TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/12/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1011 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.EZIO BONANNI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta Controparte_1 procura in atti dall'Avv. RETTORE STEFANIA, ed elettivamente domiciliato\a in DOM.C/O AVVOCATURA INAIL DI ER - PIAZZALE NA ER
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 04/03/2024 Parte_1 conveniva in giudizio l' esponendo di aver lavorato alle CP_1 dipendenze delle , dal 13.04.1981 al 01.01.2020, Controparte_2 con la mansione di macchinista, utilizzando principalmente locomotori da E428 fino a E656, che avevano le coibentazioni delle cabine di guida in amianto;
che aveva riportato, a seguito dello svolgimento di tale attività lavorativa, 'micro noduli a vetro smerigliato', fibrosi polmonare, ispessimenti e placche pleuriche;
che presentava domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale ma i sanitari escludevano la CP_1 dipendenza dal servizio. Concludeva chiedendo accertarsi la malattia professionale con
1 postumi indennizzabili del 20%, in subordine del 16% o in ulteriore subordine del 6% con condanna dell' al pagamento della CP_1 relativa rendita\indennità oltre interessi e spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituitasi l' si opponeva al ricorso e ne CP_1 chiedeva il rigetto. Disposta ed espletata CTU, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Ai sensi della L.n.38\2000 art.13, in materia di danno biologico,
“1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1) a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.” Ciò premesso, dalla relazione redatta dal CTU è emerso che il ricorrente è affetto da “ Micronodularità polmonari asbesto correlate”, che tale patologia, con ragionevole grado di certezza può ritenersi dipendente dall'attività lavorativa svolta in quanto, dalle evidenze documentali, emergeva l'esposizione lavorativa alle fibre di amianto presenti nei locomotori condotti dal ricorrente durante l'attività lavorativa.. Ciò nondimeno il CTU, avuto riguardo all'esame clinico funzionale praticato in sede di accesso peritale ed alla documentazione sanitaria in atti , ha determinato un danno biologico in misura del 3 % come
2 previsto al Cod. n° 332 della tabella delle menomazioni allegata al D.Lgs. n. 38/2000. La valutazione operata dal C.T.U. va certamente condivisa in quanto intrinsecamente logica e coerente, oltre che scevra da vizi. Tanto premesso, pur dichiarandosi la patologia “ Micronodularità polmonari asbesto correlate ” dipendente dal servizio, la domanda relativa alla cosndanna dell' alla costituzione della rendita o CP_1 alla liquidazione dell'indennizzo in conto capitale, dev'essere rigettata in presenza di postumi al 3%, al di sotto del minimo indenizzabile. Ricorrono gravi motivi, tenuto conto del riconoscimento della dipendenza della malattia dal servizio, per dichiarare interamente compensate le spese processuali.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1
1) accerta e dichiara la patologia “ Micronodularità polmonari asbesto correlate ” dipendente dal servizio;
2) Rigetta il ricorso per il resto;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Benevento il 03.12.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
3
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1011 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.EZIO BONANNI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta Controparte_1 procura in atti dall'Avv. RETTORE STEFANIA, ed elettivamente domiciliato\a in DOM.C/O AVVOCATURA INAIL DI ER - PIAZZALE NA ER
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 04/03/2024 Parte_1 conveniva in giudizio l' esponendo di aver lavorato alle CP_1 dipendenze delle , dal 13.04.1981 al 01.01.2020, Controparte_2 con la mansione di macchinista, utilizzando principalmente locomotori da E428 fino a E656, che avevano le coibentazioni delle cabine di guida in amianto;
che aveva riportato, a seguito dello svolgimento di tale attività lavorativa, 'micro noduli a vetro smerigliato', fibrosi polmonare, ispessimenti e placche pleuriche;
che presentava domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale ma i sanitari escludevano la CP_1 dipendenza dal servizio. Concludeva chiedendo accertarsi la malattia professionale con
1 postumi indennizzabili del 20%, in subordine del 16% o in ulteriore subordine del 6% con condanna dell' al pagamento della CP_1 relativa rendita\indennità oltre interessi e spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituitasi l' si opponeva al ricorso e ne CP_1 chiedeva il rigetto. Disposta ed espletata CTU, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Ai sensi della L.n.38\2000 art.13, in materia di danno biologico,
“1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1) a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.” Ciò premesso, dalla relazione redatta dal CTU è emerso che il ricorrente è affetto da “ Micronodularità polmonari asbesto correlate”, che tale patologia, con ragionevole grado di certezza può ritenersi dipendente dall'attività lavorativa svolta in quanto, dalle evidenze documentali, emergeva l'esposizione lavorativa alle fibre di amianto presenti nei locomotori condotti dal ricorrente durante l'attività lavorativa.. Ciò nondimeno il CTU, avuto riguardo all'esame clinico funzionale praticato in sede di accesso peritale ed alla documentazione sanitaria in atti , ha determinato un danno biologico in misura del 3 % come
2 previsto al Cod. n° 332 della tabella delle menomazioni allegata al D.Lgs. n. 38/2000. La valutazione operata dal C.T.U. va certamente condivisa in quanto intrinsecamente logica e coerente, oltre che scevra da vizi. Tanto premesso, pur dichiarandosi la patologia “ Micronodularità polmonari asbesto correlate ” dipendente dal servizio, la domanda relativa alla cosndanna dell' alla costituzione della rendita o CP_1 alla liquidazione dell'indennizzo in conto capitale, dev'essere rigettata in presenza di postumi al 3%, al di sotto del minimo indenizzabile. Ricorrono gravi motivi, tenuto conto del riconoscimento della dipendenza della malattia dal servizio, per dichiarare interamente compensate le spese processuali.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1
1) accerta e dichiara la patologia “ Micronodularità polmonari asbesto correlate ” dipendente dal servizio;
2) Rigetta il ricorso per il resto;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Benevento il 03.12.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
3