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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/06/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. LA, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 1503/2020 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. G. Cassarino) contro Parte_1
Controparte_1
(rappr. e dif. dall'avv. A. C. Pellegrino Faggella), avente ad
[...] oggetto: obbligo contributivo;
rilevato
propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
212/2020 reso dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Ragusa su istanza di Controparte_1 per il pagamento di € 25.360,08, oltre spese e accessori di legge,
[...]
a titolo di contributi omessi. A sostegno dell'opposizione, rileva: di essere stata iscritta all' CP_1 dall'11.05.1998 al 30.06.2004; che l'ente convenuto, all'esito dell'analisi contabile espletata sull'arco temporale compreso tra l'anno di iscrizione ed il 2014, le ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 25.360,08 a titolo di contribuzione previdenziale (soggettiva, integrativa e di maternità), oltre interessi;
che deve ritenersi prescritta la pretesa avente ad oggetto il pagamento della contribuzione relativa all'anno 1999; che parte opposta ha prodotto in giudizio, quale primo atto interruttivo della prescrizione, la lettera a/r del 14.03.2006; che a tale data era già decorso il termine di prescrizione quinquennale per i contributi maturati nell'anno 1999; che, a mente dell'art. 4 del Regolamento Previdenziale allegato al ricorso monitorio, “Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari, a partire dal primo gennaio 2012 del reddito professionale netto derivante da lavoro autonomo, così come individuato dal precedente art, 1, comma 1 prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi…”; che, al fine di determinare il dies a quo per il decorso dei termini di prescrizione, deve farsi riferimento alle date di scadenza per il versamento dei contributi in quanto il fatto costitutivo del diritto è rappresentato dall'avvenuta produzione da parte del lavoro autonomo di un determinato reddito indipendentemente dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (che è dichiarazione di scienza e non presupposto dell'imposizione contributiva); che l'art. 4 del regolamento di Previdenza prevede poi il versamento di un contributo minimo soggettivo annuale “che matura e si ritiene venga versato nell'anno di maturazione e, pertanto, per tale quota si ritiene debba ritenersi prescritto anche il contributo soggettivo maturato nell'anno 2000 con le corrispondenti sanzioni ed interessi”; che i crediti maturati dal 1999 al 2004 oggetto di ingiunzione devono ritenersi prescritti inquanto non si possono ritenere le comunicazioni inviate ad essa opponente nel 2006 e 2007 quali validi atti interruttivi della prescrizione in assenza dei requisiti previsti dall'art. 2943 c.c. dei suddetti atti stragiudiziali;
che difatti “la comunicazione a firma del Presidente dell non è CP_1 un'intimazione e non esplicita una chiara volontà di far valere un proprio diritto ma esprime un generico “invito alla regolarizzazione” per somme non quantificate ed esplicitate nel corpo della comunicazione, né tale invito contiene l'esplicitazione dei dati soggettivi dell'obbligata”; che tali elementi non possono ritenersi sussistenti in quanto contenuti nella scheda A, asseritamente allegata alle comunicazioni di cui innanzi, non essendovi prova di tale allegazione;
che le lettere in questione, inoltre, non sono siglate dal Presidente dell né CP_1 unite alle comunicazioni con timbri di congiunzione, sì da non potersi considerare parti integranti del c.d. invito alla regolarizzazione;
che le citate comunicazioni del 2006 e 2007 potrebbero comunque implicare soltanto l'interruzione della prescrizione con riguardo ai contributi allegati alla scheda A allegata alla comunicazione del 2006 “per € 4.154,02, comprensiva dei contributi maturati nell'anno 1998, piuttosto che i maggiori contributi intimati a titolo di sorte capitale con la comunicazione del 2016 per l'importo di € 12.342,20 o quella di cui al ricorso per decreto ingiuntivo per l'importo di € 11.570,09, con tutte le relative sanzioni ed interessi”; che i crediti oggetti di ingiunzione non presentano i requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità in quanto contenuti in certificazione proveniente dallo stesso creditore e dai dati contabili da lui proveniente;
che detti crediti, così come le sanzioni e gli interessi, scaturiscono da calcoli non esplicitati e non risultano suffragati da alcun elemento probatorio;
che il Regolamento di Previdenza allegato al ricorso monitorio è entrato in vigore nel 2013, non essendo stato invece allegato il Regolamento Previdenziale vigente negli anni 1999 – 2004, di cui essa opponente non ha conoscenza;
che, in via subordinata, i contributi, le sanzioni e gli interessi vanno determinati in applicazione dei criteri di cui al Regolamento igente nel periodo 1999 – 2004. CP_1
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “- In via preliminare, dichiarare la nullità assoluta e/o improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso introduttivo per quanto esposto in narrativa per insussistenza di credito, certo, liquido ed esigibile;
- Nel merito in accoglimento delle superiori difese, respingere le domande del ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in premessa, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo e/o declaratoria di nullità, e/o inefficacia dell'opposto D.I., con ogni conseguenza di legge;
- In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare ed accertare dovuti i contributi solo dal 2001 al 2004 e per il 2000 solo per la parte eccedente il contributo soggettivo minimo;
- In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare ed accertare dovuti i contributi solo nell'ammontare indicato nella scheda A allegata alle comunicazioni del 2006 e 2007, con interessi e sanzioni calcolati su tale minore importo;
- In via ancora subordinata e più gradata, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento di tutti o alcuno dei motivi dell'opposizione accertare e dichiarare eccessivo il quantum dei contributi, delle sanzioni e degli interessi di mora ingiunti. - Con il favore delle spese e dei compensi difensivi.”. L Controparte_1
(in prosieguo soltanto o Ente), chiede disattendersi
[...] CP_1
l'opposizione in quanto infondata.
************
Parte opponente eccepisce la prescrizione delle pretese contributive riguardanti gli anni dal 1999 al 2004, evidenziando – da un lato – che il primo atto interruttivo della prescrizione risale al marzo 2006, - dall'altro – che sia l'intimazione del marzo 2006 sia quella del 30 marzo 2007 non presentano i requisiti propri della costituzione in mora, e – dall'altro ancora – che la prescrizione potrebbe comunque ritenersi interrotta soltanto con riferimento agli importi specificamente indicati in dette intimazioni. Secondo la prospettazione difensiva offerta da i crediti CP_1 previdenziali di cui trattasi non possono ritenersi prescritti anzitutto in considerazione dell'effettivo termine di esigibilità di crediti stessi. Sul punto, l'ente convenuto ha chiarito che: la ha acquisito personalità giuridica Pt_2 soltanto nel 1998; nel corso di tale anno, la medesima non ha potuto Pt_2 verificare l'ammontare dei contributi ad essa dovuti dagli iscritti per gli anni 1996, 1997 e 1998; detto Ente, in considerazione di ciò, ha successivamente deliberato le scadenze per il versamento della contribuzione previdenziale dovuta per le singole annualità, differenziandole in base al n. di matricola relativo a ciascun iscritto;
sono state così previste determinati termini ultimi di versamento dei contributi (è stato disposto dunque, con specifico riferimento alla posizione dell'odierna opponente, che il versamento della contribuzione previdenziale relativa all'annualità 1999 avvenisse entro il 30.09.2001, che il versamento della contribuzione previdenziale relativa all'annualità 2000 avvenisse entro il 30.11.2001, che il versamento della contribuzione previdenziale relativa all'annualità 2001 avvenisse entro il 30.11.2002, che il versamento della contribuzione previdenziale relativa all'annualità 2002 avvenisse entro il 30.09.2003, che il versamento della contribuzione previdenziale relativa all'annualità 2003 avvenisse entro il 30.09.2004, che il versamento della contribuzione previdenziale relativa all'annualità 2004 avvenisse entro il 30.09.2005). In base alla superiore premessa, l'ente creditore afferma che la data iniziale del dedotto termine prescrizionale debba farsi coincidere dal momento in cui ciascun credito è divenuto esigibile. Il superiore assunto, ad opinione del giudicante, non può trovare accoglimento. In assenza di elementi di giudizio in base ai quali sostenere che entrambe le parti abbiano concordato il differimento dei vari termini di scadenza dei crediti contributivi, non può difatti ritenersi che la sola parte creditrice abbia potuto validamente disporre, con atto unilaterale, il differimento del dies a quo dei rispettivi termini di prescrizione. Rilevato dunque che il primo atto interruttivo della prescrizione risale al marzo 2006, deve ritenersi dunque che i crediti aventi ad oggetto la contribuzione per gli anni 1999 e 2000 siano prescritti. Quanto all'astratta idoneità delle intimazioni sopra richiamate (recanti le date del 1° marzo 2006 e del 30 marzo 2007) ad interrompere la prescrizione, non rileva invece alcuna plausibile ragione giuridica per sostenere che l'invito a regolarizzare la posizione contributiva della destinataria non integri di per sé solo gli estremi di una valida costituzione in mora. Va, per altro verso, condiviso l'argomento difensivo di parte opponente a tenore del quale detta costituzione in mora deve comunque ritenersi limitata agli importi specificamente indicati in tali intimazioni (prodotte in giudizio da ell'ambito del procedimento monitorio: cfr. doc. n. 6 e 7). CP_1
Deve infatti evidenziarsi che, ai fini di una valida interruzione della prescrizione, è indispensabile che il creditore quantifichi con precisione la somma della quale pretende il pagamento, sì da consentire al debitore di valutare la possibilità di adempiere, al fine di rimuovere il generico stato di soggezione correlato all'esistenza stessa della posizione debitoria (cfr., tra le altre, Cass. sent. n. 25500/2006 a tenore della quel è priva di efficacia interruttiva la riserva di agire che, in quanto solo ipotetica, non può in alcun modo equipararsi ad un'intimazione o a una richiesta di pagamento.). I rilievi di cui innanzi autorizzano a sostenere che abbia CP_1 validamente interrotto, con le intimazioni recanti le date del 1° marzo 2006 e del 30 marzo 2007, il termine prescrizionale quinquennale, ma ciò con esclusivo riferimento ai crediti ivi indicati per gli anni dal 2011 in poi. ha poi prodotto in giudizio, quali ulteriori atti idonei ad CP_1 interrompere della prescrizione, le seguenti intimazioni: a) intimazione di pagamento del 20.02.2012 regolarmente ricevuta in data 27.02.2012; b) intimazione di pagamento del 10.10.2016, notificata in data 20.10.2016; c) intimazione di pagamento del 04.12.2018, notificata per compiuta giacenza in data 18.01.2019. Non può invece considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione l'intimazione di pagamento del 29.11.2016, presuntivamente notificata da ediante caricamento della stessa sul Cassetto previdenziale, dovendo CP_1 ritenersi che tale forma di comunicazione non costituisca idonea forma di notificazione. Sul punto, va difatti schematicamente osservato quanto segue: la costituzione in mora è tipico atto unilaterale recettizio, al quale si applica la disciplina delineata dagli artt. 1334 e 1335 cc, a tenore della quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati e si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, salva la prova, da parte del destinatario, di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia;
tale disciplina risulta consacrata in apposito testo di legge, non suscettibile di integrazione ad opera di atti aventi natura di regolamento;
inoltre, la norma regolamentare istitutiva del cassetto previdenziale attiene ai rapporti tra l'ente e l'iscritto con riferimento sia a tutti gli adempimenti necessari in tema di contribuzione e di erogazione delle prestazioni, sia alle modalità di accesso alla normativa di riferimento (rese appunto più agevoli tramite consultazione del predetto cassetto previdenziale); non può infine ritenersi sussistente, a carico del singolo iscritto, un preciso obbligo di presidio del cassetto, trattandosi di fonte informativa prevista unilateralmente dall'ente ed assegnata d'ufficio a tutti i singoli iscritti, i quali non risulta abbiano prestato al riguardo alcun esplicito consenso. Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo in tema, deve CP_2 ritenersi tenuta al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo indicato in seno alle intimazioni di pagamento rispettivamente recanti le date del 1° marzo 2006 e del 30 marzo 2007, limitatamente agli anni dl 2001 in oi.
Le ulteriori pretese creditorie di evono invece ritenersi prescritte. CP_1
A carico dell' convenuto vanno posti i due terzi delle spese processuali, CP_1 nella misura liquidata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna al pagamento, in favore di parte opposta, CP_2 dell'importo indicato in seno alle intimazioni di pagamento rispettivamente recanti le date del 1° marzo 2006 e del 30 marzo 2007, limitatamente agli anni dal 2001 in poi;
dichiara prescritte le ulteriori pretese creditorie dell'ente opposto;
condanna l'ente opposto a rifondere all'opponente i due terzi delle spese processuali, per un importo di € 1.600,00 oltre accessori di legge;
pone a carico dell'ente opposto le spese relative alla compiuta c.t.u.. Ragusa, 11 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. LA)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. LA, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 1503/2020 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. G. Cassarino) contro Parte_1
Controparte_1
(rappr. e dif. dall'avv. A. C. Pellegrino Faggella), avente ad
[...] oggetto: obbligo contributivo;
rilevato
propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
212/2020 reso dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Ragusa su istanza di Controparte_1 per il pagamento di € 25.360,08, oltre spese e accessori di legge,
[...]
a titolo di contributi omessi. A sostegno dell'opposizione, rileva: di essere stata iscritta all' CP_1 dall'11.05.1998 al 30.06.2004; che l'ente convenuto, all'esito dell'analisi contabile espletata sull'arco temporale compreso tra l'anno di iscrizione ed il 2014, le ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 25.360,08 a titolo di contribuzione previdenziale (soggettiva, integrativa e di maternità), oltre interessi;
che deve ritenersi prescritta la pretesa avente ad oggetto il pagamento della contribuzione relativa all'anno 1999; che parte opposta ha prodotto in giudizio, quale primo atto interruttivo della prescrizione, la lettera a/r del 14.03.2006; che a tale data era già decorso il termine di prescrizione quinquennale per i contributi maturati nell'anno 1999; che, a mente dell'art. 4 del Regolamento Previdenziale allegato al ricorso monitorio, “Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari, a partire dal primo gennaio 2012 del reddito professionale netto derivante da lavoro autonomo, così come individuato dal precedente art, 1, comma 1 prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi…”; che, al fine di determinare il dies a quo per il decorso dei termini di prescrizione, deve farsi riferimento alle date di scadenza per il versamento dei contributi in quanto il fatto costitutivo del diritto è rappresentato dall'avvenuta produzione da parte del lavoro autonomo di un determinato reddito indipendentemente dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (che è dichiarazione di scienza e non presupposto dell'imposizione contributiva); che l'art. 4 del regolamento di Previdenza prevede poi il versamento di un contributo minimo soggettivo annuale “che matura e si ritiene venga versato nell'anno di maturazione e, pertanto, per tale quota si ritiene debba ritenersi prescritto anche il contributo soggettivo maturato nell'anno 2000 con le corrispondenti sanzioni ed interessi”; che i crediti maturati dal 1999 al 2004 oggetto di ingiunzione devono ritenersi prescritti inquanto non si possono ritenere le comunicazioni inviate ad essa opponente nel 2006 e 2007 quali validi atti interruttivi della prescrizione in assenza dei requisiti previsti dall'art. 2943 c.c. dei suddetti atti stragiudiziali;
che difatti “la comunicazione a firma del Presidente dell non è CP_1 un'intimazione e non esplicita una chiara volontà di far valere un proprio diritto ma esprime un generico “invito alla regolarizzazione” per somme non quantificate ed esplicitate nel corpo della comunicazione, né tale invito contiene l'esplicitazione dei dati soggettivi dell'obbligata”; che tali elementi non possono ritenersi sussistenti in quanto contenuti nella scheda A, asseritamente allegata alle comunicazioni di cui innanzi, non essendovi prova di tale allegazione;
che le lettere in questione, inoltre, non sono siglate dal Presidente dell né CP_1 unite alle comunicazioni con timbri di congiunzione, sì da non potersi considerare parti integranti del c.d. invito alla regolarizzazione;
che le citate comunicazioni del 2006 e 2007 potrebbero comunque implicare soltanto l'interruzione della prescrizione con riguardo ai contributi allegati alla scheda A allegata alla comunicazione del 2006 “per € 4.154,02, comprensiva dei contributi maturati nell'anno 1998, piuttosto che i maggiori contributi intimati a titolo di sorte capitale con la comunicazione del 2016 per l'importo di € 12.342,20 o quella di cui al ricorso per decreto ingiuntivo per l'importo di € 11.570,09, con tutte le relative sanzioni ed interessi”; che i crediti oggetti di ingiunzione non presentano i requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità in quanto contenuti in certificazione proveniente dallo stesso creditore e dai dati contabili da lui proveniente;
che detti crediti, così come le sanzioni e gli interessi, scaturiscono da calcoli non esplicitati e non risultano suffragati da alcun elemento probatorio;
che il Regolamento di Previdenza allegato al ricorso monitorio è entrato in vigore nel 2013, non essendo stato invece allegato il Regolamento Previdenziale vigente negli anni 1999 – 2004, di cui essa opponente non ha conoscenza;
che, in via subordinata, i contributi, le sanzioni e gli interessi vanno determinati in applicazione dei criteri di cui al Regolamento igente nel periodo 1999 – 2004. CP_1
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “- In via preliminare, dichiarare la nullità assoluta e/o improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso introduttivo per quanto esposto in narrativa per insussistenza di credito, certo, liquido ed esigibile;
- Nel merito in accoglimento delle superiori difese, respingere le domande del ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in premessa, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo e/o declaratoria di nullità, e/o inefficacia dell'opposto D.I., con ogni conseguenza di legge;
- In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare ed accertare dovuti i contributi solo dal 2001 al 2004 e per il 2000 solo per la parte eccedente il contributo soggettivo minimo;
- In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare ed accertare dovuti i contributi solo nell'ammontare indicato nella scheda A allegata alle comunicazioni del 2006 e 2007, con interessi e sanzioni calcolati su tale minore importo;
- In via ancora subordinata e più gradata, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento di tutti o alcuno dei motivi dell'opposizione accertare e dichiarare eccessivo il quantum dei contributi, delle sanzioni e degli interessi di mora ingiunti. - Con il favore delle spese e dei compensi difensivi.”. L Controparte_1
(in prosieguo soltanto o Ente), chiede disattendersi
[...] CP_1
l'opposizione in quanto infondata.
************
Parte opponente eccepisce la prescrizione delle pretese contributive riguardanti gli anni dal 1999 al 2004, evidenziando – da un lato – che il primo atto interruttivo della prescrizione risale al marzo 2006, - dall'altro – che sia l'intimazione del marzo 2006 sia quella del 30 marzo 2007 non presentano i requisiti propri della costituzione in mora, e – dall'altro ancora – che la prescrizione potrebbe comunque ritenersi interrotta soltanto con riferimento agli importi specificamente indicati in dette intimazioni. Secondo la prospettazione difensiva offerta da i crediti CP_1 previdenziali di cui trattasi non possono ritenersi prescritti anzitutto in considerazione dell'effettivo termine di esigibilità di crediti stessi. Sul punto, l'ente convenuto ha chiarito che: la ha acquisito personalità giuridica Pt_2 soltanto nel 1998; nel corso di tale anno, la medesima non ha potuto Pt_2 verificare l'ammontare dei contributi ad essa dovuti dagli iscritti per gli anni 1996, 1997 e 1998; detto Ente, in considerazione di ciò, ha successivamente deliberato le scadenze per il versamento della contribuzione previdenziale dovuta per le singole annualità, differenziandole in base al n. di matricola relativo a ciascun iscritto;
sono state così previste determinati termini ultimi di versamento dei contributi (è stato disposto dunque, con specifico riferimento alla posizione dell'odierna opponente, che il versamento della contribuzione previdenziale relativa all'annualità 1999 avvenisse entro il 30.09.2001, che il versamento della contribuzione previdenziale relativa all'annualità 2000 avvenisse entro il 30.11.2001, che il versamento della contribuzione previdenziale relativa all'annualità 2001 avvenisse entro il 30.11.2002, che il versamento della contribuzione previdenziale relativa all'annualità 2002 avvenisse entro il 30.09.2003, che il versamento della contribuzione previdenziale relativa all'annualità 2003 avvenisse entro il 30.09.2004, che il versamento della contribuzione previdenziale relativa all'annualità 2004 avvenisse entro il 30.09.2005). In base alla superiore premessa, l'ente creditore afferma che la data iniziale del dedotto termine prescrizionale debba farsi coincidere dal momento in cui ciascun credito è divenuto esigibile. Il superiore assunto, ad opinione del giudicante, non può trovare accoglimento. In assenza di elementi di giudizio in base ai quali sostenere che entrambe le parti abbiano concordato il differimento dei vari termini di scadenza dei crediti contributivi, non può difatti ritenersi che la sola parte creditrice abbia potuto validamente disporre, con atto unilaterale, il differimento del dies a quo dei rispettivi termini di prescrizione. Rilevato dunque che il primo atto interruttivo della prescrizione risale al marzo 2006, deve ritenersi dunque che i crediti aventi ad oggetto la contribuzione per gli anni 1999 e 2000 siano prescritti. Quanto all'astratta idoneità delle intimazioni sopra richiamate (recanti le date del 1° marzo 2006 e del 30 marzo 2007) ad interrompere la prescrizione, non rileva invece alcuna plausibile ragione giuridica per sostenere che l'invito a regolarizzare la posizione contributiva della destinataria non integri di per sé solo gli estremi di una valida costituzione in mora. Va, per altro verso, condiviso l'argomento difensivo di parte opponente a tenore del quale detta costituzione in mora deve comunque ritenersi limitata agli importi specificamente indicati in tali intimazioni (prodotte in giudizio da ell'ambito del procedimento monitorio: cfr. doc. n. 6 e 7). CP_1
Deve infatti evidenziarsi che, ai fini di una valida interruzione della prescrizione, è indispensabile che il creditore quantifichi con precisione la somma della quale pretende il pagamento, sì da consentire al debitore di valutare la possibilità di adempiere, al fine di rimuovere il generico stato di soggezione correlato all'esistenza stessa della posizione debitoria (cfr., tra le altre, Cass. sent. n. 25500/2006 a tenore della quel è priva di efficacia interruttiva la riserva di agire che, in quanto solo ipotetica, non può in alcun modo equipararsi ad un'intimazione o a una richiesta di pagamento.). I rilievi di cui innanzi autorizzano a sostenere che abbia CP_1 validamente interrotto, con le intimazioni recanti le date del 1° marzo 2006 e del 30 marzo 2007, il termine prescrizionale quinquennale, ma ciò con esclusivo riferimento ai crediti ivi indicati per gli anni dal 2011 in poi. ha poi prodotto in giudizio, quali ulteriori atti idonei ad CP_1 interrompere della prescrizione, le seguenti intimazioni: a) intimazione di pagamento del 20.02.2012 regolarmente ricevuta in data 27.02.2012; b) intimazione di pagamento del 10.10.2016, notificata in data 20.10.2016; c) intimazione di pagamento del 04.12.2018, notificata per compiuta giacenza in data 18.01.2019. Non può invece considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione l'intimazione di pagamento del 29.11.2016, presuntivamente notificata da ediante caricamento della stessa sul Cassetto previdenziale, dovendo CP_1 ritenersi che tale forma di comunicazione non costituisca idonea forma di notificazione. Sul punto, va difatti schematicamente osservato quanto segue: la costituzione in mora è tipico atto unilaterale recettizio, al quale si applica la disciplina delineata dagli artt. 1334 e 1335 cc, a tenore della quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati e si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, salva la prova, da parte del destinatario, di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia;
tale disciplina risulta consacrata in apposito testo di legge, non suscettibile di integrazione ad opera di atti aventi natura di regolamento;
inoltre, la norma regolamentare istitutiva del cassetto previdenziale attiene ai rapporti tra l'ente e l'iscritto con riferimento sia a tutti gli adempimenti necessari in tema di contribuzione e di erogazione delle prestazioni, sia alle modalità di accesso alla normativa di riferimento (rese appunto più agevoli tramite consultazione del predetto cassetto previdenziale); non può infine ritenersi sussistente, a carico del singolo iscritto, un preciso obbligo di presidio del cassetto, trattandosi di fonte informativa prevista unilateralmente dall'ente ed assegnata d'ufficio a tutti i singoli iscritti, i quali non risulta abbiano prestato al riguardo alcun esplicito consenso. Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo in tema, deve CP_2 ritenersi tenuta al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo indicato in seno alle intimazioni di pagamento rispettivamente recanti le date del 1° marzo 2006 e del 30 marzo 2007, limitatamente agli anni dl 2001 in oi.
Le ulteriori pretese creditorie di evono invece ritenersi prescritte. CP_1
A carico dell' convenuto vanno posti i due terzi delle spese processuali, CP_1 nella misura liquidata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna al pagamento, in favore di parte opposta, CP_2 dell'importo indicato in seno alle intimazioni di pagamento rispettivamente recanti le date del 1° marzo 2006 e del 30 marzo 2007, limitatamente agli anni dal 2001 in poi;
dichiara prescritte le ulteriori pretese creditorie dell'ente opposto;
condanna l'ente opposto a rifondere all'opponente i due terzi delle spese processuali, per un importo di € 1.600,00 oltre accessori di legge;
pone a carico dell'ente opposto le spese relative alla compiuta c.t.u.. Ragusa, 11 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. LA)