Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/06/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Quarta
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 3836 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno 2021, vertente tra (codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Omar Cantaluppi del foro di
Bergamo in forza di mandato in atti, attore, contro CP_1
(codice fiscale , rappresentata e
[...] C.F._2
difesa dall'Avvocato Stefano Comi del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, convenuta.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dall'attore nei confronti della convenuta con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitasi ritualmente la convenuta, dopo trattazione come in atti è stato trattenuto in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, in data 29 gennaio 2025.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
Propone l'attore domanda innanzi a questo Tribunale chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione di un immobile sito a
Rogno, alla via Volta civico numero 10.
Assume che l'immobile è attualmente in comproprietà tra lui e la convenuta.
Chiede accertarsi l'indivisibilità di tale immobile, disponendone per l'effetto la vendita all'incanto al maggior
1
Assume di aver reperito, antecedentemente all'instaurazione del presente procedimento, un acquirente dell'immobile de quo, che aveva formulato offerta di acquisto per 750.000,00 euro.
Afferma che controparte aveva rifiutato l'offerta, impedendo l'acquisto.
Chiede dunque che la convenuta sia condannata in suo favore, al momento della ripartizione del ricavato, a versargli la differenza pro quota tra quanto effettivamente ricavato dalla vendita all'asta e quanto sarebbe stato ricavato se il bene fosse stato venduto al prezzo di 750.000,00 euro.
Insiste per la condanna in punto spese, incluse quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento dal TR Controparte_2
Conclude altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
La convenuta chiede dichiararsi lo scioglimento della comunione tra le parti, disponendo la divisione del compendio immobiliare de quo.
Insiste poi per il rigetto di tutte le domande attoree.
In via riconvenzionale chiede disporsi, previo inventario, lo scioglimento della comunione e la conseguente divisione di tutti i beni mobili presenti nell'immobile.
Sempre in via riconvenzionale chiede condannarsi controparte al pagamento, in suo favore, di un'indennità dovuta per l'abusiva occupazione dell'immobile de quo, dal mese di maggio dell'anno
2016.
Insta per la vittoria in punto spese.
2 Conclude altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Non dovrà procedersi all'espletamento di ulteriore attività istruttoria per la presenza, come sarà agevolmente deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia.
In ordine alla domanda principale, formulata da entrambe le parti, di divisione del compendio immobiliare del quale le parti medesime sono comproprietarie (censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Rogno alla sezione urbana CV, al foglio 12, al mappale
4626 e ai subalterni 1, 2, 3 e 4) devesi propendere per una valutazione di infondatezza.
Come evidenziato dal precedente Istruttore nel provvedimento in data 5 ottobre 2023 il consulente tecnico d'ufficio TR ha riscontrato la presenza di difformità Controparte_2
edilizie nel compendio immobiliare de quo, oltre che la non conformità delle schede catastali allo stato di fatto.
Non risulta, allo stato, l'avvenuta sopra indicata regolarizzazione, sebbene per inerzia del (si Parte_2
esamini l'informativa del TR depositata il P_
15 ottobre 2024).
Di talché dovrà applicarsi l'insegnamento della Suprema Corte esplicitato con la pronuncia numero 25021 del 2019, in forza del quale, quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia) il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione sotto il profilo della possibilità giuridica e non potendo la pronuncia del giudice
3 realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che
è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
Dunque la domanda di divisione immobiliare non potrà essere accolta.
Per consequenzialità, non risultano accoglibili le domande dipendenti dalla medesima, ossia quella di emissione di provvedimento di vendita all'incanto e quella attorea volta ad ottenere una ripartizione del ricavato più favorevole all'attore.
Devesi a questo punto esaminare la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta a ottenere lo scioglimento della comunione insistente sui beni mobili presenti nel compendio immobiliare.
La medesima riguarda gli arredi, gli elettrodomestici e quant'altro presente nel compendio, ad eccezione degli effetti personali dell'attore.
Assume la convenuta che le parti avevano già previsto di procedere alla divisione di tali beni.
In punto, inoltre, l'attore non avanza specifiche doglianze.
Invero trattasi di domanda che una parte della giurisprudenza non accoglierebbe, per mancanza di specificazione e indicazione precisa dei beni (e, dunque, di allegazione).
Ora, però, devesi tener conto dell'insegnamento della Suprema
Corte in forza del quale l'attività di specifica individuazione dei beni appartiene alla fase successiva rispetto a quella dello scioglimento, ossia alla fase di attuazione della divisione.
Devesi dunque intanto disporsi lo scioglimento della comunione insistente sui beni de quibus.
Ogni ulteriore problematica (concernente l'attuazione della divisione e, dunque, la formazione dell'inventario,
4 l'individuazione precisa e la specificazione dei beni da dividersi e quant'altro indispensabile ai fini, appunto, dell'attuazione) esula dal presente decidere, non essendo stata formulata da alcuna delle parti nel presente procedimento domanda di attuazione della divisione.
Esaminata tale questione, devesi transitare alla disamina dell'ulteriore domanda riconvenzionale della convenuta.
Quest'ultima chiede condannarsi l'attore a corrisponderle l'indennità per l'abusiva occupazione del compendio immobiliare de quo, dal mese di maggio dell'anno 2016.
Ora, in ordine a tale domanda non potrà che applicarsi l'insegnamento della Suprema Corte esplicitato con la recentissima pronuncia numero 10264 del 2023, che ha stabilito che in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'articolo 1102 del codice civile, un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili, con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile.
5 Nel caso di specie, risulta provato che la convenuta ha chiesto la partecipazione al godimento del compendio immobiliare solo in questa sede, in questo procedimento, con la comparsa di costituzione e risposta contenente precisa domanda riconvenzionale (dunque in data 6 settembre 2021).
Dunque solo da tale data la domanda potrà essere accolta.
L'attore dovrà dunque essere condannato a corrispondere alla convenuta la somma di 550,00 euro mensili (come desumibile dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal TR P_
) con decorrenza dal 6 settembre 2021, computando
[...]
l'indennità dovuta per quest'ultimo mese di settembre (settembre del 2021) in maniera proporzionale alla somma mensile sopra indicata.
Risolta anche tale questione, non resta che delibare in ordine alle spese del procedimento, incluse quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal TR P_
, che, tenuto conto della soccombenza di entrambe le
[...]
parti, dovranno essere interamente compensate.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, rigetta le domande attoree.
In accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta volta a ottenere lo scioglimento della comunione dei beni mobili presenti nel compendio immobiliare indicato in motivazione,
dispone lo scioglimento della sunnominata comunione.
Accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale della convenuta di condanna dell'attore alla corresponsione dell'indennità di occupazione indicata in motivazione e, per
6 l'effetto, condanna il convenuto al pagamento a tale titolo delle somme indicate, appunto, in motivazione.
Rigetta le altre domande formulate dalla convenuta.
Compensa interamente le spese del presente procedimento, incluse quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal
TR Controparte_2
Così deciso a Bergamo il 18 giugno 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
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