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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile- riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 925/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
avv., in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c.; Parte_1
-appellante-
E
, nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Palermo, via Nicolò Garzilli n. 34 presso lo studio dell'avv. Cristiana Donizetti che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-appellata-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 4 Aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo con sentenza n. 5143/23 pubblicata il 15/11/2023 all'esito del giudizio n.r.g.16078/2022, in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 di ha accertato che la sentenza della Corte di Appello di Palermo nr. 1545/2022 CP_1 non è un titolo esecutivo in relazione all'obbligo di di restituzione di somme in Parte_1 favore di già versate in ottemperanza della sentenza di primo grado, e, per l'effetto, CP_1 ha dichiarato l'inefficacia del precetto notificato all'opponente in forza della citata sentenza in data 24.11.22; ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
ha Parte_1 compensato per metà le spese di lite, ponendo la restante metà a carico di che ha CP_1 liquidato in € 1.500,00 oltre accessori di legge. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Lo , lamentandone l'erroneità Parte_1 nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Ha resistito al gravame chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Sostituita l'udienza del 4 Aprile 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato l'avvenuto pagamento, da parte di della somma di € CP_1
17.285,21.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui, pur avendo integralmente accolto la domanda di parte opponente, ha poi provveduto alla compensazione delle spese di lite in ragione del rigetto della domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
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1.2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Occorre premettere che la sentenza oggetto di impugnazione non ha accertato il pagamento di somme di denaro da parte di in favore di , ma ha posto tale CP_1 Parte_1 circostanza a fondamento del rigetto della domanda formulata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Poiché, tuttavia, presupposto della domanda ex art. 96 c.p.c. non era l'avvenuto pagamento o meno di somme di denaro, quanto l'assenza del titolo esecutivo posto a fondamento dle precetto, sicchè neanche può dirsi che sulla predetta circostanza di fatto incidentalmente trattata dal primo giudice possa formarsi giudicato implicito, il primo motivo di appello deve dichiararsi inammissibile.
Passando ad esaminare il secondo motivo di appello, occorre precisare che, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 06/06/2022, n.18036).
Facendo applicazione del suesposto principio di diritto al caso che ci occupa, deve pertanto essere riformata la sentenza di primo grado, con conseguente condanna di al pagamento CP_1 integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 5143/23 pubblicata dal Tribunale di Palermo il 15/11/2023 all'esito del giudizio n.r.g.16078/2022
1) Dichiara inammissibile il primo motivo di appello;
2) Condanna al pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio che CP_1 liquida in € 3.000,00 oltre accessori di legge;
3) Condanna al pagamento, in favore di , delle spese del CP_1 Parte_1 presente grado di giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Palermo, 7/04/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo