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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 25/09/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
---------------------
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 269/2021 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 24/04/2025 e promossa in questo grado
Da
, nata a [...] [...] (C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. F. Giangrasso ed elettivamente domiciliati in Nicosia presso lo studio del predetto difensore;
APPELLANTI
Contro
, (P. IVA ) quale società incorporante Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t, con sede in Torino ed CP_2
elettivamente domiciliata in Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. M. Dell'Utri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
E già , e per essa per la mandataria società CP_3 CP_4 [...]
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_3 P.IVA_2
con sede in Napoli elettivamente domiciliata in Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. M.
Dell'Utri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA E nei confronti di
(P.IVA con sede in Enna, in persona del Controparte_5 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore;
APPELLATA-CONTUMACE
* * * * * *
Conclusioni delle parti
All'udienza del 24.04.2025 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno concluso come da note depositate.
I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 27.12.2014, e Parte_1 Parte_2
evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Enna e, premettendo di Controparte_2 avere intrattenuto con quest'ultima diversi rapporti bancari (conto corrente ordinario con apertura di credito;
conto anticipi su incassi POS affidato per € 25.000,00; mutuo chirografario per € 40.000,00 garantito dal mediante fideiussione e dalla Parte_2
fino alla concorrenza di € 20.000,00), chiedevano accertarsi Controparte_5
l'illegittimità del comportamento della banca convenuta per avere applicato ai succitati rapporti “interessi ultra-legali superiori alla soglia di usura;
commissioni non specificatamente pattuite;
variato unilateralmente le condizioni contrattuali;
omesso la comunicazione degli estratti conto;
etc.”.
Domandavano pertanto che, previo espletamento di una c.t.u., il Tribunale dichiarasse la nullità delle pattuizioni contrattuali censurate, con conseguente rideterminazione del saldo del conto corrente e della somma dovuta a titolo di mutuo, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti che la quantificava in € 25.000,00. Pt_1
Corredavano le richieste avanzate con la produzione di pochi “estratti conto” e di una nota inoltrata alla banca pochi giorni prima di promuove il presente giudizio, volta ad ottenere, ex art. 119 Tub, la documentazione inerente ai dedotti rapporti bancari.
Accettava il contraddittorio la quale, in via preliminare, chiedeva di Controparte_2
essere autorizzata a chiamare in causa la e, nel merito, contestava tutte Controparte_5
le pretese avversarie delle quali chiedeva il rigetto.
In via riconvenzionale la convenuta instava per l'accertamento dell'entità del proprio credito, che quantificava in € 40.177,09, e per la condanna della debitrice principale e del fideiussore alla corresponsione dell'importo anzidetto, nonché per la condanna Parte_2
della in solido con i predetti, fino alla concorrenza della somma garantita. CP_5 Il giudice disponeva in conformità ma quest'ultima, sebbene regolarmente citata a comparire, ometteva di costituirsi in giudizio.
Radicatosi il contraddittorio nei sopra precisati termini, si dava luogo alla fase istruttoria, la quale si sostanziava nella sola produzione di documentazione conferente atteso che il
Tribunale respingeva tanto la richiesta di c.t.u. quanto quella, avanzata dalla parte appellante ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dell'ordine di esibizione della documentazione bancaria.
Frattanto, nelle more del procedimento, interveniva quale cessionaria del credito la che successivamente cambiava Controparte_6
denominazione in , e per essa la mandataria CP_3 Parte_3
[...]
All'esito della svolta istruttoria, la causa trovava il proprio epilogo nella sentenza n°
431/2021 dal seguente dispositivo: “1) rigetta le domande degli attori;
2) accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, accerta e dichiara che
l'importo dovuto da , al 31.03.2015, in forza del contratto di mutuo Parte_1 chirografario n. 0347007828, è pari ad € 40.177,09; conseguentemente, condanna, in solido tra loro, , e il Parte_1 Pt_2 Parte_2 Controparte_7
(quest'ultimo nei limiti dell'importo garantito) a pagare ad
[...] Controparte_3
(già ), quale cessionaria del credito di la somma di € CP_4 Controparte_2
40.177,09, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
3) rigetta ogni altra domanda e istanza;
4) condanna e , in solido tra loro per la quota Parte_1 Parte_2
di 3/4, e in solido anche con per la restante quota di Controparte_7
1/4, alla rifusione delle spese di lite in favore di:
- (società incorporante , che si liquidano per Controparte_8 Controparte_2
l'intero in € 518,00 per spese ed € 7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
- (già , che si liquidano per l'intero in € 4.387,00 per Controparte_3 Controparte_2
compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
5) condanna altresì e al pagamento a favore di Parte_1 Parte_2 di una somma equitativamente determinata in € 2.000,00 ex art. Controparte_8
96 terzo comma c.p.c.”. Avverso l'indicata statuizione ha interposto gravame la parte soccombente lamentandone l'ingiustizia e l'erroneità per i motivi che saranno in prosieguo indicati;
ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Si sono costituiti nella presente fase la quale banca incorporante Controparte_1
nonché la quale cessionaria del credito, a mezzo della Controparte_2 CP_3
mandataria entrambe hanno condiviso le medesime Parte_3
difese.
La Corte, con ordinanza del 28.04.2022 ha accolto l'istanza di inibitoria proposta dagli appellanti e, con il medesimo provvedimento, “ha rigettato la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e disposto una CTU contabile”, che ha affidato alle cure del dr. . CP_9
Ritenuto infatti che la banca “aveva spontaneamente depositato in primo grado copiosa documentazione, tra cui gli estratti conto riferiti al rapporto oggetto di domanda e che le complessive contestazioni sollevate dagli attori rispetto alla domanda riconvenzionale della rendono poco plausibile l'affermazione secondo cui gli stessi non avrebbero CP_2
contestato il saldo debitorio risultante dalla certificazione ex art. 50 TUB emessa dalla
, la Corte ha demandato al c.t.u. nominato il compito di rideterminare “il saldo per CP_2 ogni conto corrente, ordinario e/o accessorio, richiamati in atti”, precisando i criteri ai quali il predetto avrebbe dovuto attenersi.
Indi, con successivo provvedimento del 06.04.2023 assunto su rilievo della parte appellata, la Corte ha altresì disposto il richiamo dell'ausiliare al quale ha demandato il compito di “predisporre il conteggio degli interessi di mora dovuti in base al contratto di mutuo chirografario n. 0347007828 sottoscritto da e di Parte_1 determinare, tenendo presenti i criteri indicati con l'ordinanza di questa Corte in data
28.4.2022, i saldi finali dei rapporti intercorsi tra la e la alla data della Pt_1 CP_2 domanda giudiziale ed alla data della CTU”.
In esito al deposito della relazione integrativa le parti, all'udienza cartolare del
24.04.2025, hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve dichiarare la contumacia della che, sebbene Controparte_5
ritualmente citata a comparire, non si è costituita nella presente fase del giudizio. Sempre in via preliminare deve darsi poi atto dell'intervenuta correzione dell'errore materiale in cui era incorso il giudice di prime cure il quale, per una mera svista, aveva scambiato, nella parte finale dell'impugnato provvedimento (pag. 11), il nome del fideiussore con quello di tale soggetto Parte_2 Controparte_10
completamente estraneo al presente giudizio.
La produzione della sentenza corretta è al riguardo inequivocabile e vale a travolgere la doglianza con la quale si sostiene che il riferimento al predetto avrebbe CP_10 determinato “la nullità della sentenza, quanto meno in parte qua, o la nullità della fideiussione per essere mancata la prova sulla sua esistenza e firma, per come riferito dal
Giudice di primo grado”.
Allo stesso modo deve del pari respingersi, perché totalmente infondato, il motivo di gravame con il quale l'appellante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado per avere ritenuto inammissibile la richiesta “dell'ordine di esibizione” avanzata ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Il motivo, oltre ad essere destituito di ogni fondamento per le ragioni che la Corte ha già esplicitato nell'ordinanza del 28.04.2022 e che qui espressamente si richiamano, appare del tutto ultroneo perché, essendo volto ad ottenere la produzione della documentazione afferente ai rapporti bancari intrattenuti dagli appellanti con l'istituto bancario, risulta superato dalla produzione avversaria e dalla disposta consulenza contabile nella fase di appello.
E tuttavia, ad abundantiam, è appena il caso di richiamare al riguardo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, fatto proprio anche dalla Suprema Corte, secondo cui: “il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4 D.Lgs. n° 385/1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna” (Cass. ord n° 23861/2022; Cass. sent. n° 24641/21; Corte appello Venezia, sez.
I n° 1246/2024; etc.)
E nella fattispecie l'indicato termine di giorni novanta non è stato affatto rispettato.
Quanto ai restanti motivi (interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto superamento tasso soglia usura), che qui vengono tutti trattati congiuntamente per via della loro intrinseca connessione, si osserva come essi siano stati ampiamente smentiti dal c.t.u. nominato nell'elaborato peritale che è stato depositato agli atti del giudizio, il quale non solo riposa su una metodologia di calcolo ineccepibile e scevra da errori, ma è anche perfettamente in linea con le indicazioni fornite dalla Corte Suprema.
In particolare, con riferimento ai vari motivi di doglianza, appare opportuno riassumere qui di seguito quanto accertato dall'ausiliare all'esito della propria indagine:
A) Della dedotta illegittimità capitalizzazione trimestrale: “Tenuto conto che il contratto di apertura del conto corrente è stato stipulato dalle parti post delibera CICR 9.2.2000, lo scrivente ha verificato se all'interno dei contratti sottoscritti dalle parti fosse presente la pari periodicità per la quantificazione degli interessi debitori e creditori periodici in modo da verificare la legittimità della capitalizzazione degli interessi. Ebbene l'art.7 del contratto stipulato dalle parti in data 12/09/2007 prevede la pari periodicità nel regolamento degli interessi debitori e creditori”. (pag. 21 elaborato peritale)
Al riguardo non è di poco momento ricordare che la modifica dell'art. 120, comma 2,
T.U.B., introdotta dall' art. 25, comma 2, del D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, unitamente alla delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 attuativa della normativa primaria, ha sancito la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi allorquando, come in questo caso, la medesima periodicità valga tanto per gli interessi attivi quanto per quelli passivi.
B) Della dedotta illegittimità delle c.m.s.: “Il contratto di apertura del conto del 12/09/2007 Parte come variato dal contratto di affidamento del 14/09/2007 per la stabilisce l'esatta misura percentuale del tasso entro fido dello 0,375% e del tasso fuori fido dello 0,7750%, nonché l'indicazione della base di calcolo, ossia, come indicato dall'art 2. del contratto di apertura credito del 14/09/2007, “il maggior saldo debitore registrato nel rapporto di utilizzo nel corso del periodo”. Per le ragioni suesposte, lo scrivente …. ha mantenuto gli addebiti a titolo di CMS fino alla scadenza del termine di 150 gg. dall'entrata in vigore dell'art. 2 bis 28.6.2009.
Se così è, le contestazioni avanzate dalla parte appellante non possono trovare condivisione alcuna, dal momento che la commissione de qua non solo risulta regolarmente pattuita, ma è anche determinata in misura specifica senza richiami a fonti terze e senza incertezze anche per ciò che attiene alla periodicità di conteggio.
Sul punto giova ricordare che, in materia di contratti di conto corrente bancario, la commissione di massimo scoperto ha natura di corrispettivo imposto al cliente per compensare l'istituto di credito per la messa a disposizione di una certa somma di denaro, sicché, essendo questa la sua funzione, è sempre munita di causa negoziale lecita e non può essere considerata illegittima laddove sia pattuita in relazione a rapporti bancari affidati e sia chiaramente determinata -come si è detto- tanto nella misura, quanto nelle modalità di applicazione e calcolo.
C) Del superamento del tasso soglia usura e delle variazioni unilaterali apportate dalla banca:
“Dalle verifiche eseguite, risulta che il TEG ha superato il tasso soglia nei seguenti trimestri: I TRIM. 2010, II TRIM. 2010, III TRIM. 2010, IV TRIM. 2010, I TRIM. 2011, II
TRIM. 2011, IV TRIM. 2011, I TRIM. 2012, II TRIM. 2012, III TRIM. 2012, I TRIM. 2013,
III TRIM. 2013, IV TRIM. 2013.
Come richiesto dal quesito, lo scrivente nel ricalcolo finale, nei trimestri in cui il tasso applicato eccede il tasso soglia pro tempore vigente, ha eliminato ex art. 1815 c.2 c.c. interessi, commissioni e ogni altra remunerazione collegata all'erogazione del credito per il solo trimestre interessato”.
Con riferimento al rapporto di conto corrente, dunque, l'ausiliare ha riscontrato un superamento dei tassi soglia solo nel corso del rapporto e per alcuni trimestri soltanto.
Ma l'usura sopravvenuta -come ormai noto- giammai potrebbe portare alle conseguenze pretese dalla parte appellante, anche perché il consulente, contrariamente all'assunto degli appellanti, non ha accertato nel corso dell'esecuzione del rapporto la sussistenza di variazioni unilaterali sfavorevoli alla correntista che l'istituto di credito avrebbe applicato ai sensi dell'art. 118 TUB e che avrebbero determinato il superamento del tasso soglia usura: l'usura in executivis registrata in alcuni trimestri non può infatti dare luogo ad ipotesi vietate di superamento del tasso soglia.
Il consulente nominato, invero, avrebbe potuto ipotizzare rettifiche in tal senso del saldo del conto solo laddove il superamento del tasso soglia usura fosse dipeso in modo determinante dall'esercizio della facoltà di variare unilateralmente le condizioni economiche (jus variandi): solo in siffatta ipotesi avrebbe potuto eliminarsi ogni forma di remunerazione a favore della banca e, dunque, ogni spesa e commissione collegata all'erogazione del credito nei trimestri in questione, come se si trattasse di un'ipotesi di usura originaria.
Ma detti elementi non sono stati accertato dal dr. e non sono stati neppure provati Per_1
dalla parte appellante.
Di tasso usurario si può infatti parlare solo quando la clausola determinativa degli interessi preveda ab origine un saggio superiore al tasso soglia dell'usura. L'ipotesi invece in cui il saggio degli interessi, così come concordato tra le parti del contratto di conto corrente, originariamente pattuito nel limite del tasso soglia, superi nel corso dello svolgimento del rapporto la soglia dell'usura, così come rilevata in base al meccanismo di cui alla L. 108/96, non è ricompresa nella fattispecie di cui all'art. 644 c.p. dal momento che l'usura, nelle precisate ipotesi, si realizza indipendentemente dalla volontà della banca, essendo causata esclusivamente dall'andamento di mercato dei tassi di interesse, sul quale si modella il tasso soglia stabilito dalla legge dianzi citata.
D) Del piano di ammortamento alla francese: Scrive al riguardo l'ausiliare: “Il rapporto finanziario n.34/07007828 acceso in data 28/10/2013 è un finanziamento non ipotecario ad imprese di € 40.000,00 sviluppato con un piano di ammortamento di 60 mesi a partire da importi delle rate predeterminati in contratto, calcolando le quote interessi sul debito residuo al tasso convenuto ed ottenendo le quote di capitale come differenza tra l'importo della rata e la relativa quota interessi. Il piano di ammortamento, a tasso variabile che prevede anche un periodo di preammortamento di due mesi, è sviluppato secondo il metodo alla “francese”. Tale metodologia di sviluppo del piano di ammortamento non comporta anatocismo perché non vi è nulla nella sua struttura matematica e finanziaria che porti alla capitalizzazione degli interessi”. Ha poi soggiunto: “Il sottoscritto ha provveduto all'elaborazione dello stesso partendo dalle condizioni economiche pattuite all'interno del contratto stipulato dalle parti in data 28/10/2013”; ed ha concluso: “Com'è possibile evincere dal piano di ammortamento soprastante (pag. 16), pur sviluppandolo tramite il metodo alla “francese, gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e non sulla sommatoria tra capitale residuo ed interessi (debito residuo). Per tale ragione il finanziamento non produce l'effetto anatocistico”.
Pertanto, essendo stati indicati in contratto la somma mutuata, il tasso, la durata del prestito ed il rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, non può affatto discorrersi di indeterminatezza del tasso rilevante ai sensi dell'art. 117 TUB, né di mancanza di trasparenza delle condizioni contrattuali, dal momento che “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente” (si veda di recente Cass. S.U.
n° 15130/2024).
E) Degli interessi di mora da corrispondere sul finanziamento n° 34/07007828. In relazione agli interessi di mora maturati sul concesso finanziamento, è stato necessario disporre un supplemento dell'indagine peritale volta ad accertarne la misura e l'entità complessiva. E' noto, infatti, che gli interessi corrispettivi e quelli moratori costituiscono categorie distinte nel diritto delle obbligazioni. Gli interessi moratori, invero, sono dovuti per il ritardo nell'adempimento e rappresentano una forma di risarcimento del danno provocato al creditore per il mancato godimento di quanto dovuto per un certo periodo di tempo (art. 1224 c.c.). Gli interessi corrispettivi, invece, dipendono dalla semplice scadenza di un debito pecuniario. Essi sono regolati dall'art. 1282 c.c., nonché, per il contratto di mutuo, dall' art. 1815 c.c.; sono collegati alla sola liquidità ed esigibilità del denaro e costituiscono il corrispettivo del godimento (da parte di altri) del capitale oggetto di obbligazione. Gli interessi corrispettivi (dovuti come corrispettivo della liquidità ed esigibilità del credito) si tramutano in interessi moratori nel momento in cui intervenga la mora (art. 1224 c.c.).
Gli interessi moratori, in definitiva, sono correlati all'inadempimento del debitore che violi gli obblighi assunti e sono fissati dalle parti al fine di determinare il costo che il debitore deve sopportare nell'ipotesi in cui, al di fuori del programma negoziale e quindi senza il consenso del creditore, mantenga la disponibilità della somma dovuta anche oltre il tempo definito nel contratto;
mentre gli interessi corrispettivi sono correlati al costo del denaro mutuato ed hanno decorrenza immediata. (si veda: Cass. civ. sez. III, n. 18239/2024)
E sull'argomento è appena il caso di richiamare una recente pronuncia di merito: “Nel contratto di finanziamento è previsto che il rimborso del prestito debba avvenire tramite il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite e che in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento, ciò non implica alcun indebito anatocismo, posto che l'applicazione degli interessi di mora anche sulla quota di interessi della rata insoluta integra piuttosto una forma di
"anatocismo" espressamente consentita dal combinato disposto degli artt. 120 comma 2 lett. b T.U.B. (Corte appello Milano sez. I, 27/09/2024, n.2552).
Ebbene, all'esito dell'indagine complessivamente svolta, il c.t.u. nominato, con riferimento al calcolo degli interessi corrispettivi e su richiamo della Corte, ha provveduto a ricalcolare gli importi con l'ammontare degli interessi di mora (a decorrere dal
01.06.2014), dal momento che le norme e le condizioni pattuite e sottoscritte, che disciplinavano il finanziamento, prevedevano che in caso di decadenza del beneficio del termine “il finanziato e/o i garanti saranno tenuti all'immediato rimborso per quanto dovuto per capitale interessi (anche di mora) accessori e spese”. L'ausiliare ha quindi accertato che “dalle eseguite elaborazioni è emerso che gli importi dovuti da parte attrice in favore della in relazione al contratto di finanziamento CP_2
34/07007828, comprensivi degli interessi di mora, ammontano ad € 53.423,95,”; e che, dall'analisi del c/c n° 847187551, residua un credito della società correntista pari ad €
12.905,00.
Ne deriva che il credito complessivamente vantato dalla società appellata ascende al complessivo importo di € 40.518,95, di poco superiore a quello di € 40.177,09, reclamato dalla convenuta in primo grado e richiesto anche nella presente fase.
Per le considerazioni che precedono, dunque, l'impugnazione deve essere respinta e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata nelle statuizioni che sono state assunte.
Resta ovviamente assorbita la doglianza relativa alla richiesta di risarcimento del danno asseritamente patito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia della Controparte_7
conferma la sentenza n° 431/2021 emessa dal Tribunale di Enna ed impugnata da
[...]
e . Parte_1 Parte_2
Condanna i predetti, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali della presente fase che, in ragione del valore della causa, liquida in € 4.600,00 (di cui € 800,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva;
€ 1500,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per quella decisionale) per ciascuna parte appellata, oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Compensa le spese processuali del grado tra la non costituita nella Controparte_7
presente fase, e tutte le altre parti del giudizio.
Pone le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico degli appellanti in solido tra loro.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello. Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 11.09.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice