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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 11/03/2024 da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Floridia, via Antonio Mazzarella n. 100, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia
141, presso lo studio dell'avv. Fazzina Sebastiano, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Lentini, via Brindisi 21, elettivamente domiciliata in Lentini, via Cerere 4, presso lo studio dell'avv.
Luca Sante Miccichè, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 11/03/2024 con cui le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni statuite in sede di divorzio come da sentenza n.
2097/2019 pubblicata in data 08/11/2019, nella parte in cui le parti hanno regolato le modalità di
Per_ affidamento, mantenimento e collocazione dei figli minori (nato a [...], il [...]), Per_2
(nata a [...], il [...]) e (nata a [...] il [...]). Per_3
In particolare, con ricorso introduttivo le parti hanno chiesto che venissero modificate le precedenti
Per_ statuizioni prevedendo il collocamento del minore presso il padre regolamentandone il regime di visita e frequentazioni con il genitore non collocatario precisando, inoltre, che e Per_2 Per_3
continueranno a essere collocate presso la madre. In punto economico, le parti hanno previsto che il padre sia obbligato a versare alla la somma di €300,00 a titolo di mantenimento dei figli. Parte_2
pagina1 di 3 Con istanza del 18/6/2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso congiunto in ragione Parte_2 di comportamenti adottati dal asseritamente contrari all'accordo sottoscritto dalle parti e Pt_1
Per_ relativi al collocamento del figlio e al contributo per il mantenimento dei minori.
All'udienza del 20/06/2024, le parti hanno chiesto un rinvio per tentare di superare gli attriti insorti e il Giudice ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 12/9/2024.
Alla predetta udienza tenutasi dinanzi al G.O.P., Dott.ssa Patrizia Fugallo, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e la causa è stata rimessa al Giudice tabellarmente competente.
Con successivo provvedimento dell'8/10/2024, il Giudice, al fine di consentire il deposito del suindicato accordo, ha fissato udienza in data 25/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, le parti si sono accordate nel senso di disporre l'affido condiviso dei minori a entrambi Per_ i genitori stabilendo la collocazione del minore presso il padre, il quale si occuperà in modo esclusivo del mantenimento del figlio e percepirà il 100% dell'assegno unico, fino a quando il minore vivrà col padre. Per quanto concerne le figlie minori, e , le parti hanno concordato Per_2 Per_3
che le stesse vivranno con la madre e che verserà un assegno di mantenimento per le predette Pt_1 pari a €200,00 mensili prevedendo il 100% dell'assegno unico in favore della . Nel caso in Parte_2
Per_ cui dovesse decidere di ritornare a vivere con la madre, il verserà a titolo di Pt_1
mantenimento per i tre figli la somma di €300,00 disponendo che anche l'assegno unico per il minore
Per_
verrà corrisposto in misura del 100% in favore della . Parte_2
Pertanto, le parti hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle modifiche delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio nei seguenti termini:
“2. I minori , e saranno affidati congiuntamente a Persona_4 Persona_5 Persona_6
entrambi i genitori. sarà collocato presso il padre mentre e Persona_4 Persona_5 [...]
presso la madre. Per_6
3. Il padre potrà tenere con sé le figlie e due pomeriggi a settimana, i martedì e Per_3 Per_2
giovedì dalle 17.00 alle 20.00, il primo e il terzo fine settimana di ciascun mese dalle 18.00 del sabato alle 20.00 della domenica.
Per_ La madre potrà tenere con sé il figlio due volte a settimana nei giorni e negli orari che i genitori stabiliranno compatibilmente alle esigenze del minore e, in ogni caso, il secondo e quarto fine settimana di ciascun mese dalle 18 del sabato alle 20 della domenica.
Inoltre ognuno dei genitori potrà trascorrere con tutti i figli le festività natalizie per sette giorni consecutivi e l'anno successivo quelle di Capodanno. Lo stesso dicasi per la festività pasquali e del
Lunedì dell'Angelo in base al principio dell'alternanza tra i due genitori. Durante il periodo estivo entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive, previo accordo;
pagina2 di 3 5) il sig. corrisponderà, mensilmente, alla SI.ra , un assegno complessivo di Pt_1 Parte_2
€200,00 per il mantenimento delle due figlie e;
l'assegno unico relativo alle due Per_3 Per_2
figlie verrà percepito in misura del 100% dalla SI.ra con rinuncia del SI. Parte_2 Pt_1
ad ogni relativa pretesa e diritto su tale sussidio.
[...]
Per_ 6) Il SI. si occuperà in misura esclusiva del mantenimento del figlio con il quale già Pt_1
Per_ coabita nella propria abitazione a Floridia. L'assegno unico relativo a verrà percepito in misura del 100% dal SI. con relativa rinuncia da parte della SI.ra fino a quando Parte_1 Parte_2
Per_ Per_ il minore continuerà a convivere con il padre. Nel caso in cui il piccolo dovesse decidere di ritornare a vivere con la madre l'assegno univo verrà corrisposto in misura del 100% in favore della SI.ra e il SI. verserà a quest'ultima a titolo di mantenimento Parte_2 Parte_1 per i tre figli la complessiva somma di €300,00 mensili.”
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero (visto del
30/04/2024).
Ciò premesso, le condizioni indicate e sottoscritte dalle parti appaiono conformi all'interesse morale Per_ e materiale della prole, salvaguardato dall'affidamento condiviso dei minori , e Per_2 Per_3
a entrambi i genitori con collocazione presso la madre per quanto concerne le figlie e Per_2 Per_3
Per_ e presso il padre relativamente al minore , nonché dalle modalità con cui i genitori contribuiranno alla cura e al mantenimento dei figli minori.
Il detto accordo può quindi essere recepito e fatto proprio dal Tribunale.
Nulla sulle spese data la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c.; il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così dispone: in revisione della sentenza di divorzio di cui alla sentenza n.
2097/2019 pubblicata in data 08/11/2019 dispone in conformità alle condizioni congiunte sopra riportate;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
10/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 11/03/2024 da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Floridia, via Antonio Mazzarella n. 100, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia
141, presso lo studio dell'avv. Fazzina Sebastiano, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Lentini, via Brindisi 21, elettivamente domiciliata in Lentini, via Cerere 4, presso lo studio dell'avv.
Luca Sante Miccichè, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 11/03/2024 con cui le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni statuite in sede di divorzio come da sentenza n.
2097/2019 pubblicata in data 08/11/2019, nella parte in cui le parti hanno regolato le modalità di
Per_ affidamento, mantenimento e collocazione dei figli minori (nato a [...], il [...]), Per_2
(nata a [...], il [...]) e (nata a [...] il [...]). Per_3
In particolare, con ricorso introduttivo le parti hanno chiesto che venissero modificate le precedenti
Per_ statuizioni prevedendo il collocamento del minore presso il padre regolamentandone il regime di visita e frequentazioni con il genitore non collocatario precisando, inoltre, che e Per_2 Per_3
continueranno a essere collocate presso la madre. In punto economico, le parti hanno previsto che il padre sia obbligato a versare alla la somma di €300,00 a titolo di mantenimento dei figli. Parte_2
pagina1 di 3 Con istanza del 18/6/2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso congiunto in ragione Parte_2 di comportamenti adottati dal asseritamente contrari all'accordo sottoscritto dalle parti e Pt_1
Per_ relativi al collocamento del figlio e al contributo per il mantenimento dei minori.
All'udienza del 20/06/2024, le parti hanno chiesto un rinvio per tentare di superare gli attriti insorti e il Giudice ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 12/9/2024.
Alla predetta udienza tenutasi dinanzi al G.O.P., Dott.ssa Patrizia Fugallo, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e la causa è stata rimessa al Giudice tabellarmente competente.
Con successivo provvedimento dell'8/10/2024, il Giudice, al fine di consentire il deposito del suindicato accordo, ha fissato udienza in data 25/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, le parti si sono accordate nel senso di disporre l'affido condiviso dei minori a entrambi Per_ i genitori stabilendo la collocazione del minore presso il padre, il quale si occuperà in modo esclusivo del mantenimento del figlio e percepirà il 100% dell'assegno unico, fino a quando il minore vivrà col padre. Per quanto concerne le figlie minori, e , le parti hanno concordato Per_2 Per_3
che le stesse vivranno con la madre e che verserà un assegno di mantenimento per le predette Pt_1 pari a €200,00 mensili prevedendo il 100% dell'assegno unico in favore della . Nel caso in Parte_2
Per_ cui dovesse decidere di ritornare a vivere con la madre, il verserà a titolo di Pt_1
mantenimento per i tre figli la somma di €300,00 disponendo che anche l'assegno unico per il minore
Per_
verrà corrisposto in misura del 100% in favore della . Parte_2
Pertanto, le parti hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle modifiche delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio nei seguenti termini:
“2. I minori , e saranno affidati congiuntamente a Persona_4 Persona_5 Persona_6
entrambi i genitori. sarà collocato presso il padre mentre e Persona_4 Persona_5 [...]
presso la madre. Per_6
3. Il padre potrà tenere con sé le figlie e due pomeriggi a settimana, i martedì e Per_3 Per_2
giovedì dalle 17.00 alle 20.00, il primo e il terzo fine settimana di ciascun mese dalle 18.00 del sabato alle 20.00 della domenica.
Per_ La madre potrà tenere con sé il figlio due volte a settimana nei giorni e negli orari che i genitori stabiliranno compatibilmente alle esigenze del minore e, in ogni caso, il secondo e quarto fine settimana di ciascun mese dalle 18 del sabato alle 20 della domenica.
Inoltre ognuno dei genitori potrà trascorrere con tutti i figli le festività natalizie per sette giorni consecutivi e l'anno successivo quelle di Capodanno. Lo stesso dicasi per la festività pasquali e del
Lunedì dell'Angelo in base al principio dell'alternanza tra i due genitori. Durante il periodo estivo entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive, previo accordo;
pagina2 di 3 5) il sig. corrisponderà, mensilmente, alla SI.ra , un assegno complessivo di Pt_1 Parte_2
€200,00 per il mantenimento delle due figlie e;
l'assegno unico relativo alle due Per_3 Per_2
figlie verrà percepito in misura del 100% dalla SI.ra con rinuncia del SI. Parte_2 Pt_1
ad ogni relativa pretesa e diritto su tale sussidio.
[...]
Per_ 6) Il SI. si occuperà in misura esclusiva del mantenimento del figlio con il quale già Pt_1
Per_ coabita nella propria abitazione a Floridia. L'assegno unico relativo a verrà percepito in misura del 100% dal SI. con relativa rinuncia da parte della SI.ra fino a quando Parte_1 Parte_2
Per_ Per_ il minore continuerà a convivere con il padre. Nel caso in cui il piccolo dovesse decidere di ritornare a vivere con la madre l'assegno univo verrà corrisposto in misura del 100% in favore della SI.ra e il SI. verserà a quest'ultima a titolo di mantenimento Parte_2 Parte_1 per i tre figli la complessiva somma di €300,00 mensili.”
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero (visto del
30/04/2024).
Ciò premesso, le condizioni indicate e sottoscritte dalle parti appaiono conformi all'interesse morale Per_ e materiale della prole, salvaguardato dall'affidamento condiviso dei minori , e Per_2 Per_3
a entrambi i genitori con collocazione presso la madre per quanto concerne le figlie e Per_2 Per_3
Per_ e presso il padre relativamente al minore , nonché dalle modalità con cui i genitori contribuiranno alla cura e al mantenimento dei figli minori.
Il detto accordo può quindi essere recepito e fatto proprio dal Tribunale.
Nulla sulle spese data la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c.; il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così dispone: in revisione della sentenza di divorzio di cui alla sentenza n.
2097/2019 pubblicata in data 08/11/2019 dispone in conformità alle condizioni congiunte sopra riportate;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
10/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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