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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1007/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1007/2018 R.G., promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , in qualità di eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3 di (C.F. ), deceduto il 6.09.2018, elettivamente Persona_1 C.F._4 domiciliate in Lamezia Terme alla Via Luigi Galvani n. 11 presso lo studio dell'Avv. Antonio
Cosentino, che le rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrenti contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catanzaro alla Via Vittorio Veneto n. 60 presso lo studio dell'Avv. Cristina Folino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
Resistente oggetto: malattia professionale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.06.2018 premettendo di avere svolto le mansioni Persona_1 di muratore, sin dall'anno 1967, alle dipendenze di varie ditte operanti nel settore edile, esponeva che la patologia denunciata (artropatia degenerativa e tendinite della cuffia dei rotatori della spalla destra con severa limitazione da rigidità dell'articolazione scapolo-omerale da protratto sovraccarico meccanico) era stata contratta a causa dell'attività lavorativa prestata, che la domanda amministrativa presentata all' in data 16.07.2013 per il riconoscimento della suddetta malattia professionale CP_1 era stata definita negativamente in quanto “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale”, e anche il ricorso in opposizione era stato respinto con la seguente motivazione: “sotto il profilo sanitario, si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso”.
Deduceva, inoltre, che la patologia sofferta aveva determinato un'inabilità permanente valutabile in misura pari almeno al 15%, chiedendo che venisse accertato il proprio diritto all'indennizzo per il danno biologico subito quantificato nella misura del 15%, ovvero nella maggiore o minore percentuale accertata in corso di causa, nonché la condanna dell' alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo a far data dalla manifestazione della malattia (2013), oltre al pagamento di interessi legali, rivalutazione monetaria, spese e competenze di CTP.
2. Con memorie depositate il 24.09.2018 ed il 3.01.2022 si costituivano in giudizio Parte_1
e (rispettivamente, moglie e figlie), in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 [...]
deceduto il 6.09.2018, assumendo che la malattia contratta dal loro dante causa fosse Persona_1 di origine lavorativa;
pertanto, previo accertamento della natura professionale della patologia contratta dal de cuius, chiedevano la condanna dell'ente resistente al pagamento dell'indennizzo relativo all'inabilità permanente valutabile in misura pari almeno al 15% o, comunque, in una percentuale compresa tra il 6% ed il 16%, a far data dalla manifestazione della malattia (2013) o dalla data di presentazione della domanda amministrativa (16.07.2013) fino al decesso del de cuius
(6.09.2018), oltre che al pagamento di interessi legali, rivalutazione monetaria, spese e competenze di CTP.
3. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della comparsa CP_1 di intervento di essendo stata depositata in forma cartacea e non telematica, oltre Parte_1 che la mancanza di prova in ordine allo svolgimento, da parte del de cuius, di una lavorazione protetta, al godimento della tutela assicurativa prevista dal T.U. n. 1124/1965 ed all'esposizione al rischio di contrazione delle patologie lamentate, nonché l'omessa denuncia della malattia professionale prevista dal T.U. n. 1124/1965; nel merito, contestava la fondatezza della domanda, posto che la patologia denunciata (artropatia) era di natura degenerativa a genesi multifattoriale e, dunque, non qualificabile come malattia professionale essendo imputabile a cause di natura comune;
in via subordinata, eccepiva la manifesta sproporzione nella determinazione del grado di menomazione dell'integrità psicofisica richiesta (15%) e la prescrizione del diritto alla prestazione invocata per decorso del termine previsto dall'art. 112 del T.U. n. 1124/1965; infine, sosteneva che, nell'ipotesi di riconoscimento della natura professionale della patologia lamentata dal , all'erede sarebbe Per_1 spettato l'eventuale indennizzo in capitale rapportato non alla durata probabile della vita del defunto ma alla sua durata effettiva, cioè all'età del de cuius al momento del decesso.
4. Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente e l'espletamento della consulenza tecnica medico-legale, con ordinanza pronunciata all'udienza del 22.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. La domanda è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. 6. In via preliminare, il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento della Suprema Corte
(ampiamente condiviso dalla locale giurisprudenza di merito), secondo cui “in tema di riconoscimento di indennità e rendita per infortunio sul lavoro, il principio della piena autonomia tra l'accertamento amministrativo dei presupposti della prestazione e l'azione giudiziaria diretta al riconoscimento del diritto alla stessa, azione rispetto alla quale il predetto procedimento si pone come mera condizione di procedibilità, comporta l'obbligo del giudice di pronunciarsi sulla eccezione dell' circa la mancata dimostrazione della sussistenza del fatto costitutivo della CP_1 pretesa, a nulla rilevando la circostanza che tale contestazione non sia stata proposta in sede amministrativa” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 9475 del 12.06.2003).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, statuito che “il provvedimento affermativo del diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea vale esclusivamente ad attribuire il detto beneficio, ma non esprime la volontà dell'Istituto assicuratore di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all'avveramento dell'infortunio, in relazione alle quali la fattispecie di volta in volta considerata esige la ricorrenza di specifici requisiti e l'espletamento di un'apposita procedura amministrativa, strumentale all'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione previdenziale e all'adempimento di essa. (Nella specie la sentenza di merito, confermata dalla S.C., che al provvedimento di liquidazione della rendita per inabilità temporanea potesse attribuirsi il valore di ammissione dell'indennizzabilità dell'infortunio valida una volta per sempre e per tutte le prestazioni erogabili e, in particolare, per la rendita per inabilità permanente)”
(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 6256 del 21.06.1999).
7. Nel caso di specie, la prova testimoniale espletata in corso di causa è risultata inconferente ai fini dell'accertamento dell'attività lavorativa svolta dal de cuius; ciononostante, la natura dell'attività lavorativa espletata dall'assicurato è emersa dall'esame della documentazione prodotta, la quale attesta lo svolgimento da parte del delle mansioni di muratore alle dipendenze di varie Per_1 imprese edili, per numerosi anni.
8. Disposta la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, nella relazione peritale depositata il
27.08.2024 il CTU aveva inizialmente accertato che: “1) Il “de cuius” è risultato Persona_1 essere stato da affetto da “artropatia degenerativa” e da una “tendinite della cuffia dei rotatori” della spalla destra con limitazione funzionale dell'articolazione scapolo-omerale da protratto sovraccarico meccanico”.
2) Il periodo in cui il “de cuius” ha acquisito conoscenza della soglia di indennizzabilità delle malattie contratte, corrisponde all' inoltro della domanda all' per il riconoscimento della CP_1 malattia professionale avvenuta il 16.07.2013 dopo la quale ha effettuato ripetuti controllo clinici e strumentali.
3) Le lesioni delle patologie denunciate hanno determinato postumi di natura permanente nella misura del 4% (in riferimento al DM del 12.07.2000 Cod. 227).”.
A fronte delle osservazioni trasmesse dal consulente tecnico di parte ricorrente, l'ausiliario ha rivisitato il parere espresso concludendo che: “Nel caso in esame la patologia rilevata all'istante riguardano le malattie da sovraccarico dell'arto superiore: tendinite del sovraspinoso (M75.1) e tendinite del capo lungo del bicipite omerale (M75.2)
La valutazione espressa nel mio elaborato peritale e relativa al codice n°227, tiene conto delle
“lesioni delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente e non comprensive dei danni derivanti dalle limitazioni funzionali” ed indica una invalidità “fino al 4%”.
Non ho ritenuto considerare il danno funzionale in quanto: la valutazione è stata fatta relativamente agli esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla dx non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale poiché, la causa potrebbe essere verosimilmente dovuta ad una patologia degenerativa (artrosi) non contemplata tra le malattie professionali ma tra le malattie gravose (come quella del muratore) che prescinde dalle cause contemplate nella M75.1 (tendinite del sovraspinoso) e pertanto confliggente con la normativa relativa alla malattia professionale.
Tanto premesso e tenuto conto che le reali limitazioni funzionali potrebbero essere derivanti da artrosi degenerativa e non solo direttamente dalla lesione muscolo tendinea, occorre procedere ad una valutazione equitativa del danno funzionale, non potendosi, peraltro, escludere la sussistenza del nesso causale de quo.
Pertanto si valuta il danno funzionale nella misura del 4% da sommare alla precedente valutazione peritale che tiene conto delle sole “lesioni muscolo-tendinee della spalla” per una invalidità complessiva dell'8%.”.
9. Per quel che concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , deve rilevarsi che, ai sensi CP_1 dell'art. 112, comma 1 del D.P.R. n. 1124/1965, l'azione per ottenere le prestazioni connesse agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali si prescrive nel termine di tre anni, che decorre dal dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.
L'art. 111 del citato T.U. prevede, poi, che “Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità. La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità. Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita, nel termine di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, e di duecentodieci, per quello indicato nell'art. 83. Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta,
l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria.”.
Secondo l'orientamento invalso nella giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione di cui all'art. 112 può essere interrotto sia dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, a far data dal deposito, e non dalla notifica del ricorso stesso (cfr. Cass. Sez. Lav.
4.05.2007 n. 10212), sia con atti stragiudiziali e, in particolare, con la presentazione della domanda amministrativa.
E' stato, inoltre, affermato che il termine di prescrizione rimane sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 15322 del 9.07.2007).
La questione relativa alla sospensione della prescrizione in pendenza del procedimento amministrativo è stata oggetto della pronuncia resa dalla Suprema Corte a Sezione Unite n. 11928 del 7.05.2019, nella quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: “Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma
2, dello stesso d.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore; ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art. 111, comma
3, del d.P.R. n. 1124 del 1965, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.”.
Nel medesimo senso si è espressa, più recentemente, la giurisprudenza di legittimità con l'ordinanza n. 29532 dell'11.10.2022, secondo la quale “Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
tale termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell e, CP_1 in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato.”.
Tale ultima pronuncia ha valorizzato anche la connotazione recettizia del provvedimento di accoglimento o di diniego emesso dall' nell'ambito del procedimento amministrativo, CP_1 attribuendo rilevanza, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, alla comunicazione del provvedimento espresso e, dunque, al momento in cui l'assicurato ne acquisisce conoscenza.
Quanto alla decorrenza del termine triennale di prescrizione, la Suprema Corte, con ordinanza n. 1661 del 24.01.2020, ha affermato che “la manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che
l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento. (Fattispecie in cui si è ritenuto che il termine di prescrizione avesse iniziato a decorrere, già prima della domanda, dalla diagnosi della malattia prevista dalla tabella allegata al d.m. 14 gennaio 2018 come patologia con elevata probabilità di origine lavorativa nel caso di esposizione ad agenti, quali le ammine aromatiche, cui era stato esposto il ricorrente).”.
Nell'ipotesi che occupa, il ha presentato la denuncia di malattia professionale in data Per_1
17.07.2013; il certificato medico del 16.07.2013 allegato alla domanda indica, quale data di prima diagnosi della patologia denunciata, il 16.07.2013.
Sul punto, il CTU, al quale è stato chiesto di individuare il momento in cui presumibilmente parte ricorrente ha acquisito una conoscenza “qualificata” del raggiungimento della soglia di indennizzabilità della malattia contratta, ha precisato che “Il periodo in cui il “de cuius” ha acquisito conoscenza della soglia di indennizzabilità delle malattie contratte, corrisponde all'inoltro della domanda all' per il riconoscimento della malattia professionale avvenuta il 16.07.2013 dopo CP_1 la quale ha effettuato ripetuti controllo clinici e strumentali.”.
In data 27.09.2014 l ha comunicato al ricorrente l'archiviazione della pratica e, quindi, il CP_1 rigetto della domanda;
in data 24.04.2017 è stata proposta l'opposizione ai sensi dell'art. 104 del T.U.
n. 1124/1965 rigettata con provvedimento dell'8.02.2018.
Facendo applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
11928/2019 (resa in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame), deve ritenersi che il termine triennale, decorrente dal 16.07.2013 (data a cui risale la prima diagnosi della malattia professionale denunciata), sia stato interrotto con la presentazione della domanda amministrativa in data 17.07.2013 e sia rimasto sospeso nelle more del procedimento amministrativo fino all'8.02.2018.
Ne consegue che, al momento del deposito del ricorso giudiziario (15.06.2018), alcuna prescrizione poteva dirsi maturata, essendo decorsi poco più di quattro mesi dalla conclusione del procedimento amministrativo.
L'eccezione tempestivamente sollevata dall'ente previdenziale ai sensi dell'art. 112, comma 1 del
D.P.R. n. 1124/1965 va, dunque, respinta.
10. In virtù delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi la natura professionale della patologia denunciata con la domanda amministrativa del 17.07.2013 (artropatia degenerativa e tendinite della cuffia dei rotatori della spalla destra con severa limitazione da rigidità dell'articolazione scapolo-omerale da protratto sovraccarico meccanico) ed affermarsi il diritto di e in qualità di eredi dell'assicurato Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
alla corresponsione l'indennizzo in capitale nella misura dell'8%, da quantificarsi tenendo
[...] conto dell'intervenuto decesso del de cuius in data 6.09.2018, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della causa, dell'attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art.93 c.p.c.
Vanno poste definitivamente a carico dell' resistente anche le spese di CTU, liquidate come CP_1 da separato decreto in atti, nonché le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte ricorrente, pari ad € 366,66, come da ricevuta allegata (cfr. Cass. Sez. 3 ordinanza n. 26729 del 15.10.2024).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il de cuius era affetto da Persona_1
“artropatia degenerativa e tendinite della cuffia dei rotatori della spalla destra con severa limitazione da rigidità dell'articolazione scapolo-omerale da protratto sovraccarico meccanico”, di natura professionale, determinante una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado pari all'8%;
- condanna l' al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella loro qualità di eredi di dell'indennizzo in capitale nella misura
[...] Persona_1 corrispondente ad una percentuale di inabilità permanente dell'8%, da quantificarsi tenendo conto del decesso dell'assicurato in data 6.09.2018, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (17.07.2013), oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna altresì l' al rimborso, in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella loro qualità di eredi di delle spese sostenute per la consulenza tecnica
[...] Persona_1 di parte, pari ad € 366,00;
- condanna l'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come CP_1 da separato decreto in atti.
Lamezia Terme, 14.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1007/2018 R.G., promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , in qualità di eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3 di (C.F. ), deceduto il 6.09.2018, elettivamente Persona_1 C.F._4 domiciliate in Lamezia Terme alla Via Luigi Galvani n. 11 presso lo studio dell'Avv. Antonio
Cosentino, che le rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrenti contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catanzaro alla Via Vittorio Veneto n. 60 presso lo studio dell'Avv. Cristina Folino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
Resistente oggetto: malattia professionale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.06.2018 premettendo di avere svolto le mansioni Persona_1 di muratore, sin dall'anno 1967, alle dipendenze di varie ditte operanti nel settore edile, esponeva che la patologia denunciata (artropatia degenerativa e tendinite della cuffia dei rotatori della spalla destra con severa limitazione da rigidità dell'articolazione scapolo-omerale da protratto sovraccarico meccanico) era stata contratta a causa dell'attività lavorativa prestata, che la domanda amministrativa presentata all' in data 16.07.2013 per il riconoscimento della suddetta malattia professionale CP_1 era stata definita negativamente in quanto “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale”, e anche il ricorso in opposizione era stato respinto con la seguente motivazione: “sotto il profilo sanitario, si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso”.
Deduceva, inoltre, che la patologia sofferta aveva determinato un'inabilità permanente valutabile in misura pari almeno al 15%, chiedendo che venisse accertato il proprio diritto all'indennizzo per il danno biologico subito quantificato nella misura del 15%, ovvero nella maggiore o minore percentuale accertata in corso di causa, nonché la condanna dell' alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo a far data dalla manifestazione della malattia (2013), oltre al pagamento di interessi legali, rivalutazione monetaria, spese e competenze di CTP.
2. Con memorie depositate il 24.09.2018 ed il 3.01.2022 si costituivano in giudizio Parte_1
e (rispettivamente, moglie e figlie), in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 [...]
deceduto il 6.09.2018, assumendo che la malattia contratta dal loro dante causa fosse Persona_1 di origine lavorativa;
pertanto, previo accertamento della natura professionale della patologia contratta dal de cuius, chiedevano la condanna dell'ente resistente al pagamento dell'indennizzo relativo all'inabilità permanente valutabile in misura pari almeno al 15% o, comunque, in una percentuale compresa tra il 6% ed il 16%, a far data dalla manifestazione della malattia (2013) o dalla data di presentazione della domanda amministrativa (16.07.2013) fino al decesso del de cuius
(6.09.2018), oltre che al pagamento di interessi legali, rivalutazione monetaria, spese e competenze di CTP.
3. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della comparsa CP_1 di intervento di essendo stata depositata in forma cartacea e non telematica, oltre Parte_1 che la mancanza di prova in ordine allo svolgimento, da parte del de cuius, di una lavorazione protetta, al godimento della tutela assicurativa prevista dal T.U. n. 1124/1965 ed all'esposizione al rischio di contrazione delle patologie lamentate, nonché l'omessa denuncia della malattia professionale prevista dal T.U. n. 1124/1965; nel merito, contestava la fondatezza della domanda, posto che la patologia denunciata (artropatia) era di natura degenerativa a genesi multifattoriale e, dunque, non qualificabile come malattia professionale essendo imputabile a cause di natura comune;
in via subordinata, eccepiva la manifesta sproporzione nella determinazione del grado di menomazione dell'integrità psicofisica richiesta (15%) e la prescrizione del diritto alla prestazione invocata per decorso del termine previsto dall'art. 112 del T.U. n. 1124/1965; infine, sosteneva che, nell'ipotesi di riconoscimento della natura professionale della patologia lamentata dal , all'erede sarebbe Per_1 spettato l'eventuale indennizzo in capitale rapportato non alla durata probabile della vita del defunto ma alla sua durata effettiva, cioè all'età del de cuius al momento del decesso.
4. Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente e l'espletamento della consulenza tecnica medico-legale, con ordinanza pronunciata all'udienza del 22.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. La domanda è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. 6. In via preliminare, il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento della Suprema Corte
(ampiamente condiviso dalla locale giurisprudenza di merito), secondo cui “in tema di riconoscimento di indennità e rendita per infortunio sul lavoro, il principio della piena autonomia tra l'accertamento amministrativo dei presupposti della prestazione e l'azione giudiziaria diretta al riconoscimento del diritto alla stessa, azione rispetto alla quale il predetto procedimento si pone come mera condizione di procedibilità, comporta l'obbligo del giudice di pronunciarsi sulla eccezione dell' circa la mancata dimostrazione della sussistenza del fatto costitutivo della CP_1 pretesa, a nulla rilevando la circostanza che tale contestazione non sia stata proposta in sede amministrativa” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 9475 del 12.06.2003).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, statuito che “il provvedimento affermativo del diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea vale esclusivamente ad attribuire il detto beneficio, ma non esprime la volontà dell'Istituto assicuratore di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all'avveramento dell'infortunio, in relazione alle quali la fattispecie di volta in volta considerata esige la ricorrenza di specifici requisiti e l'espletamento di un'apposita procedura amministrativa, strumentale all'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione previdenziale e all'adempimento di essa. (Nella specie la sentenza di merito, confermata dalla S.C., che al provvedimento di liquidazione della rendita per inabilità temporanea potesse attribuirsi il valore di ammissione dell'indennizzabilità dell'infortunio valida una volta per sempre e per tutte le prestazioni erogabili e, in particolare, per la rendita per inabilità permanente)”
(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 6256 del 21.06.1999).
7. Nel caso di specie, la prova testimoniale espletata in corso di causa è risultata inconferente ai fini dell'accertamento dell'attività lavorativa svolta dal de cuius; ciononostante, la natura dell'attività lavorativa espletata dall'assicurato è emersa dall'esame della documentazione prodotta, la quale attesta lo svolgimento da parte del delle mansioni di muratore alle dipendenze di varie Per_1 imprese edili, per numerosi anni.
8. Disposta la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, nella relazione peritale depositata il
27.08.2024 il CTU aveva inizialmente accertato che: “1) Il “de cuius” è risultato Persona_1 essere stato da affetto da “artropatia degenerativa” e da una “tendinite della cuffia dei rotatori” della spalla destra con limitazione funzionale dell'articolazione scapolo-omerale da protratto sovraccarico meccanico”.
2) Il periodo in cui il “de cuius” ha acquisito conoscenza della soglia di indennizzabilità delle malattie contratte, corrisponde all' inoltro della domanda all' per il riconoscimento della CP_1 malattia professionale avvenuta il 16.07.2013 dopo la quale ha effettuato ripetuti controllo clinici e strumentali.
3) Le lesioni delle patologie denunciate hanno determinato postumi di natura permanente nella misura del 4% (in riferimento al DM del 12.07.2000 Cod. 227).”.
A fronte delle osservazioni trasmesse dal consulente tecnico di parte ricorrente, l'ausiliario ha rivisitato il parere espresso concludendo che: “Nel caso in esame la patologia rilevata all'istante riguardano le malattie da sovraccarico dell'arto superiore: tendinite del sovraspinoso (M75.1) e tendinite del capo lungo del bicipite omerale (M75.2)
La valutazione espressa nel mio elaborato peritale e relativa al codice n°227, tiene conto delle
“lesioni delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente e non comprensive dei danni derivanti dalle limitazioni funzionali” ed indica una invalidità “fino al 4%”.
Non ho ritenuto considerare il danno funzionale in quanto: la valutazione è stata fatta relativamente agli esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla dx non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale poiché, la causa potrebbe essere verosimilmente dovuta ad una patologia degenerativa (artrosi) non contemplata tra le malattie professionali ma tra le malattie gravose (come quella del muratore) che prescinde dalle cause contemplate nella M75.1 (tendinite del sovraspinoso) e pertanto confliggente con la normativa relativa alla malattia professionale.
Tanto premesso e tenuto conto che le reali limitazioni funzionali potrebbero essere derivanti da artrosi degenerativa e non solo direttamente dalla lesione muscolo tendinea, occorre procedere ad una valutazione equitativa del danno funzionale, non potendosi, peraltro, escludere la sussistenza del nesso causale de quo.
Pertanto si valuta il danno funzionale nella misura del 4% da sommare alla precedente valutazione peritale che tiene conto delle sole “lesioni muscolo-tendinee della spalla” per una invalidità complessiva dell'8%.”.
9. Per quel che concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , deve rilevarsi che, ai sensi CP_1 dell'art. 112, comma 1 del D.P.R. n. 1124/1965, l'azione per ottenere le prestazioni connesse agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali si prescrive nel termine di tre anni, che decorre dal dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.
L'art. 111 del citato T.U. prevede, poi, che “Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità. La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità. Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita, nel termine di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, e di duecentodieci, per quello indicato nell'art. 83. Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta,
l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria.”.
Secondo l'orientamento invalso nella giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione di cui all'art. 112 può essere interrotto sia dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, a far data dal deposito, e non dalla notifica del ricorso stesso (cfr. Cass. Sez. Lav.
4.05.2007 n. 10212), sia con atti stragiudiziali e, in particolare, con la presentazione della domanda amministrativa.
E' stato, inoltre, affermato che il termine di prescrizione rimane sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 15322 del 9.07.2007).
La questione relativa alla sospensione della prescrizione in pendenza del procedimento amministrativo è stata oggetto della pronuncia resa dalla Suprema Corte a Sezione Unite n. 11928 del 7.05.2019, nella quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: “Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma
2, dello stesso d.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore; ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art. 111, comma
3, del d.P.R. n. 1124 del 1965, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.”.
Nel medesimo senso si è espressa, più recentemente, la giurisprudenza di legittimità con l'ordinanza n. 29532 dell'11.10.2022, secondo la quale “Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
tale termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell e, CP_1 in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato.”.
Tale ultima pronuncia ha valorizzato anche la connotazione recettizia del provvedimento di accoglimento o di diniego emesso dall' nell'ambito del procedimento amministrativo, CP_1 attribuendo rilevanza, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, alla comunicazione del provvedimento espresso e, dunque, al momento in cui l'assicurato ne acquisisce conoscenza.
Quanto alla decorrenza del termine triennale di prescrizione, la Suprema Corte, con ordinanza n. 1661 del 24.01.2020, ha affermato che “la manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che
l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento. (Fattispecie in cui si è ritenuto che il termine di prescrizione avesse iniziato a decorrere, già prima della domanda, dalla diagnosi della malattia prevista dalla tabella allegata al d.m. 14 gennaio 2018 come patologia con elevata probabilità di origine lavorativa nel caso di esposizione ad agenti, quali le ammine aromatiche, cui era stato esposto il ricorrente).”.
Nell'ipotesi che occupa, il ha presentato la denuncia di malattia professionale in data Per_1
17.07.2013; il certificato medico del 16.07.2013 allegato alla domanda indica, quale data di prima diagnosi della patologia denunciata, il 16.07.2013.
Sul punto, il CTU, al quale è stato chiesto di individuare il momento in cui presumibilmente parte ricorrente ha acquisito una conoscenza “qualificata” del raggiungimento della soglia di indennizzabilità della malattia contratta, ha precisato che “Il periodo in cui il “de cuius” ha acquisito conoscenza della soglia di indennizzabilità delle malattie contratte, corrisponde all'inoltro della domanda all' per il riconoscimento della malattia professionale avvenuta il 16.07.2013 dopo CP_1 la quale ha effettuato ripetuti controllo clinici e strumentali.”.
In data 27.09.2014 l ha comunicato al ricorrente l'archiviazione della pratica e, quindi, il CP_1 rigetto della domanda;
in data 24.04.2017 è stata proposta l'opposizione ai sensi dell'art. 104 del T.U.
n. 1124/1965 rigettata con provvedimento dell'8.02.2018.
Facendo applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
11928/2019 (resa in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame), deve ritenersi che il termine triennale, decorrente dal 16.07.2013 (data a cui risale la prima diagnosi della malattia professionale denunciata), sia stato interrotto con la presentazione della domanda amministrativa in data 17.07.2013 e sia rimasto sospeso nelle more del procedimento amministrativo fino all'8.02.2018.
Ne consegue che, al momento del deposito del ricorso giudiziario (15.06.2018), alcuna prescrizione poteva dirsi maturata, essendo decorsi poco più di quattro mesi dalla conclusione del procedimento amministrativo.
L'eccezione tempestivamente sollevata dall'ente previdenziale ai sensi dell'art. 112, comma 1 del
D.P.R. n. 1124/1965 va, dunque, respinta.
10. In virtù delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi la natura professionale della patologia denunciata con la domanda amministrativa del 17.07.2013 (artropatia degenerativa e tendinite della cuffia dei rotatori della spalla destra con severa limitazione da rigidità dell'articolazione scapolo-omerale da protratto sovraccarico meccanico) ed affermarsi il diritto di e in qualità di eredi dell'assicurato Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
alla corresponsione l'indennizzo in capitale nella misura dell'8%, da quantificarsi tenendo
[...] conto dell'intervenuto decesso del de cuius in data 6.09.2018, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della causa, dell'attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art.93 c.p.c.
Vanno poste definitivamente a carico dell' resistente anche le spese di CTU, liquidate come CP_1 da separato decreto in atti, nonché le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte ricorrente, pari ad € 366,66, come da ricevuta allegata (cfr. Cass. Sez. 3 ordinanza n. 26729 del 15.10.2024).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il de cuius era affetto da Persona_1
“artropatia degenerativa e tendinite della cuffia dei rotatori della spalla destra con severa limitazione da rigidità dell'articolazione scapolo-omerale da protratto sovraccarico meccanico”, di natura professionale, determinante una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado pari all'8%;
- condanna l' al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella loro qualità di eredi di dell'indennizzo in capitale nella misura
[...] Persona_1 corrispondente ad una percentuale di inabilità permanente dell'8%, da quantificarsi tenendo conto del decesso dell'assicurato in data 6.09.2018, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (17.07.2013), oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna altresì l' al rimborso, in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella loro qualità di eredi di delle spese sostenute per la consulenza tecnica
[...] Persona_1 di parte, pari ad € 366,00;
- condanna l'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come CP_1 da separato decreto in atti.
Lamezia Terme, 14.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino