Decreto cautelare 30 giugno 2023
Sentenza breve 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 28/07/2023, n. 4565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4565 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2023
N. 04565/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02957/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2957 del 2023, proposto da
IO ES S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carbonara di Nola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marika Capone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della nota prot n. 3654 del 13/6/2023, avente ad oggetto “diffida alla prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 49 comma 4 bis lett c), della Legge n. 122 del 30/7/2010 relativamente alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) artt. 22 e 23 del TU acquisita al prot n. 2530 del 18/4/2023 per l'esecuzione di opere relative al posizionamento di vasca di prima pioggia con accumulo e separazione per aree fino a 6100 mq a servizio dell'industria conserve alimentari “IO ES srl” sito alla via Sansonetto 22 della società IO ES srl” del Comune di Carbonara di Nola e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato;
2) di ogni atto e/o provvedimento preordinato, connesso e /o conseguente, se e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi incluso l'atto di convenzione, stipulato per Notar Dr. Roberto Amodio in data 4/8/17, rep n. 37110, racc. n. 8109, registrato a Castellamare di Stabia il 4/8/17 al numero 7519, serie IT e trascritto a Caserta il 4/8/17 al n. 26704 RG al n. 20473 RP, se e qualora dovesse intendersi in termini preclusivi all'interesse della ricorrente, nonché, e per le medesime ragioni, della delibera di CC n. 4 del 16/1/2009, nonché ancora di qualsivoglia atto, di cui si ignorano estremi e contenuto, adottati in danno alla ricorrente e/o comunque ritenuti pregiudizievoli per il conseguimento del buon diritto della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carbonara di Nola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2023 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il gravame introduttivo del giudizio la società ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune resistente ha vietato la prosecuzione “ dell’attività ai sensi dell’art. 49 comma 4 bis lett c), della Legge n. 122 del 30/7/2010 relativamente alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) artt. 22 e 23 del TU, acquisita al prot n. 2530 del 18/4/2023 per l’esecuzione di opere relative al posizionamento di vasca di prima pioggia con accumulo e separazione per aree fino a 6100 mq a servizio dell’industria conserve alimentari “IO ES srl” sito alla via Sansonetto 22 della società IO ES srl ”, chiedendone la sospensione in via cautelare (cfr. provvedimento gravato).
Si è costituito il Comune di Carbonara di Nola, chiedendo la reiezione del gravame.
All’udienza camerale in data 27 luglio 2023, fissata per la trattazione della domanda di sospensiva, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 cpa.
2. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo di gravame, di carattere assorbente, con il quale si lamenta il tardivo esercizio, da parte dell’Amministrazione resistente, del potere di inibitoria alla stessa riconosciuto in relazione alla segnalazione certificata presentata dalla ricorrente.
Ed infatti, emerge dagli atti che con segnalazione di inizio attività del 18/4/23, ex art. 22 TUed., la ricorrente ha comunicato al Comune di Carbonara di Nola la realizzazione di una vasca, come impianto di prima pioggia a servizio dell’attività svolta, diretta alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari (cfr. all. 2 della produzione di parte ricorrente).
Con nota in data 13.06.23 il Comune ha dichiarato la S.C.I.A. “ improcedibile in quanto l'intervento
proposto ricade sulla p.lla N. 774 del Foglio N.1 interessata dall'Atto di Convenzione, stipulato dal notaio Dr. Roberto Amodio in data 04/08/2017 Rep. N. 3711 O - Racc. N. 8109 Registrato a Castellammare di Stabia il 04/08/2017 al N. 7519 Serie IT e trascritto a Caserta il 04/08/2017 al N. 26704 RG al N. 20473 RP, con il quale i SIg.ES FI IE, ES NI RA, ES AL, SI.ra TE CE e SI.ra lzzo AN, si obbligavano, ai sensi dell'art. 4 e art.5 della citata convenzione, a cedere gratuitamente al Comune di Carbonara di Nola le aree confinanti con la strada comunale denominata Via Casmez, quest'ultime ricadenti sul proprio terreno e destinate a viabilità ed allacciamento per una larghezza costante di m.6,00” (cfr . all.3 della produzione di parte ricorrente).
Il potere di inibitoria risulta, dunque, essere stato esercitato successivamente al decorso del termine di 30 giorni di cui all’art. 19, comma 6 bis, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., previsto per le segnalazioni certificate in materia edilizia: sul punto, è sufficiente osservare che non convincono le difese svolte dalla parte resistente, a mente delle quali rileverebbe il diverso termine di 60 giorni di cui al comma 3 dell’art. 19 della legge sul procedimento amministrativo in ragione del nesso di strumentalità intercorrente tra la vasca in oggetto e l’attività produttiva in corso presso il complesso aziendale della ricorrente.
Appare, infatti, determinante l’osservazione che l’attività il cui svolgimento si è inteso segnalare ha carattere squisitamente edilizio, a prescindere dal fatto che il manufatto sia destinato ad essere utilizzato nell’ambito dell’attività produttiva della società IO ES (e, del resto, la sentenza del Tar Veneto citata dal Comune a sostegno delle proprie tesi si riferisce al diverso caso in cui, unitamente a una attività edilizia, si era segnalato “anche l'avvio di un'attività di allevamento intensivo nel medesimo compendio immobiliare”: cfr. Tar Veneto nr. 95/2018).
Come noto, decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio dei poteri inibitori, compete all’Amministrazione comunale solo la possibilità di esercizio dei poteri di autotutela, possibilità alla quale, alla luce del tenore dell’atto gravato, non si è inteso far ricorso nel caso di specie; in termini, ex multis : “ L'Amministrazione, che intenda adottare provvedimenti di vigilanza in materia edilizia rispetto ad una DIA, decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio dei propri poteri inibitori, è tenuta ad agire secondo i moduli procedimentali propri dell'autotutela ” (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 06/05/2022, n.5672).
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui al dispositivo che segue.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dispone l’annullamento della nota prot. n. 3654 del 13/6/2023 adottata dal Comune resistente.
Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in euro 2.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO