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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 12312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12312 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14094/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n° 14094/2023 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente tra
residenza non dichiarata;
in Roma elettivamente domiciliata alla via Parte_1
Monte Santo 10/A, presso lo studio dell'avv. Benedetta PALOMBO, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
pagina 1 di 9 e in Roma ed ivi Controparte_1
elettivamente domiciliato al Corso Vittorio Emanuele II n° 186, presso lo studio dell'avv. Valerio FAVRETTO, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
e
Controparte_2
con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliata alla via
[...]
Settembrini 4, presso lo studio dell'avv. Massimo MERLINI, che la rappresenta e difende -unitamente all'avv. Giovanni CORTELLESSA- in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI (rito previgente): vedi note scritte in sostituzione dell'ud. 31/5/2024.
• parte attorea: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, ….. accertare e dichiarare la responsabilità delle parti convenute …… nei limiti e termini di cui alla CTU dell'Ing. nella causazione dei fenomeni infiltrativi descritti in Per_1
premessa e, per l'effetto condannare i medesimi: 1. ad eseguire, a propria cura e spese, i lavori di manutenzione e ripristino, come individuati nella CTU redatta dall'INg. nel procedimento per ATP ex art. 669 bis c.p.c. a pagina 12 e Per_1
ss. sub. nn. da 1) a 7) o, comunque, ogni intervento che verrà ritenuto necessario
a scongiurare future manifestazioni infiltrative a danni della Sig.ra 2. a Pt_1
corrispondere, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in solido o, comunque, in base alla rispettiva quota di responsabilità, in favore 10 della sig.ra una somma non Pt_1 pagina 2 di 9 inferiore ad € 100,00, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del provvedimento di condanna;
3. a corrispondere, in solido o, comunque, in base alla rispettiva quota di responsabilità, in favore della Sig.ra il risarcimento dei danni materiali, Pt_1
individuati all'interno dell'immobile sito in Roma Via Sistina n. 8, piano terzo, int. 5, come indicati e liquidati in CTU e quantificati in € 4.600.17, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e il risarcimento dei danni non patrimoniali, patiti dalla Sig.ra derivanti dalla ingiusta e intollerabile Pt_1
lesione del diritto di proprietà, da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; danni comunque maggiorati della rivalutazione e degli interessi legali, dalla data della prima messa in mora, sino all'effettivo soddisfo;
4. a rifondere in favore della Sig.ra le spese legali per la fase di accertamento tecnico preventivo, Pt_1
liquidate ex DM55/2014 aggioranto al 2022, comprensive delle spese di CTP e delle spese di CTU, come liquidate del Tribunale;
il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari, del presente giudizio”;
• parte convenuta : reitera sollecitazione di nuova CTU su quesito CP_1
suggerito al punto A) della memoria ex art. 183 c.6 n° 2 c.p.c.; nel merito, chiede il “rigetto di ogni avversa domanda”;
• parte convenuta Procura generalizia: “voglia codesto Ill.mo Tribunale adito - in via principale rigettare tutte le domande ed eccezioni avanzate da parte attrice;
- in via subordinata, previo esperimento di una nuova CTU, rideterminare le opere di manutenzione e/o ripristino da doversi eseguire da parte della
[...]
dell provvedendo affinchè la CP_2 Controparte_2
parte attrice liberi immediatamente di ogni bene di sua proprietà la zona oggetto di allagamento e posta tra il suo appartamento e la Chiesa Chiesa dei Santi
Idelfonso e Tommaso da Villanova, nonchè rigettare qualsivoglia ulteriore pretesa, patrimoniale e non patrimoniale, ai danni della odierna convenuta;
- in via ulteriormente subordinata, previo esperimento di nuova CTU, rideterminare
pagina 3 di 9 le opere di manutenzione e/o ripristino da doversi eseguire da parte della
Procura Generalizia dell provvedendo Controparte_2
affinchè la parte attrice liberi immediatamente di ogni bene di sua proprietà la zona oggetto di allagamento e posta tra il suo appartamento e la Chiesa Chiesa dei Santi Idelfonso e Tommaso da Villanova, nonchè rideterminare le pretese economiche ai danni della odierna convenuta;
- sempre in via subordinata, rigettare integralmente le pretese risarcitorie dei presunti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte attrice, provvedendo altresì affinchè la parte attrice liberi immediatamente di ogni bene di sua proprietà la zona oggetto di allagamento e posta tra il suo appartamento e la Chiesa Chiesa dei Santi
Idelfonso e Tommaso da Villanova, nonché rigettare la richiesta di applicazione della penale ex art. 614 bis c.p.c. avanzata da parte attrice e la richiesta di condanna alle spese di lite e del giudizio di ATP. Con vittoria di spese, competenze e onorari..”
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea -proprietaria di immobile in Roma, indicato in citazione e ricompreso nel fabbricato del convenuto- espone che detto fabbricato è edificato in CP_1
aderenza alla Chiesa Agostiniana dei Santi Ildefonso e Tommaso da Villanova, in proprietà dell'ente ecclesiastico pur convenuto.
In particolare, le cinque coperture delle cappelle laterali della chiesa sono più basse rispetto al tetto della navata e si concretano in soletta con pendenza verso il fabbricato condominiale;
su una di esse è collocata la cucina dell'immobile attoreo e su di essa convergono sia le acque meteoriche del condominio sia quella delle gronde della chiesa.
Essendosi da tempo verificate infiltrazioni nell'immobile di parte attorea, è stato espletato accertamento tecnico ex art. 696 bis c.p.c. (proc. 32601/2022) esitato con il deposito di relazione peritale (in atti). pagina 4 di 9 Richiamando le valutazioni rese dal consulente tecnico, ed argomentando su responsabilità dei convenuti ex art. 2051 cod. civ., parte attorea rende le richieste sopra compendiate.
Il convenuto argomenta su responsabilità di parte attorea, che ha reso CP_1
interventi di ampliamento di dubbia regolarità urbanistica, che hanno modificato la regimentazione delle acque meteoriche.
Chiede il rigetto delle domande rese nei propri confronti.
La Procura generalizia convenuta (ente ecclesiastico riconosciuto) afferma essere stata la parte attorea a modificare il regime di smaltimento delle acque meteoriche, realizzando ampliamenti al proprio immobile.
La parte censura sia il tema di indagine oggetto di CTU nel proc. 32601/2022 sia le valutazioni del CTU.
Richiama la circostanza che ogni intervento manutentivo sul fabbricato necessita dei dovuti atti autorizzativi dell'autorità statale competente
Rende le conclusioni sopra riportate.
L'ordinanza istruttoria è stata resa in data 1/7/2024.
L'ing. -nella relazione resa nel proc. 32601/2022 Trib. Roma;
art. 696 bis c.p.c.- Per_1
ha rilevato che le cinque coperture delle navate sono per l'intero sovrastate da una gronda che raccoglie tutte le acque meteoriche provenienti dalla copertura principale della chiesa. Detta gronda è dotata di due discendenti e il CTU ha avuto modo di verificare tracimamento delle acque -da detta gronda- durante eventi piovosi.
Il CTU ha poi rilevato che al piano quarto del fabbricato sito in , sopra la CP_1
cucina e il bagno della parte attorea, è presente un manufatto in metallo e vetro. Tale manufatto è dotato di due gronde, una superiore (all'altezza del recapito della copertura del manufatto), di recente installazione, collegata ad un pluviale che scarica sulla copertura C ed una inferiore (a quota leggermente inferiore al piano di calpestio del manufatto), che dovrebbe essere collegata ad un pluviale presente sul lato di , CP_1
ma che al momento del sopralluogo si è rivelata essere scollegata da detto pluviale e pagina 5 di 9 pertanto dovrebbe scaricare sulla copertura A. In realtà ciò non avviene in quanto il canale di gronda è ostruito e danneggiato in più punti, per cui non svolge correttamente la sua funzione. Durante il sopralluogo è stato verificato che la gronda superiore presenta un avvallamento prima del collegamento con il pluviale, mentre la gronda inferiore, sormontata da una pensilina in vetroresina, a protezione della caldaia dell'attrice, è fatiscente e piena di detriti di vario genere, oltre a non essere collegata ad alcun pluviale.
Ancora, il CTU ha rilevato che al piano quarto del fabbricato, sopra il bagno principale dell'appartamento della ricorrente, è posto un terrazzino pavimentato, il cui stangone di bordo è a filo con la parete sottostante e non ha il gocciolatoio, per cui le acque meteoriche provenienti dal terrazzino scorrono lungo la parete del fabbricato (lato
Chiesa/Collegio) che, a sua volta, è stata impermeabilizzata con la guaina, non permettendo alla parete del bagno di traspirare.
Ciò premesso, il CTU ha constatato che durante il sopralluogo all'interno dell'appartamento di proprietà della ricorrente è stata riscontrata la presenza di umidità e tracce di infiltrazione nelle pareti del bagno, della cucina e della camera da letto poste a confine con le coperture A, B. C, D ed E.
Egli ha ritenuto che tali infiltrazioni siano causate dal malfunzionamento dei sistemi di scarico sopra descritti.
Più precisamente, il CTU ha ritenuto che i problemi infiltrativi rilevati nell'appartamento attoreo siano dovuti a diverse concause e, nello specifico:
1. alla configurazione delle pendenze delle coperture che convogliano l'acqua verso il muro perimetrale del fabbricato condominiale di;
CP_1
2. ad un inefficiente sistema di raccolta delle acque provenienti dalla copertura della chiesa, che sono convogliate in un canale di gronda verosimilmente ostruito (in quanto l'acqua, in occasione delle piogge intense, tracima da esso) e successivamente trasferite, mediante una tubazione sub-orizzontale che percorre pagina 6 di 9 tutta la facciata laterale dell'edificio, in un pluviale posto dal lato opposto del fabbricato della Chiesa;
3. all'assenza di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque provenienti dalle coperture dei contrafforti;
4. al pessimo stato manutentivo delle gronde poste sopra e sotto la superfetazione;
superfetazione;
5. alla totale inefficacia dello stangone del tangone del terrazzino posto sopra il bagno della ricorrente, per il gocciolamento dell'acqua che scorre sulla superficie del terrazzino.
Il CTU ha ritenuto che per determinare la percentuale di incidenza di ciascuna concausa agli inconvenienti lamentati da parte ricorrente, si debba far riferimento ai costi necessari all'eliminazione della relativa causa, come da tabella alla pag. 12 della relazione.
Osserva il giudicante che la causa non è matura per una sentenza definitiva.
Invero, non vi è dubbio (e sul punto si rileva disponibilità del convenuto “Procura generalizia”) che sia possibile sin d'ora dichiarare (l'eventuale condanna al relativo
“facere” è rimessa alla sentenza definitiva, con la necessaria rilevazione della necessità di atti autorizzativi delle competenti autorità statali) che la Procura Generalizia è tenuta:
• alla modifica dello scarico della gronda per rendere efficiente il sistema di raccolta delle acque provenienti dalla copertura della chiesa (punto 2 di cui sopra;
tabella pag. 12 della relazione;
incidenza causale ritenuta dal CTU al 18,14%);
• alla realizzazione di un sistema di raccolta e regimentazione delle acque provenienti dai sei contrafforti (punto 3 di cui sopra;
tabella pag. 12 della relazione;
incidenza causale ritenuta dal CTU al 4,91%)
Quanto a tutti gli altri fattori concausali rilevati dal CTU (sub 1-4-5 come sopra) occorre una integrazione della CTU sotto due profili:
• il primo (punti 4 e 5), di semplice rilevazione, circa la migliore descrizione dei manufatti siti al piano quarto del fabbricato condominiale, per verificare se trattasi pagina 7 di 9 di manufatti inglobati a proprietà individuali o concretanti parti comuni (giudizio ovviamente non rimesso al CTU, che procederà a mera descrizione);
• il secondo (punto 1), di maggiore complessità e rilievo, circa la rilevazione di una avvenuta o non avvenuta modificazione di originaria regimentazione delle acque in esito a interventi edilizi posti in essere dalla parte attorea;
il tutto con rilevazione: di documentazione tutta: sia circa l'iter urbanistico e (a finalità di altri enti) autorizzativo seguito;
sia circa l'assenso dell'ente condominiale a eventuali modifiche di prospetti/facciate/sagome del fabbricato e/o incrementi volumetrici;
ciò al fine delle necessarie valutazioni ultronee rispetto alla verifica dell'osservanza del dovere di custodia del proprio bene.
Si dispone quindi integrazione della CTU nei termini suddetti, con il CTU già nominato.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- non definitivamente pronunciando -in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nel proc. 14094/2023
RGACC così decide:
• dichiara l'obbligo di “Procura Generalizia dell Controparte_2
-legale r.nte: alla modifica dello scarico della gronda per rendere
[...]
efficiente il sistema di raccolta delle acque provenienti dalla copertura della chiesa;
alla realizzazione di un sistema di raccolta e regimentazione delle acque provenienti dai sei contrafforti (tabella pag. 12 della relazione);
• dispone supplemento di CTU nei sensi di cui in motivazione e fissa a tal fine l'ud.
24/10/2025; sostituisce detta udienza con deposito di note scritte entro la stessa data, contenenti sole indicazioni di possibili quesiti.
Roma 21/8/2025
Il Giudice pagina 8 di 9 (dott. Nicola Valletta)
pagina 9 di 9