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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4218 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/12/1962, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Giovanni BERTO
e
C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Greta FENILI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni: “a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) La casa adibita ad attuale abitazione familiare, sita in Camisano Vicentino, Via
Zanella 36, rimarrà nell'esclusiva disponibilità della RA . CP_1
Al riguardo le parti, dando atto che è indispensabile e funzionale ai fini della
soluzione della crisi familiare di regolamentare i loro rapporti patrimoniali, hanno
concordato di darvi seguito nel seguente modo:
ll IG si impegna a cedere alla SI.ra , che Parte_1 CP_1
accetta, con rinuncia all'ipoteca legale, la piena proprietà dell'intero fabbricato, terra-
cielo, a destinazione residenziale sito in Comune di Camisano Vicentino, Via
Zanella 36, così catastalmente individuata:
- Catasto fabbricati - Comune di Camisano Vicentino - foglio 13 Part. 230, sub. 6,
Via Zanella 36, piano T-1-2, cat. A/7 cl. 3, vani 4, superficie catastale totale 142 mq,
superficie catastale totale escluse aree scoperte 142 mq, r.c. euro 557,77;
- Catasto fabbricati - Comune di Camisano Vicentino - foglio 13 Part. 230, sub. 5,
Via Zanella 36, piano T, cat. C/6, classe 1 consistenza 71 mq, rendita € 143,01;
comprensivo di relative pertinenze, servitù, ed eventuali parti comuni – e comunque
di tutto quanto al SI pervenuto a seguito dell'atto di acquisto in data Parte_1
17/04/2002, n 18947 di Rep. e Racc.3004 Notaio di Vicenza - a Persona_1
mezzo atto notarile da stipularsi entro due mesi dalla pubblicazione della Sentenza
di omologazione degli accordi di separazione di cui al presente procedimento.
Il trasferimento dell'immobile suindicato verrà effettuato senza corrispettivo, ma
senza spirito liberale.
Le spese notarili saranno a carico della SInora . CP_1
I coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, l'esenzione da ogni
imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale
n. 154/1999. Le parti danno atto che il IG abbia già prelevato dall'abitazione Parte_1
coniugale ogni suo effetto personale, lasciando ogni altro bene, mobilio compreso,
nella esclusiva disponibilità e proprietà della RA . CP_1
c) contemporaneamente al trasferimento immobiliare di cui al punto che precede, la
RA cederà al IG , senza corrispettivo e sempre a CP_1 Parte_1
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, le proprie quote della società
Kasa sas di GL AL e C., P.iva P.IVA_1
Anche in relazione a tale conferimento i coniugi chiedono l'esenzione da ogni
imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte costituzionale
n. 154/1999.
Le spese notarili saranno a carico del SInor . Parte_1
d) Con le presenti pattuizioni, e con il positivo trasferimento dell'immobile di
proprietà in Camisano Vicentino e delle quote sociali di cui sopra, i coniugi danno
atto di aver definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale attinente alla
separazione e di non aver alcuna richiesta o pretesa reciproca, nemmeno per
qualsivoglia altro titolo o ragione, anche relativa alla società Kasa sas di GL
AL e C., alla liquidazione della stessa, alla suddivisione degli utili, anche
passati, e comunque rinunziandovi ora e per sempre con esonero della sig.ra
da ogni responsabilità. CP_1
e) I coniugi nulla chiedono reciprocamente a titolo di mantenimento dichiarandosi
ciascuno economicamente autosufficiente;
f) spese di giudizio compensate tra le parti senza vincolo di solidarietà.
g) le parti dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza
di separazione”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente
formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in RI di CO (VI) in data
22/06/1986, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato
Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato con il loro accordo tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio
non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale. Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in RI di CO (VI) in data 22/06/1986 CP_1
con atto trascritto al n. 13, parte II, serie B, anno 1986, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di RI di CO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4218 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/12/1962, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Giovanni BERTO
e
C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Greta FENILI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni: “a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) La casa adibita ad attuale abitazione familiare, sita in Camisano Vicentino, Via
Zanella 36, rimarrà nell'esclusiva disponibilità della RA . CP_1
Al riguardo le parti, dando atto che è indispensabile e funzionale ai fini della
soluzione della crisi familiare di regolamentare i loro rapporti patrimoniali, hanno
concordato di darvi seguito nel seguente modo:
ll IG si impegna a cedere alla SI.ra , che Parte_1 CP_1
accetta, con rinuncia all'ipoteca legale, la piena proprietà dell'intero fabbricato, terra-
cielo, a destinazione residenziale sito in Comune di Camisano Vicentino, Via
Zanella 36, così catastalmente individuata:
- Catasto fabbricati - Comune di Camisano Vicentino - foglio 13 Part. 230, sub. 6,
Via Zanella 36, piano T-1-2, cat. A/7 cl. 3, vani 4, superficie catastale totale 142 mq,
superficie catastale totale escluse aree scoperte 142 mq, r.c. euro 557,77;
- Catasto fabbricati - Comune di Camisano Vicentino - foglio 13 Part. 230, sub. 5,
Via Zanella 36, piano T, cat. C/6, classe 1 consistenza 71 mq, rendita € 143,01;
comprensivo di relative pertinenze, servitù, ed eventuali parti comuni – e comunque
di tutto quanto al SI pervenuto a seguito dell'atto di acquisto in data Parte_1
17/04/2002, n 18947 di Rep. e Racc.3004 Notaio di Vicenza - a Persona_1
mezzo atto notarile da stipularsi entro due mesi dalla pubblicazione della Sentenza
di omologazione degli accordi di separazione di cui al presente procedimento.
Il trasferimento dell'immobile suindicato verrà effettuato senza corrispettivo, ma
senza spirito liberale.
Le spese notarili saranno a carico della SInora . CP_1
I coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, l'esenzione da ogni
imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale
n. 154/1999. Le parti danno atto che il IG abbia già prelevato dall'abitazione Parte_1
coniugale ogni suo effetto personale, lasciando ogni altro bene, mobilio compreso,
nella esclusiva disponibilità e proprietà della RA . CP_1
c) contemporaneamente al trasferimento immobiliare di cui al punto che precede, la
RA cederà al IG , senza corrispettivo e sempre a CP_1 Parte_1
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, le proprie quote della società
Kasa sas di GL AL e C., P.iva P.IVA_1
Anche in relazione a tale conferimento i coniugi chiedono l'esenzione da ogni
imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte costituzionale
n. 154/1999.
Le spese notarili saranno a carico del SInor . Parte_1
d) Con le presenti pattuizioni, e con il positivo trasferimento dell'immobile di
proprietà in Camisano Vicentino e delle quote sociali di cui sopra, i coniugi danno
atto di aver definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale attinente alla
separazione e di non aver alcuna richiesta o pretesa reciproca, nemmeno per
qualsivoglia altro titolo o ragione, anche relativa alla società Kasa sas di GL
AL e C., alla liquidazione della stessa, alla suddivisione degli utili, anche
passati, e comunque rinunziandovi ora e per sempre con esonero della sig.ra
da ogni responsabilità. CP_1
e) I coniugi nulla chiedono reciprocamente a titolo di mantenimento dichiarandosi
ciascuno economicamente autosufficiente;
f) spese di giudizio compensate tra le parti senza vincolo di solidarietà.
g) le parti dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza
di separazione”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente
formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in RI di CO (VI) in data
22/06/1986, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato
Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato con il loro accordo tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio
non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale. Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in RI di CO (VI) in data 22/06/1986 CP_1
con atto trascritto al n. 13, parte II, serie B, anno 1986, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di RI di CO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo