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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/05/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria Iandiorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3459 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022,
TRA
(C.F. ), nata il [...], a [...] Parte_1 C.F._1
Calore (AV), rappresentata dall'avvocato Gabriele Teodoro Pierni
ATTRICE
E
nato a [...] il [...] – cod.fisc. CP_1
, rapp.to dagli avv. Orazio Pedicini e Romeo Barile C.F._2
CONVENUTO
E
, nato in [...] il [...][...]), CP_2
rappresentato dall'avv. Teresa Caprio
CONVENUTO
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul fatto
Con citazione regolarmente notificata, ha esposto di essere figlia di Parte_1 Controparte_3
e unitamente ai fratelli e;
che la madre era deceduta in data Controparte_4 CP_2 CP_1
27.8.2001 redigendo un testamento pubblico in data 17 settembre 1990 che veniva dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato emessa dal tribunale di Avellino n. 844/2022 per lesione del diritto di legittima in suo favore;
che in data 24 settembre 2015 decedeva anche il padre Controparte_3
il quale aveva redatto testamento in data 25 giugno 2013; che era sempre stata pretermessa dal godimento dei beni ereditari, ipotizzando truffa ai suoi danni per essere stata esclusa in maniera capziosa dal godimento dei beni dai quali le era stato impedito l'accesso e il godimento.
Concludeva per:
“Ordinare la divisione dei cespiti ereditari rectius descritti in narrativa, con attribuzione ai singoli
aventi diritto della quota ad ognuno spettante;
- Nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e
delle singole quote;
- Attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno spettante;
- Porre le relative spese a carico dei signori e (per tutto quanto articolato in CP_2 CP_1
narrativa anche in considerazione del comportamento ostativo mostrato negli anni) e condannarli
anche al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
- Accertare e dichiarare che stante il comportamento, violento cosciente ed impositivo dei Sig.ri
e , di fatto, alla Sig.ra è stato negato ogni diritto sui predetti CP_2 CP_1 Parte_1
beni (anche e soprattutto di godimento) e, per l'effetto, condannare i Sig.ri e CP_2 CP_1
al pagamento a titolo di danno per il mancato godimento, ed in via equitativa, della somma pari ad
€ 109.200,00 od altra maggiore e/o minore ritenuta di giustizia. La predetta somma accertata, ed
accertanda e successivamente determinata e riconosciuta, da porsi, in accrescimento, alla quota
legittimamente spettante all'odierna attrice ed a carico delle quote degli altri coeredi.”
In subordine chiedeva la vendita dei beni. In ogni caso concludeva per la condanna alle spese di lite.
Si costituiva il quale negava di avere mai posto in essere atti e comportamenti tali da CP_1
danneggiare la sorella per impedirle il godimento dei beni facenti parte della massa ereditaria, avendo più volte manifestato, personalmente e per il tramite dei precedenti suoi procuratori, la piena disponibilità ad immetterla nel possesso dei beni suddetti dichiarandosi sempre disponibile ad un incontro in tal senso e mettendo a disposizione le chiavi degli immobili ai quali, peraltro, è consentito facile accesso essendo privi di recinzione.
Deduceva che anche le spese di successione, che parte attrice assumeva di avere supportato in via esclusiva, erano state, invece, equamente ripartite tra i germani come evincibile dalla documentazione allegata;
che unitamente al fratello , nell'anno 2020 si era premurato di incaricare un tecnico CP_2
di fiducia onde poter valutare la effettiva consistenza della massa ereditaria e consentire la formazione delle quote spettanti ad ognuno dei coeredi;
che sulla scorta di tale relazione tecnica era stata comunicata alla sorella anche la disponibilità a liquidare la quota-parte di sua Parte_1
spettanza come chiaramente evincibile dalla corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti.
Alla luce di quanto dedotto, chiedeva:
“dichiarare la inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria perché del
tutto generica ed indeterminata;
- dichiarare aperta la successione dei sigg.ri e e, Controparte_4 Controparte_3
conseguentemente, procedere alla divisione dei beni ereditari con le collazioni, imputazioni e
rendiconti previsti dalla legge e disponendo, altresì, ogni altra operazione divisionale fino alla
attribuzione ed al rilascio dei beni a favore di ognuno dei condividenti;
- rigettare la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice perché assolutamente
inammissibile oltre che estremamente generica e totalmente infondata nel merito”.
Si costituiva il quale eccepiva la nullità della domanda per eccessiva genericità; la non CP_2
veridicità e la calunniosità di quanto riferito dalla parte attrice.
Concludeva, pertanto, per: “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità della domanda di scioglimento della
comunione ereditaria in quanto estremamente generica;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: dichiarare aperta la successione della sig.ra
[...]
deceduta in data 27.08.2001 e del sig. deceduto in data 24.09.2015 e CP_4 Controparte_3
per l'effetto procedere alla divisione dei beni ereditari con le collazioni, imputazioni e rendiconti
previsti dalla legge e disporre le altre operazioni divisionali fino all'attribuzione ed al rilascio dei
beni a favore di ciascun condividente;
SEMPRE NEL MERITO respingere la domanda attorea di risarcimento danni in quanto totalmente
infondata in fatto ed in diritto;
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede, fin da ora ammettersi CTU tecnica volta a stimare il valore degli
immobili nonché a determinare un progetto di divisione con conseguente determinazione della massa
a dividersi, il valore della stessa e la quota spettante a ciascun coerede. Il tutto con vittoria di spese
e competenze con attribuzione al sottoscritto difensore per averne fatto anticipo.”
Con ordinanza del 14 luglio 2023 veniva conferito incarico peritale all'architetto Persona_1
dopo preso atto della concorde richiesta di tutte le parti di redigere un'unica divisione,
[...]
nonostante si fosse alla presenza di masse plurime.
All'udienza del 13 maggio 2025 la causa veniva assegnata in decisione.
Sull'eccezione di prescrizione
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta nelle memorie conclusionali da in ordine alla richiesta di indennità per il mancato godimento dei CP_2
beni, per essere la stessa intempestiva.
Non vi è, infatti, traccia di tale eccezione nella comparsa di costituzione e risposta, sebbene la richiesta sia stata correttamente avanzata nell'atto introduttivo del giudizio. Sulla consulenza
Con elaborato peritale depositato in data 23.2.2024, la consulente ha, innanzitutto, descritto i beni di lite, individuando un primo gruppo di beni che si trova in agro di San Mango sul Calore (AV) alla
Via Macchia Pietra, nella parte rurale a sud del paese, a confine con il territorio di Castelvetere sul
Calore; si tratta del Fabbricato ubicato identificato al NCEU al Foglio 12, p.lle 1191 sub 3, 4, 5, 6, 7
e 8.
Vi è, poi, un secondo gruppo di cespiti compreso in agro di Castelvetere sul Calore (AV) alla Contrada
Fontana Fetida, nella parte rurale a nord dell'abitato ed è identificato al NCEU al foglio 2 il fabbricato con le particelle 935 sub 2 e sub 3.
La consulente ha poi dichiarato che “negli atti di causa non sono stati documentati debiti dei dante
causa, e e non è stato fatto riferimento ad eventuali conti Controparte_4 Controparte_3
correnti bancari loro intestati”.
I cespiti in San Mango sul Calore (AV) vanno attribuiti agli eredi di in Controparte_4
base alle seguenti quote -ab intestato -che non tengono conto del testamento della de cuius annullato con la Sentenza n. 844/2012.
1/3 a coniuge superstite per 334/1000 Controparte_3
2/9 a figlia per 222/1000 Parte_1
2/9 a figlio per 222/1000 CP_2
2/9 a figlio per 222/1000. CP_1
Alla morte di la quota di 334/1000 del genitore viene devoluta ai figli, Controparte_3
tenendo conto delle sue volontà testamentarie nel seguente modo: 2/3 quota legittima- pari a 222/1000 - va attribuita a ciascuno dei tre figli con quote pari a 74/1000
1/3 quota disponibile- pari a 111/1000 va attribuita ai due figli donatari per cui le quote da assegnare sono pari a 55,5/1000 ciascuno.
Complessivamente le quote dei condividenti sono le seguenti:
eredita 296/1000 (222/1000 dalla madre + 74/1000 dal padre) Parte_1
eredita 352/1000 (222/1000 dalla madre) + (74/1000 + 55,5 /1000 dal padre) CP_2
eredita 352/1000 (222/1000 dalla madre)+ (74/1000 + 55,5 /1000 dal padre). CP_1
I cespiti in Castelvetere sul Calore (AV) vanno attribuiti agli eredi di in Controparte_3
base alle seguenti quote:
eredita 222/1000 Parte_1
eredita 389/1000 eredita 389/1000 CP_2 CP_1
Il tutto viene sintetizzato nel foglio che segue: La stima del valore attuale della massa, secondo i criteri spiegati in consulenza alla pagina 51,
condivisi dalla scrivente, è la seguente:
€ 150.149,29 Parte_2
€ 25.516,38 complessivo € 175.665,57 Parte_3 Pt_4 è già nel possesso di una unità abitativa e di pertinenze che hanno il valore totale di euro CP_1
72.650,65; è già nel possesso di una unità abitativa e di pertinenze che hanno il valore CP_2
totale di euro 77.498,64.
ha anticipato per la trasformazione della mansarda, da deposito agricolo in civile CP_2
abitazione la somma di 12.889,44 euro circa.
Dette spese, in quanto documentate nella produzione del convenuto, vanno considerate in favore di
. CP_2
D'altra parte, va osservato che sia parte attrice che chiedono l'approvazione della CP_2
proposta 1 formulata dalla consulente. Pertanto, questo Tribunale approva l'ipotesi 1 redatta dalla consulente, ove la stima del valore attuale dei beni in San Mango è pari a 137.259,85 euro.
Il valore dei beni che vengono attribuiti a è pari a: CP_2
€ 77.498,64, sottratte le spese per la trasformazione di € 12.889,44= € 64.609,20.
Andranno assegnati ai convenuti i cespiti che hanno in uso, anche in considerazione del fatto che si tratta di beni non ulteriormente divisibili, per le caratteristiche tipologiche e per le dimensioni contenute.
Tale scelta va avallata stante la sostanziale non opposizione da parte dei condividenti.
Questa ipotesi comporta che e corrispondano conguagli in denaro CP_2 CP_1
all'attrice . Parte_1
sul CALORE (AV) di valore complessivo pari a € 137.259,85 con la Parte_2
decurtazione delle spese affrontate dal convenuto per la trasformazione da pertinenza CP_2
agricola in civile abitazione:
A spetta la quota di 296/1000 del valore pari a € 40.628,91 Parte_1
A spetta la quota di 352/1000 del valore pari a € 48.315,47 a fronte dei beni compresi CP_2
nel fabbricato a lui attribuiti pari a € 64.609,20 -deve corrispondere alla germana il conguaglio in denaro di € 16.293,73
A spetta la quota di 352/1000 del valore pari a € 48.315,47 a fronte dei beni compresi CP_1
nel fabbricato a lui attribuiti pari a € 72.650,65 -deve corrispondere alla germana il conguaglio in denaro di € 24.335,18
Resta da attribuire ai condividenti il fabbricato con i piccoli terreni compresi nella zona rurale di
Castelvetere sul Calore (AV). Per le modeste dimensioni il cespite non può essere diviso, pertanto lo stesso va assegnato per intero al convenuto che, tra l'altro, ha le chiavi del fabbricato e che ne ha fatto richiesta senza CP_2
opposizione da parte della sorella e del fratello.
BENI IN CASTELVETERE sul CALORE di valore complessivo pari a € 25.516,28
A spetta la quota di 222/1000 del valore pari a € 5.664,61 Parte_1
A spetta la quota di 389/1000 del valore pari a € 9.925,83 CP_2
A spetta la quota di 389/1000 del valore pari a € 9.925,83. CP_1
Attribuendo i beni al convenuto , a fronte della quota a lui dovuta di € 9.925,83, deve CP_2
corrispondere all'attrice il conguaglio in denaro di € 5.664,61 ed al convenuto Parte_1 CP_1
il conguaglio in denaro di € 9.925,83.
[...]
In totale la quota di eredità in denaro dovuta dai convenuti e all'attrice CP_2 CP_1
è pari a: Parte_1
per i cespiti in San Mango sul Calore -AV IPOTESI 1) € 40.628,91;
per i cespiti in Castelvetere sul Calore -AV IPOTESI € 5.664,61,
per un totale di € 50.108,80.
Sulle ulteriori richieste
ha richiesto la corresponsione di un indennizzo per mancato godimento nonché per Parte_1
un risarcimento danni cagionatile a causa di comportamenti inadempienti e/o truffaldini avuti dai fratelli.
Secondo Cass. Civile 2, Ordinanza n. 31105 del 08/11/2023, “In tema di divisione, in caso di
utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al
pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla
ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione
o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del
bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.,
potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo”.
E' comprovato che l'attrice, nel corso degli anni e, in particolare, dopo la sentenza n. 844/2012, ha ripetutamente chiesto di essere immessa nel possesso dei beni ereditari.
Si veda la missiva del 10.11.2012 con la quale, per il tramite dell'avv. Antonio Lepore la stessa chiedeva copia delle chiavi per poter godere degli immobili, missiva peraltro riscontrata in data 15
novembre 2015 dall'avvocato Teresa Caprio per conto di e rendendosi CP_2 CP_1
disponibili alla consegna delle relative chiavi di accesso.
Va, pertanto, accolta la domanda di indennizzo per l'uso esclusivo da parte dei fratelli condividenti a partire, tuttavia, dalla messa in mora poiché, come esplicitato dalla giurisprudenza citata “qualora
l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun
risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile
riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur
sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa
comune; l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è
regolata in sede di divisione e di resa del conto.”
Ne consegue che avrà diritto all'indennizzo commisurato al canone locatizio annuo Parte_1
come individuato dalla consulente nella relazione peritale a far data dalla messa in mora, ossia dal mese di novembre 2012.
Il canone dovuto all'attrice da ciascun condividente è stato considerato pari al valore medio: €/a
(720+960)/2 = 840,00 euro all'anno con riguardo ai beni siti in San Mango sul Calore. Con riguardo ai beni siti in Castelvetere non risulta atto di messa in mora specifica, né risulta che vi sia stato un uso esclusivo dei fratelli che non si sostanzia nella mera detenzione delle chiavi detenute da . CP_2
Per queste ragioni viene rigettata la domanda di corresponsione di una indennità di occupazione relativa a tali cespiti immobiliari.
Vanno rigettate le domande risarcitorie avanzate a titolo di truffa essendo rimaste totalmente sguarnite di riscontro probatorio e rinvenendosi agli atti lettere dei convenuti di disponibilità a procedere alla divisione ereditaria.
Sulle spese anticipate
Si condivide e si fa proprio il calcolo prospettico redatto dalla consulente alla pagina 62 della perizia,
per cui con il complessivo esborso di: € 3.549,98 da € 3.080,60 da Parte_1 CP_2
- € 6.630,58 ogni condividente è tenuto a concorrere per le quote di eredità, i seguenti conguagli:
ha anticipato 3.549,98 euro, partecipa alle spese per 296/1000, a fronte di una Parte_1
spesa di 1.962,65 euro da lei dovuta, deve ricevere dalla massa € 1.587,32
ha anticipato 3.080,60 euro, partecipa per 352/1000, a fronte di una spesa CP_2
2.333,96 euro da lui dovuta, deve ricevere dalla massa € 746,64
partecipa per 352/1000 a fronte di una spesa 2.333,96 euro da lui dovuta deve CP_1
corrispondere alla massa € 2.333,96
Sulle spese di lite
Le spese vanno compensate non essendoci alcuna parte soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) DICHIARA APERTA la successione di n. il 23.1.1930 in San Mango Controparte_4
sul Calore e deceduta il 27.8.2001 in San Mango sul Calore e di n. il Controparte_3
18.11.1925 in San Mango sul Calore e deceduto il 24.9.2015 in San Mango sul Calore;
2) APPROVA il progetto di divisione redatto dalla consulente arch. Persona_1
ipotesi 1 e, pertanto, attribuisce ai condividenti le seguenti quote:
ATTRIBUISCE a:
a- beni siti in San Mango sul Calore - Contrada Macchia Pietra deposito PT CP_2
F.12 p.lla 1191/5 C/2; F. 12 p.lla 1191/6;F. 12 p.lla 1191/8; F. 12 p.lla 1193;
beni in Castelvetere sul Calore - Contrada Acqua Fetida F.2 p.lla 935/2; F.2 p.lla 935/3;
F.2 p.lla 936; F.2 p.lla 634
b- beni siti in San Mango sul Calore Contrada Macchia Pietra F. 12 p.lla CP_1
1191/3; F. 12 p.lla 1191/4; F.12 p.lla 1191/7,F.12 p.lla 142
c- DISPONE CHE:
1- versi a la somma di € 21.958,34 a titolo di conguaglio;
CP_2 Parte_1
2- versi a la somma di € 19.798,10 a titolo di conguaglio CP_1 Parte_1
3 versi a la somma di € 9.925,83 a titolo di conguaglio CP_2 CP_1
3- CONDANNA e a versare a la somma di € CP_2 CP_1 Parte_1
840,00 ciascuno a titolo di godimento esclusivo dei beni siti in San Mango sul Calore a far data dal novembre 2012;
4- DISPONE che per gli oneri sopportati,
riceva dalla massa, la somma di € 1.587,32; Parte_1
riceva dalla massa la somma di € 746,64; CP_2
corrisponda alla massa € 2.333,96 CP_1
5- RIGETTA ogni altra domanda;
5- COMPENSA le spese di lite;
Così deciso in Avellino in data 19.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria Iandiorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3459 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022,
TRA
(C.F. ), nata il [...], a [...] Parte_1 C.F._1
Calore (AV), rappresentata dall'avvocato Gabriele Teodoro Pierni
ATTRICE
E
nato a [...] il [...] – cod.fisc. CP_1
, rapp.to dagli avv. Orazio Pedicini e Romeo Barile C.F._2
CONVENUTO
E
, nato in [...] il [...][...]), CP_2
rappresentato dall'avv. Teresa Caprio
CONVENUTO
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul fatto
Con citazione regolarmente notificata, ha esposto di essere figlia di Parte_1 Controparte_3
e unitamente ai fratelli e;
che la madre era deceduta in data Controparte_4 CP_2 CP_1
27.8.2001 redigendo un testamento pubblico in data 17 settembre 1990 che veniva dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato emessa dal tribunale di Avellino n. 844/2022 per lesione del diritto di legittima in suo favore;
che in data 24 settembre 2015 decedeva anche il padre Controparte_3
il quale aveva redatto testamento in data 25 giugno 2013; che era sempre stata pretermessa dal godimento dei beni ereditari, ipotizzando truffa ai suoi danni per essere stata esclusa in maniera capziosa dal godimento dei beni dai quali le era stato impedito l'accesso e il godimento.
Concludeva per:
“Ordinare la divisione dei cespiti ereditari rectius descritti in narrativa, con attribuzione ai singoli
aventi diritto della quota ad ognuno spettante;
- Nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e
delle singole quote;
- Attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno spettante;
- Porre le relative spese a carico dei signori e (per tutto quanto articolato in CP_2 CP_1
narrativa anche in considerazione del comportamento ostativo mostrato negli anni) e condannarli
anche al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
- Accertare e dichiarare che stante il comportamento, violento cosciente ed impositivo dei Sig.ri
e , di fatto, alla Sig.ra è stato negato ogni diritto sui predetti CP_2 CP_1 Parte_1
beni (anche e soprattutto di godimento) e, per l'effetto, condannare i Sig.ri e CP_2 CP_1
al pagamento a titolo di danno per il mancato godimento, ed in via equitativa, della somma pari ad
€ 109.200,00 od altra maggiore e/o minore ritenuta di giustizia. La predetta somma accertata, ed
accertanda e successivamente determinata e riconosciuta, da porsi, in accrescimento, alla quota
legittimamente spettante all'odierna attrice ed a carico delle quote degli altri coeredi.”
In subordine chiedeva la vendita dei beni. In ogni caso concludeva per la condanna alle spese di lite.
Si costituiva il quale negava di avere mai posto in essere atti e comportamenti tali da CP_1
danneggiare la sorella per impedirle il godimento dei beni facenti parte della massa ereditaria, avendo più volte manifestato, personalmente e per il tramite dei precedenti suoi procuratori, la piena disponibilità ad immetterla nel possesso dei beni suddetti dichiarandosi sempre disponibile ad un incontro in tal senso e mettendo a disposizione le chiavi degli immobili ai quali, peraltro, è consentito facile accesso essendo privi di recinzione.
Deduceva che anche le spese di successione, che parte attrice assumeva di avere supportato in via esclusiva, erano state, invece, equamente ripartite tra i germani come evincibile dalla documentazione allegata;
che unitamente al fratello , nell'anno 2020 si era premurato di incaricare un tecnico CP_2
di fiducia onde poter valutare la effettiva consistenza della massa ereditaria e consentire la formazione delle quote spettanti ad ognuno dei coeredi;
che sulla scorta di tale relazione tecnica era stata comunicata alla sorella anche la disponibilità a liquidare la quota-parte di sua Parte_1
spettanza come chiaramente evincibile dalla corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti.
Alla luce di quanto dedotto, chiedeva:
“dichiarare la inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria perché del
tutto generica ed indeterminata;
- dichiarare aperta la successione dei sigg.ri e e, Controparte_4 Controparte_3
conseguentemente, procedere alla divisione dei beni ereditari con le collazioni, imputazioni e
rendiconti previsti dalla legge e disponendo, altresì, ogni altra operazione divisionale fino alla
attribuzione ed al rilascio dei beni a favore di ognuno dei condividenti;
- rigettare la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice perché assolutamente
inammissibile oltre che estremamente generica e totalmente infondata nel merito”.
Si costituiva il quale eccepiva la nullità della domanda per eccessiva genericità; la non CP_2
veridicità e la calunniosità di quanto riferito dalla parte attrice.
Concludeva, pertanto, per: “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità della domanda di scioglimento della
comunione ereditaria in quanto estremamente generica;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: dichiarare aperta la successione della sig.ra
[...]
deceduta in data 27.08.2001 e del sig. deceduto in data 24.09.2015 e CP_4 Controparte_3
per l'effetto procedere alla divisione dei beni ereditari con le collazioni, imputazioni e rendiconti
previsti dalla legge e disporre le altre operazioni divisionali fino all'attribuzione ed al rilascio dei
beni a favore di ciascun condividente;
SEMPRE NEL MERITO respingere la domanda attorea di risarcimento danni in quanto totalmente
infondata in fatto ed in diritto;
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede, fin da ora ammettersi CTU tecnica volta a stimare il valore degli
immobili nonché a determinare un progetto di divisione con conseguente determinazione della massa
a dividersi, il valore della stessa e la quota spettante a ciascun coerede. Il tutto con vittoria di spese
e competenze con attribuzione al sottoscritto difensore per averne fatto anticipo.”
Con ordinanza del 14 luglio 2023 veniva conferito incarico peritale all'architetto Persona_1
dopo preso atto della concorde richiesta di tutte le parti di redigere un'unica divisione,
[...]
nonostante si fosse alla presenza di masse plurime.
All'udienza del 13 maggio 2025 la causa veniva assegnata in decisione.
Sull'eccezione di prescrizione
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta nelle memorie conclusionali da in ordine alla richiesta di indennità per il mancato godimento dei CP_2
beni, per essere la stessa intempestiva.
Non vi è, infatti, traccia di tale eccezione nella comparsa di costituzione e risposta, sebbene la richiesta sia stata correttamente avanzata nell'atto introduttivo del giudizio. Sulla consulenza
Con elaborato peritale depositato in data 23.2.2024, la consulente ha, innanzitutto, descritto i beni di lite, individuando un primo gruppo di beni che si trova in agro di San Mango sul Calore (AV) alla
Via Macchia Pietra, nella parte rurale a sud del paese, a confine con il territorio di Castelvetere sul
Calore; si tratta del Fabbricato ubicato identificato al NCEU al Foglio 12, p.lle 1191 sub 3, 4, 5, 6, 7
e 8.
Vi è, poi, un secondo gruppo di cespiti compreso in agro di Castelvetere sul Calore (AV) alla Contrada
Fontana Fetida, nella parte rurale a nord dell'abitato ed è identificato al NCEU al foglio 2 il fabbricato con le particelle 935 sub 2 e sub 3.
La consulente ha poi dichiarato che “negli atti di causa non sono stati documentati debiti dei dante
causa, e e non è stato fatto riferimento ad eventuali conti Controparte_4 Controparte_3
correnti bancari loro intestati”.
I cespiti in San Mango sul Calore (AV) vanno attribuiti agli eredi di in Controparte_4
base alle seguenti quote -ab intestato -che non tengono conto del testamento della de cuius annullato con la Sentenza n. 844/2012.
1/3 a coniuge superstite per 334/1000 Controparte_3
2/9 a figlia per 222/1000 Parte_1
2/9 a figlio per 222/1000 CP_2
2/9 a figlio per 222/1000. CP_1
Alla morte di la quota di 334/1000 del genitore viene devoluta ai figli, Controparte_3
tenendo conto delle sue volontà testamentarie nel seguente modo: 2/3 quota legittima- pari a 222/1000 - va attribuita a ciascuno dei tre figli con quote pari a 74/1000
1/3 quota disponibile- pari a 111/1000 va attribuita ai due figli donatari per cui le quote da assegnare sono pari a 55,5/1000 ciascuno.
Complessivamente le quote dei condividenti sono le seguenti:
eredita 296/1000 (222/1000 dalla madre + 74/1000 dal padre) Parte_1
eredita 352/1000 (222/1000 dalla madre) + (74/1000 + 55,5 /1000 dal padre) CP_2
eredita 352/1000 (222/1000 dalla madre)+ (74/1000 + 55,5 /1000 dal padre). CP_1
I cespiti in Castelvetere sul Calore (AV) vanno attribuiti agli eredi di in Controparte_3
base alle seguenti quote:
eredita 222/1000 Parte_1
eredita 389/1000 eredita 389/1000 CP_2 CP_1
Il tutto viene sintetizzato nel foglio che segue: La stima del valore attuale della massa, secondo i criteri spiegati in consulenza alla pagina 51,
condivisi dalla scrivente, è la seguente:
€ 150.149,29 Parte_2
€ 25.516,38 complessivo € 175.665,57 Parte_3 Pt_4 è già nel possesso di una unità abitativa e di pertinenze che hanno il valore totale di euro CP_1
72.650,65; è già nel possesso di una unità abitativa e di pertinenze che hanno il valore CP_2
totale di euro 77.498,64.
ha anticipato per la trasformazione della mansarda, da deposito agricolo in civile CP_2
abitazione la somma di 12.889,44 euro circa.
Dette spese, in quanto documentate nella produzione del convenuto, vanno considerate in favore di
. CP_2
D'altra parte, va osservato che sia parte attrice che chiedono l'approvazione della CP_2
proposta 1 formulata dalla consulente. Pertanto, questo Tribunale approva l'ipotesi 1 redatta dalla consulente, ove la stima del valore attuale dei beni in San Mango è pari a 137.259,85 euro.
Il valore dei beni che vengono attribuiti a è pari a: CP_2
€ 77.498,64, sottratte le spese per la trasformazione di € 12.889,44= € 64.609,20.
Andranno assegnati ai convenuti i cespiti che hanno in uso, anche in considerazione del fatto che si tratta di beni non ulteriormente divisibili, per le caratteristiche tipologiche e per le dimensioni contenute.
Tale scelta va avallata stante la sostanziale non opposizione da parte dei condividenti.
Questa ipotesi comporta che e corrispondano conguagli in denaro CP_2 CP_1
all'attrice . Parte_1
sul CALORE (AV) di valore complessivo pari a € 137.259,85 con la Parte_2
decurtazione delle spese affrontate dal convenuto per la trasformazione da pertinenza CP_2
agricola in civile abitazione:
A spetta la quota di 296/1000 del valore pari a € 40.628,91 Parte_1
A spetta la quota di 352/1000 del valore pari a € 48.315,47 a fronte dei beni compresi CP_2
nel fabbricato a lui attribuiti pari a € 64.609,20 -deve corrispondere alla germana il conguaglio in denaro di € 16.293,73
A spetta la quota di 352/1000 del valore pari a € 48.315,47 a fronte dei beni compresi CP_1
nel fabbricato a lui attribuiti pari a € 72.650,65 -deve corrispondere alla germana il conguaglio in denaro di € 24.335,18
Resta da attribuire ai condividenti il fabbricato con i piccoli terreni compresi nella zona rurale di
Castelvetere sul Calore (AV). Per le modeste dimensioni il cespite non può essere diviso, pertanto lo stesso va assegnato per intero al convenuto che, tra l'altro, ha le chiavi del fabbricato e che ne ha fatto richiesta senza CP_2
opposizione da parte della sorella e del fratello.
BENI IN CASTELVETERE sul CALORE di valore complessivo pari a € 25.516,28
A spetta la quota di 222/1000 del valore pari a € 5.664,61 Parte_1
A spetta la quota di 389/1000 del valore pari a € 9.925,83 CP_2
A spetta la quota di 389/1000 del valore pari a € 9.925,83. CP_1
Attribuendo i beni al convenuto , a fronte della quota a lui dovuta di € 9.925,83, deve CP_2
corrispondere all'attrice il conguaglio in denaro di € 5.664,61 ed al convenuto Parte_1 CP_1
il conguaglio in denaro di € 9.925,83.
[...]
In totale la quota di eredità in denaro dovuta dai convenuti e all'attrice CP_2 CP_1
è pari a: Parte_1
per i cespiti in San Mango sul Calore -AV IPOTESI 1) € 40.628,91;
per i cespiti in Castelvetere sul Calore -AV IPOTESI € 5.664,61,
per un totale di € 50.108,80.
Sulle ulteriori richieste
ha richiesto la corresponsione di un indennizzo per mancato godimento nonché per Parte_1
un risarcimento danni cagionatile a causa di comportamenti inadempienti e/o truffaldini avuti dai fratelli.
Secondo Cass. Civile 2, Ordinanza n. 31105 del 08/11/2023, “In tema di divisione, in caso di
utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al
pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla
ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione
o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del
bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.,
potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo”.
E' comprovato che l'attrice, nel corso degli anni e, in particolare, dopo la sentenza n. 844/2012, ha ripetutamente chiesto di essere immessa nel possesso dei beni ereditari.
Si veda la missiva del 10.11.2012 con la quale, per il tramite dell'avv. Antonio Lepore la stessa chiedeva copia delle chiavi per poter godere degli immobili, missiva peraltro riscontrata in data 15
novembre 2015 dall'avvocato Teresa Caprio per conto di e rendendosi CP_2 CP_1
disponibili alla consegna delle relative chiavi di accesso.
Va, pertanto, accolta la domanda di indennizzo per l'uso esclusivo da parte dei fratelli condividenti a partire, tuttavia, dalla messa in mora poiché, come esplicitato dalla giurisprudenza citata “qualora
l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun
risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile
riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur
sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa
comune; l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è
regolata in sede di divisione e di resa del conto.”
Ne consegue che avrà diritto all'indennizzo commisurato al canone locatizio annuo Parte_1
come individuato dalla consulente nella relazione peritale a far data dalla messa in mora, ossia dal mese di novembre 2012.
Il canone dovuto all'attrice da ciascun condividente è stato considerato pari al valore medio: €/a
(720+960)/2 = 840,00 euro all'anno con riguardo ai beni siti in San Mango sul Calore. Con riguardo ai beni siti in Castelvetere non risulta atto di messa in mora specifica, né risulta che vi sia stato un uso esclusivo dei fratelli che non si sostanzia nella mera detenzione delle chiavi detenute da . CP_2
Per queste ragioni viene rigettata la domanda di corresponsione di una indennità di occupazione relativa a tali cespiti immobiliari.
Vanno rigettate le domande risarcitorie avanzate a titolo di truffa essendo rimaste totalmente sguarnite di riscontro probatorio e rinvenendosi agli atti lettere dei convenuti di disponibilità a procedere alla divisione ereditaria.
Sulle spese anticipate
Si condivide e si fa proprio il calcolo prospettico redatto dalla consulente alla pagina 62 della perizia,
per cui con il complessivo esborso di: € 3.549,98 da € 3.080,60 da Parte_1 CP_2
- € 6.630,58 ogni condividente è tenuto a concorrere per le quote di eredità, i seguenti conguagli:
ha anticipato 3.549,98 euro, partecipa alle spese per 296/1000, a fronte di una Parte_1
spesa di 1.962,65 euro da lei dovuta, deve ricevere dalla massa € 1.587,32
ha anticipato 3.080,60 euro, partecipa per 352/1000, a fronte di una spesa CP_2
2.333,96 euro da lui dovuta, deve ricevere dalla massa € 746,64
partecipa per 352/1000 a fronte di una spesa 2.333,96 euro da lui dovuta deve CP_1
corrispondere alla massa € 2.333,96
Sulle spese di lite
Le spese vanno compensate non essendoci alcuna parte soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) DICHIARA APERTA la successione di n. il 23.1.1930 in San Mango Controparte_4
sul Calore e deceduta il 27.8.2001 in San Mango sul Calore e di n. il Controparte_3
18.11.1925 in San Mango sul Calore e deceduto il 24.9.2015 in San Mango sul Calore;
2) APPROVA il progetto di divisione redatto dalla consulente arch. Persona_1
ipotesi 1 e, pertanto, attribuisce ai condividenti le seguenti quote:
ATTRIBUISCE a:
a- beni siti in San Mango sul Calore - Contrada Macchia Pietra deposito PT CP_2
F.12 p.lla 1191/5 C/2; F. 12 p.lla 1191/6;F. 12 p.lla 1191/8; F. 12 p.lla 1193;
beni in Castelvetere sul Calore - Contrada Acqua Fetida F.2 p.lla 935/2; F.2 p.lla 935/3;
F.2 p.lla 936; F.2 p.lla 634
b- beni siti in San Mango sul Calore Contrada Macchia Pietra F. 12 p.lla CP_1
1191/3; F. 12 p.lla 1191/4; F.12 p.lla 1191/7,F.12 p.lla 142
c- DISPONE CHE:
1- versi a la somma di € 21.958,34 a titolo di conguaglio;
CP_2 Parte_1
2- versi a la somma di € 19.798,10 a titolo di conguaglio CP_1 Parte_1
3 versi a la somma di € 9.925,83 a titolo di conguaglio CP_2 CP_1
3- CONDANNA e a versare a la somma di € CP_2 CP_1 Parte_1
840,00 ciascuno a titolo di godimento esclusivo dei beni siti in San Mango sul Calore a far data dal novembre 2012;
4- DISPONE che per gli oneri sopportati,
riceva dalla massa, la somma di € 1.587,32; Parte_1
riceva dalla massa la somma di € 746,64; CP_2
corrisponda alla massa € 2.333,96 CP_1
5- RIGETTA ogni altra domanda;
5- COMPENSA le spese di lite;
Così deciso in Avellino in data 19.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Iandiorio