Sentenza 16 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01736/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04418/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4418 del 2025, proposto da
OL ER, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Aucelli e Francesco Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 2203/2024 (n. 492/2024 rg), passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. NI CC e udito l’Avvocato dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso in epigrafe è chiesta l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano-Sezione Lavoro n. 2203 del 2024;
- in vista dell’udienza camerale del 14.4.2026 la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria dalla quale risulta l’avvenuto pagamento delle somme richieste;
- la pretesa della ricorrente risulta quindi soddisfatta, per cui il Collegio può pronunciare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 ultimo comma del c.p.a.;
- le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione quale parte virtualmente soccombente e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dei difensori della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115 del 2002), spese da distrarsi a favore degli avvocati Francesco Pepe e Antonello Aucelli, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 26 del c.p.a. e dell’art. 93 del c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE ZI, Presidente
NI CC, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CC | IE ZI |
IL SEGRETARIO