TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/05/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 129/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 14/01/2025
TRA
, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Aduasio Simona, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Andria alla piazza Ruggero
Settimo n. 24, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Curiello Vincenzo, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Barletta alla via Paolo
Ricci n. 109, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.1.2025, ha chiesto al Tribunale di Trani di regolamentare Parte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , nato il [...] dalla Per_1 relazione more uxorio con , alle condizioni ivi indicate. Controparte_1
Con decreto del 22.1.2025 è stata fissata la data dell'udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta il 23.1.2025. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 28.3.2025, si è costituita , contestando le Controparte_1 allegazioni del ricorrente e chiedendo la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore come da conclusioni.
All'udienza del 7.5.2025 le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo al fine di definire consensualmente la controversia.
Quindi, all'esito della discussione orale, con cui i procuratori si sono riportati alle condizioni concordate a verbale, la causa è stata riservata in decisione al Collegio.
Ciò posto, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del minore , e Per_1 ravvisato che le clausole relative allo stesso non sono in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti, così come risultante dal verbale d'udienza del 7.5.2025, può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti al minore ed ai rapporti economici tra i genitori, conformemente al suo interesse.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, state l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Omologa le condizioni inerenti al minore ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 7.5.2025, da intendersi qui trascritte;
2. Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 14/01/2025
TRA
, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Aduasio Simona, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Andria alla piazza Ruggero
Settimo n. 24, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Curiello Vincenzo, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Barletta alla via Paolo
Ricci n. 109, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.1.2025, ha chiesto al Tribunale di Trani di regolamentare Parte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , nato il [...] dalla Per_1 relazione more uxorio con , alle condizioni ivi indicate. Controparte_1
Con decreto del 22.1.2025 è stata fissata la data dell'udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta il 23.1.2025. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 28.3.2025, si è costituita , contestando le Controparte_1 allegazioni del ricorrente e chiedendo la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore come da conclusioni.
All'udienza del 7.5.2025 le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo al fine di definire consensualmente la controversia.
Quindi, all'esito della discussione orale, con cui i procuratori si sono riportati alle condizioni concordate a verbale, la causa è stata riservata in decisione al Collegio.
Ciò posto, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del minore , e Per_1 ravvisato che le clausole relative allo stesso non sono in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti, così come risultante dal verbale d'udienza del 7.5.2025, può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti al minore ed ai rapporti economici tra i genitori, conformemente al suo interesse.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, state l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Omologa le condizioni inerenti al minore ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 7.5.2025, da intendersi qui trascritte;
2. Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore