TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 7534/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 7534/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7534 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, in nome e per conto del proprio figlio minore sul quale CP_1 esercita la propria responsabilità genitoriale , rapp.to e difeso, P_ come in atti, dagli Avv.ti e Francesco Moscatiello e con questi eletti- CP_1 vamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Casagiove (CE) al- la via Liguria, P.co Merola n. 6;
APPELLANTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e dife- Controparte_3 sa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Moriello e presso di questi elet- tivamente domiciliato in Capodrise (CE) alla via Potenza n. 14;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
12.06.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
2
n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio le CP_1 [...]
al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. Controparte_4
2796/2024, pronunziata dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, depositata in Cancelleria in data 12.11.2024 con cui veniva rigettata la do- manda attorea.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nella valutazio- ne delle risultanze istruttorie, in quanto, lo stesso individua una inerzia del danneggiato nella mancanza di indicazione nel referto del P.S. che l'investimento avveniva ad opera di un'auto rimasta sconosciuta;
2. Il Giudi- ce di Pace non motivava correttamente la sentenza in ordine al fatto che, pur non essendo condizione di procedibilità dell'azione, l'aver proposto o meno querela contro ignoti, lo stesso ritiene non provata la domanda per mancanza della querela;
3. Il Giudice di prime cure non teneva conto della dichiarazione testimoniale, la quale, precisava la dinamica del sinistro in ma- niera chiara.
4. Il Giudice di prime cure errava nel non ritenere congruo a provare la domanda attorea la certificazione medica prodotta, posto che, Part seppur intestati ad un medico dell' sono prodotti privatamente.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Riformare l'impugnata Sentenza e, in accoglimento del presente appello, previo accerta- mento dell'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato in ordine alla causazione del sinistro de quo agitur e previo accertamento della sussistenza dei presupposti di legge per la tutela di cui all'art. 283 cda, condannare nella qualità di Controparte_3
FGVS, in persona del legale rappr . pt, al pagamento della somma di euro 5.200,00 o della somma ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria sulla base degli indici
ISTAT, e sulla somma così rivalutata, agli interessi al corso legale dall'evento sino all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di competenza;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario nonché al pa- gamento delle spese processuali della fase d'appello con distrazione nonché delle ulteriori competenze legali di primo grado.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Controparte_5
Inammissibilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art
348bis c.p.c.; 2) Inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione at- tiva dell'appellante, atteso che, alla data di proposizione dell'appello, il mi-
3
nore è divenuto maggiorenne;
3) La sentenza del giudice di P_ pace non merita alcuna censura, posto che, non essendo stata provata la domanda, il Giudice rigettava la stessa;
4) Nelle motivazioni della sentenza impugnata il Giudice chiariva la necessità di dover dimostrare che il veicolo sia rimasto sconosciuto per impossibilità incolpevole del danneggiato.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclu- Controparte_5 sioni: 1) Rigettare l'appello come proposto in quanto inammissibile, improcedibile ed in- fondato e, ritenuti fondati i motivi già indicati, accogliere le eccezioni formulate, con vitto- ria delle spese di giudizio.
Preliminarmente va esaminata ed accolta l'eccezione di carenza di legittima- zione attiva proposta dall'appellata.
L'appello è improcedibile.
Il giudizio de quo veniva promosso dal IG , in proprio e CP_1 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Per_1
[...
.
Orbene, alla data di proposizione dell'appello (14.12.2024) il IG P_
, nato il [...] ( cfr. atto di citazione), aveva raggiunto la maggio-
[...] re età, pertanto, ai fini della procedibilità del medesimo, lo stesso avrebbe dovuto costituirsi personalmente.
Invero, il IG non ha legittimazione attiva, in quanto, non CP_1
è titolare del diritto azionato in giudizio.
Sul punto parte appellante è stata chiamata a prendere posizione con ordi- nanza del 05.05.2025.
Ciò posto, non avendo parte appellante argomentato in relazione all'eccezione sollevata, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data
4
successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara l'appello improcedibile;
Condanna , al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 di che liquida in € 1.278,00 per compenso profes- Controparte_5 sionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 12.06.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
5
n. 7534/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 7534/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7534 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, in nome e per conto del proprio figlio minore sul quale CP_1 esercita la propria responsabilità genitoriale , rapp.to e difeso, P_ come in atti, dagli Avv.ti e Francesco Moscatiello e con questi eletti- CP_1 vamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Casagiove (CE) al- la via Liguria, P.co Merola n. 6;
APPELLANTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e dife- Controparte_3 sa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Moriello e presso di questi elet- tivamente domiciliato in Capodrise (CE) alla via Potenza n. 14;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
12.06.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
2
n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio le CP_1 [...]
al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. Controparte_4
2796/2024, pronunziata dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, depositata in Cancelleria in data 12.11.2024 con cui veniva rigettata la do- manda attorea.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nella valutazio- ne delle risultanze istruttorie, in quanto, lo stesso individua una inerzia del danneggiato nella mancanza di indicazione nel referto del P.S. che l'investimento avveniva ad opera di un'auto rimasta sconosciuta;
2. Il Giudi- ce di Pace non motivava correttamente la sentenza in ordine al fatto che, pur non essendo condizione di procedibilità dell'azione, l'aver proposto o meno querela contro ignoti, lo stesso ritiene non provata la domanda per mancanza della querela;
3. Il Giudice di prime cure non teneva conto della dichiarazione testimoniale, la quale, precisava la dinamica del sinistro in ma- niera chiara.
4. Il Giudice di prime cure errava nel non ritenere congruo a provare la domanda attorea la certificazione medica prodotta, posto che, Part seppur intestati ad un medico dell' sono prodotti privatamente.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Riformare l'impugnata Sentenza e, in accoglimento del presente appello, previo accerta- mento dell'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato in ordine alla causazione del sinistro de quo agitur e previo accertamento della sussistenza dei presupposti di legge per la tutela di cui all'art. 283 cda, condannare nella qualità di Controparte_3
FGVS, in persona del legale rappr . pt, al pagamento della somma di euro 5.200,00 o della somma ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria sulla base degli indici
ISTAT, e sulla somma così rivalutata, agli interessi al corso legale dall'evento sino all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di competenza;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario nonché al pa- gamento delle spese processuali della fase d'appello con distrazione nonché delle ulteriori competenze legali di primo grado.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Controparte_5
Inammissibilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art
348bis c.p.c.; 2) Inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione at- tiva dell'appellante, atteso che, alla data di proposizione dell'appello, il mi-
3
nore è divenuto maggiorenne;
3) La sentenza del giudice di P_ pace non merita alcuna censura, posto che, non essendo stata provata la domanda, il Giudice rigettava la stessa;
4) Nelle motivazioni della sentenza impugnata il Giudice chiariva la necessità di dover dimostrare che il veicolo sia rimasto sconosciuto per impossibilità incolpevole del danneggiato.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclu- Controparte_5 sioni: 1) Rigettare l'appello come proposto in quanto inammissibile, improcedibile ed in- fondato e, ritenuti fondati i motivi già indicati, accogliere le eccezioni formulate, con vitto- ria delle spese di giudizio.
Preliminarmente va esaminata ed accolta l'eccezione di carenza di legittima- zione attiva proposta dall'appellata.
L'appello è improcedibile.
Il giudizio de quo veniva promosso dal IG , in proprio e CP_1 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Per_1
[...
.
Orbene, alla data di proposizione dell'appello (14.12.2024) il IG P_
, nato il [...] ( cfr. atto di citazione), aveva raggiunto la maggio-
[...] re età, pertanto, ai fini della procedibilità del medesimo, lo stesso avrebbe dovuto costituirsi personalmente.
Invero, il IG non ha legittimazione attiva, in quanto, non CP_1
è titolare del diritto azionato in giudizio.
Sul punto parte appellante è stata chiamata a prendere posizione con ordi- nanza del 05.05.2025.
Ciò posto, non avendo parte appellante argomentato in relazione all'eccezione sollevata, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data
4
successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara l'appello improcedibile;
Condanna , al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 di che liquida in € 1.278,00 per compenso profes- Controparte_5 sionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 12.06.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
5