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Ordinanza 5 aprile 2025
Ordinanza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, ordinanza 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente rel.
dott. Susanna Zavaglia Consigliere
dott. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario
Nel procedimento iscritto al n. 1827/2024 R.G.,
promosso da (con avv. Rosa Lucente) Parte_1
contro
(con avv. Bruno Barbato Mastrandrea e avv. Elisa Controparte_1
Morara)
La Corte, decidendo a scioglimento della riserva, assunta all'udienza del 13 marzo
2025, sul reclamo ex art. 473 bis.24 cpc avverso l'ordinanza del Giudice Delegato del
Tribunale di Bologna del 26 novembre 2024, proposto da Parte_2
[...]
1-Con ordinanza del 26 novembre 2024, il Giudice Delegato del Tribunale di Bologna
ha adottato, ai sensi dell'art.473 bis. 22 c. p. c., nel procedimento di separazione giudiziale introdotto da nei confronti di , i Controparte_1 Parte_1
seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
- ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore (nato il 16 aprile Per_1
2015) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- ha assegnato la casa familiare alla madre;
-ha regolamentato la frequentazione tra il il figlio minore;
Pt_1
-ha stabilito, con decorrenza dalla domanda, che il corrispondesse alla Pt_1 , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di CP_1
250,00 Euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
- ha posto a carico di entrambi i coniugi le spese straordinarie relative al minore, nella misura del 50% ciascuno.
2- Avverso il provvedimento predetto ha proposto reclamo , censurando Parte_1
la statuizione relativa al contributo per il mantenimento ordinario del figlio.
Si è costituita e ha resistito al reclamo. Controparte_1
Il PROCURATORE GENERALE, notiziato della pendenza del procedimento, non ha ritenuto di formulare richieste.
3- Il reclamo di è fondato nei limiti che verranno appresso evidenziati. Parte_1
Il Giudice di prime cure, infatti, pur tenendo conto di tutti gli elementi prospettatigli dalle parti e, in particolare, del reddito mensile dichiarato dal in udienza Pt_1
(2.000,00 Euro), non ha dato, innanzitutto, adeguata rilevanza alla circostanza che la casa familiare, di proprietà dell'odierno reclamante, in relazione alla quale quest'ultimo continua a rimborsare il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, nella misura mensile di 525,00 Euro, è stata assegnata alla . E' evidente che, anche con CP_1
tale esborso, il contribuisce al mantenimento del figlio, collocato, in via Pt_1
prevalente, presso la madre.
Per altro verso, il Giudice di prime cure ha ritenuto che la stipulazione, da parte del di un contratto di locazione costoso, prevedente un canone mensile di 930,00 Pt_1
Euro, per procurarsi un alloggio, fosse frutto di una libera scelta che non avrebbe dovuto incidere sui diritti del minore.
Il giudizio espresso dal primo Giudice non appare, invero, condivisibile, non essendo pag. 2/4 contestato che l'alloggio sia ammobiliato (in caso contrario, il vrebbe dovuto Pt_1
affrontare una consistente spesa per l'acquisto dei mobili) e dovendosi, d'altra parte,
evidenziare che si è in presenza di valutazione immotivata, in assenza di dati di comparazione relativi al mercato delle locazioni di una città come Bologna.
Alla stregua della sommaria valutazione propria della fase processuale e di quanto in precedenza sottolineato, dunque, il primo Giudice avrebbe dovuto determinare il contributo per il mantenimento del figlio, da porre a carico di , nella Parte_1
misura prudenziale di 200,00 Euro mensili, salvo ogni ulteriore approfondimento nel prosieguo del giudizio.
4- Le spese della presente fase devono essere integralmente compensate, in ragione del parziale accoglimento del reclamo (il in via principale, ha chiesto che non Pt_1
venisse posto a suo carico alcun contributo in favore della moglie, per il mantenimento del figlio).
PQM
Visto l'art. 473 bis.24 c.p.c.,
I-In parziale riforma dell'ordinanza del 26 novembre 2024 del Giudice Delegato del
Tribunale di Bologna, pone a carico di , con decorrenza dalla domanda, Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo mensile per il mantenimento del figlio, la somma di 200,00 Euro
(duecento/00 Euro), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
II- Ferma nel resto l'impugnata ordinanza, dichiara interamente compensate, tra le parti,
le spese del presente giudizio di reclamo.
pag. 3/4 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 13
marzo 2025
Il Presidente relatore
Rosario Lionello Rossino
pag. 4/4
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente rel.
dott. Susanna Zavaglia Consigliere
dott. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario
Nel procedimento iscritto al n. 1827/2024 R.G.,
promosso da (con avv. Rosa Lucente) Parte_1
contro
(con avv. Bruno Barbato Mastrandrea e avv. Elisa Controparte_1
Morara)
La Corte, decidendo a scioglimento della riserva, assunta all'udienza del 13 marzo
2025, sul reclamo ex art. 473 bis.24 cpc avverso l'ordinanza del Giudice Delegato del
Tribunale di Bologna del 26 novembre 2024, proposto da Parte_2
[...]
1-Con ordinanza del 26 novembre 2024, il Giudice Delegato del Tribunale di Bologna
ha adottato, ai sensi dell'art.473 bis. 22 c. p. c., nel procedimento di separazione giudiziale introdotto da nei confronti di , i Controparte_1 Parte_1
seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
- ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore (nato il 16 aprile Per_1
2015) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- ha assegnato la casa familiare alla madre;
-ha regolamentato la frequentazione tra il il figlio minore;
Pt_1
-ha stabilito, con decorrenza dalla domanda, che il corrispondesse alla Pt_1 , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di CP_1
250,00 Euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
- ha posto a carico di entrambi i coniugi le spese straordinarie relative al minore, nella misura del 50% ciascuno.
2- Avverso il provvedimento predetto ha proposto reclamo , censurando Parte_1
la statuizione relativa al contributo per il mantenimento ordinario del figlio.
Si è costituita e ha resistito al reclamo. Controparte_1
Il PROCURATORE GENERALE, notiziato della pendenza del procedimento, non ha ritenuto di formulare richieste.
3- Il reclamo di è fondato nei limiti che verranno appresso evidenziati. Parte_1
Il Giudice di prime cure, infatti, pur tenendo conto di tutti gli elementi prospettatigli dalle parti e, in particolare, del reddito mensile dichiarato dal in udienza Pt_1
(2.000,00 Euro), non ha dato, innanzitutto, adeguata rilevanza alla circostanza che la casa familiare, di proprietà dell'odierno reclamante, in relazione alla quale quest'ultimo continua a rimborsare il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, nella misura mensile di 525,00 Euro, è stata assegnata alla . E' evidente che, anche con CP_1
tale esborso, il contribuisce al mantenimento del figlio, collocato, in via Pt_1
prevalente, presso la madre.
Per altro verso, il Giudice di prime cure ha ritenuto che la stipulazione, da parte del di un contratto di locazione costoso, prevedente un canone mensile di 930,00 Pt_1
Euro, per procurarsi un alloggio, fosse frutto di una libera scelta che non avrebbe dovuto incidere sui diritti del minore.
Il giudizio espresso dal primo Giudice non appare, invero, condivisibile, non essendo pag. 2/4 contestato che l'alloggio sia ammobiliato (in caso contrario, il vrebbe dovuto Pt_1
affrontare una consistente spesa per l'acquisto dei mobili) e dovendosi, d'altra parte,
evidenziare che si è in presenza di valutazione immotivata, in assenza di dati di comparazione relativi al mercato delle locazioni di una città come Bologna.
Alla stregua della sommaria valutazione propria della fase processuale e di quanto in precedenza sottolineato, dunque, il primo Giudice avrebbe dovuto determinare il contributo per il mantenimento del figlio, da porre a carico di , nella Parte_1
misura prudenziale di 200,00 Euro mensili, salvo ogni ulteriore approfondimento nel prosieguo del giudizio.
4- Le spese della presente fase devono essere integralmente compensate, in ragione del parziale accoglimento del reclamo (il in via principale, ha chiesto che non Pt_1
venisse posto a suo carico alcun contributo in favore della moglie, per il mantenimento del figlio).
PQM
Visto l'art. 473 bis.24 c.p.c.,
I-In parziale riforma dell'ordinanza del 26 novembre 2024 del Giudice Delegato del
Tribunale di Bologna, pone a carico di , con decorrenza dalla domanda, Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo mensile per il mantenimento del figlio, la somma di 200,00 Euro
(duecento/00 Euro), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
II- Ferma nel resto l'impugnata ordinanza, dichiara interamente compensate, tra le parti,
le spese del presente giudizio di reclamo.
pag. 3/4 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 13
marzo 2025
Il Presidente relatore
Rosario Lionello Rossino
pag. 4/4