Articolo 1 della Legge 26 settembre 1984, n. 617
Articolo 2
Versione
2 ottobre 1984
Art. 1.
Le spese correnti di cui all' articolo 7, primo e sesto comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito in legge dalla legge 27 novembre 1982, n. 873 , e successive modificazioni, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1983, possono esserlo in quello successivo.
Entrata in vigore il 2 ottobre 1984