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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/05/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 215/2025 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1 avv. Stefano Ciappini ( e Matteo Email_1
Urbinati (matteo. ed elettivamente domiciliato Email_2 nello studio dell'avv. Stefano Ciappini sito a Rimini in Via Perleoni n.8
RICORRENTE contro
Controparte_1
( ) sede di Rimini in persona del Direttore pro tempore;
P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e Oreste Manzi con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno n.25 presso l'Avvocatura della Sede
Provinciale dell'Istituto medesimo
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso conveniva in giudizio l' domandandone la Parte_1 CP_1 condanna al pagamento dell'assegno sociale ingiustamente negato in via amministrativa dall'istituto
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento sussistendo le condizioni di legge (art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 ) perché il ricorrente possa usufruire della provvidenza richiesta costituite dal compimento del sessantasettesimo anno di età, dalla residenza effettiva ed abituale in Italia per almeno dieci anni e l'assenza o percezione di un reddito inferiore ai limiti legislativamente stabiliti (c.d. “stato di bisogno economico” - il limite di reddito è pari a 6.947,33 euro annui e 13.894,66 euro, se il soggetto è coniugato).
Risultano allora in particolare circostanze documentalmente provate e in ogni caso non specificamente contestate che abbi più di Parte_1 sessantasette anni, sia cittadino italiano, risieda in Italia dalla nascita e si trovi in uno stato di bisogno economico in quanto non percepisce alcun reddito e l'unica
“entrata” del nucleo familiare è costituita dalla pensione Vocom della moglie, CP_ erogata dall' il cui importo mensile è inferiore ad €.700,00 ( nel 2023 esattamente pari ad €.645.55) .
La tesi dell' che il ricorrente debba fornire la prova dello “stato di bisogno CP_1 economico” appare infondata , avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l.
n. 335 del 1995 prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge , non essendo invece previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole ( Cfr. Cass. Sez. L. Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020
Rv. 658800-01 e la conforme della stessa sezione n. 24954 del 15/09/2021 Rv.
662269 - 01) .
Motivo per il quale il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente ( inesistenti nel caso di specie
) che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza ( Cass. Sez. L. n. 21573 del 20/07/2023 Rv. 668205 -
01). CP_ Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, cedono a carico dell' per il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visti gli artt. 429, 442 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 04\03\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con : CP_1
1) Accertato il diritto di parte ricorrente a percepire l'assegno sociale con maggiorazione sociale e decorrenza dal 01\08\2024, condanna l' in persona CP_1 del legale rappresentante a corrispondere a la suddetta Parte_1 prestazione dalla data del 01\08\2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge .
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.695,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 06\05\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'