secondo il criterio del decisum – a quello minimo dello scaglione applicabile
(fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), le competenze, liquidate nel dispositivo, devono essere quantificate, applicando i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale, in misura compresa fra i minimi e i medi tabellari per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie, nei limiti sopra specificati, le domande degli attori e, per l'effetto,
1) dichiara nullo il contratto di compravendita concluso il 30.01.2009, a rogito della dott.ssa
, fra l' e i coniugi Persona_1 Controparte_2 Parte_2
e , avente ad oggetto la proprietà superficiaria dell'immobile a uso
[...] Parte_3 abitativo censito nel Catasto Fabbricato del Comune di al “foglio 27 con Parte_1
il mappale 380 subalterno 2, Via Amendola n. 18, Interno 7, piano terra, categoria A/2 classe
3, vani 6,5, rendita Catastale €uro 335,70, con la comproprietà del mappale 380 sub. 1”, registrato a Oristano il 05.02.2009 al n. 80 e trascritto presso la Conservatoria di Nuoro il
13.02.2009, al Registro Generale n. 1437 e Registro Particolare n. 1110; per l'effetto:
2) condanna l' a restituire agli attori il prezzo di Controparte_2
vendita, pari a euro 24.870,70, maggiorati, dalla data della domanda al saldo, degli interessi legali e, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, cod. civ., di un'ulteriore somma commisurata
~ 18 ~ all'eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, comma 1, cod. civ.;
3) condanna l' al risarcimento del danno, in favore Controparte_2
degli attori, nella misura di euro 34.800,00, comprensiva delle componenti patrimoniali e non patrimoniali, della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi;
4) rigetta le domande proposte dall' nei confronti del Controparte_2
di ; Parte_1 Parte_1
5) condanna l' a rifondere agli attori le spese Controparte_2
processuali, che liquida in euro 786,00 per spese ed euro 10.000,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
6) condanna l' a rifondere al Controparte_2 Parte_1
le spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 per compensi d'avvocato, oltre
[...]
spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Oristano, 26.05.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 19 ~