Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/06/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1145 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LABRUZZO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in C.SO GEN. MEDICI, 10
ALCAMO
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv.GIUNTA FRANCESCO , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI
ARANCI 60 BARCELLONA POZZO DI GOTTO
INPS (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistent-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 15/05/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 05/07/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' NPS, proponendo opposizione avverso Controparte_2
le intimazioni di pagamento nn. 29920249005991607000, 29920239000114125000,
29920239003196768000, notificate rispettivamente nelle date del 28.5.24 (la prima) e
12.6.24 (le altre due), limitatamente ai crediti per contributi previdenziali dell'INPS oggetto degli avvisi di addebito n. 59920150001961229000 e n.
1
La parte ricorrente, nel proporre opposizione al suddetto atto impositivo, ha eccepito l'omessa notifica dei titoli sottesi alla intimazione opposta e la prescrizione dei relativi crediti.
Le parti resistenti,INPS e ostituendosi Controparte_3
ritualmente in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
L'opposizione proposta va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c.,non soggetto al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d,lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla notifica di quest'ultimo, nella specie la prescrizione del credito, nonché l'insussistenza del titolo medesimo
Secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Cassazione (sent.
4.7.2014 n.
15296), in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, per i contributi dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro, relativi a periodi anteriori all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 (che ha ridotto il termine prescrizionale da dieci a cinque anni) e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente termine decennale di prescrizione può operare solo nel caso in cui la denuncia (e lo stesso dicasi per i vari altri atti a valenza interruttiva ivi indicati) prevista dall'art. 3, della legge n. 335 del 1995 sia intervenuta nel corso del quinquennio dallo loro scadenza, non potendo operare il prolungamento dello stesso termine una volta che il credito contributivo risulti già prescritto (cfr. Cass. n.73/2009, n. 948/2012,
n. 2417/2012), né potendosi applicare l'art. 252 disp. att. c.c..
Dall'esame della sequenza delle notifiche degli atti presupposti, emerge gli stessi sono stati notificati dall'INPS, ai sensi della L. 30 del D.L. 78/2010 in data
17/11/2015 e che successivamente, l'agente della riscossione, ha notificato, in data
6/3/2019 e una intimazione di pagamento .
2 In tale situazione, deve ritenersi che non è maturata la prescrizione alla data del
28/05/2024 e e neppure al 12/06/2024, in quanto, l'articolo 37 comma 2 del d.l. n.
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in tema di sospensione della prescrizione, prevede “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, per il disposto di cui all'art.11 comma 9 del decreto legge n. 183/2020, conv in L. 26 febbraio 2021, n. 21, “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [31/12/2020] fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
Quindi, all'ordinario termine di prescrizione quinquennale ex art 3 comma 9 L.
335/95, deve quindi aggiungersi un primo periodo di sospensione di giorni
129,nonchè l'ulteriore periodo di giorni 182, con la conseguenza che il termine finale (decorrente dal 6/3/2019) scadeva in data 11/1/2020.
Pertanto, la notifica delle intimazioni opposte ha interrotto la prescrizione.
In conclusione, l'opposizione proposta va respinta per infondatezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta il ricorso;
2.condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2.000,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di ciascuno dei resistenti.
3 Trapani, 12/06/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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