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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/04/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02983/2025REG.PROV.COLL.
N. 07087/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7087 del 2021, proposto dall’Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Bonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, non costituiti in giudizio;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Calabrese, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza in Roma, via Poli, 29;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Prisco, Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Prisco, Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 3528 del 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Ministero della Salute e del sig. -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso integrato da plurimi motivi aggiunti l’attuale appellato - titolare di un’Azienda di allevamento bufalino in provincia di Caserta - ha adito il T.A.R. di Napoli per l’annullamento, previa sospensione, sia del “ Piano straordinario per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana per la Regione Campania ” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione del 20 maggio 2019, n. 207, sia di tutti gli atti preordinati, conseguenti e/o connessi tra cui, in particolare, i rapporti di prova dai quali sarebbe emersa la positività alla TBC di taluni dei capi dell’allevamento, oggetto di conseguenti ordini di abbattimento coattivo emanati dall’ASL Caserta.
2. Con la sentenza qui appellata il Collegio di primo grado ha accolto la sola censura (terzo motivo) articolata avverso la previsione del Piano Straordinario Regionale di cui al paragrafo B.3.2. rubricato “ Esecuzione delle prove diagnostiche ”, nella parte in cui vi si prevede che, se almeno un capo è positivo al gamma-interferon, tutti i capi già positivi alla IDT individuale, ma negativi alla prova con il gamma-interferon, vengono inviati a macello (2.2).
3. La sentenza n. 3528 del 26 maggio 2021 è stata impugnata sia dall’allevatore - con separato ricorso iscritto ad R.G. n. 6208/2021 e ancor pendente presso questa Sezione - sia dalla ASL Caserta con il ricorso qui all’esame, avente ad oggetto il capo decisorio di accoglimento del terzo motivo di ricorso.
4. Nel corso del presente grado di giudizio la ASL Caserta ha tuttavia dichiarato – con nota difensiva depositata il 21 aprile 2022 confermata dalla successiva memoria del 5 marzo 2025 – di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, stante l’intervenuta volontà della Regione Campania di dare acquiescenza alla decisione di primo grado attraverso la modifica (di cui alle misure deliberative dettagliatamente riportate nella nota del 21 aprile 2022) del punto B.3.2. del Piano Straordinario Regionale.
5. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità dell’appello, con compensazione delle spese processuali, tenuto conto dell’esito della lite indotto dall’azione correttiva intrapresa dall’ente regionale.
6. Le spese della verificazione vengono poste in egual misura a carico delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate e spese della verificazione a carico, in egual misura, delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO