Art. 1.
Le spese correnti di cui all' articolo 7, primo e sesto comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito in legge dalla legge 27 novembre 1982, n. 873 , e successive modificazioni, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1983, possono esserlo in quello successivo.
Le spese correnti di cui all' articolo 7, primo e sesto comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito in legge dalla legge 27 novembre 1982, n. 873 , e successive modificazioni, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1983, possono esserlo in quello successivo.