CASS
Sentenza 22 agosto 2023
Sentenza 22 agosto 2023
Massime • 1
Nel regime di traffico di perfezionamento attivo in materia doganale, il procedimento di valutazione organolettica dell'olio di oliva importato, previsto dal Reg. (CEE) n. 2568 del 1991, ha lo scopo di indicare metodi comuni di analisi chimica dell'olio da adottare nell'intero territorio dell'Unione e si applica ai soli Stati membri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non necessario che uno dei panel indicati per le controanalisi dell'olio fosse riconosciuto dalla Tunisia, essendo questo uno Stato produttore non appartenente all'UE).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/08/2023, n. 24994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24994 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31565/2020 R.G. proposto da RC OL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Porta Pinciana n. 4, presso lo studio dell’avv. Marco Santaroni, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Bellingacci giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 48/02/20, depositata il 17 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 aprile 2023, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 Oggetto: Tributi - Dazi - Regime di perfezionamento attivo - OLo di oliva. Civile Sent. Sez. 5 Num. 24994 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: NONNO GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 22/08/2023 2 di 8 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 48/02/20 del 17/02/2020, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito CTR) respingeva l’appello di RC OL s.p.a. (di seguito RC) nei confronti della sentenza n. 406/03/18 della Commissione tributaria provinciale di Perugia (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso due inviti al pagamento, il conseguente atto di irrogazione sanzioni e la determina del direttore interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria prot. N. 24549 del 22/08/2017. 1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, il contenzioso nasce in ragione dell’importazione di una partita di olio extra vergine di oliva in perfezionamento attivo per equivalenza con esportazione anticipata, a reintegro di una precedente esportazione di olio della medesima qualità, in applicazione degli artt. 114 e 115 del Regolamento 92/2913/CEE del Consiglio del 12 ottobre 1992 (cd. Codice doganale comunitario - CDC), applicabili ratione temporis. 1.2. La CTR respingeva l’appello di RC evidenziando che: a) la disposizione del Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, che prevedeva che una delle controanalisi doveva essere affidata ad un panel dello stato di produzione dell’olio (Tunisia) era applicabile unicamente per gli Stati membri della Comunità; b) le modalità di redazione del verbale erano conformi alla disciplina dettata dall’art. 43 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. nella l. 7 agosto 2012, n. 3 di 8 134; c) il campionamento era avvenuto con modalità legittime;
d) la sussistenza di controanalisi discordanti implicava che il prodotto importato non poteva essere classificato come olio extra vergine;
e) le contestazioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) erano legittime in ragione del venire meno del regime di perfezionamento attivo per la differente caratteristica dei prodotti importati rispetto a quelli esportati. 2. RC impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
3. ADM resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso RC deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, per non avere la CTR rilevato l’illegittimità del procedimento seguito dall’Amministrazione doganale, in quanto almeno una delle controanalisi avrebbe dovuto essere affidata ad un panel riconosciuto nello Stato produttore dell’olio, vale a dire la Tunisia. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Va pregiudizialmente rilevato che RC non contesta l’applicabilità alla fattispecie del Regolamento n. 2568/91, sebbene l’olio interessato dall’importazione sia di provenienza tunisina. 1.3. Orbene, ai sensi dell’art. 2, § 2, comma 3, del menzionato Regolamento, «Qualora il panel non confermi la categoria dichiarata, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione dell'olio. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle 4 di 8 dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata. (…)». 1.4. Nel caso di specie, a fronte delle prime prove organolettiche effettuate (cd. panel test), che hanno accertato la qualità di olio vergine (e non extra vergine, come dichiarato dalla ricorrente) di oliva dell’olio importato, le controanalisi richieste da RC sono state effettuate da altri due panel italiani, il Laboratorio CREA di Pescara e il laboratorio Centrale di Roma del Ministero delle politiche agricole. Solo il secondo laboratorio ha confermato le qualità organolettiche dichiarate dell’olio importato, mentre il primo ha ritenuto trattarsi di olio vergine di oliva. 1.5. La società contribuente contesta il corretto svolgimento delle analisi in quanto almeno uno dei due laboratori incaricati avrebbe dovuto essere riconosciuto dalla Tunisia, Paese produttore dell’olio. 1.6. In realtà, la previsione testuale dell'art. 2, § 2, comma 3, del menzionato Regolamento CEE espressamente ne limita l'ambito al solo "Stato membro" della Comunità; il che è compatibile con la finalità evincibile dal terzo considerando, secondo cui «è opportuno stabilire in modo uniforme in tutta la Comunità la presenza delle caratteristiche dei vari tipi di olio;
che a tal fine occorre stabilire i metodi comunitari di analisi chimica e di valutazione organolettica;
che occorre tuttavia autorizzare, durante un periodo transitorio, il ricorso ad altri metodi di analisi applicati negli Stati membri pur prevedendo che, in caso di divergenza dei risultati, saranno determinanti quelli ottenuti in base al metodo comune». 1.7. In altri termini, il Regolamento si riferisce agli Stati membri e intende indicare dei metodi comuni di analisi dell’olio, da adottare nell’intero territorio dell’Unione. Con la conseguenza che, nel caso di uno Stato produttore non appartenente all’unione, non è necessario che uno dei panel indicati per le controanalisi debba 5 di 8 essere riconosciuto da detto Stato (in senso conforme Cass. n. 13081 del 30/06/2020, richiamata anche dalle parti). 1.8. Nel caso di specie, la CTR ha fatto corretta applicazione del menzionato principio di diritto, sicché il primo motivo si rivela infondato. 2. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine al contenuto dei verbali di analisi dell’olio, che non riporterebbero dettagliatamente le specifiche operazioni effettuate, nonché in ordine alle modalità stesse di campionamento, che sarebbe stato effettuato in violazione del Regolamento di esecuzione UE n. 1348 del 2013 e della normativa UNI EN ISO 661 e 5555. La censura è proposta anche in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso. 2.1. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, nonché l’omessa considerazione di un fatto controverso e decisivo, per avere la CTR omesso di motivare in ordine all’illegittimità delle procedure di analisi seguite e, in particolare, sulla tempistica delle stesse e sull’utilizzazione di recipienti non sterilizzati, circostanze idonee ad alterare la qualità dell’olio esaminato. 3. I motivi, che possono essere unitariamente valutati, vanno disattesi. 3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il 6 di 8 ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 3.2. Nel caso di specie, la CTR ha dettagliatamente chiarito le ragioni della propria decisione, consistenti nell’impossibilità di dare atto a verbale di tutte le complesse procedure seguite durante i test organolettici e nella redazione dei verbali nel pieno rispetto della normativa interna vigente;
con l’indicazione, altresì, delle ragioni per le quali vi è stato il pieno rispetto delle disposizioni dettate in materia di campionamento. 3.3. Trattasi di motivazione idonea a far comprendere la ratio decidendi seguita dalla CTR, la quale è logica, niente affatto contraddittoria e per nulla apparente, avendo tenuto conto dei rilievi formulati dall’appellante e fornito la propria opinione al riguardo. 3.4. I rilievi di carenza di motivazione o, più propriamente, di motivazione apparente sono, dunque, infondati. 3.5. Inammissibili sono, invece, le censure motivazionali: sia per l’esistenza di una doppia conforme di merito (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014); sia perché non sono stati indicati con la necessaria chiarezza e specificità i fatti decisivi e controversi di cui la CTR non avrebbe tenuto conto;
sia, infine, perché la ricorrente tende ad ottenere una rivalutazione del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità. 4. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 204 e 259 del CDC, nonché del meccanismo del cd. perfezionamento attivo: indipendentemente dalla qualità dell’olio importato, poiché il prodotto sarebbe comunque destinato all’esportazione non si configurerebbe alcun danno per l’Erario italiano. 7 di 8 4.1. Il motivo, che sottende non tanto un error in procedendo quanto una violazione di legge, è infondato. 4.2. Come correttamente rilevato dalla CTR, la violazione delle norme concernenti il regime di perfezionamento attivo è evidente: la società contribuente ha esportato olio di oliva extravergine e non ha compensato tale esportazione con un’importazione di olio di eguale qualità, avendo importato olio di oliva vergine. 4.3. Da tale comportamento consegue l’obbligo di pagamento dei relativi dazi e delle corrispondenti sanzioni, senza che possa ragionevolmente sostenersi la assenza di danno per l’Erario, avuto anche conto del fatto che l’olio vergine di provenienza tunisina non è stato esportato, ma importato e, quindi, introdotto nel mercato comunitario. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. 5.1. In ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite di circa euro 60.000,00. 5.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. 8 di 8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma il 19 aprile 2023.
- ricorrente -
contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 48/02/20, depositata il 17 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 aprile 2023, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 Oggetto: Tributi - Dazi - Regime di perfezionamento attivo - OLo di oliva. Civile Sent. Sez. 5 Num. 24994 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: NONNO GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 22/08/2023 2 di 8 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 48/02/20 del 17/02/2020, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito CTR) respingeva l’appello di RC OL s.p.a. (di seguito RC) nei confronti della sentenza n. 406/03/18 della Commissione tributaria provinciale di Perugia (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso due inviti al pagamento, il conseguente atto di irrogazione sanzioni e la determina del direttore interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria prot. N. 24549 del 22/08/2017. 1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, il contenzioso nasce in ragione dell’importazione di una partita di olio extra vergine di oliva in perfezionamento attivo per equivalenza con esportazione anticipata, a reintegro di una precedente esportazione di olio della medesima qualità, in applicazione degli artt. 114 e 115 del Regolamento 92/2913/CEE del Consiglio del 12 ottobre 1992 (cd. Codice doganale comunitario - CDC), applicabili ratione temporis. 1.2. La CTR respingeva l’appello di RC evidenziando che: a) la disposizione del Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, che prevedeva che una delle controanalisi doveva essere affidata ad un panel dello stato di produzione dell’olio (Tunisia) era applicabile unicamente per gli Stati membri della Comunità; b) le modalità di redazione del verbale erano conformi alla disciplina dettata dall’art. 43 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. nella l. 7 agosto 2012, n. 3 di 8 134; c) il campionamento era avvenuto con modalità legittime;
d) la sussistenza di controanalisi discordanti implicava che il prodotto importato non poteva essere classificato come olio extra vergine;
e) le contestazioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) erano legittime in ragione del venire meno del regime di perfezionamento attivo per la differente caratteristica dei prodotti importati rispetto a quelli esportati. 2. RC impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
3. ADM resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso RC deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, per non avere la CTR rilevato l’illegittimità del procedimento seguito dall’Amministrazione doganale, in quanto almeno una delle controanalisi avrebbe dovuto essere affidata ad un panel riconosciuto nello Stato produttore dell’olio, vale a dire la Tunisia. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Va pregiudizialmente rilevato che RC non contesta l’applicabilità alla fattispecie del Regolamento n. 2568/91, sebbene l’olio interessato dall’importazione sia di provenienza tunisina. 1.3. Orbene, ai sensi dell’art. 2, § 2, comma 3, del menzionato Regolamento, «Qualora il panel non confermi la categoria dichiarata, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione dell'olio. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle 4 di 8 dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata. (…)». 1.4. Nel caso di specie, a fronte delle prime prove organolettiche effettuate (cd. panel test), che hanno accertato la qualità di olio vergine (e non extra vergine, come dichiarato dalla ricorrente) di oliva dell’olio importato, le controanalisi richieste da RC sono state effettuate da altri due panel italiani, il Laboratorio CREA di Pescara e il laboratorio Centrale di Roma del Ministero delle politiche agricole. Solo il secondo laboratorio ha confermato le qualità organolettiche dichiarate dell’olio importato, mentre il primo ha ritenuto trattarsi di olio vergine di oliva. 1.5. La società contribuente contesta il corretto svolgimento delle analisi in quanto almeno uno dei due laboratori incaricati avrebbe dovuto essere riconosciuto dalla Tunisia, Paese produttore dell’olio. 1.6. In realtà, la previsione testuale dell'art. 2, § 2, comma 3, del menzionato Regolamento CEE espressamente ne limita l'ambito al solo "Stato membro" della Comunità; il che è compatibile con la finalità evincibile dal terzo considerando, secondo cui «è opportuno stabilire in modo uniforme in tutta la Comunità la presenza delle caratteristiche dei vari tipi di olio;
che a tal fine occorre stabilire i metodi comunitari di analisi chimica e di valutazione organolettica;
che occorre tuttavia autorizzare, durante un periodo transitorio, il ricorso ad altri metodi di analisi applicati negli Stati membri pur prevedendo che, in caso di divergenza dei risultati, saranno determinanti quelli ottenuti in base al metodo comune». 1.7. In altri termini, il Regolamento si riferisce agli Stati membri e intende indicare dei metodi comuni di analisi dell’olio, da adottare nell’intero territorio dell’Unione. Con la conseguenza che, nel caso di uno Stato produttore non appartenente all’unione, non è necessario che uno dei panel indicati per le controanalisi debba 5 di 8 essere riconosciuto da detto Stato (in senso conforme Cass. n. 13081 del 30/06/2020, richiamata anche dalle parti). 1.8. Nel caso di specie, la CTR ha fatto corretta applicazione del menzionato principio di diritto, sicché il primo motivo si rivela infondato. 2. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine al contenuto dei verbali di analisi dell’olio, che non riporterebbero dettagliatamente le specifiche operazioni effettuate, nonché in ordine alle modalità stesse di campionamento, che sarebbe stato effettuato in violazione del Regolamento di esecuzione UE n. 1348 del 2013 e della normativa UNI EN ISO 661 e 5555. La censura è proposta anche in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso. 2.1. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, nonché l’omessa considerazione di un fatto controverso e decisivo, per avere la CTR omesso di motivare in ordine all’illegittimità delle procedure di analisi seguite e, in particolare, sulla tempistica delle stesse e sull’utilizzazione di recipienti non sterilizzati, circostanze idonee ad alterare la qualità dell’olio esaminato. 3. I motivi, che possono essere unitariamente valutati, vanno disattesi. 3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il 6 di 8 ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 3.2. Nel caso di specie, la CTR ha dettagliatamente chiarito le ragioni della propria decisione, consistenti nell’impossibilità di dare atto a verbale di tutte le complesse procedure seguite durante i test organolettici e nella redazione dei verbali nel pieno rispetto della normativa interna vigente;
con l’indicazione, altresì, delle ragioni per le quali vi è stato il pieno rispetto delle disposizioni dettate in materia di campionamento. 3.3. Trattasi di motivazione idonea a far comprendere la ratio decidendi seguita dalla CTR, la quale è logica, niente affatto contraddittoria e per nulla apparente, avendo tenuto conto dei rilievi formulati dall’appellante e fornito la propria opinione al riguardo. 3.4. I rilievi di carenza di motivazione o, più propriamente, di motivazione apparente sono, dunque, infondati. 3.5. Inammissibili sono, invece, le censure motivazionali: sia per l’esistenza di una doppia conforme di merito (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014); sia perché non sono stati indicati con la necessaria chiarezza e specificità i fatti decisivi e controversi di cui la CTR non avrebbe tenuto conto;
sia, infine, perché la ricorrente tende ad ottenere una rivalutazione del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità. 4. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 204 e 259 del CDC, nonché del meccanismo del cd. perfezionamento attivo: indipendentemente dalla qualità dell’olio importato, poiché il prodotto sarebbe comunque destinato all’esportazione non si configurerebbe alcun danno per l’Erario italiano. 7 di 8 4.1. Il motivo, che sottende non tanto un error in procedendo quanto una violazione di legge, è infondato. 4.2. Come correttamente rilevato dalla CTR, la violazione delle norme concernenti il regime di perfezionamento attivo è evidente: la società contribuente ha esportato olio di oliva extravergine e non ha compensato tale esportazione con un’importazione di olio di eguale qualità, avendo importato olio di oliva vergine. 4.3. Da tale comportamento consegue l’obbligo di pagamento dei relativi dazi e delle corrispondenti sanzioni, senza che possa ragionevolmente sostenersi la assenza di danno per l’Erario, avuto anche conto del fatto che l’olio vergine di provenienza tunisina non è stato esportato, ma importato e, quindi, introdotto nel mercato comunitario. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. 5.1. In ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite di circa euro 60.000,00. 5.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. 8 di 8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma il 19 aprile 2023.