Articolo 52 della Legge 9 maggio 1975, n. 153
Articolo 51Articolo 53
Versione
10 giugno 1975
Art. 52.
Sono ammessi ai corsi di formazione di consulenti socio-economici i candidati che abbiano almeno i seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 40;
b) possesso, per almeno l'80 per cento dei partecipanti, di diploma di laurea in scienze agrarie o forestali o medicina veterinaria o scienze naturali e biologiche o di diploma di istituto medio superiore ad indirizzo agrario; per il restante 20 per cento, potranno essere ammessi coloro che avendo eta' non inferiore ad anni 25 e non superiore ad anni 45, abbiano per almeno 5 anni svolto attivita' di direzione in organizzazioni professionali, sindacali e cooperative di interesse agricolo;
c) aver superato un colloquio psico-attitudinale, inteso ad accertare la propensione allo svolgimento dell'attivita' di consulenza e il grado di sensibilita' ai problemi socio-economici del mondo agricolo nonche' una sufficiente esperienza nel settore agricolo.
Per l'ammissione ai corsi di perfezionamento sono richiesti i seguenti requisiti:
a) aver svolto per almeno tre anni attivita' pratica di consulente socio-economico;
b) aver superato un colloquio inteso ad accertare, sulla base dei titoli e dell'esperienza acquisita, l'attitudine dei candidati a frequentare con profitto i corsi di perfezionamento di consulenti socio-economici.
Le modalita' per i colloqui per l'ammissione ai corsi di formazione e a quelli di perfezionamento saranno regolate dalle convenzioni di cui al precedente articolo 51.
Gli incontri di aggiornamento sono riservati ai consulenti socio-economici in attivita' di servizio.
Entrata in vigore il 10 giugno 1975