Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 06/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
2071 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2071 /2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato il 09/02/2013 a TL (TUNISIA) – Atto 28 Anno 2013
(che dagli atti non risulta registrato in Italia) tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. ARTUSI VELCA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 04/10/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 09/02/2013 a TL (TUNISIA) –
Atto 28 Anno 2013 (che dagli atti non risulta registrato in Italia) tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
04/10/2024, che integralmente si riportano:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato LA (Tunisia) in data
9/2/2013 come risulta da copia di atto integrale di matrimonio n.28/2013 fra i Sigg.ri e dando atto che la moglie perde il diritto di CP_1 Parte_1
aggiungere al proprio il cognome del marito ed ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Cesena, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2 2) disporre che la moglie, insieme alla figlia , continui ad Parte_1 Per_1
abitare e a risiedere presso la attuale casa coniugale sita in Borello (FC), Via
Borello, n.252, ed il marito a vivere in altra abitazione, come di CP_1
fatto già avviene;
3) disporre che il mobilio e le suppellettili dell'abitazione coniugale acquistato dalla moglie restino di proprietà di e rimangano di pertinenza della Parte_1
casa coniugale;
4) prendere atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad un assegno di mantenimento;
5) disporre che la figlia minore sia affidata esclusivamente alla madre, con Per_1
prevalente collocazione presso la stessa e con possibilità per il padre di tenerla con sé nelle seguenti giornate:
-quando il padre non lavorerà, il sabato dalle ore 12,00 fino alla domenica alle ore
13,00 con pernotto presso il padre;
quando per impegni lavorativi del padre o per altri motivi, la figlia non pernotterà presso il padre il sabato notte, rimarrà Per_1
presso di lui il sabato dalle ore 12,00 fino alle ore 19,00 e la domenica dalle ore
12,00 fino alle ore 19,00;
-durante le festività del calendario mussulmano, metà giornata con la madre e metà giornata con il padre;
-durante i periodi di sospensione scolastica della figlia, la stessa starà alternativamente con entrambi i genitori i quali asseconderanno le esigenze della minore;
6) disporre che tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia minore (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.) vengano prese esclusivamente dalla madre;
7) disporre che contribuisca al mantenimento della figlia CP_1
mediante il versamento a della somma di € 150,00 mensili, Parte_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT ed alle coordinate bancarie già in
3 suo possesso, fermo restando che si impegna sin d'ora a dare la CP_1
propria massima disponibilità per venire incontro ad ogni esigenza economica della figlia;
8) disporre che fornisca a e/o agli enti CP_1 Parte_1
competenti la documentazione necessaria ed a sottoscrivere la modulistica relativa l'assegno unico per la figlia minore che rinuncia a percepire;
9) dal momento del deposito del presente ricorso, le spese straordinarie per il mantenimento della figlia minore di cui al Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia a cui integralmente si rimanda, graveranno su entrambi i genitori secondo la percentuale e con le modalità ivi stabilite;
10) disporre che i ricorrenti si riconoscono reciprocamente piena libertà di fissare, nel territorio dello Stato, la propria residenza o il domicilio, e si impegnano a prestare il loro consenso, qualora fosse necessario per legge ad uno di loro per ottenere il passaporto, anche per consentire al coniuge di portare con sé temporaneamente all'estero la figlia minore che dovrà comunque rientrare in Italia dove continuerà ad abitare ed a risiedere. Il genitore collocatario custodirà il passaporto della figlia;
11) disporre che i coniugi dichiarano di aver così risolto ogni rapporto di natura patrimoniale ed economica fra loro intercorso e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Forlì, 04/02/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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