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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 13025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13025 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. XIII CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Lucia Bruni ha pronunciato ex art. 281-sexies, comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. R.G. 14759/2020, avverso la sentenza n.
30470/2019 emessa dal Giudice di pace di Roma, Sez. III - dr.ssa Rosano, nel procedimento rubricato R.G. n. 18816/2019, pubblicata mediante deposito in data 14.11.2019, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1
proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Roma, via Nomentana, 295
ATTORE/APPELLANTE
contro
(già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualino Di Marco, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via F. P. de' Calboli, 60
CONVENUTA/APPELLATA
e contro (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Rita Caldarozzi, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di
Giove, 21
CONVENUTA/APPELLATA
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento - sanzioni amministrative -
appello
CONCLUSIONI
Per parte attrice/appellante e per le parti convenute/appellate, come da verbale d'udienza del 17.09.2025, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza n. 30470/2019, emessa dal Giudice di pace di Roma -
Sez. III - dr.ssa Rosano, nel procedimento rubricato R.G. n. 18816/2019,
pubblicata mediante deposito in data 14.11.2019.
La sentenza impugnata statuiva sull'opposizione svolta dall'odierno attore nei confronti di avverso la cartella di Controparte_1
pagamento n. 09720190094333344, formata in ragione delle sanzioni irrogate da per violazioni del Codice della Strada accertate nel corso CP_3
dell'anno 2015 e recante l'intimazione di pagamento per la complessiva somma di euro 3.295,87. In particolare, il Giudice di pace di Roma rigettava l'opposizione spiegata dal ritenendo infondate le eccezioni di Pt_1
inesistenza o nullità della notifica della cartella impugnata ed inammissibile la doglianza dell'omessa notifica dei verbali di accertamento presupposti, in quanto non azionata con lo speciale rito previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
Quali motivi di impugnazione, l'appellante riproponeva le medesime censure
2 formulate in prime cure e, in particolare, la nullità dell'atto impugnato per inesistenza della relativa notifica a mezzo PEC – eccependo la mancata sottoscrizione degli allegati trasmessi – nonché per nullità della notifica dei presupposti atti di accertamento della violazione, che ne avrebbe impedito la tempestiva conoscenza da parte del trasgressore.
2. Si costituivano in giudizio e Controparte_1 [...]
, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto il avrebbe dovuto CP_3 Pt_1
far valere le proprie doglianze mediante lo speciale rito previsto dall'art. 7 d.lgs.
n. 150/2011 e, in ogni caso, per aver fornito prova della regolarità delle notifiche dei verbali di accertamento e della cartella di pagamento.
3. Nella presente sede impugnatoria, dopo alcuni rinvii e mutato il Giudice
assegnatario, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza del
17.09.2025 e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies,
comma 3 c.p.c.
4. Questi i fatti di causa, l'impugnazione spiegata dall'attore merita di essere accolta nei termini che seguono.
5. In via preliminare, occorre rilevare che, pendente il termine per l'impugnazione in appello della sentenza in disamina è intervenuta l'ulteriore sentenza n. 32281/2019, emessa dal Giudice di pace di Roma, sez. III, dr.ssa
Cipollone, nel procedimento R.G. n. 43860/2019 (pubblicata il 28.11.2019)
intercorrente tra le stesse parti, avente ad oggetto l'impugnazione del preavviso di fermo n. 0978020190009474, disposto anche in forza della cartella di pagamento qui impugnata n. 097201909433344.
Detta pronuncia risulta prodotta in atti, al doc. n. 02 allegato alle note autorizzate depositate da parte attrice in data 04/01/2021 e può essere ritenuta ormai definitiva, in quanto la difesa di ne ha dichiarato a verbale CP_3
3 dell'udienza del 17/09/2025 il passaggio in giudicato. La difesa di
[...]
sebbene l'appellante abbia dedotto l'intervenuto Controparte_4
passaggio in giudicato della suddetta sentenza, nulla ha eccepito sul punto nei propri scritti, dovendosene inferire la conferma della definitività ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Orbene, l'accertamento contenuto nella sentenza in questione è idoneo ex se a definire il presente giudizio. Con la sentenza de qua, infatti, il Giudice di pace ha annullato il preavviso di fermo opposto, rilevando altresì la nullità delle cartelle di pagamento ad esso presupposte e l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 L. 689/1981, con giudicato che investe, evidentemente, anche il thema
decidendum rimesso allo scrivente.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, dopotutto,
l'impugnazione del preavviso di fermo rappresenta un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, in quanto l'atto impugnato non costituisce espropriazione forzata, bensì procedura a questa alternativa, recante natura puramente afflittiva, volta ad indurre il debitore all'adempimento pur di ottenerne la rimozione (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 6844 del 14/03/2024; Cass.
Civ., Sez. II, ord. n. 6790 del 14/03/2024; Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 28509 del
30/09/2022; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7756 del 08/04/2020; Cass. Civ., SS.UU.,
sent. n. 10261 del 27/04/2018; Cass. Civ., SS.UU., Cass. Civ., Sez. VI, ord. n.
23564 del 18/11/2016 ord. n. 15354 del 22/07/2015). Tale peculiare natura,
peraltro, in quanto intrinseca allo strumento delineato dal legislatore ed ai suoi rapporti con le fasi di accertamento della violazione e riscossione della sanzione, resta ferma sia che il giudizio in sede impugnativa si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere all'iscrizione, sia che si contesti la mera regolarità formale dell'iscrizione stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 6844 del 14/03/2024; Cass.
4 Civ., Sez. Lav., ord. n. 18041 del 04/07/2019).
In tal senso, non può che prendersi atto dell'accertamento contenuto nella sentenza n. 32281/2019 cit. e dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla validità ed efficacia degli atti presupposti al preavviso di fermo annullato, tra i quali la cartella di pagamento n. 097201909433344, oggetto del presente giudizio, da intendersi definitivamente annullata. Appare evidente,
infatti, la sopravvenuta carenza d'interesse della parte attrice alla definizione del giudizio, essendo intervenuti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato il sopravvenuto difetto di interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito
(cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 30251 del 31/10/2023).
La cessazione della materia del contendere che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire e, cioè, l'interesse a ottenere un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice,
da accertare avendo riguardo alla azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
Nel caso di specie, il passaggio in giudicato della sentenza n. 32281/2019 rende non più attuale la contrapposizione delle parti in ordine alla validità ed efficacia della cartella di pagamento opposta e ciò pur in assenza di un loro espresso accordo sulla fondatezza o meno delle rispettive posizioni originarie nel giudizio.
6. Quanto agli effetti, la cessazione della materia del contendere che intervenga in sede d'impugnazione giustifica non già l'inammissibilità dell'appello o del
5 ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché
prive di attualità (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 10553 del 07/05/2009; Cass. Civ.,
Sez. I, ord. n. 26299 del 18/10/2018). Ne deriva, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado impugnata in ragione del sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio.
7. Quanto sopra non impedisce una delibazione seppur sommaria del merito della vicenda, ai soli fini del regolamento delle spese di lite che, come noto, in caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere segue il principio della cd. soccombenza virtuale.
Ebbene, previa doverosa riqualificazione dell'opposizione avanzata dal Pt_1
in prime cure ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, posto che il motivo di impugnazione ivi dedotto riguardava la nullità/omissione della notificazione dei processi verbali di accertamento di violazione presupposti (vedi Cass. Civ.,
SS.UU., sent. n. 22080 del 22/09/2017; Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 26843 del
23/10/2018; Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 14266 del 25/05/2021) e verificatane la tempestività e, quindi, l'ammissibilità (atto impugnato notificato a mezzo PEC
in data 22.03.2019 ed opposizione iscritta a ruolo in data 04.04.2019), il denunciato vizio di omessa notifica dei verbali di accertamento appare comunque sussistente.
In primo grado, infatti, l'Ente accertatore – nei cui confronti era stata disposta d'ufficio l'integrazione del contraddittorio – ha depositato nel fascicolo di causa unitamente alla propria comparsa di costituzione le copie fotostatiche delle relate di notifica redatte dagli agenti della Polizia Locale ex art. 10 L. n. 265/1999
e degli avvisi di ricevimento delle notifiche eseguite a mezzo posta,
attestandone la conformità agli originali conservati presso i propri uffici.
A fronte di tale produzione, all'udienza del 31.10.2019 la difesa dell'allora parte attrice, nel contestare genericamente l'efficacia probatoria della produzione
6 avversaria, ha in ogni caso eccepito l'omesso deposito degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di comunicazione dell'avvenuta notifica (cd.
C.A.N.), previsti dal comma 4 dell'art. 139 c.p.c.
A tal riguardo si rileva che gli estremi delle raccomandate C.A.N. spedite si rinvengono solo sugli avvisi di ricevimento delle notifiche eseguite a mezzo posta, prodotti dalla convenuta in prime cure e che, in ogni caso, CP_3
tale indicazione non costituirebbe di per sé prova del perfezionamento della notificazione, posto che “in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice
dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal
destinatario, l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo
numero e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata
soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la
conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da
chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta
di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova” (cfr. Cass. Civ., Sez. V, ord. n.
23194 del 27/08/2024).
Quanto, poi, alle notifiche eseguite dagli agenti della Polizia Locale ex art. 10 L.
n. 265/1999, le relative relate non contengono alcun riferimento al compimento degli incombenti previsti dal comma 4 del citato art. 139.
In ragione di quanto appena esposto, deve essere rilevata l'omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata, con la conseguenza che le doglianze introdotte da parte attrice in prime cure risultavano, all'epoca dei fatti, pienamente fondate.
8. Le spese di lite, pertanto, devono essere poste a carico delle odierne parti convenute-appellate in ragione del principio di soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo, nella misura minima prevista dal D.M.
n. 55/2014 e ss.ii.mm., in ragione della ridotta complessità della controversia,
7 sulla base del valore della stessa (da € 1.101,00 a 5.200,00), per entrambi i gradi di giudizio ed in relazione alle sole fasi effettivamente celebrate (studio,
introduttiva e decisionale).
Si precisa, infine, che nel presente giudizio le parti appellate risultano accomunate dal medesimo interesse in causa, tanto da aver concluso ugualmente nei due gradi per il rigetto dell'opposizione (si cita, sul punto, la recente Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 10786 del 24/04/2025 secondo cui: “Il soggetto
che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei
contendenti ed assumendo una posizione attiva di contrasto verso l'altro, resta soggetto
al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo
da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire”, principio che si ritiene applicabile anche al caso di regolamento delle spese di lite in base al criterio della soccombenza virtuale).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Lucia Bruni, in funzione d'appello avverso la sentenza n. 30470/2019 emessa dal Giudice di pace di Roma, Sez. III, pubblicata mediante deposito in data 14.11.2019,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
- in riforma della sentenza indicata, dichiara cessata la materia del contendere;
8 - condanna le parti convenute-appellate, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice-appellante, liquidate in euro 457,00, quanto al primo grado di giudizio, ed euro 852,00, quanto al presente grado di appello;
per entrambi i gradi, oltre spese generali al
15%, iva e cpa, se dovute, come per legge e c.u.
Così deciso in Roma, 24.09.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Lucia Bruni
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Gabriele Gatto, Magistrato
Ordinario in Tirocinio nominato con D.M. del 22.10.2024
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. XIII CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Lucia Bruni ha pronunciato ex art. 281-sexies, comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. R.G. 14759/2020, avverso la sentenza n.
30470/2019 emessa dal Giudice di pace di Roma, Sez. III - dr.ssa Rosano, nel procedimento rubricato R.G. n. 18816/2019, pubblicata mediante deposito in data 14.11.2019, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1
proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Roma, via Nomentana, 295
ATTORE/APPELLANTE
contro
(già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualino Di Marco, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via F. P. de' Calboli, 60
CONVENUTA/APPELLATA
e contro (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Rita Caldarozzi, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di
Giove, 21
CONVENUTA/APPELLATA
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento - sanzioni amministrative -
appello
CONCLUSIONI
Per parte attrice/appellante e per le parti convenute/appellate, come da verbale d'udienza del 17.09.2025, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza n. 30470/2019, emessa dal Giudice di pace di Roma -
Sez. III - dr.ssa Rosano, nel procedimento rubricato R.G. n. 18816/2019,
pubblicata mediante deposito in data 14.11.2019.
La sentenza impugnata statuiva sull'opposizione svolta dall'odierno attore nei confronti di avverso la cartella di Controparte_1
pagamento n. 09720190094333344, formata in ragione delle sanzioni irrogate da per violazioni del Codice della Strada accertate nel corso CP_3
dell'anno 2015 e recante l'intimazione di pagamento per la complessiva somma di euro 3.295,87. In particolare, il Giudice di pace di Roma rigettava l'opposizione spiegata dal ritenendo infondate le eccezioni di Pt_1
inesistenza o nullità della notifica della cartella impugnata ed inammissibile la doglianza dell'omessa notifica dei verbali di accertamento presupposti, in quanto non azionata con lo speciale rito previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
Quali motivi di impugnazione, l'appellante riproponeva le medesime censure
2 formulate in prime cure e, in particolare, la nullità dell'atto impugnato per inesistenza della relativa notifica a mezzo PEC – eccependo la mancata sottoscrizione degli allegati trasmessi – nonché per nullità della notifica dei presupposti atti di accertamento della violazione, che ne avrebbe impedito la tempestiva conoscenza da parte del trasgressore.
2. Si costituivano in giudizio e Controparte_1 [...]
, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto il avrebbe dovuto CP_3 Pt_1
far valere le proprie doglianze mediante lo speciale rito previsto dall'art. 7 d.lgs.
n. 150/2011 e, in ogni caso, per aver fornito prova della regolarità delle notifiche dei verbali di accertamento e della cartella di pagamento.
3. Nella presente sede impugnatoria, dopo alcuni rinvii e mutato il Giudice
assegnatario, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza del
17.09.2025 e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies,
comma 3 c.p.c.
4. Questi i fatti di causa, l'impugnazione spiegata dall'attore merita di essere accolta nei termini che seguono.
5. In via preliminare, occorre rilevare che, pendente il termine per l'impugnazione in appello della sentenza in disamina è intervenuta l'ulteriore sentenza n. 32281/2019, emessa dal Giudice di pace di Roma, sez. III, dr.ssa
Cipollone, nel procedimento R.G. n. 43860/2019 (pubblicata il 28.11.2019)
intercorrente tra le stesse parti, avente ad oggetto l'impugnazione del preavviso di fermo n. 0978020190009474, disposto anche in forza della cartella di pagamento qui impugnata n. 097201909433344.
Detta pronuncia risulta prodotta in atti, al doc. n. 02 allegato alle note autorizzate depositate da parte attrice in data 04/01/2021 e può essere ritenuta ormai definitiva, in quanto la difesa di ne ha dichiarato a verbale CP_3
3 dell'udienza del 17/09/2025 il passaggio in giudicato. La difesa di
[...]
sebbene l'appellante abbia dedotto l'intervenuto Controparte_4
passaggio in giudicato della suddetta sentenza, nulla ha eccepito sul punto nei propri scritti, dovendosene inferire la conferma della definitività ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Orbene, l'accertamento contenuto nella sentenza in questione è idoneo ex se a definire il presente giudizio. Con la sentenza de qua, infatti, il Giudice di pace ha annullato il preavviso di fermo opposto, rilevando altresì la nullità delle cartelle di pagamento ad esso presupposte e l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 L. 689/1981, con giudicato che investe, evidentemente, anche il thema
decidendum rimesso allo scrivente.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, dopotutto,
l'impugnazione del preavviso di fermo rappresenta un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, in quanto l'atto impugnato non costituisce espropriazione forzata, bensì procedura a questa alternativa, recante natura puramente afflittiva, volta ad indurre il debitore all'adempimento pur di ottenerne la rimozione (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 6844 del 14/03/2024; Cass.
Civ., Sez. II, ord. n. 6790 del 14/03/2024; Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 28509 del
30/09/2022; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7756 del 08/04/2020; Cass. Civ., SS.UU.,
sent. n. 10261 del 27/04/2018; Cass. Civ., SS.UU., Cass. Civ., Sez. VI, ord. n.
23564 del 18/11/2016 ord. n. 15354 del 22/07/2015). Tale peculiare natura,
peraltro, in quanto intrinseca allo strumento delineato dal legislatore ed ai suoi rapporti con le fasi di accertamento della violazione e riscossione della sanzione, resta ferma sia che il giudizio in sede impugnativa si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere all'iscrizione, sia che si contesti la mera regolarità formale dell'iscrizione stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 6844 del 14/03/2024; Cass.
4 Civ., Sez. Lav., ord. n. 18041 del 04/07/2019).
In tal senso, non può che prendersi atto dell'accertamento contenuto nella sentenza n. 32281/2019 cit. e dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla validità ed efficacia degli atti presupposti al preavviso di fermo annullato, tra i quali la cartella di pagamento n. 097201909433344, oggetto del presente giudizio, da intendersi definitivamente annullata. Appare evidente,
infatti, la sopravvenuta carenza d'interesse della parte attrice alla definizione del giudizio, essendo intervenuti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato il sopravvenuto difetto di interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito
(cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 30251 del 31/10/2023).
La cessazione della materia del contendere che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire e, cioè, l'interesse a ottenere un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice,
da accertare avendo riguardo alla azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
Nel caso di specie, il passaggio in giudicato della sentenza n. 32281/2019 rende non più attuale la contrapposizione delle parti in ordine alla validità ed efficacia della cartella di pagamento opposta e ciò pur in assenza di un loro espresso accordo sulla fondatezza o meno delle rispettive posizioni originarie nel giudizio.
6. Quanto agli effetti, la cessazione della materia del contendere che intervenga in sede d'impugnazione giustifica non già l'inammissibilità dell'appello o del
5 ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché
prive di attualità (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 10553 del 07/05/2009; Cass. Civ.,
Sez. I, ord. n. 26299 del 18/10/2018). Ne deriva, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado impugnata in ragione del sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio.
7. Quanto sopra non impedisce una delibazione seppur sommaria del merito della vicenda, ai soli fini del regolamento delle spese di lite che, come noto, in caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere segue il principio della cd. soccombenza virtuale.
Ebbene, previa doverosa riqualificazione dell'opposizione avanzata dal Pt_1
in prime cure ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, posto che il motivo di impugnazione ivi dedotto riguardava la nullità/omissione della notificazione dei processi verbali di accertamento di violazione presupposti (vedi Cass. Civ.,
SS.UU., sent. n. 22080 del 22/09/2017; Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 26843 del
23/10/2018; Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 14266 del 25/05/2021) e verificatane la tempestività e, quindi, l'ammissibilità (atto impugnato notificato a mezzo PEC
in data 22.03.2019 ed opposizione iscritta a ruolo in data 04.04.2019), il denunciato vizio di omessa notifica dei verbali di accertamento appare comunque sussistente.
In primo grado, infatti, l'Ente accertatore – nei cui confronti era stata disposta d'ufficio l'integrazione del contraddittorio – ha depositato nel fascicolo di causa unitamente alla propria comparsa di costituzione le copie fotostatiche delle relate di notifica redatte dagli agenti della Polizia Locale ex art. 10 L. n. 265/1999
e degli avvisi di ricevimento delle notifiche eseguite a mezzo posta,
attestandone la conformità agli originali conservati presso i propri uffici.
A fronte di tale produzione, all'udienza del 31.10.2019 la difesa dell'allora parte attrice, nel contestare genericamente l'efficacia probatoria della produzione
6 avversaria, ha in ogni caso eccepito l'omesso deposito degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di comunicazione dell'avvenuta notifica (cd.
C.A.N.), previsti dal comma 4 dell'art. 139 c.p.c.
A tal riguardo si rileva che gli estremi delle raccomandate C.A.N. spedite si rinvengono solo sugli avvisi di ricevimento delle notifiche eseguite a mezzo posta, prodotti dalla convenuta in prime cure e che, in ogni caso, CP_3
tale indicazione non costituirebbe di per sé prova del perfezionamento della notificazione, posto che “in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice
dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal
destinatario, l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo
numero e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata
soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la
conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da
chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta
di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova” (cfr. Cass. Civ., Sez. V, ord. n.
23194 del 27/08/2024).
Quanto, poi, alle notifiche eseguite dagli agenti della Polizia Locale ex art. 10 L.
n. 265/1999, le relative relate non contengono alcun riferimento al compimento degli incombenti previsti dal comma 4 del citato art. 139.
In ragione di quanto appena esposto, deve essere rilevata l'omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata, con la conseguenza che le doglianze introdotte da parte attrice in prime cure risultavano, all'epoca dei fatti, pienamente fondate.
8. Le spese di lite, pertanto, devono essere poste a carico delle odierne parti convenute-appellate in ragione del principio di soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo, nella misura minima prevista dal D.M.
n. 55/2014 e ss.ii.mm., in ragione della ridotta complessità della controversia,
7 sulla base del valore della stessa (da € 1.101,00 a 5.200,00), per entrambi i gradi di giudizio ed in relazione alle sole fasi effettivamente celebrate (studio,
introduttiva e decisionale).
Si precisa, infine, che nel presente giudizio le parti appellate risultano accomunate dal medesimo interesse in causa, tanto da aver concluso ugualmente nei due gradi per il rigetto dell'opposizione (si cita, sul punto, la recente Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 10786 del 24/04/2025 secondo cui: “Il soggetto
che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei
contendenti ed assumendo una posizione attiva di contrasto verso l'altro, resta soggetto
al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo
da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire”, principio che si ritiene applicabile anche al caso di regolamento delle spese di lite in base al criterio della soccombenza virtuale).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Lucia Bruni, in funzione d'appello avverso la sentenza n. 30470/2019 emessa dal Giudice di pace di Roma, Sez. III, pubblicata mediante deposito in data 14.11.2019,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
- in riforma della sentenza indicata, dichiara cessata la materia del contendere;
8 - condanna le parti convenute-appellate, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice-appellante, liquidate in euro 457,00, quanto al primo grado di giudizio, ed euro 852,00, quanto al presente grado di appello;
per entrambi i gradi, oltre spese generali al
15%, iva e cpa, se dovute, come per legge e c.u.
Così deciso in Roma, 24.09.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Lucia Bruni
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Gabriele Gatto, Magistrato
Ordinario in Tirocinio nominato con D.M. del 22.10.2024
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