Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti IGg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott. Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 31/01/2025 al n. 514/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. PASETTI Parte_1 C.F._1
CEDRIK, elettivamente domiciliata in PIAZZA CESARE MOZZARELLI 18
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. PASETTI CEDRIK
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. CARRA CP_1 C.F._2
SANDRO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 7
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. CARRA SANDRO
resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1) Disporsi l'affido in Parte_1 CP_1
via condivisa ad entrambi i genitori del figlio minore , con Persona_1
collocazione preferenziale presso la residenza della madre. I genitori assumono,
quindi, uguali poteri e responsabilità nello sviluppo del figlio e nel rapporto educativo, dovendosi confrontare e concordando ogni scelta di una certa rilevanza relativa all'educazione, all'istruzione ed a quant'altro concerne la stessa, sempre avendo come fine il suo superiore interesse. I genitori proseguiranno a gestire in modo condiviso le decisioni di ordinaria amministrazione legate alle esigenze quotidiane del figlio, le decisioni educative
(scolastiche, religiose, sportive e tempo libero) e le decisioni sanitarie. Per
quanto concerne le informazioni sui risultati scolastici, gli esiti delle visite mediche e specialistiche ed i referti medici del figlio i genitori si avviseranno immediatamente e reciprocamente e prenderanno le decisioni di comune accordo. I genitori si impegnano a concordare quali tipi di attività
extrascolastiche e/o ludiche intendono iscrivere il figlio minore.
2) Tenuto conto dell'età del figlio e compatibilmente con i ricoveri e le terapie conseguenti alla patologia del padre, disporsi che questi potrà vedere e tenere con sé il figlio minore sino al compimento del terzo anno di età, due Per_1
pomeriggi a settimane alterne nelle giornate di venerdì e di sabato o domenica,
dal pomeriggio, dalle ore 13,00 alle ore 20,30, senza pernottamento. La scelta dei giorni di visita dovrà essere comunicata dal IG. alla IG.ra CP_1 Pt_1
entro il giorno mercoledì di ogni settimana. pagina 2 di 7 - PERIODO ESTIVO:
Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio per 10 giorni consecutivi,
in periodo da concordare con congruo anticipo. In caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni pari e il padre in quelli dispari. I genitori dovranno previamente comunicarsi i recapiti in cui intendono portare il figlio minore in vacanza. I genitori prestano sin d'ora il proprio consenso a che possa Per_1
frequentare un centro estivo. Nel corso del periodo anzidetto, il genitore che non avrà con sé il figlio, avrà facoltà di contattarlo telefonicamente/video almeno una volta al giorno alle ore 20,00.
- PERIODO NATALIZIO E PASQUALE:
Salvo diverso accordo tra i genitori, il minore trascorrerà il giorno di Natale
2024 con il padre e S. Stefano 2024 con la madre e così alternativamente di anno in anno. Salvo diverso accordo, ad anni alterni trascorrerà il 31 Per_1
dicembre ed il 1° gennaio rispettivamente con la madre e con il padre e così
anche il giorno dell'Epifania. Per il primo anno dalla sottoscrizione del presente accordo, il minore trascorrerà il 31 dicembre con la mamma ed il 1° gennaio
2025 con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori. Salvo diverso accordo tra i genitori, il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Salvo diverso accordo, per il primo anno trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì Per_1
dell'Angelo. In ogni caso, salvo diverso accordo, ogni anno nel periodo natalizio e pasquale, il padre potrà tenere con sé il figlio due giorni, anche Per_1
continuativi, con alternanza annuale del giorno di Natale e di quello di Pasqua.
pagina 3 di 7 3) Disporsi che il IGnor versi alla IGnora sul conto corrente CP_1 Pt_1
intestato alla stessa (Iban: [...]), a titolo di concorso nel mantenimento del figlio la somma mensile di € 250,00 Per_1
(duecentocinquanta/00) entro il giorno 15 di ogni mese, somma che verrà
rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
4) Disporsi che i genitori contribuiscano al pagamento, nella misura del 50%
ciascuno, senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20
giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie dei figli: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal
SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili,
non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di iscrizione alla scuola elementare, media di primo e secondo grado, all'università pubblica (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto); acquisto dei libri di testo;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per la mensa scolastica;
spese per le lezioni di scuola guida
(pratica e teoria); saranno altresì suddivise nella misura del 50% le spese di seguito elencate purché previamente concordate: c) spese extrascolastiche:
un'attività sportiva per figlio e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
d) altre pagina 4 di 7 spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per cure -anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività
sportive ad esclusione di quelle già concordate al punto c), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ecc.). A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà
inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In
mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità
sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
5) Darsi atto che l'assegno unico erogato dall' a far tempo dalla CP_2
sottoscrizione del presente atto spetterà alla IG.ra . Il IG. Parte_1
si impegna a collaborare con la IG.ra in merito all'aspetto CP_1 Pt_1
burocratico diretto al fine del raggiungimento del beneficio a favore della medesima.
6) Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per Per_1
pagina 5 di 7 l'espatrio. In particolare, il IG. acconsente che il figlio minore CP_1
possa far visita alla nonna NA , nonché agli zii materni Persona_2
residenti a [...].
7) Le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti”;
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti,
il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso in particolare che l'Assegno Unico verrà percepito al 100% dalla madre Parte_1
C.F. );
[...] C.F._1
pagina 6 di 7 3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 13/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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