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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro
in persona del GOT dott. Piero Giovanni Gallo
definendo il giudizio pronuncia la presente sentenza, ai sensi dell'art. 429
c.p.c. nel proc. n. 128/2024 tra
- elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Parte_1
Bartolotta Elemento Cristina, che la rappresenta e difende in forza di mandato a margine del ricorso ricorrente e
( Avv. Pisanu Rita ) resistente CP_1
sulle conclusioni delle parti come svolte nei rispettivi atti introduttivi e per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
OGGETTO : Pensione Inabilità civile .
Rilevato che:
con ricorso depositato in data 27/06/2023 chiedeva Parte_1 disporsi Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) mediante consulenza tecnica d'ufficio di sensi dell'art. 445 bis c.p.c., al fine del riconoscimento della pensione di inabilità civile;
si costituiva in giudizio l' , per Controparte_2 contestare la pretesa;
il procedimento per ATP si concludeva con la seguente risposta ai quesiti da parte del CTU nominato, Dott. , a favore di : Persona_1 Parte_1
“ Visitato il soggetto, considerata la documentazione esaminata ed i dati anamnestico-obiettivi, si conclude nel seguente modo: diagnosi: cardiopatia dilatativa con funzione sistolica globale lievemente ridotta (FE 48%), episodio di scom-penso cardiaco da tachifibrillazione atriale. Ipertensione arteriosa. Eccedenza ponderale. BPCO con deficit venti-latori misto di grado moderato. OSAS. Esiti di emilami- nectomia per ernia discale lombare in spondiloartrosi discopatica.; valutazione ai fini della L. 222/84: si conferma il giudizio già espresso in precedenza dall' riduzione della capacità CP_1 lavorativa in modo permanente a meno di un terzo in attività confacenti alle sue attitudini, ma non inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa. decorrenza: dalla data della domanda del 27-4-2022”
il ricorrente, preso atto delle conclusioni peritali, esprimeva all'udienza tenutasi in data 16/01/2024 la dichiarazione di dissenso, ed il Giudice, in conseguenza di ciò, fissava ex art. 445 bis c. 5 il termine perentorio di 30 giorni per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di merito;
il ricorrente, in data 14/02/2024, depositava il ricorso ex art. 442 e 445 bis comma 5 c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito, contestando e ritenendo ingiuste le conclusioni cui era giunto il CTU Dott. , Persona_2 nominato nel procedimento per ATP per i motivi indicati in atti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “ “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, accertare e dichiarare che il Sig. , fin dalla Parte_1
data della domanda (27/4/2022), ovvero da quella meglio vista e ritenuta dal Tribunale Ill.mo
e/o accertanda in corso di causa, si trova nelle condizioni di invalidità previste per la concessione della pensione di inabilità di cui alla L. 222/84, e conseguentemente, condannare
l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dei ratei maturati CP_1
e maturandi della provvidenza di cui in oggetto dalla data sopra indicata (27/4/2022) e/o da quella meglio vista e ritenuta dal Tribunale Ill.mo e/o accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei scaduti fino al saldo.”;
in data 07/05/2024 si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendo nel CP_1 merito il rigetto della domanda per difetto dei relativi presupposti;
alla prima udienza, tenutasi il 21/05/2024 , il Giudice disponeva l'ammissione di CTU nominando all'uopo il Dott. , presente in udienza, il quale Persona_3 declinava le proprie generalità e prestava l'impegno di rito al fine di esperire la consulenza tecnica medico legale;
il Giudice rinviava la causa all'udienza del 17 settembre 2024 per il deposito dell'elaborato;
all'udienza del 08/10/2024 – così rinviata d'ufficio dal 17/09/2024 - comparivano i legali delle parti, i quali preso atto delle risultanze della CTU insistevano come nei rispettivi atti e il Giudice si riservava;
a scioglimento della riserva assunta in data 08/10/2024 ,
Ritenuto che:
- il consulente tecnico di ufficio, dott. , ha così concluso la Persona_3 propria relazione peritale: “ Sulla base degli elementi documentali, anamnestici, soggettivi e obiettivi esposti in precedenza si è quindi in grado di rispondere ai quesiti dell'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro affermando che, secondo le motivazioni esposte nel paragrafo delle“Considerazioni M-L” nonché della risposta alle osservazioni del CT per conto dal Gennaio 2024 sussistono le condizioni psico-fisiche per l'erogazione CP_1
della Pensione Ordinaria d'Inabilità secondo quanto previsto dall'art 2 della Legge
222/84.”;
-le conclusioni del C.T.U. paiono sorrette da una meditata valutazione di elementi anamnestici e clinici e da valide considerazioni medico-legali per quel che riguarda le alterazioni morbose riscontrate e la decorrenza indicata;
-tali conclusioni possono essere recepite nella decisione con l'accoglimento del ricorso dalla data indicata dal CTU;
-in punto spese, non si ravvisano motivi di deroga al criterio della soccombenza e l' deve essere condannato alla rifusione totale in favore CP_1 della parte ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
che gli oneri di C.T.U. vanno posti a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 442- 429 c.p.c., accoglie il ricorso e per l'effetto così decide:
- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento Parte_1
e conseguente erogazione della Pensione Ordinaria d'Inabilità secondo quanto previsto dall'art 2 della Legge 222/84 con decorrenza del beneficio dal Gennaio 2024 – data indicata dal CTU-
, e per l'effetto condanna l' all'erogazione del relativo CP_1 trattamento economico in favore della predetta nella misura di legge e con la decorrenza suindicata, oltre agli interessi legali e alla eventuale differenza tra la rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat e tasso legale sui ratei arretrati dalla maturazione al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
, spese che liquida ai sensi del D.M. 55/2014, in relazione alla
[...] natura delle questioni trattate in complessivi € 2.200,00, oltre rimb. forf. 15%, Iva e oneri previdenziali di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Bartolotta Elemento Cristina dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. come già CP_1 liquidate in corso di causa.
Savona, 10/02/2025
IL G.O.T.
Dott. Piero Giovanni Gallo