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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/06/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3172 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Parte_1
Berretta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Barberini 67, giusta procura in atti
Appellante
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , , ,
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
, , , ,
[...] CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14 Controparte_15
, , , , , CP_16 CP_17 CP_18 Controparte_19 Controparte_20 [...]
, , Controparte_21 CP_22 CP_23 CP_24 CP_25
, , , tutti rappresentati e difesi, giuste procure,
[...] CP_26 CP_27 CP_28 dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone, nella qualità di professionista designato dai ricorrenti in virtù di specifico mandato conferito alla società , con sede legale Via Controparte_29
Siracusa, Isola del Liri (FR), con cui elettivamente domiciliano come in indirizzo telematico
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 359/2021 del Tribunale di Frosinone – sez. lavoro, pubblicata il 21/04/2021 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo gli odierni appellati, tutti dipendenti di con contratto a tempo Pt_2 indeterminato e qualifica di collaboratore professionale sanitario – infermiere, ovvero di operatore tecnico specializzato esperto – autista di ambulanza, convenivano in giudizio la società resistente innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a fruire della pausa giornaliera di almeno 10 minuti per il recupero delle energie psico - fisiche, per ogni turno di servizio dal dicembre 2008 sino ad oggi;
b) accertare e dichiarare che i ricorrenti, operando nell'ordinario svolgimento della prestazione lavorativa, articolata su turni orari superiori alle sei ore, non hanno fruito della pausa giornaliera della durata di almeno 10 minuti, dal dicembre 2008 sino ad oggi e che, conseguentemente, i lavoratori odierni ricorrenti, non hanno potuto fruire del periodo di sosta previsto ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003; c) per l'effetto, per le ragioni tutte di cui in narrativa, condannare la società resistente al pagamento in favore dei ricorrenti di un'indennità risarcitoria, per non aver goduto della pausa lavorativa dall'anno 2008 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa della emananda sentenza, indennità da liquidarsi in separata sede. d) con condanna della resistente società al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari….”;
A fondamento della domanda, i ricorrenti esponevano in fatto di aver reso la loro prestazione lavorativa a far data dal 2008 svolgendo turni di servizio di 12 ore continuative, senza usufruire durante l'espletamento della propria attività di alcuna pausa, in particolare della sosta giornaliera di 10 minuti prevista dal d.lgs. n. 66/2003.
Precisavano, inoltre, che nell'intervallo temporale fra un servizio di soccorso e l'altro attendevano la chiamata nei locali della postazione, essendo loro vietato allontanarsi dalla stessa durante il turno, attendendo durante tali intervalli ad attività di ripristino del mezzo di soccorso, delle apparecchiature utilizzate e dei presidi medici.
In diritto, invocavano pertanto la violazione dell'art. 8 del D.lgs. 66/2003, dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 41, 2° comma della Costituzione, rivendicando il loro diritto di usufruire del periodo di pausa di almeno 10 minuti giornalieri durante il turno di lavoro per il recupero delle energie psico- fisiche, così come disciplinata dagli artt. 7 e 8 del D.lgs. 66/2003, di recepimento della più ampia disciplina di origine comunitaria, introdotta dalle Direttive n. 93/104/CE (abrogata dalla Direttiva
n. 2003/88/CE) e dalla n. 2000/34/CE. Si costituiva in giudizio l' , la quale deduceva Controparte_30
l'inammissibilità della domanda (poiché finalizzata ad una condanna generica) e nel merito l'infondatezza della stessa, per inapplicabilità ai lavoratori addetti al servizio di ambulanza della norma sul diritto alla pausa giornaliera di 10 minuti, in quanto “lavoratori discontinui”, in forza della deroga di cui all'art 17 co. 2, lett c), n. 3) d.lgs 66/2003 art. unico n. 21, R.D. 6 dicembre
1923, n. 265. Eccepiva in ogni caso l'intervenuta prescrizione, almeno parziale, delle avverse pretese.
Il Giudice di prime cure, istruita la causa documentalmente, così decideva: “1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire, nei turni orari di lavoro superiori alle 6 ore, della pausa di
10 minuti di cui all'art.8 del D.Lgs. n.66 del 2003; 2) accerta e dichiara che i ricorrenti, operando nell'ordinario svolgimento della prestazione lavorativa, articolata su turni orari superiori alle sei ore, non hanno fruito della pausa giornaliera della durata di almeno 10 minuti, dal dicembre
2008; 3) condanna l' al Controparte_30 risarcimento del danno da usura psico-fisica cagionato agli attori in conseguenza della mancata concessione agli stessi di una pausa di 10 minuti ogni sei ore consecutive di lavoro, nel periodo non coperto dalla prescrizione decennale, risarcimento da liquidarsi in separata sede;
4) condanna la convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi €.4.500,00 per compenso professionale, oltre I.V.A, C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore dei procuratori di parte resistente dichiaratisi antistatari.”
In sintesi, il primo giudice, richiamando la normativa di riferimento ed in particolare l'art. 8 del.
d.lgs. n. 66/2003 e l'art. 17 del medesimo, disciplinante le deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero i) ha rilevato che “sulla base della normativa sopra richiamata, la disposizione di cui al citato art.8 può essere derogata soltanto dai contratti collettivi o, in assenza, con decreti ministeriali soltanto per alcune tipologie di lavoratori espressamente elencate nell'art.17” conseguendone che “ quand'anche l'attività svolta dai ricorrenti rientrasse tra quelle discontinue per le quali l'art.17 prevede la deroga, in assenza del relativo decreto ministeriale la disposizione di cui al citato art.8 deve comunque trovare applicazione”; ii)ha dichiarato che “in ogni caso
l'attività svolta dagli infermieri o autisti di ambulanza, non può essere considerata una attività
“discontinua” come invece sostenuto dall' in quanto appartenenti alle categorie elencate Pt_1 nel R.D. n.2657/1923”, richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art.1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva, ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
iii) ha rilevato che “ neanche può ritenersi che il lavoro dei ricorrenti sia riconducibile alla categoria comprendente le “attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione” indicate nell'art.17, va evidenziata la mancanza del decreto ministeriale, nonché la impossibilità di applicare analogicamente “in malam partem” la disposizione ai ricorrenti, stante il carattere tassativo delle categorie elencate nella disposizione ed il carattere eccezionale della stessa disposizione che deroga ai principi generali posti a tutela della salute dei lavoratori”; iv) ha ritenuto irrilevante la fruizione del buono pasto da parte dei ricorrenti, ai fini dell'accertamento del diritto alla pausa giornaliera di 10 minuti di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003; v) quanto alla richiesta di condanna al risarcimento del danno per il mancato godimento della pausa lavorativa, ha osservato che “è del tutto ammissibile una domanda di condanna generica al risarcimento, che si configura come una mera "declaratoria iuris" da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura e alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi sull'an non preclude al giudice della liquidazione di negare la sussistenza stessa del danno. La pronuncia di condanna generica al risarcimento comporta soltanto la necessaria verifica in merito alla potenzialità del danno, mentre la concreta esistenza dello stesso deve essere verificata nella successiva fase di liquidazione (cfr. Cass. n.5252/2016; Cass. n.15595/2014; Cass. n.15335/2012;
Cass. n.9043/2012; Cass. n.21428/2007), verifica che nel caso di specie ha ritenuto aver dato esito positivo”; vi) ha così disposto la condanna della resistente al risarcimento del danno da usura psico-fisica cagionato ai ricorrenti in conseguenza della mancata concessione della pausa di 10 minuti, ritendo applicabile il termine di prescrizione decennale in tema di risarcimento.
Con tempestivo atto di appello, l' , ha censurato Controparte_30 detta decisione per i seguenti motivi di gravame: I) erroneità della sentenza appellata per aver ritenuto applicabile ai lavoratori addetti al servizio di ambulanza, in quanto “lavoratori discontinui”, la norma sul diritto alla pausa giornaliera di 10 minuti, in forza della deroga ex art. 17, comma 2, lett. c), n. 3), d. lgs. n. 66/2003 e art. unico, n. 21, r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657; II) erroneità della sentenza per non aver considerato la fruizione del “buono pasto” quale modalità sostitutiva della pausa nel contesto di una prestazione di lavoro discontinua;
III) inammissibilità della domanda finalizzata alla pronunzia di condanna generica - inconfigurabilità del danno da
“usura psico-fisica” e, in ogni caso, assoluta mancanza di prova in tal senso;
IV) erroneità della sentenza per aver ritenuto applicabile la prescrizione decennale;
V) erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio.
Si sono costituiti in giudizio i lavoratori, chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo. L'appello è infondato e deve essere respinto.
Tutte le doglianze, che verranno esaminate di seguito nello specifico, si rivelano infatti nel complesso infondate, dovendosi dare continuità all'orientamento oramai costante di questa Corte territoriale in fattispecie in toto sovrapponibili (v., tra le altre, sent. n. 350 dell'8/2/2021, n. 1842 del 12/6/2023, n. 2570 del 3/7/2023, n. 1159 del 25/3/2024, n. 1215 del 26/3/2024, n. 1597 del
29/4/2024; n. 3312 dell'8/10/2024; n. 3312/2024 pubblicata in data 8.10.2024; n. 1579/2024 pubblicata il 29.4.2024; n. 1917/25 pubblicata il 20.05.2025).
Con il primo motivo di gravame, si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui Pt_2 il primo giudice non ha considerato che le attività svolte dagli appellati fossero riconducibili, ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 66/2003 e del r.d. n. 2657/1923, a quelle che si configurano come “lavori discontinui” e come tali soggette a deroghe, tra cui quella prevista dall'art. 8 del d.lgs. 66/2003 in materia di diritto all'intervallo per la pausa giornaliera.
Il motivo non risulta meritevole di accoglimento.
Rileva infatti questa Corte che le critiche mosse alla gravata sentenza risultano generiche e comunque non sono idonee a scalfire le motivazioni della decisione nella parte in cui il primo
Giudice ha ritenuto applicabile ai ricorrenti la disciplina di cui all'art 8 del d.lgs. 66/2003, non ritenendo che la categoria di lavoratori in questione rientrasse tra quelle previste nelle deroghe di cui all'art. 17 co.
2. del medesimo decreto.
Come condivisibilemente osservato dal Tribunale di prime cure, invero, risulta pacifico che nel caso di specie non si possa invocare la normativa in deroga di cui al secondo comma dell'art 17, non essendo stata disciplinata la categoria oggetto di causa né dalla contrattazione collettiva né da decreto ministeriale.
L'art. 17 D.Lgs. 66/2003 stabilisce infatti che: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento (tra
l'altro):(…)c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, se di riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell'acqua e dell'elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche;
6) di attività di ricerca e sviluppo;
7) dell'agricoltura; 8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensi dell'articolo 10 comma 1, numero 14), 2^ periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; (…)
4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.”.
Ebbene, per le prestazioni lavorative oggetto di causa non risulta che la contrattazione collettiva contenga alcuna deroga al riguardo.
Né può ritenersi che la previsione contrattuale di cui all'art. 27 invocata da parte appellante, costituisca quella espressa disciplina (derogatoria) che l'art. 8 del D. L.gs. affida alla contrattazione collettiva, tenuto conto che l'art. 17 del medesimo D. Lgs. consente tale deroga a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata (art. 17, c. 4, D. Lgs. n. 66/03); condizioni non soddisfatte nella fattispecie.
Allo stesso modo, non risulta neanche essere stata disposta alcuna deroga in relazione al servizio de quo, mediante decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, come previsto dal comma 2 del citato art. 17.
Neanche può ritenersi, come sostenuto dall' che gli odierni appellati sarebbero da ritenersi Pt_1 lavoratori discontinui in quanto rientranti nelle categorie elencate nella tabella allegata al Regio
Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, con particolare riferimento alle occupazioni indicate al punto
21: “Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, …”.
Rileva in proposito questa Corte che in detta elencazione non sono riportate le specifiche attività svolte dagli odierni appellati, quali operatori di autoambulanza;
né che tali attività possano essere ricomprese tra quelle svolte dal personale addetto ai posti di pubblica assistenza del predetto punto 21 della tabella allegata al r.d, in quanto la terminologia ivi utilizzata - per come anche ritenuto dal
Ministero del Lavoro nell'interpello n. 7 del 30.1.2014 - evidenzia che le relative attività si riferiscono non ai servizi di pronto soccorso, bensì ai soli servizi igienici e sanitari resi all'interno di strutture di pubblica assistenza.
Giova rammentare, inoltre, il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “l'elencazione dei lavori discontinui o di semplice attesa, contenuta nella tabella approvata con RD 6 dicembre
1923, n. 2657, successivamente più volte modificata, ha carattere tassativo ed è di stretta interpretazione, sicché non è consentito ricomprendervi mansioni diverse da quelle specificamente previste (Cass. n. 5823 del 6 novembre 1982). Pertanto, non è consentito includervi, per effetto di interpretazioni analogiche, altre mansioni, diverse da quelle contemplate, neppure nel caso in cui mansioni dell'altro tipo siano state svolte cumulativamente dallo stesso soggetto e le mansioni comprese nell'elenco prevalgono su quelle da esso non considerate” (ex multis Cass. Sez. L,
Sentenza n. 10642 del 1995).
In ogni caso, anche laddove si volesse ritenere che le attività degli odierni appellati rientrassero tra le occupazioni c.d. discontinue o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella di cui al R.D.
6 dicembre 1923, n. 2657, in ogni caso ciò non consentirebbe la derogabilità del diritto alla pausa previsto dal citato art. 8, considerato che la discontinuità della prestazione rileva, in base all'art. 1 del R.D. 2657/1923, soltanto al fine di escludere l'applicabilità della limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 (ovvero la massima durata dell'orario giornaliero e settimanale) e, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 66/2003, ai soli fini della deroga alla disciplina della durata settimanale dell'orario di lavoro.
Giova altresì evidenziare che la nozione di orario di lavoro, stante le previsioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L.gs. n. 66/2003 (ai sensi del quale deve intendersi per “orario di lavoro” qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni), è incentrata non sulla effettività e continuità ininterrotta della prestazione lavorativa, bensì sulla disponibilità del lavoratore e sulla sua presenza nei luoghi di lavoro, laddove non è contestato tra le parti che gli odierni appellati fossero tenuti a rispondere con immediatezza ad ogni richiesta di soccorso e necessità di intervento, trovandosi in una condizione di permanente disponibilità, per tutta la durata del turno.
La stessa giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003, attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro” (cfr., ex multis, da ultimo,
Sez. L, Sentenza n. 17686 del 2024, Sez. L, Sentenza n. 15332 del 2024). Alla luce di quanto sopra non può non condividersi quanto affermato nella gravata decisione, laddove si è ritenuto che i dipendenti dell' addetti al servizio di autoambulanza rendono, Pt_2 una prestazione ininterrotta, in quanto comunque posti in condizione di immediata operatività in caso di chiamata di soccorso, escludendo, pertanto, la condizione di “discontinuità lavorativa” sostenuta dalla parte appellante.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui non ha considerato che la fruizione del buono pasto da parte dei ricorrenti costituisse una modalità idonea a sostituire l'invocata pausa.
Anche tale motivo risulta privo di pregio, avendo già il primo Giudice, con argomentazione pienamente condivisibili, esposto le motivazioni circa l'irrilevanza della fruizione del buono pasto, affermando che “non rileva poi la circostanza che i ricorrenti fruiscano di buoni pasto, poiché oggetto del presente giudizio è la diversa fattispecie della sosta di 10 minuti per ogni sei ore di lavoro, di tal che l'eventuale sosta per la fruizione del pasto - peraltro non provata - risulterebbe irrilevante in quanto non riguardante il differente profilo della salvaguardia delle energie psico- fisiche degli appellati, oggetti del presente giudizio.”
La percezione dei buoni pasto (come l'esistenza presso le diverse postazioni ARES di stanze di riposo) è infatti circostanza che non può di per sé far presumere, sic ed simpliciter, la consumazione effettiva del pasto durante la giornata lavorativa e, comunque, il godimento della pausa minima all'interno del turno, in assenza di qualsivoglia regolamentazione collettiva e di atti datoriali o regolamenti aziendali che disciplinino la fruizione delle pause all'interno del turno lavorativo eccedente le sei ore (pause all'interno delle quali i lavoratori, nell'esercizio della loro attività o delle loro funzioni, non siano a disposizione del datore di lavoro).
Parimenti non condivisibile appare il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante si duole dell'erroneità della gravata sentenza per aver considerato ammissibile la domanda formulata dai ricorrenti - volta ad ottenere un'indennità risarcitoria per la mancata fruizione della pausa giornaliera – nonostante la stessa fosse finalizzata ad una pronuncia di condanna generica.
Tale questione è stata infatti già affrontata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 29862 del
12/10/2022, dove è stato chiarito che la domanda di danno può essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, senza che sia necessario il consenso del convenuto, costituendo tale facoltà espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento.
La decisone citata ha infatti espressamente ribadito che “non è necessario ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno che l'attore indichi le prove per dimostrare il “quantum deabetur”". Spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del danno: domanda che, se proposta, ribalterà sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno.
Questo principio era stato peraltro già più volte già affermato sia dalle Sezioni Unite (in particolare da Sez. U, Sentenza n. 12103 del 23/11/1995 e poi da Sez. U, Sentenza n. 390 del 2.6.2000; Sez.
U, Sentenza n. 390 del 2.6.2000; Sez. U, Sentenza n. 108 del 10.4.2000); sia da tutte le sezioni semplici: dalla Prima Sezione (ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 16776 del 24.5.2022); dalla Seconda
Sezione (ex multis, Sez. 2, Ordinanza n. 19873 del 20.6.2022; Sez. 2, Ordinanza n. 10323 del
29.5.2020; Sez. 2, Sentenza n. 4962 del 04/04/2001); dalla Terza Sezione (ex multis, Sez. 3,
Ordinanza n. 4653 del 22.2.2021; Sez. 3, Sentenza n. 25113 del 24.10.2017); dalla Sezione Lavoro
(ex multis, Sez. L, Sentenza n. 2262 del 16.2.2012; Sez. L, Sentenza n. 15154 del 5.7.2007)».
Orbene, in applicazione dei principi testé riportati, è senz'altro ammissibile la domanda di condanna al risarcimento in forma generica formulata nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e correttamente, ritiene questa Corte che il Tribunale di Frosinone (sussistendone i presupposti) si sia pronunciata in conformità.
Sempre con il medesimo motivo di gravame, parte appellante si duole inoltre del riconoscimento del danno da “usura psico-fisica” operato dal primo giudice, contestando l'assoluta mancanza di allegazioni e prove al riguardo.
Il Collegio, conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte, di cui richiama testualmente le pronuncia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., osserva che “[…] la norma di cui all'art. 2087 si pone a chiusura dell'intero sistema di tutele previste per il lavoratore nel caso in cui non vi siano disposizioni specifiche. Sul datore di lavoro, invero, ricade l'obbligo, in ragione della sua posizione di garante dell'incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure atte
a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze. In caso di violazione del precetto, la responsabilità del datore è natura contrattuale, per cui, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore la prova del danno subito, nonché il nesso di causalità, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 2251/2012; Cass. 4840 del 7 marzo 2006; Cass. 8855 dell'11 aprile 2013). […] Parte datoriale non ha previsto mediante una propria disposizione la pausa minima da concedere ai lavoratori, in assenza di una regolamentazione ad hoc all'interno del
Contratto Collettivo di settore. L'inadempimento di cui all'art. 2087 c.c. invero, si genera anche per mancata attuazione di regolamenti e direttive nonché specifiche comunicazioni di allerta, sicché la conseguenza dannosa ravvisabile nel comportamento omissivo, è quella di impedire, ai lavoratori coinvolti, il recupero delle energie psico-fisiche, venendosi così a creare, potenzialmente, un pregiudizio all'integrità della salute degli stessi. Ritiene la Corte che i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla presunzione di un pregiudizio in termini di usura psico fisica derivante dal mancato rispetto del riposo settimanale (v. ex multis Cass. nn.
18884/2019; ) possa essere richiamato in questa sede, incidendo la diversa misura e P.IVA_1 distribuzione del riposo non goduto – su base settimanale o giornaliera – non sull'an, ma sulla maggiore o minore gravità dell'usura psico-fisica, ravvisabile nel caso di specie, tenuto conto che
i lavoratori hanno dedotto – circostanza non contestata – che hanno lavorato dal 2008 al 2018 su turni di 12 ore, senza aver goduto della prescritta pausa di 10 minuti dopo sei ore di lavoro.
Pertanto, l'estensione oraria del turno, la continuità dello stesso, nonché il protrarsi dell'inadempimento datoriale senza soluzione di continuità per un decennio, rappresentano, a parere del Collegio, elementi presuntivi sulla base dei quali riconoscere il danno lamentato alla salute, in quanto aggravanti l'ordinaria penosità del lavoro. (Corte d'appello di Roma, II sez. lav., sent. n. 1842/2023). Si aggiunge che in tema di riposi giornalieri e settimanali la Suprema Corte
(v. Cass. Sent. n. 14710/2015), confermando la sentenza che aveva riconosciuto il risarcimento del danno, ha specificato che “l'adibizione del lavoratore a turni di lavoro senza riconoscimento dei riposi di legge, per come documentalmente emergente dall'istruttoria, ha determinato - in violazione dei limiti di legge – l'aumento della penosità del lavoro, rilevante tanto più in quanto protrattasi per lungo tempo (diversi anni), con efficienza lesiva costante (in quanto ancorata a turni omogenei, replicatisi nel tempo), con incidenza su diritti costituzionalmente protetti inerenti
i diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali dunque la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento)” (cfr., da ultimo, Corte d'appello di Roma, sentenza n. 3312/2024 pubblicata in data 8.10.2024 e sentenza n. 1579/2024 pubblicata il 29.4.2024; sentenza 1917/25 pubblicata il
20.05.2025).
In proposito rileva altresì il Collegio che anche la più recente giurisprudenza di legittimità ammette un ampio ricorso alla prova presuntiva in tema di violazione prolungata e reiterata della disciplina dei riposi, implicante un pregiudizio per il lavoratore in termini di usura psico-fisica (Cass. Sez.
Lav., Ordinanza n. 18390 del 2024).
Con il quarto motivo di gravame l'appellante impugna poi la parte della sentenza in cui il primo
Giudice ha ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione decennale, nonostante la natura “retributiva” del compenso dovuto per il mancato godimento della pausa, errando pertanto laddove non ha ritenuto invero applicabile la prescrizione quinquennale.
Anche tale motivo risulta privo di pregio, avendo correttamente il giudice di prime cure applicato la prescrizione decennale. È indiscussa, infatti, la natura risarcitoria e non retributiva del diritto azionato dagli appellati, ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di risarcimento contrattuale, derivante dall'inadempimento datoriale.
Ciò posto, anche l'art. 27 del ccnl invocato dall'appellante, non può trovare applicazione. La norma, infatti, che prevede che: “.. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009
( . La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della Per_1 tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città.…”, disciplinando la pausa per il personale non turnante, non può trovare applicazione nei confronti degli appellati, in quanto personale turnante a tutti gli effetti, dovendosi invece applicare al caso di specie, come correttamente fatto dal primo giudice, la regola generale prevista dall'art 8 del decreto legislativo n. 66/2003.
In ultimo il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, operando la liquidazione delle spese in aderenza ai principi normativi che regolano il settore.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale e condanna Controparte_30
al pagamento in favore delle controparti delle spese del grado che si liquidano in € 6.800,00
[...] oltre spese forfettarie al 15% iva e c.pa. da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3172 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Parte_1
Berretta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Barberini 67, giusta procura in atti
Appellante
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , , ,
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
, , , ,
[...] CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14 Controparte_15
, , , , , CP_16 CP_17 CP_18 Controparte_19 Controparte_20 [...]
, , Controparte_21 CP_22 CP_23 CP_24 CP_25
, , , tutti rappresentati e difesi, giuste procure,
[...] CP_26 CP_27 CP_28 dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone, nella qualità di professionista designato dai ricorrenti in virtù di specifico mandato conferito alla società , con sede legale Via Controparte_29
Siracusa, Isola del Liri (FR), con cui elettivamente domiciliano come in indirizzo telematico
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 359/2021 del Tribunale di Frosinone – sez. lavoro, pubblicata il 21/04/2021 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo gli odierni appellati, tutti dipendenti di con contratto a tempo Pt_2 indeterminato e qualifica di collaboratore professionale sanitario – infermiere, ovvero di operatore tecnico specializzato esperto – autista di ambulanza, convenivano in giudizio la società resistente innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a fruire della pausa giornaliera di almeno 10 minuti per il recupero delle energie psico - fisiche, per ogni turno di servizio dal dicembre 2008 sino ad oggi;
b) accertare e dichiarare che i ricorrenti, operando nell'ordinario svolgimento della prestazione lavorativa, articolata su turni orari superiori alle sei ore, non hanno fruito della pausa giornaliera della durata di almeno 10 minuti, dal dicembre 2008 sino ad oggi e che, conseguentemente, i lavoratori odierni ricorrenti, non hanno potuto fruire del periodo di sosta previsto ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003; c) per l'effetto, per le ragioni tutte di cui in narrativa, condannare la società resistente al pagamento in favore dei ricorrenti di un'indennità risarcitoria, per non aver goduto della pausa lavorativa dall'anno 2008 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa della emananda sentenza, indennità da liquidarsi in separata sede. d) con condanna della resistente società al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari….”;
A fondamento della domanda, i ricorrenti esponevano in fatto di aver reso la loro prestazione lavorativa a far data dal 2008 svolgendo turni di servizio di 12 ore continuative, senza usufruire durante l'espletamento della propria attività di alcuna pausa, in particolare della sosta giornaliera di 10 minuti prevista dal d.lgs. n. 66/2003.
Precisavano, inoltre, che nell'intervallo temporale fra un servizio di soccorso e l'altro attendevano la chiamata nei locali della postazione, essendo loro vietato allontanarsi dalla stessa durante il turno, attendendo durante tali intervalli ad attività di ripristino del mezzo di soccorso, delle apparecchiature utilizzate e dei presidi medici.
In diritto, invocavano pertanto la violazione dell'art. 8 del D.lgs. 66/2003, dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 41, 2° comma della Costituzione, rivendicando il loro diritto di usufruire del periodo di pausa di almeno 10 minuti giornalieri durante il turno di lavoro per il recupero delle energie psico- fisiche, così come disciplinata dagli artt. 7 e 8 del D.lgs. 66/2003, di recepimento della più ampia disciplina di origine comunitaria, introdotta dalle Direttive n. 93/104/CE (abrogata dalla Direttiva
n. 2003/88/CE) e dalla n. 2000/34/CE. Si costituiva in giudizio l' , la quale deduceva Controparte_30
l'inammissibilità della domanda (poiché finalizzata ad una condanna generica) e nel merito l'infondatezza della stessa, per inapplicabilità ai lavoratori addetti al servizio di ambulanza della norma sul diritto alla pausa giornaliera di 10 minuti, in quanto “lavoratori discontinui”, in forza della deroga di cui all'art 17 co. 2, lett c), n. 3) d.lgs 66/2003 art. unico n. 21, R.D. 6 dicembre
1923, n. 265. Eccepiva in ogni caso l'intervenuta prescrizione, almeno parziale, delle avverse pretese.
Il Giudice di prime cure, istruita la causa documentalmente, così decideva: “1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire, nei turni orari di lavoro superiori alle 6 ore, della pausa di
10 minuti di cui all'art.8 del D.Lgs. n.66 del 2003; 2) accerta e dichiara che i ricorrenti, operando nell'ordinario svolgimento della prestazione lavorativa, articolata su turni orari superiori alle sei ore, non hanno fruito della pausa giornaliera della durata di almeno 10 minuti, dal dicembre
2008; 3) condanna l' al Controparte_30 risarcimento del danno da usura psico-fisica cagionato agli attori in conseguenza della mancata concessione agli stessi di una pausa di 10 minuti ogni sei ore consecutive di lavoro, nel periodo non coperto dalla prescrizione decennale, risarcimento da liquidarsi in separata sede;
4) condanna la convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi €.4.500,00 per compenso professionale, oltre I.V.A, C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore dei procuratori di parte resistente dichiaratisi antistatari.”
In sintesi, il primo giudice, richiamando la normativa di riferimento ed in particolare l'art. 8 del.
d.lgs. n. 66/2003 e l'art. 17 del medesimo, disciplinante le deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero i) ha rilevato che “sulla base della normativa sopra richiamata, la disposizione di cui al citato art.8 può essere derogata soltanto dai contratti collettivi o, in assenza, con decreti ministeriali soltanto per alcune tipologie di lavoratori espressamente elencate nell'art.17” conseguendone che “ quand'anche l'attività svolta dai ricorrenti rientrasse tra quelle discontinue per le quali l'art.17 prevede la deroga, in assenza del relativo decreto ministeriale la disposizione di cui al citato art.8 deve comunque trovare applicazione”; ii)ha dichiarato che “in ogni caso
l'attività svolta dagli infermieri o autisti di ambulanza, non può essere considerata una attività
“discontinua” come invece sostenuto dall' in quanto appartenenti alle categorie elencate Pt_1 nel R.D. n.2657/1923”, richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art.1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva, ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
iii) ha rilevato che “ neanche può ritenersi che il lavoro dei ricorrenti sia riconducibile alla categoria comprendente le “attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione” indicate nell'art.17, va evidenziata la mancanza del decreto ministeriale, nonché la impossibilità di applicare analogicamente “in malam partem” la disposizione ai ricorrenti, stante il carattere tassativo delle categorie elencate nella disposizione ed il carattere eccezionale della stessa disposizione che deroga ai principi generali posti a tutela della salute dei lavoratori”; iv) ha ritenuto irrilevante la fruizione del buono pasto da parte dei ricorrenti, ai fini dell'accertamento del diritto alla pausa giornaliera di 10 minuti di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003; v) quanto alla richiesta di condanna al risarcimento del danno per il mancato godimento della pausa lavorativa, ha osservato che “è del tutto ammissibile una domanda di condanna generica al risarcimento, che si configura come una mera "declaratoria iuris" da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura e alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi sull'an non preclude al giudice della liquidazione di negare la sussistenza stessa del danno. La pronuncia di condanna generica al risarcimento comporta soltanto la necessaria verifica in merito alla potenzialità del danno, mentre la concreta esistenza dello stesso deve essere verificata nella successiva fase di liquidazione (cfr. Cass. n.5252/2016; Cass. n.15595/2014; Cass. n.15335/2012;
Cass. n.9043/2012; Cass. n.21428/2007), verifica che nel caso di specie ha ritenuto aver dato esito positivo”; vi) ha così disposto la condanna della resistente al risarcimento del danno da usura psico-fisica cagionato ai ricorrenti in conseguenza della mancata concessione della pausa di 10 minuti, ritendo applicabile il termine di prescrizione decennale in tema di risarcimento.
Con tempestivo atto di appello, l' , ha censurato Controparte_30 detta decisione per i seguenti motivi di gravame: I) erroneità della sentenza appellata per aver ritenuto applicabile ai lavoratori addetti al servizio di ambulanza, in quanto “lavoratori discontinui”, la norma sul diritto alla pausa giornaliera di 10 minuti, in forza della deroga ex art. 17, comma 2, lett. c), n. 3), d. lgs. n. 66/2003 e art. unico, n. 21, r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657; II) erroneità della sentenza per non aver considerato la fruizione del “buono pasto” quale modalità sostitutiva della pausa nel contesto di una prestazione di lavoro discontinua;
III) inammissibilità della domanda finalizzata alla pronunzia di condanna generica - inconfigurabilità del danno da
“usura psico-fisica” e, in ogni caso, assoluta mancanza di prova in tal senso;
IV) erroneità della sentenza per aver ritenuto applicabile la prescrizione decennale;
V) erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio.
Si sono costituiti in giudizio i lavoratori, chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo. L'appello è infondato e deve essere respinto.
Tutte le doglianze, che verranno esaminate di seguito nello specifico, si rivelano infatti nel complesso infondate, dovendosi dare continuità all'orientamento oramai costante di questa Corte territoriale in fattispecie in toto sovrapponibili (v., tra le altre, sent. n. 350 dell'8/2/2021, n. 1842 del 12/6/2023, n. 2570 del 3/7/2023, n. 1159 del 25/3/2024, n. 1215 del 26/3/2024, n. 1597 del
29/4/2024; n. 3312 dell'8/10/2024; n. 3312/2024 pubblicata in data 8.10.2024; n. 1579/2024 pubblicata il 29.4.2024; n. 1917/25 pubblicata il 20.05.2025).
Con il primo motivo di gravame, si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui Pt_2 il primo giudice non ha considerato che le attività svolte dagli appellati fossero riconducibili, ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 66/2003 e del r.d. n. 2657/1923, a quelle che si configurano come “lavori discontinui” e come tali soggette a deroghe, tra cui quella prevista dall'art. 8 del d.lgs. 66/2003 in materia di diritto all'intervallo per la pausa giornaliera.
Il motivo non risulta meritevole di accoglimento.
Rileva infatti questa Corte che le critiche mosse alla gravata sentenza risultano generiche e comunque non sono idonee a scalfire le motivazioni della decisione nella parte in cui il primo
Giudice ha ritenuto applicabile ai ricorrenti la disciplina di cui all'art 8 del d.lgs. 66/2003, non ritenendo che la categoria di lavoratori in questione rientrasse tra quelle previste nelle deroghe di cui all'art. 17 co.
2. del medesimo decreto.
Come condivisibilemente osservato dal Tribunale di prime cure, invero, risulta pacifico che nel caso di specie non si possa invocare la normativa in deroga di cui al secondo comma dell'art 17, non essendo stata disciplinata la categoria oggetto di causa né dalla contrattazione collettiva né da decreto ministeriale.
L'art. 17 D.Lgs. 66/2003 stabilisce infatti che: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento (tra
l'altro):(…)c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, se di riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell'acqua e dell'elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche;
6) di attività di ricerca e sviluppo;
7) dell'agricoltura; 8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensi dell'articolo 10 comma 1, numero 14), 2^ periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; (…)
4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.”.
Ebbene, per le prestazioni lavorative oggetto di causa non risulta che la contrattazione collettiva contenga alcuna deroga al riguardo.
Né può ritenersi che la previsione contrattuale di cui all'art. 27 invocata da parte appellante, costituisca quella espressa disciplina (derogatoria) che l'art. 8 del D. L.gs. affida alla contrattazione collettiva, tenuto conto che l'art. 17 del medesimo D. Lgs. consente tale deroga a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata (art. 17, c. 4, D. Lgs. n. 66/03); condizioni non soddisfatte nella fattispecie.
Allo stesso modo, non risulta neanche essere stata disposta alcuna deroga in relazione al servizio de quo, mediante decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, come previsto dal comma 2 del citato art. 17.
Neanche può ritenersi, come sostenuto dall' che gli odierni appellati sarebbero da ritenersi Pt_1 lavoratori discontinui in quanto rientranti nelle categorie elencate nella tabella allegata al Regio
Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, con particolare riferimento alle occupazioni indicate al punto
21: “Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, …”.
Rileva in proposito questa Corte che in detta elencazione non sono riportate le specifiche attività svolte dagli odierni appellati, quali operatori di autoambulanza;
né che tali attività possano essere ricomprese tra quelle svolte dal personale addetto ai posti di pubblica assistenza del predetto punto 21 della tabella allegata al r.d, in quanto la terminologia ivi utilizzata - per come anche ritenuto dal
Ministero del Lavoro nell'interpello n. 7 del 30.1.2014 - evidenzia che le relative attività si riferiscono non ai servizi di pronto soccorso, bensì ai soli servizi igienici e sanitari resi all'interno di strutture di pubblica assistenza.
Giova rammentare, inoltre, il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “l'elencazione dei lavori discontinui o di semplice attesa, contenuta nella tabella approvata con RD 6 dicembre
1923, n. 2657, successivamente più volte modificata, ha carattere tassativo ed è di stretta interpretazione, sicché non è consentito ricomprendervi mansioni diverse da quelle specificamente previste (Cass. n. 5823 del 6 novembre 1982). Pertanto, non è consentito includervi, per effetto di interpretazioni analogiche, altre mansioni, diverse da quelle contemplate, neppure nel caso in cui mansioni dell'altro tipo siano state svolte cumulativamente dallo stesso soggetto e le mansioni comprese nell'elenco prevalgono su quelle da esso non considerate” (ex multis Cass. Sez. L,
Sentenza n. 10642 del 1995).
In ogni caso, anche laddove si volesse ritenere che le attività degli odierni appellati rientrassero tra le occupazioni c.d. discontinue o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella di cui al R.D.
6 dicembre 1923, n. 2657, in ogni caso ciò non consentirebbe la derogabilità del diritto alla pausa previsto dal citato art. 8, considerato che la discontinuità della prestazione rileva, in base all'art. 1 del R.D. 2657/1923, soltanto al fine di escludere l'applicabilità della limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 (ovvero la massima durata dell'orario giornaliero e settimanale) e, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 66/2003, ai soli fini della deroga alla disciplina della durata settimanale dell'orario di lavoro.
Giova altresì evidenziare che la nozione di orario di lavoro, stante le previsioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L.gs. n. 66/2003 (ai sensi del quale deve intendersi per “orario di lavoro” qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni), è incentrata non sulla effettività e continuità ininterrotta della prestazione lavorativa, bensì sulla disponibilità del lavoratore e sulla sua presenza nei luoghi di lavoro, laddove non è contestato tra le parti che gli odierni appellati fossero tenuti a rispondere con immediatezza ad ogni richiesta di soccorso e necessità di intervento, trovandosi in una condizione di permanente disponibilità, per tutta la durata del turno.
La stessa giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003, attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro” (cfr., ex multis, da ultimo,
Sez. L, Sentenza n. 17686 del 2024, Sez. L, Sentenza n. 15332 del 2024). Alla luce di quanto sopra non può non condividersi quanto affermato nella gravata decisione, laddove si è ritenuto che i dipendenti dell' addetti al servizio di autoambulanza rendono, Pt_2 una prestazione ininterrotta, in quanto comunque posti in condizione di immediata operatività in caso di chiamata di soccorso, escludendo, pertanto, la condizione di “discontinuità lavorativa” sostenuta dalla parte appellante.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui non ha considerato che la fruizione del buono pasto da parte dei ricorrenti costituisse una modalità idonea a sostituire l'invocata pausa.
Anche tale motivo risulta privo di pregio, avendo già il primo Giudice, con argomentazione pienamente condivisibili, esposto le motivazioni circa l'irrilevanza della fruizione del buono pasto, affermando che “non rileva poi la circostanza che i ricorrenti fruiscano di buoni pasto, poiché oggetto del presente giudizio è la diversa fattispecie della sosta di 10 minuti per ogni sei ore di lavoro, di tal che l'eventuale sosta per la fruizione del pasto - peraltro non provata - risulterebbe irrilevante in quanto non riguardante il differente profilo della salvaguardia delle energie psico- fisiche degli appellati, oggetti del presente giudizio.”
La percezione dei buoni pasto (come l'esistenza presso le diverse postazioni ARES di stanze di riposo) è infatti circostanza che non può di per sé far presumere, sic ed simpliciter, la consumazione effettiva del pasto durante la giornata lavorativa e, comunque, il godimento della pausa minima all'interno del turno, in assenza di qualsivoglia regolamentazione collettiva e di atti datoriali o regolamenti aziendali che disciplinino la fruizione delle pause all'interno del turno lavorativo eccedente le sei ore (pause all'interno delle quali i lavoratori, nell'esercizio della loro attività o delle loro funzioni, non siano a disposizione del datore di lavoro).
Parimenti non condivisibile appare il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante si duole dell'erroneità della gravata sentenza per aver considerato ammissibile la domanda formulata dai ricorrenti - volta ad ottenere un'indennità risarcitoria per la mancata fruizione della pausa giornaliera – nonostante la stessa fosse finalizzata ad una pronuncia di condanna generica.
Tale questione è stata infatti già affrontata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 29862 del
12/10/2022, dove è stato chiarito che la domanda di danno può essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, senza che sia necessario il consenso del convenuto, costituendo tale facoltà espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento.
La decisone citata ha infatti espressamente ribadito che “non è necessario ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno che l'attore indichi le prove per dimostrare il “quantum deabetur”". Spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del danno: domanda che, se proposta, ribalterà sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno.
Questo principio era stato peraltro già più volte già affermato sia dalle Sezioni Unite (in particolare da Sez. U, Sentenza n. 12103 del 23/11/1995 e poi da Sez. U, Sentenza n. 390 del 2.6.2000; Sez.
U, Sentenza n. 390 del 2.6.2000; Sez. U, Sentenza n. 108 del 10.4.2000); sia da tutte le sezioni semplici: dalla Prima Sezione (ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 16776 del 24.5.2022); dalla Seconda
Sezione (ex multis, Sez. 2, Ordinanza n. 19873 del 20.6.2022; Sez. 2, Ordinanza n. 10323 del
29.5.2020; Sez. 2, Sentenza n. 4962 del 04/04/2001); dalla Terza Sezione (ex multis, Sez. 3,
Ordinanza n. 4653 del 22.2.2021; Sez. 3, Sentenza n. 25113 del 24.10.2017); dalla Sezione Lavoro
(ex multis, Sez. L, Sentenza n. 2262 del 16.2.2012; Sez. L, Sentenza n. 15154 del 5.7.2007)».
Orbene, in applicazione dei principi testé riportati, è senz'altro ammissibile la domanda di condanna al risarcimento in forma generica formulata nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e correttamente, ritiene questa Corte che il Tribunale di Frosinone (sussistendone i presupposti) si sia pronunciata in conformità.
Sempre con il medesimo motivo di gravame, parte appellante si duole inoltre del riconoscimento del danno da “usura psico-fisica” operato dal primo giudice, contestando l'assoluta mancanza di allegazioni e prove al riguardo.
Il Collegio, conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte, di cui richiama testualmente le pronuncia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., osserva che “[…] la norma di cui all'art. 2087 si pone a chiusura dell'intero sistema di tutele previste per il lavoratore nel caso in cui non vi siano disposizioni specifiche. Sul datore di lavoro, invero, ricade l'obbligo, in ragione della sua posizione di garante dell'incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure atte
a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze. In caso di violazione del precetto, la responsabilità del datore è natura contrattuale, per cui, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore la prova del danno subito, nonché il nesso di causalità, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 2251/2012; Cass. 4840 del 7 marzo 2006; Cass. 8855 dell'11 aprile 2013). […] Parte datoriale non ha previsto mediante una propria disposizione la pausa minima da concedere ai lavoratori, in assenza di una regolamentazione ad hoc all'interno del
Contratto Collettivo di settore. L'inadempimento di cui all'art. 2087 c.c. invero, si genera anche per mancata attuazione di regolamenti e direttive nonché specifiche comunicazioni di allerta, sicché la conseguenza dannosa ravvisabile nel comportamento omissivo, è quella di impedire, ai lavoratori coinvolti, il recupero delle energie psico-fisiche, venendosi così a creare, potenzialmente, un pregiudizio all'integrità della salute degli stessi. Ritiene la Corte che i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla presunzione di un pregiudizio in termini di usura psico fisica derivante dal mancato rispetto del riposo settimanale (v. ex multis Cass. nn.
18884/2019; ) possa essere richiamato in questa sede, incidendo la diversa misura e P.IVA_1 distribuzione del riposo non goduto – su base settimanale o giornaliera – non sull'an, ma sulla maggiore o minore gravità dell'usura psico-fisica, ravvisabile nel caso di specie, tenuto conto che
i lavoratori hanno dedotto – circostanza non contestata – che hanno lavorato dal 2008 al 2018 su turni di 12 ore, senza aver goduto della prescritta pausa di 10 minuti dopo sei ore di lavoro.
Pertanto, l'estensione oraria del turno, la continuità dello stesso, nonché il protrarsi dell'inadempimento datoriale senza soluzione di continuità per un decennio, rappresentano, a parere del Collegio, elementi presuntivi sulla base dei quali riconoscere il danno lamentato alla salute, in quanto aggravanti l'ordinaria penosità del lavoro. (Corte d'appello di Roma, II sez. lav., sent. n. 1842/2023). Si aggiunge che in tema di riposi giornalieri e settimanali la Suprema Corte
(v. Cass. Sent. n. 14710/2015), confermando la sentenza che aveva riconosciuto il risarcimento del danno, ha specificato che “l'adibizione del lavoratore a turni di lavoro senza riconoscimento dei riposi di legge, per come documentalmente emergente dall'istruttoria, ha determinato - in violazione dei limiti di legge – l'aumento della penosità del lavoro, rilevante tanto più in quanto protrattasi per lungo tempo (diversi anni), con efficienza lesiva costante (in quanto ancorata a turni omogenei, replicatisi nel tempo), con incidenza su diritti costituzionalmente protetti inerenti
i diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali dunque la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento)” (cfr., da ultimo, Corte d'appello di Roma, sentenza n. 3312/2024 pubblicata in data 8.10.2024 e sentenza n. 1579/2024 pubblicata il 29.4.2024; sentenza 1917/25 pubblicata il
20.05.2025).
In proposito rileva altresì il Collegio che anche la più recente giurisprudenza di legittimità ammette un ampio ricorso alla prova presuntiva in tema di violazione prolungata e reiterata della disciplina dei riposi, implicante un pregiudizio per il lavoratore in termini di usura psico-fisica (Cass. Sez.
Lav., Ordinanza n. 18390 del 2024).
Con il quarto motivo di gravame l'appellante impugna poi la parte della sentenza in cui il primo
Giudice ha ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione decennale, nonostante la natura “retributiva” del compenso dovuto per il mancato godimento della pausa, errando pertanto laddove non ha ritenuto invero applicabile la prescrizione quinquennale.
Anche tale motivo risulta privo di pregio, avendo correttamente il giudice di prime cure applicato la prescrizione decennale. È indiscussa, infatti, la natura risarcitoria e non retributiva del diritto azionato dagli appellati, ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di risarcimento contrattuale, derivante dall'inadempimento datoriale.
Ciò posto, anche l'art. 27 del ccnl invocato dall'appellante, non può trovare applicazione. La norma, infatti, che prevede che: “.. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009
( . La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della Per_1 tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città.…”, disciplinando la pausa per il personale non turnante, non può trovare applicazione nei confronti degli appellati, in quanto personale turnante a tutti gli effetti, dovendosi invece applicare al caso di specie, come correttamente fatto dal primo giudice, la regola generale prevista dall'art 8 del decreto legislativo n. 66/2003.
In ultimo il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, operando la liquidazione delle spese in aderenza ai principi normativi che regolano il settore.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale e condanna Controparte_30
al pagamento in favore delle controparti delle spese del grado che si liquidano in € 6.800,00
[...] oltre spese forfettarie al 15% iva e c.pa. da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa