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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/06/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1038/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1038/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via M. Zita n. 27, Rosarno (RC), presso lo studio dell'Avv. Borgese
Maria Angela, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] ( RC) il 06/07/1977 ( ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Via Muraglie n. 1, Polistena (RC), presso lo studio dell'Avv. Coriani
Roberta, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DI
AVV. (c.f. ), quale curatrice speciale della minore CP_2 C.F._3
, nata a [...] il [...] (c.f. ), giusta Persona_1 C.F._4
nomina in atti,
INTERVENIENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
INTERVENIENTE PER LEGGE
OGGETTO: Separazione giudiziale. CONCLUSIONI: come precisate dai procuratori delle parti con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20.12.2024.
In fatto ed in diritto
1. Con ricorso depositato il 21.07.2020 premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in data 2.06.2011 con e che, in data 17.07.2013, in Cinquefrondi, Controparte_1
nasceva la minore;
evidenziava di svolgere la professione di estetista e parrucchiera, mentre Per_1
il resistente era docente di scuola dell'infanzia; dopo qualche anno dalla nascita Controparte_1
della minore, il rapporto coniugale entrava in crisi per diversi conflitti coniugali e da tensioni, scatenati da futili pretesti, esclusivamente riconducibili ai comportamenti autoritari, prepotenti, aggressivi e vessatori del resistente, con frequenti condotte maltrattanti (anche di matrice fisica); in particolare, la situazione familiare (già conflittuale) diveniva gravemente intollerabile ed irrimediabile all'esito dell'ennesima aggressione verbale consumatasi ai danni della ricorrente (a giugno del 2019), culminata con atti di autentica violenza fisica, cui assisteva atterrita la minore
, prontamente tutelata dall'intervento protettivo dei nonni e degli zii materni;
dopo tale Per_1
ultimo episodio, la convivenza fra i coniugi si interrompeva definitivamente ed il resistente fissava il proprio domicilio presso la casa materna, in Laureana di Borrello;
anche durante la separazione di fatto, il resistente perseverava con atteggiamenti prepotenti minacciosi ed autoritari all'indirizzo del coniuge, nonché a reclamare il diritto di vedere la minore , con modalità manifestamente Per_1
ossessive; in data 04.02.2020, la ricorrente presentava denuncia querela nei confronti del coniuge per i patiti reati di maltrattamenti contro familiari, minacce ed altro;
inoltre, il resistente non provvedeva ad alcun mantenimento della minore;
in data 19.05.2020, con decreto del Tribunale dei
Minorenni di Reggio Calabria (proc n . 88/20 R.V.G.), era stato (anche) disposto il coaffido della minore alla ricorrente ed ai Servizi Sociali, in limitazione della responsabilità genitoriale del resistente.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva la dichiarazione di separazione con Parte_1 addebito al resistente, l'affidamento esclusivo della minore (con ratifica del provvedimento Per_1
del 19.05.2020 del TDM di Reggio Calabria), un contributo al mantenimento della minore di Per_1
Euro 300,00 mensili.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.01.2021 il Controparte_1
quale evidenziava di aver sempre avuto con la propria figlia minore un rapporto di unione e attaccamento, atteso che la sig.ra ha sempre demandato allo stesso e alla famiglia paterna Pt_1
la crescita della bambina;
la vita matrimoniale era proseguita tranquilla, allorquando la Pt_1
iniziava ad adottare comportamenti anomali di trascuranza nei confronti del marito, al quale iniziava anche a nascondere il cellulare, tanto che, il resistente iniziava a sospettare eventuali relazioni extraconiugali della moglie;
il 14.06.2019 avveniva tra le parti una discussione animata alla presenza della minore, seguita dall'intervento della suocera del e dal fratello della CP_1
ricorrente; il giorno successivo la invitava il marito a lasciare la casa coniugale. Pt_1
Nei mesi successivi alla separazione, i rapporti tra le parti si erano mantenuti tranquilli tanto che la minore passava regolarmente del tempo con il padre;
tuttavia, verso inizi 2020, Per_1 Per_1
iniziava a manifestare un atteggiamento di distacco dal padre.
Peraltro, il riferiva di un episodio avvenuto a gennaio 2020 e che confermava i sospetti CP_1
finora avuti sulla infedeltà della moglie poiché, dopo averla seguita, vedeva la salire su Pt_1 un'autovettura con a bordo un uomo che, dopo qualche giorno, riconobbe essere un ex fidanzato della ricorrente.
Il resistente evidenziava che la piccola maturava nel tempo un distacco verso il padre, anche Per_1
in relazione ad episodi litigiosi che la vedevano presente (come quello avvenuto il 27.01.2020, allorquando la aveva rivolto insulti al che era venuto a prendere la figlia dopo Pt_1 CP_1
diversi giorni in cui non la vedeva); evidenziava che a seguito della querela sporta dalla il Pt_1
Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, sulla scorta delle relazioni dei SST (censurate dal resistente), aveva dapprima proceduto alla limitazione della responsabilità genitoriale del resistente, così limitando ancora di più il diritto di visita paterno, nonostante fosse evidente il condizionamento di operato dalla madre, per poi, a seguito di ulteriori accertamenti, procedere a liberalizzare Per_1
gli incontri tra la minore ed il padre. Ed ancora dal punto di vista economico, evidenziava di aver richiesto alla madre l'indicazione di un conto su cui effettuare i versamenti, ma senza aver avuto riscontro.
Il resistente chiedeva, in conclusione, la pronuncia di separazione con addebito a Controparte_1
carico della ricorrente e la condanna della stessa al risarcimento del danno endofamiliare,
l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso il padre, un contributo al mantenimento a favore della minore da parte della pari a 200,00 euro mensili, la Pt_1 restituzione dei beni personali presso l'abitazione coniugale;
in subordine, l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre con un contributo al mantenimento da parte del pari a 200,00 euro mensili. CP_1
All'udienza del 12.01.2021 le parti comparivano personalmente davanti al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione;
con ordinanza del 15.07.2021 venivano adottati i provvedimenti provvisori presidenziali con l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e la previsione di un mantenimento di 300,00 euro a carico di ed in favore della figlia minore, nonché Controparte_1 veniva disposta l'acquisizione degli atti del procedimento innanzi al TDM di Reggio Calabria (proc.
n. 88/20 R.G.V.G.). La fase presidenziale proseguiva con ulteriori rinvii (anche finalizzati ad una conciliazione) fino a che, con ordinanza del Presidente del Tribunale del 2.02.2022 la causa veniva rinviata davanti al
Giudice Istruttore per il deposito di memorie integrative e l'ulteriore corso dell'istruttoria anche in ordine all'adozione delle determinazioni sull'affidamento della minore . Persona_1
Entrambe le parti depositavano memorie integrative, con le quali insistevano nelle proprie conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per l'acquisizione del fascicolo pendente innanzi al Giudice minorile e dopo essersi proceduto alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c che rappresentasse la minore all'interno del presente giudizio, la causa veniva istruita con l'assunzione dei Per_1
testimoni e la prosecuzione dei percorsi e delle attività di sostegno e mediazione tra i genitori e di supporto alla piccola (già disposti dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria); inoltre Per_1 con ordinanza resa il 19.04.2024 veniva disposto anche l'avvio di incontri liberi tra ed il Per_1
padre (per tre giorni a settimana senza pernotto), poi ulteriormente dettagliati in termini di giorni ed orari con ordinanza del 17.07.2024.
Pertanto, la causa veniva assegnata in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi confermano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Va, quindi, senz'altro dichiarata la separazione.
3. Quanto alla domanda di addebito della separazione proposta da entrambe le parti si osserva quanto segue.
Va premesso, in diritto, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cassazione civile sez. I, 05/08/2020,
n.16691). La dichiarazione di addebito della separazione implica, dunque, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/12/2021, n.40795). In particolare, poi, nel caso di violazione del dovere di fedeltà grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/11/2022, n.32837).
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione, ponendo a Parte_1 fondamento dell'istanza condotte aggressive e vessatorie tenute dal marito nei suoi confronti: questi comportamenti, talvolta sfociati in atti di violenza fisica, si sarebbero concretizzati anche in aggressioni verbali, gravi minacce e insulti, fino all'episodio di giugno 2019 allorquando il CP_1
lasciava la casa coniugale.
Il resistente a sua volta, ha formulato domanda di addebito della separazione alla Controparte_1
resistente allegando condotte lesive dei doveri coniugali da parte della moglie che avrebbe violato il dovere di fedeltà.
All'esito del procedimento, si ritiene di non poter accogliere nessuna delle due richieste di addebito.
Invero, l'escussione dei testi della ricorrente non ha consentito neppure di contestualizzare gli episodi riferiti: infatti, la ricorrente non è riuscita a dare prova dell'esistenza dei Parte_1
comportamenti addebitati al resistente e che gli stessi siano stati tali da determinare l'intollerabilità della convivenza (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/06/2023, n.16287).
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, infatti, non risulta provata alcuna delle condotte vessatorie attribuite al , anche considerato che le stesse risultano smentite dagli stessi testimoni della CP_1
ricorrente, i quali hanno riferito di continui litigi verbali nella coppia senza alcun accenno a presunte condotte maltrattanti;
ed inoltre, alcuno dei testi ha poi assistito direttamente all'episodio del 14.06.2019 (cfr. deposizioni di , madre della ricorrente: “Non li ho mai visti Testimone_1 direttamente davanti ai miei occhi litigare;
non l'ho mai visto con i miei occhi alzare le mani a mia figlia davanti a me. Posso aggiungere che qualche volta c'era stato un comportamento brusco, in particolare se lei non diceva come diceva lui, il si arrabbiava, dicendo qualche Controparte_1 parola di “maltrattamento”. Posso dire di aver sentito di questi litigi dopo qualche anno che si erano sposati.” A.D.R. Su chiarimenti dell'Avv. Borgese: “Le parole di maltrattamento erano del tenore “sei stupida”, “non capisci niente”, “sei cretina” ed altro non posso ricordare” e Per_2
sorella della ricorrente : “In mia presenza il sig. non ha mai picchiato la moglie,
[...] CP_1
tranne il pugno sulle gambe di cui ho già parlato, però la mortificava chiamandola cretina, e dicendole di stare zitta perché era solo una stupida. ADR: Non sono stata presente in occasione del litigio avvenuto nel mese di Giugno del 2019 in quanto mi trovavo a Briatico. Sono tornata a
Laureana il giorno successivo alle ore 15:00 e mi è stato riferito.”).
Ciò detto, anche la domanda di addebito della separazione alla ricorrente formulata dal resistente deve essere respinta. Controparte_1
Nel caso di specie, le allegazioni del resistente circa la riconducibilità eziologica della crisi matrimoniale ad una relazione extraconiugale della ricorrente risultano anch'esse sfornite di supporto probatorio.
Come noto, secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità costituisce principio consolidato di legittimità quello per cui grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà' (così, in motivazione, Cass. civ., Sez. I, 8-11-2022, n. 32837).
Pertanto, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale richiede comunque la prova, da parte di chi richiede l'addebito, del nesso di causalità con l'intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. civ., sez.
VI, 19 giugno 2017, n. 15079), con la conseguenza che, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri, che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
L'infedeltà di un coniuge, la quale pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche, pertanto, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima (cfr. Cass. civ., sez.
VI, 19 luglio 2013, n. 17741).
Nella vicenda in esame, nessuno dei testi escussi ha riferito di presunte relazioni extraconiugali della ricorrente in costanza di matrimonio;
anche le deduzioni circa la presunta Parte_1
relazione intrapresa dalla con un altro uomo (riportata nella relazione investigativa Pt_1
depositata in atti) e l'episodio citato dai testi che hanno visto la salire in auto con altro Pt_1
soggetto, risultano collocate temporalmente da gennaio 2020 in poi, allorquando la crisi coniugale risultava già pacificamente da tempo consumata a seguito del litigio e dell'allontanamento del in occasione dell'episodio del 14.06.2019; pertanto, non vi è alcun elemento per ritenere CP_1 che la violazione del dovere di fedeltà si sia effettivamente verificata in costanza di matrimonio e che soprattutto tale violazione sia stata la causa della disgregazione della vita coniugale e non piuttosto la sua conseguenza.
Ne consegue anche l'infondatezza della richiesta del di risarcimento del danno CP_1 endofamiliare correlato all'accertamento della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della ricorrente.
4. Quanto all'affidamento della minore , le parti nel corso del giudizio hanno manifestato una Per_1
elevatissima conflittualità, nonché una totale incapacità di comunicazione in ordine alla genitorialità ed alla necessità di effettuare scelte condivise nell'interesse della minore , la quale viene Per_1
pesantemente coinvolta nel conflitto.
Sulla figlia si riversano le mai cessate tensioni delle parti, nonostante nel corso del giudizio, anche grazie ai numerosi solleciti e percorsi attivati, si era assistita ad una progressiva ripresa dei rapporti tra la minore ed il padre, tanto che era stato possibile procedere all'avvio degli incontri Per_1
anche in modalità libera (cfr. ordinanza del 19.04.2024). Infatti, le parti hanno mancato di cooperare tra loro per poter individuare e soddisfare i reali bisogni della figlia minore, così mettendo in serio dubbio il benessere psicologico di (come emerso dalle numerose relazioni depositate innanzi Per_1 al TDM e davanti all'intestato Tribunale ordinario, ove è emerso, da tempo, un funzionamento altamente conflittuale nella relazione tra i genitori e , riferibile Controparte_1 Parte_1 all'atteggiamento di entrambi, cfr. ex multiis da ultimo la relazione del 30.09.2024).
Successivamente al deposito delle comparse conclusionali, il resistente ha evidenziato il nuovo rifiuto di di presentarsi agli appuntamenti con lui. Per_1
Invero, il permanere di tale elevata conflittualità rischia di compromettere gravemente il sereno ed equilibrato sviluppo di . Per_1
Considerata la situazione sopra descritta, evidenziata nelle molteplici relazioni depositate nel corso del giudizio e presente anche al Tribunale per i minori di Reggio Calabria il quale aveva disposto, con provvedimento definitivo (n. cron.1139/2022 del 12.04.2022 reso nel procedimento n. 88/2020
RVG), in limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e Parte_1
l'affidamento della minore al Servizio Sociale territoriale per l'opportuna Controparte_1 Per_1 attività di sostegno, assistenza, controllo di concerto con l' competente per territorio, devono CP_3
essere confermate anche in questa sede le statuizioni contenute nel predetto decreto del Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria.
Appare, infatti, necessario continuare ad intervenire in una dinamica delle relazioni familiari gravemente disfunzionale. L'affidamento ai genitori e al Servizio Sociale deve accompagnarsi alla limitazione della responsabilità genitoriale delle parti che garantisca che gli interventi vengano effettivamente svolti e che le scelte importanti per la vita dei minori vengano effettuate nel suo esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni.
La regola di giudizio imposta al giudice in ordine all'affidamento del minore ed ai provvedimenti conseguenti è unicamente l'interesse morale e materiale della prole. La generica norma di chiusura contenuta nel comma 2 dell'art 337 ter c.c. (introdotto dal D.Lgs n. 154/2013 e prima contenuta nell'art 155 c.c.), “adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”, consente di ritenere che il giudice possa disporre l'affidamento ( o il coaffidamento) del minore a terzi (cfr. Cass. n.
24907/2008 e 19065/2008).
Il servizio affidatario dovrà proseguire nel progetto di presa in carico del nucleo familiare, con l'ausilio dell' di riferimento, individuando gli interventi necessari a realizzare un CP_4
contenimento della conflittualità, avvalendosi se necessario anche di figure professionali specializzate, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sano equilibrio nella relazione familiare.
In particolare, dovrà offrire un percorso di sostegno alla genitorialità alle parti ed una terapia psicologica individuale ai due genitori (suggerita da ultimo anche dalle agenzie delegate, cfr. relazione del 30.09.2024), fermi gli interventi già adottati a tutela della minore . Per_1
La collocazione prevalente della minore continuerà ad essere presso la madre.
La frequentazione padre/figlia può essere regolata come da dispositivo, prevedendo un diritto di visita ampio e comprensivo del pernotto, tenuto conto dell'età della minore e della necessità, Per_1
suggerita più volte dagli operatori professionali, di mantenere una costante frequentazione tra la minore ed il padre, anche al fine di favorire una maggiore familiarità e il superamento dell'atteggiamento di chiusura talvolta manifestato da verso la figura paterna. Per_1
Il servizio sociale dovrà monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari segnalando tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni comportamento nocivo per la minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del
Tribunale, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale.
Non appare, infine, superfluo evidenziare che, in generale, un'accesa conflittualità tra i genitori
(come dimostrato, ad esempio, dalle reciproche registrazioni degli incontri effettuati presso i servizi incaricati, cfr. richieste di produzione formulate da entrambe le parti all'udienza del 22.11.2024) che arrechi pregiudizio al percorso di crescita dei figli minori - che deve essere caratterizzato da equilibrio e serenità – e comunque un comportamento contrario ai primari doveri genitoriali, integrano elementi valutabili in ordine alla sospensione e decadenza dalla responsabilità genitoriale. Nulla sulla casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente . Parte_1
5. L'obbligo di mantenimento dei figli deve essere correlato al principio di proporzionalità, che deve naturalmente tenere conto delle disponibilità patrimoniali e reddituali in capo ai genitori (“Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Il principio di proporzionalità - che l'art. 316-bis civ. civ. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a quando tale obbligo perduri, ex art. 337 - septies cod. civ. - governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.”, cfr. Cassazione civile sez. I, 23/05/2024, n.14371).
Pertanto, in considerazione di tali fattori e del collocamento di presso la madre, si ritiene di Per_1
dover confermare in € 300,00 il contributo mensile dovuto da (il quale percepisce Controparte_1
redditi annui di circa € 22/23.000 lordi, quale docente di scuola dell'infanzia) per il mantenimento della figlia , da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni Per_1
mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. Deve ritenersi inammissibile la domanda della ricorrente di restituzione Parte_1 dell'importo di € 23.956,02 prelevato dal resistente dal libretto e dal conto corrente cointestato: tale domanda, oltre ad essere stata tardivamente articolata per la prima volta nella memoria ex art. 183
VI comma n. 1 c.p.c. (ove le parti devono limitarsi solo a modificare e a precisare le domande formulate e non ad introdurne di nuove) risulta anche non cumulabile nel presente giudizio: invero,
l'art. 40 c.p.c. concede il cumulo, nello stesso processo, di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (“per subordinazione” o “forte”). Pertanto, le domande diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia sono inammissibili per impossibilità di trattare con lo speciale rito di famiglia questioni diverse, in quanto trattasi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi" che non rientrano nelle ipotesi di connessione forte o per subordinazione.
7. In ragione della reciproca soccombenza sulle domande di addebito, considerato che le determinazioni, anche di tipo istruttorio, sull'affidamento di risultano adottate d'ufficio dal Per_1 Tribunale, si ritiene sussistano giustificati motivi per procedere alla compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado introdotta da Parte_1
nei confronti di ed indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione
[...] Controparte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e (il cui Parte_1 Controparte_1
matrimonio risulta trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Laurena di Borrello, anno 2011, parte II, serie A, n. 3);
- rigetta le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti;
- conferma, in limitazione della responsabilità genitoriale di e , Controparte_1 Parte_1 il coaffido della minore al Servizio Sociale Territoriale per l'opportuna attività di Persona_1 sostegno, assistenza, controllo di concerto con l' competente per territorio;
CP_3
- dispone che la minore abbia collocazione prevalente presso la madre , e Per_1 Parte_1
autorizza il padre a vedere e tenere con sé ogni qual volta lo vorrà previo Controparte_1 Per_1
accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze della minore. In ogni caso il padre vedrà e terrà con sé , salvo diverso avviso del servizio affidatario, per almeno due pomeriggi a Per_1
settimana, liberi da impegni scolastici della minore, il martedi pomeriggio ed il giovedì pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 21.30, comprensiva della cena presso il padre, nonché a settimane alterne, dalle ore 17.30 di sabato, comprensivo di pernotto, alle ore 19.30 della domenica successiva,; inoltre, il padre potrà vedere e con tenere con sé la figlia , durante le proprie ferie estive, per Per_1
una settimana consecutiva a luglio e per una settimana consecutiva ad agosto, comprensive di pernotto (da individuarsi in mancanza di accordo dal 7 al 13 luglio e dal 7 al 13 agosto di ogni anno); durante le vacanze natalizie e pasquali, la minore alternerà con l'altro genitore le Per_1
festività principali;
rimarrà, inoltre, con il padre nel giorno del compleanno del padre e della festa del papà;
- dispone che il servizio affidatario prosegua nel progetto di presa in carico del nucleo familiare, con l'ausilio dell' di riferimento, individuando gli interventi necessari a realizzare un CP_4
contenimento della conflittualità, avvalendosi se necessario anche di figure professionali specializzate, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sano equilibrio nella relazione familiare;
in particolare, offra un percorso di sostegno alla genitorialità alle parti ed una terapia psicologica individuale ai due genitori (suggerita da ultimo anche dalle agenzie delegate, cfr. relazione del
30.09.2024), fermi gli interventi già adottati a tutela della minore;
Per_1 - dispone che il Servizio sociale affidatario monitori costantemente l'andamento delle relazioni familiari segnalando tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni ogni comportamento nocivo per la minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale;
- dispone che il padre versi alla madre , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , con lei convivente, la Per_1
somma di 300,00 Euro, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dichiara inammissibile la domanda della ricorrente in relazione alla Parte_1
restituzione dell'importo di € 23.956,02;
-compensa interamente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite, all' ai Servizi Sociali CP_4
affidatari, al P.M. in sede, al G.T. della vigilanza ex art. 337 c.c. aperta sulla minore Persona_1
(R.V.G. 857/2020) e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 23.06.2025
Il Giudice est. Il Presid ente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1038/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via M. Zita n. 27, Rosarno (RC), presso lo studio dell'Avv. Borgese
Maria Angela, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] ( RC) il 06/07/1977 ( ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Via Muraglie n. 1, Polistena (RC), presso lo studio dell'Avv. Coriani
Roberta, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DI
AVV. (c.f. ), quale curatrice speciale della minore CP_2 C.F._3
, nata a [...] il [...] (c.f. ), giusta Persona_1 C.F._4
nomina in atti,
INTERVENIENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
INTERVENIENTE PER LEGGE
OGGETTO: Separazione giudiziale. CONCLUSIONI: come precisate dai procuratori delle parti con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20.12.2024.
In fatto ed in diritto
1. Con ricorso depositato il 21.07.2020 premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in data 2.06.2011 con e che, in data 17.07.2013, in Cinquefrondi, Controparte_1
nasceva la minore;
evidenziava di svolgere la professione di estetista e parrucchiera, mentre Per_1
il resistente era docente di scuola dell'infanzia; dopo qualche anno dalla nascita Controparte_1
della minore, il rapporto coniugale entrava in crisi per diversi conflitti coniugali e da tensioni, scatenati da futili pretesti, esclusivamente riconducibili ai comportamenti autoritari, prepotenti, aggressivi e vessatori del resistente, con frequenti condotte maltrattanti (anche di matrice fisica); in particolare, la situazione familiare (già conflittuale) diveniva gravemente intollerabile ed irrimediabile all'esito dell'ennesima aggressione verbale consumatasi ai danni della ricorrente (a giugno del 2019), culminata con atti di autentica violenza fisica, cui assisteva atterrita la minore
, prontamente tutelata dall'intervento protettivo dei nonni e degli zii materni;
dopo tale Per_1
ultimo episodio, la convivenza fra i coniugi si interrompeva definitivamente ed il resistente fissava il proprio domicilio presso la casa materna, in Laureana di Borrello;
anche durante la separazione di fatto, il resistente perseverava con atteggiamenti prepotenti minacciosi ed autoritari all'indirizzo del coniuge, nonché a reclamare il diritto di vedere la minore , con modalità manifestamente Per_1
ossessive; in data 04.02.2020, la ricorrente presentava denuncia querela nei confronti del coniuge per i patiti reati di maltrattamenti contro familiari, minacce ed altro;
inoltre, il resistente non provvedeva ad alcun mantenimento della minore;
in data 19.05.2020, con decreto del Tribunale dei
Minorenni di Reggio Calabria (proc n . 88/20 R.V.G.), era stato (anche) disposto il coaffido della minore alla ricorrente ed ai Servizi Sociali, in limitazione della responsabilità genitoriale del resistente.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva la dichiarazione di separazione con Parte_1 addebito al resistente, l'affidamento esclusivo della minore (con ratifica del provvedimento Per_1
del 19.05.2020 del TDM di Reggio Calabria), un contributo al mantenimento della minore di Per_1
Euro 300,00 mensili.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.01.2021 il Controparte_1
quale evidenziava di aver sempre avuto con la propria figlia minore un rapporto di unione e attaccamento, atteso che la sig.ra ha sempre demandato allo stesso e alla famiglia paterna Pt_1
la crescita della bambina;
la vita matrimoniale era proseguita tranquilla, allorquando la Pt_1
iniziava ad adottare comportamenti anomali di trascuranza nei confronti del marito, al quale iniziava anche a nascondere il cellulare, tanto che, il resistente iniziava a sospettare eventuali relazioni extraconiugali della moglie;
il 14.06.2019 avveniva tra le parti una discussione animata alla presenza della minore, seguita dall'intervento della suocera del e dal fratello della CP_1
ricorrente; il giorno successivo la invitava il marito a lasciare la casa coniugale. Pt_1
Nei mesi successivi alla separazione, i rapporti tra le parti si erano mantenuti tranquilli tanto che la minore passava regolarmente del tempo con il padre;
tuttavia, verso inizi 2020, Per_1 Per_1
iniziava a manifestare un atteggiamento di distacco dal padre.
Peraltro, il riferiva di un episodio avvenuto a gennaio 2020 e che confermava i sospetti CP_1
finora avuti sulla infedeltà della moglie poiché, dopo averla seguita, vedeva la salire su Pt_1 un'autovettura con a bordo un uomo che, dopo qualche giorno, riconobbe essere un ex fidanzato della ricorrente.
Il resistente evidenziava che la piccola maturava nel tempo un distacco verso il padre, anche Per_1
in relazione ad episodi litigiosi che la vedevano presente (come quello avvenuto il 27.01.2020, allorquando la aveva rivolto insulti al che era venuto a prendere la figlia dopo Pt_1 CP_1
diversi giorni in cui non la vedeva); evidenziava che a seguito della querela sporta dalla il Pt_1
Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, sulla scorta delle relazioni dei SST (censurate dal resistente), aveva dapprima proceduto alla limitazione della responsabilità genitoriale del resistente, così limitando ancora di più il diritto di visita paterno, nonostante fosse evidente il condizionamento di operato dalla madre, per poi, a seguito di ulteriori accertamenti, procedere a liberalizzare Per_1
gli incontri tra la minore ed il padre. Ed ancora dal punto di vista economico, evidenziava di aver richiesto alla madre l'indicazione di un conto su cui effettuare i versamenti, ma senza aver avuto riscontro.
Il resistente chiedeva, in conclusione, la pronuncia di separazione con addebito a Controparte_1
carico della ricorrente e la condanna della stessa al risarcimento del danno endofamiliare,
l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso il padre, un contributo al mantenimento a favore della minore da parte della pari a 200,00 euro mensili, la Pt_1 restituzione dei beni personali presso l'abitazione coniugale;
in subordine, l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre con un contributo al mantenimento da parte del pari a 200,00 euro mensili. CP_1
All'udienza del 12.01.2021 le parti comparivano personalmente davanti al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione;
con ordinanza del 15.07.2021 venivano adottati i provvedimenti provvisori presidenziali con l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e la previsione di un mantenimento di 300,00 euro a carico di ed in favore della figlia minore, nonché Controparte_1 veniva disposta l'acquisizione degli atti del procedimento innanzi al TDM di Reggio Calabria (proc.
n. 88/20 R.G.V.G.). La fase presidenziale proseguiva con ulteriori rinvii (anche finalizzati ad una conciliazione) fino a che, con ordinanza del Presidente del Tribunale del 2.02.2022 la causa veniva rinviata davanti al
Giudice Istruttore per il deposito di memorie integrative e l'ulteriore corso dell'istruttoria anche in ordine all'adozione delle determinazioni sull'affidamento della minore . Persona_1
Entrambe le parti depositavano memorie integrative, con le quali insistevano nelle proprie conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per l'acquisizione del fascicolo pendente innanzi al Giudice minorile e dopo essersi proceduto alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c che rappresentasse la minore all'interno del presente giudizio, la causa veniva istruita con l'assunzione dei Per_1
testimoni e la prosecuzione dei percorsi e delle attività di sostegno e mediazione tra i genitori e di supporto alla piccola (già disposti dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria); inoltre Per_1 con ordinanza resa il 19.04.2024 veniva disposto anche l'avvio di incontri liberi tra ed il Per_1
padre (per tre giorni a settimana senza pernotto), poi ulteriormente dettagliati in termini di giorni ed orari con ordinanza del 17.07.2024.
Pertanto, la causa veniva assegnata in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi confermano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Va, quindi, senz'altro dichiarata la separazione.
3. Quanto alla domanda di addebito della separazione proposta da entrambe le parti si osserva quanto segue.
Va premesso, in diritto, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cassazione civile sez. I, 05/08/2020,
n.16691). La dichiarazione di addebito della separazione implica, dunque, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/12/2021, n.40795). In particolare, poi, nel caso di violazione del dovere di fedeltà grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/11/2022, n.32837).
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione, ponendo a Parte_1 fondamento dell'istanza condotte aggressive e vessatorie tenute dal marito nei suoi confronti: questi comportamenti, talvolta sfociati in atti di violenza fisica, si sarebbero concretizzati anche in aggressioni verbali, gravi minacce e insulti, fino all'episodio di giugno 2019 allorquando il CP_1
lasciava la casa coniugale.
Il resistente a sua volta, ha formulato domanda di addebito della separazione alla Controparte_1
resistente allegando condotte lesive dei doveri coniugali da parte della moglie che avrebbe violato il dovere di fedeltà.
All'esito del procedimento, si ritiene di non poter accogliere nessuna delle due richieste di addebito.
Invero, l'escussione dei testi della ricorrente non ha consentito neppure di contestualizzare gli episodi riferiti: infatti, la ricorrente non è riuscita a dare prova dell'esistenza dei Parte_1
comportamenti addebitati al resistente e che gli stessi siano stati tali da determinare l'intollerabilità della convivenza (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/06/2023, n.16287).
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, infatti, non risulta provata alcuna delle condotte vessatorie attribuite al , anche considerato che le stesse risultano smentite dagli stessi testimoni della CP_1
ricorrente, i quali hanno riferito di continui litigi verbali nella coppia senza alcun accenno a presunte condotte maltrattanti;
ed inoltre, alcuno dei testi ha poi assistito direttamente all'episodio del 14.06.2019 (cfr. deposizioni di , madre della ricorrente: “Non li ho mai visti Testimone_1 direttamente davanti ai miei occhi litigare;
non l'ho mai visto con i miei occhi alzare le mani a mia figlia davanti a me. Posso aggiungere che qualche volta c'era stato un comportamento brusco, in particolare se lei non diceva come diceva lui, il si arrabbiava, dicendo qualche Controparte_1 parola di “maltrattamento”. Posso dire di aver sentito di questi litigi dopo qualche anno che si erano sposati.” A.D.R. Su chiarimenti dell'Avv. Borgese: “Le parole di maltrattamento erano del tenore “sei stupida”, “non capisci niente”, “sei cretina” ed altro non posso ricordare” e Per_2
sorella della ricorrente : “In mia presenza il sig. non ha mai picchiato la moglie,
[...] CP_1
tranne il pugno sulle gambe di cui ho già parlato, però la mortificava chiamandola cretina, e dicendole di stare zitta perché era solo una stupida. ADR: Non sono stata presente in occasione del litigio avvenuto nel mese di Giugno del 2019 in quanto mi trovavo a Briatico. Sono tornata a
Laureana il giorno successivo alle ore 15:00 e mi è stato riferito.”).
Ciò detto, anche la domanda di addebito della separazione alla ricorrente formulata dal resistente deve essere respinta. Controparte_1
Nel caso di specie, le allegazioni del resistente circa la riconducibilità eziologica della crisi matrimoniale ad una relazione extraconiugale della ricorrente risultano anch'esse sfornite di supporto probatorio.
Come noto, secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità costituisce principio consolidato di legittimità quello per cui grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà' (così, in motivazione, Cass. civ., Sez. I, 8-11-2022, n. 32837).
Pertanto, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale richiede comunque la prova, da parte di chi richiede l'addebito, del nesso di causalità con l'intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. civ., sez.
VI, 19 giugno 2017, n. 15079), con la conseguenza che, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri, che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
L'infedeltà di un coniuge, la quale pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche, pertanto, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima (cfr. Cass. civ., sez.
VI, 19 luglio 2013, n. 17741).
Nella vicenda in esame, nessuno dei testi escussi ha riferito di presunte relazioni extraconiugali della ricorrente in costanza di matrimonio;
anche le deduzioni circa la presunta Parte_1
relazione intrapresa dalla con un altro uomo (riportata nella relazione investigativa Pt_1
depositata in atti) e l'episodio citato dai testi che hanno visto la salire in auto con altro Pt_1
soggetto, risultano collocate temporalmente da gennaio 2020 in poi, allorquando la crisi coniugale risultava già pacificamente da tempo consumata a seguito del litigio e dell'allontanamento del in occasione dell'episodio del 14.06.2019; pertanto, non vi è alcun elemento per ritenere CP_1 che la violazione del dovere di fedeltà si sia effettivamente verificata in costanza di matrimonio e che soprattutto tale violazione sia stata la causa della disgregazione della vita coniugale e non piuttosto la sua conseguenza.
Ne consegue anche l'infondatezza della richiesta del di risarcimento del danno CP_1 endofamiliare correlato all'accertamento della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della ricorrente.
4. Quanto all'affidamento della minore , le parti nel corso del giudizio hanno manifestato una Per_1
elevatissima conflittualità, nonché una totale incapacità di comunicazione in ordine alla genitorialità ed alla necessità di effettuare scelte condivise nell'interesse della minore , la quale viene Per_1
pesantemente coinvolta nel conflitto.
Sulla figlia si riversano le mai cessate tensioni delle parti, nonostante nel corso del giudizio, anche grazie ai numerosi solleciti e percorsi attivati, si era assistita ad una progressiva ripresa dei rapporti tra la minore ed il padre, tanto che era stato possibile procedere all'avvio degli incontri Per_1
anche in modalità libera (cfr. ordinanza del 19.04.2024). Infatti, le parti hanno mancato di cooperare tra loro per poter individuare e soddisfare i reali bisogni della figlia minore, così mettendo in serio dubbio il benessere psicologico di (come emerso dalle numerose relazioni depositate innanzi Per_1 al TDM e davanti all'intestato Tribunale ordinario, ove è emerso, da tempo, un funzionamento altamente conflittuale nella relazione tra i genitori e , riferibile Controparte_1 Parte_1 all'atteggiamento di entrambi, cfr. ex multiis da ultimo la relazione del 30.09.2024).
Successivamente al deposito delle comparse conclusionali, il resistente ha evidenziato il nuovo rifiuto di di presentarsi agli appuntamenti con lui. Per_1
Invero, il permanere di tale elevata conflittualità rischia di compromettere gravemente il sereno ed equilibrato sviluppo di . Per_1
Considerata la situazione sopra descritta, evidenziata nelle molteplici relazioni depositate nel corso del giudizio e presente anche al Tribunale per i minori di Reggio Calabria il quale aveva disposto, con provvedimento definitivo (n. cron.1139/2022 del 12.04.2022 reso nel procedimento n. 88/2020
RVG), in limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e Parte_1
l'affidamento della minore al Servizio Sociale territoriale per l'opportuna Controparte_1 Per_1 attività di sostegno, assistenza, controllo di concerto con l' competente per territorio, devono CP_3
essere confermate anche in questa sede le statuizioni contenute nel predetto decreto del Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria.
Appare, infatti, necessario continuare ad intervenire in una dinamica delle relazioni familiari gravemente disfunzionale. L'affidamento ai genitori e al Servizio Sociale deve accompagnarsi alla limitazione della responsabilità genitoriale delle parti che garantisca che gli interventi vengano effettivamente svolti e che le scelte importanti per la vita dei minori vengano effettuate nel suo esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni.
La regola di giudizio imposta al giudice in ordine all'affidamento del minore ed ai provvedimenti conseguenti è unicamente l'interesse morale e materiale della prole. La generica norma di chiusura contenuta nel comma 2 dell'art 337 ter c.c. (introdotto dal D.Lgs n. 154/2013 e prima contenuta nell'art 155 c.c.), “adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”, consente di ritenere che il giudice possa disporre l'affidamento ( o il coaffidamento) del minore a terzi (cfr. Cass. n.
24907/2008 e 19065/2008).
Il servizio affidatario dovrà proseguire nel progetto di presa in carico del nucleo familiare, con l'ausilio dell' di riferimento, individuando gli interventi necessari a realizzare un CP_4
contenimento della conflittualità, avvalendosi se necessario anche di figure professionali specializzate, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sano equilibrio nella relazione familiare.
In particolare, dovrà offrire un percorso di sostegno alla genitorialità alle parti ed una terapia psicologica individuale ai due genitori (suggerita da ultimo anche dalle agenzie delegate, cfr. relazione del 30.09.2024), fermi gli interventi già adottati a tutela della minore . Per_1
La collocazione prevalente della minore continuerà ad essere presso la madre.
La frequentazione padre/figlia può essere regolata come da dispositivo, prevedendo un diritto di visita ampio e comprensivo del pernotto, tenuto conto dell'età della minore e della necessità, Per_1
suggerita più volte dagli operatori professionali, di mantenere una costante frequentazione tra la minore ed il padre, anche al fine di favorire una maggiore familiarità e il superamento dell'atteggiamento di chiusura talvolta manifestato da verso la figura paterna. Per_1
Il servizio sociale dovrà monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari segnalando tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni comportamento nocivo per la minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del
Tribunale, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale.
Non appare, infine, superfluo evidenziare che, in generale, un'accesa conflittualità tra i genitori
(come dimostrato, ad esempio, dalle reciproche registrazioni degli incontri effettuati presso i servizi incaricati, cfr. richieste di produzione formulate da entrambe le parti all'udienza del 22.11.2024) che arrechi pregiudizio al percorso di crescita dei figli minori - che deve essere caratterizzato da equilibrio e serenità – e comunque un comportamento contrario ai primari doveri genitoriali, integrano elementi valutabili in ordine alla sospensione e decadenza dalla responsabilità genitoriale. Nulla sulla casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente . Parte_1
5. L'obbligo di mantenimento dei figli deve essere correlato al principio di proporzionalità, che deve naturalmente tenere conto delle disponibilità patrimoniali e reddituali in capo ai genitori (“Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Il principio di proporzionalità - che l'art. 316-bis civ. civ. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a quando tale obbligo perduri, ex art. 337 - septies cod. civ. - governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.”, cfr. Cassazione civile sez. I, 23/05/2024, n.14371).
Pertanto, in considerazione di tali fattori e del collocamento di presso la madre, si ritiene di Per_1
dover confermare in € 300,00 il contributo mensile dovuto da (il quale percepisce Controparte_1
redditi annui di circa € 22/23.000 lordi, quale docente di scuola dell'infanzia) per il mantenimento della figlia , da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni Per_1
mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. Deve ritenersi inammissibile la domanda della ricorrente di restituzione Parte_1 dell'importo di € 23.956,02 prelevato dal resistente dal libretto e dal conto corrente cointestato: tale domanda, oltre ad essere stata tardivamente articolata per la prima volta nella memoria ex art. 183
VI comma n. 1 c.p.c. (ove le parti devono limitarsi solo a modificare e a precisare le domande formulate e non ad introdurne di nuove) risulta anche non cumulabile nel presente giudizio: invero,
l'art. 40 c.p.c. concede il cumulo, nello stesso processo, di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (“per subordinazione” o “forte”). Pertanto, le domande diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia sono inammissibili per impossibilità di trattare con lo speciale rito di famiglia questioni diverse, in quanto trattasi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi" che non rientrano nelle ipotesi di connessione forte o per subordinazione.
7. In ragione della reciproca soccombenza sulle domande di addebito, considerato che le determinazioni, anche di tipo istruttorio, sull'affidamento di risultano adottate d'ufficio dal Per_1 Tribunale, si ritiene sussistano giustificati motivi per procedere alla compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado introdotta da Parte_1
nei confronti di ed indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione
[...] Controparte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e (il cui Parte_1 Controparte_1
matrimonio risulta trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Laurena di Borrello, anno 2011, parte II, serie A, n. 3);
- rigetta le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti;
- conferma, in limitazione della responsabilità genitoriale di e , Controparte_1 Parte_1 il coaffido della minore al Servizio Sociale Territoriale per l'opportuna attività di Persona_1 sostegno, assistenza, controllo di concerto con l' competente per territorio;
CP_3
- dispone che la minore abbia collocazione prevalente presso la madre , e Per_1 Parte_1
autorizza il padre a vedere e tenere con sé ogni qual volta lo vorrà previo Controparte_1 Per_1
accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze della minore. In ogni caso il padre vedrà e terrà con sé , salvo diverso avviso del servizio affidatario, per almeno due pomeriggi a Per_1
settimana, liberi da impegni scolastici della minore, il martedi pomeriggio ed il giovedì pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 21.30, comprensiva della cena presso il padre, nonché a settimane alterne, dalle ore 17.30 di sabato, comprensivo di pernotto, alle ore 19.30 della domenica successiva,; inoltre, il padre potrà vedere e con tenere con sé la figlia , durante le proprie ferie estive, per Per_1
una settimana consecutiva a luglio e per una settimana consecutiva ad agosto, comprensive di pernotto (da individuarsi in mancanza di accordo dal 7 al 13 luglio e dal 7 al 13 agosto di ogni anno); durante le vacanze natalizie e pasquali, la minore alternerà con l'altro genitore le Per_1
festività principali;
rimarrà, inoltre, con il padre nel giorno del compleanno del padre e della festa del papà;
- dispone che il servizio affidatario prosegua nel progetto di presa in carico del nucleo familiare, con l'ausilio dell' di riferimento, individuando gli interventi necessari a realizzare un CP_4
contenimento della conflittualità, avvalendosi se necessario anche di figure professionali specializzate, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sano equilibrio nella relazione familiare;
in particolare, offra un percorso di sostegno alla genitorialità alle parti ed una terapia psicologica individuale ai due genitori (suggerita da ultimo anche dalle agenzie delegate, cfr. relazione del
30.09.2024), fermi gli interventi già adottati a tutela della minore;
Per_1 - dispone che il Servizio sociale affidatario monitori costantemente l'andamento delle relazioni familiari segnalando tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni ogni comportamento nocivo per la minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale;
- dispone che il padre versi alla madre , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , con lei convivente, la Per_1
somma di 300,00 Euro, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dichiara inammissibile la domanda della ricorrente in relazione alla Parte_1
restituzione dell'importo di € 23.956,02;
-compensa interamente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite, all' ai Servizi Sociali CP_4
affidatari, al P.M. in sede, al G.T. della vigilanza ex art. 337 c.c. aperta sulla minore Persona_1
(R.V.G. 857/2020) e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 23.06.2025
Il Giudice est. Il Presid ente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola