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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 926/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PULEO STEFANO, RE
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 86/2024 depositato il 05/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1863/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 11 e pubblicata il 02/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018_005_DI_000004863_0_001 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo propone appello avverso la sentenza 1863 2023
CTP Palermo del 15/09/2023 depositata il 2/10/2023 in ordine all'accoglimento del ricorso del contribuente riferito alla emissione dell'avviso di liquidazione 2018005DI0000048630001 registro 2018. (valore della lite € 216,00).
Il giudici di prime cure hanno parzialmente accolto il ricorso del contribuente per i seguenti motivi:
-Il semplice richiamo al decreto ingiuntivo, il riferimento “all'omesso pagamento per la registrazione dell'atto giudiziario”, all' ”art.37 e segg. D.P.R: 131/86” e al fatto che “le aliquote applicate sono state determinate in base all'art.8 tariffa parte prima allegata al testo unico (DPR 131/86) –rep 187. Tali riferimenti testuali compendiandosi l'intera motivazione, sono all'evidenza del tutto insufficienti a rendere edotto il contribuente delle ragioni poste a fondamento della pretesa relativa alla somma di euro 200 (più 8 di interessi, come chiarito dall'Agenzia nelle controdeduzioni).
-L'Ufficio, infatti, non esplica in alcun modo il perché della tassazione nella misura doppia di € 416,00, limitandosi a fare riferimento agli articoli 37 e seguenti del TUR e a richiamare l'art. 8 tariffa parte prima allegata al testo unico, senza nulla aggiungere in ordine alla causa e alla natura dell'imposizione, ledendo così il diritto di difesa del contribuente.
L'Agenzia delle Entrate con ricorso in appello del 5 gennaio 2024 difende la legittimità del proprio operato.
Non si è costituito il contribuente.
Il collegio esaminati gli atti in causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L' avviso di liquidazione, ha tutti i requisiti richiesti dall'art. 54, comma 5 del DPR 431/1986 e posto che il contribuente era a conoscenza del provvedimento oggetto di tassazione.
In particolare, si evidenzia che il legislatore ha disposto all'art. 37 sopra citato che gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta.
Per la registrazione degli atti, il cui organo preposto è il Cancelliere, l'Agenzia notifica avviso di liquidazione ai sensi degli artt. 54, 56 e 76 del T.U. n. 131/86. In merito alla presunta violazione dell'art.7, comma 1 della
L. 212/2000, cui viene in sostanza ricondotto l'annullamento dell'atto, si precisa che l'avviso di liquidazione impugnato non è un “avviso di accertamento” ma un semplice atto con il quale viene richiesta l'imposta di registro principale dovuta per la registrazione di un atto giudiziario.
Nel caso specifico occorre evidenziare che l'imposta di registro richiesta si riferisce alla registrazione di un atto giudiziario di cui controparte era a conoscenza e pertanto, l'avviso di liquidazione impugnato in questa sede non prevede alcuna attività accertativa dell'Ufficio, ma si limita semplicemente a provvedere alla tassazione dell'atto giudiziario (già in possesso di controparte) per la successiva registrazione.
A tal proposito possono essere considerati sufficientemente validi quale, come noto, dell'atto soggetto a registrazione e dell'importo della relativa imposta da assolvere, in base al chiaro disposto dell'art. 54 ultimo comma DPR 131/1986, il quale, regola i presupposti ed i requisiti dell'avviso di liquidazione emesso in sede di registrazione di un atto.
Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.
In altri termini, controparte con un ricorso piuttosto articolato ha dato prova che da parte dell'Ufficio non è stato leso il legittimo diritto alla difesa.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Palermo sez 14 accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In considerazione della peculiarità della problematica, la Corte di Giustizia Tributaria compensa le spese per il presente grado di giudizio e dispone il rimborso delle spese da parte del contribuente all'Agenzia delle
Entrate di cui al primo grado di giudizio.
Palermo 27 gennaio 2026
Il Giudice Estensore Il Presidente
ST UL GN GE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PULEO STEFANO, RE
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 86/2024 depositato il 05/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1863/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 11 e pubblicata il 02/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018_005_DI_000004863_0_001 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo propone appello avverso la sentenza 1863 2023
CTP Palermo del 15/09/2023 depositata il 2/10/2023 in ordine all'accoglimento del ricorso del contribuente riferito alla emissione dell'avviso di liquidazione 2018005DI0000048630001 registro 2018. (valore della lite € 216,00).
Il giudici di prime cure hanno parzialmente accolto il ricorso del contribuente per i seguenti motivi:
-Il semplice richiamo al decreto ingiuntivo, il riferimento “all'omesso pagamento per la registrazione dell'atto giudiziario”, all' ”art.37 e segg. D.P.R: 131/86” e al fatto che “le aliquote applicate sono state determinate in base all'art.8 tariffa parte prima allegata al testo unico (DPR 131/86) –rep 187. Tali riferimenti testuali compendiandosi l'intera motivazione, sono all'evidenza del tutto insufficienti a rendere edotto il contribuente delle ragioni poste a fondamento della pretesa relativa alla somma di euro 200 (più 8 di interessi, come chiarito dall'Agenzia nelle controdeduzioni).
-L'Ufficio, infatti, non esplica in alcun modo il perché della tassazione nella misura doppia di € 416,00, limitandosi a fare riferimento agli articoli 37 e seguenti del TUR e a richiamare l'art. 8 tariffa parte prima allegata al testo unico, senza nulla aggiungere in ordine alla causa e alla natura dell'imposizione, ledendo così il diritto di difesa del contribuente.
L'Agenzia delle Entrate con ricorso in appello del 5 gennaio 2024 difende la legittimità del proprio operato.
Non si è costituito il contribuente.
Il collegio esaminati gli atti in causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L' avviso di liquidazione, ha tutti i requisiti richiesti dall'art. 54, comma 5 del DPR 431/1986 e posto che il contribuente era a conoscenza del provvedimento oggetto di tassazione.
In particolare, si evidenzia che il legislatore ha disposto all'art. 37 sopra citato che gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta.
Per la registrazione degli atti, il cui organo preposto è il Cancelliere, l'Agenzia notifica avviso di liquidazione ai sensi degli artt. 54, 56 e 76 del T.U. n. 131/86. In merito alla presunta violazione dell'art.7, comma 1 della
L. 212/2000, cui viene in sostanza ricondotto l'annullamento dell'atto, si precisa che l'avviso di liquidazione impugnato non è un “avviso di accertamento” ma un semplice atto con il quale viene richiesta l'imposta di registro principale dovuta per la registrazione di un atto giudiziario.
Nel caso specifico occorre evidenziare che l'imposta di registro richiesta si riferisce alla registrazione di un atto giudiziario di cui controparte era a conoscenza e pertanto, l'avviso di liquidazione impugnato in questa sede non prevede alcuna attività accertativa dell'Ufficio, ma si limita semplicemente a provvedere alla tassazione dell'atto giudiziario (già in possesso di controparte) per la successiva registrazione.
A tal proposito possono essere considerati sufficientemente validi quale, come noto, dell'atto soggetto a registrazione e dell'importo della relativa imposta da assolvere, in base al chiaro disposto dell'art. 54 ultimo comma DPR 131/1986, il quale, regola i presupposti ed i requisiti dell'avviso di liquidazione emesso in sede di registrazione di un atto.
Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.
In altri termini, controparte con un ricorso piuttosto articolato ha dato prova che da parte dell'Ufficio non è stato leso il legittimo diritto alla difesa.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Palermo sez 14 accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In considerazione della peculiarità della problematica, la Corte di Giustizia Tributaria compensa le spese per il presente grado di giudizio e dispone il rimborso delle spese da parte del contribuente all'Agenzia delle
Entrate di cui al primo grado di giudizio.
Palermo 27 gennaio 2026
Il Giudice Estensore Il Presidente
ST UL GN GE