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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2025, n. 3884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3884 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6348/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Di Domenico, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione ex art. 302 c.p.c.
APPELLANTE
E
( Controparte_1 Controparte_2
, c.f.
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Mauro De Santis, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 17 NONCHÈ
già c.f. Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv.to Mauro De Santis, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE in bonis (di seguito solo ) conveniva, innanzi al tribunale di Roma, Parte_1 Pt_1
( CP_1 Controparte_5
di seguito solo , deducendo che:
[...] CP_1
- quest'ultima, in virtù di Convenzione sottoscritta con il in data 19.12.2014 Controparte_6 ai sensi dell'articolo 35 comma 11 legge n. 865/1971, risultava assegnataria del diritto di proprietà dell'area meglio indicata in atti, al fine di realizzare un programma costruttivo di edilizia economica e popolare e, in forza del permesso a costruire n. 573 del 18.2.2015, intraprendeva il programma edilizio volto alla realizzazione di un fabbricato di 30 alloggi;
- a seguito di trattative, con contratto preliminare di compravendita del 28.6.2018 si CP_1 obbligava a cedere a il suddetto ramo aziendale (proprietà dell'area e progetto Pt_1 edificatorio) per il prezzo di € 1.309.387,00, così regolato: - una parte da corrispondere a un'altra parte (stimata in circa € 520.000,00) mediante accollo del debito CP_1 maturato dalla cedente nei confronti dell'impresa appaltatrice (ammontante a Controparte_7 circa € 400.000,00) e nei confronti del Direttore dei Lavori e progettista arch. Per_1
(ammontante a circa € 120.000,00), il saldo alla stipula del contratto definitivo di compravendita;
- le parti, al punto 2.4 del contratto, avevano previsto che tutte le voci (attive e passive) imputabili al ramo d'azienda, sorte anche antecedentemente alla stipula del preliminare, sarebbero state a carico di ed eventualmente decurtate dal saldo finale;
CP_1
- , in virtù di specifici accordi, aveva versato € 100.000,00 a ed € 5.000,00 al Pt_1 Controparte_7
D.L. ed era stata immessa nel possesso del cantiere, proseguendo nella realizzazione Per_1 delle opere edilizie già iniziate (docc. da 3 a 7);
- nel frattempo, la stessa si era attivata presso il Comune di al fine di subentrare ad CP_6 nel relativo ramo aziendale, come previsto dalla Convenzione, e, con determina CP_1 del 14.9.2018, il Comune aveva autorizzato, in favore dell'attrice, la cessione dei diritti reali, dando atto che non aveva ancora provveduto a saldare il costo del terreno, pari a CP_1
€ 431.200,00, oltre interessi, di cui, come da contratto preliminare, si sarebbe dovuta far carico la scomputando il relativo importo dal saldo finale dovuto;
CP_1
pagina 2 di 17 - era stata quindi costretta ad accollarsi il relativo debito, al fine di dare esecuzione alla Pt_1
Convenzione e poter subentrare nel relativo ramo aziendale;
- pertanto, aveva richiesto a di fornire tutta la documentazione contabile, ai sensi CP_1 dell'art. 2560 c.c., al fine di poter adeguatamente verificare tutte le componenti attive e passive del ramo aziendale e dunque consentire una corretta quantificazione e imputazione del prezzo di cessione, ma aveva fornito solamente un documento contenente l'elenco dei CP_1 soci che avevano effettuato i versamenti, con i conseguenti debiti maturati per circa €
310.000,00, e una bozza di perizia redatta dal rag. lacunosa e non conforme a quanto Per_2 previsto nel preliminare;
- nonostante ciò, aveva intimato all'attrice di sottoscrivere l'atto di cessione in data CP_1
5.7.2019, senza consentire alla cessionaria di verificare la reale situazione contabile del ramo di azienda;
- in ogni caso, l'attrice si era presentata presso lo studio del notaio, ma l'atto non era stato stipulato per esclusiva colpa e responsabilità di la quale si era rifiutata di CP_1 consegnare la prevista documentazione e di includere nel prezzo tutti i debiti aziendali oggetto di accollo da parte di (vale a dire i debiti maturati nei confronti della e del D.L. e Pt_1 CP_7 quelli maturati nei confronti del e dei soci receduti, così come previsto Controparte_6 all'art.
2.4 del contratto preliminare);
- con successiva PEC del 10.7.2019, nel ribadire che la mancata stipula dell'atto era dipesa da esclusiva colpa e responsabilità di l'attrice aveva manifestato la volontà di CP_1 addivenire alla stipula, ma con missiva del 12.7.2019, aveva opposto CP_1 nuovamente un rifiuto.
Chiedeva, pertanto, al tribunale di pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c. e, in via subordinata, dichiarare risolto il preliminare per fatto e colpa della convenuta, con conseguente condanna di a restituire quanto versato da , oltre al CP_1 Pt_1 risarcimento dei danni per l'importo complessivo di € 485.000,00, ovvero per la diversa somma ritenuta di giustizia.
*** chiedeva il rigetto delle domande attoree, sostenendo che il contratto definitivo CP_1
non era stato stipulato per il colpevole inadempimento di (per le ragioni descritte in Pt_1 comparsa) e, per l'effetto, in via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la risoluzione del preliminare per fatto e colpa dell'attrice, con condanna della medesima alla riconsegna del cantiere.
***
pagina 3 di 17 Interveniva in giudizio deducendo che, in data 4.4.2022, le Controparte_4 CP_1 aveva venduto la piena proprietà del terreno in questione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già formulate da CP_1
***
Con sentenza n. 12465/2022, R.G. n. 62092/2019, pubblicata in data 11.8.2022, il tribunale così provvedeva: 1) dichiarava il difetto di legittimazione passiva di “per fatti CP_1 sopravvenuti nel corso del processo” e compensava le spese di lite;
2) dichiarava l'inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. “per fatti sopravvenuti nel corso del processo”; 3) respingeva la domanda “di risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 28 giugno 2018 e di tutti i conseguenziali profili di natura restitutoria”; 4) accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta (“fatta propria dalla compagine interventrice”) e, per l'effetto, dichiarava la risoluzione del suddetto contratto preliminare per fatto e colpa esclusiva di;
5) condannava quest'ultima alla riconsegna, Pt_1 senza dilazione, del cantiere alla società interventrice;
6) dichiarava l'inammissibilità della c.d. reconventio reconventionis formulata dalla società attrice;
7) condannava a rifondere in Pt_1
favore della società interventrice le spese del giudizio.
***
Il giudice, in sintesi, così motivava:
CP_
- nelle more del processo (con rogito notarile del 4.4.2022) ha alienato a la CP_1 CP_8 piena proprietà del terreno oggetto di causa (ivi compreso lo sviluppo del progetto edilizio);
- ne consegue che, avendo la compagine interventrice fatte proprie le deduzioni e le conclusioni della promittente alienante ( , quest'ultima debba ritenersi carente di legittimazione passiva per CP_1 fatti sopravvenuti nel corso del processo (in ragione della dismissione del cespite patrimoniale oggetto di indagine);
- attesa la natura della pronuncia appare equo compensare le spese di lite fra le parti originarie del processo;
- la causa appare adeguatamente istruita su base documentale, non ravvisandosi la necessità di favorire l'ingresso di mezzi di prova orale (che non potrebbero inficiare e/o integrare il contenuto delle evidenze in atti) e di ammettere la c.t.u. su profili esulanti dall'oggetto del contendere (la natura e l'ammontare delle opere edilizie eseguite dalla società attrice);
- nel merito deve essere dichiarata la inammissibilità della domanda attorea principale per accadimenti intercorsi nell'ambito del processo;
- in primis, già con nota Prot. Gen. n. 0050556 Fasc. n. 4.666, Prot. Urb. n. del 29/11/2019 il Comune di aveva comunicato che, in assenza dell'atto notarile e della documentazione richiesta, sarebbe CP_6 stata dichiarata la decadenza dell'autorizzazione rilasciata in data 14/09/2018 entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della informativa;
pagina 4 di 17 - del pari risulta ammissibile la produzione a cura della società convenuta del documento prodotto con istanza generica del 14/10/2020, trattandosi di evidenza confezionata in epoca successiva alla scadenza dei termini istruttori di cui all'art. 183 6° comma c.p.c.;
- nel predetto documento (Prot. Gen. n. 0026738, Fasc. n. 4.666, Prot. Urb. n. del 07/07/2020) il
[...]
“preso atto della nota prot. n°49277 del 22/11/2019 con la quale la Coop. I.C.R.A.C.E. s.r.l. ha CP_6 comunicato la mancata definizione dell'atto di trasferimento;
considerato che
, con nota prot. n. 50556 del
29/11/2019, questa A.C. ha avvisato la che, in assenza dell'atto notarile e della documentazione Parte_1 richiesta, sarebbe stata dichiarata la decadenza dalla autorizzazione rilasciata in data 14/09/2018; che la suddetta documentazione non è pervenuta entro il termine assegnato di 20 giorni dal ricevimento della nota prot. n°
50556/2019 (ricevuta con p.e.c. del 18/12/2019)”; ha quindi dichiarato la decadenza dall'autorizzazione rilasciata in data 14/09/2018;
- a fronte della predetta insorgenza, non può più essere stipulato il contratto definitivo di compravendita ovvero essere richiesta l'emissione di un provvedimento giurisdizionale che tenga luogo del contratto preliminare di compravendita non concluso;
- quanto alla domanda attorea formulata in via gradata si rileva che:
- ha omesso di versare la somma pari a € 270.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
Pt_1
- alla scadenza del termine perentorio convenuto per il versamento della caparra confirmatoria la società attrice ha informato la che avrebbe avuto necessità di fruire di ulteriore tempo, concesso senza esito CP_1 favorevole (a fronte della intervenuta autorizzazione alla cessione del ramo di azienda ad opera del CP_6
che aveva rimosso, in tal modo, qualsivoglia ostacolo di natura amministrativa);
[...]
- pur a seguito di molteplici proroghe, non si è determinata alla stipulazione del contratto definitivo di Pt_1 compravendita, pur essendo stata rimessa al notaio rogante tutta la documentazione utile alla stipulazione dello strumento negoziale;
- da ultimo in data 24/06/2019, in sede di stipulazione del contratto definitivo di compravendita, alla presenza del
Notaio Dott. , del Rag. (che aveva svolto le attività di cui all'art. 2343 c.c.), del Persona_3 Persona_4
Presidente e del Vice-Presidente della non ha manifestato la volontà di stipulazione del Controparte_9 contratto definitivo, fissandosi un'ulteriore finestra temporale (il 05/07/2019) considerata improrogabile;
- anche nella predetta data non si è addivenuti alla stipula a cagione del difetto di consenso della società attrice;
- nel preliminare non era stato pattuito che la promissaria acquirente avrebbe avuto accesso integrale alla documentazione contabile della promittente alienante;
- era stato previsto che tutti gli oneri maturati sino alla data di immissione nel cantiere e comunque riferibili a impegni economici assunti da ove non soddisfatti dalla stessa, sarebbero stati detratti, all'atto della CP_1 stipulazione del contratto definitivo, dall'ammontare del prezzo residuo da corrispondere;
- era stata redatta dal Rag. ex art. 2343 c.c. relazione giurata presso il Notaio Persona_4 Persona_5
attestante il valore delle componenti patrimoniali attive e passive da trasferirsi;
[...]
- a fronte dei predetti presupposti si appalesa pretestuosa la determinazione di non stipulare il contratto definitivo di compravendita eccependosi la violazione del diritto a verificare la documentazione della promittente alienante;
pagina 5 di 17 - appare, peraltro, chiaro che, ove a seguito della stipula del contratto definitivo, fossero residuate voci debitorie ascrivibili alla precedente gestione, la società attrice, in ragione delle pattuizioni intercorse, avrebbe avuto titolo di agire per la ripetizione delle somme indebitamente versate;
- in forza dei superiori rilievi appare di perspicua percezione che , pur a seguito dell'immissione nel Pt_1 possesso del cantiere, ha omesso di versare la caparra confirmatoria e ha addotto l'esistenza di inconsistenti ragioni (la mancata ostensione della documentazione contabile obbligatoria di CP_1 al fine di sottrarsi all'impegno di stipulazione del contratto definitivo;
- deve, pertanto, essere respinta la domanda gradata di risoluzione del contratto per fatto e colpa esclusiva di , con ogni conseguenziale profilo di natura restitutoria;
CP_1
- diversamente, deve essere accolta la domanda riconvenzionale proposta da (fatta propria CP_1 dalla società interventrice) dovendo dichiararsi che il preliminare deve ritenersi risolto per fatto e colpa esclusiva di , che deve essere condannata alla consegna, senza dilazione, dell'area di cantiere;
Pt_1
- da ultimo deve essere dichiarata l'inammissibilità della c.d. reconventio reconventionis fondata sulla richiesta di restituzione delle somme versate nell'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale, avendo l'attrice omesso di far valere il predetto titolo nella prima difesa utile successiva (udienza di comparizione delle parti del 28.1.2020), non soccorrendo ai fini invocati la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., nell'ambito dei quali possono essere illustrati, ma giammai innovativamente indicati profili non costituenti materia del contendere (cfr. in termini Cass. n.
30745/2019).
***
Ha proposto appello , chiedendo alla Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, Pt_1
di riformare la sentenza impugnata e:
A) in via principale, accertare e dichiarare il colpevole inadempimento di in CP_1
merito all'obbligo di stipulare il contratto definitivo di compravendita di ramo d'azienda e, per l'effetto, pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c., con ordine al Conservatore di trascrivere l'emananda sentenza;
B) in via subordinata, accertare e dichiarare il colpevole inadempimento di e, per CP_1
l'effetto, dichiarare risolto il contratto preliminare per fatto e colpa della predetta, con condanna della stessa, nonché di , qualora ritenuta successore a titolo particolare CP_3
nel diritto controverso e dunque, ai sensi e per gli effetti di legge, in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a restituire a tutte le somme dalla stessa Pt_1
versate in esecuzione del contratto preliminare di compravendita, nonché a voler risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, dalla stessa subiti, quantificati in € 485.000,00 o nella diversa somma di giustizia, con interessi e rivalutazione e con espressa riserva di far valere, anche in separato giudizio, ogni ulteriore voce di danno;
pagina 6 di 17 C) sempre nel merito e in via principale, rigettare la domanda riconvenzionale spiegata da controparte, poiché totalmente infondata sia in fatto che in diritto;
D) in via ulteriormente subordinata e gradata, qualora fosse dichiarata la risoluzione del contratto preliminare per fatto e colpa di , riformare in parte qua la sentenza impugnata, Pt_1
con conseguente condanna di nonché di , qualora ritenuta CP_1 CP_3
successore a titolo particolare, e dunque ai sensi e per gli effetti di legge, in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di rispettiva competenza, alla restituzione in favore di della Pt_1 somma di € 105.000,00 dalla stessa versata in favore di e dell'arch. in Controparte_7 Per_1
esecuzione del citato contratto preliminare a titolo di acconto prezzo, nonché della somma di
€ 280.000,00 oggetto di esborso da parte di in dipendenza delle opere edilizie Pt_1
realizzate sul cantiere.
In via istruttoria ha chiesto l'ammissione delle prove non ammesse in primo grado
(interrogatorio formale;
prova per testi;
c.t.u.; esibizione ex art. 210 c.p.c. ed ex art. 213
c.p.c.).
***
Si sono costituite, in data 20.2.2023, le appellate, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall'appellante.
***
Con ordinanza del 12.1.2023 la Corte ha rigettato l'istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c.
***
Con successiva ordinanza in data 1/8.10.2024 la Corte, stante l'apertura della liquidazione giudiziale n. 144/2024 della società appellante, ha dichiarato l'interruzione del processo, che
è stato poi riassunto dalla curatela.
***
All'udienza del 27.3.2025 la Corte, riservata al merito la decisione sulle istanze istruttorie, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note conclusionali fino a trenta giorni prima dell'udienza.
***
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e all'udienza del 29.5.2025, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Preliminarmente, devono essere disattese le istanze istruttorie riproposte dall'appellante.
pagina 7 di 17 La parte, infatti, non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (Cass. n. 15519 del 07/07/2006; Cass. n. 1532 del 22/01/2018).
È richiesto all'appellante di esplicitare le ragioni per cui è contestata la valutazione del primo giudice, nonché di indicare l'oggetto della prova e i risultati cui essa tendeva, così da porre il giudice di appello in condizione di valutare l'ammissibilità e la rilevanza della prova.
Nella specie, invece, nulla è stato dedotto e argomentato al riguardo, essendosi la parte limitata a richiamare e a trascrivere le istanze di prova non ammesse.
***
Nel merito, il primo motivo denuncia ‹‹VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 111
C.P.C.››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nell'escludere la legittimazione passiva di dal momento che sia le azioni promosse da nei confronti di CP_1 Pt_1 che l'azione promossa da quest'ultima in via riconvenzionale sono di natura CP_1
personale, in quanto dirette a far accertare le reciproche inadempienze alle obbligazioni rispettivamente assunte con il contratto preliminare, con la conseguenza che possono essere esperite solamente nei confronti degli originari assuntori delle relative obbligazioni;
peraltro,
era intervenuta in giudizio, non in quanto subentrata nel contratto preliminare, CP_3
bensì per essersi resa acquirente dell'immobile oggetto di tale contratto preliminare, sicché non era affatto subentrata nel relativo diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c. ed era priva di legittimazione sia passiva che attiva, non potendo essere destinataria di un provvedimento di rilascio, fermo restando che, anche nell'ipotesi in cui fosse considerata quale successore ex art. 111 c.p.c., sarebbe comunque legittimata passiva, CP_1
dovendo il processo proseguire e la statuizione essere pronunciata, in difetto di estromissione
(mai richiesta dalle parti), nei confronti dell'alienante, pur spiegando i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare.
***
Il motivo è fondato.
Muovendo dall'ultimo profilo della doglianza, va detto, in linea generale, che il trasferimento inter vivos del diritto controverso determina, agli effetti dell'art. 111 c.p.c., la prosecuzione del processo tra le parti originarie, non venendo meno la legitimatio ad processum della parte pagina 8 di 17 cedente, sino alla estromissione di quest'ultima, di talché già errata, in astratto, è la dichiarata carenza di legittimazione di per aver venduto il terreno a CP_1 CP_3
In ogni caso, e ciò riveste carattere assorbente, in tema di azione ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto traslativo della proprietà, il diritto controverso non si identifica con la proprietà del bene oggetto della promessa, bensì con l'obbligazione personale di attuare il trasferimento della proprietà immobiliare;
l'oggetto della domanda non è, dunque, costituito dal bene o dai beni compromessi in vendita, bensì da quella particolare obbligazione di facere, consistente nel trasferimento dei beni o dei diritti che avrebbero dovuto essere trasferiti con il contratto definitivo non concluso;
ove il promittente alienante, in violazione dell'impegno assunto con il preliminare, alieni il bene promesso in favore di un terzo, quest'ultimo non subentra nell'obbligo di trasferire la proprietà in favore del promissario acquirente, sempre fatte salve le norme in materia di pubblicità immobiliare, che attengono al profilo dell'opponibilità degli acquisti;
solo allorché sia espressamente ceduta, unitamente al diritto dominicale sul cespite, anche la posizione processuale rivestita dal cedente nel contratto preliminare, si realizza un'ipotesi di successione nel diritto controverso nel giudizio di esecuzione in forma specifica;
ne consegue che, ove un terzo abbia acquistato la proprietà del bene oggetto del contratto preliminare, senza una cessione di questo, bensì a titolo diverso, non si verifica la successione nel diritto controverso e il terzo è privo di legittimazione passiva nel giudizio proposto per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, anche in sede di impugnazione (Cass. n.
15762/2023; cfr. anche Cass. n. 1233/2012).
Gli stessi principi devono essere applicati, ad avviso di questa Corte, nell'ipotesi in cui sia proposta domanda di risoluzione del contratto preliminare (non ceduto), trattandosi di domanda fondata sul dedotto inadempimento all'obbligazione di pervenire alla stipula del contratto definitivo.
CP_ Nella specie, la stessa sentenza dà atto che ‹‹I.C.R.A.C.E. ha alienato alla CO. GE. IN. la piena proprietà del terreno oggetto di causa ( ivi compreso lo sviluppo del progetto edilizio inerente la Convenzione, ex art. 35 della legge n°865/1971, con il Comune di , con atto a rogito notarile Dott. per CP_6 Persona_6
l'assegnazione del diritto di proprietà di area localizzata all'interno del piano di zona ex lege n°167/1962, identificata quale lotto L1/A per la realizzazione di mc.
7.700 a destinazione residenziale)››.
Non risulta che sia stato ceduto il contratto.
Ne discende che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, la legittimazione attiva e passiva (in ordine alla domanda di risoluzione con condanna alla riconsegna del cantiere e in pagina 9 di 17 ordine alla domanda ex art. 2932 c.c. proposta dalla promissaria acquirente) rimane in capo a mentre è priva di legittimazione sia attiva che passiva. CP_1 CP_3
Né può ritenersi che quanto sopra sia privo di effetti per avere l'appellante già rilasciato il cantiere, atteso che il rilascio in favore di è avvenuto in esecuzione della gravata CP_3
sentenza, senza che ciò abbia comportato acquiescenza.
La sentenza deve quindi essere riformata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di ‹‹in ragione della dismissione del cespite patrimoniale oggetto di CP_1 indagine›› e nella parte in cui, dopo aver dichiarato la risoluzione del contratto preliminare per fatto e colpa esclusiva di , ha condannato quest'ultima alla riconsegna, senza dilazione, Pt_1
del cantiere alla società intervenuta.
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹ERRATA VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI DEPOSITATI IN GIUDIZIO.
VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLANTI L'EFFICACIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI››.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la domanda principale proposta da sulla base della produzione del documento n. prot. 0026738 del Pt_1
7.7.2020, con cui il aveva dichiarato la decadenza dall'autorizzazione Controparte_6
rilasciata in data 14.9.2018; tale documento, infatti, era stato prodotto tardivamente da dopo lo spirare dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; tra l'altro, oltre che CP_1
inammissibile, il documento era anche inefficace, poiché emesso in completa carenza di potere, in assenza di norme di legge o regolamentari che prevedessero il potere del Comune di dichiarare la decadenza dall'autorizzazione in mancanza della produzione dell'atto di compravendita entro un termine arbitrariamente fissato;
ancora, la nota del 7.7.2020 era in contrasto con quanto previsto dal provvedimento autorizzativo del 14.9.2018; in ultimo, , Pt_1
con PEC del 23.12.2019, aveva immediatamente riscontrato la nota del Comune, contestandola e informando il della proposta azione ex art. 2932 c.c.; pertanto, CP_6 stante l'inefficacia della citata nota, l'autorizzazione del 14.9.2018 era pienamente valida ed efficace, di talché la domanda proposta in via principale doveva ritenersi ammissibile.
***
Il motivo è infondato.
In primo luogo, correttamente il primo giudice ha tenuto conto del provvedimento del CP_6
del 7.7.2020, trattandosi di documento di formazione successiva allo spirare dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. concessi all'udienza del 28.1.2020, che tenuto conto della sospensione per l'emergenza pandemica da Covid19, scadevano il 22.6.2020.
pagina 10 di 17 In secondo luogo, infondata è la doglianza in merito alla asserita carenza di potere in capo all'ente e agli altri segnalati vizi del provvedimento.
E invero, non risulta, e non è stato neppure dedotto, che l'atto con cui è stata dichiarata la decadenza dall'autorizzazione rilasciata il 14.9.2018 sia stato impugnato da nelle sedi Pt_1
competenti, sicché il provvedimento è valido e ha legittimamente spiegato i suoi effetti, a nulla rilevando la missiva di contestazione dei presupposti, inviata da al Comune. Pt_1
Ne deriva, in linea generale, che, anche ove si volesse compiere una valutazione incidentale della legittimità del provvedimento della P.A., ciò non potrebbe comunque condurre, nemmeno in astratto (impregiudicato l'esame degli ulteriori presupposti, di cui si dirà appresso) alla invocata pronuncia ex art. 2932 c.c., poiché l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ammessa, ai sensi dell'art. 2932, comma 1, c.c. solo
“qualora sia possibile”.
In ogni caso, si rammenta che ove ‹‹alla domanda di esecuzione specifica del contratto preliminare di vendita, proposta dal promissario acquirente, si contrapponga quella del promittente venditore diretta ad ottenere la risoluzione dello stesso contratto per inadempimento della controparte, il giudice deve, secondo un criterio di priorità logica, esaminare quest'ultima, in quanto l'eventuale positività dell'accertamento in ordine alle condizioni della risoluzione rende inutile l'ulteriore esame di una domanda che abbia come obiettivo il relativo adempimento, se pur coattivo›› (Cass. n. 13739/2012).
Una volta accertata l'efficacia del provvedimento, per il merito si rinvia all'esame del motivo seguente, che ha ad oggetto la domanda di risoluzione, da valutarsi in una con la contrapposta domanda riconvenzionale.
***
Il terzo motivo denuncia ‹‹VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1453 C.C., 1455
C.C., NONCHE' DEGLI ARTT. 1362 E SEGG. C.C., DELL'ART. 1375 C.C. E DELL'ART. 1385 C.C.››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa di , ritenendo che il mancato versamento della caparra confirmatoria Pt_1
confermasse l'inadempimento della medesima, dal momento che con il proprio CP_1
comportamento concludente, comprovato dalle comunicazioni intercorse tra le parti successivamente alla conclusione del contratto preliminare, aveva implicitamente rinunciato al versamento della caparra, non avendo esercitato il diritto di recesso e avendo dato corso alle successive trattative, fermo restando che il mancato versamento della caparra non poteva configurare inadempimento né una legittima causa di recesso;
del pari errata, alla luce dell'art.
2.4 del preliminare, sarebbe l'affermazione secondo cui la mancata consegna dei documenti obbligatori, così come la mancata decurtazione dei debiti aziendali in sede di pagina 11 di 17 definitivo, erano degli elementi “inconsistenti”, dedotti al fine di sottrarsi all'impegno di stipulazione del definitivo;
inoltre, la mancata ostensione della documentazione contabile obbligatoria da parte di contrariamente a quanto affermato in sentenza, violava i CP_1 canoni di correttezza e buona fede contrattuale, nonché, più in generale, l'art. 2560 c.c.; la mancata stipula del definitivo era, pertanto, da imputare ad esclusiva colpa e responsabilità di
CP_1
***
Il motivo è infondato.
Com'è noto, in tema di risoluzione del contratto, qualora siano dedotte reciproche inadempienze, la valutazione comparativa del giudice intesa ad accertare la violazione più grave deve tenere conto non solo dell'elemento cronologico ma anche degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione del contratto.
La Corte condivide le argomentazioni del Tribunale, che ha posto a fondamento della decisione non solo l'omesso versamento della somma di € 270.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (inadempimento di sicuro rilievo), ma anche la richiesta, da parte di , di Pt_1
ulteriore tempo, nonché la concessione di molteplici proroghe da parte della promittente venditrice, rimaste senza esito, evidenziando altresì che il preliminare non prevedeva che la promissaria acquirente avrebbe avuto accesso integrale alla documentazione contabile della promittente alienante e richiamando la relazione giurata innanzi al notaio redatta dal CP_2
rag. ex art. 2343 c.c., attestante il valore delle componenti patrimoniali attive Persona_4
e passive.
A fronte di quanto sopra, il rifiuto di di stipulare non si appalesa legittimo, come Pt_1
affermato dal primo giudice sulla base di una valutazione globale della condotta dei contraenti, non idoneamente censurata (nulla dice, infatti, l'appellante sulle plurime richieste di proroga), fermo restando che la stessa aveva richiesto il 29 e il 30 maggio 2019 (cfr. Pt_1 docc. 13 e 14) l'allegato “B”, cioè la perizia di stima dell'azienda, che è stata trasmessa, salvo poi, dopo le molteplici richieste di proroga, addurre la necessità, in vista dell'ormai imminente data per il rogito, di avere accesso ai libri contabili della promittente venditrice.
Del resto, le richieste di proroga sono documentate e non lasciano residuare dubbi sulla condotta delle parti, a nulla rilevando che le proroghe venissero poi concesse, posto che ciò dimostra soltanto la buona fede di e il tentativo di dar corso, nonostante tutto, CP_1
agli accordi.
pagina 12 di 17 A tanto si aggiunga che l'art.
2.4 del preliminare prevedeva che le somme poste a carico di sino alla stipula del definitivo sarebbero state decurtate dal saldo finale “ove CP_1 possibile”.
Né può ritenersi, come sostiene l'appellante, che il mancato versamento della consistente caparra sia irrilevante ai fini della valutazione del grave inadempimento, poiché, come già detto, trattasi di inadempimento da definirsi senza dubbio grave, dovendo altresì richiamarsi le missive sub docc. 20 e 22 di parte convenuta, con cui si inviavano le coordinate bancarie e si diffidava poi al versamento della caparra. Pt_1
In conclusione, ritiene la Corte che correttamente il Tribunale abbia dichiarato la risoluzione per grave inadempimento imputabile alla promissaria acquirente . Pt_1
Una volta accertato quanto sopra, rimane assorbito, con riguardo al merito, il secondo motivo di gravame, non essendovi spazio l'esame della domanda di adempimento coattivo.
***
Il quarto motivo denuncia ‹‹VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1453, 1455 E 1458
C.C., NONCHE' DELL'ART. 112 C.P.C.››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice, dopo aver dichiarato la risoluzione del contratto preliminare per fatto e colpa di , avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alla Pt_1
restituzione delle somme versate dalla promissaria acquirente a titolo di acconto prezzo e di esborsi, sull'erroneo presupposto che la domanda sarebbe stata avanzata solamente in sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c. e non in sede di prima udienza, trattandosi, a detta del Tribunale, di reconventio reconventionis;
tale domanda, tuttavia, non era affatto nuova, ma costituiva un effetto automatico collegato alla domanda di risoluzione ed era stata avanzata già in sede di atto di citazione (sia pure per l'ipotesi più favorevole, vale a dire risoluzione per fatto e colpa di , sicché ricomprendeva anche l'ipotesi meno CP_1
favorevole (Cass. n. 23820/2022); infatti, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
si era limitata a precisare che la restituzione delle somme versate a titolo di acconto Pt_1 prezzo e di esborsi sarebbero state comunque dovute anche nell'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale.
***
Il motivo è fondato.
aveva chiesto, in via subordinata, di dichiarare risolto il contratto preliminare per il Pt_1 colpevole inadempimento di e di condannare quest'ultima a restituire tutte le CP_1
somme versate in esecuzione del detto contratto, oltre che a risarcire i danni.
pagina 13 di 17 Come si è visto, il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da CP_1 per fatto e colpa addebitabili all'attrice e ha dichiarato inammissibile la domanda, da quest'ultima formulata, di restituzione delle somme versate nell'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale (qualificata come reconventio reconventionis), in quanto non proposta nella prima difesa utile successiva (udienza di comparizione delle parti del
28.1.2020), a nulla rilevando la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Siffatta statuizione è errata.
E infatti, pronunciando in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, la
Suprema Corte ha affermato che la restituzione era stata comunque e fin dall'inizio del giudizio richiesta dalla parte attrice, sebbene abbinata, nell'ipotesi da essa auspicata, ad un assetto di interessi più favorevole all'attrice, ma a valere su ogni altra ipotesi meno favorevole che comportasse comunque lo scioglimento del rapporto contrattuale, atteso che, in ogni caso, la domanda restitutoria era stata formulata e il rapporto tra le parti si era sciolto, facendo venir meno la possibilità del trasferimento del bene e con esso la ragione fondante il trattenimento dell'acconto versato in capo alla parte venditrice statuito;
in sostanza, la dazione rimaneva priva di causa giustificatrice e andava disposta la restituzione a fronte di una domanda restitutoria non nuova ma introdotta fin dall'inizio del primo grado, dovendosi intendere che la domanda di restituzione fosse stata proposta dall'attrice in relazione al fatto dell'accertato scioglimento del rapporto contrattuale, e quindi implicitamente anche per l'ipotesi, ovviamente non auspicata né in quel momento esplicitamente prefigurata dall'attrice, che lo scioglimento del rapporto fosse pronunciato per cause non imputabili all'inadempimento della controparte (Cass. n. 23820/2022).
In ossequio a siffatto insegnamento, deve ritenersi che la domanda di restituzione fatta valere dall'attrice deve intendersi formulata anche per l'ipotesi in cui scioglimento del contratto sia dichiarato dal giudice in accoglimento della domanda proposta dalla convenuta-attrice in riconvenzione.
Pertanto, ha errato il Tribunale a considerare detta domanda (già formulata) come reconventio reconventionis e a dichiararla inammissibile per tardività, dal momento che
, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., ha soltanto legittimamente precisato una Pt_1
domanda già proposta.
La sentenza deve essere dunque, sul punto, riformata.
Dagli atti risulta che ha corrisposto all'impresa il 14.11.2018 la somma di CP_10 Controparte_7
€ 80.000,00, il 21.11.2018 la somma di € 14.000,00, il 30.11.2018 la somma di € 6.000,00
pagina 14 di 17 (bonifici sub doc. 6); ha altresì corrisposto al D.L. l 15.11.2018 la somma di € 5.000,00 Per_1
(bonifico sub doc. 7).
A tanto ha provveduto in base agli accordi secondo cui la promissaria acquirente avrebbe pagato, con le dette modalità, parte del prezzo.
Dell'avvenuto pagamento di parte del prezzo si dà atto anche nella bozza dell'atto di vendita concordata con le parti e inviata dal notaio (doc. 35 di parte convenuta).
Fra l'altro, non ha mai contestato i suddetti pagamenti, come risulta CP_1
inequivocamente dalle pagg. 8 e 14 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, riconoscendoli.
Trattasi di riconoscimento espresso e inequivoco, atteso che dapprima si afferma che Pt_1 rilasciava a favore di in qualità di mandataria dell' quattro assegni Controparte_7 CP_11 bancari, ma “liquidava come dagli stessi rappresentato in atto e comunque ben oltre la scadenza pattuita nel primo assegno, la sola somma di € 100.000,00” (pag. 8 comparsa) e poi si specifica (pag. 14) che la relazione di stima del rag. riportava “nel dettaglio tutte le voci dell'attivo e del passivo, Per_2 opportunamente riclassificate alla data del 31/05/2018 relative al ramo d'azienda da cedere tenendo conto, altresì, come concordato tra le parti e riscontrabile nell'atto elaborato dal notaio (All.35) dei versamenti già effettuati verso l'impresa appaltatrice ed il progettista e direttore dei lavori (€ 105.000,00)”.
Ora, nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento.
In conseguenza degli effetti restitutori della risoluzione, come previsti dall'art. 1458 c.c., e in accoglimento della domanda di restituzione proposta da in bonis, va Pt_1 CP_1 condannata al pagamento della somma di € 105.000,00 in favore della curatela.
In difetto di domanda (cfr. conclusioni sub lettera D della prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. e dell'atto di appello), nulla può essere riconosciuto a titolo di interessi, vertendosi in tema di obbligazioni pecuniarie (Cass. n. 36659 del 25/11/2021; Cass. n. 18292 del
19/09/2016).
Nulla spetta a titolo di esborsi asseritamente sostenuti per la realizzazione di opere edili nel cantiere, trattandosi di voce di natura risarcitoria e non restitutoria (non si tratta infatti di somme corrisposte a e divenute prive di causa giustificatrice), di talché una volta CP_1 confermato il capo di sentenza relativo all'accertamento della risoluzione per grave inadempimento di , non spetta a quest'ultima (contraente inadempiente) il risarcimento Pt_1
pagina 15 di 17 del danno, fermo restando, comunque, che la documentazione sub all. 28 e 29 nulla prova in ordine ai dedotti esborsi per opere edilizie.
***
Ricapitolando, vanno accolti il primo e il quarto motivo di gravame e la sentenza va riformata con riguardo alla terza intervenuta, che è priva di legittimazione attiva e passiva, essendo unico soggetto legittimato e non , nonché in ordine alla domanda di CP_1 CP_3
restituzione delle somme corrisposte a titolo di pagamento di parte del prezzo, mentre va confermata nel resto.
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La riforma, anche parziale, della sentenza determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Quanto a , quest'ultima deve essere condannata a rifondere all'appellante le spese CP_3
del doppio grado di giudizio (comprese quelle del subprocedimento incidentale instaurato in appello per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, - v. Cass. ord.
5.2.2013 n. 2671; C.Cost.
4.7.2002 n. 312 in motiv., circa il carattere autonomo rispetto al giudizio di merito e la sua natura cautelare), che si regolano secondo l'esito finale della lite
(cfr. Cass. n. 9785/2022) e si liquidano secondo i valori medi dello scaglione indeterminabile complessità media e secondo i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione in appello, come segue:
– per il giudizio di primo grado, in complessivi € 10.860,00 per compensi;
– per il sub-procedimento in appello, in complessivi € 4.227,00 per compensi, secondo i parametri previsti dalla tabella n. 10 (Procedimenti cautelari) allegata al D.M. n. 55/2014, stante la natura latamente cautelare dello stesso, esclusa la fase istruttoria;
– per il giudizio principale di appello, in complessivi € 8.470,00 per compensi.
pagina 16 di 17 Quanto a in ragione della soccombenza reciproca, ricorrono i presupposti per CP_1
compensare per intero le spese di lite, ivi comprese quelle del subprocedimento incidentale.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 12465/2022, R.G. n. 62092/2019, pubblicata in data 11.8.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto: a) dichiara il difetto di legittimazione attiva e passiva di CP_3
unica legittimata essendo
[...] Controparte_12
in favore della quale va ordinato il rilascio del
[...] cantiere;
b) condanna al pagamento della somma di € 105.000,00 in favore CP_1
della GIUDIZIALE N. 144/2024 DI Parte_1 Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore della GIUDIZIALE N. Controparte_3 Parte_1
144/2024 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in Parte_1 complessivi € 10.860,00 per compensi per il giudizio di primo grado, in complessivi €
4.227,00 per compensi per il sub-procedimento in appello e in complessivi € 8.470,00 per compensi per il giudizio principale di appello, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) compensa le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle per il sub- procedimento in appello, tra e la GIUDIZIALE N. 144/2024 CP_1 Parte_1
DI Parte_1
Roma, 29.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6348/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Di Domenico, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione ex art. 302 c.p.c.
APPELLANTE
E
( Controparte_1 Controparte_2
, c.f.
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Mauro De Santis, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 17 NONCHÈ
già c.f. Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv.to Mauro De Santis, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE in bonis (di seguito solo ) conveniva, innanzi al tribunale di Roma, Parte_1 Pt_1
( CP_1 Controparte_5
di seguito solo , deducendo che:
[...] CP_1
- quest'ultima, in virtù di Convenzione sottoscritta con il in data 19.12.2014 Controparte_6 ai sensi dell'articolo 35 comma 11 legge n. 865/1971, risultava assegnataria del diritto di proprietà dell'area meglio indicata in atti, al fine di realizzare un programma costruttivo di edilizia economica e popolare e, in forza del permesso a costruire n. 573 del 18.2.2015, intraprendeva il programma edilizio volto alla realizzazione di un fabbricato di 30 alloggi;
- a seguito di trattative, con contratto preliminare di compravendita del 28.6.2018 si CP_1 obbligava a cedere a il suddetto ramo aziendale (proprietà dell'area e progetto Pt_1 edificatorio) per il prezzo di € 1.309.387,00, così regolato: - una parte da corrispondere a un'altra parte (stimata in circa € 520.000,00) mediante accollo del debito CP_1 maturato dalla cedente nei confronti dell'impresa appaltatrice (ammontante a Controparte_7 circa € 400.000,00) e nei confronti del Direttore dei Lavori e progettista arch. Per_1
(ammontante a circa € 120.000,00), il saldo alla stipula del contratto definitivo di compravendita;
- le parti, al punto 2.4 del contratto, avevano previsto che tutte le voci (attive e passive) imputabili al ramo d'azienda, sorte anche antecedentemente alla stipula del preliminare, sarebbero state a carico di ed eventualmente decurtate dal saldo finale;
CP_1
- , in virtù di specifici accordi, aveva versato € 100.000,00 a ed € 5.000,00 al Pt_1 Controparte_7
D.L. ed era stata immessa nel possesso del cantiere, proseguendo nella realizzazione Per_1 delle opere edilizie già iniziate (docc. da 3 a 7);
- nel frattempo, la stessa si era attivata presso il Comune di al fine di subentrare ad CP_6 nel relativo ramo aziendale, come previsto dalla Convenzione, e, con determina CP_1 del 14.9.2018, il Comune aveva autorizzato, in favore dell'attrice, la cessione dei diritti reali, dando atto che non aveva ancora provveduto a saldare il costo del terreno, pari a CP_1
€ 431.200,00, oltre interessi, di cui, come da contratto preliminare, si sarebbe dovuta far carico la scomputando il relativo importo dal saldo finale dovuto;
CP_1
pagina 2 di 17 - era stata quindi costretta ad accollarsi il relativo debito, al fine di dare esecuzione alla Pt_1
Convenzione e poter subentrare nel relativo ramo aziendale;
- pertanto, aveva richiesto a di fornire tutta la documentazione contabile, ai sensi CP_1 dell'art. 2560 c.c., al fine di poter adeguatamente verificare tutte le componenti attive e passive del ramo aziendale e dunque consentire una corretta quantificazione e imputazione del prezzo di cessione, ma aveva fornito solamente un documento contenente l'elenco dei CP_1 soci che avevano effettuato i versamenti, con i conseguenti debiti maturati per circa €
310.000,00, e una bozza di perizia redatta dal rag. lacunosa e non conforme a quanto Per_2 previsto nel preliminare;
- nonostante ciò, aveva intimato all'attrice di sottoscrivere l'atto di cessione in data CP_1
5.7.2019, senza consentire alla cessionaria di verificare la reale situazione contabile del ramo di azienda;
- in ogni caso, l'attrice si era presentata presso lo studio del notaio, ma l'atto non era stato stipulato per esclusiva colpa e responsabilità di la quale si era rifiutata di CP_1 consegnare la prevista documentazione e di includere nel prezzo tutti i debiti aziendali oggetto di accollo da parte di (vale a dire i debiti maturati nei confronti della e del D.L. e Pt_1 CP_7 quelli maturati nei confronti del e dei soci receduti, così come previsto Controparte_6 all'art.
2.4 del contratto preliminare);
- con successiva PEC del 10.7.2019, nel ribadire che la mancata stipula dell'atto era dipesa da esclusiva colpa e responsabilità di l'attrice aveva manifestato la volontà di CP_1 addivenire alla stipula, ma con missiva del 12.7.2019, aveva opposto CP_1 nuovamente un rifiuto.
Chiedeva, pertanto, al tribunale di pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c. e, in via subordinata, dichiarare risolto il preliminare per fatto e colpa della convenuta, con conseguente condanna di a restituire quanto versato da , oltre al CP_1 Pt_1 risarcimento dei danni per l'importo complessivo di € 485.000,00, ovvero per la diversa somma ritenuta di giustizia.
*** chiedeva il rigetto delle domande attoree, sostenendo che il contratto definitivo CP_1
non era stato stipulato per il colpevole inadempimento di (per le ragioni descritte in Pt_1 comparsa) e, per l'effetto, in via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la risoluzione del preliminare per fatto e colpa dell'attrice, con condanna della medesima alla riconsegna del cantiere.
***
pagina 3 di 17 Interveniva in giudizio deducendo che, in data 4.4.2022, le Controparte_4 CP_1 aveva venduto la piena proprietà del terreno in questione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già formulate da CP_1
***
Con sentenza n. 12465/2022, R.G. n. 62092/2019, pubblicata in data 11.8.2022, il tribunale così provvedeva: 1) dichiarava il difetto di legittimazione passiva di “per fatti CP_1 sopravvenuti nel corso del processo” e compensava le spese di lite;
2) dichiarava l'inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. “per fatti sopravvenuti nel corso del processo”; 3) respingeva la domanda “di risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 28 giugno 2018 e di tutti i conseguenziali profili di natura restitutoria”; 4) accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta (“fatta propria dalla compagine interventrice”) e, per l'effetto, dichiarava la risoluzione del suddetto contratto preliminare per fatto e colpa esclusiva di;
5) condannava quest'ultima alla riconsegna, Pt_1 senza dilazione, del cantiere alla società interventrice;
6) dichiarava l'inammissibilità della c.d. reconventio reconventionis formulata dalla società attrice;
7) condannava a rifondere in Pt_1
favore della società interventrice le spese del giudizio.
***
Il giudice, in sintesi, così motivava:
CP_
- nelle more del processo (con rogito notarile del 4.4.2022) ha alienato a la CP_1 CP_8 piena proprietà del terreno oggetto di causa (ivi compreso lo sviluppo del progetto edilizio);
- ne consegue che, avendo la compagine interventrice fatte proprie le deduzioni e le conclusioni della promittente alienante ( , quest'ultima debba ritenersi carente di legittimazione passiva per CP_1 fatti sopravvenuti nel corso del processo (in ragione della dismissione del cespite patrimoniale oggetto di indagine);
- attesa la natura della pronuncia appare equo compensare le spese di lite fra le parti originarie del processo;
- la causa appare adeguatamente istruita su base documentale, non ravvisandosi la necessità di favorire l'ingresso di mezzi di prova orale (che non potrebbero inficiare e/o integrare il contenuto delle evidenze in atti) e di ammettere la c.t.u. su profili esulanti dall'oggetto del contendere (la natura e l'ammontare delle opere edilizie eseguite dalla società attrice);
- nel merito deve essere dichiarata la inammissibilità della domanda attorea principale per accadimenti intercorsi nell'ambito del processo;
- in primis, già con nota Prot. Gen. n. 0050556 Fasc. n. 4.666, Prot. Urb. n. del 29/11/2019 il Comune di aveva comunicato che, in assenza dell'atto notarile e della documentazione richiesta, sarebbe CP_6 stata dichiarata la decadenza dell'autorizzazione rilasciata in data 14/09/2018 entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della informativa;
pagina 4 di 17 - del pari risulta ammissibile la produzione a cura della società convenuta del documento prodotto con istanza generica del 14/10/2020, trattandosi di evidenza confezionata in epoca successiva alla scadenza dei termini istruttori di cui all'art. 183 6° comma c.p.c.;
- nel predetto documento (Prot. Gen. n. 0026738, Fasc. n. 4.666, Prot. Urb. n. del 07/07/2020) il
[...]
“preso atto della nota prot. n°49277 del 22/11/2019 con la quale la Coop. I.C.R.A.C.E. s.r.l. ha CP_6 comunicato la mancata definizione dell'atto di trasferimento;
considerato che
, con nota prot. n. 50556 del
29/11/2019, questa A.C. ha avvisato la che, in assenza dell'atto notarile e della documentazione Parte_1 richiesta, sarebbe stata dichiarata la decadenza dalla autorizzazione rilasciata in data 14/09/2018; che la suddetta documentazione non è pervenuta entro il termine assegnato di 20 giorni dal ricevimento della nota prot. n°
50556/2019 (ricevuta con p.e.c. del 18/12/2019)”; ha quindi dichiarato la decadenza dall'autorizzazione rilasciata in data 14/09/2018;
- a fronte della predetta insorgenza, non può più essere stipulato il contratto definitivo di compravendita ovvero essere richiesta l'emissione di un provvedimento giurisdizionale che tenga luogo del contratto preliminare di compravendita non concluso;
- quanto alla domanda attorea formulata in via gradata si rileva che:
- ha omesso di versare la somma pari a € 270.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
Pt_1
- alla scadenza del termine perentorio convenuto per il versamento della caparra confirmatoria la società attrice ha informato la che avrebbe avuto necessità di fruire di ulteriore tempo, concesso senza esito CP_1 favorevole (a fronte della intervenuta autorizzazione alla cessione del ramo di azienda ad opera del CP_6
che aveva rimosso, in tal modo, qualsivoglia ostacolo di natura amministrativa);
[...]
- pur a seguito di molteplici proroghe, non si è determinata alla stipulazione del contratto definitivo di Pt_1 compravendita, pur essendo stata rimessa al notaio rogante tutta la documentazione utile alla stipulazione dello strumento negoziale;
- da ultimo in data 24/06/2019, in sede di stipulazione del contratto definitivo di compravendita, alla presenza del
Notaio Dott. , del Rag. (che aveva svolto le attività di cui all'art. 2343 c.c.), del Persona_3 Persona_4
Presidente e del Vice-Presidente della non ha manifestato la volontà di stipulazione del Controparte_9 contratto definitivo, fissandosi un'ulteriore finestra temporale (il 05/07/2019) considerata improrogabile;
- anche nella predetta data non si è addivenuti alla stipula a cagione del difetto di consenso della società attrice;
- nel preliminare non era stato pattuito che la promissaria acquirente avrebbe avuto accesso integrale alla documentazione contabile della promittente alienante;
- era stato previsto che tutti gli oneri maturati sino alla data di immissione nel cantiere e comunque riferibili a impegni economici assunti da ove non soddisfatti dalla stessa, sarebbero stati detratti, all'atto della CP_1 stipulazione del contratto definitivo, dall'ammontare del prezzo residuo da corrispondere;
- era stata redatta dal Rag. ex art. 2343 c.c. relazione giurata presso il Notaio Persona_4 Persona_5
attestante il valore delle componenti patrimoniali attive e passive da trasferirsi;
[...]
- a fronte dei predetti presupposti si appalesa pretestuosa la determinazione di non stipulare il contratto definitivo di compravendita eccependosi la violazione del diritto a verificare la documentazione della promittente alienante;
pagina 5 di 17 - appare, peraltro, chiaro che, ove a seguito della stipula del contratto definitivo, fossero residuate voci debitorie ascrivibili alla precedente gestione, la società attrice, in ragione delle pattuizioni intercorse, avrebbe avuto titolo di agire per la ripetizione delle somme indebitamente versate;
- in forza dei superiori rilievi appare di perspicua percezione che , pur a seguito dell'immissione nel Pt_1 possesso del cantiere, ha omesso di versare la caparra confirmatoria e ha addotto l'esistenza di inconsistenti ragioni (la mancata ostensione della documentazione contabile obbligatoria di CP_1 al fine di sottrarsi all'impegno di stipulazione del contratto definitivo;
- deve, pertanto, essere respinta la domanda gradata di risoluzione del contratto per fatto e colpa esclusiva di , con ogni conseguenziale profilo di natura restitutoria;
CP_1
- diversamente, deve essere accolta la domanda riconvenzionale proposta da (fatta propria CP_1 dalla società interventrice) dovendo dichiararsi che il preliminare deve ritenersi risolto per fatto e colpa esclusiva di , che deve essere condannata alla consegna, senza dilazione, dell'area di cantiere;
Pt_1
- da ultimo deve essere dichiarata l'inammissibilità della c.d. reconventio reconventionis fondata sulla richiesta di restituzione delle somme versate nell'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale, avendo l'attrice omesso di far valere il predetto titolo nella prima difesa utile successiva (udienza di comparizione delle parti del 28.1.2020), non soccorrendo ai fini invocati la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., nell'ambito dei quali possono essere illustrati, ma giammai innovativamente indicati profili non costituenti materia del contendere (cfr. in termini Cass. n.
30745/2019).
***
Ha proposto appello , chiedendo alla Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, Pt_1
di riformare la sentenza impugnata e:
A) in via principale, accertare e dichiarare il colpevole inadempimento di in CP_1
merito all'obbligo di stipulare il contratto definitivo di compravendita di ramo d'azienda e, per l'effetto, pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c., con ordine al Conservatore di trascrivere l'emananda sentenza;
B) in via subordinata, accertare e dichiarare il colpevole inadempimento di e, per CP_1
l'effetto, dichiarare risolto il contratto preliminare per fatto e colpa della predetta, con condanna della stessa, nonché di , qualora ritenuta successore a titolo particolare CP_3
nel diritto controverso e dunque, ai sensi e per gli effetti di legge, in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a restituire a tutte le somme dalla stessa Pt_1
versate in esecuzione del contratto preliminare di compravendita, nonché a voler risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, dalla stessa subiti, quantificati in € 485.000,00 o nella diversa somma di giustizia, con interessi e rivalutazione e con espressa riserva di far valere, anche in separato giudizio, ogni ulteriore voce di danno;
pagina 6 di 17 C) sempre nel merito e in via principale, rigettare la domanda riconvenzionale spiegata da controparte, poiché totalmente infondata sia in fatto che in diritto;
D) in via ulteriormente subordinata e gradata, qualora fosse dichiarata la risoluzione del contratto preliminare per fatto e colpa di , riformare in parte qua la sentenza impugnata, Pt_1
con conseguente condanna di nonché di , qualora ritenuta CP_1 CP_3
successore a titolo particolare, e dunque ai sensi e per gli effetti di legge, in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di rispettiva competenza, alla restituzione in favore di della Pt_1 somma di € 105.000,00 dalla stessa versata in favore di e dell'arch. in Controparte_7 Per_1
esecuzione del citato contratto preliminare a titolo di acconto prezzo, nonché della somma di
€ 280.000,00 oggetto di esborso da parte di in dipendenza delle opere edilizie Pt_1
realizzate sul cantiere.
In via istruttoria ha chiesto l'ammissione delle prove non ammesse in primo grado
(interrogatorio formale;
prova per testi;
c.t.u.; esibizione ex art. 210 c.p.c. ed ex art. 213
c.p.c.).
***
Si sono costituite, in data 20.2.2023, le appellate, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall'appellante.
***
Con ordinanza del 12.1.2023 la Corte ha rigettato l'istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c.
***
Con successiva ordinanza in data 1/8.10.2024 la Corte, stante l'apertura della liquidazione giudiziale n. 144/2024 della società appellante, ha dichiarato l'interruzione del processo, che
è stato poi riassunto dalla curatela.
***
All'udienza del 27.3.2025 la Corte, riservata al merito la decisione sulle istanze istruttorie, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note conclusionali fino a trenta giorni prima dell'udienza.
***
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e all'udienza del 29.5.2025, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Preliminarmente, devono essere disattese le istanze istruttorie riproposte dall'appellante.
pagina 7 di 17 La parte, infatti, non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (Cass. n. 15519 del 07/07/2006; Cass. n. 1532 del 22/01/2018).
È richiesto all'appellante di esplicitare le ragioni per cui è contestata la valutazione del primo giudice, nonché di indicare l'oggetto della prova e i risultati cui essa tendeva, così da porre il giudice di appello in condizione di valutare l'ammissibilità e la rilevanza della prova.
Nella specie, invece, nulla è stato dedotto e argomentato al riguardo, essendosi la parte limitata a richiamare e a trascrivere le istanze di prova non ammesse.
***
Nel merito, il primo motivo denuncia ‹‹VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 111
C.P.C.››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nell'escludere la legittimazione passiva di dal momento che sia le azioni promosse da nei confronti di CP_1 Pt_1 che l'azione promossa da quest'ultima in via riconvenzionale sono di natura CP_1
personale, in quanto dirette a far accertare le reciproche inadempienze alle obbligazioni rispettivamente assunte con il contratto preliminare, con la conseguenza che possono essere esperite solamente nei confronti degli originari assuntori delle relative obbligazioni;
peraltro,
era intervenuta in giudizio, non in quanto subentrata nel contratto preliminare, CP_3
bensì per essersi resa acquirente dell'immobile oggetto di tale contratto preliminare, sicché non era affatto subentrata nel relativo diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c. ed era priva di legittimazione sia passiva che attiva, non potendo essere destinataria di un provvedimento di rilascio, fermo restando che, anche nell'ipotesi in cui fosse considerata quale successore ex art. 111 c.p.c., sarebbe comunque legittimata passiva, CP_1
dovendo il processo proseguire e la statuizione essere pronunciata, in difetto di estromissione
(mai richiesta dalle parti), nei confronti dell'alienante, pur spiegando i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare.
***
Il motivo è fondato.
Muovendo dall'ultimo profilo della doglianza, va detto, in linea generale, che il trasferimento inter vivos del diritto controverso determina, agli effetti dell'art. 111 c.p.c., la prosecuzione del processo tra le parti originarie, non venendo meno la legitimatio ad processum della parte pagina 8 di 17 cedente, sino alla estromissione di quest'ultima, di talché già errata, in astratto, è la dichiarata carenza di legittimazione di per aver venduto il terreno a CP_1 CP_3
In ogni caso, e ciò riveste carattere assorbente, in tema di azione ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto traslativo della proprietà, il diritto controverso non si identifica con la proprietà del bene oggetto della promessa, bensì con l'obbligazione personale di attuare il trasferimento della proprietà immobiliare;
l'oggetto della domanda non è, dunque, costituito dal bene o dai beni compromessi in vendita, bensì da quella particolare obbligazione di facere, consistente nel trasferimento dei beni o dei diritti che avrebbero dovuto essere trasferiti con il contratto definitivo non concluso;
ove il promittente alienante, in violazione dell'impegno assunto con il preliminare, alieni il bene promesso in favore di un terzo, quest'ultimo non subentra nell'obbligo di trasferire la proprietà in favore del promissario acquirente, sempre fatte salve le norme in materia di pubblicità immobiliare, che attengono al profilo dell'opponibilità degli acquisti;
solo allorché sia espressamente ceduta, unitamente al diritto dominicale sul cespite, anche la posizione processuale rivestita dal cedente nel contratto preliminare, si realizza un'ipotesi di successione nel diritto controverso nel giudizio di esecuzione in forma specifica;
ne consegue che, ove un terzo abbia acquistato la proprietà del bene oggetto del contratto preliminare, senza una cessione di questo, bensì a titolo diverso, non si verifica la successione nel diritto controverso e il terzo è privo di legittimazione passiva nel giudizio proposto per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, anche in sede di impugnazione (Cass. n.
15762/2023; cfr. anche Cass. n. 1233/2012).
Gli stessi principi devono essere applicati, ad avviso di questa Corte, nell'ipotesi in cui sia proposta domanda di risoluzione del contratto preliminare (non ceduto), trattandosi di domanda fondata sul dedotto inadempimento all'obbligazione di pervenire alla stipula del contratto definitivo.
CP_ Nella specie, la stessa sentenza dà atto che ‹‹I.C.R.A.C.E. ha alienato alla CO. GE. IN. la piena proprietà del terreno oggetto di causa ( ivi compreso lo sviluppo del progetto edilizio inerente la Convenzione, ex art. 35 della legge n°865/1971, con il Comune di , con atto a rogito notarile Dott. per CP_6 Persona_6
l'assegnazione del diritto di proprietà di area localizzata all'interno del piano di zona ex lege n°167/1962, identificata quale lotto L1/A per la realizzazione di mc.
7.700 a destinazione residenziale)››.
Non risulta che sia stato ceduto il contratto.
Ne discende che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, la legittimazione attiva e passiva (in ordine alla domanda di risoluzione con condanna alla riconsegna del cantiere e in pagina 9 di 17 ordine alla domanda ex art. 2932 c.c. proposta dalla promissaria acquirente) rimane in capo a mentre è priva di legittimazione sia attiva che passiva. CP_1 CP_3
Né può ritenersi che quanto sopra sia privo di effetti per avere l'appellante già rilasciato il cantiere, atteso che il rilascio in favore di è avvenuto in esecuzione della gravata CP_3
sentenza, senza che ciò abbia comportato acquiescenza.
La sentenza deve quindi essere riformata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di ‹‹in ragione della dismissione del cespite patrimoniale oggetto di CP_1 indagine›› e nella parte in cui, dopo aver dichiarato la risoluzione del contratto preliminare per fatto e colpa esclusiva di , ha condannato quest'ultima alla riconsegna, senza dilazione, Pt_1
del cantiere alla società intervenuta.
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹ERRATA VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI DEPOSITATI IN GIUDIZIO.
VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLANTI L'EFFICACIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI››.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la domanda principale proposta da sulla base della produzione del documento n. prot. 0026738 del Pt_1
7.7.2020, con cui il aveva dichiarato la decadenza dall'autorizzazione Controparte_6
rilasciata in data 14.9.2018; tale documento, infatti, era stato prodotto tardivamente da dopo lo spirare dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; tra l'altro, oltre che CP_1
inammissibile, il documento era anche inefficace, poiché emesso in completa carenza di potere, in assenza di norme di legge o regolamentari che prevedessero il potere del Comune di dichiarare la decadenza dall'autorizzazione in mancanza della produzione dell'atto di compravendita entro un termine arbitrariamente fissato;
ancora, la nota del 7.7.2020 era in contrasto con quanto previsto dal provvedimento autorizzativo del 14.9.2018; in ultimo, , Pt_1
con PEC del 23.12.2019, aveva immediatamente riscontrato la nota del Comune, contestandola e informando il della proposta azione ex art. 2932 c.c.; pertanto, CP_6 stante l'inefficacia della citata nota, l'autorizzazione del 14.9.2018 era pienamente valida ed efficace, di talché la domanda proposta in via principale doveva ritenersi ammissibile.
***
Il motivo è infondato.
In primo luogo, correttamente il primo giudice ha tenuto conto del provvedimento del CP_6
del 7.7.2020, trattandosi di documento di formazione successiva allo spirare dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. concessi all'udienza del 28.1.2020, che tenuto conto della sospensione per l'emergenza pandemica da Covid19, scadevano il 22.6.2020.
pagina 10 di 17 In secondo luogo, infondata è la doglianza in merito alla asserita carenza di potere in capo all'ente e agli altri segnalati vizi del provvedimento.
E invero, non risulta, e non è stato neppure dedotto, che l'atto con cui è stata dichiarata la decadenza dall'autorizzazione rilasciata il 14.9.2018 sia stato impugnato da nelle sedi Pt_1
competenti, sicché il provvedimento è valido e ha legittimamente spiegato i suoi effetti, a nulla rilevando la missiva di contestazione dei presupposti, inviata da al Comune. Pt_1
Ne deriva, in linea generale, che, anche ove si volesse compiere una valutazione incidentale della legittimità del provvedimento della P.A., ciò non potrebbe comunque condurre, nemmeno in astratto (impregiudicato l'esame degli ulteriori presupposti, di cui si dirà appresso) alla invocata pronuncia ex art. 2932 c.c., poiché l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ammessa, ai sensi dell'art. 2932, comma 1, c.c. solo
“qualora sia possibile”.
In ogni caso, si rammenta che ove ‹‹alla domanda di esecuzione specifica del contratto preliminare di vendita, proposta dal promissario acquirente, si contrapponga quella del promittente venditore diretta ad ottenere la risoluzione dello stesso contratto per inadempimento della controparte, il giudice deve, secondo un criterio di priorità logica, esaminare quest'ultima, in quanto l'eventuale positività dell'accertamento in ordine alle condizioni della risoluzione rende inutile l'ulteriore esame di una domanda che abbia come obiettivo il relativo adempimento, se pur coattivo›› (Cass. n. 13739/2012).
Una volta accertata l'efficacia del provvedimento, per il merito si rinvia all'esame del motivo seguente, che ha ad oggetto la domanda di risoluzione, da valutarsi in una con la contrapposta domanda riconvenzionale.
***
Il terzo motivo denuncia ‹‹VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1453 C.C., 1455
C.C., NONCHE' DEGLI ARTT. 1362 E SEGG. C.C., DELL'ART. 1375 C.C. E DELL'ART. 1385 C.C.››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa di , ritenendo che il mancato versamento della caparra confirmatoria Pt_1
confermasse l'inadempimento della medesima, dal momento che con il proprio CP_1
comportamento concludente, comprovato dalle comunicazioni intercorse tra le parti successivamente alla conclusione del contratto preliminare, aveva implicitamente rinunciato al versamento della caparra, non avendo esercitato il diritto di recesso e avendo dato corso alle successive trattative, fermo restando che il mancato versamento della caparra non poteva configurare inadempimento né una legittima causa di recesso;
del pari errata, alla luce dell'art.
2.4 del preliminare, sarebbe l'affermazione secondo cui la mancata consegna dei documenti obbligatori, così come la mancata decurtazione dei debiti aziendali in sede di pagina 11 di 17 definitivo, erano degli elementi “inconsistenti”, dedotti al fine di sottrarsi all'impegno di stipulazione del definitivo;
inoltre, la mancata ostensione della documentazione contabile obbligatoria da parte di contrariamente a quanto affermato in sentenza, violava i CP_1 canoni di correttezza e buona fede contrattuale, nonché, più in generale, l'art. 2560 c.c.; la mancata stipula del definitivo era, pertanto, da imputare ad esclusiva colpa e responsabilità di
CP_1
***
Il motivo è infondato.
Com'è noto, in tema di risoluzione del contratto, qualora siano dedotte reciproche inadempienze, la valutazione comparativa del giudice intesa ad accertare la violazione più grave deve tenere conto non solo dell'elemento cronologico ma anche degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione del contratto.
La Corte condivide le argomentazioni del Tribunale, che ha posto a fondamento della decisione non solo l'omesso versamento della somma di € 270.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (inadempimento di sicuro rilievo), ma anche la richiesta, da parte di , di Pt_1
ulteriore tempo, nonché la concessione di molteplici proroghe da parte della promittente venditrice, rimaste senza esito, evidenziando altresì che il preliminare non prevedeva che la promissaria acquirente avrebbe avuto accesso integrale alla documentazione contabile della promittente alienante e richiamando la relazione giurata innanzi al notaio redatta dal CP_2
rag. ex art. 2343 c.c., attestante il valore delle componenti patrimoniali attive Persona_4
e passive.
A fronte di quanto sopra, il rifiuto di di stipulare non si appalesa legittimo, come Pt_1
affermato dal primo giudice sulla base di una valutazione globale della condotta dei contraenti, non idoneamente censurata (nulla dice, infatti, l'appellante sulle plurime richieste di proroga), fermo restando che la stessa aveva richiesto il 29 e il 30 maggio 2019 (cfr. Pt_1 docc. 13 e 14) l'allegato “B”, cioè la perizia di stima dell'azienda, che è stata trasmessa, salvo poi, dopo le molteplici richieste di proroga, addurre la necessità, in vista dell'ormai imminente data per il rogito, di avere accesso ai libri contabili della promittente venditrice.
Del resto, le richieste di proroga sono documentate e non lasciano residuare dubbi sulla condotta delle parti, a nulla rilevando che le proroghe venissero poi concesse, posto che ciò dimostra soltanto la buona fede di e il tentativo di dar corso, nonostante tutto, CP_1
agli accordi.
pagina 12 di 17 A tanto si aggiunga che l'art.
2.4 del preliminare prevedeva che le somme poste a carico di sino alla stipula del definitivo sarebbero state decurtate dal saldo finale “ove CP_1 possibile”.
Né può ritenersi, come sostiene l'appellante, che il mancato versamento della consistente caparra sia irrilevante ai fini della valutazione del grave inadempimento, poiché, come già detto, trattasi di inadempimento da definirsi senza dubbio grave, dovendo altresì richiamarsi le missive sub docc. 20 e 22 di parte convenuta, con cui si inviavano le coordinate bancarie e si diffidava poi al versamento della caparra. Pt_1
In conclusione, ritiene la Corte che correttamente il Tribunale abbia dichiarato la risoluzione per grave inadempimento imputabile alla promissaria acquirente . Pt_1
Una volta accertato quanto sopra, rimane assorbito, con riguardo al merito, il secondo motivo di gravame, non essendovi spazio l'esame della domanda di adempimento coattivo.
***
Il quarto motivo denuncia ‹‹VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1453, 1455 E 1458
C.C., NONCHE' DELL'ART. 112 C.P.C.››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice, dopo aver dichiarato la risoluzione del contratto preliminare per fatto e colpa di , avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alla Pt_1
restituzione delle somme versate dalla promissaria acquirente a titolo di acconto prezzo e di esborsi, sull'erroneo presupposto che la domanda sarebbe stata avanzata solamente in sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c. e non in sede di prima udienza, trattandosi, a detta del Tribunale, di reconventio reconventionis;
tale domanda, tuttavia, non era affatto nuova, ma costituiva un effetto automatico collegato alla domanda di risoluzione ed era stata avanzata già in sede di atto di citazione (sia pure per l'ipotesi più favorevole, vale a dire risoluzione per fatto e colpa di , sicché ricomprendeva anche l'ipotesi meno CP_1
favorevole (Cass. n. 23820/2022); infatti, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
si era limitata a precisare che la restituzione delle somme versate a titolo di acconto Pt_1 prezzo e di esborsi sarebbero state comunque dovute anche nell'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale.
***
Il motivo è fondato.
aveva chiesto, in via subordinata, di dichiarare risolto il contratto preliminare per il Pt_1 colpevole inadempimento di e di condannare quest'ultima a restituire tutte le CP_1
somme versate in esecuzione del detto contratto, oltre che a risarcire i danni.
pagina 13 di 17 Come si è visto, il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da CP_1 per fatto e colpa addebitabili all'attrice e ha dichiarato inammissibile la domanda, da quest'ultima formulata, di restituzione delle somme versate nell'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale (qualificata come reconventio reconventionis), in quanto non proposta nella prima difesa utile successiva (udienza di comparizione delle parti del
28.1.2020), a nulla rilevando la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Siffatta statuizione è errata.
E infatti, pronunciando in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, la
Suprema Corte ha affermato che la restituzione era stata comunque e fin dall'inizio del giudizio richiesta dalla parte attrice, sebbene abbinata, nell'ipotesi da essa auspicata, ad un assetto di interessi più favorevole all'attrice, ma a valere su ogni altra ipotesi meno favorevole che comportasse comunque lo scioglimento del rapporto contrattuale, atteso che, in ogni caso, la domanda restitutoria era stata formulata e il rapporto tra le parti si era sciolto, facendo venir meno la possibilità del trasferimento del bene e con esso la ragione fondante il trattenimento dell'acconto versato in capo alla parte venditrice statuito;
in sostanza, la dazione rimaneva priva di causa giustificatrice e andava disposta la restituzione a fronte di una domanda restitutoria non nuova ma introdotta fin dall'inizio del primo grado, dovendosi intendere che la domanda di restituzione fosse stata proposta dall'attrice in relazione al fatto dell'accertato scioglimento del rapporto contrattuale, e quindi implicitamente anche per l'ipotesi, ovviamente non auspicata né in quel momento esplicitamente prefigurata dall'attrice, che lo scioglimento del rapporto fosse pronunciato per cause non imputabili all'inadempimento della controparte (Cass. n. 23820/2022).
In ossequio a siffatto insegnamento, deve ritenersi che la domanda di restituzione fatta valere dall'attrice deve intendersi formulata anche per l'ipotesi in cui scioglimento del contratto sia dichiarato dal giudice in accoglimento della domanda proposta dalla convenuta-attrice in riconvenzione.
Pertanto, ha errato il Tribunale a considerare detta domanda (già formulata) come reconventio reconventionis e a dichiararla inammissibile per tardività, dal momento che
, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., ha soltanto legittimamente precisato una Pt_1
domanda già proposta.
La sentenza deve essere dunque, sul punto, riformata.
Dagli atti risulta che ha corrisposto all'impresa il 14.11.2018 la somma di CP_10 Controparte_7
€ 80.000,00, il 21.11.2018 la somma di € 14.000,00, il 30.11.2018 la somma di € 6.000,00
pagina 14 di 17 (bonifici sub doc. 6); ha altresì corrisposto al D.L. l 15.11.2018 la somma di € 5.000,00 Per_1
(bonifico sub doc. 7).
A tanto ha provveduto in base agli accordi secondo cui la promissaria acquirente avrebbe pagato, con le dette modalità, parte del prezzo.
Dell'avvenuto pagamento di parte del prezzo si dà atto anche nella bozza dell'atto di vendita concordata con le parti e inviata dal notaio (doc. 35 di parte convenuta).
Fra l'altro, non ha mai contestato i suddetti pagamenti, come risulta CP_1
inequivocamente dalle pagg. 8 e 14 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, riconoscendoli.
Trattasi di riconoscimento espresso e inequivoco, atteso che dapprima si afferma che Pt_1 rilasciava a favore di in qualità di mandataria dell' quattro assegni Controparte_7 CP_11 bancari, ma “liquidava come dagli stessi rappresentato in atto e comunque ben oltre la scadenza pattuita nel primo assegno, la sola somma di € 100.000,00” (pag. 8 comparsa) e poi si specifica (pag. 14) che la relazione di stima del rag. riportava “nel dettaglio tutte le voci dell'attivo e del passivo, Per_2 opportunamente riclassificate alla data del 31/05/2018 relative al ramo d'azienda da cedere tenendo conto, altresì, come concordato tra le parti e riscontrabile nell'atto elaborato dal notaio (All.35) dei versamenti già effettuati verso l'impresa appaltatrice ed il progettista e direttore dei lavori (€ 105.000,00)”.
Ora, nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento.
In conseguenza degli effetti restitutori della risoluzione, come previsti dall'art. 1458 c.c., e in accoglimento della domanda di restituzione proposta da in bonis, va Pt_1 CP_1 condannata al pagamento della somma di € 105.000,00 in favore della curatela.
In difetto di domanda (cfr. conclusioni sub lettera D della prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. e dell'atto di appello), nulla può essere riconosciuto a titolo di interessi, vertendosi in tema di obbligazioni pecuniarie (Cass. n. 36659 del 25/11/2021; Cass. n. 18292 del
19/09/2016).
Nulla spetta a titolo di esborsi asseritamente sostenuti per la realizzazione di opere edili nel cantiere, trattandosi di voce di natura risarcitoria e non restitutoria (non si tratta infatti di somme corrisposte a e divenute prive di causa giustificatrice), di talché una volta CP_1 confermato il capo di sentenza relativo all'accertamento della risoluzione per grave inadempimento di , non spetta a quest'ultima (contraente inadempiente) il risarcimento Pt_1
pagina 15 di 17 del danno, fermo restando, comunque, che la documentazione sub all. 28 e 29 nulla prova in ordine ai dedotti esborsi per opere edilizie.
***
Ricapitolando, vanno accolti il primo e il quarto motivo di gravame e la sentenza va riformata con riguardo alla terza intervenuta, che è priva di legittimazione attiva e passiva, essendo unico soggetto legittimato e non , nonché in ordine alla domanda di CP_1 CP_3
restituzione delle somme corrisposte a titolo di pagamento di parte del prezzo, mentre va confermata nel resto.
***
La riforma, anche parziale, della sentenza determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Quanto a , quest'ultima deve essere condannata a rifondere all'appellante le spese CP_3
del doppio grado di giudizio (comprese quelle del subprocedimento incidentale instaurato in appello per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, - v. Cass. ord.
5.2.2013 n. 2671; C.Cost.
4.7.2002 n. 312 in motiv., circa il carattere autonomo rispetto al giudizio di merito e la sua natura cautelare), che si regolano secondo l'esito finale della lite
(cfr. Cass. n. 9785/2022) e si liquidano secondo i valori medi dello scaglione indeterminabile complessità media e secondo i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione in appello, come segue:
– per il giudizio di primo grado, in complessivi € 10.860,00 per compensi;
– per il sub-procedimento in appello, in complessivi € 4.227,00 per compensi, secondo i parametri previsti dalla tabella n. 10 (Procedimenti cautelari) allegata al D.M. n. 55/2014, stante la natura latamente cautelare dello stesso, esclusa la fase istruttoria;
– per il giudizio principale di appello, in complessivi € 8.470,00 per compensi.
pagina 16 di 17 Quanto a in ragione della soccombenza reciproca, ricorrono i presupposti per CP_1
compensare per intero le spese di lite, ivi comprese quelle del subprocedimento incidentale.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 12465/2022, R.G. n. 62092/2019, pubblicata in data 11.8.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto: a) dichiara il difetto di legittimazione attiva e passiva di CP_3
unica legittimata essendo
[...] Controparte_12
in favore della quale va ordinato il rilascio del
[...] cantiere;
b) condanna al pagamento della somma di € 105.000,00 in favore CP_1
della GIUDIZIALE N. 144/2024 DI Parte_1 Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore della GIUDIZIALE N. Controparte_3 Parte_1
144/2024 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in Parte_1 complessivi € 10.860,00 per compensi per il giudizio di primo grado, in complessivi €
4.227,00 per compensi per il sub-procedimento in appello e in complessivi € 8.470,00 per compensi per il giudizio principale di appello, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) compensa le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle per il sub- procedimento in appello, tra e la GIUDIZIALE N. 144/2024 CP_1 Parte_1
DI Parte_1
Roma, 29.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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