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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/04/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1777/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1777/2013 promossa da: con sede in Battipaglia (SA) alla via del Parte_1
Centenario n.2, P.IVA n. , in persona del legale rapp.te sig.ra P.IVA_1 Pt_1
rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Stabile giusta procura ed elezione di
[...] domicilio in atti Opponente contro in persona del legale rapp.te p.t, con sede in San Controparte_1
NT TO (Sa) alla via Zeccagnuolo n.l3, P.I , rapp.ta e difesa P.IVA_2 dall'avv. Giovanni Severino Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del
24.09.2024.
pagina 1 di 4 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell' art. 45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69.Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc, Cass. N° 22409/06).
***
La domanda è infondata e va reietta.
Va innanzitutto rilevato che la comparsa conclusionale è stata depositata solo dalla parte opposta nonostante l'avvenuta notifica, alle parti costituite, del verbale di trattazione scritta dell'udienza del 24 settembre 2024 ove la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Priva di pregio è la sollevata eccezione in merito alla tardività della notifica del monitorio in quanto l'opposto ha pienamente dato prova della regolarità della notifica come effettuata. Giova comunque sottolineare che, la valenza del decreto ingiuntivo, anche se scalfito dalla declaratoria d'inefficacia, perché notificato oltre i termini di legge, sia quella di valer in via primitiva come domanda giudiziale, volta, comunque, a far valere il credito dedotto. Difatti il giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenzioso ordinario, tanto sull'eccezione di inefficacia, che nel caso di specie è insussistente, che nel merito dell'esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio.
Tanto premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento nel merito per i motivi di seguito indicati.
Quanto ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1176/12, è opinione assolutamente pacifica e condivisa quella per cui la fattura è in sé documento idoneo a fondare l'emissione del provvedimento monitorio.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per contro, si pone quale ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto la fondatezza della pretesa creditoria fatta pagina 2 di 4 valere dall'opposto-creditore, che assume la posizione di attore sostanziale del relativo giudizio. Di conseguenza, spetterà a quest'ultimo dare prova della fondatezza della propria pretesa mentre spetterà all'opponente-convenuto sostanziale provare fatti estintivi, modificativi od impeditivi della pretesa fatta valere.
La società ha fondato la propria opposizione esclusivamente sull'asserita CP_2 mancata prova del credito richiesto, mentre la società opposta ha dato prova sia documentale che attraverso l'istruttoria espletata del credito azionato.
Ed invero!
Le fatture (n.6918 del 13/09/2010, n.6621 del 13/09/2010, n.7164 del 20/09/2010, n.8614 del 09/11/2010, n.8615 del 09/11/2010, n.8647 del 10/11/2010, n.8903 del 19/11/2010, n.10056 del 31/12/2010) di cui alla richiesta del decreto ingiuntivo, relative a lavori di riparazioni meccaniche eseguite presso l'officina della società opposta per i veicoli targati AC28188, AC28187, DE764KZ, DE762KZ, DE762CF, ED954RL di proprietà della risultano firmate per ricevuta dal socio della predetta società, Parte_1 sig. . Inoltre, le testimonianze rese, appaiono intrinsecamente logiche Persona_1
e prive di incongruenze, tali dunque da poter essere poste a base della decisione. I testi escussi, , responsabile officina della società opposta e Testimone_1 Tes_2
, addetto all'accettazione veicoli presso l'officina della società opposta, hanno
[...] infatti confermato le riparazioni effettuate, nonché il fatto che le consegne dei veicoli fossero avvenute alla presenza del sig. , socio della firmatario Persona_1 Pt_1 delle fatture di cui al monitorio, il cui si occupava anche del ritiro delle stesse. I predetti testi, dipendenti della società opposta, hanno partecipato direttamente, ognuno secondo il proprio ruolo, alle causali creditizie di cui alle fatture azionate ed hanno reso dichiarazioni attendibili che, giova ricordarlo, trovano pieno riscontro nella documentazione esibita.
Non va sottaciuto, infine, il fatto che, il socio accomandatario, sig.ra , non Parte_1 si è presentata a rendere il deferito interrogatorio formale come ammesso. Tale circostanza ex art. 232 cpc consente al Giudice, sulla base del più prudente apprezzamento, di dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio. Nella fattispecie che ci occupa, questo Giudicante, ritiene, quindi, di poter tratte utili elementi di convincimento per la decisione, dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti di cui è causa nonché dalla mancata proposizione di prove in contrario. A fronte della prova testimoniale resa, della mancata risposta all'interrogatorio formale, della mancanza di prova contraria in merito, non appare sussistere ragionevole dubbio circa l'effettività dell'an e del quantum preteso dalla società opposta.
Di conseguenza, l'opposizione va rigettata con conferma del DI n. 1176/12, reso esecutivo con ordinanza del 3.10.2013, da intendersi definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione de parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro pagina 3 di 4 5.201,00 ad euro 26.000,00 valori medi, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate).
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., in quanto non vi è prova di una condotta dolosa o gravemente colposa tenuta dal medesimo nell'agire in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che ai sensi dell'art. 653 c.p.c. acquista efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 3.380,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo;
-rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 cpc.
Il G.O.P.
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1777/2013 promossa da: con sede in Battipaglia (SA) alla via del Parte_1
Centenario n.2, P.IVA n. , in persona del legale rapp.te sig.ra P.IVA_1 Pt_1
rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Stabile giusta procura ed elezione di
[...] domicilio in atti Opponente contro in persona del legale rapp.te p.t, con sede in San Controparte_1
NT TO (Sa) alla via Zeccagnuolo n.l3, P.I , rapp.ta e difesa P.IVA_2 dall'avv. Giovanni Severino Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del
24.09.2024.
pagina 1 di 4 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell' art. 45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69.Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc, Cass. N° 22409/06).
***
La domanda è infondata e va reietta.
Va innanzitutto rilevato che la comparsa conclusionale è stata depositata solo dalla parte opposta nonostante l'avvenuta notifica, alle parti costituite, del verbale di trattazione scritta dell'udienza del 24 settembre 2024 ove la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Priva di pregio è la sollevata eccezione in merito alla tardività della notifica del monitorio in quanto l'opposto ha pienamente dato prova della regolarità della notifica come effettuata. Giova comunque sottolineare che, la valenza del decreto ingiuntivo, anche se scalfito dalla declaratoria d'inefficacia, perché notificato oltre i termini di legge, sia quella di valer in via primitiva come domanda giudiziale, volta, comunque, a far valere il credito dedotto. Difatti il giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenzioso ordinario, tanto sull'eccezione di inefficacia, che nel caso di specie è insussistente, che nel merito dell'esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio.
Tanto premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento nel merito per i motivi di seguito indicati.
Quanto ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1176/12, è opinione assolutamente pacifica e condivisa quella per cui la fattura è in sé documento idoneo a fondare l'emissione del provvedimento monitorio.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per contro, si pone quale ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto la fondatezza della pretesa creditoria fatta pagina 2 di 4 valere dall'opposto-creditore, che assume la posizione di attore sostanziale del relativo giudizio. Di conseguenza, spetterà a quest'ultimo dare prova della fondatezza della propria pretesa mentre spetterà all'opponente-convenuto sostanziale provare fatti estintivi, modificativi od impeditivi della pretesa fatta valere.
La società ha fondato la propria opposizione esclusivamente sull'asserita CP_2 mancata prova del credito richiesto, mentre la società opposta ha dato prova sia documentale che attraverso l'istruttoria espletata del credito azionato.
Ed invero!
Le fatture (n.6918 del 13/09/2010, n.6621 del 13/09/2010, n.7164 del 20/09/2010, n.8614 del 09/11/2010, n.8615 del 09/11/2010, n.8647 del 10/11/2010, n.8903 del 19/11/2010, n.10056 del 31/12/2010) di cui alla richiesta del decreto ingiuntivo, relative a lavori di riparazioni meccaniche eseguite presso l'officina della società opposta per i veicoli targati AC28188, AC28187, DE764KZ, DE762KZ, DE762CF, ED954RL di proprietà della risultano firmate per ricevuta dal socio della predetta società, Parte_1 sig. . Inoltre, le testimonianze rese, appaiono intrinsecamente logiche Persona_1
e prive di incongruenze, tali dunque da poter essere poste a base della decisione. I testi escussi, , responsabile officina della società opposta e Testimone_1 Tes_2
, addetto all'accettazione veicoli presso l'officina della società opposta, hanno
[...] infatti confermato le riparazioni effettuate, nonché il fatto che le consegne dei veicoli fossero avvenute alla presenza del sig. , socio della firmatario Persona_1 Pt_1 delle fatture di cui al monitorio, il cui si occupava anche del ritiro delle stesse. I predetti testi, dipendenti della società opposta, hanno partecipato direttamente, ognuno secondo il proprio ruolo, alle causali creditizie di cui alle fatture azionate ed hanno reso dichiarazioni attendibili che, giova ricordarlo, trovano pieno riscontro nella documentazione esibita.
Non va sottaciuto, infine, il fatto che, il socio accomandatario, sig.ra , non Parte_1 si è presentata a rendere il deferito interrogatorio formale come ammesso. Tale circostanza ex art. 232 cpc consente al Giudice, sulla base del più prudente apprezzamento, di dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio. Nella fattispecie che ci occupa, questo Giudicante, ritiene, quindi, di poter tratte utili elementi di convincimento per la decisione, dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti di cui è causa nonché dalla mancata proposizione di prove in contrario. A fronte della prova testimoniale resa, della mancata risposta all'interrogatorio formale, della mancanza di prova contraria in merito, non appare sussistere ragionevole dubbio circa l'effettività dell'an e del quantum preteso dalla società opposta.
Di conseguenza, l'opposizione va rigettata con conferma del DI n. 1176/12, reso esecutivo con ordinanza del 3.10.2013, da intendersi definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione de parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro pagina 3 di 4 5.201,00 ad euro 26.000,00 valori medi, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate).
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., in quanto non vi è prova di una condotta dolosa o gravemente colposa tenuta dal medesimo nell'agire in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che ai sensi dell'art. 653 c.p.c. acquista efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 3.380,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo;
-rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 cpc.
Il G.O.P.
dott.ssa Genny De Cesare
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