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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 9614/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. V.G 9614/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato GRASSI CLAUDIA e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato PRETI Parte_2 C.F._2
BARBARA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio.
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
25.07.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate le figlie (10.05.2014) e (13.04.2017); Per_1 Per_2
pagina 1 di 8 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 10.10.2013 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza pubblicata dal Tribunale di Bologna in data 16.10.2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle figlie minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 28/09/2024; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra (nato a Parte_1
NAPOLI il 11/06/1980) e (nata a [...] il [...]) celebrato a Parte_2
MONTE SAN PIETRO (BO) il 15/06/2013 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di BOLOGNA N. 267 P. 2 S. C / 01 anno 2013;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che lo scioglimento del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) le figlie minori e sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori. L'esercizio Per_1 Per_2
della responsabilità genitoriale sulle figlie minori spetterà ad entrambi i genitori, i quali, per le questioni di ordinaria importanza, potranno esercitarla separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni riguardanti le figlie quando queste si trovino presso di loro. Le scelte di straordinaria importanza (per es: acquisto motorino, consolle play station, telefoni cellulari) e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la scuola, la religione, i trasferimenti significativi di residenza,
i percorsi formativi, educativi, la scelta dei medici e delle cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni delle figlie;
2) l'abitazione coniugale posta in Bologna, via Basoli n. 5, di cui i coniugi sono comproprietari pro- quota (40% - 60% , già assegnata alla IGa Parte_1 Parte_2 [...]
che ivi continuerà ad abitare unitamente alle figlie, collocate prevalentemente presso la Pt_2
pagina 2 di 8 suddetta abitazione, ove conservano la residenza abituale;
3) qualora le parti, concordemente e per iscritto, e con prodromica approvazione firmata da entrambi del preventivo dei lavori, decideranno di ristrutturare la casa familiare di via Basoli n. 5, assegnata alla moglie, per creare una terza camera da letto per le figlie, dette spese verranno sostenute, ex lege, nelle rispettive percentuali di proprietà dell'immobile ovvero del 40% in capo al IG e del 60% in capo alla sig.ra Mentre le eventuali spese dell'acquisto del Parte_1 Pt_2 letto e dell'armadio da inserire nella terza camera si intenderanno a tutti gli effetti spese straordinarie nell'interesse delle figlie e, quindi, da previamente autorizzare e concordare tra le parti e da sopportare nelle rispettive percentuali (pertanto il sig. contribuirà nella misura del Parte_1
75% e la IGa nella misura del 25%). Pt_2
4) i genitori potranno frequentare le figlie e tenerle con sé alle seguenti modalità, precisamente il padre, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, potrà incontrare le figlie e tenerle con sé almeno:
a) nella settimana in cui il padre non avrà con sé le figlie nel week-end due giorni infrasettimanali, precisamente il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino al giorno successivo, quando sarà cura dello stesso accompagnarle a scuola o dalla madre se giorno festivo;
b) nella settimana in cui il padre avrà con sé le figlie nel week - end, un giorno infrasettimanale, precisamente il martedì dall'uscita da scuola sino al giorno successivo, quando sarà cura dello stesso accompagnarle a scuola o dalla madre se giorno festivo;
c) a week end alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera, quando sarà cura dello stesso accompagnarle a casa della madre entro le ore 19,00; precisando che, in uno dei due week end al mese di spettanza del padre, le figlie staranno con lo stesso dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando le accompagnerà a scuola;
d) all'interno del periodo che va dal venerdì pomeriggio al martedì mattina, quando le figlie sono con la madre, la IGa si impegna, di volta in volta, a proporre al IG un Pt_2 Parte_1 incontro con le figlie, specificando che l'eventuale accompagnamento a scuola delle bambine non è da considerarsi 'incontro'; sarà cura del IG rendersi disponibile nella fascia oraria Parte_1
proposta dalla IGa Nel caso di impedimento da parte del IG lo stesso Pt_2 Parte_1
non chiederà di recuperare in altri momenti il tempo che non ha trascorso con le figlie;
e) fermo in ogni caso quanto stabilito (lettere da a) a d) sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori per singole occasioni, sempre nel rispetto delle esigenze delle figlie minori, precisando concordemente le parti che l'onere di prelievo delle minori a scuola e/o a casa della madre è puramente indicativo e che in caso di impossibilità logistica del padre al prelievo o alla riconsegna, sarà la madre e/o la baby sitter a portarle o ad andare a riprenderle, secondo accordi da pagina 3 di 8 prendersi di volta in volta tra i genitori;
f) le parti concordemente dichiarano che, in caso di trasferta lavorativa o di impedimenti di un genitore, questo si impegna a proporre il pernotto delle figlie presso l'altro genitore, anche se non sarebbe periodo di sua spettanza;
g) le parti concordano che le figlie possano sentire, attraverso una telefonata, il genitore presso cui non saranno, una volta al giorno, preferibilmente nella fascia serale;
h) Natale: una settimana con la madre e una settimana con il padre ad anni alterni, dal 23 dicembre sino al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
periodi da comunicarsi tra i genitori entro il 31 ottobre di ogni anno.
Nel caso di contrasto la scelta dei periodi spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre;
i) Pasqua: metà delle vacanze scolastiche pasquali;
comprendendo, ad anni alterni o la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo.
Nel caso di contrasto la scelta spetterà negli anni pari al padre negli anni dispari alla madre;
j) vacanze scolastiche estive: due settimane consecutive durante le vacanze scolastiche estive, periodi da comunicarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, e lo stesso varrà per la madre.
Le parti precisano e concordano che sempre, per il mese di agosto, le figlie trascorreranno le prime due settimane con un genitore e le ultime due con l'altro, ad anni alterni. A tal proposito e tenuto conto del fatto che l'azienda per la quale lavora la IGa impone ai propri dipendenti una Pt_2
chiusura aziendale di una o due settimane nel mese di agosto, le parti concordano che le figlie, su esplicita comunicazione in tal senso da parte della se richiesto dalla Stessa entro il 30 Pt_2
aprile di ogni anno, trascorreranno (almeno) una delle due settimane di chiusura aziendale con la madre. Le parti concordano inoltre che il luogo di eventuale 'scambio' per le partenze delle figlie verso i luoghi di villeggiatura con l'uno o l'altro genitore sarà Bologna.
Nel caso di contrasto la scelta dei periodi spetterà negli anni pari al padre negli anni dispari alla madre;
k) le parti concordano che, nel periodo di sospensione scolastica estiva delle figlie, le stesse potranno trascorrere, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, una settimana aggiuntiva con il padre e/o con la madre. Anche tale settimana dovrà essere concordata dalle parti entro il 30 aprile di ogni anno;
l) altre brevi vacanze delle figlie con i genitori durante l'anno scolastico:
pagina 4 di 8 le parti concordano che, anche durante l'anno scolastico e concordandone tra loro, di volta in volta, le eventuali brevi assenze da scuola, le figlie potranno trascorrere brevi periodi di vacanza con la madre e/o con il padre (es. settimana bianca, ponti festivi prolungati et etcc);
m) ponti festivi: Le figlie trascorreranno i giorni festivi e gli eventuali ponti collegati al fine settimana, ove sia disposta la chiusura della scuola, con il genitore con il quale è stabilito debbano trascorrere il fine settimana più contiguo alle festività, alternando comunque tra di loro i “ponti”, qualora non coincidessero con la già regolamentata frequentazione.
In caso di contrasto sulla scelta dei ponti, la scelta spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre;
n) fermo in ogni caso quanto stabilito alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) k) l) m) che precedono, sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori sempre nel rispetto delle esigenze delle figlie, così come i genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente e tempestivamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali le figlie soggiorneranno durante i periodi di vacanza o durante i fine settimana con l'uno o l'altro genitore, nonché se si recano fuori provincia, anche senza pernottamento;
o) entrambi i genitori si impegnano a non mettere in contatto le figlie con nuovi compagni sino a quando la eventuale nuova relazione sentimentale non avrà il carattere di stabilità e in ogni caso nel rispetto dei tempi e dei desideri delle figlie;
5) il IG , corrisponderà alla IGa entro il giorno 5 di Parte_1 Parte_2
ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori, una somma mensile di € 1.512.00 (ovvero € 756,00 a figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ex lege, oltre al 75% delle ulteriori spese relative alle minori come specificatamente descritte e disciplinate nel Protocollo in uso presso Codesto Tribunale, a cui le parti dichiarano di aderire;
con ulteriore contribuzione paterna, nella misura del 100%, delle spese mediche (sia in regime di libera professione sia fornite dal SSN) di entrambe le figlie, nella misura del 100% dei futuri viaggi di istruzione all'estero delle figlie (se concordate), del 100% dei costi di scuola sci delle figlie quando le stesse trascorreranno giorni in montagna con la madre. Per completezza si riporta il testo del
Protocollo vigente circa le spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del Tribunale di Bologna: spese ricomprese nel contributo 'ordinario' al mantenimento. Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli;
quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona;
Sul suddetto punto 2) del
Protocollo le parti precisano e concordano che sarà cura della madre fornire l'abbigliamento necessario alle figlie durante i giorni di permanenza presso il padre, che verranno restituiti alla pagina 5 di 8 madre alla riconsegna delle figlie. spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico (incluse le spese per i regali per le maestre, per i regali per i rappresentanti di classe e/o di Istituto e le spese per le feste scolastiche); spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre- scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie, (ad esempio ed a titolo esemplificativo e non esaustivo paghetta, acquisto telefoni cellulari e abbonamenti mensili telefonici, acquisto tablet, pc, etc.) vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pagina 6 di 8 pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”.
6) il IG , continuerà a provvedere, in ragione del 75%, e sino al mese di Parte_1
giugno 2029, al rimborso, in favore della IGa dei costi mensili della baby-sitter, Pt_2
IGa di cui al contratto codice rapporto lavoro n. 9514324396 in essere con la Parte_3
IGa di 20 ore settimanali. Nella medesima misura del 75% il IG Parte_2 [...]
parteciperà anche ai costi di cessazione del suddetto rapporto lavorativo (TFR, Parte_1
ferie non godute etc.) nonché al pagamento di ogni eventuale ed ulteriore costo, spesa, onere, danno e, più in generale, somme a qualsivoglia titolo dovute, in conseguenza o in connessione del suddetto rapporto di lavoro sostenendo, altresì, nella medesima percentuale del 75%, eventuali costi e/o compensi derivanti da asserite richieste, pretese e/o azioni stragiudiziali e/o giudiziali promosse e/o subite. Con la precisazione che, nel caso in cui il contratto di lavoro con la attuale baby sitter dovesse interrompersi prima del giugno del 2029, i costi di una nuova eventuale baby sitter saranno a carico, nella misura del 75% del IG limitatamente a 15 Pt_1 Parte_1
ore settimanali sulla base delle tariffe dei contratti collettivi nazionali e fino al giugno 2029; si precisa infine che qualsiasi modifica di orario e/ numero di ore e/o spesa/emolumento aggiuntiva/o che si dovesse rendere necessaria all'attuale rapporto di lavoro con o con una nuova Parte_3
baby sitter dovrà essere preventivamente concordata tra le parti.
7) le spese condominiali ordinarie e straordinarie riferite e riferibili alla casa coniugale sita in
Bologna alla via Basoli n. 5 sono ripartite tra le parti, sin dal momento della separazione dei coniugi (10.10.2023), e come da impegno contenuto nelle stesse condizioni separative, nel seguente modo: fino al 30 marzo 2023 a carico esclusivo del sig. mentre a partire dal mese di Parte_1
aprile 2023 in avanti le spese condominiali ordinarie e straordinarie verranno ripartite ex lege, ovvero le sole spese condominiali straordinarie resteranno a carico tra i comproprietari nelle relative percentuali (40% – 60% , mentre le ordinarie le sopporterà in via Parte_1 Pt_2 esclusiva la IGa assegnataria dell'immobile coniugale;
Pt_2
8) le parti danno atto che il IG , sin dal momento della separazione dei Parte_1 Parte_1
coniugi (10.10.2023), e come da clausola n. 7) lett b) delle stesse condizioni separative, si era impegnato a stipulare un piano di risparmio intestato alle figlie minori (con firma congiunta dei genitori) nel quale versare la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 a figlia); tale impegno decorreva dalla suddetta data (10.10.2023) e terminava al compimento della maggiore età delle figlie (vale a dire che, dal momento del compimento della maggiore età di , il versamento Per_1
mensile si ridurrà ad euro 200,00 fino al compimento della maggiore età di;
Per_2
pagina 7 di 8 9) rispetto a quanto sopra le parti danno atto che il IG in data 15.12.2023 ha Parte_1 stipulato un investimento in un'unica soluzione in titoli di Stato (con firma congiunta dei genitori) presso DE BA (codice cliente 51334856 e ) Le parti Parte_2 Parte_1
specificano anche che la somma investita verrà divisa in parti uguali tra le figlie al compimento dei
18 anni di entrambe, mentre le cedole che l'investimento maturerà nel tempo verranno accreditate sul conto personale di e non verranno suddivise tra le figlie. Parte_1
10) con l'esatto reciproco adempimento delle obbligazioni tutte da entrambi qui assunte i IGi
e si danno atto di avere regolamentato ogni e qualsiasi Parte_1 Parte_2 rapporto patrimoniale attuale, trascorso e pendente, di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro - e di avere così definito ogni rapporto di carattere familiare, patrimoniale ed economico,
e di essere allo stato economicamente autosufficienti;
11) i IGi e si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del Parte_1 Pt_2 passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio, anche per le figlie minori e a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici;
12) le spese del procedimento verranno assunte integralmente dal IG . Parte_1
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di MONTE SAN PIETRO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
pagina 8 di 8