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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 17/06/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1084/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1084/2022 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...], C.F. e Parte_4 C.F._4
nato a [...] il [...], C.F. , tutti Parte_5 C.F._5
residenti in [...], Germania, che agiscono in proprio e nella qualità di eredi legittimi del sig.
nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti US Persona_1
Aiello e Romano Francesco Nicoletti;
- attori;
contro pagina 1 di 28 in persona del legale rappresentate p.t., con sede in alla Controparte_1 CP_1
Piazza Regina Margherita n. 13, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano P.IVA_1
Caltavuturo;
- convenuto;
CONCLUSIONI
Parte attrice: “- previa modifica dell'ordinanza del G.I. di voler accogliere le contestazioni e le
richieste già svolte nelle precedenti note, statuendo che il risarcimento va determinato con i criteri di
cui all'art. 42 bis TU e indicati nella CTP, provvedendo a rideterminare l'incarico al CTU o, invitando
il CTU a rideterminare il valore della locazione tenuto conto dei dati dell'osservatorio immobiliare;
-
in caso di rigetto, di voler concedere i termini ex art. 183 cpc. [recte, 190 c.p.c.]”; si riportano altresì
le conclusioni formulate in citazione, da ritenersi implicitamente richiamate: “piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire:
1. accertare e
ritenere illecita l'occupazione dei terreni edificabili situati nel Comune di , alla via CP_1
Catania, censiti in Catasto al Foglio 15, particelle n. 1228 e n. 1159, estendentesi 95 metri quadri
ciascuna, a far tempo dal 6/2/1986 (ovvero dalla scadenza del termine di efficacia dell'ordinanza di
requisizione in uso del 6/2/1985) fino ad oggi e fino a quando il Comune di non porrà fine CP_1
alla situazione di illecita occupazione dei predetti terreni e/o fino alla restituzione degli stessi ai
legittimi proprietari;
2. per l'effetto, condannare il al risarcimento dei danni Controparte_1
per equivalente in favore degli attori ammontante ad euro 25.421,05 per ciascuna particella di terreno,
come determinato nella CTP agli atti o, in caso di contestazione della controparte, nella diversa
misura che verrà determinata all'esito dell'eventuale espletanda CTU;
3. accertare e dichiarare la
fondatezza della domanda di pagamento della indennità di occupazione legittima stabilita
nell'ordinanza di requisizione in uso del 6/2/1985, per anni 1 e a partire dal 6/2/1985, e, per l'effetto,
pagina 2 di 28 condannare il Comune di al relativo pagamento in favore di parte attrice;
4. in CP_1
dipendenza della statuizione di cui al punto 1, accertare e dichiarare il diritto degli attori ad ottenere
il risarcimento dei danni da occupazione illecita da parte del Comune di , conseguente CP_1
alla mancata utilizzazione dei terreni indicati in narrativa, a decorrere dal 6/2/1986 e fino al momento
in cui permarrà tale situazione di occupazione illecita o fino a quando il comune di non si CP_1
determinerà di restituire i predetti terreni ai legittimi proprietari e, per l'effetto, condannare lo stesso
di al risarcimento del danno patrimoniale e non, oltre interessi legali e CP_1 CP_1
rivalutazione monetaria come per legge, da determinare, in via analogica, seguendo i criteri legali
stabiliti dall'art. 42 bis Testo Unico Espropri, riconoscendo a parte attrice, per il pregiudizio non
patrimoniale a titolo di occupazione sine titulo, una somma pari al 5% annuo del valore venale del
bene, da calcolare sul valore accertato dal CTP di parte attrice o per come verrà accertato in corso di
causa, per il tempo testé determinato, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolare
annualmente e separatamente sulle somme per ciascun singolo anno maturate;
condannare il
[...]
al pagamento delle spese e compensi di lite, secondo i parametri di cui al Dm 55/2014, CP_1
da distrarre in favore del difensore antistatario, il quale, dichiara di aver anticipato le spese e di non
aver riscosso compensi”.
Parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Enna, respinta ogni contraria domanda avversaria,
in relazione ai motivi in fatto ed in diritto meglio spiegati in seno al proprio atto responsivo “
comparsa di costituzione e risposta del 04.04.24” e per l'effetto: - Dichiarare inammissibile le
domande attroree nei limiti di cui alla eccezione meglio decritta al punto 1) della propria comparsa di
costituzione e risposta del 04.04.2024; - Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
[...]
nei limiti di cui alla eccezione al punto 2) della propria comparsa di costituzione e CP_1
risposta del 04.04.2024 ; - In subordine, nel merito, accertare che la somma come calcolata dal CTU e
relativa relazione peritale, comunque nei limiti di cui al punto 3) e in relazione anche alla eccezione di
pagina 3 di 28 cui al punto 2) ossia fino al decreto 304 del 16.02.2023, andrà decurtata per effetto della prescrizione
quinquennale per come eccepita e rilevata al punto 3) della propria comparsa di costituzione e
risposta del 04.04.2024 alla quale si rimanda e nei limiti di tale detta eccezione;
- Con ogni
consequenziale statuizione, anche in ordine alla condanna alle spese e agli onorari di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
Basti solo segnalare: i) che la causa è stata riassunta a seguito di declinatoria di giurisdizione da parte del giudice amministrativo (vedasi sentenza TAR Catania allegata in atti -doc. h, fasc. attoreo); ii) che parte convenuta era contumace nel giudizio innanzi al TAR e che nel presente giudizio si è costituita durante la fase istruttoria.
In fatto.
Nel febbraio del 1985 il Comune di occupò, in forza di provvedimento d'urgenza ex art. 7 CP_1
l. 1865 n. 2248, allegato E, emesso a seguito di un movimento franoso che interessò la zona, un fondo identificato al Catasto Terreni del medesimo ente al Foglio 15, particelle n. 1228 e n. 1159,
appartenente -anche per successione di agli attori (fatti pacifici ex art. 115 c.p.c.). Persona_1
L'occupazione in questione, in seno provvedimento di requisizione emesso ai sensi della citata normativa, venne determinata per un anno (fatto pacifico ex art. 115 c.p.c.).
L'amministrazione, tuttavia, in assenza di qualsivoglia ulteriore provvedimento, non rilasciò il fondo ma vi edificò delle opere (gabbionate) destinate a scongiurare i rischi derivanti dalla frana ancora in atto (fatto pacifico ex art. 115 c.p.c.).
L'amministrazione non pagò nemmeno l'indennità di lire 6.000.000,00 determinata all'epoca dell'occupazione (fatto pacifico ex art. 115 c.p.c.)
pagina 4 di 28 Nell'anno 2023 il Commissario di Governo per la Regione Sicilia emanò un provvedimento di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione del fondo di cui trattasi (fatto pacifico ex art. 115
c.p.c.).
Posizioni delle parti
Alla luce dei fatti sinteticamente esposti, gli attori citano in giudizio il Controparte_1
domandando il risarcimento dei danni subiti a causa dell'abusiva occupazione del fondo da parte dell'ente convenuto (protrattasi a far data dalla scadenza del provvedimento di occupazione d'urgenza del febbraio 1985), nonché il pagamento dell'indennità di lire 6.000.000,00 determinata per la requisizione ex art. 7 l. 22648/1865, all. E, relativa all'anno 1985.
In particolare, gli attori domandano i danni subiti nel tempo a causa dell'impossibilità di sfruttamento del fondo abusivamente occupato;
il danno da perdita della proprietà del medesimo fondo e dunque l'equivalente monetario dello stesso;
oltre al pagamento di quanto già determinato per l'occupazione legittimamente operata dalla controparte dal febbraio 1985 al febbraio 1986.
Quanto alla determinazione del valore del bene gli attori deducono che trattasi di fondo destinato all'edificazione e che come tale esso deve essere stimato.
Quanto alla quantificazione del danno da occupazione senza titolo gli attori chiedono l'applicazione in via analogica dell'art. 42 bis t.u. esproprio (d.p.r. 2001 n. 327).
Il convenuto chiede il rigetto della domanda eccependo: i) l'inammissibilità per violazione del CP_1
principio della traslatio judici delle domande di cui ai nn. 2, 3 e 4 delle conclusioni formulate da parte attrice in citazione e sopra trascritte;
ii) il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stato emanato, in data 16.2.2023, dal Commissario di Governo per la Regione Sicilia, decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio; iii) la prescrizione quinquennale del credito ex adverso azionato,
di modo che, al limite, il risarcimento dovrà riconoscersi unicamente con riguardo all'ultimo pagina 5 di 28 quinquennio e non già a far data dal 1986.
Ammissibilità delle domande.
Infondata è l'eccepita inammissibilità delle domande di cui ai nn. 2, 3 e 4 delle conclusioni di parte attrice.
Secondo la tesi di parte convenuta, poiché il presente giudizio deriva dalla riassunzione di un procedimento originariamente introdotto innanzi al giudice ammnistrativo, dichiaratosi privo di giurisdizione, gli attori non avrebbero potuto introdurre alcuna domanda nuova rispetto a quelle già
formulate nella sede originaria.
Secondo TAR Campania-Napoli n. 847/2019, difatti, “La "traslatio iudicií" a seguito di declaratoria di
difetto di giurisdizione da parte del giudice adito, comporta la riassunzione del giudizio innanzi al
giudice indicato nei limiti della domanda con cui è stata declinata la giurisdizione, vale a dire con
esclusivo riferimento al petitum e alla causa petendi formulata nell'originario giudizio innanzi al
giudice sfornito di giurisdizione, non essendo ammissibili invece domande nuove (cfr. TAR Umbria,
sez. I, 5 dicembre 2014, n. 605; TAR Molise Campobasso 4 agosto 2011, n. 528)”.
Ebbene, gli attori non hanno introdotto alcuna domanda nuova: petitum e causa petendi sono infatti identici a quelli sottesi al ricorso innanzi al Tar Catania, costituiti dal risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva e per la perdita della proprietà, nonché dalla richiesta di pagamento dell'indennità già quantificata con il provvedimento del 1985 citto (v. ricorso al TAR allegato).
L'eccezione della parte convenuta si appalesa estremamente formalistica.
Conviene riportare per intero quanto scritto dalla convenuta per rendersi conto della pretestuosità
dell'eccezione: “Gli attori, con il proprio atto di citazione in riassunzione con riferimento alla
domanda proposta nel precedente giudizio al Tar sez. dist di Catania e sopra riportato al punto C) le
cui conclusioni e richieste non coincidono esattamente con quelle articolate avanti al Tar e pagina 6 di 28 precisamente: Nel giudizio al Tar veniva richiesto al punto 1):….emettere declaratoria di Condanna
del al risarcimento di danni per equivalente in favore dei predetti…………., Controparte_1
mentre nella citazione al punto 2) viene richiesto: ……condanna del per Controparte_1
equivalente in favore degli attori ammontante ad euro 25.421,05 per ciascuna particella di terreno
come determinato dalla CTP agli atti o, in caso di contestazione della controparte, nelle diversa
misura che verrà determinata all'esito delle eventuale espletanda CTU…..richiesta quest'ultima che
non coincide con quella proposta davanti al Tar se si considera che lo stesso Tribunale Amministrativo
nella sentenza n. 3303-2021 del 05.11.2021, dichiarava il difetto di giurisdizione ed in particolare
“dichiarava che la ricostruzione operata dalla parte ricorrente in ordine all'utilizzazione dei terreni di
proprietà nella procedura espropriativa del 1994 non trova riscontro negli atti di causa e risulta
quindi, infondata, per difetto di adeguato supporto probatorio…”, con l'ovvia conseguenza di
determinare la inammissibilità della stessa proprio per la violazione del principio della traslatio
judici”.
Orbene, soffermando l'attenzione su tale prima censura, può evidenziarsi che del tutto fuori luogo è il richiamo a passaggi motivazionali del TAR, il quale ha reso una pronuncia di mero rito, valevole quindi ai soli fini della giurisdizione, in quanto non impugnata sotto questo profilo.
Sgomberato il campo dalla totale irrilevanza dell'inciso “… se si considera che lo stesso Tribunale
Amministrativo…”, l'eccezione si sostanzia in ciò, che nelle conclusioni innanzi al TAR non era specificato l'ammontare di euro 25.421,05 per ciascuna particella indicato invece nelle conclusioni della citazione.
È evidente l'infondatezza dell'eccezione.
Sia in quanto, come evidenziato da parte attrice, la somma era comunque indicata anche innanzi al
TAR, essendo stata ivi prodotta la c.t.p. da cui tale somma viene tratta (v. fasc. TAR allegato alla pagina 7 di 28 citazione), sia in quanto l'indicazione della somma specificamente pretesa non muta certo il petitum,
ma semmai ne opera una limitazione quantitativa, sia in quanto, ancora, a ben vedere, la somma in questione costituisce una mera indicazione avendo gli attori aggiunto “…o nella diversa misura che
verrà determinata all'esito dell'eventuale espletanda CTU”.
Proseguendo nell'esame dell'eccezione, si osserva che la parte convenuta afferma: “Per quanto
concerne il punto 3 delle conclusioni dell'atto di citazione, questo risulta essere manchevole della
richiesta di interessi legali e rivalutazione monetaria rispetto alla domanda proposta al Tar a pag. 11
punto c) con l'ovvia conseguenza di avere rinunciato alla relativa voce di interessi e rivalutazione e
quindi la decadenza che quivi si rileva formalmente”.
L'eccezione non coglie nel segno se inquadrata nel senso dell'inammissibilità della domanda per violazione del principio della translatio iudicii. Evidentemente, infatti, non v'è alcuna domanda nuova ma, al limite, una riduzione della domanda per non essere stati domandati anche gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Conviene, in ogni caso, spendere alcune considerazioni sul punto.
Qualora si trattasse di debito di valore, il consolidato orientamento della corte regolatrice ritiene che la rivalutazione monetaria e gli intessi siano una modalità equitativa di ristoro del danno effettivamente subito, di modo che, di per sé, non occorre una specifica richiesta di parte dovendosi ritenere la stessa implicita nell'istanza di risarcimento.
Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi di debito di valuta, ai sensi dell'art. 1277 c.c., nessuna rivalutazione monetaria spetta al creditore, che può invece richiedere gli interessi, i quali configurano una autonoma voce di danno, che esige specifica domanda. Un siffatta domanda non è stata proposta,
invero, nemmeno in sede di ricorso al TAR, avendo parte attrice, con formula distile, domandato al giudice amministrativo la rivalutazione e interessi monetari alla stregua di un fatto illecito, nella specie pagina 8 di 28 non ricorrente trattandosi del mancato pagamento di una somma di denaro già concordata per la requisizione del 1985.
Ne segue che non si tratta di violazione della transaltio iudicii, piuttosto, gli attori non hanno domandato né innanzi al TAR, né innanzi al Giudice ordinario, gli interessi legali sulla somma di denaro dovuta dall'ente convenuto.
Infine, l'ente convento aggiunge: “In relazione al punto 4, pagina 24 atto di citazione, gli attori
richiedono il risarcimento del danno da occupazione illecita…. conseguente alla mancata utilizzazione
dei terreni in narrativa a decorrere dal 06.02.1986 e fino al momento conseguente alla mancata
utilizzazione dei terreni indicati in narrativa, a decorrere da1 6/2/1986 fino al momento in cui
permarrà tale situazione di occupazione illecita o fino a quando il comune di non si CP_1
determinerà di restituire i predetti terreni ai legittimi proprietari e per l'effetto, condannare lo stesso
comune di al risarcimento del danno patrimoniale e non, oltre interessi legali e CP_1
rivalutazione monetaria come per legge, da determinare, in via analogica, seguendo i criteri legali
stabiliti dall'art. 42 bis Testo Unico Espropri, riconoscendo a parte attrice, per il pregiudizio non
patrimoniale a titolo di occupazione sine titulo, una somma pari al 5% annuo del valore venale del
bene, da calcolare sul valore accertato dal CTP di parte attrice o per come verrà accertato in corso di
causa, per il tempo testè determinato, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolare
annualmente e separatamente sulle somme per ciascun singolo anno maturate” anche tale domanda
così come articolata, risulta essere non proposta negli stessi termini nel giudizio avanti al Tar, ergo la
parziale inammissibilità della stessa per la medesima violazione del principio della traslatio judici”.
Come si vede, la difesa di parte convenuta non è in grado di enucleare quale sia la differenza di petitum
e di causa petendi tra la domanda in questione e quanto richiesto in sede di ricorso al TAR. Ciò in quanto trattasi di mere differenze stilistiche nella redazione delle conclusioni che non mutano in alcun pagina 9 di 28 modo la sostanza della domanda: anche al TAR è stato infatti domandato il risarcimento per l'occupazione senza titolo del fondo, con richiesta di quantificazione ai sensi dell'art. 42 bis TU
espropri e a far data dall'anno 1986 sino alla restituzione o comunque alla cessazione della condotta illecita.
Legittimazione passiva dell'ente convenuto.
Del pari infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da parte convenuta.
Il senza mai negare di aver posto in essere le condotte di cui si dolgono gli Controparte_1
attori -consistite, segnatamente, nell'aver occupato il fondo di questi ultimi, dapprima, ai sensi dell'art. 7 l. 1865 cit., senza mai corrispondere l'indennità quantificata e, poi, nell'aver protratto sine die tale occupazione senza alcun titolo, avendo il provvedimento del 1985 durata annuale-, deduce che poiché
nell'anno 2023 il Commissario di Governo per la Regione Sicilia ha emanato un provvedimento di occupazione finalizzato all'esproprio e riferito a tali terreni, esso ente comunale non avrebbe alcuna legittimazione passiva.
Verrebbe quindi da chiedersi a chi dovrebbero rivolgersi gli attori per ottenere il risarcimento derivante da una condotta illecita pacificamente posta in essere proprio dall'ente convenuto.
È sin troppo evidente che, quantomeno fino al momento dell'emanazione del provvedimento che legittima l'occupazione del fondo attoreo (febbraio 2023), sussiste pienamente la legittimazione passiva dell'ente locale chiamato in giudizio, avendo proprio tale ente posto in essere la condotta di occupazione senza titolo del fondo altrui dal febbraio 1986 (data di scadenza dell'efficacia del provvedimento di occupazione ex art. 7 cit.).
L'eccezione di prescrizione
Ai sensi dell'art. 167 c.p.c. il convenuto deve formulare le eccezioni non rilevabili d'ufficio costituendosi tempestivamente. pagina 10 di 28 L'eccezione di prescrizione rientra tra le eccezioni non rilevabili d'ufficio (art. 2938 c.c.).
L'atto di citazione introduttivo del presente giudizio risulta regolarmente notificato al CP_1
convenuto il quale, tuttavia, si è costituito solo nel corso della fase istruttoria del presente giudizio (in data 4.4.2024) dopo la nomina del c.t.u.
Dunque, che il convenuto si sia costituito tardivamente appare inconfutabile.
Ne segue l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per avvenuta decadenza della parte convenuta come condivisibilmente eccepito da parte attrice.
Accertamento della condotta illecita di parte convenuta.
Gli attori domandano, anzitutto, l'accertamento dell'illiceità della condotta di occupazione del proprio fondo da parte della P.A. convenuta.
La circostanza è irrevocabile in dubbio, dovendosi solo precisare quanto segue.
Come si è visto, il convenuto ha occupato il fondo di parte attrice originariamente (febbraio CP_1
1986) in modo legittimo ai sensi dell'art. 7 l. 1865 n. 2248, all. E.
Tale occupazione, tuttavia, legittimava la permanenza sul fondo da parte dell'ente locale per un anno
(fatto pacifico).
Successivamente, nessun ulteriore provvedimento amministrativo ha legittimato la permanenza dell'ente sul fondo in questione (fatto pacifico).
Il fondo è stato occupato mediante la realizzazione di gabbionate tutt'ora presenti. Ciò in quanto il fondo in questione è interessato da movimenti franosi che, come emerge dalla relazione di c.t.u, sono ancora in corso.
A legittimare l'occupazione del fondo è poi intervenuto, nel febbraio del 2023, il provvedimento richiamato dall'ente convenuto, il quale, chiaramente, non ha alcuna efficacia sanante dell'occupazione pagina 11 di 28 abusiva sino ad allora perpetrata.
Con riguardo a tale provvedimento, nella presente sede, non può che operare la presunzione di legittimità dell'azione amministrativa (Cass. 2015 n. 1841; Cass. 2020 n. 22856; Cass.) non risultando utili elementi al fine del superamento della stessa.
In definitiva, può affermarsi che il Comune di ha abusivamente e quindi illecitamente CP_1
occupato i terreni di parte attrice dal febbraio del 1986 al febbraio del 2023.
Aggiungasi, solo per completezza, che non v'è alcuna contestazione (come già sopra accennato) in ordine all'appartenenza del fondo di cui si tratta agli attori.
Ebbene, nell'ambito dell'azione di risarcimento del danno per occupazione senza titolo non si esige un onere probatorio quale quello richiesto in tema di azione di rivendica, trattandosi di un'azione personale e non reale, ove non si richiede un accertamento con efficacia di giudicato del diritto di proprietà ma solo incidenter tantum ai fini risarcitori, con la conseguenza che ben può ritenersi raggiunta la prova per la mancata contestazione di controparte (art. 115 c.p.c.), cui si aggiunge, anzi, il riconoscimento stesso della parte convenuta che, nel tempo, ha sempre identificato gli attori quali proprietari dei beni di cui si tratta (v. doc. depositata da parte attrice, nonché il provvedimento depositato dalla parte convenuta). Ciò che, ad abundantiam, appare fornire riscontro alle visure catastali, di per sé solo costituenti un mero indizio.
Altrettanto pacifico è che gli attori siano eredi di e che questo fosse proprietario Persona_1
del bene all'epoca dell'originaria occupazione da parte del comune di . CP_1
Occorre allora verificare quali siano i danni subiti dagli attori in conseguenza dell'illecito in questione.
Risarcimento per equivalente del valore del bene occupato.
Gli attori domandano, anzitutto, una somma di denaro a titolo di risarcimento per equivalente pagina 12 di 28 monetario del valore del fondo occupato.
La domanda non può trovare accoglimento.
Al fine di accogliere la domanda in questione, dovrebbe ritenersi che, mediante la richiesta del risarcimento per equivalente, gli attori avrebbero efficacemente abdicato al diritto di proprietà sul fondo.
Senonchè, in primo luogo, non riesce a ravvisarsi in seno all'atto di citazione una inequivoca manifestazione di volontà in tal senso: gli attori, difatti, chiedono il risarcimento del danno per l'occupazione abusiva sino al momento in cui l'ente locale restituirà il bene occupato o cesserà in altro modo di occuparlo abusivamente (cosa che, peraltro, è avvenuta mediante il provvedimento del 2023
già menzionato).
A rivestire rilevanza assorbente è tuttavia un profilo diverso da quello appena segnalato.
In particolare, deve osservarsi che, in ordine all'istituto della rinuncia abdicativa, ritenuta implicita nella richiesta di risarcimento per equivalente monetario del valore dell'immobile abusivamente occupato dalla P.A., la giurisprudenza ammnistrativa (Adunanza Plenaria n. 2/2020 e n. 4/2020) ha sollevato perplessità, le quali, se appaiono in buona parte superate dalla giurisprudenza della Corte
regolatrice, non appaiono però superabili con specifico riguardo al caso di specie.
Procedendo gradatamente, va richiamato quanto affermato dalla Corte regolatrice, con sentenza n.
18168 del 2022: “alla luce del principio secondo cui, nei casi di occupazione acquisitiva e usurpativa,
alla P.A. non è consentito negare al privato il risarcimento del danno preteso dal proprietario,
invocando il mancato formale trasferimento nel proprio patrimonio del bene illegittimamente
occupato, sul presupposto che il menzionato istituto sia stato ritenuto contrario ai principi
costituzionali e della Cedu e, tuttavia, mantenendo il predetto bene nella propria disponibilità per
destinarlo in modo definitivo e irreversibile ad un fine pubblico. Ed infatti, l'Amministrazione non può pagina 13 di 28 imputare al privato danneggiato il mancato esperimento del rimedio restitutorio in forma specifica,
che l'ordinamento interno ed internazionale gli accorda a tutela della proprietà, al fine di essere
esonerata dall'obbligazione di risarcimento del danno per equivalente per la perdita della proprietà
cui il privato implicitamente e forzosamente rinuncia proponendo la domanda di risarcimento per
equivalente, in quanto la scelta dei rimedi a tutela della proprietà è pur sempre riservata al privato
danneggiato (Cass. n. 144 del 2020, n. 6301 del 2014). Alcune recenti decisioni del giudice
amministrativo (cfr. Cons. di Stato, Ad. Pl., n. 2 del 2020) affermano invece che il trasferimento della
proprietà del bene alla pubblica amministrazione non può essere l'effetto di una rinuncia abdicativa
formulata dal soggetto privato, neppure sotto forma di domanda di risarcimento per il danno subito,
atteso che il principio di legalità, di cui è espressione in materia l'art. 42 della Costituzione e
rimarcato dalla Corte Edu, richiede una base legale certa perché si determini l'acquisto della
proprietà in capo all'espropriante, base legale che l'ordinamento prevederebbe esclusivamente nel
provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis t.u. espr., ovvero in un contratto traslativo. La
conseguenza è che la scelta di acquisire il bene occupato ed utilizzato sine titulo o restituirlo sarebbe
rimessa esclusivamente all'Autorità amministrativa (o al commissario ad acta), sicché né il giudice
amministrativo né il proprietario potrebbero sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla
competenza e alle responsabilità dell'Autorità individuata dall'art. 42-bis citato (di conseguenza,
Cons. di Stato, sez. II, n. 6863 del 2020, ha ritenuto inammissibile la domanda avente contenuto solo
risarcitorio proposta dal proprietario di un fondo illegittimamente occupato dalla P.A.). Su questa
ricostruzione è possibile formulare alcune osservazioni. L'occupazione del bene, pur se illecita o
illegittima, da parte dell'autorità espropriante (che, in mancanza della dichiarazione di pubblica
utilità o comunque senza emettere il decreto di esproprio né provvedere alla restituzione del bene, lo
trasformi irreversibilmente per destinarlo a finalità pubbliche) produce l'effetto immediato di sottrarre
al privato il diritto di godimento sul bene per un tempo indeterminato e ogni facoltà connessa allo
pagina 14 di 28 status proprietario (è arduo ammettere lo jus tollendi, ex art. 936 c.c., con riferimento alle opere
realizzate per fini pubblici), svuotando anche la facoltà dispositiva sul bene stesso. La succitata
giurisprudenza amministrativa, escludendo la possibilità per il privato di azionare i rimedi civilistici
comuni (compreso quello del risarcimento del danno per equivalente commisurato al valore del bene),
in sostanza ravvisa una modalità conformativa della proprietà privata rimessa all'autorità
amministrativa, alla quale soltanto sarebbe riservata, ai sensi dell'art. 42-bis t.u. espr., la decisione di
acquisire la proprietà dell'immobile, previo pagamento dell'indennizzo, o di restituirlo previa
rimessione allo stato pristino, salva la residua possibilità per il privato di reagire introducendo un
giudizio, con esito incerto e dilatato nel tempo, al solo fine di compulsare la stessa autorità ad
assumere detta decisione. Si osserva, tuttavia, che la Costituzione (art. 42, comma 2) rimette alla legge
la conformazione della proprietà privata quanto ai «modi di acquisto, di godimento e […] limiti […]»
e riconosce all'autorità amministrativa il potere espropriativo (cfr. art. 42, comma 3), ma fintanto che
tale potere non venga concretamente esercitato, anche tramite l'acquisizione del bene ex art. 42-bis
t.u. espr. (eventualmente su impulso del proprietario), è arduo ritenere che al privato siano sottratti i
comuni rimedi civilistici a tutela del bene trasformato e reso inservibile alla gamma di usi cui può
destinarlo in base alle regole di conformazione della proprietà immobiliare. In particolare, il
proprietario vittima del comportamento illecito dell'Amministrazione ha il diritto di domandare in
giudizio il risarcimento del danno, non solo, per la perdita del godimento nel periodo considerato
(occupazione illegittima), ma anche per la perdita commisurata all'integrale valore del bene, alla cui
titolarità il proprietario ha implicitamente (seppur forzosamente) rinunciato proponendo la domanda
risarcitoria per equivalente (cd. restitutio in integrum per equivalente). Come rilevato da dottrina
autorevole, i trasferimenti coattivi della proprietà sono una categoria generale interna al sistema
proprietario e non vi sono ostacoli logici e giuridici a che il proprietario – può aggiungersi: fintanto
che l'autorità amministrativa non abbia esercitato il potere acquisitivo ex art. 42-bist.u. espr. – possa
pagina 15 di 28 chiedere in giudizio e ottenere il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene
coattivamente trasferito in capo all'autore della lesione. Diversamente ragionando, il proprietario
(danneggiato) sarebbe esposto ai rischi insiti nella titolarità del bene in una situazione determinata dal
comportamento illecito dell'autorità amministrativa, senza la possibilità di avvalersi del rimedio
principale di far cessare immediatamente la prosecuzione dell'illecito mediante la rinuncia forzosa
alla proprietà, in alternativa alla sua scelta di ottenere (quando sia possibile) la restituzione del bene
previa rimessione in pristino. Nell'art. 42-bis è la fonte legale del potere acquisitivo attribuito
all'autorità amministrativa, ma non anche di una implicita conformazione della proprietà privata che,
sterilizzando i rimedi riconosciuti dall'ordinamento a chi è danneggiato dall'illecito (e quindi anche al
proprietario), abbia l'effetto di premiare il comportamento dell'autorità amministrativa che persista
nell'illecito, non emettendo il provvedimento acquisitivo e non indennizzando il privato. In presenza di
uno svuotamento del titolo proprietario che derivi da un comportamento illecito (assimilabile a una
espropriazione di valore), non può configurarsi nella mera inerzia dell'autorità amministrativa (che
non emetta il provvedimento acquisitivo né provveda alla restituzione del bene) una implicita
conformazione o regolamentazione della proprietà privata, non desumibile dall'art. 42-bis t.u. espr.
che si limita ad attribuire alla stessa autorità un potere nuovo che, se non esercitato, non produce
effetti degradatori generalizzati o tali da paralizzare i rimedi attribuiti dall'ordinamento al
proprietario. In conclusione, è conforme a diritto la determinazione del danno commisurata al valore
del bene”.
Benché le argomentazioni della Corte regolatrice appaiano in buona parte condivisibili, non può non osservarsi che l'orientamento in questione non si confronta con un ulteriore argomento evidenziato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che nel caso di specie osta all'accoglimento della domanda.
Precisamente, osserva len. 4/2024 che: “l'atto di rinuncia al diritto di proprietà su beni immobili Cont pagina 16 di 28 è soggetto alla forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350, n. 5), cod. civ., per cui vanno
redatti per iscritto "gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti" (nei quali rientra anche
il diritto di proprietà). Ebbene, anche in ipotesi aderendo all'orientamento giurisprudenziale e
dottrinario che ritiene ammissibile una manifestazione tacita di volontà nel contesto di un atto per la
cui validità è richiesta la forma scritta - con la motivazione che una forma vincolata non significa che
la volontà debba essere espressa, essendo sufficiente che la stessa vi sia contenuta, anche in forma
tacita, ma in modo da rilevare, per quanto qui interessa, una volontà incompatibile con il
mantenimento del diritto di proprietà -, l'atto formale contenente la volontà tacita di rinuncia deve, in
ogni caso, assumere la forma scritta ad substantiam (scrittura privata o atto pubblico), ossia essere
munita della sottoscrizione personale della parte, autenticata o comunque riconosciuta nelle forme di
legge. Tratterebbesi di requisito formale da vagliare caso per caso attraverso l'esame degli atti
processuali di parte in tesi suscettibili di essere interpretati quali atti contenenti una volontà
abdicativa”.
Ebbene, nel caso di specie nessuno degli atti del giudizio reca la sottoscrizione personale delle parti, né
risulta conferita ai difensori una procura speciale a disporre del diritto di proprietà attraverso un'eventuale rinuncia abdicativa.
Ne consegue il rigetto della pretesa risarcitoria pari al valore dell'immobile in quanto gli attori, allo stato, ne mantengono la proprietà.
Solo ad abuntantim, si può anche rilevare che alla domanda in questione gli attori non sembrano nemmeno avere reale interesse una volta che sia stato avviato il procedimento finalizzato all'esproprio,
nell'ambito del quale la somma corrispondente al valore monetario del bene sarà determinata e corrisposta dalla P.A.
Il risarcimento del danno da occupazione senza titolo.
pagina 17 di 28 La domanda di risarcimento del danno per occupazione senza titolo del fondo degli attori da parte della
P.A. convenuta deve senz'altro trovare accoglimento.
Sul punto, va anzitutto ribadito che è incontroverso che l'ente convenuto abbia occupato, senza alcun titolo, i fondi di parte attrice, trasformandoli e realizzandovi opere pubbliche o di pubblica utilità
(gabbionate anti-frana), così privando gli attori di qualsiasi facoltà di godimento del bene che forma l'oggetto del diritto di proprietà.
Da ciò consegue il diritto al risarcimento del danno, costituito, precisamente, dalla perdita del diritto di godere dei propri beni (cfr. Cons. di St. 2020, n. 4709, nonché Cass. Sez. Un. 2022 n. 33654).
In ordine all'an della responsabilità dell'amministrazione convenuta, in altri termini, può ritenersi sostanzialmente pacifico nella giurisprudenza, tanto civile quanto amministrativa (sebbene con argomenti diversi), il condivisibile orientamento per cui non incombono sul proprietario particolari oneri assertori e probatori, là dove sia provata la condotta della P.A. e risulti che questa impedisca al primo di esercitare il diritto di godere della cosa, quantomeno quando l'impedimento in questione sia generale, non occorrendo, allora, che il proprietario indichi la specifica facoltà di godimento preclusa.
Più precisamente, secondo l'orientamento espresso della Corte regolatrice “Non è … richiesta
l'allegazione della concreta possibilità di godimento persa nell'ipotesi dell'occupazione sine titulo da
parte della pubblica amministrazione, …. L'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 prevede che, in
caso di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico e di successivo
provvedimento di acquisizione, sia corrisposto al proprietario un indennizzo per il pregiudizio
patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per
cento del valore venale del bene. L'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale è determinato in misura
corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione
riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37 del medesimo d.P.R. n.
pagina 18 di 28 327. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del
procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento
annuo sul valore del bene come appena determinato. Anche nel caso di mancanza di formale
acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis, o di procedimento non conclusosi con un valido ed efficace
decreto di esproprio o con un accordo di cessione, è configurabile per la giurisprudenza un danno per
il mancato godimento del fondo illegittimamente occupato, abitualmente determinato in via equitativa
in favore del privato, ove non sia fornita la prova di un danno maggiore, in base al criterio degli
interessi legali per ogni anno di occupazione sulla somma corrispondente all'indennità di
espropriazione o sul prezzo di cessione volontaria del bene (fra le tante Cass. 20 novembre 2018, n.
29990; 6 agosto 2018, n. 20545; 4 marzo 2005, n. 4797; 27 agosto 2004, n. 17142). La determinazione
legislativa in via forfettaria dell'indennizzo, senza esigere dal proprietario l'allegazione della mancata
possibilità di godimento nel periodo di occupazione senza titolo, salva la possibilità per entrambe le
parti del giudizio di dimostrare la diversa entità del danno in concreto (in melius o in pejus rispetto a
quel limite – per il proprietario, ad esempio, la perdita di occasioni particolari di profitto), costituisce
una valutazione legale tipica di pregiudizio e di relativa compensazione. Si tratta di una valutazione,
come anche quella del diritto vivente appena richiamato, tipizzata di pregiudizio al bene della vita, il
cui presupposto di fatto è l'esplicazione del rapporto fra privato e pubblica amministrazione,
istituzionalmente asimmetrico dal punto di vista del potere, secondo modalità ablatorie non rispettose
della legge. Come spiega Cass. Sez. U. 20 luglio 2021, n. 20691, «nella materia espropriativa l'agire
amministrativo è cadenzato da atti formali che sono, di per sé, evocativi di conseguenze”)” (cfr. Sez.
Un. 33645/2022).
Secondo la (peraltro maggiormente condivisibile) giurisprudenza amministrativa, occorre osservare che il pregiudizio da occupazione abusiva “viene a coincidere con la lesione di una delle due facoltà del
diritto di proprietà - quella di godimento - in cui, tradizionalmente e usualmente, si articola il
pagina 19 di 28 contenuto di questa situazione giuridica soggettiva … Si può ritenere sufficientemente provata la
sussistenza di un danno patrimoniale per il solo fatto che il proprietario di un bene ne abbia sofferto lo
spossessamento e ne abbia dunque perduto, temporaneamente, il godimento (C.d.S. 2020 n. 4709) … A
fronte di un sistema normativo articolato e composito, sovranazionale e nazionale, scandito da norme
di rango diverso, che attribuisce una consistente e multiforme tutela al diritto di proprietà, mediante la
previsione di differenti rimedi, il quadro degli oneri probatori gravanti su chi si assume danneggiato
va "semplificato", nel rispetto delle regole che presidiano il processo, al fine di dare piena attuazione
al principio di effettività della tutela giurisdizionale … L'allegazione della perdita temporanea della
facoltà di godimento costituisce non soltanto un profilo rilevante ai fini della descrizione della lesione
occorsa alla situazione giuridica soggettiva, che si assume violata, ma anche un aspetto dirimente per
gli aspetti correlati ai pregiudizi economici che da quella lesione sono scaturiti. Secondo una
valutazione basata sull'id quod plerumque accidit e, dunque, facendosi applicazione dell'istituto delle
presunzioni semplici (art. 2729 c.c.), può evidenziarsi come la perdita del godimento del bene si
traduca, di regola, nella perdita del valore d'uso di quel bene o, anche, della sua mera "disponibilità
statica"; di quella che, con locuzione descrittiva, può essere definita come una "posta attiva
potenziale" della sfera giuridica dell'interessato, cioè dei molteplici impieghi, profittevoli o anche solo
di svago, che si traggono dall'essere nella disponibilità del bene …è configurabile il "mancato
godimento" di un bene (il fondo illegittimamente occupato) del quale, usualmente, il titolare può fare
un uso remunerativo o proficuo: anzi, mentre la mera disponibilità del denaro di per sé non soddisfa
esigenze ed aspirazioni personali, la mera disponibilità di un proprio fondo ne consente molteplici
impieghi, profittevoli o anche solo di svago” (Cons. di St. 2020, n. 4709).
L'an del diritto risarcitorio avanzato dagli attori è pertanto irrevocabile in dubbio, sia che si voglia seguire l'impostazione della Corte di Cassazione, sia che si voglia seguire quella -apparentemente preferibile- delineata dalla giurisprudenza amministrativa.
pagina 20 di 28 Relativamente ai criteri per la quantificazione di tale danno, in assenza di una specifica prova fornita da parte attrice, occorre dare applicazione all'art. 1226 c.c., richiamato in tema di illecito aquiliano, qual è
quello in esame, dall'art. 2056 c.c., e, quindi, far ricorso alla determinazione equitativa del danno.
Va premesso, infatti, che, diversamente da quanto dedotto dagli attori in citazione, la fattispecie non è
disciplinata dall'art. 42 bis del t.u. espropri, mancando nel caso in esame l'emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante quale quello disciplinato dalla disposizione richiamata.
La disposizione in questione non può trovare ingresso nemmeno in via analogica in quanto questa “ha
un campo di applicazione imprescindibilmente legato all'applicazione del comma 1 dell'art. 42-bis, il
quale, come ribadito da questo Consiglio, in Adunanza plenaria, ha disciplinato un procedimento
semplificato da seguire quando l'amministrazione disponga l'acquisizione al proprio patrimonio di un
bene che possieda, senza titolo, per un interesse pubblico, e che sia stato modificato nella sua
originaria consistenza. Si tratta di una normativa dal preciso ambito di applicazione, che delinea una
"fattispecie normativa di diritto amministrativo settoriale in materia espropriativa, quale
tassativamente predeterminata dal legislatore" (cfr. C.d.S., Ad. plen., 20 gennaio 2020, n. 4, v., in
particolare, punto 16.2.3.; Corte cost., 30 aprile 2015, n. 71)” (cfr. Cons. di St. 2020 n. 4709);
L'art. 42 bis cit., allora, potrà essere utilizzato solo quale parametro per la determinazione equitativa del danno da occupazione senza titolo.
Ad avviso di chi giudica, peraltro, nell'ambito della determinazione equitativa ex art. 1226 c.c., il riferimento all'art. 42 bis t.u. espropri, in assenza di specifica allegazione (e men che meno di prova) di un danno non patrimoniale, è da intendere al solo comma 3 della disposizione e non anche al comma 1,
che riguarda l'indennizzo per il danno non patrimoniale.
Precisamente, il comma 3 dell'art. 42 bis cit. dispone che “Per il periodo di occupazione senza titolo è
computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità
pagina 21 di 28 del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”
(ossia “in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se
l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4,
5, 6 e 7”).
Esiste, peraltro, un diverso parametro equitativo che può essere in astratto utilizzato per la determinazione equitativa del danno da occupazione senza titolo, rappresentato dal canone locativo che il proprietario avrebbe verosimilmente potuto percepire concedendo il bene in locazione.
Difatti, nell'ambito dei giudizi tra privati, è questo il parametro che la stessa giurisprudenza della Corte
regolatrice suggerisce e la fattispecie in esame a tale stregua va trattata non ravvisandosi la posizione dell'ente locale quale autorità amministrativa: l'occupazione senza titolo, difatti, è una condotta non connotata dall'esercizio di potere pubblico, di modo che l'amministrazione riveste una posizione sostanzialmente privatistica. Tant'è che il giudice amministrativo ha declinato la giurisdizione (v.
sentenza TAR Catania in atti -doc. 8 allegato all'atto di citazione).
Il consulente tecnico, su incarico dello scrivente, calcola il potenziale valore locativo dell'immobile per un canone di euro 35,30.
Le ragioni di tale indicazione risiedono nelle condizioni geomorfologiche del fondo.
Secondo quanto emerge dagli atti (e che costituì anche la ragione della requisizione temporanea del
1985), infatti, il fondo è interessato da movimenti franosi, e precisamente da un dissesto geomorfologico, di modo che, pur avendo sulla carta destinazione edificatoria, la stessa non risulta concretamente esplicabile.
Evidenzia sul punto il c.t.u. che la zona dove è ubicato il fondo attoreo è classificata ad alto rischio geomorfologico e che, proprio per tale ragione, “con decreto commissariale n. 1825 del 29/11/2022, il
Commissario di Governo per il contrasto del Dissesto Geomorfologico nella Regione Siciliana,
pagina 22 di 28 concedeva il finanziamento per i lavori di Consolidamento delle Pendici di via Catania, ancora in fase
di esecuzione. Con decreto n. 304 del 16/02/2023, il Commissario di Governo per il contrasto del
Dissesto Geomorfologico nella Regione Siciliana decretava l'occupazione anticipata d'urgenza di
immobili, di cui al piano particellare di esproprio, tra i quali venivano inserite le particelle 1228 e
1159”.
Le osservazioni mosse da parte attrice alla c.t.u. in ordine alla determinazione del canone locativo trovano adeguata risposta nelle argomentazioni spese dal consulente alle quali si fa rinvio (v. deposito del c.t.u. del 3.4.2024, allegato “risposta alle osservazioni delle parti”).
In particolare, il c.t.u., così, condivisibilmente, si esprime in ordine alla determinazione del canone
“Considerata l'eccezionalità del sito in esame e l'assenza di un mercato di riferimento e di parametri
di comparazione oggettiva (lotti di terreno non agricoli bensì a vocazione edificatoria ma di fatto
inedificabili), il possibile valore di locazione del bene della parte attrice è stato determinato come
media tra due parametri di riferimento individuati nel valore di locazione al mq di un “terreno
agricolo” (Dati Eurostat) e il 20% del valore di locazione degli ipotetici beni immobili che, in
condizioni ottimali, si sarebbero potuti realizzare (Dati OMI)”.
Il criterio logico seguito dal c.t.u., evidentemente, è tutt'altro che arbitrario e risponde a un parametro di equità che appare senz'altro condivisibile.
Al fine valutare l'effettiva equità dell'importo che potrebbe determinarsi a titolo di ristoro seguendo il percorso appena indicato, appare opportuno anche verificare la differenza che si avrebbe utilizzando il diverso parametro, anch'esso equitativo, indicato dall'art. 42 TU espropri, ossia il 5% annuo sul valore venale del bene.
È peraltro evidente che il valore venale del bene non può essere quello indicato da parte attrice giacchè
la consulenza tecnica di parte (prodotta dagli attori) non tiene in alcuna considerazione il dissesto pagina 23 di 28 geomorfologico che impedisce l'edificazione sul fondo per cui è causa.
Secondo l'ente convenuto, in particolare, “il valore venale del detto bene ammonterebbe ad euro 5 /-
6.000,00 circa per particella, sempre che sia possibile edificare” (cfr. comparsa di costituzione).
Dunque, anche l'applicazione del criterio invocato da parte attrice presta il fianco a critiche:
occorrerebbe determinare, infatti, il valore di un fondo edificabile sulla carta ma in concreto interessato da un dissesto geomorfologico che ne impedisce qualsiasi concreto sfruttamento.
Alla luce di ciò, appare maggiormente plausibile il valore indicato da parte convenuta.
Ora, applicando il criterio del 5% annuo sul valore venale del bene e assumendo quale valore, vista l'esistenza del dissesto geomorfologico, quello indicato da parte convenuta, gli attori avrebbero diritto a un risarcimento del danno pari a euro 11.100,00, cui si aggiungerebbero interessi e rivalutazione monetaria.
Ciò in quanto il 5% di 6.000,00 è 300,00 e tale somma, moltiplicata per il numero di anni di occupazione senza titolo, ammontanti 37 (dal 1986 al 2023, allorchè è stato emesso il provvedimento che legittima l'occupazione da parte della P.A.), consegna il dato di euro 11.100,00.
Così, essendo due le particelle in discorso, la somma sarebbe quella di euro 22.200,00.
Applicando invece il diverso criterio del canone locativo, come determinato dal c.t.u., si avrà 35,30 per
456 mensilità, ossia euro 16.096,8.
Nel caso di specie, a ben vedere, può ricavarsi un terzo criterio equitativo per la determinazione del danno da occupazione senza titolo.
Difatti, gli attori deducono -senza alcuna contestazione sul punto da parte dell'ente convenuto- che quale controprestazione della requisitoria del 1985 venne offerta la somma di lire 6.000.000,00, pari a euro 3.098,74, per un anno.
pagina 24 di 28 Ora, considerando i 37 anni di occupazione senza titolo (dal febbraio 1986 al febbraio 2023) si avrebbe: 3.098,74 per 37, operazione che consegna la somma di euro 114.653, 38.
Una tale somma, invero, appare eccessiva rispetto al danno subito dai titolari di un fondo concretamente non sfruttabile in ragione del dissesto di cui s'è detto, ma, al contempo, è certamente utile al fine di determinare in via equitativa il danno effettivamente subito poiché presuppone alla base una somma (lire 6.000.000 annui) determinata all'epoca della requisizione dalla stessa amministrazione.
Tra i tre criteri astrattamente utilizzabili passati in rassegna, come si vede, si registra una forbice che va da euro 16.096,8 a euro 114.653,38 passando per la somma di euro 22.200,00.
All'interno di questa forbice può rinvenirsi il danno effettivo, senza rischio di cade in arbitrii, avendo delimitato con criteri che si ritengono coerenti e logici, i binari all'interno dei quali operare la valutazione.
Orbene, ad avviso di chi ora è chiamato a giudicare, alla luce di quanto rassegnato, il danno può
liquidarsi nella complessiva somma di euro 25.000,00.
Sulla somma indicata non va operata alcuna rivalutazione monetaria, essendo liquidata secondo valori attuali in via equitativa.
Non sono dovuti interessi sulla somma rivaluta non essendo stato dedotto da parte attrice alcun elemento da cui desumere che il risarcimento sia inadeguato a ristorare il danno effettivamente subito.
Si condivide, sul punto, la pronuncia di Cass. 2018 n. 18567 (ord.), secondo cui: “Il giudice di merito
ha liquidato gli interessi, sul capitale via via rivalutato, in modo automatico, senza alcuna valutazione
del profilo probatorio. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di
valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca
dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pagina 25 di 28 pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato
se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a
criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui
avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta
fosse stato tempestivo. Il che può dipendere, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media
del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui
il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Da ciò ha ad
emergere come, per un verso, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità
liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso, non sia configurabile alcun
automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che con quella modalità
liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di per sé, esso può essere comunque
già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali (Cass. 25 agosto 2003, n. 12452; 22
ottobre 2004, n. 20591; 24 ottobre 2007, n. 22347; 12 febbraio 2010, n. 3355)”.
Si veda altresì Cass. 2020 n. 1111, così massimata, “Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd.
interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro
cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare
gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a
motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante
l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo”.
La domanda di pagamento dell'indennità di lire 6.000.000,00
Come si è visto, gli attori deducono che, quale indennità a fronte della requisitoria del 1985,
l'amministrazione comunale, pur avendo determinato un'indennità pari a lire 6.000.000,00, non ha mai corrisposto alcunché.
pagina 26 di 28 La deduzione è priva di contestazione da parte dell'ente convenuto, di modo che deve operare il principio di cui all'art. 115 c.p.c.
Il fatto è quindi da ritenersi accertato.
Ne consegue la legittimità della pretesa.
La somma, ai sensi dell'art. 1277 c.c., va considerata in moneta attuale e quindi in euro 3.098,74.
Trattandosi di debito di valuta non va operata alcuna rivalutazione. Né l'attore ha articolato-
ammissibilmente- specifiche pretese in punto di interessi.
Rispetto agli interessi, peraltro, giova ricordare che “in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi,
contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del
danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al
debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono
essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte”
(Cass. 2016 n. 18292).
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per onorari, nella somma di euro 4.000,00 (d.m.
55/14, parametri tra i minimi e i medi, scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro
5.001,00 ed euro 26.000,00, secondo il criterio del decisum), oltre accessori di legge, oltre euro 587,00
per esborsi.
Le spese vanno solidalmente distratte in favore dei procuratori, dichiaratisi anticipatari a norma dell'art. 93 c.p.c.
Sul punto devesi segnalare che, “la nomina nel corso del giudizio di un secondo procuratore non
autorizza di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta
pagina 27 di 28 in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro e
che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al
principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716 comma 2 c.c..»
(Cass n. 34800 del 17.1.2021)” (Cass., Sez. I, Ord., 25 settembre 2024, n. 25590). Ebbene, nel caso di specie, la procura rilasciata in favore dell'avv. Aiello non contiene alcuna revoca dell'incarico già
conferito all'avv. Nicoletti (già dichiaratosi anticipatario), né vi sono altri elementi da cui desumere la revoca dell'incarico a quest'ultimo originariamente conferito.
Le spese di c.t.u. sono poste in via definitiva a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda di pagamento del valore monetario dell'immobile indicato in parte motiva;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori in solido, della somma di euro
25.000,00;
condanna altresì parte convenuta al pagamento, in favore degli attori in solido, della somma di euro
3.098,74;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate nella somma di euro 4.000,00,
oltre accessori di legge, oltre euro 587,00 per esborsi, distratte in favore degli avvocati di parte attrice,
avv. Francesco Romano Nicoletti e US Aiello;
pone le spese di c.t.u. definitivamente in capo alla parte convenuta.
Enna,13 giugno 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1084/2022 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...], C.F. e Parte_4 C.F._4
nato a [...] il [...], C.F. , tutti Parte_5 C.F._5
residenti in [...], Germania, che agiscono in proprio e nella qualità di eredi legittimi del sig.
nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti US Persona_1
Aiello e Romano Francesco Nicoletti;
- attori;
contro pagina 1 di 28 in persona del legale rappresentate p.t., con sede in alla Controparte_1 CP_1
Piazza Regina Margherita n. 13, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano P.IVA_1
Caltavuturo;
- convenuto;
CONCLUSIONI
Parte attrice: “- previa modifica dell'ordinanza del G.I. di voler accogliere le contestazioni e le
richieste già svolte nelle precedenti note, statuendo che il risarcimento va determinato con i criteri di
cui all'art. 42 bis TU e indicati nella CTP, provvedendo a rideterminare l'incarico al CTU o, invitando
il CTU a rideterminare il valore della locazione tenuto conto dei dati dell'osservatorio immobiliare;
-
in caso di rigetto, di voler concedere i termini ex art. 183 cpc. [recte, 190 c.p.c.]”; si riportano altresì
le conclusioni formulate in citazione, da ritenersi implicitamente richiamate: “piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire:
1. accertare e
ritenere illecita l'occupazione dei terreni edificabili situati nel Comune di , alla via CP_1
Catania, censiti in Catasto al Foglio 15, particelle n. 1228 e n. 1159, estendentesi 95 metri quadri
ciascuna, a far tempo dal 6/2/1986 (ovvero dalla scadenza del termine di efficacia dell'ordinanza di
requisizione in uso del 6/2/1985) fino ad oggi e fino a quando il Comune di non porrà fine CP_1
alla situazione di illecita occupazione dei predetti terreni e/o fino alla restituzione degli stessi ai
legittimi proprietari;
2. per l'effetto, condannare il al risarcimento dei danni Controparte_1
per equivalente in favore degli attori ammontante ad euro 25.421,05 per ciascuna particella di terreno,
come determinato nella CTP agli atti o, in caso di contestazione della controparte, nella diversa
misura che verrà determinata all'esito dell'eventuale espletanda CTU;
3. accertare e dichiarare la
fondatezza della domanda di pagamento della indennità di occupazione legittima stabilita
nell'ordinanza di requisizione in uso del 6/2/1985, per anni 1 e a partire dal 6/2/1985, e, per l'effetto,
pagina 2 di 28 condannare il Comune di al relativo pagamento in favore di parte attrice;
4. in CP_1
dipendenza della statuizione di cui al punto 1, accertare e dichiarare il diritto degli attori ad ottenere
il risarcimento dei danni da occupazione illecita da parte del Comune di , conseguente CP_1
alla mancata utilizzazione dei terreni indicati in narrativa, a decorrere dal 6/2/1986 e fino al momento
in cui permarrà tale situazione di occupazione illecita o fino a quando il comune di non si CP_1
determinerà di restituire i predetti terreni ai legittimi proprietari e, per l'effetto, condannare lo stesso
di al risarcimento del danno patrimoniale e non, oltre interessi legali e CP_1 CP_1
rivalutazione monetaria come per legge, da determinare, in via analogica, seguendo i criteri legali
stabiliti dall'art. 42 bis Testo Unico Espropri, riconoscendo a parte attrice, per il pregiudizio non
patrimoniale a titolo di occupazione sine titulo, una somma pari al 5% annuo del valore venale del
bene, da calcolare sul valore accertato dal CTP di parte attrice o per come verrà accertato in corso di
causa, per il tempo testé determinato, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolare
annualmente e separatamente sulle somme per ciascun singolo anno maturate;
condannare il
[...]
al pagamento delle spese e compensi di lite, secondo i parametri di cui al Dm 55/2014, CP_1
da distrarre in favore del difensore antistatario, il quale, dichiara di aver anticipato le spese e di non
aver riscosso compensi”.
Parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Enna, respinta ogni contraria domanda avversaria,
in relazione ai motivi in fatto ed in diritto meglio spiegati in seno al proprio atto responsivo “
comparsa di costituzione e risposta del 04.04.24” e per l'effetto: - Dichiarare inammissibile le
domande attroree nei limiti di cui alla eccezione meglio decritta al punto 1) della propria comparsa di
costituzione e risposta del 04.04.2024; - Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
[...]
nei limiti di cui alla eccezione al punto 2) della propria comparsa di costituzione e CP_1
risposta del 04.04.2024 ; - In subordine, nel merito, accertare che la somma come calcolata dal CTU e
relativa relazione peritale, comunque nei limiti di cui al punto 3) e in relazione anche alla eccezione di
pagina 3 di 28 cui al punto 2) ossia fino al decreto 304 del 16.02.2023, andrà decurtata per effetto della prescrizione
quinquennale per come eccepita e rilevata al punto 3) della propria comparsa di costituzione e
risposta del 04.04.2024 alla quale si rimanda e nei limiti di tale detta eccezione;
- Con ogni
consequenziale statuizione, anche in ordine alla condanna alle spese e agli onorari di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
Basti solo segnalare: i) che la causa è stata riassunta a seguito di declinatoria di giurisdizione da parte del giudice amministrativo (vedasi sentenza TAR Catania allegata in atti -doc. h, fasc. attoreo); ii) che parte convenuta era contumace nel giudizio innanzi al TAR e che nel presente giudizio si è costituita durante la fase istruttoria.
In fatto.
Nel febbraio del 1985 il Comune di occupò, in forza di provvedimento d'urgenza ex art. 7 CP_1
l. 1865 n. 2248, allegato E, emesso a seguito di un movimento franoso che interessò la zona, un fondo identificato al Catasto Terreni del medesimo ente al Foglio 15, particelle n. 1228 e n. 1159,
appartenente -anche per successione di agli attori (fatti pacifici ex art. 115 c.p.c.). Persona_1
L'occupazione in questione, in seno provvedimento di requisizione emesso ai sensi della citata normativa, venne determinata per un anno (fatto pacifico ex art. 115 c.p.c.).
L'amministrazione, tuttavia, in assenza di qualsivoglia ulteriore provvedimento, non rilasciò il fondo ma vi edificò delle opere (gabbionate) destinate a scongiurare i rischi derivanti dalla frana ancora in atto (fatto pacifico ex art. 115 c.p.c.).
L'amministrazione non pagò nemmeno l'indennità di lire 6.000.000,00 determinata all'epoca dell'occupazione (fatto pacifico ex art. 115 c.p.c.)
pagina 4 di 28 Nell'anno 2023 il Commissario di Governo per la Regione Sicilia emanò un provvedimento di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione del fondo di cui trattasi (fatto pacifico ex art. 115
c.p.c.).
Posizioni delle parti
Alla luce dei fatti sinteticamente esposti, gli attori citano in giudizio il Controparte_1
domandando il risarcimento dei danni subiti a causa dell'abusiva occupazione del fondo da parte dell'ente convenuto (protrattasi a far data dalla scadenza del provvedimento di occupazione d'urgenza del febbraio 1985), nonché il pagamento dell'indennità di lire 6.000.000,00 determinata per la requisizione ex art. 7 l. 22648/1865, all. E, relativa all'anno 1985.
In particolare, gli attori domandano i danni subiti nel tempo a causa dell'impossibilità di sfruttamento del fondo abusivamente occupato;
il danno da perdita della proprietà del medesimo fondo e dunque l'equivalente monetario dello stesso;
oltre al pagamento di quanto già determinato per l'occupazione legittimamente operata dalla controparte dal febbraio 1985 al febbraio 1986.
Quanto alla determinazione del valore del bene gli attori deducono che trattasi di fondo destinato all'edificazione e che come tale esso deve essere stimato.
Quanto alla quantificazione del danno da occupazione senza titolo gli attori chiedono l'applicazione in via analogica dell'art. 42 bis t.u. esproprio (d.p.r. 2001 n. 327).
Il convenuto chiede il rigetto della domanda eccependo: i) l'inammissibilità per violazione del CP_1
principio della traslatio judici delle domande di cui ai nn. 2, 3 e 4 delle conclusioni formulate da parte attrice in citazione e sopra trascritte;
ii) il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stato emanato, in data 16.2.2023, dal Commissario di Governo per la Regione Sicilia, decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio; iii) la prescrizione quinquennale del credito ex adverso azionato,
di modo che, al limite, il risarcimento dovrà riconoscersi unicamente con riguardo all'ultimo pagina 5 di 28 quinquennio e non già a far data dal 1986.
Ammissibilità delle domande.
Infondata è l'eccepita inammissibilità delle domande di cui ai nn. 2, 3 e 4 delle conclusioni di parte attrice.
Secondo la tesi di parte convenuta, poiché il presente giudizio deriva dalla riassunzione di un procedimento originariamente introdotto innanzi al giudice ammnistrativo, dichiaratosi privo di giurisdizione, gli attori non avrebbero potuto introdurre alcuna domanda nuova rispetto a quelle già
formulate nella sede originaria.
Secondo TAR Campania-Napoli n. 847/2019, difatti, “La "traslatio iudicií" a seguito di declaratoria di
difetto di giurisdizione da parte del giudice adito, comporta la riassunzione del giudizio innanzi al
giudice indicato nei limiti della domanda con cui è stata declinata la giurisdizione, vale a dire con
esclusivo riferimento al petitum e alla causa petendi formulata nell'originario giudizio innanzi al
giudice sfornito di giurisdizione, non essendo ammissibili invece domande nuove (cfr. TAR Umbria,
sez. I, 5 dicembre 2014, n. 605; TAR Molise Campobasso 4 agosto 2011, n. 528)”.
Ebbene, gli attori non hanno introdotto alcuna domanda nuova: petitum e causa petendi sono infatti identici a quelli sottesi al ricorso innanzi al Tar Catania, costituiti dal risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva e per la perdita della proprietà, nonché dalla richiesta di pagamento dell'indennità già quantificata con il provvedimento del 1985 citto (v. ricorso al TAR allegato).
L'eccezione della parte convenuta si appalesa estremamente formalistica.
Conviene riportare per intero quanto scritto dalla convenuta per rendersi conto della pretestuosità
dell'eccezione: “Gli attori, con il proprio atto di citazione in riassunzione con riferimento alla
domanda proposta nel precedente giudizio al Tar sez. dist di Catania e sopra riportato al punto C) le
cui conclusioni e richieste non coincidono esattamente con quelle articolate avanti al Tar e pagina 6 di 28 precisamente: Nel giudizio al Tar veniva richiesto al punto 1):….emettere declaratoria di Condanna
del al risarcimento di danni per equivalente in favore dei predetti…………., Controparte_1
mentre nella citazione al punto 2) viene richiesto: ……condanna del per Controparte_1
equivalente in favore degli attori ammontante ad euro 25.421,05 per ciascuna particella di terreno
come determinato dalla CTP agli atti o, in caso di contestazione della controparte, nelle diversa
misura che verrà determinata all'esito delle eventuale espletanda CTU…..richiesta quest'ultima che
non coincide con quella proposta davanti al Tar se si considera che lo stesso Tribunale Amministrativo
nella sentenza n. 3303-2021 del 05.11.2021, dichiarava il difetto di giurisdizione ed in particolare
“dichiarava che la ricostruzione operata dalla parte ricorrente in ordine all'utilizzazione dei terreni di
proprietà nella procedura espropriativa del 1994 non trova riscontro negli atti di causa e risulta
quindi, infondata, per difetto di adeguato supporto probatorio…”, con l'ovvia conseguenza di
determinare la inammissibilità della stessa proprio per la violazione del principio della traslatio
judici”.
Orbene, soffermando l'attenzione su tale prima censura, può evidenziarsi che del tutto fuori luogo è il richiamo a passaggi motivazionali del TAR, il quale ha reso una pronuncia di mero rito, valevole quindi ai soli fini della giurisdizione, in quanto non impugnata sotto questo profilo.
Sgomberato il campo dalla totale irrilevanza dell'inciso “… se si considera che lo stesso Tribunale
Amministrativo…”, l'eccezione si sostanzia in ciò, che nelle conclusioni innanzi al TAR non era specificato l'ammontare di euro 25.421,05 per ciascuna particella indicato invece nelle conclusioni della citazione.
È evidente l'infondatezza dell'eccezione.
Sia in quanto, come evidenziato da parte attrice, la somma era comunque indicata anche innanzi al
TAR, essendo stata ivi prodotta la c.t.p. da cui tale somma viene tratta (v. fasc. TAR allegato alla pagina 7 di 28 citazione), sia in quanto l'indicazione della somma specificamente pretesa non muta certo il petitum,
ma semmai ne opera una limitazione quantitativa, sia in quanto, ancora, a ben vedere, la somma in questione costituisce una mera indicazione avendo gli attori aggiunto “…o nella diversa misura che
verrà determinata all'esito dell'eventuale espletanda CTU”.
Proseguendo nell'esame dell'eccezione, si osserva che la parte convenuta afferma: “Per quanto
concerne il punto 3 delle conclusioni dell'atto di citazione, questo risulta essere manchevole della
richiesta di interessi legali e rivalutazione monetaria rispetto alla domanda proposta al Tar a pag. 11
punto c) con l'ovvia conseguenza di avere rinunciato alla relativa voce di interessi e rivalutazione e
quindi la decadenza che quivi si rileva formalmente”.
L'eccezione non coglie nel segno se inquadrata nel senso dell'inammissibilità della domanda per violazione del principio della translatio iudicii. Evidentemente, infatti, non v'è alcuna domanda nuova ma, al limite, una riduzione della domanda per non essere stati domandati anche gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Conviene, in ogni caso, spendere alcune considerazioni sul punto.
Qualora si trattasse di debito di valore, il consolidato orientamento della corte regolatrice ritiene che la rivalutazione monetaria e gli intessi siano una modalità equitativa di ristoro del danno effettivamente subito, di modo che, di per sé, non occorre una specifica richiesta di parte dovendosi ritenere la stessa implicita nell'istanza di risarcimento.
Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi di debito di valuta, ai sensi dell'art. 1277 c.c., nessuna rivalutazione monetaria spetta al creditore, che può invece richiedere gli interessi, i quali configurano una autonoma voce di danno, che esige specifica domanda. Un siffatta domanda non è stata proposta,
invero, nemmeno in sede di ricorso al TAR, avendo parte attrice, con formula distile, domandato al giudice amministrativo la rivalutazione e interessi monetari alla stregua di un fatto illecito, nella specie pagina 8 di 28 non ricorrente trattandosi del mancato pagamento di una somma di denaro già concordata per la requisizione del 1985.
Ne segue che non si tratta di violazione della transaltio iudicii, piuttosto, gli attori non hanno domandato né innanzi al TAR, né innanzi al Giudice ordinario, gli interessi legali sulla somma di denaro dovuta dall'ente convenuto.
Infine, l'ente convento aggiunge: “In relazione al punto 4, pagina 24 atto di citazione, gli attori
richiedono il risarcimento del danno da occupazione illecita…. conseguente alla mancata utilizzazione
dei terreni in narrativa a decorrere dal 06.02.1986 e fino al momento conseguente alla mancata
utilizzazione dei terreni indicati in narrativa, a decorrere da1 6/2/1986 fino al momento in cui
permarrà tale situazione di occupazione illecita o fino a quando il comune di non si CP_1
determinerà di restituire i predetti terreni ai legittimi proprietari e per l'effetto, condannare lo stesso
comune di al risarcimento del danno patrimoniale e non, oltre interessi legali e CP_1
rivalutazione monetaria come per legge, da determinare, in via analogica, seguendo i criteri legali
stabiliti dall'art. 42 bis Testo Unico Espropri, riconoscendo a parte attrice, per il pregiudizio non
patrimoniale a titolo di occupazione sine titulo, una somma pari al 5% annuo del valore venale del
bene, da calcolare sul valore accertato dal CTP di parte attrice o per come verrà accertato in corso di
causa, per il tempo testè determinato, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolare
annualmente e separatamente sulle somme per ciascun singolo anno maturate” anche tale domanda
così come articolata, risulta essere non proposta negli stessi termini nel giudizio avanti al Tar, ergo la
parziale inammissibilità della stessa per la medesima violazione del principio della traslatio judici”.
Come si vede, la difesa di parte convenuta non è in grado di enucleare quale sia la differenza di petitum
e di causa petendi tra la domanda in questione e quanto richiesto in sede di ricorso al TAR. Ciò in quanto trattasi di mere differenze stilistiche nella redazione delle conclusioni che non mutano in alcun pagina 9 di 28 modo la sostanza della domanda: anche al TAR è stato infatti domandato il risarcimento per l'occupazione senza titolo del fondo, con richiesta di quantificazione ai sensi dell'art. 42 bis TU
espropri e a far data dall'anno 1986 sino alla restituzione o comunque alla cessazione della condotta illecita.
Legittimazione passiva dell'ente convenuto.
Del pari infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da parte convenuta.
Il senza mai negare di aver posto in essere le condotte di cui si dolgono gli Controparte_1
attori -consistite, segnatamente, nell'aver occupato il fondo di questi ultimi, dapprima, ai sensi dell'art. 7 l. 1865 cit., senza mai corrispondere l'indennità quantificata e, poi, nell'aver protratto sine die tale occupazione senza alcun titolo, avendo il provvedimento del 1985 durata annuale-, deduce che poiché
nell'anno 2023 il Commissario di Governo per la Regione Sicilia ha emanato un provvedimento di occupazione finalizzato all'esproprio e riferito a tali terreni, esso ente comunale non avrebbe alcuna legittimazione passiva.
Verrebbe quindi da chiedersi a chi dovrebbero rivolgersi gli attori per ottenere il risarcimento derivante da una condotta illecita pacificamente posta in essere proprio dall'ente convenuto.
È sin troppo evidente che, quantomeno fino al momento dell'emanazione del provvedimento che legittima l'occupazione del fondo attoreo (febbraio 2023), sussiste pienamente la legittimazione passiva dell'ente locale chiamato in giudizio, avendo proprio tale ente posto in essere la condotta di occupazione senza titolo del fondo altrui dal febbraio 1986 (data di scadenza dell'efficacia del provvedimento di occupazione ex art. 7 cit.).
L'eccezione di prescrizione
Ai sensi dell'art. 167 c.p.c. il convenuto deve formulare le eccezioni non rilevabili d'ufficio costituendosi tempestivamente. pagina 10 di 28 L'eccezione di prescrizione rientra tra le eccezioni non rilevabili d'ufficio (art. 2938 c.c.).
L'atto di citazione introduttivo del presente giudizio risulta regolarmente notificato al CP_1
convenuto il quale, tuttavia, si è costituito solo nel corso della fase istruttoria del presente giudizio (in data 4.4.2024) dopo la nomina del c.t.u.
Dunque, che il convenuto si sia costituito tardivamente appare inconfutabile.
Ne segue l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per avvenuta decadenza della parte convenuta come condivisibilmente eccepito da parte attrice.
Accertamento della condotta illecita di parte convenuta.
Gli attori domandano, anzitutto, l'accertamento dell'illiceità della condotta di occupazione del proprio fondo da parte della P.A. convenuta.
La circostanza è irrevocabile in dubbio, dovendosi solo precisare quanto segue.
Come si è visto, il convenuto ha occupato il fondo di parte attrice originariamente (febbraio CP_1
1986) in modo legittimo ai sensi dell'art. 7 l. 1865 n. 2248, all. E.
Tale occupazione, tuttavia, legittimava la permanenza sul fondo da parte dell'ente locale per un anno
(fatto pacifico).
Successivamente, nessun ulteriore provvedimento amministrativo ha legittimato la permanenza dell'ente sul fondo in questione (fatto pacifico).
Il fondo è stato occupato mediante la realizzazione di gabbionate tutt'ora presenti. Ciò in quanto il fondo in questione è interessato da movimenti franosi che, come emerge dalla relazione di c.t.u, sono ancora in corso.
A legittimare l'occupazione del fondo è poi intervenuto, nel febbraio del 2023, il provvedimento richiamato dall'ente convenuto, il quale, chiaramente, non ha alcuna efficacia sanante dell'occupazione pagina 11 di 28 abusiva sino ad allora perpetrata.
Con riguardo a tale provvedimento, nella presente sede, non può che operare la presunzione di legittimità dell'azione amministrativa (Cass. 2015 n. 1841; Cass. 2020 n. 22856; Cass.) non risultando utili elementi al fine del superamento della stessa.
In definitiva, può affermarsi che il Comune di ha abusivamente e quindi illecitamente CP_1
occupato i terreni di parte attrice dal febbraio del 1986 al febbraio del 2023.
Aggiungasi, solo per completezza, che non v'è alcuna contestazione (come già sopra accennato) in ordine all'appartenenza del fondo di cui si tratta agli attori.
Ebbene, nell'ambito dell'azione di risarcimento del danno per occupazione senza titolo non si esige un onere probatorio quale quello richiesto in tema di azione di rivendica, trattandosi di un'azione personale e non reale, ove non si richiede un accertamento con efficacia di giudicato del diritto di proprietà ma solo incidenter tantum ai fini risarcitori, con la conseguenza che ben può ritenersi raggiunta la prova per la mancata contestazione di controparte (art. 115 c.p.c.), cui si aggiunge, anzi, il riconoscimento stesso della parte convenuta che, nel tempo, ha sempre identificato gli attori quali proprietari dei beni di cui si tratta (v. doc. depositata da parte attrice, nonché il provvedimento depositato dalla parte convenuta). Ciò che, ad abundantiam, appare fornire riscontro alle visure catastali, di per sé solo costituenti un mero indizio.
Altrettanto pacifico è che gli attori siano eredi di e che questo fosse proprietario Persona_1
del bene all'epoca dell'originaria occupazione da parte del comune di . CP_1
Occorre allora verificare quali siano i danni subiti dagli attori in conseguenza dell'illecito in questione.
Risarcimento per equivalente del valore del bene occupato.
Gli attori domandano, anzitutto, una somma di denaro a titolo di risarcimento per equivalente pagina 12 di 28 monetario del valore del fondo occupato.
La domanda non può trovare accoglimento.
Al fine di accogliere la domanda in questione, dovrebbe ritenersi che, mediante la richiesta del risarcimento per equivalente, gli attori avrebbero efficacemente abdicato al diritto di proprietà sul fondo.
Senonchè, in primo luogo, non riesce a ravvisarsi in seno all'atto di citazione una inequivoca manifestazione di volontà in tal senso: gli attori, difatti, chiedono il risarcimento del danno per l'occupazione abusiva sino al momento in cui l'ente locale restituirà il bene occupato o cesserà in altro modo di occuparlo abusivamente (cosa che, peraltro, è avvenuta mediante il provvedimento del 2023
già menzionato).
A rivestire rilevanza assorbente è tuttavia un profilo diverso da quello appena segnalato.
In particolare, deve osservarsi che, in ordine all'istituto della rinuncia abdicativa, ritenuta implicita nella richiesta di risarcimento per equivalente monetario del valore dell'immobile abusivamente occupato dalla P.A., la giurisprudenza ammnistrativa (Adunanza Plenaria n. 2/2020 e n. 4/2020) ha sollevato perplessità, le quali, se appaiono in buona parte superate dalla giurisprudenza della Corte
regolatrice, non appaiono però superabili con specifico riguardo al caso di specie.
Procedendo gradatamente, va richiamato quanto affermato dalla Corte regolatrice, con sentenza n.
18168 del 2022: “alla luce del principio secondo cui, nei casi di occupazione acquisitiva e usurpativa,
alla P.A. non è consentito negare al privato il risarcimento del danno preteso dal proprietario,
invocando il mancato formale trasferimento nel proprio patrimonio del bene illegittimamente
occupato, sul presupposto che il menzionato istituto sia stato ritenuto contrario ai principi
costituzionali e della Cedu e, tuttavia, mantenendo il predetto bene nella propria disponibilità per
destinarlo in modo definitivo e irreversibile ad un fine pubblico. Ed infatti, l'Amministrazione non può pagina 13 di 28 imputare al privato danneggiato il mancato esperimento del rimedio restitutorio in forma specifica,
che l'ordinamento interno ed internazionale gli accorda a tutela della proprietà, al fine di essere
esonerata dall'obbligazione di risarcimento del danno per equivalente per la perdita della proprietà
cui il privato implicitamente e forzosamente rinuncia proponendo la domanda di risarcimento per
equivalente, in quanto la scelta dei rimedi a tutela della proprietà è pur sempre riservata al privato
danneggiato (Cass. n. 144 del 2020, n. 6301 del 2014). Alcune recenti decisioni del giudice
amministrativo (cfr. Cons. di Stato, Ad. Pl., n. 2 del 2020) affermano invece che il trasferimento della
proprietà del bene alla pubblica amministrazione non può essere l'effetto di una rinuncia abdicativa
formulata dal soggetto privato, neppure sotto forma di domanda di risarcimento per il danno subito,
atteso che il principio di legalità, di cui è espressione in materia l'art. 42 della Costituzione e
rimarcato dalla Corte Edu, richiede una base legale certa perché si determini l'acquisto della
proprietà in capo all'espropriante, base legale che l'ordinamento prevederebbe esclusivamente nel
provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis t.u. espr., ovvero in un contratto traslativo. La
conseguenza è che la scelta di acquisire il bene occupato ed utilizzato sine titulo o restituirlo sarebbe
rimessa esclusivamente all'Autorità amministrativa (o al commissario ad acta), sicché né il giudice
amministrativo né il proprietario potrebbero sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla
competenza e alle responsabilità dell'Autorità individuata dall'art. 42-bis citato (di conseguenza,
Cons. di Stato, sez. II, n. 6863 del 2020, ha ritenuto inammissibile la domanda avente contenuto solo
risarcitorio proposta dal proprietario di un fondo illegittimamente occupato dalla P.A.). Su questa
ricostruzione è possibile formulare alcune osservazioni. L'occupazione del bene, pur se illecita o
illegittima, da parte dell'autorità espropriante (che, in mancanza della dichiarazione di pubblica
utilità o comunque senza emettere il decreto di esproprio né provvedere alla restituzione del bene, lo
trasformi irreversibilmente per destinarlo a finalità pubbliche) produce l'effetto immediato di sottrarre
al privato il diritto di godimento sul bene per un tempo indeterminato e ogni facoltà connessa allo
pagina 14 di 28 status proprietario (è arduo ammettere lo jus tollendi, ex art. 936 c.c., con riferimento alle opere
realizzate per fini pubblici), svuotando anche la facoltà dispositiva sul bene stesso. La succitata
giurisprudenza amministrativa, escludendo la possibilità per il privato di azionare i rimedi civilistici
comuni (compreso quello del risarcimento del danno per equivalente commisurato al valore del bene),
in sostanza ravvisa una modalità conformativa della proprietà privata rimessa all'autorità
amministrativa, alla quale soltanto sarebbe riservata, ai sensi dell'art. 42-bis t.u. espr., la decisione di
acquisire la proprietà dell'immobile, previo pagamento dell'indennizzo, o di restituirlo previa
rimessione allo stato pristino, salva la residua possibilità per il privato di reagire introducendo un
giudizio, con esito incerto e dilatato nel tempo, al solo fine di compulsare la stessa autorità ad
assumere detta decisione. Si osserva, tuttavia, che la Costituzione (art. 42, comma 2) rimette alla legge
la conformazione della proprietà privata quanto ai «modi di acquisto, di godimento e […] limiti […]»
e riconosce all'autorità amministrativa il potere espropriativo (cfr. art. 42, comma 3), ma fintanto che
tale potere non venga concretamente esercitato, anche tramite l'acquisizione del bene ex art. 42-bis
t.u. espr. (eventualmente su impulso del proprietario), è arduo ritenere che al privato siano sottratti i
comuni rimedi civilistici a tutela del bene trasformato e reso inservibile alla gamma di usi cui può
destinarlo in base alle regole di conformazione della proprietà immobiliare. In particolare, il
proprietario vittima del comportamento illecito dell'Amministrazione ha il diritto di domandare in
giudizio il risarcimento del danno, non solo, per la perdita del godimento nel periodo considerato
(occupazione illegittima), ma anche per la perdita commisurata all'integrale valore del bene, alla cui
titolarità il proprietario ha implicitamente (seppur forzosamente) rinunciato proponendo la domanda
risarcitoria per equivalente (cd. restitutio in integrum per equivalente). Come rilevato da dottrina
autorevole, i trasferimenti coattivi della proprietà sono una categoria generale interna al sistema
proprietario e non vi sono ostacoli logici e giuridici a che il proprietario – può aggiungersi: fintanto
che l'autorità amministrativa non abbia esercitato il potere acquisitivo ex art. 42-bist.u. espr. – possa
pagina 15 di 28 chiedere in giudizio e ottenere il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene
coattivamente trasferito in capo all'autore della lesione. Diversamente ragionando, il proprietario
(danneggiato) sarebbe esposto ai rischi insiti nella titolarità del bene in una situazione determinata dal
comportamento illecito dell'autorità amministrativa, senza la possibilità di avvalersi del rimedio
principale di far cessare immediatamente la prosecuzione dell'illecito mediante la rinuncia forzosa
alla proprietà, in alternativa alla sua scelta di ottenere (quando sia possibile) la restituzione del bene
previa rimessione in pristino. Nell'art. 42-bis è la fonte legale del potere acquisitivo attribuito
all'autorità amministrativa, ma non anche di una implicita conformazione della proprietà privata che,
sterilizzando i rimedi riconosciuti dall'ordinamento a chi è danneggiato dall'illecito (e quindi anche al
proprietario), abbia l'effetto di premiare il comportamento dell'autorità amministrativa che persista
nell'illecito, non emettendo il provvedimento acquisitivo e non indennizzando il privato. In presenza di
uno svuotamento del titolo proprietario che derivi da un comportamento illecito (assimilabile a una
espropriazione di valore), non può configurarsi nella mera inerzia dell'autorità amministrativa (che
non emetta il provvedimento acquisitivo né provveda alla restituzione del bene) una implicita
conformazione o regolamentazione della proprietà privata, non desumibile dall'art. 42-bis t.u. espr.
che si limita ad attribuire alla stessa autorità un potere nuovo che, se non esercitato, non produce
effetti degradatori generalizzati o tali da paralizzare i rimedi attribuiti dall'ordinamento al
proprietario. In conclusione, è conforme a diritto la determinazione del danno commisurata al valore
del bene”.
Benché le argomentazioni della Corte regolatrice appaiano in buona parte condivisibili, non può non osservarsi che l'orientamento in questione non si confronta con un ulteriore argomento evidenziato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che nel caso di specie osta all'accoglimento della domanda.
Precisamente, osserva len. 4/2024 che: “l'atto di rinuncia al diritto di proprietà su beni immobili Cont pagina 16 di 28 è soggetto alla forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350, n. 5), cod. civ., per cui vanno
redatti per iscritto "gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti" (nei quali rientra anche
il diritto di proprietà). Ebbene, anche in ipotesi aderendo all'orientamento giurisprudenziale e
dottrinario che ritiene ammissibile una manifestazione tacita di volontà nel contesto di un atto per la
cui validità è richiesta la forma scritta - con la motivazione che una forma vincolata non significa che
la volontà debba essere espressa, essendo sufficiente che la stessa vi sia contenuta, anche in forma
tacita, ma in modo da rilevare, per quanto qui interessa, una volontà incompatibile con il
mantenimento del diritto di proprietà -, l'atto formale contenente la volontà tacita di rinuncia deve, in
ogni caso, assumere la forma scritta ad substantiam (scrittura privata o atto pubblico), ossia essere
munita della sottoscrizione personale della parte, autenticata o comunque riconosciuta nelle forme di
legge. Tratterebbesi di requisito formale da vagliare caso per caso attraverso l'esame degli atti
processuali di parte in tesi suscettibili di essere interpretati quali atti contenenti una volontà
abdicativa”.
Ebbene, nel caso di specie nessuno degli atti del giudizio reca la sottoscrizione personale delle parti, né
risulta conferita ai difensori una procura speciale a disporre del diritto di proprietà attraverso un'eventuale rinuncia abdicativa.
Ne consegue il rigetto della pretesa risarcitoria pari al valore dell'immobile in quanto gli attori, allo stato, ne mantengono la proprietà.
Solo ad abuntantim, si può anche rilevare che alla domanda in questione gli attori non sembrano nemmeno avere reale interesse una volta che sia stato avviato il procedimento finalizzato all'esproprio,
nell'ambito del quale la somma corrispondente al valore monetario del bene sarà determinata e corrisposta dalla P.A.
Il risarcimento del danno da occupazione senza titolo.
pagina 17 di 28 La domanda di risarcimento del danno per occupazione senza titolo del fondo degli attori da parte della
P.A. convenuta deve senz'altro trovare accoglimento.
Sul punto, va anzitutto ribadito che è incontroverso che l'ente convenuto abbia occupato, senza alcun titolo, i fondi di parte attrice, trasformandoli e realizzandovi opere pubbliche o di pubblica utilità
(gabbionate anti-frana), così privando gli attori di qualsiasi facoltà di godimento del bene che forma l'oggetto del diritto di proprietà.
Da ciò consegue il diritto al risarcimento del danno, costituito, precisamente, dalla perdita del diritto di godere dei propri beni (cfr. Cons. di St. 2020, n. 4709, nonché Cass. Sez. Un. 2022 n. 33654).
In ordine all'an della responsabilità dell'amministrazione convenuta, in altri termini, può ritenersi sostanzialmente pacifico nella giurisprudenza, tanto civile quanto amministrativa (sebbene con argomenti diversi), il condivisibile orientamento per cui non incombono sul proprietario particolari oneri assertori e probatori, là dove sia provata la condotta della P.A. e risulti che questa impedisca al primo di esercitare il diritto di godere della cosa, quantomeno quando l'impedimento in questione sia generale, non occorrendo, allora, che il proprietario indichi la specifica facoltà di godimento preclusa.
Più precisamente, secondo l'orientamento espresso della Corte regolatrice “Non è … richiesta
l'allegazione della concreta possibilità di godimento persa nell'ipotesi dell'occupazione sine titulo da
parte della pubblica amministrazione, …. L'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 prevede che, in
caso di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico e di successivo
provvedimento di acquisizione, sia corrisposto al proprietario un indennizzo per il pregiudizio
patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per
cento del valore venale del bene. L'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale è determinato in misura
corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione
riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37 del medesimo d.P.R. n.
pagina 18 di 28 327. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del
procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento
annuo sul valore del bene come appena determinato. Anche nel caso di mancanza di formale
acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis, o di procedimento non conclusosi con un valido ed efficace
decreto di esproprio o con un accordo di cessione, è configurabile per la giurisprudenza un danno per
il mancato godimento del fondo illegittimamente occupato, abitualmente determinato in via equitativa
in favore del privato, ove non sia fornita la prova di un danno maggiore, in base al criterio degli
interessi legali per ogni anno di occupazione sulla somma corrispondente all'indennità di
espropriazione o sul prezzo di cessione volontaria del bene (fra le tante Cass. 20 novembre 2018, n.
29990; 6 agosto 2018, n. 20545; 4 marzo 2005, n. 4797; 27 agosto 2004, n. 17142). La determinazione
legislativa in via forfettaria dell'indennizzo, senza esigere dal proprietario l'allegazione della mancata
possibilità di godimento nel periodo di occupazione senza titolo, salva la possibilità per entrambe le
parti del giudizio di dimostrare la diversa entità del danno in concreto (in melius o in pejus rispetto a
quel limite – per il proprietario, ad esempio, la perdita di occasioni particolari di profitto), costituisce
una valutazione legale tipica di pregiudizio e di relativa compensazione. Si tratta di una valutazione,
come anche quella del diritto vivente appena richiamato, tipizzata di pregiudizio al bene della vita, il
cui presupposto di fatto è l'esplicazione del rapporto fra privato e pubblica amministrazione,
istituzionalmente asimmetrico dal punto di vista del potere, secondo modalità ablatorie non rispettose
della legge. Come spiega Cass. Sez. U. 20 luglio 2021, n. 20691, «nella materia espropriativa l'agire
amministrativo è cadenzato da atti formali che sono, di per sé, evocativi di conseguenze”)” (cfr. Sez.
Un. 33645/2022).
Secondo la (peraltro maggiormente condivisibile) giurisprudenza amministrativa, occorre osservare che il pregiudizio da occupazione abusiva “viene a coincidere con la lesione di una delle due facoltà del
diritto di proprietà - quella di godimento - in cui, tradizionalmente e usualmente, si articola il
pagina 19 di 28 contenuto di questa situazione giuridica soggettiva … Si può ritenere sufficientemente provata la
sussistenza di un danno patrimoniale per il solo fatto che il proprietario di un bene ne abbia sofferto lo
spossessamento e ne abbia dunque perduto, temporaneamente, il godimento (C.d.S. 2020 n. 4709) … A
fronte di un sistema normativo articolato e composito, sovranazionale e nazionale, scandito da norme
di rango diverso, che attribuisce una consistente e multiforme tutela al diritto di proprietà, mediante la
previsione di differenti rimedi, il quadro degli oneri probatori gravanti su chi si assume danneggiato
va "semplificato", nel rispetto delle regole che presidiano il processo, al fine di dare piena attuazione
al principio di effettività della tutela giurisdizionale … L'allegazione della perdita temporanea della
facoltà di godimento costituisce non soltanto un profilo rilevante ai fini della descrizione della lesione
occorsa alla situazione giuridica soggettiva, che si assume violata, ma anche un aspetto dirimente per
gli aspetti correlati ai pregiudizi economici che da quella lesione sono scaturiti. Secondo una
valutazione basata sull'id quod plerumque accidit e, dunque, facendosi applicazione dell'istituto delle
presunzioni semplici (art. 2729 c.c.), può evidenziarsi come la perdita del godimento del bene si
traduca, di regola, nella perdita del valore d'uso di quel bene o, anche, della sua mera "disponibilità
statica"; di quella che, con locuzione descrittiva, può essere definita come una "posta attiva
potenziale" della sfera giuridica dell'interessato, cioè dei molteplici impieghi, profittevoli o anche solo
di svago, che si traggono dall'essere nella disponibilità del bene …è configurabile il "mancato
godimento" di un bene (il fondo illegittimamente occupato) del quale, usualmente, il titolare può fare
un uso remunerativo o proficuo: anzi, mentre la mera disponibilità del denaro di per sé non soddisfa
esigenze ed aspirazioni personali, la mera disponibilità di un proprio fondo ne consente molteplici
impieghi, profittevoli o anche solo di svago” (Cons. di St. 2020, n. 4709).
L'an del diritto risarcitorio avanzato dagli attori è pertanto irrevocabile in dubbio, sia che si voglia seguire l'impostazione della Corte di Cassazione, sia che si voglia seguire quella -apparentemente preferibile- delineata dalla giurisprudenza amministrativa.
pagina 20 di 28 Relativamente ai criteri per la quantificazione di tale danno, in assenza di una specifica prova fornita da parte attrice, occorre dare applicazione all'art. 1226 c.c., richiamato in tema di illecito aquiliano, qual è
quello in esame, dall'art. 2056 c.c., e, quindi, far ricorso alla determinazione equitativa del danno.
Va premesso, infatti, che, diversamente da quanto dedotto dagli attori in citazione, la fattispecie non è
disciplinata dall'art. 42 bis del t.u. espropri, mancando nel caso in esame l'emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante quale quello disciplinato dalla disposizione richiamata.
La disposizione in questione non può trovare ingresso nemmeno in via analogica in quanto questa “ha
un campo di applicazione imprescindibilmente legato all'applicazione del comma 1 dell'art. 42-bis, il
quale, come ribadito da questo Consiglio, in Adunanza plenaria, ha disciplinato un procedimento
semplificato da seguire quando l'amministrazione disponga l'acquisizione al proprio patrimonio di un
bene che possieda, senza titolo, per un interesse pubblico, e che sia stato modificato nella sua
originaria consistenza. Si tratta di una normativa dal preciso ambito di applicazione, che delinea una
"fattispecie normativa di diritto amministrativo settoriale in materia espropriativa, quale
tassativamente predeterminata dal legislatore" (cfr. C.d.S., Ad. plen., 20 gennaio 2020, n. 4, v., in
particolare, punto 16.2.3.; Corte cost., 30 aprile 2015, n. 71)” (cfr. Cons. di St. 2020 n. 4709);
L'art. 42 bis cit., allora, potrà essere utilizzato solo quale parametro per la determinazione equitativa del danno da occupazione senza titolo.
Ad avviso di chi giudica, peraltro, nell'ambito della determinazione equitativa ex art. 1226 c.c., il riferimento all'art. 42 bis t.u. espropri, in assenza di specifica allegazione (e men che meno di prova) di un danno non patrimoniale, è da intendere al solo comma 3 della disposizione e non anche al comma 1,
che riguarda l'indennizzo per il danno non patrimoniale.
Precisamente, il comma 3 dell'art. 42 bis cit. dispone che “Per il periodo di occupazione senza titolo è
computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità
pagina 21 di 28 del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”
(ossia “in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se
l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4,
5, 6 e 7”).
Esiste, peraltro, un diverso parametro equitativo che può essere in astratto utilizzato per la determinazione equitativa del danno da occupazione senza titolo, rappresentato dal canone locativo che il proprietario avrebbe verosimilmente potuto percepire concedendo il bene in locazione.
Difatti, nell'ambito dei giudizi tra privati, è questo il parametro che la stessa giurisprudenza della Corte
regolatrice suggerisce e la fattispecie in esame a tale stregua va trattata non ravvisandosi la posizione dell'ente locale quale autorità amministrativa: l'occupazione senza titolo, difatti, è una condotta non connotata dall'esercizio di potere pubblico, di modo che l'amministrazione riveste una posizione sostanzialmente privatistica. Tant'è che il giudice amministrativo ha declinato la giurisdizione (v.
sentenza TAR Catania in atti -doc. 8 allegato all'atto di citazione).
Il consulente tecnico, su incarico dello scrivente, calcola il potenziale valore locativo dell'immobile per un canone di euro 35,30.
Le ragioni di tale indicazione risiedono nelle condizioni geomorfologiche del fondo.
Secondo quanto emerge dagli atti (e che costituì anche la ragione della requisizione temporanea del
1985), infatti, il fondo è interessato da movimenti franosi, e precisamente da un dissesto geomorfologico, di modo che, pur avendo sulla carta destinazione edificatoria, la stessa non risulta concretamente esplicabile.
Evidenzia sul punto il c.t.u. che la zona dove è ubicato il fondo attoreo è classificata ad alto rischio geomorfologico e che, proprio per tale ragione, “con decreto commissariale n. 1825 del 29/11/2022, il
Commissario di Governo per il contrasto del Dissesto Geomorfologico nella Regione Siciliana,
pagina 22 di 28 concedeva il finanziamento per i lavori di Consolidamento delle Pendici di via Catania, ancora in fase
di esecuzione. Con decreto n. 304 del 16/02/2023, il Commissario di Governo per il contrasto del
Dissesto Geomorfologico nella Regione Siciliana decretava l'occupazione anticipata d'urgenza di
immobili, di cui al piano particellare di esproprio, tra i quali venivano inserite le particelle 1228 e
1159”.
Le osservazioni mosse da parte attrice alla c.t.u. in ordine alla determinazione del canone locativo trovano adeguata risposta nelle argomentazioni spese dal consulente alle quali si fa rinvio (v. deposito del c.t.u. del 3.4.2024, allegato “risposta alle osservazioni delle parti”).
In particolare, il c.t.u., così, condivisibilmente, si esprime in ordine alla determinazione del canone
“Considerata l'eccezionalità del sito in esame e l'assenza di un mercato di riferimento e di parametri
di comparazione oggettiva (lotti di terreno non agricoli bensì a vocazione edificatoria ma di fatto
inedificabili), il possibile valore di locazione del bene della parte attrice è stato determinato come
media tra due parametri di riferimento individuati nel valore di locazione al mq di un “terreno
agricolo” (Dati Eurostat) e il 20% del valore di locazione degli ipotetici beni immobili che, in
condizioni ottimali, si sarebbero potuti realizzare (Dati OMI)”.
Il criterio logico seguito dal c.t.u., evidentemente, è tutt'altro che arbitrario e risponde a un parametro di equità che appare senz'altro condivisibile.
Al fine valutare l'effettiva equità dell'importo che potrebbe determinarsi a titolo di ristoro seguendo il percorso appena indicato, appare opportuno anche verificare la differenza che si avrebbe utilizzando il diverso parametro, anch'esso equitativo, indicato dall'art. 42 TU espropri, ossia il 5% annuo sul valore venale del bene.
È peraltro evidente che il valore venale del bene non può essere quello indicato da parte attrice giacchè
la consulenza tecnica di parte (prodotta dagli attori) non tiene in alcuna considerazione il dissesto pagina 23 di 28 geomorfologico che impedisce l'edificazione sul fondo per cui è causa.
Secondo l'ente convenuto, in particolare, “il valore venale del detto bene ammonterebbe ad euro 5 /-
6.000,00 circa per particella, sempre che sia possibile edificare” (cfr. comparsa di costituzione).
Dunque, anche l'applicazione del criterio invocato da parte attrice presta il fianco a critiche:
occorrerebbe determinare, infatti, il valore di un fondo edificabile sulla carta ma in concreto interessato da un dissesto geomorfologico che ne impedisce qualsiasi concreto sfruttamento.
Alla luce di ciò, appare maggiormente plausibile il valore indicato da parte convenuta.
Ora, applicando il criterio del 5% annuo sul valore venale del bene e assumendo quale valore, vista l'esistenza del dissesto geomorfologico, quello indicato da parte convenuta, gli attori avrebbero diritto a un risarcimento del danno pari a euro 11.100,00, cui si aggiungerebbero interessi e rivalutazione monetaria.
Ciò in quanto il 5% di 6.000,00 è 300,00 e tale somma, moltiplicata per il numero di anni di occupazione senza titolo, ammontanti 37 (dal 1986 al 2023, allorchè è stato emesso il provvedimento che legittima l'occupazione da parte della P.A.), consegna il dato di euro 11.100,00.
Così, essendo due le particelle in discorso, la somma sarebbe quella di euro 22.200,00.
Applicando invece il diverso criterio del canone locativo, come determinato dal c.t.u., si avrà 35,30 per
456 mensilità, ossia euro 16.096,8.
Nel caso di specie, a ben vedere, può ricavarsi un terzo criterio equitativo per la determinazione del danno da occupazione senza titolo.
Difatti, gli attori deducono -senza alcuna contestazione sul punto da parte dell'ente convenuto- che quale controprestazione della requisitoria del 1985 venne offerta la somma di lire 6.000.000,00, pari a euro 3.098,74, per un anno.
pagina 24 di 28 Ora, considerando i 37 anni di occupazione senza titolo (dal febbraio 1986 al febbraio 2023) si avrebbe: 3.098,74 per 37, operazione che consegna la somma di euro 114.653, 38.
Una tale somma, invero, appare eccessiva rispetto al danno subito dai titolari di un fondo concretamente non sfruttabile in ragione del dissesto di cui s'è detto, ma, al contempo, è certamente utile al fine di determinare in via equitativa il danno effettivamente subito poiché presuppone alla base una somma (lire 6.000.000 annui) determinata all'epoca della requisizione dalla stessa amministrazione.
Tra i tre criteri astrattamente utilizzabili passati in rassegna, come si vede, si registra una forbice che va da euro 16.096,8 a euro 114.653,38 passando per la somma di euro 22.200,00.
All'interno di questa forbice può rinvenirsi il danno effettivo, senza rischio di cade in arbitrii, avendo delimitato con criteri che si ritengono coerenti e logici, i binari all'interno dei quali operare la valutazione.
Orbene, ad avviso di chi ora è chiamato a giudicare, alla luce di quanto rassegnato, il danno può
liquidarsi nella complessiva somma di euro 25.000,00.
Sulla somma indicata non va operata alcuna rivalutazione monetaria, essendo liquidata secondo valori attuali in via equitativa.
Non sono dovuti interessi sulla somma rivaluta non essendo stato dedotto da parte attrice alcun elemento da cui desumere che il risarcimento sia inadeguato a ristorare il danno effettivamente subito.
Si condivide, sul punto, la pronuncia di Cass. 2018 n. 18567 (ord.), secondo cui: “Il giudice di merito
ha liquidato gli interessi, sul capitale via via rivalutato, in modo automatico, senza alcuna valutazione
del profilo probatorio. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di
valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca
dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pagina 25 di 28 pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato
se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a
criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui
avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta
fosse stato tempestivo. Il che può dipendere, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media
del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui
il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Da ciò ha ad
emergere come, per un verso, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità
liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso, non sia configurabile alcun
automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che con quella modalità
liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di per sé, esso può essere comunque
già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali (Cass. 25 agosto 2003, n. 12452; 22
ottobre 2004, n. 20591; 24 ottobre 2007, n. 22347; 12 febbraio 2010, n. 3355)”.
Si veda altresì Cass. 2020 n. 1111, così massimata, “Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd.
interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro
cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare
gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a
motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante
l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo”.
La domanda di pagamento dell'indennità di lire 6.000.000,00
Come si è visto, gli attori deducono che, quale indennità a fronte della requisitoria del 1985,
l'amministrazione comunale, pur avendo determinato un'indennità pari a lire 6.000.000,00, non ha mai corrisposto alcunché.
pagina 26 di 28 La deduzione è priva di contestazione da parte dell'ente convenuto, di modo che deve operare il principio di cui all'art. 115 c.p.c.
Il fatto è quindi da ritenersi accertato.
Ne consegue la legittimità della pretesa.
La somma, ai sensi dell'art. 1277 c.c., va considerata in moneta attuale e quindi in euro 3.098,74.
Trattandosi di debito di valuta non va operata alcuna rivalutazione. Né l'attore ha articolato-
ammissibilmente- specifiche pretese in punto di interessi.
Rispetto agli interessi, peraltro, giova ricordare che “in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi,
contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del
danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al
debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono
essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte”
(Cass. 2016 n. 18292).
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per onorari, nella somma di euro 4.000,00 (d.m.
55/14, parametri tra i minimi e i medi, scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro
5.001,00 ed euro 26.000,00, secondo il criterio del decisum), oltre accessori di legge, oltre euro 587,00
per esborsi.
Le spese vanno solidalmente distratte in favore dei procuratori, dichiaratisi anticipatari a norma dell'art. 93 c.p.c.
Sul punto devesi segnalare che, “la nomina nel corso del giudizio di un secondo procuratore non
autorizza di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta
pagina 27 di 28 in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro e
che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al
principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716 comma 2 c.c..»
(Cass n. 34800 del 17.1.2021)” (Cass., Sez. I, Ord., 25 settembre 2024, n. 25590). Ebbene, nel caso di specie, la procura rilasciata in favore dell'avv. Aiello non contiene alcuna revoca dell'incarico già
conferito all'avv. Nicoletti (già dichiaratosi anticipatario), né vi sono altri elementi da cui desumere la revoca dell'incarico a quest'ultimo originariamente conferito.
Le spese di c.t.u. sono poste in via definitiva a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda di pagamento del valore monetario dell'immobile indicato in parte motiva;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori in solido, della somma di euro
25.000,00;
condanna altresì parte convenuta al pagamento, in favore degli attori in solido, della somma di euro
3.098,74;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate nella somma di euro 4.000,00,
oltre accessori di legge, oltre euro 587,00 per esborsi, distratte in favore degli avvocati di parte attrice,
avv. Francesco Romano Nicoletti e US Aiello;
pone le spese di c.t.u. definitivamente in capo alla parte convenuta.
Enna,13 giugno 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
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