TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5887 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 10.6.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 6 d. lgs. n. 150/11;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23508/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Antonietta Nappi e Parte_1
dell'avv. Vincenzo De Feo, giusta procura a margine all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Alessandra Pucci, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
NONCHE'
Controparte_2
rappresentato dai funzionari delegati
[...]
dott. e dott.ssa Rossella Santoro, Controparte_3
convenuto/opposto
1 ***
Oggetto: opposizione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011.
Conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in luogo della partecipazione all'odierna udienza, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.11.2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio l' e l' Controparte_1 Controparte_4
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento
[...]
n. 07120230038067752000, notificata il 17.10.2023, dell'importo di €
7.515,18, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi della legge n. 689/1981, eccependo l'omessa notifica della presupposta ordinanza ingiunzione n. 576/2021 dell' Controparte_4
L ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
della domanda e il proprio difetto di legittimazione.
L' ha eccepito Controparte_4
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda, stante l'avvenuta notifica dell'atto presupposto.
2. L'attore ha proposto un'opposizione cd. recuperatoria avverso l'ordinanza ingiunzione, facendo valere una causa estintiva dell'obbligazione sanzionatoria, che, a causa dell'omessa notificazione del medesimo atto, non ha potuto prima promuovere (v. Cass., S.U., n. 22080/2017).
Tale opposizione va proposta ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150/2011,
quindi con ricorso entro trenta giorni dalla data di notificazione della cartella
2 di pagamento, davanti al tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, trattandosi di sanzione irrogata per violazione delle disposizioni in materia di tutela sul lavoro, come si evince dalla stessa cartella esattoriale e dalla documentazione prodotta dall'ente impositore (cfr. ordinanza ingiunzione).
Nel caso di specie, notificata la cartella in data 17.10.2023, come risulta anche dall'estratto di ruolo esattoriale depositato dall'agente della riscossione, l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato il
15.11.2023, quindi tempestivamente.
3. Nel merito, tuttavia, occorre considerare che l'opposizione a sanzione amministrativa – quale deve considerarsi, sia pure con funzione c.d.
recuperatoria, la presente domanda – non può essere finalizzata unicamente a denunciare la mancata o irregolare notificazione del provvedimento con il quale è stata irrogata, ma dev'essere estesa ai vizi di merito riscontrati nell'azione amministrativa (v. Cass., Sez. III, n. 3318/21; Sez. II, n.
11789/19).
Per effetto della comunicazione della cartella esattoriale, seguita all'omessa notificazione dell'ordinanza ingiunzione, il contravventore,
infatti, venendo a conoscenza del procedimento sanzionatorio istituito ai suoi danni, recupera la facoltà di opporsi al provvedimento conclusivo di questo con le modalità dell'art. 6 d. lgs. n. 150/11, denunciando le ragioni di illegittimità che vi ritenga ravvisabili.
3.1. Diverso è il caso, applicabile solo al più circoscritto ambito delle sanzioni per inosservanza del C.d.S., nel quale sia stata omessa la notificazione del relativo verbale.
3 In ragione delle peculiari modalità di formazione del titolo esecutivo e del credito sanzionatorio, previste dalla legge per tale fattispecie, infatti,
l'omessa o invalida notificazione del verbale nel termine prescritto determina di per sé l'estinzione dell'obbligazione gravante sul contravventore e lo esonera dal rappresentare ulteriori motivi di doglianza (v. Cass., nn.
22080/17, 3318/21 e 11789/19 cit.).
Infatti, ai sensi dell'art. 203 C.d.S., la mancata impugnazione del verbale di accertamento determina l'acquisizione ad esso del carattere di titolo esecutivo, senza necessità che sia emessa ordinanza ingiunzione;
d'altronde, ai sensi dell'art. 201, c. V, C.d.S., l'omessa notificazione del verbale stesso nel termine di novanta giorni implica di per sé l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
Non esistono, invece, disposizioni analoghe con riferimento alle altre materie sulle quali si estende la potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione.
Di regola, infatti, nel sistema tratteggiato dalla l. n. 689/81, il verbale di accertamento dell'illecito non acquista mai, di per sé, l'efficacia di titolo esecutivo, che spetta, invece, all'ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 18,
c. VII, l. cit., a prescindere dalla sua notificazione.
Detto ultimo adempimento ha il solo fine di rendere il provvedimento conoscibile al suo destinatario e di far decorrere il termine per l'impugnazione, ma non ne condiziona in alcun modo l'esecutorietà né la validità.
Ne discende il diverso regime delle opposizioni esperibili dal privato che per la prima volta abbia avuto contezza della pretesa sanzionatoria con la
4 cartella esattoriale: ove egli intenda far valere l'omessa notificazione del verbale di accertamento in materia regolata dal codice della strada, ha il solo onere di eccepire tale dato formale;
ove, invece, intenda reagire a un'ordinanza ingiunzione non notificata, non può limitarsi a tale sola difesa,
ma deve anche dedurre, a pena di inammissibilità, la ragioni di merito che la rendono illegittima.
3.2. Il caso di specie esula dal peculiare ambito delle sanzioni connesse alla circolazione stradale e, d'altronde, l'opponente lamenta la mancata notificazione proprio di un provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa, ovverosia dell'ordinanza ingiunzione n. 576/2021
dell' che risulta essere stata Controparte_4
notificata il 5.7.2021.
Ne consegue, per i richiamati principi di diritto, che l'attore non poteva limitarsi, come in concreto ha fatto, a dedurne l'irregolare notificazione, di per sé sufficiente, se sussistente, solo a restituirgli la facoltà di impugnarla con l'opposizione c.d. recuperatoria, ma avrebbe altresì dovuto eccepire anche le ragioni di eventuale illegittimità del provvedimento contestato.
Non avendolo fatto, la domanda risulta infondata.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla si dispone in favore dell'ente impositore essendo questo rappresentato in giudizio da propri funzionari ed in mancanza di apposita nota attestante le spese concretamente sostenute (v. Cass., Sez. VI, n.
9900/2021; Cass., Sez. II, n. 11389/2011).
P.Q.M.
5 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' e dell' Controparte_1 [...]
di disattesa ogni contraria istanza, così Controparte_4 CP_4
provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, delle spese processuali, liquidate ex Controparte_1
d.m. n. 55/2014 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), in complessivi € 1.700,00 per compensi (dei quali € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute;
3. nulla per le spese tra l'attore e l'ente impositore.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 11.6.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 10.6.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 6 d. lgs. n. 150/11;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23508/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Antonietta Nappi e Parte_1
dell'avv. Vincenzo De Feo, giusta procura a margine all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Alessandra Pucci, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
NONCHE'
Controparte_2
rappresentato dai funzionari delegati
[...]
dott. e dott.ssa Rossella Santoro, Controparte_3
convenuto/opposto
1 ***
Oggetto: opposizione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011.
Conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in luogo della partecipazione all'odierna udienza, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.11.2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio l' e l' Controparte_1 Controparte_4
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento
[...]
n. 07120230038067752000, notificata il 17.10.2023, dell'importo di €
7.515,18, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi della legge n. 689/1981, eccependo l'omessa notifica della presupposta ordinanza ingiunzione n. 576/2021 dell' Controparte_4
L ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
della domanda e il proprio difetto di legittimazione.
L' ha eccepito Controparte_4
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda, stante l'avvenuta notifica dell'atto presupposto.
2. L'attore ha proposto un'opposizione cd. recuperatoria avverso l'ordinanza ingiunzione, facendo valere una causa estintiva dell'obbligazione sanzionatoria, che, a causa dell'omessa notificazione del medesimo atto, non ha potuto prima promuovere (v. Cass., S.U., n. 22080/2017).
Tale opposizione va proposta ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150/2011,
quindi con ricorso entro trenta giorni dalla data di notificazione della cartella
2 di pagamento, davanti al tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, trattandosi di sanzione irrogata per violazione delle disposizioni in materia di tutela sul lavoro, come si evince dalla stessa cartella esattoriale e dalla documentazione prodotta dall'ente impositore (cfr. ordinanza ingiunzione).
Nel caso di specie, notificata la cartella in data 17.10.2023, come risulta anche dall'estratto di ruolo esattoriale depositato dall'agente della riscossione, l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato il
15.11.2023, quindi tempestivamente.
3. Nel merito, tuttavia, occorre considerare che l'opposizione a sanzione amministrativa – quale deve considerarsi, sia pure con funzione c.d.
recuperatoria, la presente domanda – non può essere finalizzata unicamente a denunciare la mancata o irregolare notificazione del provvedimento con il quale è stata irrogata, ma dev'essere estesa ai vizi di merito riscontrati nell'azione amministrativa (v. Cass., Sez. III, n. 3318/21; Sez. II, n.
11789/19).
Per effetto della comunicazione della cartella esattoriale, seguita all'omessa notificazione dell'ordinanza ingiunzione, il contravventore,
infatti, venendo a conoscenza del procedimento sanzionatorio istituito ai suoi danni, recupera la facoltà di opporsi al provvedimento conclusivo di questo con le modalità dell'art. 6 d. lgs. n. 150/11, denunciando le ragioni di illegittimità che vi ritenga ravvisabili.
3.1. Diverso è il caso, applicabile solo al più circoscritto ambito delle sanzioni per inosservanza del C.d.S., nel quale sia stata omessa la notificazione del relativo verbale.
3 In ragione delle peculiari modalità di formazione del titolo esecutivo e del credito sanzionatorio, previste dalla legge per tale fattispecie, infatti,
l'omessa o invalida notificazione del verbale nel termine prescritto determina di per sé l'estinzione dell'obbligazione gravante sul contravventore e lo esonera dal rappresentare ulteriori motivi di doglianza (v. Cass., nn.
22080/17, 3318/21 e 11789/19 cit.).
Infatti, ai sensi dell'art. 203 C.d.S., la mancata impugnazione del verbale di accertamento determina l'acquisizione ad esso del carattere di titolo esecutivo, senza necessità che sia emessa ordinanza ingiunzione;
d'altronde, ai sensi dell'art. 201, c. V, C.d.S., l'omessa notificazione del verbale stesso nel termine di novanta giorni implica di per sé l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
Non esistono, invece, disposizioni analoghe con riferimento alle altre materie sulle quali si estende la potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione.
Di regola, infatti, nel sistema tratteggiato dalla l. n. 689/81, il verbale di accertamento dell'illecito non acquista mai, di per sé, l'efficacia di titolo esecutivo, che spetta, invece, all'ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 18,
c. VII, l. cit., a prescindere dalla sua notificazione.
Detto ultimo adempimento ha il solo fine di rendere il provvedimento conoscibile al suo destinatario e di far decorrere il termine per l'impugnazione, ma non ne condiziona in alcun modo l'esecutorietà né la validità.
Ne discende il diverso regime delle opposizioni esperibili dal privato che per la prima volta abbia avuto contezza della pretesa sanzionatoria con la
4 cartella esattoriale: ove egli intenda far valere l'omessa notificazione del verbale di accertamento in materia regolata dal codice della strada, ha il solo onere di eccepire tale dato formale;
ove, invece, intenda reagire a un'ordinanza ingiunzione non notificata, non può limitarsi a tale sola difesa,
ma deve anche dedurre, a pena di inammissibilità, la ragioni di merito che la rendono illegittima.
3.2. Il caso di specie esula dal peculiare ambito delle sanzioni connesse alla circolazione stradale e, d'altronde, l'opponente lamenta la mancata notificazione proprio di un provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa, ovverosia dell'ordinanza ingiunzione n. 576/2021
dell' che risulta essere stata Controparte_4
notificata il 5.7.2021.
Ne consegue, per i richiamati principi di diritto, che l'attore non poteva limitarsi, come in concreto ha fatto, a dedurne l'irregolare notificazione, di per sé sufficiente, se sussistente, solo a restituirgli la facoltà di impugnarla con l'opposizione c.d. recuperatoria, ma avrebbe altresì dovuto eccepire anche le ragioni di eventuale illegittimità del provvedimento contestato.
Non avendolo fatto, la domanda risulta infondata.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla si dispone in favore dell'ente impositore essendo questo rappresentato in giudizio da propri funzionari ed in mancanza di apposita nota attestante le spese concretamente sostenute (v. Cass., Sez. VI, n.
9900/2021; Cass., Sez. II, n. 11389/2011).
P.Q.M.
5 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' e dell' Controparte_1 [...]
di disattesa ogni contraria istanza, così Controparte_4 CP_4
provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, delle spese processuali, liquidate ex Controparte_1
d.m. n. 55/2014 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), in complessivi € 1.700,00 per compensi (dei quali € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute;
3. nulla per le spese tra l'attore e l'ente impositore.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 11.6.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
6