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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1495/2022, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Mirco Dei Fiori, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'ordinanza ingiunzione opposta;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER IL RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.5.2022, il sig. esponeva di aver Parte_1 ricevuto, in data 12.4.2022, notificazione di ordinanza ingiunzione n. OI-000169894 dell' per un importo di € 24.000,00, per la violazione della disposizione di CP_1 legge ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. da L. 638/1983, ossia per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in relazione agli atti di accertamento, ivi richiamati, prot. n. del 14.7.2017 Controparte_2
e prot. n. 0800.02/05/2017.0103417 del 14.7.2017, inerenti al mancato CP_1 pagamento dei contributi 2014 e 2015 (DMAG), omissione ad egli ascritta quale legale rappresentante nonché liquidatore, con decorrenza dal 13.1.2017, di
[...]
[. [...]
. Controparte_3 CP_4
Eccepiva l'omesso invio del prodromico avviso di accertamento, posto alla base della ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981, e la conseguente decadenza dell'ente dal richiedere il pagamento delle sanzioni.
Affermava l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981.
Eccepiva la prescrizione del credito contributivo per il decorso del temine quinquennale ex art. 3 co. 9 L. 335/1995, trattandosi di omissione contributiva relativa alle annualità 2014 e 2015.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accogliere le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' resistente si costituiva CP_5 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Rappresentava, preliminarmente, di aver provveduto, nell'esercizio della potestà di autotutela, a rideterminare l'entità della sanzione amministrativa dall'importo di €
24.000,00 alla somma di € 5.823,88, con conseguente possibilità di pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione già rideterminata, da corrispondere entro il termine di 60 giorni dalla data dell'udienza di discussione (15.11.2023).
Affermava che, con l'ordinanza opposta, veniva richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria per effetto della depenalizzazione di ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria ai sensi dell'art. 2 co. 2 D. Lgs. 8/2016, conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983.
Precisava che l'avviso d'accertamento prodromico (prot. n.
), era stato regolarmente notificato in data Controparte_2
14.7.2017, a mezzo del servizio postale.
Evidenziava il mancato decorso del termine di prescrizione, il cui dies a quo doveva essere individuato, successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, nella data di trasmissione degli atti da parte della della Repubblica, ai fini Pt_2 dell'irrogazione della sanzione (ex art. 28 L. 689/1981), anche in considerazione della sospensione dei termini per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 co. 1 quater D.
L. 463/1983, nonché della sospensione per effetto delle disposizioni normative emergenziale contenute nel D.L. 18/2020.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
2 MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 ed art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta in data 11.5.2022, entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta in data
12.4.2022.
Ancora in via preliminare, giova osservare che il sig. deve Parte_1 considerarsi correttamente individuato quale potenziale destinatario della sanzione pecuniaria opposta, e con ciò, titolare della astratta qualità di debitore, munito dunque della legitimatio ad causam.
Difatti, affinché un soggetto possa essere attinto da una sanzione amministrativa, è necessario che esso si ponga quale materiale autore della condotta che la legge qualifica come illecita, e ciò vieppiù nel caso di specie, laddove si tratta di fattispecie di reato depenalizzata.
La posizione soggettiva del destinatario della sanzione amministrativa, in quanto elemento costitutivo del potere sanzionatorio, deve essere oggetto di compiuta dimostrazione da parte dell'Autorità che elevi la sanzione stessa.
Pertanto, in applicazione del riparto probatorio ex art. 2697 c.c., è onere del resistente
Istituto provare i fatti costitutivi del credito derivante dall'applicazione della sanzione opposta, inclusa l'individuazione del soggetto responsabile.
L' con il deposito della visura camerale di CP_1 Controparte_6
datata 24.10.2023, ha sufficientemente dimostrato che il
[...] sig. , nei periodi in contestazione, ricoprisse la carica di socio accomandatario Pt_1 con funzioni di amministratore e rappresentante della società e, come tale, coobbligato in solido con la società stessa ex art. 6 L. 689/1981 (“Solidarietà. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica
o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”).
2. Nel merito, al fine del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in
3 controversia, occorre ricostruire la disciplina di legge vigente in materia.
Va rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis D.L.
463/1983, il quale espressamente prevede che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale disposizione risulta così formulata a seguito della modifica operata dall'intervento legislativo dell'art. 3 co. 6 D. Lgs. 8/2016, nell'ambito delle disposizioni in materia di depenalizzazione previste dall'art. 2 co. 2 L. 67/2014.
A seguito della novella ex art. 23 D. L. 48/2023, l'importo della sanzione amministrativa, in ossequio al principio di proporzionalità, è attualmente fissato in misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Ancora, l'art. 6 del citato D. Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Ne deriva l'applicazione del disposto normativo previsto dall'art. 14 L. 686/1981 in tema di contestazione e notificazione dell'accertamento (“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”), così come deve applicarsi la norma di cui al successivo art. 28, statuitiva della prescrizione estintiva quinquennale della sanzione (“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”).
4 L'applicabilità di tali disposizioni normative alle ordinanze ingiunzione, emesse dall'Istituto previdenziale a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, è riconosciuta anche dalla circolare n. 32 del 25.2.2022, avente ad oggetto CP_1
“Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Difatti, la suddetta circolare al punto 3, espressamente statuisce: “il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n. 689/1981); - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981);
- violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr. l'articolo 3 della legge n.
689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili”.
Inoltre, in punto di applicabilità del citato art. 14, si è espressa, in senso favorevole, autorevole e consolidata giurisprudenza di merito, a cui questo giudice presta integrale adesione (ex multis: Tribunale di Napoli, sez. lav., dott. De Matteis, sentenze n.
2129/2024 del 21.3.2024 e n. 1194/2024 del 15.2.2024; Tribunale di Napoli, sez. lav.,
dott.ssa Lombardi, sentenza n. 862/2024 del 5.2.2024; Tribunale di Napoli, sez. lav.,
dott.ssa Tomassi, sentenza n. 252/2024 del 16.1.2024; Tribunale di Napoli, sez. lav.,
dott.ssa Alfano, sentenza n. 7410/2023 del 6.12.2023; Tribunale di Napoli, sez. lav.,
dott.ssa Gagliardi, sentenza n. 3562/2023 del 24.5.2023; Tribunale di Torre
Annunziata, sett. lav., dott.ssa Paparo, sentenze n. 342/2023, n. 343/2023 e n.
345/2023 del 14.2.2023, e n. 359/2023 del 19.2.2023; Tribunale di Napoli Nord, sez. lav., dott. Paladino, sentenze n. 1234/2024 del 15.3.2024 e n. 5194/2023 del 5.12.2023;
Tribunale di S. Maria Capua Vetere, dott. Dinardo, sentenza n. 4644/2023 del
4.12.2023; Tribunale di Nola, dott.ssa Tagliafierro, sentenza n. 2807/2023 del
26.10.2023; Tribunale di Avellino, sett. lav., dott.ssa Di Gennaro, sentenza n.
200/2024 del 16.2.2024).
Siffatte pronunce sono concordi nell'individuare il dies a quo del termine di 90 giorni in questione dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, ossia addì 6.2.2016.
Nello stesso senso si è già espresso il sottoscritto magistrato (Tribunale di Avellino, sett. lav., dott. Vernillo, sentenza n. 586/2024 del 30.5.2024).
3. Così tracciato il quadro normativo e giurisprudenziale di rilievo, va osservato che l'illecito dedotto nell'ordinanza ingiunzione opposta è certamente riconducibile
5 alla normativa in tema di depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza, di cui al D. Lgs. 8/2016, in quanto trattasi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, di contributi per un importo non superiore all'importo annuo di € 10.000,00, ammontando ad € 2.911,94.
Trattandosi, dunque, di fattispecie sussunta dall' in un illecito amministrativo, CP_1 ne consegue la piena applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981, incluso l'art. 14.
Di tale disposizione si ravvisa l'inosservanza da parte dell' , come Controparte_7 eccepito dal ricorrente, che ha lamentato l'omessa notificazione degli atti di accertamento (prot. n. del 14.07.2017 e prot. n. Controparte_2
0800.02/05/2017.0103417 del 14.7.2017). CP_1
Tale profilo costituisce la ragione più liquida ai fini della decisione, in quanto esso conduce, per l'espressa previsione dello stesso art. 14 succitato, all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria (Cass. n. 363 del 9.1.2019; Cass. n. 11458 del 11.5.2018;
Cass. n. 12002 del 28.5.2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 8.5.2014: “In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”).
Dagli atti di causa, risulta che l' ha dato prova di aver notificato al ricorrente il CP_1 solo atto di accertamento della violazione prot. n. 0800.02/05/2017.0103416 CP_1 in data 14.7.2017, a mezzo del servizio postale.
Tuttavia, l' non ha dimostrato di aver rispettato il termine previsto dal suddetto CP_5 art. 14 L. 689/1981 per esercitare la potestà sanzionatoria, poiché, considerando quale dies a quo dei 90 giorni la predetta data del 6.2.2016, siffatto termine era certamente scaduto al momento della notificazione dell'atto di accertamento.
Né l' ha provato l'applicabilità di un differente dies di decorrenza del termine. CP_1
Difatti l'art. 8 D. Lgs. 8/2016 espressamente prevede al co. 1: “Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.
La successiva disposizione normativa dell'art. 9 D. Lgs. 8/2016, rubricata “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”, statuisce: “nei casi previsti dall'art. 8, comma1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati
6 trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti. Se l'azione penale
è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 della L. 689/1981. Il pagamento determina
l'estinzione del procedimento”.
Tale norma, da un lato, conferma l'applicazione di un termine massimo per l'accertamento, pari a 90 giorni dopo la ricezione degli atti dall'Autorità giudiziaria, e d'altra parte consentirebbe all' di giovare di uno spatium più ampio per la CP_1 contestazione dell'illecito amministrativo.
Senonché, l' avrebbe dovuto specificamente allegare e provare la pendenza di CP_5 un procedimento o giudizio penale per il fatto depenalizzato e la precisa data in cui sia pervenuta l'eventuale trasmissione degli atti disposta dall'Autorità procedente.
In mancanza di siffatta indicazione, il dies a quo del termine di decadenza ex art. 14 citato non può che essere individuato nella data di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, che coincide con il 6.2.2016.
A ciò si aggiunga che l' neppure ha allegato, prima ancora che provato, la CP_1 sussistenza di particolari esigenze che abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo, ad esempio deducendo la necessità di accertamenti integrativi, dopo le comunicazioni mensili del datore di lavoro ed i conseguenti inviti a regolarizzare, in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati eventualmente acquisiti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione.
A riguardo, giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, ed in cui ragionevolmente la contestazione stessa avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, va individuato secondo le caratteristiche e la complessità della
7 situazione concreta, e che tale individuazione è compito del giudice del merito, non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (cfr. Cass.
17673/2022; 27405/2019; 25836/2011; 9311/2007).
In ogni caso, ed a monte delle prefate osservazioni, nella fattispecie manca del tutto la prova della notificazione di uno dei due atti di accertamento succitati, mentre, dell'altro, la notifica è intervenuta addì 14.7.2017, sicché il termine decadenziale ex art. 14 citato deve intendersi senza dubbio spirato.
Per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata, giacché l'obbligazione connessa alla sanzione amministrativa pecuniaria doveva ritenersi ipso iure estinta decorsi 90 giorni dal 6.2.2016.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché
l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, con specifico riferimento al momento di decorrenza iniziale del termine decadenziale succitato, il cui accertamento ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara estinta l'obbligazione sanzionatoria e, per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 13.2.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1495/2022, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Mirco Dei Fiori, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'ordinanza ingiunzione opposta;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER IL RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.5.2022, il sig. esponeva di aver Parte_1 ricevuto, in data 12.4.2022, notificazione di ordinanza ingiunzione n. OI-000169894 dell' per un importo di € 24.000,00, per la violazione della disposizione di CP_1 legge ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. da L. 638/1983, ossia per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in relazione agli atti di accertamento, ivi richiamati, prot. n. del 14.7.2017 Controparte_2
e prot. n. 0800.02/05/2017.0103417 del 14.7.2017, inerenti al mancato CP_1 pagamento dei contributi 2014 e 2015 (DMAG), omissione ad egli ascritta quale legale rappresentante nonché liquidatore, con decorrenza dal 13.1.2017, di
[...]
[. [...]
. Controparte_3 CP_4
Eccepiva l'omesso invio del prodromico avviso di accertamento, posto alla base della ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981, e la conseguente decadenza dell'ente dal richiedere il pagamento delle sanzioni.
Affermava l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981.
Eccepiva la prescrizione del credito contributivo per il decorso del temine quinquennale ex art. 3 co. 9 L. 335/1995, trattandosi di omissione contributiva relativa alle annualità 2014 e 2015.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accogliere le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' resistente si costituiva CP_5 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Rappresentava, preliminarmente, di aver provveduto, nell'esercizio della potestà di autotutela, a rideterminare l'entità della sanzione amministrativa dall'importo di €
24.000,00 alla somma di € 5.823,88, con conseguente possibilità di pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione già rideterminata, da corrispondere entro il termine di 60 giorni dalla data dell'udienza di discussione (15.11.2023).
Affermava che, con l'ordinanza opposta, veniva richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria per effetto della depenalizzazione di ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria ai sensi dell'art. 2 co. 2 D. Lgs. 8/2016, conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983.
Precisava che l'avviso d'accertamento prodromico (prot. n.
), era stato regolarmente notificato in data Controparte_2
14.7.2017, a mezzo del servizio postale.
Evidenziava il mancato decorso del termine di prescrizione, il cui dies a quo doveva essere individuato, successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, nella data di trasmissione degli atti da parte della della Repubblica, ai fini Pt_2 dell'irrogazione della sanzione (ex art. 28 L. 689/1981), anche in considerazione della sospensione dei termini per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 co. 1 quater D.
L. 463/1983, nonché della sospensione per effetto delle disposizioni normative emergenziale contenute nel D.L. 18/2020.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
2 MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 ed art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta in data 11.5.2022, entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta in data
12.4.2022.
Ancora in via preliminare, giova osservare che il sig. deve Parte_1 considerarsi correttamente individuato quale potenziale destinatario della sanzione pecuniaria opposta, e con ciò, titolare della astratta qualità di debitore, munito dunque della legitimatio ad causam.
Difatti, affinché un soggetto possa essere attinto da una sanzione amministrativa, è necessario che esso si ponga quale materiale autore della condotta che la legge qualifica come illecita, e ciò vieppiù nel caso di specie, laddove si tratta di fattispecie di reato depenalizzata.
La posizione soggettiva del destinatario della sanzione amministrativa, in quanto elemento costitutivo del potere sanzionatorio, deve essere oggetto di compiuta dimostrazione da parte dell'Autorità che elevi la sanzione stessa.
Pertanto, in applicazione del riparto probatorio ex art. 2697 c.c., è onere del resistente
Istituto provare i fatti costitutivi del credito derivante dall'applicazione della sanzione opposta, inclusa l'individuazione del soggetto responsabile.
L' con il deposito della visura camerale di CP_1 Controparte_6
datata 24.10.2023, ha sufficientemente dimostrato che il
[...] sig. , nei periodi in contestazione, ricoprisse la carica di socio accomandatario Pt_1 con funzioni di amministratore e rappresentante della società e, come tale, coobbligato in solido con la società stessa ex art. 6 L. 689/1981 (“Solidarietà. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica
o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”).
2. Nel merito, al fine del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in
3 controversia, occorre ricostruire la disciplina di legge vigente in materia.
Va rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis D.L.
463/1983, il quale espressamente prevede che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale disposizione risulta così formulata a seguito della modifica operata dall'intervento legislativo dell'art. 3 co. 6 D. Lgs. 8/2016, nell'ambito delle disposizioni in materia di depenalizzazione previste dall'art. 2 co. 2 L. 67/2014.
A seguito della novella ex art. 23 D. L. 48/2023, l'importo della sanzione amministrativa, in ossequio al principio di proporzionalità, è attualmente fissato in misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Ancora, l'art. 6 del citato D. Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Ne deriva l'applicazione del disposto normativo previsto dall'art. 14 L. 686/1981 in tema di contestazione e notificazione dell'accertamento (“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”), così come deve applicarsi la norma di cui al successivo art. 28, statuitiva della prescrizione estintiva quinquennale della sanzione (“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”).
4 L'applicabilità di tali disposizioni normative alle ordinanze ingiunzione, emesse dall'Istituto previdenziale a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, è riconosciuta anche dalla circolare n. 32 del 25.2.2022, avente ad oggetto CP_1
“Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Difatti, la suddetta circolare al punto 3, espressamente statuisce: “il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n. 689/1981); - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981);
- violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr. l'articolo 3 della legge n.
689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili”.
Inoltre, in punto di applicabilità del citato art. 14, si è espressa, in senso favorevole, autorevole e consolidata giurisprudenza di merito, a cui questo giudice presta integrale adesione (ex multis: Tribunale di Napoli, sez. lav., dott. De Matteis, sentenze n.
2129/2024 del 21.3.2024 e n. 1194/2024 del 15.2.2024; Tribunale di Napoli, sez. lav.,
dott.ssa Lombardi, sentenza n. 862/2024 del 5.2.2024; Tribunale di Napoli, sez. lav.,
dott.ssa Tomassi, sentenza n. 252/2024 del 16.1.2024; Tribunale di Napoli, sez. lav.,
dott.ssa Alfano, sentenza n. 7410/2023 del 6.12.2023; Tribunale di Napoli, sez. lav.,
dott.ssa Gagliardi, sentenza n. 3562/2023 del 24.5.2023; Tribunale di Torre
Annunziata, sett. lav., dott.ssa Paparo, sentenze n. 342/2023, n. 343/2023 e n.
345/2023 del 14.2.2023, e n. 359/2023 del 19.2.2023; Tribunale di Napoli Nord, sez. lav., dott. Paladino, sentenze n. 1234/2024 del 15.3.2024 e n. 5194/2023 del 5.12.2023;
Tribunale di S. Maria Capua Vetere, dott. Dinardo, sentenza n. 4644/2023 del
4.12.2023; Tribunale di Nola, dott.ssa Tagliafierro, sentenza n. 2807/2023 del
26.10.2023; Tribunale di Avellino, sett. lav., dott.ssa Di Gennaro, sentenza n.
200/2024 del 16.2.2024).
Siffatte pronunce sono concordi nell'individuare il dies a quo del termine di 90 giorni in questione dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, ossia addì 6.2.2016.
Nello stesso senso si è già espresso il sottoscritto magistrato (Tribunale di Avellino, sett. lav., dott. Vernillo, sentenza n. 586/2024 del 30.5.2024).
3. Così tracciato il quadro normativo e giurisprudenziale di rilievo, va osservato che l'illecito dedotto nell'ordinanza ingiunzione opposta è certamente riconducibile
5 alla normativa in tema di depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza, di cui al D. Lgs. 8/2016, in quanto trattasi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, di contributi per un importo non superiore all'importo annuo di € 10.000,00, ammontando ad € 2.911,94.
Trattandosi, dunque, di fattispecie sussunta dall' in un illecito amministrativo, CP_1 ne consegue la piena applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981, incluso l'art. 14.
Di tale disposizione si ravvisa l'inosservanza da parte dell' , come Controparte_7 eccepito dal ricorrente, che ha lamentato l'omessa notificazione degli atti di accertamento (prot. n. del 14.07.2017 e prot. n. Controparte_2
0800.02/05/2017.0103417 del 14.7.2017). CP_1
Tale profilo costituisce la ragione più liquida ai fini della decisione, in quanto esso conduce, per l'espressa previsione dello stesso art. 14 succitato, all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria (Cass. n. 363 del 9.1.2019; Cass. n. 11458 del 11.5.2018;
Cass. n. 12002 del 28.5.2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 8.5.2014: “In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”).
Dagli atti di causa, risulta che l' ha dato prova di aver notificato al ricorrente il CP_1 solo atto di accertamento della violazione prot. n. 0800.02/05/2017.0103416 CP_1 in data 14.7.2017, a mezzo del servizio postale.
Tuttavia, l' non ha dimostrato di aver rispettato il termine previsto dal suddetto CP_5 art. 14 L. 689/1981 per esercitare la potestà sanzionatoria, poiché, considerando quale dies a quo dei 90 giorni la predetta data del 6.2.2016, siffatto termine era certamente scaduto al momento della notificazione dell'atto di accertamento.
Né l' ha provato l'applicabilità di un differente dies di decorrenza del termine. CP_1
Difatti l'art. 8 D. Lgs. 8/2016 espressamente prevede al co. 1: “Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.
La successiva disposizione normativa dell'art. 9 D. Lgs. 8/2016, rubricata “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”, statuisce: “nei casi previsti dall'art. 8, comma1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati
6 trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti. Se l'azione penale
è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 della L. 689/1981. Il pagamento determina
l'estinzione del procedimento”.
Tale norma, da un lato, conferma l'applicazione di un termine massimo per l'accertamento, pari a 90 giorni dopo la ricezione degli atti dall'Autorità giudiziaria, e d'altra parte consentirebbe all' di giovare di uno spatium più ampio per la CP_1 contestazione dell'illecito amministrativo.
Senonché, l' avrebbe dovuto specificamente allegare e provare la pendenza di CP_5 un procedimento o giudizio penale per il fatto depenalizzato e la precisa data in cui sia pervenuta l'eventuale trasmissione degli atti disposta dall'Autorità procedente.
In mancanza di siffatta indicazione, il dies a quo del termine di decadenza ex art. 14 citato non può che essere individuato nella data di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, che coincide con il 6.2.2016.
A ciò si aggiunga che l' neppure ha allegato, prima ancora che provato, la CP_1 sussistenza di particolari esigenze che abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo, ad esempio deducendo la necessità di accertamenti integrativi, dopo le comunicazioni mensili del datore di lavoro ed i conseguenti inviti a regolarizzare, in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati eventualmente acquisiti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione.
A riguardo, giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, ed in cui ragionevolmente la contestazione stessa avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, va individuato secondo le caratteristiche e la complessità della
7 situazione concreta, e che tale individuazione è compito del giudice del merito, non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (cfr. Cass.
17673/2022; 27405/2019; 25836/2011; 9311/2007).
In ogni caso, ed a monte delle prefate osservazioni, nella fattispecie manca del tutto la prova della notificazione di uno dei due atti di accertamento succitati, mentre, dell'altro, la notifica è intervenuta addì 14.7.2017, sicché il termine decadenziale ex art. 14 citato deve intendersi senza dubbio spirato.
Per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata, giacché l'obbligazione connessa alla sanzione amministrativa pecuniaria doveva ritenersi ipso iure estinta decorsi 90 giorni dal 6.2.2016.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché
l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, con specifico riferimento al momento di decorrenza iniziale del termine decadenziale succitato, il cui accertamento ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara estinta l'obbligazione sanzionatoria e, per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 13.2.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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