Articolo 132 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 131Articolo 99 bis
Versione
18 dicembre 1942
Art. 132.

L'editore non puo' trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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