Articolo 1 della Legge 12 dicembre 1992, n. 492
Articolo 2
Versione
8 gennaio 1993
Art. 1. 1. Nell' articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Trasferimenti)", e i commi quarto e quinto sono abrogati.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge 26 luglio 1975, n. 354 , reca: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'". I commi quarto e quinto dell'art. 42 della sopracitata legge n. 354/75 cosi' recitavano:
"4. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite, nel tempo piu' breve possibile, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalita' stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.
5. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosita' del pubblico e da ogni specie di pubblicita', nonche' per ridurne i disagi. E' consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi. Nei casi indicati dal regolamento e' consentito l'uso di abiti civili.".
Entrata in vigore il 8 gennaio 1993
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