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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 62 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SPINATO FRANCESCO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio Legale Associato ZS sito in Milano alla Via Benedetto Marcello n. 48
- RICORRENTE -
contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA VOLTA 3 C/O 21100 VARESE CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione avviso di addebito
FATTO con ricorso depositato in data 17 gennaio 2024, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Como l' PA
proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n.
[...]
3332023000141041700 emesso per complessivi € 1.553,44 e notificato il 15 dicembre
2023.
Il ricorrente chiedeva di:
“1. per quanto sopra esposto al motivo I sopra allegato, si chiede al Giudice di voler accertare
e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle pretese contributive oggetto dell'atto oggetto di opposizione e per l'effetto annullarle, ex art. 3, commi 9 e 10, della Legge n. Legge n.
335/1995; 2. per quanto sopra esposto al motivo II sopra allegato, si chiede al Giudice di voler accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza delle pretese contributive oggetto dell'atto impugnato e per l'effetto annullarle ex art. 38, comma 12, del D.L. n. 78/2010 e dell'art.
25 del D. Lgs. n. 46/1999; 3. In ogni caso, condannare la controparte, in persona del legale rappresentante/direttore pro-tempore, a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio, comprensive di compensi e spese processuai oltre IVA e c.p.a. e, in ogni caso, si formula richiesta di condanna dell'Ente alla restituzione di quanto, in pur denegata ipotesi, esattivamente introitato, con rivalutazione ed interessi come di legge”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' PA
, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle
[...] domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, all'udienza del 21 gennaio 2025, il Giudice decideva come da dispositivo e motivazioni pubblicamente letti.
*
Con l'odierno ricorso, parte ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali, costituiti da contributi dovuti alla Gestione Commercianti afferenti all'anno 2016 e correlative somme aggiuntive, nonché l'intervenuta decadenza dell' dalla facoltà di avvalersi della procedura di riscossione esattoriale ex art. 25, CP_1
D. Lgs. 46/99.
Preliminarmente, mette conto sottolineare come debba essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, decadenza ex rt. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999), sicché, ove l'opposizione veicoli le menzionate eccezioni, deve essere
2 proposta nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto, che nella specie non è stato rispettato.
A conferma della corretta qualificazione dei suindicati vizi come motivi di opposizione agli atti esecutivi – da far valere nel termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. – si è pronunciata copiosa giurisprudenza (Cass. n. 11338/10; Cass. n.
27019/2008; Cass. n. 2006 n. 15275; Cass. 5111/2007; Cass., sez. VI, del 4.4.2018, n.
8402, Cass. del 25.2.2016, n. 3707; Cass. del 19.10.2015, n. 21080; Cass. 586/1999;
Corte di Cassazione – Sez. Sesta civile Ordinanza 24548 del 18.11.2014 Tribunale
Reggio Calabria sez. I, 25/02/2020, n.265).
In particolare, “In relazione alla cartella esattoriale … l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. … deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella
o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora…”. (Cassazione civile, sez. un., 26/07/2006, n. 16997; perfettamente in termini, Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2015, n. 15116; Cassazione civile, sez. lav., 24/10/2008, n. 25757;
Tribunale Milano, sez. lav., 01/08/2014, n. 1511; Tribunale Teramo, sez. lav.,
04/10/2016, n. 598; Tribunale Monza, sez. lav., 08/04/2014, n. 299; Tribunale
Napoli, sez. lav., 25/01/2017, n. 590; Cassazione civile, sez. III, 19/10/2015, n.
21080; Cassazione civile, sez. trib. 31/01/2013, n. 2373).
Invero, “… ai fini della qualificazione dell'azione proposta, la giurisprudenza consolidata ha ripetutamente affermato (cfr. tra altre Cass. 31282/2019, Cass. 16425/2019, Cass.
6704/2016) che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali - disciplinato dal
D.Lgs. 46/1999, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78/2010, conv. in L.
122/2010, art. 30, comma 1, dal D.P.R. 602/1973 e dal D.Lgs. 112/1999 - consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al Giudice del Lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al Giudice dell'Esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti
3 esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al
Giudice dell'Esecuzione o a quello del Lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art.
617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)” (cfr. Corte appello Torino sez. lav.,
02/11/2021, (ud. 19/10/2021, dep. 02/11/2021), n. 570).
È di tutta evidenza, dunque, che, in accordo anche con la recente pronuncia da ultimo menzionata, l'asserita decadenza ex art. 25, D. Lgs. 46/99 costituisce un vizio formale di un atto, l'avviso di addebito, prodromico al procedimento di esecuzione esattoriale, sicché deve essere eccepita nel termine di cui all'art. 617 c.p.c.: da ciò discende l'inammissibilità, per tardività, dell'eccezione in scrutinio.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati con l'avviso opposto, osservando che tale avviso sarebbe l'unico atto con cui l' avrebbe richiesto il versamento dei contributi a CP_2 percentuale afferente al 2016.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dei contributi si osserva quanto segue.
Al riguardo, deve premettersi che il termine prescrizionale applicabile è pacificamente quello quinquennale di cui l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995. L' art. 3, comma 9, della L.
n. 335 del 1995, dispone quanto segue: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dal D.L. 29 marzo
1991, n. 103, art.
9- bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria".
Secondo l'interpretazione consolidata, la richiamata disciplina, introdotta dalla L. n.
335 del 1995, ha inteso dimidiare il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, disponendo che, in assenza di atti interruttivi e sospensivi, tutti i contributi maturati successivamente alla data del
01.01.1996 si prescrivano una volta decorso un quinquennio dal giorno in cui gli stessi debbano essere versati.
4 Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza del 31 ottobre 2018, n.
27950, "il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta
e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Quindi la decorrenza della prescrizione quinquennale dei contributi di cui si tratta ex art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995 va individuata in relazione al termine di versamento dei contributi legislativamente previsto (ai sensi dell'art. 18, comma 4,
D.lgs. 241/1997, “I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”) e, segnatamente, in relazione al termine per il versamento delle imposte a saldo per l'anno in questione, il 20.7.2017, come correttamente osservato dalla parte resistente.
Pertanto, va indicata la data del 20 luglio 2017 quale termine a quo ai fini della decorrenza della prescrizione. Vanno però tenuti nel debito conto i due periodi di sospensione ex lege richiamati dall' convenuto. CP_2
Rileva, infatti, in primo luogo, l'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito dalla L.
27/2020, che, nel contesto delle misure adottate per fronteggiare le problematiche connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha stabilito che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; ne consegue che il termine quinquennale di prescrizione che sarebbe scaduto a luglio
5 2022, deve intendersi differito di 129 giorni ai quali vanno sommati ulteriori 182 giorni ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. dalla L. 21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”), per complessivi 311 giorni (fino al 28 giugno 2023).
Ciò posto, in data 12 luglio 2022, è stato notificato al ricorrente la comunicazione di debito, come documentato dall' (cfr. docc. 3-4). CP_1
In sede di prima udienza, parte ricorrente ha formalmente disconosciuto la firma apposta alla raccomandata prodotta dall' sub doc. 4. CP_1
Ciò posto, occorre rilevare che “in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l'omessa indicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno" (cfr. Cass.
Sentenza n. 2421 del 04/02/2014; 5, Ordinanza n. 16289 del 31/07/2015; Sentenza
n. 1906 del 29/01/2008; Sentenza n. 3065 del 01/03/2003). Dunque, l'avviso di ricevimento fa prova fino a querela di falso e non occorre verificare chi abbia ritirato presso l'indirizzo del destinatario la raccomandata.
Inoltre, “non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (così Cass. Civ., Sez. III, 7 maggio
2015, n. 9246).
Se questi sono i principi cui fare riferimento, anche la querela di falso proposta dal ricorrente nelle note difensive depositata in data 5 gennaio 2025 non può trovare accoglimento posto che oggetto della stessa avrebbe dovuto essere non “la contestazione della firma apposta sulla comunicazione di debito” bensì il fatto che la raccomandata non sia mai pervenuta all'indirizzo del ricorrente.
6 Non è, infatti, sufficiente disconoscere la sottoscrizione o proporre querela di falso avente ad oggetto l'attestazione di consegna al ricorrente, potendo la firma essere stata apposta da uno dei soggetti previsti dall'art. 27 Reg. postale, qualificato nell'avviso come ricevente, e cioè come colui o colei che riceve la consegna del piego raccomandato e non come destinatario. Il ricorrente avrebbe quindi dovuto provare di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego raccomandato. In assenza di deduzioni sul punto, deve ritenersi valida la notifica della comunicazioni del 12 luglio 22 con conseguente utile interruzione della prescrizione quinquennale decorrente dal 20 luglio 2017.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, conseguentemente,
deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura Parte_1 di cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 500,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 21 gennaio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SPINATO FRANCESCO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio Legale Associato ZS sito in Milano alla Via Benedetto Marcello n. 48
- RICORRENTE -
contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA VOLTA 3 C/O 21100 VARESE CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione avviso di addebito
FATTO con ricorso depositato in data 17 gennaio 2024, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Como l' PA
proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n.
[...]
3332023000141041700 emesso per complessivi € 1.553,44 e notificato il 15 dicembre
2023.
Il ricorrente chiedeva di:
“1. per quanto sopra esposto al motivo I sopra allegato, si chiede al Giudice di voler accertare
e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle pretese contributive oggetto dell'atto oggetto di opposizione e per l'effetto annullarle, ex art. 3, commi 9 e 10, della Legge n. Legge n.
335/1995; 2. per quanto sopra esposto al motivo II sopra allegato, si chiede al Giudice di voler accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza delle pretese contributive oggetto dell'atto impugnato e per l'effetto annullarle ex art. 38, comma 12, del D.L. n. 78/2010 e dell'art.
25 del D. Lgs. n. 46/1999; 3. In ogni caso, condannare la controparte, in persona del legale rappresentante/direttore pro-tempore, a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio, comprensive di compensi e spese processuai oltre IVA e c.p.a. e, in ogni caso, si formula richiesta di condanna dell'Ente alla restituzione di quanto, in pur denegata ipotesi, esattivamente introitato, con rivalutazione ed interessi come di legge”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' PA
, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle
[...] domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, all'udienza del 21 gennaio 2025, il Giudice decideva come da dispositivo e motivazioni pubblicamente letti.
*
Con l'odierno ricorso, parte ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali, costituiti da contributi dovuti alla Gestione Commercianti afferenti all'anno 2016 e correlative somme aggiuntive, nonché l'intervenuta decadenza dell' dalla facoltà di avvalersi della procedura di riscossione esattoriale ex art. 25, CP_1
D. Lgs. 46/99.
Preliminarmente, mette conto sottolineare come debba essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, decadenza ex rt. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999), sicché, ove l'opposizione veicoli le menzionate eccezioni, deve essere
2 proposta nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto, che nella specie non è stato rispettato.
A conferma della corretta qualificazione dei suindicati vizi come motivi di opposizione agli atti esecutivi – da far valere nel termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. – si è pronunciata copiosa giurisprudenza (Cass. n. 11338/10; Cass. n.
27019/2008; Cass. n. 2006 n. 15275; Cass. 5111/2007; Cass., sez. VI, del 4.4.2018, n.
8402, Cass. del 25.2.2016, n. 3707; Cass. del 19.10.2015, n. 21080; Cass. 586/1999;
Corte di Cassazione – Sez. Sesta civile Ordinanza 24548 del 18.11.2014 Tribunale
Reggio Calabria sez. I, 25/02/2020, n.265).
In particolare, “In relazione alla cartella esattoriale … l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. … deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella
o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora…”. (Cassazione civile, sez. un., 26/07/2006, n. 16997; perfettamente in termini, Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2015, n. 15116; Cassazione civile, sez. lav., 24/10/2008, n. 25757;
Tribunale Milano, sez. lav., 01/08/2014, n. 1511; Tribunale Teramo, sez. lav.,
04/10/2016, n. 598; Tribunale Monza, sez. lav., 08/04/2014, n. 299; Tribunale
Napoli, sez. lav., 25/01/2017, n. 590; Cassazione civile, sez. III, 19/10/2015, n.
21080; Cassazione civile, sez. trib. 31/01/2013, n. 2373).
Invero, “… ai fini della qualificazione dell'azione proposta, la giurisprudenza consolidata ha ripetutamente affermato (cfr. tra altre Cass. 31282/2019, Cass. 16425/2019, Cass.
6704/2016) che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali - disciplinato dal
D.Lgs. 46/1999, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78/2010, conv. in L.
122/2010, art. 30, comma 1, dal D.P.R. 602/1973 e dal D.Lgs. 112/1999 - consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al Giudice del Lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al Giudice dell'Esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti
3 esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al
Giudice dell'Esecuzione o a quello del Lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art.
617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)” (cfr. Corte appello Torino sez. lav.,
02/11/2021, (ud. 19/10/2021, dep. 02/11/2021), n. 570).
È di tutta evidenza, dunque, che, in accordo anche con la recente pronuncia da ultimo menzionata, l'asserita decadenza ex art. 25, D. Lgs. 46/99 costituisce un vizio formale di un atto, l'avviso di addebito, prodromico al procedimento di esecuzione esattoriale, sicché deve essere eccepita nel termine di cui all'art. 617 c.p.c.: da ciò discende l'inammissibilità, per tardività, dell'eccezione in scrutinio.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati con l'avviso opposto, osservando che tale avviso sarebbe l'unico atto con cui l' avrebbe richiesto il versamento dei contributi a CP_2 percentuale afferente al 2016.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dei contributi si osserva quanto segue.
Al riguardo, deve premettersi che il termine prescrizionale applicabile è pacificamente quello quinquennale di cui l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995. L' art. 3, comma 9, della L.
n. 335 del 1995, dispone quanto segue: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dal D.L. 29 marzo
1991, n. 103, art.
9- bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria".
Secondo l'interpretazione consolidata, la richiamata disciplina, introdotta dalla L. n.
335 del 1995, ha inteso dimidiare il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, disponendo che, in assenza di atti interruttivi e sospensivi, tutti i contributi maturati successivamente alla data del
01.01.1996 si prescrivano una volta decorso un quinquennio dal giorno in cui gli stessi debbano essere versati.
4 Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza del 31 ottobre 2018, n.
27950, "il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta
e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Quindi la decorrenza della prescrizione quinquennale dei contributi di cui si tratta ex art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995 va individuata in relazione al termine di versamento dei contributi legislativamente previsto (ai sensi dell'art. 18, comma 4,
D.lgs. 241/1997, “I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”) e, segnatamente, in relazione al termine per il versamento delle imposte a saldo per l'anno in questione, il 20.7.2017, come correttamente osservato dalla parte resistente.
Pertanto, va indicata la data del 20 luglio 2017 quale termine a quo ai fini della decorrenza della prescrizione. Vanno però tenuti nel debito conto i due periodi di sospensione ex lege richiamati dall' convenuto. CP_2
Rileva, infatti, in primo luogo, l'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito dalla L.
27/2020, che, nel contesto delle misure adottate per fronteggiare le problematiche connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha stabilito che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; ne consegue che il termine quinquennale di prescrizione che sarebbe scaduto a luglio
5 2022, deve intendersi differito di 129 giorni ai quali vanno sommati ulteriori 182 giorni ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. dalla L. 21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”), per complessivi 311 giorni (fino al 28 giugno 2023).
Ciò posto, in data 12 luglio 2022, è stato notificato al ricorrente la comunicazione di debito, come documentato dall' (cfr. docc. 3-4). CP_1
In sede di prima udienza, parte ricorrente ha formalmente disconosciuto la firma apposta alla raccomandata prodotta dall' sub doc. 4. CP_1
Ciò posto, occorre rilevare che “in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l'omessa indicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno" (cfr. Cass.
Sentenza n. 2421 del 04/02/2014; 5, Ordinanza n. 16289 del 31/07/2015; Sentenza
n. 1906 del 29/01/2008; Sentenza n. 3065 del 01/03/2003). Dunque, l'avviso di ricevimento fa prova fino a querela di falso e non occorre verificare chi abbia ritirato presso l'indirizzo del destinatario la raccomandata.
Inoltre, “non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (così Cass. Civ., Sez. III, 7 maggio
2015, n. 9246).
Se questi sono i principi cui fare riferimento, anche la querela di falso proposta dal ricorrente nelle note difensive depositata in data 5 gennaio 2025 non può trovare accoglimento posto che oggetto della stessa avrebbe dovuto essere non “la contestazione della firma apposta sulla comunicazione di debito” bensì il fatto che la raccomandata non sia mai pervenuta all'indirizzo del ricorrente.
6 Non è, infatti, sufficiente disconoscere la sottoscrizione o proporre querela di falso avente ad oggetto l'attestazione di consegna al ricorrente, potendo la firma essere stata apposta da uno dei soggetti previsti dall'art. 27 Reg. postale, qualificato nell'avviso come ricevente, e cioè come colui o colei che riceve la consegna del piego raccomandato e non come destinatario. Il ricorrente avrebbe quindi dovuto provare di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego raccomandato. In assenza di deduzioni sul punto, deve ritenersi valida la notifica della comunicazioni del 12 luglio 22 con conseguente utile interruzione della prescrizione quinquennale decorrente dal 20 luglio 2017.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, conseguentemente,
deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura Parte_1 di cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 500,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 21 gennaio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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