TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16349/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA HE Presidente relatrice
RA AL CE
RE AR CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 16349/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo studio dell'Avv. BARATTO C.F._1
ANITA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_2 C.F._2
presso lo studio degli Avv. PASINI LUCA e Avv. ELISABETTA GASPARELLA, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 27.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) Affido condiviso e collocamento prevalente presso la madre.
- I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre in Brescia, Via F-lli Ugoni n. 32;
- La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e gli stessi continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
- Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno invece assunte dalla madre convivente con i figli minori o dal genitore che ha con sé i figli.
- Entrambi i genitori si impegnano a collaborare e a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole al fine di garantire ai figli un progetto educativo comune;
entrambi i genitori si impegnano a collaborare per garantire un equilibrato e continuativo rapporto dei figli con entrambi nonché a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Calendario delle visite paterne.
A) Calendario ordinario
Il padre terrà con sé i figli secondo il seguente calendario già in uso:
- e staranno con il padre il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita dell'asilo/scuola Per_1 Per_2
dell'infanzia/scuola primaria sino alle ore 20.00;
- i minori staranno con il padre a settimane alterne dal sabato alle ore 16.00 sino alla domenica sera alle ore 20.00 o, a decorrere dal mese di settembre 2025, dalle ore 09:00 del sabato sino alla domenica sera alle ore 20.00 qualora la nonna paterna si rendesse disponibile ad occuparsi dei nipoti nella fascia orario del sabato in cui il figlio è impegnato al lavoro.
B) Vacanze, ponti e festività.
- Vigilia di Natale/Natale, Pasqua/Pasquetta di anno in anno con il criterio dell'alternanza, con suddivisione del periodo delle vacanze scolastiche invernali al 50%.
Il padre trascorrerà con i figli una settimana durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno,
salvo diverso accordo, il giorno di Natale e il 1° dell'anno), tre giorni durante le vacanze pasquali
(alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo);
I ricorrenti danno atto che i minori sono stati con il padre il 25.12.2024 e pertanto il giorno di Natale
di quest'anno staranno con la madre.
Tutte le altre festività come 01 Novembre, 08 Dicembre, Patrono, 25 Aprile, 01 Maggio, 02 Giugno,
seguiranno il criterio dei giorni di visita normali.
I genitori trascorreranno con i figli durante le vacanze estive – da metà giugno a metà settembre –
due settimane, anche non consecutive, secondo modalità e tempi da concordarsi fra gli stessi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 30 Aprile di ogni anno) a fini programmativi.
Per l'anno 2025 i genitori concordano che il padre amplierà i tempi di permanenza dei figli con sé nel corso del proprio periodo estivo di ferie dal 04 al 24 agosto.
I genitori concordano che il padre introdurrà il pernotto del figlio più piccolo nei fine settimana Per_2
di sua spettanza a partire dal mese di Settembre 2025.
3) Contatti dei figli con i genitori e gli altri parenti.
- Il padre potrà tenere normali contatti telefonici con i figli, chiamando quando lo riterrà opportuno
(escluse le ore notturne) presso l'utenza della madre;
lo stesso varrà per la madre durante i periodi di permanenza dei figli con il padre;
ciascun genitore si impegna inoltre a garantire i contatti telefonici dei minori con l'altro genitore durante le ferie o nei periodi di villeggiatura.
- I genitori si impegnano a far sì che i figli conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale come espressamente previsto dall'art. 317 bis, I° comma cod.
civ., ciascuno nei periodi di propria competenza.
4) Mantenimento dei figli.
Valutata la rispettiva situazione reddituale delle parti e tenuto conto dei compiti di cura ed educazione di ciascun genitore, i coniugi stabiliscono quanto segue:
- il signor verserà alla IG.ra , a decorrere dal mese di Agosto 2025 ed entro il Parte_2 Parte_1
giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un importo complessivo di €
550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a quando i figli diventeranno economicamente indipendenti;
- i ricorrenti danno atto che l'assegno unico, come da artt.2 co 2 e art.6 del decreto legislativo n.
230/2021, continuerà ad essere da loro percepito al 50%;
- i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie dei figli, nella misura del 50%
ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, che si allega sottoscritto dalle parti.
- Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
5) Ulteriori condizioni: I genitori danno atto che la casa familiare sita a Brescia, Via Randaccio 41, in locazione, rimane abitata dalla sig.ra con i figli sino al rilascio con termine massimo del 31.10.25. Il IG. Parte_1
dichiara di aver provveduto a comunicare alla proprietà regolare disdetta ex lege. Parte_2
Le parti si accordano che sino al mese di Ottobre 2025 la IG.ra non riceverà il contributo Parte_3
di mantenimento per i figli e verserà al IG. l'importo di € 250,00 a titolo di concorso nella Parte_2
locazione, entro il giorno 10 del mese, con decorrenza da Agosto 2025 sino al rilascio dell'immobile e comunque non oltre Ottobre 2025, oltre al rimborso delle spese per le utenze per il periodo 1 agosto
– 31 ottobre 2025, entro 15 gg. dalla richiesta documentata.
Successivamente alla liberazione della casa familiare la IG,ra percepirà la somma di € Parte_1
550,00 quale concorso nel mantenimento dei figli.
- I IGg.ri e esprimono sin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti Parte_1 Parte_2
validi per l'espatrio per i figli.
- I IGg.ri e si faranno carico delle spese e del compenso professionale dei Parte_1 Parte_2
rispettivi legali. Viene dato atto che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera 1300-GPC-2025, per cui verrà nei termini depositata istanza liquidazione dei compensi del difensore.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dal 2018, dalla quale sono nati i figli il 12.9.2021 e il 27.12.2023 e dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte Per_1 Per_2 all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse dei minori, che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità e della loro tenera età, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA HE
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA HE Presidente relatrice
RA AL CE
RE AR CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 16349/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo studio dell'Avv. BARATTO C.F._1
ANITA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_2 C.F._2
presso lo studio degli Avv. PASINI LUCA e Avv. ELISABETTA GASPARELLA, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 27.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) Affido condiviso e collocamento prevalente presso la madre.
- I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre in Brescia, Via F-lli Ugoni n. 32;
- La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e gli stessi continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
- Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno invece assunte dalla madre convivente con i figli minori o dal genitore che ha con sé i figli.
- Entrambi i genitori si impegnano a collaborare e a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole al fine di garantire ai figli un progetto educativo comune;
entrambi i genitori si impegnano a collaborare per garantire un equilibrato e continuativo rapporto dei figli con entrambi nonché a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Calendario delle visite paterne.
A) Calendario ordinario
Il padre terrà con sé i figli secondo il seguente calendario già in uso:
- e staranno con il padre il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita dell'asilo/scuola Per_1 Per_2
dell'infanzia/scuola primaria sino alle ore 20.00;
- i minori staranno con il padre a settimane alterne dal sabato alle ore 16.00 sino alla domenica sera alle ore 20.00 o, a decorrere dal mese di settembre 2025, dalle ore 09:00 del sabato sino alla domenica sera alle ore 20.00 qualora la nonna paterna si rendesse disponibile ad occuparsi dei nipoti nella fascia orario del sabato in cui il figlio è impegnato al lavoro.
B) Vacanze, ponti e festività.
- Vigilia di Natale/Natale, Pasqua/Pasquetta di anno in anno con il criterio dell'alternanza, con suddivisione del periodo delle vacanze scolastiche invernali al 50%.
Il padre trascorrerà con i figli una settimana durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno,
salvo diverso accordo, il giorno di Natale e il 1° dell'anno), tre giorni durante le vacanze pasquali
(alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo);
I ricorrenti danno atto che i minori sono stati con il padre il 25.12.2024 e pertanto il giorno di Natale
di quest'anno staranno con la madre.
Tutte le altre festività come 01 Novembre, 08 Dicembre, Patrono, 25 Aprile, 01 Maggio, 02 Giugno,
seguiranno il criterio dei giorni di visita normali.
I genitori trascorreranno con i figli durante le vacanze estive – da metà giugno a metà settembre –
due settimane, anche non consecutive, secondo modalità e tempi da concordarsi fra gli stessi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 30 Aprile di ogni anno) a fini programmativi.
Per l'anno 2025 i genitori concordano che il padre amplierà i tempi di permanenza dei figli con sé nel corso del proprio periodo estivo di ferie dal 04 al 24 agosto.
I genitori concordano che il padre introdurrà il pernotto del figlio più piccolo nei fine settimana Per_2
di sua spettanza a partire dal mese di Settembre 2025.
3) Contatti dei figli con i genitori e gli altri parenti.
- Il padre potrà tenere normali contatti telefonici con i figli, chiamando quando lo riterrà opportuno
(escluse le ore notturne) presso l'utenza della madre;
lo stesso varrà per la madre durante i periodi di permanenza dei figli con il padre;
ciascun genitore si impegna inoltre a garantire i contatti telefonici dei minori con l'altro genitore durante le ferie o nei periodi di villeggiatura.
- I genitori si impegnano a far sì che i figli conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale come espressamente previsto dall'art. 317 bis, I° comma cod.
civ., ciascuno nei periodi di propria competenza.
4) Mantenimento dei figli.
Valutata la rispettiva situazione reddituale delle parti e tenuto conto dei compiti di cura ed educazione di ciascun genitore, i coniugi stabiliscono quanto segue:
- il signor verserà alla IG.ra , a decorrere dal mese di Agosto 2025 ed entro il Parte_2 Parte_1
giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un importo complessivo di €
550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a quando i figli diventeranno economicamente indipendenti;
- i ricorrenti danno atto che l'assegno unico, come da artt.2 co 2 e art.6 del decreto legislativo n.
230/2021, continuerà ad essere da loro percepito al 50%;
- i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie dei figli, nella misura del 50%
ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, che si allega sottoscritto dalle parti.
- Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
5) Ulteriori condizioni: I genitori danno atto che la casa familiare sita a Brescia, Via Randaccio 41, in locazione, rimane abitata dalla sig.ra con i figli sino al rilascio con termine massimo del 31.10.25. Il IG. Parte_1
dichiara di aver provveduto a comunicare alla proprietà regolare disdetta ex lege. Parte_2
Le parti si accordano che sino al mese di Ottobre 2025 la IG.ra non riceverà il contributo Parte_3
di mantenimento per i figli e verserà al IG. l'importo di € 250,00 a titolo di concorso nella Parte_2
locazione, entro il giorno 10 del mese, con decorrenza da Agosto 2025 sino al rilascio dell'immobile e comunque non oltre Ottobre 2025, oltre al rimborso delle spese per le utenze per il periodo 1 agosto
– 31 ottobre 2025, entro 15 gg. dalla richiesta documentata.
Successivamente alla liberazione della casa familiare la IG,ra percepirà la somma di € Parte_1
550,00 quale concorso nel mantenimento dei figli.
- I IGg.ri e esprimono sin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti Parte_1 Parte_2
validi per l'espatrio per i figli.
- I IGg.ri e si faranno carico delle spese e del compenso professionale dei Parte_1 Parte_2
rispettivi legali. Viene dato atto che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera 1300-GPC-2025, per cui verrà nei termini depositata istanza liquidazione dei compensi del difensore.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dal 2018, dalla quale sono nati i figli il 12.9.2021 e il 27.12.2023 e dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte Per_1 Per_2 all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse dei minori, che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità e della loro tenera età, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA HE
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209