Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/06/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 687/2022
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 687/2022 R. G., promossa da
(C.F.: ), sito in Messina, via Bartolomeo Colleoni n. 54 Minissale, Parte_1 P.IVA_1 in persona ELAmministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dALAvv.
Francesco Ponzio (con pec indicata), presso il cui studio in Messina, Via Paolo Brandino n. 6 Gazzi,
è elettivamente domiciliato,
Appellante contro
(PI: , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti, dALAvv. Maria Claudia Giordano (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, via Dogali, 25, è elettivamente domiciliata,
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1149/22, emessa, in data 24 giugno 2022, dal Tribunale di Messina.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi ELart. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti, ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 30 novembre 2018, la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, citava in giudizio, davanti il Tribunale di Messina, il Parte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 27 settembre 2018, notificato il 23 ottobre 2018, con cui il Tribunale di Messina aveva ingiunto il pagamento della somma di € 8.448,13, oltre interessi e spese legali, per quote condominiali e per rivalsa di debito per consumi idrici. CP_2
Deduceva l'inesistenza della pretesa creditoria relativa al debito , esponendo: che la ditta CP_2 aveva realizzato il progetto per la costruzione di alloggi di tipo economico inerenti il CP_1 lotto 2 del piano di zona Minissale - Condominio come attestato dalla Comunicazione di Fine Pt_1
Lavori del 20 gennaio 2012; che, previa istanza ALente di competenza, era stata autorizzata ALAC , che era rimasto intestato alla stessa anche dopo la consegna di tutti gli CP_2 appartamenti ai singoli proprietari, avvenuta nell'anno 2012; che, nel 2015, aveva sottoscritto un
che era obbligo del Condominio, ai tempi non ancora formalmente costituito, provvedere alla voltura ELAC , che invece era rimasto CP_2 intestato alla fino alla data di nomina ELamministratore;
che, pertanto, i consumi
CP_1 delle fatture successive ALanno 2012 non potevano essere attribuiti alla se pur
CP_1 formalmente intestataria ELAC, bensì al . Aggiungeva che , Parte_1 Controparte_3 amministratore unico e rappresentante legale della aveva di fatto svolto, fino alla data
CP_1 del 13 giugno 2016, le funzioni tipiche ELamministratore di condominio, provvedendo a pagare anche le rate riguardanti il piano di rientro del 2015, previo rimborso da parte dei condomini delle rispettive somme, per il consumo idrico;
che, a decorrere dalla formale consegna della documentazione al nuovo amministratore, la non si era più fatta carico del pagamento
CP_1 delle rate inerenti il piano di rientro;
che tale circostanza poteva evincersi dalla nota del 13 giugno
2016, con la quale lo stesso aveva dichiarato di avere consegnato al nominato CP_3 amministratore, Avv. Francesco Ponzio, tutta la documentazione riguardante il condominio tra Pt_1 cui le fatture da pagare AL , indicando dettagliatamente le spese anticipate per conto dei CP_2 condomini, per un importo pari a € 4.252,30, nota che l'amministratore aveva firmato per ricevuta;
che lo stesso amministratore, con dichiarazione sottoscritta in data 22 febbraio 2017, aveva dichiarato di rimborsare alla l'importo di €. 650,00 “mediante compensazione con il conguaglio CP_1 quote ordinarie 2016, con le altre anticipazioni fatte dalla nell'anno 2016 per Enel”. CP_1
Chiedeva, pertanto, “… Nel merito accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo, di nessun giuridico effetto e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 1609/2018, emesso il 27 settembre 2018 dal Tribunale Civile di Messina, nel procedimento n. 4630/2018 Rg, notificato in data 23/10/2018 contro l'odierna opponente per i motivi e le eccezioni tutti in narrativa dichiarando fondata la presente opposizione. In subordine e senza recesso della superiore richiesta, ritenere e dichiarare
l'eventuale diritto alla pretesa creditoria in misura ridotta rispetto ALimporto ingiunto e dunque pari alla somma di €. 4,195,83 (ovvero alla differenza tra €. 8.448,13 - importo ingiunto - ed €. 4.252,30 - importo dovuto dal Condominio alla )”. Con vittoria di spese e compensi. CP_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che contestava la Parte_1 fondatezza dei motivi di opposizione, deducendo, in particolare: che l'impresa edile CP_1 aveva stipulato, per mezzo del proprio organo rappresentativo, Sig. , i contratti Controparte_3
, OTIS, ENEL e Telecom;
che, dal 2012 al 2015, erano stati stipulati gli atti di vendita delle CP_2 unità immobiliari e il condominio era stato formalmente costituito nel maggio del 2016; che il contratto idrico era stato sottoscritto da che si era assunta l'obbligo di pagare;
che CP_1 anche il piano di rientro era stato sottoscritto, in seguito alla prima riduzione idrica ELanno 2015, da , che si era obbligata a pagare le fatture, prelevando le rispettive somme, pro quota, dai CP_1 proprietari delle unità immobiliari;
che , benché avesse riscosso le quote dai Controparte_3 proprietari delle unità immobiliari vendute, non aveva provveduto ai pagamenti, creando gravi disservizi ai condomini consistenti nella sospensione idrica per due volte, l'una nel 2015 per quasi un mese, l'altra per due settimane nel 2018; che lo stesso aveva, tra l'altro, assunto l'obbligo CP_3 di pagare, mediante accordo sottoscritto da lui stesso e da numerosi condomini presso il suo studio, in data 11 dicembre 2014; che da un accesso agli atti, nel maggio 2018, si era appurato che CP_1
a fronte di un debito complessivo di € 18.396,64, aveva pagato solo € 10.198,32, mentre i residui
[...]
€ 8.198,24 erano stati pagati dALamministratore, nell'anno 2018, mediante un ulteriore piano di rientro. Chiedeva, pertanto, “Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità ELopposizione per l'avvenuto pagamento ELintero debito prima ELopposizione e quindi per l'acquiescenza al decreto ingiuntivo n. 1609/18… Nel merito, rigettare l'opposizione e confermare il decreto n. 1609/18 in ogni sua statuizione”. Con vittoria di spese e compensi.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta, il Tribunale di Messina, con sentenza n.
1149/22, emessa, in data 23 giugno 2022, così provvedeva: “Revocava il D.I. opposto;
Condanna il condominio in persona del suo L.R. pro tempore, al pagamento ELimporto di € 6.195,83 a Pt_1 favore di oltre interessi di legge;
compensa per 2/3 le spese processuali, con il restante CP_1
1/3 a carico dello stesso condominio, liquidandole in tale proporzione in € 60,00 per spese vive e in
€ 800,00 per compensi, oltre IVA e CPA se dovuti, ex DM n. 55/14”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il chiedendo: “… 2) In accoglimento Parte_1 del primo motivo di appello, dichiarare l'inammissibilità ELopposizione a decreto ingiuntivo per l'avvenuto pagamento ELintero debito prima ELopposizione e quindi per l'acquiescenza al decreto ingiuntivo n. 1609/18; 3) Nel merito, in riforma ELimpugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, rigettare l'opposizione e confermare in toto il decreto n. 1609/18 in ogni sua statuizione. 4) Con condanna alle spese ELopponente per entrambi i gradi di giudizio;
5) Ex art. 96 c.p.c. condannare parte opponente ad un'ulteriore somma da quantificarsi in corso CP_1 di causa in favore del a titolo di risarcimento del danno per azione temeraria”. Parte_1
Si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 contestando la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio.
A seguito della trattazione, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 21 giugno 2024, la causa è stata assegnata in decisione, con assegnazione dei termini di cui ALart. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare prioritario e decisivo l'esame del motivo di gravame con il quale l'appellante ha dedotto
“Erroneità della sentenza nel merito - esistenza del credito ingiunto - gestione condominiale provvisoria del costruttore”. Ha lamentato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto provata l'affermazione della opponente, sfornita di prova, secondo cui le quote acqua fossero da addebitare ai condomini, anziché alla ditta costruttrice, evidenziando che il contratto idrico era stato sottoscritto da che quindi si era assunta l'obbligo di pagare, ed anche il piano di rientro, in seguito CP_1 alla prima riduzione idrica ELanno 2015, era stato sottoscritto da che così si era CP_1 obbligata a pagare, prelevando le rispettive somme, pro quota, dai proprietari delle unità immobiliari.
La doglianza è fondata.
Può ritenersi pacificamente accertato, che nel corso dei lavori di costruzione del complesso la Pt_1
avesse stipulato un contratto di somministrazione con l , allacciando il cantiere CP_1 CP_2 alla rete idrica comunale, e che, nel 2015, in seguito alla riduzione della fornitura, effettuata dALente in conseguenza ELinadempimento della quest'ultima avesse sottoscritto un piano di CP_1 rientro per il pagamento delle fatture relative al consumo idrico per il periodo compreso tra il 13 gennaio 2012 ed il 4 novembre 2015.
Altrettanto dimostrata è la circostanza che, solo nel mese di maggio 2016, il neo costituito fosse subentrato alla costruttrice nel contratto di somministrazione, assumendo nei Parte_1 confronti EL la garanzia ELadempimento delle prestazioni dovute dALoriginario CP_2 contraente. Ciò premesso, non vi è dubbio che, in forza del contratto stipulato con l' , la CP_2 CP_1 fosse obbligata al pagamento dei consumi idrici relativi al periodo precedente alla data del subentro del Condomino nel contratto stesso.
Quest'ultimo, inoltre, avendo documentalmente dimostrato di avere pagato, quale garante, parte del debito della per un ammontare pari a € 8.198,24, vanta senz'altro, un diritto di regresso CP_1 nei confronti del debitore principale.
Era, semmai, onere della opponente provare se, e in che misura, il consumo idrico fosse stato condiviso con gli acquirenti delle singole unità immobiliari ai quali, nel periodo precedente alla costituzione del , erano stati consegnati gli appartamenti. Tale prova, che non è stata Parte_1 fornita dalla avrebbe, peraltro, legittimato la Società ad agire, non nei confronti del CP_1
Condominio, ma nei confronti dei singoli proprietari delle unità immobiliari, previa dimostrazione, altresì, degli accordi con gli stessi intervenuti in ordine alla parziale sopportazione dei costi del rispettivo consumo.
Né l'opponente ha dimostrato l'intervento di un diverso accordo in forza del quale il Condominio si fosse assunto l'obbligo, nei confronti della di pagare le fatture relative al consumo CP_1 idrico del periodo precedente alla voltura del contratto, rimaste insolute.
Tale prova, diversamente da quanto asserito dALopponente, non emerge dalla nota, datata 13 giugno
2026, con la quale , legale rappresentante della dichiarava di Controparte_3 CP_1 consegnare ALamministratore del “copia bollette da pagare ”, senza Parte_1 CP_2 precisare, peraltro, il periodo di riferimento.
Né può essere accolta la domanda, proposta in via subordinata dALopponente, di riduzione ELimporto ingiunto, sottraendo l'importo di € 4.252,30, che a dire del difensore sarebbe stato anticipato dalla per il pagamento di debiti imputabili al Condominio. CP_1
In proposito, si osserva che, nella stessa nota datata 13 giugno 2016, dichiarava di Controparte_3 avere provveduto ad anticipare il pagamento di alcune bollette (Telecom, Enel, manutenzione ed intervento Otis), per un ammontare complessivo pari a € 4.252,30.
Tali anticipazioni, tuttavia, sono rimaste, in questa sede, prive di riscontro probatorio, sia in ordine ALan sia in ordine al quantum. Né la relativa prova può trarsi dalla nota, sottoscritta da CP_3
e dALAmministratore del Condominio in data 22 febbraio 2017, in cui quest'ultimo
[...] Pt_1 dichiarava di avere rimborsato alla l'importo di €. 650,00, risultante ancora dovuto a CP_1 seguito della compensazione tra il conguaglio quote ordinarie 2016 (dovute dalla , e le CP_1 anticipazioni fatte da quest'ultima, nell'anno 2016, per Enel.
Ne segue che, in accoglimento ELappello e in riforma della sentenza impugnata, va confermato il diritto del al pagamento, da parte della della somma di € 8.448,13 Parte_1 CP_1 oltre interessi e spese legali (oggetto del decreto ingiuntivo opposto).
Non va disposta la condanna ELappellata, avendo la già provveduto al pagamento di CP_1 quanto dovuto, ancorché non spontaneamente, ma in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Non può essere accolta la domanda ELappellante al “risarcimento del danno per azione temeraria”, da qualificarsi ai sensi ELart. 96, comma 1, c.p.c., non essendosi l'attore limitato a chiedere un provvedimento sanzionatorio nei confronti ELappellata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., ma la condanna della stessa al risarcimento dei danni.
Dispone, in particolare, l'art. 96 comma 1 c.p.c. che “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza ELaltra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”. Tale norma, che si pone in rapporto di specialità rispetto ALart. 2043 c.c., prevede una ipotesi di responsabilità processuale aggravata, rientrante nella generale responsabilità per fatti illeciti, per cui incombe sulla parte danneggiata l'onere di provare, non solo l'elemento soggettivo della condotta altrui, ma anche la sussistenza e l'entità del danno subito, oltre che la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole ELagente. Onere che, nella specie non è stato assolto.
Inoltre, non emergono elementi da cui trarre la prova della mala fede ELopponente, per cui non appare applicabile neanche il terzo il comma ELart. 96 c.p.c..
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L'accoglimento ELappello impone una nuova regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio, che, in ossequio al principio vanno poste a carico della in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, nella misura liquidata - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n.
55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, applicando gli importi tariffari minimi, in considerazione delle questioni giuridiche trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 2.738,00 (di cui € 438,00, per la fase di studio, € 370,00, per la fase introduttiva, €
1.120,00, per la fase di trattazione, ed € 810,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
La stessa in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata alla CP_1 rifusione, in favore ELappellante, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione delle questioni trattate in grado di appello e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 2.906,00
(di cui € 567,00, per la fase di studio, 461,00, per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, ed € 355,50 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da in persona ELamministratore legale rappresentante pro tempore, avverso la Parte_1 sentenza n. 1149/22, emessa, in data 24 giugno 2022, dal Tribunale di Messina, così provvede:
- In accoglimento ELappello e in riforma della sentenza impugnata, conferma il diritto del al pagamento, da parte della della somma di € 8.448,13, oltre Parte_1 CP_1 interessi e spese legali (oggetto del decreto ingiuntivo opposto); condanna la in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore del condominio opposto, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 2.738,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in CP_1 favore ELappellante, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi €
2.906,00, per compensi, ed € 355,50 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a.
e c.p.a., secondo legge. Rigetta la domanda proposta dALappellante, ex art. 96 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)